Contratto di concessione di vendita
Contratto di concessione di vendita
Tra la società S.p.a., con sede in
(ITALIA), in persona del suo legale rappresentante
(di seguito denominata per brevità “Concedente”)
e la società con sede in
(ROMANIA) in persona del suo legale rappresentante Xxx. , (di seguito denominato per brevità “Concessionario”),
PREMESSO
- Che il Concedente è un affermato produttore in Italia di apparecchiature elettriche di media tensione, con isolamento in SF6 ed in aria, destinate ad essere impiegate in quadri per distribuzione di energia elettrica in media tensione.
- Che il Concedente è interessato a sviluppare una attività continuativa di distribuzione dei propri prodotti sul mercato della Repubblica di Romania, per il quale non ha in essere contratti di distribuzione o di vendita in esclusiva.
- Che il Concessionario è interessato a sviluppare sul mercato rumeno una attività di vendita dei prodotti ad elevato contenuto tecnologico fabbricati dal Concedente.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
1. Definizioni
1.1 Con il termine “Territorio” si intende la Repubblica di Romania.1.2 Con il termine “Prodotti” si intendono:
a) sezionatori sottocarico di media tensione con isolamento in SF6 destinati ad essere impiegati in quadri per la distribuzione di energia elettrica in media tensione.
b) sezionatori sottocarico di media tensione con isolamento in aria destinati ad essere impiegati in quadri per la distribuzione di energia elettrica in media tensione.
c) Quadri di media tensione equipaggiati con interruttore di manovra- sezionatore con isolamento in aria o SF6, destinati ad impianti per la distribuzione di energia elettrica in media tensione.
1.2 Il Concedente con la sottoscrizione del presente contratto consegna al Concessionario i documenti contenenti le specifiche tecniche dei Prodotti, il listino prezzi attualmente i vigore e le altre condizioni commerciali non contenute in questo accordo.
1.3 Con il termine “Assemblatore” si intende il fabbricante dei quadri in cui l’Assemblatore stesso installa i Prodotti descritti in 1.2 a) e 1.2 b).
2. Concessione dei diritti ed esclusiva
2.1 La società
S.p.a. concede alla società
, ai termini ed alle condizioni riportate nel presente contratto, il diritto esclusivo di vendere i Prodotti nel Territorio, in qualità di distributore esclusivo.
2.2 Il Concessionario si impegna ad acquistare i “Prodotti” esclusivamente dal Concedente e a rivenderli sull’intero Territorio nazionale.
2.3 Le parti, caso per caso, possono prendere in considerazione la vendita di Prodotti al di fuori del Territorio, mediante separati accordi scritti, qualora le parti convengano che tale vendita sia nel comune interesse di entrambe.
2.4 È in ogni caso inteso che la fabbricazione e la vendita dei Prodotti in paesi o su mercati nei quali il Concedente stia già distribuendo i Prodotti, o abbia concesso diritti esclusivi a terzi sarà riservata al Concedente.
2.5 Il Concessionario si impegna a rivendere i Prodotti descritti in 1.2 a) e
1.2 b) esclusivamente ad Assemblatori di provata capacità ed esperienza nel settore, obbligandosi a comunicarne il nominativo al Concedente, il quale si riserva di effettuare motivate obiezioni sulle qualità personali o professionali dell’Assemblatore entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione.
2.6 Il Concessionario può vendere all’utilizzatore finale i Prodotti descritti in 1.2 c) sia direttamente, sia attraverso l’Assemblatore.
3. Condizioni generali di contratto
3.1 Le proposte, le accettazioni d’ordine e le consegne da parte del Concedente si intendono fatte nei termini e alle condizioni di seguito riportate, salvo espressa deroga scritta approvata dalle parti. In questo caso la deroga potrà essere applicata esclusivamente alla fornitura cui si riferisce.
3.2 La vendita dei Prodotti si intende conclusa nel momento in cui il Concessionario viene a conoscenza dell’accettazione dell’ordine da parte del Concedente, o in mancanza, al momento della consegna dei prodotti.Gli ordini possono essere accettati solo se debitamente sottoscritti dal Concessionario e a condizione che contengano i dati tecnici necessari ad identificare le caratteristiche del prodotto ordinato. In ogni caso convenzionalmente le parti stabiliscono che l’esecuzione della singola fornitura ordine ha luogo nella sede del Concedente.
3.3 Tutte le date indicate come termini di consegna hanno efficacia meramente ordinatoria. I termini di consegna decorrono in ogni caso a partire dalla data di ricezione delle specifiche definitive dell’ordine, fornite dal Concessionario. Il Concessionario, con l’accettazione della consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione al ritardo.
Per quantitativi di fornitura parziale superiori a n° 10 unità la consegna avverrà non prima di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell’ordine.
3.4 Salvo diverso accordo fra le parti, il rischio di perimento della merce si trasferirà al Concessionario nel momento della loro consegna, che avverrà secondo la formula “EX WORKS – Xxxxxx Xxxxxxxx Venditore” (tale formula, come anche le formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa, fanno riferimento all’edizione degli Incoterms della CCI vigente al momento della conferma dell’ordine di acquisto). In ogni caso, dal momento in cui i prodotti vengono consegnati dal Concedente al vettore o allo spedizioniere, viaggiano a rischio e pericolo del Concessionario. Il trasporto delle merci al destinatario finale sarà interamente a carico del compratore. Il Concedente non stipulerà alcun contratto di trasporto e non assicurerà i prodotti oggetto di spedizione se non dietro espresso ordine del Concessionario e a rischio e spese di quest’ultimo. Nel caso in cui il Concedente abbia provveduto, in tutto o in parte, alla spedizione della merce o abbia incluso il costo di essa nei prezzi di vendita, ciò non modifica il luogo e il tempo di consegna come precisato sopra.
3.5 I prodotti sono fabbricati dal Concedente per le esigenze del Concessionario per ogni singola fornitura sulla base dei quantitativi e delle specifiche fornite dal Concessionario stesso; pertanto, salvo vizi accertati dei prodotti, il Concessionario non potrà rifiutarne la consegna. La fornitura dovrà in ogni caso essere pagata e tutte le spese derivanti dal rifiuto e/o restituzione dei prodotti saranno addebitate al Concessionario.
3.6 Il Concedente non è responsabile per perdita o danno ai prodotti consegnati per il trasporto, sopravvenuti dopo la consegna. Il Concessionario si impegna a ritirare i prodotti o ad accertarne la consegna non appena gliene sia comunicato l’approntamento e comunque non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione di merce pronta. In mancanza, i termini di pagamento cominceranno a decorrere dalla data di avviso di merce pronta.
3.7 Se non altrimenti convenuto per iscritto, ad ogni ordine si applicano i prezzi del listino vigente al momento dell’ordine effettuato dal Concessionario.
Il Concedente si impegna a non effettuare modifiche del listino prezzi superiori al x % annuo.
Nel caso di ritardo della consegna dei prodotti per colpa del Concessionario, qualora il listino prezzi abbia subito un aumento dal momento dell’inoltro dell’ordine a quello della consegna dei prodotti, il Concessionario sopporterà i corrispondenti aumenti di prezzo.
3.8 Salvo diverso accordo scritto, il pagamento verrà effettuato mediante credito documentario irrevocabile, confermato da primaria banca del paese del Concedente almeno trenta giorni prima della data di consegna convenuta, pagabile contro presentazione dei documenti di trasporto.
3.9 In caso di ritardo o di mancato pagamento da parte del Concessionario si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per cui il Concedente, senza necessità di messa in mora, ha diritto alla corresponsione da parte del Concessionario degli interessi moratori di cui all’art. 5 della predetta legge, oltre al risarcimento dei danni. Nel caso che il ritardo superi 20 giorni, il Concedente potrà sospendere le eventuali forniture non ancora evase, mediante invio di mera comunicazione scritta, fatti salvi i maggiori danni.
3.10 Qualora il Concessionario non abbia provveduto al tempestivo pagamento di una sola delle scadenze fissate relative ad un ordine precedente già eseguito o da eseguirsi da parte del Concedente, questi si riserva di non procedere all’esecuzione dell’ordine e di rifiutare la consegna dei prodotti, o, in alternativa, di ritardare l’esecuzione dell’ordine successivo, con differimento della consegna dei prodotti fino all’avvenuto regolamento di ogni posizione debitoria precedente.
3.11 L’imballaggio delle merci fornite è compreso nel prezzo di vendita, se si tratta d’imballaggio standard, mentre se è richiesto un particolare tipo di imballaggio, i relativi maggiori costi saranno a carico del Concessionario richiedente.
3.12 Salvo norme inderogabili di legge applicabile e salvo diverso accordo scritto, la proprietà dei prodotti si trasferisce in capo al Concessionario solo al pagamento del saldo del prezzo della fornitura, intendendosi per “pagamento” la materiale riscossione o messa a disposizione del Concedente degli importi pattuiti. In caso di mora del Concessionario, il Concedente ha diritto, senza necessità di alcuna formalità, compresa la
messa in mora, di riprendere possesso di tutti i prodotti oggetto di riservato dominio ovunque essi si trovino, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.
3.13 Il Concessionario si impegna a cooperare con il Concedente ponendo in essere le azioni eventualmente necessarie per la protezione dei diritti di quest’ultimo.
4. Obbligo di non concorrenza
4.1 Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non rappresentare imprese concorrenti del Concedente e/o distribuire o vendere prodotti fabbricati da terzi in diretta concorrenza con i Prodotti forniti dal Concedente.
5. Quantitativi minimi di fornitura dei Prodotti
5.1 Il Concessionario si impegna ad ordinare ed acquistare i Prodotti rispettando i seguenti minimi di fornitura nei tempi previsti:
-entro il I° anno dalla stipula del contratto = minimo n. 50 unità.
-entro il II° anno dalla stipula del contratto = minimo n. 200 unità.
-entro il III° anno dalla stipula del contratto = minimo n. 500 unità.
5.2 Qualora il presente contratto venga prorogato, in mancanza di un differente accordo scritto, i valori minimi per i periodi successivi saranno uguali al valore minimo previsto per il quarto anno.
5.3 Qualora il Concessionario non proceda all'acquisto di uno dei suddetti valori minimi entro il termine del relativo periodo sopra indicato, il Concedente avrà il diritto di risolvere il presente contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi con 30 (trenta) giorni di preavviso.
6. Resoconti attività di vendita
6.1 Il Concessionario fornirà al Concedente resoconti scritti relativi a ciascun Anno.
Ognuno di tali resoconti sarà trasmesso al Concedente entro 60 giorni dopo la fine di ciascun Anno. Il resoconto fornirà i dettagli dei prodotti venduti e conterrà inoltre ogni altra informazione che il Concedente possa ragionevolmente richiedere.
Ogni quattro mesi, a partire dalla stipula del presente contratto, il Concessionario invierà relazioni complete al Concedente in cui illustrerà lo sviluppo delle proprie attività nel campo dei Prodotti, le condizioni di mercato e lo stato della concorrenza nel Territorio.
In particolare, ciascuna di tali relazioni conterrà le informazioni relative ai seguenti aspetti:
- elencazione delle principali attività pubblicitarie e promozionali e ammontare delle relative risorse finanziarie impegnate (il Concessionario consegnerà al Concedente anche le copie delle inserzioni pubblicitarie su giornali, riviste, pubblicazioni, brochure, ecc.);
- indicazione dei punti-vendita per mezzo dei quali sono distribuiti i Prodotti;
- situazione corrente del mercato e valutazione dei trends futuri;
- quantità dei Prodotti venduti, con il dettaglio per ciascun modello.
7. Prezzi di rivendita e iniziative commerciali
7.1 Il Concessionario è libero di fissare i prezzi di rivendita dei Prodotti, tuttavia provvedendo di evitare politiche di prezzo che dovessero chiaramente pregiudicare l’immagine dei Prodotti o il collocamento sul mercato.
7.2 Ogni iniziativa commerciale, pubblicitaria e promozionale, dovrà essere preventivamente comunicata dal Concedente.
8. Marchio e know-how
8.1 Il Concessionario potrà far uso del marchio dei prodotti di proprietà del Concedente, comunque indicando la propria qualifica di distributore.
8.2 Il Concessionario si impegna a non depositare, né a far depositare nel territorio o altrove, i marchi, i nomi o altri segni distintivi del Concedente.
8.3 Il diritto del Concessionario di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Concedente, come previsto al primo comma del presente articolo, cesserà immediatamente con la scadenza o la risoluzione, per qualsiasi causa, del presente contratto.
8.4 Il Concessionario, qualora ne abbia conoscenza, informerà il Concedente di qualsiasi violazione di marchi, nomi, segni distintivi o di qualsiasi altro diritto di proprietà industriale del Concedente, verificatasi nel Territorio.
8.5 Il Concessionario, per tutta la durata del presente contratto e dopo la sua cessazione, non pubblicherà o divulgherà il know-how o qualsiasi informazione confidenziale fornita dal Concedente, senza il consenso scritto di quest’ultimo.
8.6 Il Concessionario si impegna a fare tutto quanto è necessario per mantenere segreti il Know-how e le suddette informazioni, ed a comunicarle soltanto ai propri dipendenti nella misura in cui ciò sia indispensabile per la commercializzazione dei Prodotti.
9. Caratteristiche tecniche dei Prodotti. Disciplinare d’uso
9.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti, la forma, le dimensioni o le prestazioni possono essere modificate dal Concedente a suo insindacabile giudizio. Il Concedente provvederà a darne tempestiva comunicazione al Concessionario. È fatto divieto assoluto al Concessionario di introdurre modifiche ai Prodotti, se non a seguito di autorizzazione scritta del Concedente, che avrà diritto di sfruttare liberamente, a titolo gratuito, le modifiche autorizzate dei Prodotti.
9.2 È fatto divieto assoluto al Concessionario di manomettere, forare, danneggiare o distruggere in qualsiasi modo i Prodotti, parte di essi, o la targhetta identificativa. In caso contrario il Concedente è esonerato da qualsiasi responsabilità, a qualsiasi titolo, verso il Concessionario o verso terzi.
9.3 Il Concessionario si impegna a rendere edotto l’Assemblatore delle direttive del Concedente in merito alla costruzione della carpenteria metallica esterna a cui devono essere incorporati i Prodotti.
Il Concedente è esente da ogni responsabilità per eventuali danni determinati dal mancato rispetto delle direttive impartite.
9.4 Allo scopo di assicurare la corretta installazione ed utilizzazione finale dei Prodotti forniti dal Concedente, garantendone la funzionalità e sicurezza per gli utenti, ed altresì al fine di tutelare massimamente l'efficacia del know-how licenziato e di preservare l'immagine del Concedente, il
Concessionario garantisce il rispetto, da parte dell’Assemblatore, delle norme tecniche di utilizzo dei Prodotti. A tal fine il Concessionario rende edotto l’Assemblatore mediante la consegna e la sottoscrizione per presa visione del Disciplinare d’uso, che si allega al presente contratto sotto la lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale.
Il Concessionario sarà ritenuto responsabile, in solido con l’Assemblatore dei Prodotti, in tutti i casi in cui quest’ultimo contravvenga al disciplinare sopraindicato.
10. Garanzie e responsabilità
10.1 Il Concedente garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi e difetti di fabbricazione e sono conformi alle normative tecniche di settore vigenti nell’Unione Europea. La predetta garanzia è valida per 12 mesi dalla consegna.
Eventuali reclami dovranno essere effettuati in forma scritta ed inoltrati, tramite lettera raccomandata, entro il più breve dei seguenti termini: a) entro 8 (otto) giorni dalla data di consegna dei prodotti agli utilizzatori finali, come attestato dalla ricevuta di vendita e da un idoneo modulo di reclamo debitamente firmato e datato dall’utilizzatore finale, oppure b) entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei prodotti al Concessionario, restando inteso, tuttavia, che qualsiasi reclamo da parte del Concessionario attinente a vizi o difetti palesi dovrà essere inoltrato tassativamente, tramite lettera raccomandata, entro 8 (otto) giorni dalla consegna al Concessionario stesso, pena la decadenza della relativa azione.
10.2 Il Concessionario, in caso di contestazione della merce per vizi palesi o occulti, dovrà restituire i prodotti acquistati spedendoli, in porto franco, al Concedente, il quale, a suo insindacabile giudizio, previo esame dei prodotti e verifica della sussistenza dei difetti denunciati, si impegna a sostituire, senza aggravio di spese, i beni che risultassero viziati o difettosi. Per la durata del periodo di garanzia, il Concedente effettuerà tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie, assumendosi tutti gli oneri di tale servizio. Dal momento della cessazione, per qualsiasi causa, del presente contratto, il Concedente non presterà alcun servizio di assistenza o di garanzia, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Per le riparazioni e sostituzioni da effettuarsi su Prodotti non più in garanzia il Concessionario si impegna a fornire un adeguato servizio di assistenza post-vendita mediante propri addetti. A tal fine il Concedente provvederà ad organizzare due volte l’anno corsi di formazione e stage di addestramento e aggiornamento presso la propria sede in Italia a beneficio del personale individuato dal Concessionario, il quale sosterrà in proprio le necessarie spese di viaggio e permanenza in Italia.
10.3 Il Concedente non è responsabile nei confronti del Concessionario per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da forza maggiore o da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, la mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, scioperi ed altre azioni sindacali, sospensione o difficoltà nei trasporti.
10.4 Il Concedente non è responsabile per danni a persone o cose derivanti da utilizzo non corretto ed appropriato dei beni, imprudenza, imperizia, negligenza degli utilizzatori, forza maggiore, errata conservazione, modalità d'uso dei prodotti, inadempimento a leggi, o regolamenti, ordini o
discipline.
10.5 Il Concessionario terrà altresì indenne la società Concedente da ogni responsabilità derivante dalla sua attività o dalla attività dei successivi acquirenti dei Prodotti, inclusa la commercializzazione, la pubblicità, la distribuzione e la vendita, la progettazione ed i test sui Prodotti.
10.6 Il Concessionario è in ogni caso interamente responsabile e terrà il Concedente indenne per quanto riguarda il rispetto delle leggi e normative vigenti nel Territorio.
11. Spese
11.1 Tutti i costi e le spese relative alla distribuzione, alla promozione, alla pubblicità dei Prodotti così come qualsiasi altro costo o spesa relativa al presente contratto sono a carico del Concessionario.
12. Fabbricazione dei prodotti e controllo di qualità
12.1 Il Concessionario non può introdurre modifiche tecniche ai Prodotti, se non a seguito di autorizzazione scritta del Concedente. A tal fine, il Concessionario richiederà l'autorizzazione scritta del Concedente, e consegnerà al Concedente un campione dei Prodotti modificati.
12.2 Tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni, registrazioni e omologazioni, certificazioni di conformità, richieste dalle locali Autorità Tecniche o di Certificazione per l’utilizzo nel Territorio dei Prodotti, devono essere ottenute dal Concessionario nel tempo necessario per adempiere tempestivamente alle obbligazioni e alle prescrizioni delle clausole previste in questo contratto. L'avviso della concessione delle autorizzazioni richieste sarà trasmesso dal Concessionario al Concedente non appena queste saranno state ottenute. Tuttavia il Concedente si impegna a trasmettere al Concessionario i “Certificati di Superamento delle Prove di Tipo” emessi in Italia a nome del Concedente dall’ente certificatore CESI.
12.3 Nel caso in cui le normative tecniche di settore vigenti nel Territorio richiedano diverse o ulteriori certificazioni, anche laddove la certificazione CESI non sia riconosciuta valida, l’adeguamento della documentazione accompagnatoria dei Prodotti deve essere curato dal Concessionario che si farà carico delle relative spese.
13. Durata e risoluzione del contratto
13.1 Il presente contratto ha durata di anni 3 (tre) ed entrerà in vigore alla data della sottoscrizione. Esso sarà automaticamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni, salvo non venga disdetto da una delle parti con avviso scritto da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data di scadenza.
13.2 Salvo non sia altrimenti previsto nel presente contratto, qualora una delle parti non adempia ad una delle obbligazioni previste in questo contratto, tale parte sarà considerata inadempiente, e tale inadempimento darà all'altra parte il diritto di risolvere il presente contratto mediante preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Se la parte inadempiente non rimedia all'inadempimento entro i suddetti sessanta giorni, la risoluzione diventerà efficace.
13.3 Il Concedente potrà risolvere il presente contratto con effetto immediato mediante lettera raccomandata:
a) quando il Concessionario non abbia ottenuto tutte le necessarie approvazioni, autorizzazioni e registrazioni indicate all'art. 12, entro sei mesi dalla data della firma del presente contratto;
b) qualora dovesse verificarsi un mutamento nelle condizioni economiche del Concessionario, anche relative alla sua solvibilità, o sia sottoposto a fallimento o ad un’altra procedura concorsuale che riguardi il suo intero patrimonio od una parte sostanziale dello stesso. In tale caso, altresì, il Concedente si riserva a suo insindacabile giudizio di revocare le condizioni di pagamento di maggior favore concesse in relazione all’ordine.
13.4 Qualora il presente contratto sia risolto prima della scadenza indicata all'art. 13, e purché tale risoluzione non sia dovuta a colpa del Concedente, il Concedente avrà il diritto di ottenere l’importo dovuto dal Concessionario ed ancora non pagato.
13.5 La cessazione o la risoluzione del presente contratto non impedirà al Concessionario di vendere, in conformità con i termini e le condizioni ivi previste, i Prodotti in relazione ai quali il Concessionario abbia stipulato contratti di vendita con terzi. Il Concessionario preparerà un rendiconto di tali Prodotti al momento della cessazione del contratto.
14. Cessione del contratto
14.1 Il presente contratto è personale, vincola ed è a beneficio solo delle parti dello stesso. Qualsiasi cessione, totale o parziale, dei diritti o degli obblighi ivi previsti potrà essere fatta da ciascuna parte solo con il preventivo consenso scritto dell'altra. Qualsiasi cessione non eseguita in conformità con le previsioni del presente articolo sarà nulla e priva di effetti.
14.2 Tuttavia, il Concedente, in ogni momento e a propria discrezione, avrà il diritto di cedere il presente contratto a qualsiasi altra società controllata dagli attuali soci del Concedente. In tal caso, il Concedente informerà per iscritto il Concessionario della propria intenzione di cedere il Contratto; tale comunicazione dovrà essere data con almeno 2 mesi di preavviso.
In ogni caso, il Concedente garantirà la piena esecuzione del presente contratto da parte di tale altra società.
15. Completezza del contratto – Modifiche – Testo originale
15.1 Le premesse e l’allegato formano parte integrante del presente contratto.
15.2 I termini e le condizioni previste in questo contratto costituiscono l'intero accordo tra le parti e abrogano tutte le precedenti comunicazioni, verbali o scritte, intervenute tra le parti in relazione alla materia regolata dallo stesso. Qualsiasi modifica del presente contratto deve essere fatta per iscritto e approvata dai rappresentanti di ciascuna parte debitamente autorizzati.
15.3 L’unico testo facente fede è quello redatto in lingua italiana.
16. Decadenze
16.1 Salvo che nel presente contratto non sia disposto altrimenti, qualora una parte non chieda all'altra parte l'adempimento di una qualsiasi delle disposizioni del presente contratto, ciò non comporterà in alcun modo il venir meno del suo pieno diritto di richiedere tale adempimento in qualsiasi momento successivo; allo stesso modo l'eventuale rinuncia di una parte a
pretendere l'adempimento di una disposizione del presente contratto non costituirà una rinuncia ad esigere l'adempimento qualora la stessa o un'altra disposizione contrattuale venga successivamente violata, né tale rinuncia costituirà una rinuncia alla clausola stessa.
17. Arbitrato
17.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio arbitrale, in conformità al regolamento di procedura della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Ancona, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare, anche per quanto riguarda le modalità di designazione degli arbitri.
Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo il diritto italiano, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile (art. 816 e ss. c.p.c.) e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825, commi 2 e 3, c.p.c.
18. Legge applicabile
18.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Letto, approvato e sottoscritto, ……….. lì ………..
…………………………………… ………………………………. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile Italiano, il Concessionario, dichiara di approvare specificamente le clausole del presente contratto n. 2.5 (Riserva di gradimento sull’Assemblatore), 3.6 (Responsabilità per danni sopravvenuti), 3.10 (Responsabilità per ritardato pagamento), 4.1 (obbligo di non concorrenza), 5.3 (Clausola risolutiva espressa), 9.3 (Responsabilità per violazioni del Disciplinare), 9.4 (Responsabilità per violazioni del Disciplinare),10.3 (Responsabilità per danni), 10.4 (Responsabilità per danni), 10.5 (Responsabilità per danni),
10.6 (Responsabilità per danni), 13.1 (Rinnovo tacito), 13.2 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Arbitrato), 18 (Legge applicabile).
…………., lì ……….. …………………………………..