CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
X.xx X. Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx XX
Capitolato Tecnico Polizza All Risks Property Lotto 1
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PER ACCETTAZIONE
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA
SEZIONE 1 – DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI
ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Tutte le attività della Società AMI Spa, comprese quelle collaterali ed accessorie presso tutte le ubicazioni sia di proprietà che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di Xxxxx, o sui quali l’Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica - con i relativi valori riferiti ai rispettivi beni mobili siti sul territorio nazionale.
ART. 2 - PATRIMONIO OGGETTO DELLA POLIZZA
E’ oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell’ambito delle competenze della Società AMI Spa e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell’Assicurato.
L’Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:
- di proprietà o comproprietà dell’Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): detto titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendita, da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque atto, documento e prova, sufficiente a dimostrarlo;
- di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o deposito all’Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, prova sufficiente a dimostrarlo.
Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin dal momento dell’inizio della loro costruzione.
La garanzia è operante anche per altri immobili e fabbricati di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati alla Società AMI Spa o dallo stesso a qualunque titolo ceduti a terzi.
ART. 3 - DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: Il contratto di Assicurazione
Polizza: Il documento che prova l’Assicurazione
Contraente: La persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione Società/Compagnia: L’impresa assicuratrice
Dipendenti: Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo un rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall’Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell’ambito dei beni assicurati e dell’attività descritta
Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e i danni che possano derivarne Franchigia/minimo non La parte di danno indennizzabile, espressa in misura fissa, che resta a carico
indennizzabile: dell’Assicurato
Scoperto: La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato
Sinistro / Xxxxx: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danni diretti: I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l’assicurazione
Xxxxx consequenziali: Sono danni materiali non direttamente provocati dall’evento (ad esempio: incendio, fulmine), ma imputabili a cause diverse tutte però conseguenti all’evento stesso
Danni indiretti: Sono le spese straordinarie che l’Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell’attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza
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Fabbricati: Beni immobili, come tali intendendosi tutte le costruzioni edili e le opere murarie di proprietà, in locazione, in comodato e comunque in uso all’Assicurato a qualsiasi titolo, nessuno escluso, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, compresa l’impiantistica di servizio; ogni infrastruttura e pertinenza considerata immobile per natura e destinazione, nulla escluso né eccettuato, inclusi impianti fotovoltaici e/o di produzione energetica, impianti di segnalazione, di illuminazione, ascensori, montacarichi, scale mobili; rientrano alla voce fabbricati anche impiantistica ed opere interrate (tranne quelle fognarie e di urbanizzazione), impiantistica fissa esterna di rilevazione, illuminazione, segnalazione, compresa quella stradale, nonché i giardini ed i parchi, anche con alberi ad alto fusto e quanto possa trovarsi in tali aree o rientri nell’ambito dell’arredo urbano di pertinenza pubblica, salvo quanto previsto alle Definizioni “Contenuto” e “Cose assicurate a condizioni speciali”
Contenuto: Si comprende ogni cosa di proprietà, in uso, in possesso, in deposito o detenuta a qualsiasi titolo presso l’Assicurato, oppure presso terzi, anche se di proprietà dei dipendenti e/o di terzi; compreso quanto possa trovarsi all’aperto per propria naturale destinazione, in spazi ed aree di pertinenza dell’Assicurato stesso o presso terzi; rientrano inoltre alla voce contenuto anche mezzi semoventi o autoveicoli in genere non registrati al P.R.A., nonché le apparecchiature elettroniche, sempreché non assicurate con specifiche polizze; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte scientifiche, di documenti, libri e manoscritti, mobili, tappeti, monete, sculture, bronzi, cere, collezioni scientifiche, raccolte in genere ed altri oggetti d’arte che possono essere identificati come tali, non già assicurate con specifiche polizze. Nell’eventualità in cui una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa descrizione in una delle “definizioni” di polizza, o che tale assegnazione fosse dubbia e controversa, la cosa o l’oggetto verrà considerata quale “Contenuto”.
Merci Per merce si intendono tutte le merci, le materie prime, gli ingredienti di lavorazione e i prodotti semilavorati e finiti inerenti l'attività svolta dall'Assicurato, le scorte e materiali di consumo, gli scarti o ritagli di lavorazione, i combustibili, le sostanze infiammabili e le merci speciali se presenti, i reci-pienti, gli imballaggi ed il materiale di imballo, il tutto sia all'aperto che al coperto, anche su mezzi di trasporto; sono pure compresi scorte in genere e quant'altro costituisce magazzino e deposito, escluse soltanto le sostanze pericolose.
Il valore della merce assicurata si intende comprensivo delle imposte di fabbrica-zione e dei diritti doganali.
Apparecchiature Elettroniche:
Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, scanner, tastiere, modem, router, mini elaboratori e simili apparecchiature), elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine da scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telescriventi, impianti di prevenzione e allarme, impianti citofonici e altre macchine di ufficio similari non rientranti nella definizione di cui sopra, apparecchiature di audio fono video registrazione e riproduzione. Sono compresi nella presente definizione personal computer portatili, telefoni cellulari, apparati radio per rete wilreless, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, ivi compresi quelli per la rilevazione automatica della velocità di veicoli completi delle apparecchiature cine-fotografiche a corredo.
Valori: Denaro, anche in valuta estera, libretti di risparmio, monete d’oro, medaglie auree, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semipreziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze a carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, coupon, buoni pasto e buoni benzina, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell’Assicurato, che di terzi e del quale l’Assicurato stesso sia in possesso, ne sia o non responsabile. I valori si intendono assicurati alla partita “contenuto”.
Cose assicurate a condizioni speciali (beni particolari) :
- Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e simili, modelli, stampi, cartoni per telai, cliché, lastre, cilindri, fustelle e simili.
I suddetti beni si intendono assicurati alla partita “contenuto”.
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Esplodenti: Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato.
Comunicazione: Quella effettuata per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, telefax ed e-mail
Incendio: La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione: Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio
Fenomeno Elettrico: l'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma, bensì solo abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.
Dipendenti: Le persone che hanno con l’Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo un rapporto di dipendenza, siano incaricate od autorizzate dall’Assicurato a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell’ambito dei beni assicurati e dell’attività descritta
Locali: Qualsiasi fabbricato o porzione di fabbricato comunque costruito, occupato anche occasionalmente dall’Assicurato per l’esercizio della propria attività o nel quale, comunque, l’Assicurato abbia un interesse assicurabile
Mezzi di chiusura: I serramenti di aperture verso l’esterno dei locali poste a meno di 4 metri dal suolo o a ripiani praticabili per via ordinaria dall’esterno, costituiti da:
- superfici continue in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature od analoghi congegni manovrabili esclusivamente dall’interno;
oppure
- inferriate fissate nel muro
Mezzi di custodia: Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti di peso superiore a 100 Kg o, se di peso inferiore, murate ed ancorate, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate
Difese interne: Serramenti interni, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave
Furto: L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
Furto con rottura o Il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di
scasso:
chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali
Furto con introdu-zione Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta
clandestina:
rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali
Furto con destrezza: Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti
Xxxxxx: Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene, esercitando violenza sulla cosa e non sulla persona
Rapina: L’impossessarsi della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene e/o ad altra persona, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto
Guasti cagionati dai I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture
ladri:
o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli
Parcometri ed Attrezzatura preposta per il pagamento, tramite contanti e/o strumenti elettronici, dei
emettitrici
biglietti e/o delle tessere per la sosta nelle aree di parcheggio e per il pagamento dei biglietti per il trasporto su automezzi della Società AMI Spa.
Portavalori: Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa
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SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Tuttavia, l’omissione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
ART. 2 - MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 3 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 X.X.
XXX. 0 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’ Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o dall'Assicurato o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.
ART. 6 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA
Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2011 e scade alle ore 24:00 del 31/12/2014, con risoluzione automatica anticipata qualora la Società non sia più gestore del TPL, con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 31/12/2011 al 31/12/2012 e successivamente sarà da corrispondere al 31 Dicembre di ogni annualità.
Il Contraente e la Società hanno la facoltà di recesso dalla polizza, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni sulla scadenza dell’annualità.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
ART. 7 – PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 gg. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
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ART. 8 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
A parziale deroga dell’art. 1913 C.C. in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il competente Ufficio.
ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
b) fare nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
ART. 10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
ART. 11 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 12 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se la Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo criteri di valutazione di cui all'art. 11;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
ART. 13 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :
I) FABBRICATI si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato,
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escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
II) CONTENUTO si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina :
- per i FABBRICATI – applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui ;
- per il CONTENUTO – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
ART. 14 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico del Contraente per dolo. In tal caso, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri di non aver agito con dolo, o in seguito alla assoluzione del Contraente, oppure in conseguenza della avvenuta archiviazione della procedura.
ART. 15 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.
ART. 16 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza quadrimestrale, o a semplice richiesta del Contraente, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato all’Assicurato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
ART. 17 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 18 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 19 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Se l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma del relativo atto. La Delegataria è incaricata dalle Coassicuratrici all’integrale gestione del contratto, ivi compresa la liquidazione dei sinistri anche per le quote a carico delle Coassicuratrici, che verranno quindi anticipate dalla Delegataria. Il premio di polizza verrà rimesso dal Broker a ciascuna Coassicuratrice, in proporzione alla propria quota di coassicurazione; ogni Coassicuratrice pertanto rilascerà apposita quietanza per la parte del premio di competenza incassato.
L'impegno di tutte le Società Coassicuratrici risulta dai rispettivi "Estratti di Polizza" da esse firmati ed allegati alla polizza oppure dall'Estratto Unico firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici.
ART. 20 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
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ART. 21- FORO COMPETENTE
Foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
ART. 22 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 23 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
ART. 24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente o all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 25 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
ART. 26 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.
ART. 27 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione della presente polizza all’ATI costituita dalle Società di Brokeraggio assicurativo Centrale GPA Spa, Xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 – Xxxxxx (XX), GPA Spa, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 000 – 00000 Xxxxxx, AON Spa – Via Calatafimi, 1 – 60121 Ancona, Cambiaso e Risso Spa – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
Si conviene, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale GPA Spa, e in particolare:
➢ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
➢ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
➢ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
➢ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
➢ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
➢ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
➢ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
➢ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
➢ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
➢ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
➢ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker
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PER ACCETTAZIONE
sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
➢ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
➢ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
➢ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - del 8,00 % calcolate sui premi lordi.
ART. 28 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e xx.xx. e ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti.
SEZIONE 3 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
ART. 1 - DELIMITAZIONE DEL RISCHIO
La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare il Contraente o l’Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.
SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA, FURTO, RAPINA E ESTORSIONE
ART. 1 – OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE
A parziale deroga del comma p) dell’art. 1 della Sez. 4 delle C.P.P., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente o dall’Assicurato in conseguenza di:
- furto e rapina del contenuto delle ubicazioni assicurate; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l’autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (non equivale ad uso di chiavi false, l’uso di chiave vera, anche se fraudolento);
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- furto e rapina valori;
- furto di valori trasportati dai Dipendenti.
Qualora non sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) precedenti, la garanzia opererà comunque con uno scoperto del 20% con un minimo di € 258,00.
La garanzia è altresì operante per furto e rapina avvenuta su “Parcometri ed Emettitrici” . All’uopo si precisa che tali attrezzature sono per loro natura posizionati ovvero installati all’esterno o all’aperto e/o all’interno di automezzi adibiti al trasporto.
La garanzia è prestata sia per il furto delle attrezzature che per gli eventuali danni e/o atti vandalici compiuti per la sottrazione di valori in essi contenuti.
La presente assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C., entro il limite delle somme assicurate alla relativa partita.
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PER ACCETTAZIONE
ART. 2 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l’efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste in locali facenti parte di fabbricati aventi strutture portanti, pareti e coperture in calcestruzzo, cemento e non, vetro cemento, vivo e cotto, metallo. Gli accessi e le aperture dei locali potranno essere comunque protetti restando però inteso che le protezioni e prevenzioni esistenti devono essere mantenute efficienti ed attivate.
ART. 3 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l’Assicurato rimborsino alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il Contraente o l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavo della vendita in misura proporzionale tra la Società e il Contraente o l'Assicurato.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Il Contraente o l’Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
ART. 4 - REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro la somma assicurata si ritiene ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile. Resta inteso che tale importo si intenderà però automaticamente reintegrato con medesimo effetto, con l'obbligo da parte del medesimo di corrispondere alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo di premio entro 30 giorni dalla presentazione della relativa appendice.
Resta però inteso che tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva pari a quella originariamente fissata per la sezione colpita.
ART. 5 - GARANZIA PORTAVALORI
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:
• il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
• il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
• la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.
L’Assicurazione è operante esclusivamente qualora i dipendenti incaricati del trasporto:
- non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di portavalori;
- abbiano una età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni;
- non siano altrimenti assicurati contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dei valori.
Ai soli effetti del presente articolo, sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell’Assicurato, i Carabinieri, i Vigili Urbani, gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e agli Istituti di Polizia privata.
SEZIONE 5 – GARANZIA DI RESPONSABILITA’
ART. 1 - RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente o l’Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che il Contraente o l’Assicurato abbiano in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta
nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
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PER ACCETTAZIONE
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l’Assicurato non siano una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.
Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente o dell’Assicurato.
Il Contraente o l’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA
SEZIONE 1 – CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI ALLA GARANZIA DANNI DIRETTI
ART. 1 - ONERI DI URBANIZZAZIONE
Si dà atto che nella somma assicurata alla Partita Fabbricati, sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
ART. 2 - DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO
Ad integrazione delle somme assicurate per le Partite Fabbricati e Contenuto, la Società presta la propria garanzia fino all'ulteriore importo indicato alla Sez. 6 – Limiti di indennizzo, per maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In deroga all'art. 1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distribuzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.
ART. 3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., si intendono compresi sia i guasti fatti per ordine dell'Autorità sia quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.
ART. 4 - TERREMOTO
Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
ART. 5 - EVENTI ATMOSFERICI
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate, la Società non risponde dei danni subiti da:
- impianti all’aperto non per naturale destinazione, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica per effetto di grandine;
- tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche e quanto in essi contenuto.
ART. 6 - SOVRACCARICO DI NEVE
Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, si intendono compresi anche quelli di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall’evento di cui al presente articolo.
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della
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PER ACCETTAZIONE
presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
Per i fabbricati in cattivo stato di conservazione, e per il loro contenuto, la determinazione del danno, a parziale deroga dell’articolo – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo - verrà effettuata considerando il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, e l’indennizzo non potrà superare tale valore.
ART. 7 - GELO E GHIACCIO
I danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, si intendono assicurati a condizione che i fabbricati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.
ART. 8 - INTASAMENTO DA NEVE/GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI
La Società indennizza, i danni da acqua penetrata all'interno degli enti assicurati in normale stato di manutenzione, a causa dell'intasamento delle gronde e dei pluviali, direttamente ed esclusivamente provocato dalla neve o dalla grandine.
Sono esclusi i danni:
1) alle attrezzature all'aperto o sottotetto di tettoie, pensiline e/o fabbricati aperti da più lati;
2) da fuoriuscita di acqua dalle condutture non di pertinenza dell'immobile ;
3) da umidità o stillicidio.
ART. 9 - INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili, la garanzia non sarà operante per i danni a beni posti in scantinati, locali seminterrati o interrati oppure, se posti in locali fuori terra, situati a meno di 12 centimetri dal suolo. La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
ART. 10 - TERRORISMO E SABOTAGGIO
La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Agli effetti della presente clausola:
♦ per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
♦ per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività.
La Società e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola con preavviso di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio imponibile pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente condizione particolare, quantificata nella misura del 5% del premio imponibile annuo complessivo pagato.
ART. 11- TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI
Si intendono assicurati i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi. La garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, qualora l'occupazione medesima non si protragga per oltre dieci giorni consecutivi.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Sono esclusi i danni da imbrattamento dei muri con vernice.
ART. 12 - DANNI DA FENOMENO ELETTRICO
Limitatamente ai danni da fenomeno elettrico al contenuto, ivi comprese le macchine ed apparecchiature elettriche
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PER ACCETTAZIONE
ed elettroniche, apparecchiature ad uso mobile, apparecchi e circuiti compresi - anche di proprietà di terzi -, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la garanzia è prestata a primo rischio assoluto, entro la somma prevista nella sezione 5 Franchigie e scoperti e Sezione 6 – limiti di indennizzo. Qualora una sovratensione od un fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature elettroniche senza danneggiare i sistemi di protezione, il danno verrà liquidato con l’applicazione di uno scoperto del 10%, mentre nel caso in cui al momento del sinistro non esistano sistemi di protezione alle apparecchiature ed agli impianti danneggiati, il danno sarà liquidato con uno scoperto del 20%.
ART. 13 - ACQUA CONDOTTA
Sono in garanzia i danni da fuoriuscita acqua dalle condutture a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, antincendio o di riscaldamento, posti negli enti assicurati. Sono esclusi:
1) i danni da gelo;
2) i danni da fuoriuscita di acqua da condutture le quali non siano di pertinenza dell'immobile;
3) i danni alle attrezzature all'aperto e/o sottotetto di tettoie, pensiline o di fabbricati aperti da più lati;
4) i danni da umidità o stillicidio;
5) le spese per la ricerca e la riparazione dei guasti.
ART. 00 - XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX
Xx intendono garantite le spese sostenute per la ricerca della causa che ha provocato il danno da "da fuoriuscita di acqua, fluidi e liquidi condotti in genere" e per il ripristino delle parti danneggiate.
Si intendono inoltre comprese tutte le spese per la riparazione o sostituzione di parti, non direttamente interessate dal danno ma che, per motivi tecnici o logistici, sono necessari per una corretta e completa riparazione del danno e per la totale eliminazione delle cause.
ART. 15 - CADUTA ASCENSORI E MONTACARICHI
La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
ART. 16 - DANNI DA PERDITA PIGIONE O MANCATO GODIMENTO DEI FABBRICATI
La Società risarcisce, purché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati per il periodo necessario al loro ripristino, limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi. I fabbricati utilizzati dall’Assicurato e per i quali lo stesso non corrisponda alcuna pigione (sia perché in proprietà sia per qualsiasi altro titolo), sono compresi in garanzia per l’importo della pigione ad essi relativa.
ART. 17 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
La Società risponde sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 60.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C., per le seguenti cose:
- monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, e in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
1) per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Italiana SPA. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Italiana SPA, si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati;
2) per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata; l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze, nel caso di effetti cambiari; l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;
3) per le cose non specificate ai precedenti punti 1) e 2) in base al loro valore nominale.
La Società risponde inoltre sino alla concorrenza di un importo pari a Euro 100.000,00 per sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C., per le seguenti cose:
- archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor. Schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, modelli, stampati, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore di affezione od artistico o scientifico.
L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.
La Società rimborserà anche il costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e ciò entro 24 mesi dalla data del sinistro.
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PER ACCETTAZIONE
ART. 18 - VETRI E CRISTALLI
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori del Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.
La Società indennizza altresì le rotture:
- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.
La garanzia non comprende le rotture :
- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.
La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti di indennizzo".
ART. 19 - MAGGIORI SPESE PER RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI
Qualora a seguito di sinistro indennizzabile con la presente polizza risultasse necessario dover ricostruire, per effetto della normativa vigente al momento del sinistro, oppure interrate e/o fondazione, in modo difforme alle caratteristiche originarie – anche se le stesse non siano state direttamente interessate dal sinistro – la Società si impegna a risarcire il costo derivante da tale intervento.
ART. 20 - DISPERSIONE SOSTANZE
La Società risponde dei danni di dispersione di sostanze liquide e/o gassose contenute in attrezzature inerenti l’attività, causate da rottura accidentale dei predetti contenitori.
ART. 21 – ESTENSIONE DANNI AGLI ARCHIVI
La garanzia di cui alla presente sezione è estesa, nel limite del 5% del massimo di indennizzo fissato per la Sezione stessa, ai danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva, a seguito degli eventi garantiti con la presente Sezione, di registri, documenti, schede e nastri incisi per il Centro Elaborazione Dati (escluso quanto assicurato con specifica polizza) comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.
ART. 22 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
SEZIONE 2 – CONDIZIONI PARTICOLARI E DELIMITAZIONI ALLA GARANZIA FURTO
ART. 1 - FURTO CON DESTREZZA
Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.
In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza, col limite di Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.
ART. 2 – EFFETTI PERSONALI DEI DIPENDENTI
Si precisa che tra i beni oggetto dell’Assicurazione di cui alla presente sezione devono ritenersi compresi indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, esclusi preziosi e valori.
ART. 3 – ATTI VANDALICI
L’Assicurazione è estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici che gli autori del furto e della rapina, consumati e/o tentati, perpetrino sulle cose assicurate e/o sui fabbricati contenenti le stesse e/o su parti di fabbricati. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e quindi senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
PER ACCETTAZIONE
ART. 4 - RAPINA INIZIATA ALL'ESTERNO-ESTORSIONE
L'Assicurazione è estesa:
a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in poliz- za quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
b) al caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto nell'ambito dell'insediamento assicurato.
La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose assicurate si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.
ART. 5 - FURTO COMMESSO DA DIPENDENTI
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti in polizza anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
ART. 6 – FURTO A SEGUITO DI INCENDIO
La garanzia è estesa al furto delle cose assicurate commesso in occasione o successivamente all’incendio.
ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove, uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con lo stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.
SEZIONE 3 – CONDIZIONI SPECIALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 – ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Le garanzie della presente polizza sono prestate a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’ Art. 1907 del C.C..
ART. 2 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE
Relativamente alle cose assicurate utilizzabili ad impiego mobile, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi delle macchine elettroniche.
Premesso che i danni da furto sono assicurati in deroga alle condizioni previste dall’art. 2 della Sezione 4 nonché dell’art. 1 della medesima Sezione, limitatamente a tali danni l’operatività' dell'assicurazione durante le ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 06:00, è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.
ART. 3 - IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI
Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell’Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l’impiego in punti diversi dell’autoveicolo.
Non vengono indennizzati i danni da rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia viene prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti in polizza. Sono esclusi gli apparecchi audio – fono – visivi di pertinenza dei vedili stessi.
ART. 4 - SPESE EXTRA
La Società si impegna ad indennizzare il Contraente o l’Assicurato, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, delle eventuali "spese extra" fino alla concorrenza della somma assicurata a tale titolo.
Per spese extra si intendono unicamente quelle spese che il Contraente o l’Assicurato potrebbero sostenere allo scopo di continuare la propria attività, quale descritta in polizza, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di
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PER ACCETTAZIONE
polizza.
Il termine "spese extra" si riferisce alla eccedenza del costo totale sostenuto durante il periodo di ripresa dell'attività in rapporto al costo totale che il Contraente o l’Assicurato avrebbero comunque sostenuto in relazione all'attività svolta, se il rischio non si fosse verificato.
In nessun caso la Società sarà responsabile:
• per la perdita di profitti e guadagni in seguito alla riduzione del volume di affari;
• per danni materiali e diretti alle cose assicurate e le spese sostenute per la loro riparazione, costruzione, sostituzione;
• per le "spese extra" derivanti da qualsiasi ordinanza locale o statale o da disposizioni legali che regolano la costruzione o la ripartizione dei fabbricati o delle loro strutture, né da spese derivanti dalla sospensione, scadenza o annullamento di contratti di affitto e/o locazione, contratti o commesse in genere o per maggiorazioni delle spese causate da scioperi del personale addetto ai lavori di rimpiazzo di impianti, macchinari ed attrezzature ricostruzione e/o riparazioni di fabbricati o degli addetti alla continuazione dell'attività stessa.
La Società inoltre non sarà responsabile per qualsiasi perdita consequenziale e remota.
E' condizione essenziale di questa garanzia che la Contraente o l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro i sei mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività. Tale periodo di indennizzo non sarà limitato dalla data di scadenza della polizza.
La somma assicurata complessivamente a titolo di spese extra potrà essere usufruita dalla Contraente o dall'Assicurato con il limite di Euro 500,00 al giorno per n. 360 giorni.
ART. 5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
ART. 6 - RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE
La Società risarcisce le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare impianti, macchinari ed attrezzature (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare impianti, macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro sino alla concorrenza del limite previsto in polizza.
ART. 7 - ONORARI PERITI
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l’Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente o dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo per sinistro indicato in polizza.
ART. 8 - ONORARI INGEGNERI, ARCHITETTI E PROFESSIONISTI
La Società rimborserà, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, ingegneri e consulenti che il Contraente o l’Assicurato avrà scelto o nominato per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni necessarie sostenute per i ripristino delle perdite e/o danni a fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, giusta la tabella degli onorari dei loro ordini, ma con esclusione delle competenze e onorari per la preparazione di qualsiasi reclamo.
ART. 9 - COSE DI PROPRIETÀ DI XXXXX / ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, ne legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dalla Contraente o dall'Assicurato e dalla Società.
L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.
ART. 00 - XXXX XXXXXX XXXXX
Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati macchinari e attrezzature anche su automezzi in sosta o durante operazioni di carico e scarico, nonché presso ubicazioni in genere fino al limite per singola ubicazione indicato in polizza.
ART. 11 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più parti, le operazioni peritali verranno imposte e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
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PER ACCETTAZIONE
ART. 12 - LIQUIDAZIONE SEPARATA PER PARTITA
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell’Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione Sezione 2 “Norme che regolano l’assicurazione in generale” a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 13 per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
ART. 13 - DENUNCIA CIRCOSTANZIATA DEI SINISTRI
A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 9 delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare da parte del Contraente o dell'Assicurato viene limitato alla presentazione di uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
ART. 14 - ANTICIPO INDENNIZZI
Il Contraente o l’Assicurato hanno il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 200.000,00
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 2.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
ART. 15 – DOLO E COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO E DELLE PERSONE DELLE QUALI L’ASSICURATO DEVE RISPONDERE
Ad esclusione della sezione “Furto”, si precisa che per le restanti sezioni la Società risponde dei danni derivanti dagli
eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nell’ambito delle strutture in uso all’Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all’arredamento per esigenze dell’Assicurato in relazione alle sue attività. L’Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 1898 del C.C.
ART. 17 – RIDUZIONE ED AUMENTO DEI CAPITALI ASSICURATI IN CORSO DI ANNUALITA’ ASSICURATIVA
Premesso che in caso di necessità da parte del Contraente di elevare le somme assicurate per la partita “Contenuto” nel corso di ogni annualità assicurativa, lo stesso Contraente dovrà farne esplicita richiesta alla Società, la quale si riserva di accettare, diramandone le condizioni di volta in volta, con il presente articolo, in deroga all’ art. 1898 C:C:, si conviene di regolamentare le variazioni che intervengano nel corso di ogni annualità assicurativa e comportanti un aumento del valore assicurato alla partita "Fabbricati”.
Ciò premesso si conviene tra le Parti che:
a) la Società si impegna a ritenere automaticamente assicurati i maggiori valori di nuovi enti ascrivibili alla definizione di “Fabbricati”, derivanti da introduzione o ristrutturazione nel Patrimonio amministrato dal Contraente, purché tale maggiorazione non superi il 30% (trentapercento) della somma indicata alle relativa partita in base alle indicazioni iniziali o all'ultimo aggiornamento contrattualizzato dalle Parti;
b) il Contraente non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società nel corso dell’annualità, in quanto la Società ritiene automaticamente operanti le garanzie di polizza entro la percentuale di valore indicata al precedente punto a);
c) il Contraente si obbliga a tenere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, i relativi documenti probatori della avvenuta maggiorazione o diminuzione del Patrimonio;
d) eventuali aumenti di valore assicurato eccedenti la limitazione del 30% sopraindicato, dovranno essere oggetto di specifica comunicazione da parte del Contraente alla Società. In tale caso la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento emesso dalla Società.
e) entro il 90° giorno successivo alla scadenza annuale del contratto, il Contraente, qualora necessario, si obbliga a comunicare alla Società:
➢ il valore della partita “Fabbricati” aggiornato.
la Società provvederà alla emissione di apposita appendice di polizza comprendente:
1) il conguaglio del premio dovuto (a credito per quelli in entrata e a debito per quelli in uscita), per il periodo di
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PER ACCETTAZIONE
assicurazione pregresso, determinato, applicando ai nuovi valori assicurati risultanti, una percentuale pari al 50% del tasso imponibile indicato nella Sez. 7;
2) il premio annuo dovuto per il periodo di assicurazione in corso, determinato, applicando ai nuovi valori assicurati alla partita "Fabbricati", il tasso imponibile risultante nella Sez. 7.
Il Contraente si obbliga al pagamento del premio di cui al precedente punto a) entro 90 (novanta) giorni successivi alla notifica dello stesso, da parte della Società. Resta inteso che la validità del presente articolo, in caso di variazioni, rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio di regolazione entro i termini stabiliti e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di perfezionamento del documento. In caso di conguagli a credito del Contraente la Società effettuerà il versamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notifica da parte dell’Ente Contraente.
ART. 18 – MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C. / D.I.L.)
Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma delle presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:
• per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
• per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
ART. 19 - PAGAMENTO DANNO PRIMA DELLA CHIUSA ISTRUTTORIA
L’Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto o compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.
ART. 20 – ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE E DI RIMPIAZZO
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, anche con le previsioni di cui alla Sovrintendenza delle Belle Arti per gli immobili sottoposti a vincolo, di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalente per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” nei limiti dei capitali assicurati in polizza e alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
In riferimento all’Art. 1907 C.C. il supplemento dell’indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo”, ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.
La garanzia del valore a nuovo” non si applica a macchinari, attrezzature, arredamento ed impianti non più utilizzati dall’Ente.
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
❖ il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale escluso il risarcimento di eventuali aggravi che ne derivino all’Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovate cause di forza maggiore e o comprovate circostanze che obiettivamente ritardino i lavori. Resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termine di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino e ricostruzione. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato dovrà rispettare le “norme tecniche per le ricostruzioni in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione, si
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PER ACCETTAZIONE
conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi. L’assicurazione in base al "valore a nuovo” riguarda :
❖ i fabbricati in stato di attività, o anche di inattività (purché non in abbandono) e/o in attesa di essere attivati;
❖ i macchinari, attrezzature, arredamento o impianti di reparti in stato di attività. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
A parziale deroga di quanto indicato al punto 2) della presente estensione è facoltà dell’Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravi conseguenti per l’Assicuratore.
SEZIONE 4 – ESCLUSIONI
ART. 1 - RISCHI ESCLUSI E BENI ESCLUSI RELATIVI ALLA SEZIONE DANNI DIRETTI
a) verificatisi in occasione di guerre civili, atti di guerra, occupazione militare, atti di nemici stranieri, invasione, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
c) di smarrimento o ammanco, saccheggio, appropriazione indebita;
d) indiretti quali cambiamenti di costruzione mancanza di locazione o godimento di reddito commerciale od industriale, perdite di mercato;
e) guasti meccanici al macchinario;
f) errori di progettazione, calcolo, esecuzione dei lavori e lavorazioni, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio del prodotto;
g) di deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento, oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
h) verificatisi durante i lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi e revisione di macchinari;
i) di infedeltà dei dipendenti, salvo quanto espressamente incluso;
j) verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori delle aree private, ad eccezione di quanto espressamente in garanzia con apposite condizioni (oggetti a condizioni speciali) ;
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) a veicoli iscritti o non iscritti al P.R.A., quando si trovano in circolazione al di fuori dell'ambito della proprietà assicurata, ad aeromobili e natanti;
n) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
o) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
p) da furto;
q) da inquinamento;
r) da crollo, assestamenti, restringimenti, o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
s) causati da fuoriuscita e solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
t) causati da mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, riscaldamento, e/o climatizzazione subita dalle merci;
u) dovuti a ordinanze di Autorità, e di Leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, o demolizione dei fabbricati e macchinari;
v) tutti i danni, anche indiretti, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici – causati o risultanti da:
♦ virus informatici di qualsiasi tipo;
♦ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso;
♦ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza;
Relativamente alle esclusioni di cui ai punti f) g) h) che precedono si precisa che le stesse saranno applicabili salvo che i danni non risultino provocati da un altro evento non altrimenti escluso.
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PER ACCETTAZIONE
Nel caso poi ne derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte non altrimenti esclusa.
Sono esclusi dalla garanzia i seguenti Enti :
a. il valore del terreno;
b. elaboratori elettronici se assicurati con polizza separata;
c. macchinario in leasing se assicurato con polizza separata;
d. opere d’arte specificatamente assicurate con polizza separata;
e. boschi, coltivazioni, animali in genere;
f. costi di livellamento, scavo e riempimento del terreno;
g. veicoli iscritti al P.R.A., aeromobili e natanti.
SEZIONE 5 – FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
ART. 1 - FRANCHIGIA FRONTALE
Per i danni dovuti a qualsiasi causa, salvo quanto diversamente indicato, non si applica alcuna franchigia.
ART. 2 - TERREMOTO
Per i danni dovuti a terremoto, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 50.000,00.
ART. 3 - EVENTI ATMOSFERICI
Per i danni dovuti a eventi atmosferici, si applica una franchigia di € 1.000,00.
ART. 4 - NEVE
Per i danni dovuti a neve, si applica una franchigia di € 3.000,00 per ciascun bene e relativo contenuto.
ART. 5 - GRANDINE
Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica si applica si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
ART. 6 - ACQUA CONDOTTA - INTASAMENTO DA NEVE/GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI - GELO
Per i danni dovuti ad acqua condotta, intasamento da neve e grandine delle grondaie e pluviali, gelo, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 7 - INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO
Per i danni dovuti a inondazione, alluvione, allagamento, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 3.000,00.
ART. 8 - SMOTTAMENTO, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO
Per i danni dovuti a smottamento, franamento e cedimento del terreno, si applica uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.
ART. 9 - TERRORISMO E SABOTAGGIO
Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, si applica una franchigia di € 1.500,00.
ART. 10 - ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, si applica una franchigia di € 1.500,00.
ART. 11 - RICERCA GUASTI
Per la ricerca di guasti, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 12 - FENOMENO ELETTRICO
Per i danni dovuti a fenomeno elettrico al “contenuto” (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, etc.), si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 13 – DISPERSIONE LIQUIDI E SOSTANZE IN GENERE
Per i danni dovuti alla dispersione di liquidi e sostanze in genere, si applica una franchigia di € 500,00.
ART. 14 – COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Per la cose assicurabili a condizioni speciali, si applica una franchigia di € 258,00 con uno scoperto del 10%.
ART. 15 - ENTI AD IMPIEGO MOBILE
Per i danni subiti da enti ad impiego mobile, si applica una franchigia di € 1.000,00.
ART. 16 - IMPIANTI SU AUTOVEICOLI
Per i danni subiti da impianti su autoveicoli, non si applica nessuna franchigia.
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
PER ACCETTAZIONE
ART. 17 - FURTO, RAPINA, ESTORSIONE, FURTO CON DESTREZZA, FURTO DEI DIPENDENTI
Per i danni da furto, rapina, estorsione, furto con destrezza, furto dei dipendenti, si applica una franchigia di € 150,00.
ART. 18 - TRASPORTO VALORI
Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, si applica uno scoperto del 10%, col minimo di € 500,00.
ART. 19 - VALORI OVUNQUE POSTI
Per i danni da furto di valori ovunque posti, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 20 - VALORI IN CASSETTI O MOBILI CHIUSI A CHIAVE
Per i danni da furto di valori posti in cassetti o mobili chiusi a chiave, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 21 – VALORI IN ARMADI DI SICUREZZA
Per i danni da furto di valori posti in armadi di sicurezza, non si applica alcuna franchigia.
ART. 22 – VALORI IN CASSEFORTI O ARMADI CORAZZATI
Per i danni da furto di valori posti in casseforti o armadi corazzati, non si applica alcuna franchigia.
ART. 23 - GUASTI DEI LADRI, ATTI VANDALICI
Per i danni ai beni assicurati cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici messi in atto durante il furto, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 24 – BENI PRESSO TERZI
Per danni a beni presso terzi, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 25 – COSE POSTE ALL’APERTO
Per le cose poste all’aperto, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 26 – ALTRE SEZIONI
Sulle somme liquidabili per ricorso terzi, spese di demolizione e sgombero, onorari periti, onorari architetti ingegneri e professionisti, spese di rimozione e ricollocamento di impianti, macchinari, attrezzature, spese extra, nonché per danni a beni presso terzi, non verrà applicata alcuna franchigia.
ART. 27 – FURTO PARCOMETRI ED EMETTITRICI
Per i danni da furto su parcometri ed emettitrici ovvero per danni e/o atti vandalici compiuti su parcometri ed emettitrici, si applica una franchigia di € 250,00.
ART. 28 – VETRI E CRISTALLI
Per danni a vetri e cristalli si applica una franchigia di € 250,00.
SEZIONE 6 – LIMITI DI INDENNIZZO
ART. 1 – ONERI DI URBANIZZAZIONE
Per le spese dovute quali oneri di urbanizzazione, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 2 – DIFFERENZIALE STORICO - ARTISTICO
Per i maggiori danni subiti dagli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, non verrà liquidata somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro.
ART. 3 – TERREMOTO
Per i danni dovuti a terremoto, non verrà liquidata somma maggiore del 40% del valore della singola ubicazione danneggiata con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 4 – EVENTI ATMOSFERICI
Per i danni dovuti a eventi atmosferici, non verrà liquidata somma maggiore del 60% il valore della singola ubicazione danneggiata.
ART. 5 – NEVE
Per i danni dovuti a neve, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.000.000,00 per singolo immobile ed € 4.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 6 – GRANDINE
Per i danni dovuti a grandine su serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in refrattario, manufatti in materia plastica non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; per danni da grandine agli altri beni, si applica il limite di indennizzo previsto al precedente art. 4 – Eventi atmosferici.
Questo documento è di proprietà di AMI SpA che se ne riserva tutti i diritti.
PER ACCETTAZIONE
ART. 7 – ACQUA CONDOTTA - INTASAMENTO DA NEVE/GRANDINE DELLE GRONDE E DEI PLUVIALI - GELO
Per i danni dovuti a dette tre garanzie, non verrà liquidata, cadauna, somma maggiore di € 150.000,00 per sinistro e anno assicurativo.
ART. 8 – INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO
Per i danni dovuti a inondazioni, alluvioni, allagamenti, non verrà liquidata somma maggiore del 40% del valore della singola ubicazione danneggiata con il massimo di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 9 – SMOTTAMENTO, FRANAMENTO E CEDIMENTO DEL TERRENO
Per i danni dovuti a smottamento, franamento e cedimento del terreno, non verrà liquidata somma maggiore di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 10 – TERRORISMO E SABOTAGGIO
Per i danni dovuti a terrorismo e sabotaggio, non verrà liquidata somma maggiore del 50% del danno con il massimo di € 4.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 11 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Per i danni dovuti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, non verrà liquidata somma maggiore dell’80% del valore della singola ubicazione danneggiata.
ART. 12 – RICERCA GUASTI
Per le spese sostenute al fine di ricercare guasti, non verrà liquidata somma maggiore ad € 75.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 13 – FENOMENO ELETTRICO
Per i danni dovuti a fenomeno elettrico al “contenuto” (macchine elettriche ed elettroniche, meccanismi, apparecchi, impianti, etc.), non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 14 – DANNI A RETI DI DISTRUBUZIONE GAS
Per i danni subiti dalle reti di distribuzione gas, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 15 – DANNI A RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA E COLLETTAMENTO ACQUE REFLUE
Per i danni subiti dalle reti di distribuzione acqua e collettamento acque reflue, non verrà liquidata somma maggiore di € 2.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 16 – ENTI AD IMPIEGO MOBILE
Per i danni subiti da enti ad impiego mobile, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 17 – DISPERSIONE LIQUIDI E SOSTANZE IN GENERE
Per i danni dovuti alla dispersione di liquidi e sostanze in genere, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00.
ART. 18 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Per spese di demolizione e sgombero, non verrà liquidata somma maggiore di € 250.000,00 per sinistro.
ART. 19 – XXXXXXX XXXXXX – ARCHITETTI – INGEGNERI - PROFESSIONISTI
Per onorari di periti, non verrà liquidata somma maggiore di € 200.000,00 per sinistro.
ART. 20 – COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Per le cose assicurabili a condizioni speciali, non verrà liquidata somma maggiore di € 60.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 21– RICOLLOCAMENTO IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE
Per spese dovute a ricollocamento di impianti, macchinari, attrezzature, non verrà liquidata somma maggiore di € 100.000,00.
ART. 22 – VALORI OVUNQUE POSTI
Per il furto di valori ovunque posti, non verrà liquidata somma maggiore di € 20.000,00 per sinistro.
ART. 23 – VALORI IN CASSETTI O MOBILI CHIUSI A CHIAVE
Per il furto di valori posti in cassetti o mobili chiusi a chiave, non verrà liquidata somma maggiore di € 25.000,00 per sinistro.
ART. 24 – VALORI IN ARMADI DI SICUREZZA
Per il furto di valori posti in armadi di sicurezza, non verrà liquidata somma maggiore di € 35.000,00 per sinistro.
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PER ACCETTAZIONE
ART. 25 – VALORI IN CASSEFORTI O ARMADI CORAZZATI
Per il furto di valori posti in casseforti o armadi corazzati, non verrà liquidata somma maggiore di € 35.000,00 per sinistro.
ART. 26 – COSE POSTE ALL’APERTO
Per le cose poste all’aperto, non verrà liquidata somma maggiore di € 25.000,00 per sinistro.
ART. 27 - GUASTI DEI LADRI, ATTI VANDALICI
Per i danni ai beni assicurati cagionati dai ladri, compresi gli atti vandalici messi in atto durante il furto, non verrà liquidata somma maggiore di € 10.000,00.
ART. 28 - TRASPORTO VALORI - PORTAVALORI
Per i danni da furto e rapina di valori trasportati, non verrà liquidata somma maggiore di € 25.000,00 per sinistro.
ART. 29 – BENI PRESSO TERZI
Per danni a beni presso terzi, non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00.
ART. 30 – COSE MOBILI E PRESSO TERZI
Per danni a cose mobili e presso terzi, non verrà liquidata somma maggiore di € 15.000,00.
ART. 31 – VETRI E CRISTALLI
Per danni a vetri e cristalli non verrà liquidata somma maggiore di € 50.000,00 per sinistro e per anno con il limite di
€ 3.000,00 per lastra.
SEZIONE 7 – PARTITE E SOMME DA ASSICURARE – CALCOLO DEL PREMIO
I - DANNI MATERIALI DIRETTI E CONSEGUENZIALI
| Partita Assicurata | Valori assicurati / massimali | Tasso imponibile | Premio imponibile |
1 | Fabbricati | € 6.000.000,00 |
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2 | Contenuto e valori | € 500.000,00 |
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II - FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
3 | Contenuto e valori a p.r.a. | € 80.000,00 |
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4 | Parcometri - Emettitrici | € 30.000,00 |
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III – GARANZIA DI RESPONSABILITA’
4 | Ricorso Terzi | € 3.000.000,00 |
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SVILUPPO DEL PREMIO
Premio imponibile | Oneri fiscali | Premio lordo annuo |
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Il presente Capitolato Tecnico viene integralmente sottoscritto per accettazione e restituito quale parte integrante dell’offerta. Esso è costituito da n° 23 (ventitre) pagine identificate univocamente.
Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti (AMI) S.p.A.
Il Presidente
Sen. Xxxxxxx Xxxxxx
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PER ACCETTAZIONE