Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
- Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxx Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Prof. Avv. Xxxxxx Xxxx Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)
nella seduta del 15 gennaio 2013, dopo aver esaminato:
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.
FATTO
In data 02.09.2009, l’intermediario resistente, in qualità di mandatario di altro intermediario, concedeva alla ricorrente un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per l’importo nominale di Euro 30.000,00, rimborsabile in 120 rate mensili di Euro 250,00 ciascuna. All’inizio del 2012, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente provvedeva all’estinzione anticipata del prestito dopo il pagamento delle prime 29 rate.
Nel reclamo del 9.03.2012 e nel successivo ricorso all’ABF del 22.05.2012, la ricorrente contesta il conteggio estintivo predisposto dalla convenuta, affermandone il contrasto con l’art. 125 sexies T.U.B. “che stabilisce che il costo del credito per il consumatore sia ridotto di un ammontare pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto non trovando applicazione perché nulla la clausola secondo cui le commissioni non sono rimborsabili”. Più in particolare, precisato che la lettera di reclamo “non ha avuto risposta soddisfacente … se non con riferimento al solo rimborso di €250” della rata di dicembre 2011 considerata insoluta in sede di conteggio estintivo del prestito, la ricorrente contesta integralmente la commissione dell’Agente, riferendo di non aver sottoscritto alcun contratto per il conferimento di tale incarico ed affermando che tale contratto dovrebbe rivestire la forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 11 del Provvedimento UIC del
29.04.2005. In definitiva, la ricorrente chiede il rimborso delle commissioni non maturate e della commissione “Mediatore Creditizio” per un totale di Euro 5.276,58, oltre Euro 142,56 per spese di istruttoria, o comunque il rimborso delle somme “veriori accertande”.
Nelle controdeduzioni, eccepita in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, avendo contratto il finanziamento oggetto della presente controversia in qualità di mandataria (con rappresentanza) di banca terza, l’intermediario:
- contesta l’applicabilità dell’art. 125 sexies T.U.B., affermando invece l’operatività delle previsioni di cui ai previgenti artt. 125 T.U.B. e 3 D.M. 8 luglio 1992 in forza dell’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE ed osserva che la quantificazione dell’importo da restituire in caso di estinzione anticipata del prestito deve essere determinata sulla scorta del comma 2 del menzionato art. 3 “volendo partire dal presupposto che il contratto in questione non dettagli l’importo degli oneri ricorrenti nel tempo”;
- afferma che la somma richiesta alla ricorrente “a titolo di estinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992”, osservando che “nelle definizioni del DM 8 luglio 1992 per «rata di rimborso» s’intende ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all’utilizzo del credito”;
- dichiara di essersi uniformato, nella predisposizione del conteggio estintivo, anche al Comunicato della Banca d’Italia del 10.11.2009 provvedendo ad “un ulteriore, sebbene non dovuto, «rimborso oneri gestionali» pari ad Euro 400,40”;
- precisa al riguardo che, “[c]ontrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente con riferimento alla presunta «mancanza di trasparenza» circa gli oneri maturati e non maturati in caso di anticipata estinzione … il contratto di prestito è invece estremamente chiaro nell’esposizione degli oneri e costi non rimborsabili in caso di anticipata estinzione sia nell’art. 1 che nel documento di sintesi” e prosegue evidenziando che l’“unica voce che ha natura ricorrente nel tempo è indicata al punto 1.1 b) del contratto” ed è stata “correttamente” restituita pro quota, mentre per le “altre voci di costo il contratto è estremamente chiaro nello specificare che trattasi di oneri non ricorrenti e dunque non rimborsabili in caso di anticipata estinzione del prestito”;
- con riferimento alle commissioni applicate per l’attività di mediazione, l’intermediario rileva che la ricorrente “si è rivolta discrezionalmente all’Agenzia … e … [ha] accettato i costi relativi … sottoscrivendo i seguenti documenti attestanti tali costi: il contratto (pagina n. 3), il documento di sintesi, il riepilogo delle condizioni economiche (inviato … anche all’agente)”;
- sul punto osserva ancora che il Provvedimento dell’UIC richiamato dalla ricorrente non si applica nel caso di specie poiché la società intervenuta per la stipula del prestito è agente in attività finanziaria;
- per quanto concerne il premio assicurativo, riferisce che: i) il contratto per la copertura del rischio impiego è stato perfezionato direttamente tra la ricorrente e la compagnia assicuratrice e, pertanto, l’istante “deve rivolgersi direttamente a … [quest’ultima] al fine di ottenere il rimborso”; ii) l’assicurazione per la copertura del rischio morte conserva efficacia in caso di estinzione anticipata del prestito e “la contraenza di essa verrà automaticamente trasferita all’assicurato … che potrà designare un nuovo beneficiario; in mancanza di tale designazione la polizza andrà a beneficio degli eredi”.
DIRITTO
Il Collegio rileva preliminarmente come la presente controversia verta unicamente sul quantum del rimborso dovuto alla ricorrente a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (sottoscritto il 2 settembre 2009), e non anche sull’an del diritto della ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata; nonché sulla legittimità delle commissioni per “Mediatore Creditizio”.
Risulta anzitutto infondata l’eccezione sollevata dall’intermediario circa il difetto di “legittimazione passiva”. Pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, da un lato, questo Collegio ha già chiarito come in tal caso occorra tenere in considerazione che “oggetto di contestazione da parte della ricorrente risulta essere proprio l’attività affidata ed effettivamente svolta dal convenuto e consistente nella predisposizione del conteggio per l’estinzione anticipata del finanziamento” (Collegio di Milano, decisione n. 2394 del 13 luglio 2012); dall’altro lato, il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente prevede espressamente che “competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami” dell’intermediario resistente (art. 10).
Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, al comma 1 (sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente), prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale, anteriormente alla nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”).
In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica
..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del
premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata.
In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).
Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – del tutto mancante nel caso in esame – l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall’intermediario); (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.
Alla luce di tali principi, il Collegio accoglie parzialmente il ricorso della ricorrente. Nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 864,00 (“Commissioni dell’Istituto Finanziatore”), Euro 2.550,00 (“Commissioni” dell’intermediario), Euro 1.800,00 (“Commissioni all’Agente in Attività Fin., al Mediatore Creditizio o ad altro Intermediario Fin.”) e Euro 1.698,50 (“Costi assicurativi”), per un complessivo importo di Euro 6.912,50. Non possono, invece, essere ricomprese nei costi c.d. recurring le “spese di istruttoria” di cui la ricorrente ha chiesto il rimborso per Euro 142,56, essendo chiaramente qualificabili come costi up-front e, quindi, non rimborsabili in sede di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, la ricorrente ha contestato integralmente la commissione per il Mediatore Creditizio, sulla base di quanto previsto
dall’art. 11 del provvedimento dell’UIC 29 aprile 2005, ai sensi del quale “I contratti di mediazione creditizia sono redatti per iscritto (…) In caso di inosservanza della forma prescritta il contratto di mediazione creditizia è nullo”. Al riguardo è del tutto insufficiente quanto replicato dall’intermediario, che si limita semplicemente ad osservare che, nel caso in esame, le disposizioni sopra richiamate non trovano applicazione, poiché si tratterebbe di un rapporto di agenzia “in attività finanziaria”. Anche alla luce di quanto previsto dal contratto di finanziamento, secondo cui la commissione contestata è relativa “ai contratti conclusi mediante l’intervento di Agenti in Attività Finanziaria, ovvero tramite il Mediatore Creditizio o altro Intermediario Finanziario cui il Cliente/Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi”, in assenza di alcuna prova contraria fornita dall’intermediario resistente non può, quindi, che confermarsi la natura di mediazione creditizia del rapporto intercorso con il terzo intermediario e, di conseguenza, la nullità del relativo contratto ex art. 11 Provvedimento UIC del 29 aprile 2005, da cui consegue l’obbligo dell’intermediario resistente di rimborsare alla ricorrente l’intera commissione per Mediatore Creditizio (Euro 1.800,00). In riferimento, invece, alle altre commissioni contestate, considerato il numero di rate residue (91 su 120) e il richiamato criterio di calcolo proporzionale ratione temporis, l’importo rimborsabile alla ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 3.876,98 [=91/120 * (6.912,50 – 1.800,00), cui detrarre la somma di Euro 400,40 già versata dall’intermediario, per un totale di Euro 3.476,58. Di conseguenza, l’intermediario è tenuto a rimborsare alla ricorrente la somma complessiva di Euro 5.276,58 (=3.476,58 + 1.800,00).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di € 5.276,58.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1