PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA LEGALITA’ DEI CONTRATTI DI APPALTO NEL SETTORE DELLA LOGISTICA
tra
PREFETTURA DI MILANO
e
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE AUTONOMA MISURE DI PREVENZIONE
CONSIDERATO CHE:
- il settore della logistica ha assunto nel corso degli ultimi anni, una posizione sempre più rilevante nel sistema produttivo e nel mercato del lavoro lombardo. Dai dati forniti da Infocamere-Movimimprese nel 2018 il numero delle imprese attive in tale comparto nella Regione Lombardia è risultato pari a 26.800 unità, di cui il 77% attinente alla divisione “Trasporti terrestri”, il 19% quella del “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” e il 4% altri settori. L’andamento dell’occupazione nella logistica lombarda nel 2018 ha visto il numero degli occupati attestarsi su circa 211.000 unità, di cui il 48,8% nella divisione dei trasporti terrestri, il 32,9% nel magazzinaggio e i restanti nei servizi postali (14,4%) e nel trasporto aereo e marittimo (3,5%). Dal punto di vista della distribuzione territoriale, la logistica risulta concentrata principalmente nell’area metropolitana milanese (Città Metropolitana e province di Monza e Brianza e di Lodi), caratterizzata dalla presenza di un elevato sistema infrastrutturale, dove si è registrata nel 2018 una forte dinamicità occupazionale, con il 49,8% degli occupati nei già menzionati comparti dei trasporti e magazzinaggio rispetto agli altri territori della Regione;
- il settore della logistica nel nostro Paese è caratterizzato dal ricorso all’outsourcing mediante l’impiego di consorzi, cooperative e società di capitali di piccole dimensioni nei siti produttivi da parte delle società che forniscono servizi di logistica. In tali contesti imprenditoriali possono proliferare violazioni dei precetti costituzionali e normativi posti a tutela del lavoro nonché pratiche di sfruttamento dei lavoratori e può determinarsi il contagio di imprese sane sul mercato a causa della concorrenza sleale di imprese disposte a offrire servizi a prezzi incongrui (troppo bassi) che comportano spesso mortificazione della forza lavoro che li svolge.
- nel settore della logistica, oltre allo strumento dell’appalto di servizi e dell’outsourcing, è operante l’istituto della somministrazione di lavoro (artt. 30-40 D. Lgs. n. 81/2015) che, dal punto di vista normativo presenta importanti elementi distintivi rispetto al contratto di appalto in quanto: a) è un rapporto di lavoro subordinato con parità di trattamento economico e normativo rispetto ai lavoratori diretti di pari mansione dell’utilizzatore; b) colloca in capo all’utilizzatore il potere direttivo e di controllo sui lavoratori; c) si sostanzia in una fornitura di manodopera professionale che si differenzia dell’appalto che presuppone, ex art. 29, D.Lgs.n.276/2003, l’organizzazione dei mezzi necessari nonché l’assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore; d) impone, sotto il profilo soggettivo, l’obbligo di iscrizione
da parte delle Agenzie di somministrazione all’Albo informatico istituito presso ANPAL previo rilascio di apposita autorizzazione (art. 4 e segg. D. Lgs. n. 276/2003).
- il settore della logistica ha visto svilupparsi organizzazioni sindacali di base senza diffusa rappresentatività su scala nazionale che hanno messo in atto forme di protesta illegali e violente che mettono a rischio il diritto di impresa e la sicurezza dei lavoratori e dell’ordine pubblico
- è interesse delle parti promuovere ed avviare iniziative collaborative, volte a potenziare la cornice di legalità nel settore della logistica, a tutela in primis dei lavoratori, attraverso l’introduzione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza, alla legalità e alla libera e sana concorrenza.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le Parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Impegni delle Associazioni delle imprese di logistica e delle società cooperative
Le Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di logistica e delle società cooperative sensibilizzeranno i loro associati affinché le imprese e le cooperative attive nel settore della logistica (di seguito anche solo “società affidatarie”) si impegnino a:
a) Assicurare il rispetto dei requisiti di legge per poter essere appaltatrici dei contratti di servizi, dotandosi di una organizzazione capace di soddisfare le esigenze connesse alle commesse, con l’assunzione e la sostenibilità del correlato rischio d’impresa;
b) Garantire una gestione improntata alla trasparenza, alla legalità, all’efficienza e all’economicità dei processi, attraverso l’impiego di componenti degli organi sociali e personale dotato delle competenze e delle professionalità necessarie. L’andamento economico e finanziario delle imprese e delle cooperative dovrà essere sottoposto a controllo sistematico da parte del relativo organo di controllo previsto dalla Legge (Collegio Sindacale, ODV, Revisore MISE, Revisore di Centrali Cooperative), rendendolo visibile e consultabile sul sito web;
c) Stante la richiamata distinzione normativa della somministrazione di lavoro dall’istituto dell’appalto, evitare un uso distorto di quest’ultimo in particolar modo quando questo strumento venga utilizzato per la mera fornitura di ore di lavoro e, quindi, celando forme di somministrazione fraudolenta;
d) Assicurare la corretta determinazione dei corrispettivi dei servizi prestati stabiliti dai CCNL competenti per materia in relazione alla forza lavoro necessaria per svolgerli;
e) Assicurare i corretti inquadramenti lavoristici e previdenziali del personale nonché regolari trattamenti salariali e lavorativi ed il massimo rispetto del CCNL Logistica 2016/2019 e delle normative riguardanti la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro;
f) Garantire il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia;
g) Produrre da parte delle cooperative e dei consorzi all’operatore logistico, ai fini dell’attuazione della commessa di servizi ricevuta, la documentazione comprovante la regolarità erariale, contributiva e previdenziale;
h) Le Centrali Cooperative si impegnano ad intensificare la propria attività promozionale al fine di incrementare considerevolmente il numero di cooperative aderenti alle Centrali;
i) Le Centrali Cooperative si impegnano ad effettuare attività formativa in favore dei propri aderenti e di tutti i loro collaboratori allo scopo di accrescere le competenze professionali degli addetti e l’inclusione lavorativa e sociale degli stessi.
Articolo 1.1
Impegni delle Associazioni Sindacali
Le Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Settore Logistico si impegnano a:
a) Rispettare e far rispettare da parte delle proprie rappresentanze territoriali il CCNL su tutto il territorio nazionale;
b) Segnalare senza indugio agli operatori della logistica i casi di cui fossero a conoscenza di cooperative spurie o false cooperative;
c) Segnalare senza indugio alle competenti autorità di controllo pubblico i casi di cui fossero a conoscenza di irregolare applicazione del CCNL o di irregolarità contributiva dei datori di lavoro.
Articolo 2
Impegni degli operatori della logistica
Gli operatori della logistica si impegnano a:
a) Assicurare che il ricorso al sistema dell’esternalizzazione dei servizi relativi alla logistica sia effettivamente necessitato da esigenze produttive e di organizzazione aziendale;
b) Verificare, con cadenza almeno semestrale, il rispetto di tutti gli impegni descritti al precedente Art. 1 da parte di cooperative e consorzi;
c) Prevedere lo studio di nuove formule di contratto di appalto di servizi nel quale siano previsti momenti di verifica, comunicazione e confronto con i committenti in modo periodico e sistematico;
d) Studiare un set di clausole1) in seno ai contratti di appalto dei servizi di logistica, fra cui la clausola sociale per quei CCNL che ne prevedono l’utilizzo, da adottarsi esclusivamente come da disposizioni di legge e di CCNL, a tutela della salvaguardia occupazionale in caso di risoluzione del contratto di appalto;
e) Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore e dei luoghi di lavoro;
f) Verificare, in caso di somministrazione di lavoro, l’effettiva iscrizione dell’Agenzia per il lavoro all’Albo informatico di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 istituito presso ANPAL;
g) Soddisfare le richieste dei committenti di cui al successivo articolo;
h) Sviluppare un rapporto di preferenza con le Centrali Cooperative per la scelta di cooperative appaltatrici.
1 Da elaborare
Articolo 2.1
Impegni dei committenti della logistica
I committenti della logistica si impegnano a:
a) Stipulare contratti di servizi i cui principi e modelli siano conformi a quanto disciplinato nel presente protocollo;
b) Qualora il committente decida di adottare una procedura di gara, si impegna a inserire nelle procedure per l’affido di servizi di logistica, regole volte a favorire i partecipanti alla gara aderenti al presente protocollo, i quali saranno ritenuti controparti contrattuali preferenziali a parità di requisiti e qualità e condizioni dei servizi offerti;
c) Richiedere approfondita ed aggiornata documentazione ed informazione, a pena di esclusione dalla partecipazione a gare e o a offerte contrattuali, comprovante la regolarità contrattuale e contributiva delle società appaltatrici;
d) Richiedere agli operatori di servizi di logistica di verificare sistematicamente la regolarità contrattuale e contributiva delle appaltatrici;
e) Verificare costantemente la regolarità degli operatori di logistica in particolare, nel rispetto del CCNL Logistica;
f) Studiare un set di clausole in seno ai contratti di appalto dei servizi di logistica, fra cui la clausola sociale per quei CCNL che ne prevedono l’utilizzo, da adottarsi come da disposizioni di legge e di CCNL, a tutela della salvaguardia occupazionale in caso di risoluzione del contratto di appalto;
g) Adottare i medesimi impegni assunti dagli operatori della logistica al precedente articolo, per quanto compatibili.
Articolo 3
Best Practice in Contract Logistics
Il rispetto di tutti gli impegni indicati nel presente Protocollo costituisce - in virtù dell’approvazione da parte degli enti che lo sottoscrivono – best practice del settore della logistica in Italia da adottare nei modelli organizzativi delle società (anche ai fini esimenti ex D. Lgs. 231/2001) e in quanto tale potrà essere vantato dagli aderenti nelle gare e procedure di selezione come elemento qualificante reputazionale valido ai fini del conseguimento di una “certificazione di presunzione di legalità” cui far conseguire vantaggi da prevedere; viceversa, il mancato rispetto da parte dei soggetti attori (committenti, operatori e imprese o cooperative affidatarie) integrerà condotta che costituirà segnale di allarme per gli organi amministrativi e di controllo delle società interessate e come tale meritevole di attenzione da parte degli accertatori e della Autorità Giudiziaria per le verifiche di legge.
Le parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo, segnalando alle Autorità preposte e agli organi di vigilanza, per i profili di competenza, le eventuali inosservanze delle disposizioni previste dall’ Accordo.
Articolo 3 bis
Banca dati per monitoraggio e controllo
Le parti firmatarie del presente Protocollo e in collaborazione con Unioncamere, si impegnano a realizzare una banca dati delle cooperative e dei consorzi mettendo a disposizione tutte le
informazioni eventualmente in loro possesso allo scopo di far emergere possibili situazioni di rischio e consentire agli operatori di logistica di essere preventivamente allertati prima della stipula di possibili contratti di appalto. Le parti si impegnano pertanto a studiare il modello già adottato con successo in Regione Xxxxxx Xxxxxxx con finalità analoghe.
In particolare INPS e INAIL e le Centrali Cooperative si impegnano a mettere a disposizione le proprie banche dati allo scopo di realizzare, sotto la regia della Prefettura, il modello di analisi e monitoraggio descritto nel paragrafo precedente.
Le parti si impegnano a chiedere la stipula di idonea convenzione con i Ministeri competenti (Sviluppo economico, Lavoro) al fine di collaborare alla creazione e al funzionamento delle suddetta banca dati e ad intensificare gli eventuali controlli presso quei soggetti per i quali emergeranno elementi di rischio.
Articolo 4
La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo. Alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
La “cabina di regia” coordinerà e gestirà la realizzazione ed il funzionamento di quanto previsto all’art. 3 bis. Inoltre, definirà con le società committenti, gli operatori della logistica, le Centrali Cooperative, le associazioni sindacali datoriali e quelle confederali dei lavoratori, i criteri di misurazione democratica della rappresentanza sindacale dei lavoratori, avendo come riferimento la Convenzione stipulata tra INPS, INL, CGIL, CISL, UIL e Confindustria.
Articolo 5
Le parti competenti nella attività di vigilanza ai sensi della normativa vigente, si impegnano a pianificare, nell’ambito delle rispettive competenze e indirizzi operativi, all’interno del Sistema Istituzionale, in relazione alle risorse umane e strumentali disponibili, e compatibilmente con le diverse priorità istituzionali, gli interventi di vigilanza/controllo, attraverso un’azione coordinata ed unitaria, anche mediante l’attivazione di specifici canali di comunicazione, allo scopo di segnalare le eventuali situazioni di criticità ed illegalità riscontrate. A tal fine viene istituito presso la Prefettura di Milano un “Gruppo di Lavoro”, composto da un rappresentante dell’INPS, dell’INAIL, della I.T.L., delle ATS e della Guardia di Finanza, con il compito di promuovere attività ispettiva nel settore
oggetto del presente protocollo in materia di regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro. Tale gruppo di lavoro opererà in raccordo con la “Cabina di Regia”, di cui all’art.4. Gli Enti provvederanno alla reciproca informazione, individuando le modalità più idonee per giungere alla condivisione degli esiti della complessiva attività di controllo effettuata, al fine di individuare le eventuali criticità e conseguenti misure correttive.
Tali attività dovranno essere effettuate in diretto collegamento con l’organismo che gestirà quanto previsto al precedente art. 3 bis.
La Prefettura ed il Tribunale si impegnano, ove necessario, ad intervenire preventivamente e comunque in ogni situazione di crisi nella quale, in modo illegale e violento, gruppi di lavoratori o di organizzazioni sindacali non consentano l’esercizio del diritto di impresa e mettano a repentaglio la sicurezza dei lavoratori e dell’ordine pubblico.
Articolo 6
I soggetti sottoscrittori del Protocollo si impegnano a favorire, partecipare, promuovere, eventi ed attività di formazione volti a diffondere la cultura della legalità di impresa con particolare attenzione alle problematiche e alle soluzioni di cui al presente protocollo, anche con testimonianze di “best practice”.
Regione Lombardia, per il tramite di Polis Lombardia, promuoverà attivamente iniziative in tal senso coinvolgendo i soggetti sottoscrittori del Protocollo.
Articolo 7
Monitoraggio attuazione protocollo
Le Parti congiuntamente si impegnano a monitorare e verificare, con cadenza almeno semestrale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo e la sua applicazione a livello territoriale, per apportarvi le eventuali modifiche e gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi indicati in premessa.
Articolo 8
Il presente accordo ha la durata di tre anni, a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, e potrà essere rinnovato con l’accordo di tutte le Parti che si impegnano ad incontrarsi almeno sei mesi prima della scadenza per ridiscuterne i contenuti.
Milano,
Prefettura di Milano
Il Prefetto Xxxxxx Xxxxxxx
Tribunale di Milano
Sezione Autonoma Misure di Prevenzione
Ispettorato Territoriale del Lavoro Milano-Lodi
Direzione di Filiale di Coordinamento di Milano
Direzione Regionale Lombardia INAIL
Associazioni rappresentative delle Cooperative
Associazioni rappresentative degli operatori del settore della logistica
Associazioni dei committenti del settore industriale e del terziario
Organizzazioni sindacali territoriali
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