Contratto di assicurazione infortuni
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Contratto di assicurazione infortuni
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Indice
Nota Informativa PAG. | 1/5 |
A - INFORMAZIONI SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/5 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 1/5 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 3/5 |
GLOSSARIO PAG. | 5/5 |
Condizioni di Assicurazione PAG. | 1/11 |
Art.1 - Informazioni generali PAG. | 1/11 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio PAG. | 1/11 |
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio PAG. | 1/11 |
Art. 1.3 - Premi annui PAG. | 2/11 |
Art. 1.4 - Durata e proroga dell’assicurazione PAG. | 2/11 |
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro PAG. | 2/11 |
Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione PAG. | 2/11 |
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione PAG. | 3/11 |
Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio PAG. | 3/11 |
Art. 1.9 - Oneri fiscali PAG. | 3/11 |
Art. 1.10 - Estensione territoriale PAG. | 3/11 |
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio PAG. | 3/11 |
Art. 1.12 - Prescrizione PAG. | 3/11 |
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa PAG. | 3/11 |
Art. 1.14 - Reclami PAG. | 3/11 |
Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione PAG. | 5/11 |
Art. 2.1 - Rischio assicurato PAG. | 5/11 |
Art. 2.2 - Estensione rischio guerra PAG. | 5/11 |
Art. 2.3 - Calamità naturali PAG. | 5/11 |
Art. 2.4 - Persone assicurate PAG. | 5/11 |
Art. 2.5 - Limiti di età PAG. | 6/11 |
Art. 2.6 - Persone non assicurabili PAG. | 6/11 |
Art. 2.7 - Piani di copertura PAG. | 6/11 |
Art. 2.8 - Variazione del Piano di copertura PAG. | 7/11 |
Art. 2.9 - Morte - designazione dei Beneficiari PAG. | 7/11 |
Art. 2.10 - Invalidità permanente PAG. | 8/11 |
2.10.1 - Liquidazione dell’invalidità permanente PAG. | 8/11 |
2.10.2 - Supervalutazione dell’invalidità permanente grave PAG. | 8/11 |
Art. 2.11 - Diaria da ricovero a seguito di infortunio PAG. | 9/11 |
Art. 2.12 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio PAG. | 9/11 |
Art. 2.13 - Diaria da gesso PAG. 9/11
Art. 2.14 - Esclusioni .......................................................................................................................PAG. 10/11
Art. 2.15 - Esonero denuncia altre assicurazioni ............................................................................PAG. 10/11
Norme relative ai sinistri .......................................................................................................PAG. 11/11
Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro ..............................................................................................PAG. 11/11
Art. 3.1 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi ........................................................................PAG. 11/11
Art. 3.2 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità..........................................................PAG. 11/11
Art. 3.3 - Collegio medico ................................................................................................................PAG. 11/11
Moduli ed Informative Accessorie
Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro Informativa privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri Modulo di Denuncia Sinistro
Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di so- spensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di parti- colare evidenza.
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Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI GLOSSARIO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.
Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell’Albo del- le Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con prov- vedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1 - fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2012:
• il Patrimonio netto ammonta a 33,02 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 8,02 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
• gli elementi costitutivi del Margine di solvibilità risultano pari a 29,55 milioni di Euro a fronte di un Margine di solvibilità da costituire pari a 5,30 milioni di Euro con un Indice di solvibilità che si attesta al 5,58.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata quinquennale e in assenza di disdetta scritta da parte del Contraente o della Società, si rinnova tacitamente di anno in anno, fermo restando quanto previsto in relazione all’età dell’Assicurato (art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione).
Avvertenza: l’Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, tramite lettera raccomandata a/r. Il recesso comporta la cessazione delle garanzie alla scadenza annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La presente copertura assicurativa protegge l’Assicurato dagli infortuni subiti in ambito professionale ed extraprofessionale.
L’Assicurato ha la facoltà di scegliere uno dei 3 piani di copertura disponibili, Standard, Extra e Top, che dif- feriscono in particolare per somme assicurate crescenti.
Sono coperti i rischi morte e invalidità permanente e sono inoltre previsti il rimborso delle spese mediche sostenute in seguito all’infortunio, la diaria da gesso e, in funzione del piano di copertura prescelto, la diaria da ricovero (Extra e Top). Ogni polizza copre fino a 4 persone. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicu- razione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospen- sione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si rinvia agli artt. 1.2, 2 e 3.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo. Si rinvia agli artt. 2.1, 2.3, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al mecca- nismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo.
Esempi | Conse- guenza rischio assicurato | Somma assicurata/ Massimale | Danno subito | Franchigia | Scoperto | Danno indennizabile | Danno liquidato | |
1 Piano Standard | Morte | 75.000,00 € | Morte | Non previ- sta | Non previsto | 75.000,00 € | 75.000,00 € | |
2 Piano Extra | Invalidità permanente | 150.000,00 € | caso A | 3% di IP | 3% | Non previsto | 0% di IP | 0,00 € |
caso B | 15% di IP | 3% | Non previsto | 12% di IP | 18.000,00 € | |||
caso C | 30% di IP | 0% | Non previsto | 30% di IP | 45.000,00 € | |||
caso D | 55% di IP | 0% | Non previsto | 100% di IP | 150.000,00 € | |||
caso E | 70% di IP | 0% | Non previsto | 200% di IP | 300.000,00 € | |||
3 Piano Top | Ricovero in Istituto di cura | 100,00 € al giorno per max 300 gg | caso A | 2 gg di degenza | 2 gg di degenza | Non previsto | 0 gg di diaria | 0,00 € |
caso B | 30 gg di degenza | 2 gg di degenza | Non previsto | 28 gg di diaria | 2.800,00 € | |||
4 Piano Top | Spese mediche | 15.000,00 € | 10.000,00 € | Non previ- sta | 1.000,00 € (10% di 10.000,00€) | 9.000,00 € | 9.000,00 € | |
5 Piano Extra | Ingessa- tura | 50,00 € al giorno per max 30 gg | caso A | 20 gg di gesso | Non previ- sta | Non previsto | 20 gg di diaria | 1.000,00 € |
caso B | 40 gg di gesso | Non previ- sta | Non previsto | 30 gg di diaria | 1.500,00 € |
Avvertenza: sono assicurabili le persone fisiche di età non superiore ai 70 anni all’atto della sottoscrizione, ovvero che non abbiano ancora compiuto i 71 anni. La copertura rimane efficace fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 75° anno di età. Si rinvia all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata correspon- sione delle somme dovute. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come specificato agli artt. 1.1 e 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamen- to o diminuzione del rischio oggetto della presente polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità della persona possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione da parte dell’Assicurato si rinvia agli artt.1.8 e
2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: se nel corso del contratto si manifesta nell’Assicurato uno stato di alcolismo, ne deve essere data
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comunicazione all’Impresa. Il cambio della professione esercitata dall’Assicurato non configura un’ipotesi di aggravamento o diminuzione del rischio.
6. Premi
Il pagamento del premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta, contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale).
Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusiva- mente tramite addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Il premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qua- lora sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Avvertenza: L’Impresa si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il premio non sono soggetti ad adeguamento.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa e il Contraente possono recedere dalla copertura. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio. L’Impresa rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Si rinvia all’art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
Avvertenza: l’Assicurato ha la facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata a/r. Il recesso comporta la cessazione delle garan- zie alla scadenza annuale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è ve- rificato il fatto su cui il diritto si fonda secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile o da eventuali successive norme derogatorie. Restano fermi i termini per la denuncia del sinistro previsti dall’art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto e ai criteri di liquidazione dei sinistri sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
In termini generali i premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto ad una de- trazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza: per momento di insorgenza del sinistro si intende il verificarsi del decesso dell’Assicurato op- pure la data dell’infortunio.
Avvertenza: in caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 2.11, 2.12, 2.13, e 3.1. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Mo-
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dulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento del danno e avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale indennizzo.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle dispo- sizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedi- mento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n.98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art.1.6 delle Condizioni di Assicurazione).
14. Arbitrato
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all’Au- torità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati o organismi conciliativi, ove previsti.
In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
Si rinvia agli artt. 1.6 e 3.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
15. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxx Xxxxxxxxxx Rappresentante legale
in virtù di procura speciale Poste Assicura S.p.A.
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Glossario
Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiari: l’Assicurato o, in caso di decesso di questi, i relativi eredi legittimi o testamentari secondo l’ordi- namento giuridico italiano, ovvero i soggetti indicati ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio.
Contraente: la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
Diaria da ricovero: l’indennità giornaliera prevista in caso di ricovero dell’Assicurato in Istituto di cura a seguito di infortunio.
Franchigia: la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro; con riferimento alla garanzia Diaria da ricovero si intende il numero di giorni per i quali non viene erogata alcuna indennità.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili all’Assicurato.
Ingessatura: il mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi e confezionato con gesso da modellare o schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica. Sono considerati gessatura anche i metodi di contenzione F.E.A. (Fissatore Esterno Assiale) e Xxxxxxxx.
Invalidità permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungo degenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapi- che e riabilitative.
Piano di copertura: la combinazione di garanzie, somme assicurate e massimali predefinita e prescelta dal Contraente.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato, conseguente a infortunio, che com- porti almeno un pernottamento.
Scoperto: la quota parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.
Mod. 0123/1 Ed. aprile 2014 Data ultimo aggiornamento: aprile 2014
Condizioni di Assicurazione
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Art. 1 - Informazioni generali
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come meglio spe- cificato all’art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto.
Fatte salve eventuali campagne commerciali, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche se ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Il pagamento del premio può essere effettuato con le seguenti modalità:
• primo premio all’atto dell’emissione:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
c) addebito mediante Carta Postamat;
d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento an- nuale);
e) in contanti, qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
• frazionamento annuale:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente ;
b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
c) addebito mediante Carta Postamat;
d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta;
e) in contanti, qualora l’ammontare del premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
• frazionamento mensile:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente.
Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pa- gamento del premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente.
Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili ed autorizzate dalla Società.
Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.
Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifi- ca e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto di cui all’art 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del premio. L’assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere munito della clausola di non trasferibilità e intestato o girato a Poste Assicura
S.p.A. oppure a Poste Italiane S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo in forza dell’accordo di distribuzione sottoscritto tra Poste Assicura S.p.A. e Poste Italiane S.p.A.
Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di pagamento tramite addebito su conto BancoPosta o addebito su
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Libretto di Risparmio Postale è necessaria la sottoscrizione di separato documento (Modulo di autorizzazione all’addebito su c/c o Libretto di Risparmio Postale) con il quale il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A. autorizzazione all’addebito per l’intera durata contrattuale. Tale Xxxxxx prevede inoltre che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:
1) al giorno di scadenza;
2) il 14° giorno successivo la scadenza;
3) il 28° giorno successivo la scadenza.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del premio o della rata di premio non potrà andare a buon fine.
In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata di premio pagata. Il pagamento a saldo del Premio o delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l’Ufficio Postale prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata. Resta inteso che la riat- tivazione della copertura assicurativa avrà efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del premio o delle rate di premio insolute nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio son scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. al Premio di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.
Art. 1.3 - Premi annui
I premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati in polizza.
Art. 1.4 - Durata e proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha durata quinquennale.
Il Contraente ha comunque la facoltà di recedere dal contratto, senza alcun onere a suo carico, ad ogni ricorren- za annuale inviando una lettera raccomandata a/r con preavviso di 30 giorni a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00144 - Roma
In caso di recesso regolarmente inviato dal Contraente, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla prima ricorrenza annuale del contratto.
Alla scadenza dei 5 anni, in assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società mediante lettera raccoman- data a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l’assicu- razione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente, salvo quanto previsto al successivo art. 2.5. In caso disdetta regolarmente inviata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale.
Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contra- ente e la Società possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall’invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contra- ente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La Società rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 1.6 - Foro competente e procedimento di mediazione
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza
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o domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti e salvo diverse disposizioni di legge pro tempore vigenti.
Art. 1.7 - Modifiche del contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 1.8 - Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare immediata comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di qualsiasi mutamento che comporti un aggravamento o una diminuzione del rischio oggetto della presente polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili a uno stato di non assicurabilità della persona, possono comportare, ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicura- zione come specificato all’art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.
Art. 1.10 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, fermo restando quanto previsto all’art. 2.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.11 - Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
Art. 1.12 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verifica- to il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile o da eventuali norme derogatorie dello stesso.
Art. 1.13 - Rinuncia al diritto di rivalsa
L’Impresa rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi causa al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
Art. 1.14 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’e- same degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in polizza. Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente a IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, cor- redando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa, a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il
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sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Garanzia Infortuni
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Art. 2 - Oggetto dell’assicurazione
Art. 2.1 - Rischio assicurato
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obietti- vamente constatabili le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l’invalidità permanente, il ricovero ovvero facciano sorgere in capo all’Assicurato il diritto alle prestazioni previste dal Piano di copertura assicurativa prescelto.
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
- delle attività professionali, principali e secondarie;
- di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l’Assicurato non abbia preso parte attiva;
h) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e gli ictus;
i) le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, rimanendo inteso tra le parti che:
- qualora l’ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun indennizzo;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto es- clusivamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’invalidità permanente totale.
In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione potrà essere rimessa al vaglio del Collegio Medico, secondo la procedura prevista all’art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione;
j) gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici;
k) l’infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali;
l) la folgorazione;
m) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
Art. 2.2 - Estensione rischio guerra
L’assicurazione è prestata anche durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un Paese fino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
Art. 2.3 - Calamità naturali
L’assicurazione è prestata anche con riferimento agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzio- ni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo in misura pari al 50% dei capitali assicurati.
Art. 2.4 - Persone assicurate
L’assicurazione copre le persone fisiche esplicitamente indicate in polizza, nel numero massimo di 4 unità (com- preso il Contraente qualora sia anche Assicurato), purché residenti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx, della Città del Vaticano.
Il Contraente ha la facoltà di variare le persone assicurate in corso di polizza, fermo il limite massimo di 4 teste assicurate per contratto.
La stessa persona potrà essere inclusa sulla medesima polizza una sola volta durante l’intera vigenza del contratto. In caso di variazione delle persone assicurate è prevista la sostituzione di polizza.
La sostituzione dovrà essere richiesta presso l’Ufficio Postale oppure con comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r a:
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Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La sostituzione comporta l’applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momento della sostituzione.
Art. 2.5 - Limiti di età
Sono assicurabili le persone fisiche di età non superiore ai 70 anni all’atto della sottoscrizione, ovvero che non abbiano ancora compiuto i 71 anni.
La copertura assicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascun Assicurato, ferme restando le ipotesi di scio- glimento dell’assicurazione ai sensi di legge e del presente contratto, fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 75° anno di età. Il Contraente avrà in ogni caso la facoltà di sostituire tale Assicurato ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni di Assicurazione e fermo il limite di 4 unità assicurabili per singolo contratto.
Qualora la copertura assicurativa interessi più Assicurati ed uno (o più di uno) di essi raggiunga il limite di età sopra riportato, le garanzie rimarranno in vigore per le figure assicurate la cui età non superi il suddetto limite.
Art. 2.6 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.
Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli Assicurati e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza. Il controllo preventivo sullo stato di assicurabilità dovrà essere inoltre effettuato dal Contraente all’atto della comunicazione di inclusione in polizza di nuovi Assicurati, prevista dall’art. 2.4 che precede.
Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l’assicurazione laddove avesse sa- puto che l’Assicurato al momento della stipulazione ovvero dell’estensione a nuovi Assicurati (ai sensi dell’art. 2.4) era affetto ovvero era stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il presente contratto dovrà considerarsi annullabile ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non inden- nizzabili qualora dovessero emergere a tal riguardo delle dichiarazioni inesatte o non veritiere effettuate con dolo o colpa grave da parte del Contraente. In tal caso, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno di polizza. Ad ogni modo, se la copertura assicurativa riguarda più Assicurati, il pre- sente contratto sarà valido esclusivamente per quegli Assicurati ai quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza del Contraente.
Infine, laddove nel corso del contratto si manifestino nell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie non assicurabili, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto a Poste Assicura S.p.A., in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicura S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito alla stipula dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile; di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. potrà, limitatamente all’Assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto im- mediato, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio ed i sinistri verificatisi successivamente all’in- sorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile. In tal caso, spetteranno a Poste Assicura S.p.A. i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione di recesso.
Art. 2.7 - Piani di copertura
Il Contraente sceglie, all’atto della stipula, uno dei seguenti piani di copertura: Standard, Extra o Top, che avrà efficacia per tutti gli Assicurati.
La tabella di seguito riportata illustra, per ciascuna formula di copertura e per ciascuna delle garanzie prestate, il limite massimo di rimborso per i sinistri dovuti a qualsiasi causa non esclusa ovvero per i sinistri causati da calamità naturali.
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Piano Standard | Piano Extra | Piano Top | ||||
Garanzie prestate | Somma assicurata/ Massimale | Somma assicurata/ Massimale per sinistri causati da calamità naturali (art. 2.3) | Somma assicurata/ Massimale | Somma assicurata/ Massimale per sinistri causati da calamità naturali (art. 2.3) | Somma assicurata/ Massimale | Somma assicurata/ Massimale per sinistri causati da calamità naturali (art. 2.3) |
Morte | 75.000,00 € | 37.500,00 € | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 125.000,00 € | 62.500,00 € |
Invalidità permanente | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 150.000,00 € | 75.000,00 € | 180.000,00 € | 90.000,00 € |
Supervaluta- zione Invalidità permanente | 100.000,00 € | 50.000,00 € | 150.000,00 € | 75.000,00 € | 180.000,00 € | 90.000,00 € |
Diaria da ricovero in istituto di cura | Non prevista | Non prevista | 50,00 € | 25,00 € | 100,00 € | 50,00 € |
Rimborso spese mediche | 5.000,00 € | 2.500,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € | 7.500,00 € |
Diaria da gesso | 30,00 € | 15,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 70,00 € | 35,00 € |
Art. 2.8 - Variazione del Piano di copertura
Il Contraente ha la facoltà di variare il piano prescelto alla scadenza annuale mediante comunicazione scritta resa presso l’Ufficio Postale oppure con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
Tale variazione, che troverà applicazione per tutti gli Assicurati, comporta la sostituzione della polizza, nonché la variazione del premio annuo da corrispondere alla Società.
Art. 2.9 - Morte - designazione dei Beneficiari
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, laddove questa si verifichi entro due anni, dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invali- dità permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’Assicu- rato muoia entro due anni in conseguenza del medesimo infortunio, Poste Assicura S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Poste Assicura S.p.A. corrisponde la somma assicurata relativa al Piano di copertura prescelto ai Beneficia- ri, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Bene- ficiari dovranno essere trasmesse a Poste Assicura S.p.A., mediante lettera raccomandata a/r da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
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con l’indicazione dei nuovi Beneficiari con il benestare dell’Assicurato. Tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.
Morte presunta: qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai termini di polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Poste Assicura S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non potrà comunque essere richiesta pri- ma che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da infortunio indennizzabile, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. Ad integrale avvenuta restituzione, l’Assicurato erroneamente ritenuto deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita.
Art. 2.10 - Invalidità permanente
Fermo restando quanto previsto dai successivi artt. 2.10.1 e 2.10.2, se l’infortunio ha per conseguenza un’invali- dità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Poste Assicura S.p.A. liquida l’indennità da corrispondersi a titolo di invalidità permanente calcolandola sulla relativa somma assicurata indicata in polizza, secondo le seguenti modalità:
• se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in polizza;
• se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l’indennizzo dovuto da Poste Assicura
S.p.A. viene calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, in proporzione al grado di invalidità perma- nente accertato.
L’invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche meno- mazioni nella tabella INAIL di cui all’allegato 1 del D.P.R. 1124 del 30.06.1965 riportata nel presente Fascicolo Informativo.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anato- mica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’in- validità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali soprain- dicate vengono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella INAIL sopra citata, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
2.10.1 - Liquidazione dell’invalidità permanente
Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti all’art. 2.10, la liquidazione dell’inden- nizzo dovuto da Poste Assicura S.p.A. viene determinata come segue:
• se l’invalidità permanente risulta pari o inferiore al 3% non verrà riconosciuto alcun indennizzo (e pertanto il 3% di invalidità permanente opera come Franchigia);
• se l’invalidità permanente risulta superiore al 3% e non superiore al 20%, l’indennizzo verrà liquidato secondo la percentuale riconosciuta ridotta del 3% (Franchigia);
• se l’invalidità permanente risulta superiore al 20% e non superiore al 50%, l’indennizzo verrà liquidato secondo la percentuale riconosciuta;
• se l’invalidità permanente risulta superiore al 50%, l’indennizzo verrà comunque liquidato nella misura del 100% della somma assicurata indicata in polizza.
2.10.2 - Supervalutazione dell’invalidità permanente grave
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, dal quale derivi all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 66%, accertata secondo i criteri stabiliti nell’art. 2.10, Poste Assicura S.p.A. corrispon- derà all’Assicurato, a seconda del Piano di copertura prescelto, un ulteriore capitale come indicato nella tabella dell’art. 2.7.
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Art. 2.11 - Diaria da ricovero a seguito di infortunio (garanzia operante esclusivamente se scelto il Piano di copertura Extra o Top)
In caso di ricovero a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà la diaria prevista nel Piano di copertura prescelto per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura, fino ad un massimo di 300 giorni per ogni infortunio ed anno assicurativo.
La corresponsione dell’indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione di copia con- forme all’originale della cartella clinica, recante il tipo di infortunio, il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura. L’indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricovero superiore a 2 giorni consecutivi, rimanendo inteso tra le parti che, in ogni caso, per i primi 2 giorni consecutivi di degenza non verrà riconosciuto alcun indennizzo da parte di Poste Assicura S.p.A. La base di calcolo dei giorni di degenza è data dalla somma dei pernottamenti effettuati, indipendentemente dall’orario di accettazione e dimissione dall’Istituto di cura.
L’indennità da ricovero non è cumulabile con quella da gesso. In caso di ricovero con applicazione di ingessatu- ra Poste Assicura S.p.A. corrisponderà pertanto la sola diaria da ricovero.
Art. 2.12 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio
Poste Assicura S.p.A. rimborserà, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato indicato in polizza alla voce “Rimborso spese mediche a seguito di infortunio”, esclusivamente le spese di carattere sanitario diretta- mente conseguenti all’infortunio e attinenti a:
a) rette di degenza, xxxxxxx xxxxxx, chirurghi, aiuti chirurgo, anestesisti, materiali di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali, durante il ricovero in Istituto di cura pubblico o privato;
b) intervento chirurgico anche ambulatoriale;
c) visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali previsti dal Prontuario dei farmaci;
d) applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
e) artroscopia diagnostica ed operativa;
f) analisi ed accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio: TAC (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare;
g) accertamenti diagnostici di laboratorio, esami clinici, immunologici, microscopici;
h) accertamenti diagnostici radiologici, radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
i) terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni ver- tebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia;
j) presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
k) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare xxxxx estetici conseguenti all’infortunio denunciato;
l) cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all’infortunio denunciato;
m) trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura o posto di pronto soccorso;
n) spese dentarie.
L’operatività della presente garanzia è subordinata a un ricovero di almeno 3 giorni consecutivi o al riconoscimento di una invalidità permanente superiore al 3%, entrambi conseguenti ad infortunio indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 200,00 Euro a carico dell’As- sicurato per ogni sinistro, con la specifica che per sinistro, ai sensi del presente articolo, si intende l’intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio.
Il rimborso viene effettuato da Poste Assicura S.p.A. previa presentazione, in originale, di apposita domanda, corredata dai documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell’Istituto di cura, ecc.) e dalla certificazione medica (ivi compresa l’eventuale cartella clinica).
Poste Assicura S.p.A. restituirà i predetti documenti originali, previa apposizione sugli stessi della data di liqui- dazione e dell’importo liquidato esclusivamente a seguito di richiesta scritta dell’Assicurato.
Fermo quanto previsto all’art. 2.15, qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte ovvero ricevute per ottenerne il rimborso, Poste Assicura S.p.A. effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio del mese in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Art. 2.13 - Diaria da gesso
In caso di infortunio indennizzabile ai termini indicati in polizza che determini ingessatura, conseguente a frat- tura o lesione di capsula legamentosa, entrambe comprovate da referto radiologico, Poste Assicura S.p.A. cor- risponderà all’Assicurato l’indennità giornaliera prevista dal Piano di copertura applicabile. L’indennizzo viene corrisposto per un massimo di 30 giorni per evento.
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La garanzia si intende inoltre estesa anche ai seguenti casi in cui non sia possibile applicare l’ingessatura:
• frattura del bacino o dell’anca;
• frattura cranica;
• frattura di almeno 6 costole;
• frattura della colonna vertebrale.
Indipendentemente dal numero degli infortuni verificatisi nel corso dell’annualità assicurativa, il numero massi- mo dei giorni di diaria liquidabili non potrà comunque essere superiore a 100 giorni per anno.
Ai fini del pagamento della diaria, il giorno di applicazione della gessatura e quello della rimozione sono congiun- tamente considerati come un solo giorno.
Nel caso di scelta dei piani Extra e Top, si precisa che l’indennità giornaliera da gesso non è cumulabile con quella da ricovero. In caso di ricovero con applicazione di ingessatura Poste Assicura S.p.A. corrisponderà solo la diaria di importo più elevato.
I giorni di ricovero con ingessatura vanno in ogni caso a ridurre i limiti di 30 giorni per evento e di 100 giorni per anno previsti dalla presente garanzia.
Art. 2.14 - Esclusioni
Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’art. 2.6 che precede, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni:
a) causati da guerre, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari ed invasioni, salvo quanto previsto dal precedente art. 2.2;
b) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
c) causati da delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;
d) causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
e) causati da abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo tera- peutico;
f) sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva);
g) causati da ubriachezza accertata;
h) causati da suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
i) conseguenti, direttamente o indirettamente, da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decor- renza della polizza;
j) causati da uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove;
k) causati da uso di deltaplani e ultraleggeri, parapendio e sport aerei in genere;
l) occorsi durante operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
m) causati dalla pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport: paracadutismo, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, arrampicata libera (free climbing), arti marziali in genere, atletica pesante, automobilismo, bob, canoa fluviale, football americano, guidoslitta, hockey a rotelle, hockey su ghiaccio, lotta nelle sue varie forme, motociclismo, motonautica, pugilato, rugby, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, spe- leologia, sport aerei in genere, sport subacquei relativamente ad immersioni con autorespiratore, kitesurf;
n) causati dalla partecipazione in qualità di tesserato, sotto l’egida delle relative Federazioni Sportive, a corse, gare e relativi allenamenti di: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci e sci nautico;
o) causati dalla pratica di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria.
Art. 2.15 - Esonero denuncia altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Poste Assicura S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Nel caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato sarà tenuto a comunicare a Poste Assicura S.p.A. l’esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.
Norme relative ai sinistri
11/11
Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 3.1 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi
In caso di sinistro la denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata da verbale di pronto soccorso e copia conforme della cartella clinica com- pleta, come meglio specificato nella Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.
La denuncia deve essere inviata, tramite raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.00.00.00.00.
A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Successivamente l’Assicurato deve inviare tempestivamente al medesimo indirizzo, fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente ovvero i Beneficiari dovranno darne tempestivo avviso a Poste Assicura S.p.A. inoltrando altresì la documentazione prevista nella Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro per il caso morte.
L’Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. (o alle persone da essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni da Poste Assicura S.p.A. e a tal fine sciolgono dall’eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.
Art. 3.2 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità
Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che si- ano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 3.3 - Collegio medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’Assicura- to, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assi- curato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità per- manente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qual- siasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Mod. 0123/2 Ed. aprile 2014 Data ultimo aggiornamento: aprile 2014
Guida alla compilazione
del Modulo di Denuncia Sinistro
Per denunciare un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, La invitiamo a seguire le indicazioni sotto riportate per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.
Le consigliamo di fotocopiare il “Modulo di Denuncia Sinistro” e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Xxxxxx dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto dall’Assicurato (o dai Beneficiari), facendo particolare attenzione alle sezioni “Dati del Contraente” e “Dati dell’Assicurato che ha subito l’infortunio”.
Nella sezione “Dati relativi all’infortunio” indichi con una crocetta la casella relativa alla tipologia di infortunio che intende denunciare, descrivendo nel modo più dettagliato e completo possibile:
- le cause;
- le circostanze;
- le conseguenze;
senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell’infortunio.
Il Modulo di Denuncia Sinistro deve essere spedito, entro 15 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio, con raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.00.00.00.00.
È considerata come data di denuncia sinistro la data di spedizione della denuncia attestata dal timbro dell’Ufficio Postale o la data di ricezione del fax.
In funzione del tipo di richiesta di indennizzo, ed ai sensi degli artt. 2.11, 2.12, 2.13 e 3.1 delle Condizioni di Assicurazione, è necessario inviare i seguenti documenti:
A) Morte
1. Certificato di morte in originale.
2. Copia conforme all’originale del referto dell’Autorità, ove intervenuta, da cui si possano rilevare le precise circostanze dell’evento e del decesso.
3. Copia conforme all’originale della denuncia di successione e, in caso di eredi testamentari, copia autenticata del testamento. In caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione dell’indennizzo da parte del Tutore.
4. Certificato di esistenza in vita in caso di Beneficiario diverso dagli eredi legittimi e/o testamentari.
B) invalidità permanente
1. Certificato di pronto soccorso comprensivo del referto radiologico o analoga certificazione di pari valore pro- batorio.
2. Copia conforme all’originale della cartella clinica completa.
3. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all’infortunio e comprovanti l’evoluzione dello stesso.
4. Successivamente certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti.
C) Diaria da ricovero
Copia conforme all’originale della cartella clinica completa dalla quale risultino il periodo di degenza e la diagno- si relativa al ricovero.
D) Rimborso spese mediche
Documenti giustificativi in originale, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell’ospedale o clinica ecc.) e certificazione medica (ivi compresa l’eventuale copia conforme della cartella cli- nica completa).
E) Diaria da gesso
1. Certificato dell’Istituto di cura con diagnosi e attestazione dell’applicazione dell’ingessatura e della sua rimozione.
2. Documentazione radiologica.
Poste Assicura S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla va- lutazione del sinistro (ad esempio per il caso di morte da infortunio: copia del referto autoptico, copia conforme all’originale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale, ecc.) e alla corretta identificazione dell’avente diritto.
I pagamenti verranno effettuati tramite accredito sul conto corrente, sul Libretto di Risparmio Postale, ovvero con assegno postale intestati all’avente diritto.
A tal fine le ricordiamo di compilare con esattezza i campi relativi alla modalità di pagamento prescelta.
LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI DENUNCIA SINISTRO.
Informativa privacy relativa all’attività di liquidazione dei sinistri Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili
I dati personali e sensibili forniti mediante la compilazione del “Modulo di Denuncia Sinistro” da lei stesso o da
altri soggetti(1) sono trattati per:
a) finalità connesse all’esecuzione del contratto e in generale ogni finalità assicurativa(2)
• dare esecuzione al contratto assicurativo ed in particolare procedere all’attività di liquidazione dei sinistri;
b) finalità derivanti da obblighi di legge
• adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all’esecuzione del contratto assicurativo.
Modalità del trattamento dei dati personali e sensibili
I Suoi dati personali e sensibili sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l’ausilio o meno di strumenti elettronici.
Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto
Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell’ambito del servizio di liquidazione dei sinistri che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati “sensibili” ovvero dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il tratta- mento di tali dati per queste specifiche finalità.
Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquida- zione del sinistro.
Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali IVASS - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
Comunicazione dei dati a soggetti terzi
Per le finalità sopra descritte i Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Tito- lari autonomi o di Responsabili del trattamento per ogni finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all’estero.
Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italia- ne, della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:
Poste Assicura S.p.A. Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
Esercizio dei diritti
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
Poste Assicura S.p.A. Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all’avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.
(1) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla compagnia informa- zioni finanziarie, professionali, sanitarie etc.
(2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e indivi- duazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
FAC-SIMILE DA FOTOCOPIARE PRIMA DELLA COMPILAZIONE
Postaprotezione Infortuni Modulo di Denuncia Sinistro
Il presente Xxxxxx è da spedire:
- a mezzo raccomandata a/r a: Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, oppure
- a mezzo fax al numero: 00.00.00.00.00,
unitamente ai documenti indicati nella “Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro” allegata al Fascicolo Informativo. Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
Dati del Contraente
Numero di polizza .................................................................................................................................................
Cognome ......................................................... Nome ...........................................................................................
Data di nascita ....../....../......... Luogo di nascita ..................................................................... Sesso M ❑ F ❑
Indirizzo .................................................................................................................................... C.A.P. ................
Comune ......................................................................................... Prov .............................................................
Codice Fiscale Recapito telefonico ..................................................
Indirizzo e-mail ......................................................................................................................................................
Dati dell’Assicurato che ha subito l’infortunio (se diverso dal Contraente)
Cognome ......................................................... Nome ...........................................................................................
Data di nascita ....../....../......... Luogo di nascita..................................................................... Sesso M ❑ F ❑
Indirizzo .................................................................................................................................... C.A.P. ................
Comune ......................................................................................... Prov .............................................................
Codice Fiscale Recapito telefonico .....................................................
Indirizzo e-mail ......................................................................................................................................................
Dati relativi all’infortunio (barrare con “x” il caso che interessa):
❑ Morte
❑ invalidità permanente
❑ Diaria da ricovero
❑ Rimborso spese mediche
❑ Diaria da gesso
Data accadimento ....../....../......... Ora....................... Luogo dell’Infortunio ..........................................................
Descrizione causa e circostanze dell’infortunio ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Descrizione conseguenze immediate/Diagnosi ....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito sul conto corrente dell’Assicurato IBAN ..........................................................................................
❑ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell’Assicurato (Libretto N° )
❑ Assegno intestato all’Assicurato
Luogo e data ........................................................ ......./....../.........
Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci) .........................................................................................................
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 | |
Lesione | Indennità a destra a sinistra |
Sordità completa di un orecchio | 15% |
Sordità completa bilaterale | 60% |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% |
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi | 40% |
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) | --- |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% |
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | --- |
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% 40% |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% 30% |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 75% 80% 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% 65% |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% 30% |
Perdita totale del pollice | 28% 23% |
Perdita totale dell’indice | 15% 13% |
Perdita totale del medio | 12% |
Perdita totale dell’anulare | 8% |
Perdita totale del mignolo | 12% |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% 12% |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% |
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% |
Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11% 9% |
Perdita delle ultime due falangi del medio | 8% |
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6% |
Tabella Inail - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Lesione | Indennità a destra a sinistra | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75° : a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30% 25% 35% 30% 45% 40% 25% 20% | |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% 50% | |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40% 35% 45% 40% 55% 50% 35% 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22% 18% 25% 22% 35% 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | |
Perdita totale della voce | 35% |
Altre menomazioni della facoltà visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità per- manente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Poste Assicura S.p.A.
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
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Mod. 0123 Ed. aprile 2014
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• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Per informazioni: