Procedura Aperta per affidamento del servizio di Manutenzione del verde pubblico nel Comune di San Zenone al Lambro (MI) - aggiornamento al 06/12/2022
Procedura Aperta per affidamento del servizio di Manutenzione del verde pubblico nel Comune di San Zenone al Lambro (MI) - aggiornamento al 06/12/2022
Quesito 1
Riguardo il punto del Disciplinare “b) Possesso delle risorse umane e tecniche, per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità:
- Possesso della qualifica di manutentore del verde, da parte del Direttore Tecnico, ai sensi del punto E dell'allegato 1 del Decreto 10.04.2020 “Criteri Ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa deve possedere la qualifica di “manutentore del verde”, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018
Come da norma è possibile avvalersi del Titolo di Diploma di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie?
Risposta 1
Si conferma che il titolo di diploma indicato, assolve il requisito.
Al riguardo si richiama l’art. 7 dell’Accordo del 2018 indicato che regola i CASI DI ESENZIONE o RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.
Quesito 2
In merito all'offerta tecnica, si chiede se sia possibile aggiungere degli allegati.
Risposta 2
Viene concessa la possibilità ad aggiungere allegati all’offerta tecnica, solo se gli stessi rivestano elemento fondamentale per la precisazione dell’offerta e risultino necessari.
Non si alleghino cataloghi, schede tecniche o altro materiale di questo tipo.
Ricordiamo che l’offerta tecnica sarà valutata per miglior rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza della relazione, le rappresentazioni descrittive prolisse, o inutilmente ripetitive di concetti senza contribuire a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione, possono influire sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva dell’elemento dell’offerta tecnica.
Quesito 3
con la presente siamo a chiedere maggiori informazioni in merito al requisito di cui al punto 10 presente nel disciplinare di gara relativo all'iscrizione alle white list, vorremmo sapere se l'iscrizione in quest'elenco deve essere obbligatoria anche per l'azienda partecipante, che non effettua questo tipo di servizio, nel caso in cui decida di affidare in subappalto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti o quest'iscrizione è necessaria solo per l'azienda che effettua il servizio richiesto?
Risposta 3
Si tratta di un requisito connesso non alla partecipazione in sé considerata, ma all’effettivo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, che costituisce solo parte dell’affidamento generale, relativo alla Manutenzione del Verde Pubblico.
Per conseguenza, l’articolo 10 prevede: “Gli operatori economici (o subappaltatori) che saranno deputati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, devono possedere, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta “white list”) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede per l’attività svolta, tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre
2012, n. 190”. Si conferma pertanto la corretta interpretazione della norma: solo i soggetti che effettivamente svolgeranno tale attività devono possedere il requisito in oggetto. Se detta parte del servizio è svolta da un subappaltatore, è sufficiente che il requisito sia posseduto da questo ultimo, senza che sia necessario che anche la partecipante – che verosimilmente avrà come oggetto sociale una altra attività – lo possieda.
Quesito 4
in funzione dei requisiti di cui al punto 10 e al punto 10.1.1 relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali siamo a chiedere se l'iscrizione alla white list è necessaria solo per la categoria 1 classe F o anche per la categoria 2-bis?
Risposta 4
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) e s.m.i., non distingue le attività per le classi del DM 152, ma richiede la iscrizione per poter erogare questi servizi alla pubblica amministrazione, pertanto è necessario per l’Impresa deputata alla raccolta rifiuti (anche subappaltatori) disporre della iscrizione
Quesito 5
a) Chiedo cortesemente di fornire indicazioni sui limiti di ogni area oggetto di miglioria. Le aiuole di via Xxxxx includono anche le rotonde spartitraffico o sono solo le aiuole lungo la via? Aiuole del Municipio includono solo quelle interne all'edificio o anche l'aiuola su via Dante con la scritta con i ciottoli di 'Comune di San Zenone al Lambro'? il subcriterio D4 include tutto il Parco Pestoni o solo delle aiuole al suo interno, se sì quali? il giardino interno della biblioteca è l'area pavimentata nel cortile interno, con vaso - seduta? Chiedo cortesemente di fornire indicazioni sui limiti di ogni area oggetto di miglioria.
b) Da quali elementi sono costituiti i due impianti di irrigazione? Vi sono centralina di automazione, sensori di umidità, sensore pioggia, filtraggio?
Risposta 5
a) Le migliorie sono a discrezione dell’Operatore Economico. Per “Aiuole di Via Xxxxx” si intendono escluse le aiuole spartitraffico poste in fregio alla S.P. 204. Per “Aiuole del Municipio” si intendono sia quelle interne che quelle esterne. Il Parco Pestoni è quello delimitato dalla recinzione metallica. Il Giardino interno della biblioteca comprende sia l’area pavimentata che l’area verde visibile dalla Piazza Roma. L’operatore economico a sua discrezione ed a seconda del valore economico potrà o meno offrire tali migliorie nei tempi e nelle modalità che ritiene più congrue.
b) Gli Impianti di irrigazione previsti nel Disciplinare Tecnico sono 2, uno su Via Dante ed uno al servizio del Parco Pestoni; poiché per mero errore materiale è stato computato come manutenzione un solo impianto, si ritiene che l’operatore economico non dovrà tenere in conto nell’offerta dell’impianto di Via Dante, ma soltanto di quello del Parco Pestoni. Per quanto attiene l’impianto di irrigazione del Parco Pestoni, lo stesso è dotato di una centralina di automazione e irrigatori pop-up, non è dotato di sensori di umidità e di pioggia, né di un sistema di filtraggio.
Quesito 6
1) In relazione a quanto previsto dal Disciplinare di gara punto 10.1.1 Requisiti di idoneità lettera b) e nella fattispecie iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività riconducibili alla gestione di rifiuti con codice C.E.R. 20.02.01 – Sfalci d’erba e ramaglie ovvero per la Categoria 1, (sottocategoria D4 raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi) Classe F o superiore), con la presente siamo a richiedere se il suddetto requisito può essere soddisfatto da subappalto, in caso di riscontro favorevole in fase di presentazione di offerta, il subappaltatore è tenuto alla presentazione di documenti?.
2) Inoltre, in merito ai costi della manodopera, si chiede gentilmente di comunicare la Vs. stima dei costi indicando cortesemente i seguenti punti:
- Numero del personale;
- CCNL applicato/livello;
- Numero di ore
- Xxxxx xxxxxx.
- Anzianità di servizio
Risposta 6
Punto 1
Si tratta di un requisito per la partecipazione l’iscrizione alla ANGA e può essere soddisfatto solo con il possesso da parte del concorrente, oppure A.T.I. con soggetto qualificato. Si segnala che è ammessa anche la iscrizione per trasporto rifiuti in conto proprio - categoria 2-bis.
Punto 2
La stima della manodopera è stata predisposta con elementi parametrici e non analitici, d’altra parte come potrebbe definire voci della busta paga del personale di un ipotetico concorrente ?
I dati richiesti corrispondono ad informazioni della c.d. “CLAUSOLA SOCIALE”, che non viene prevista in questo appalto.
Se invece il quesito mira ad aiutare il concorrente a stimare la propria offerta, valuti in completa autonomia, in base alla propria esperienza/perizia ed anche alle risorse di cui dispone, l’effettivo impegno in termini di manodopera necessaria.
Quesito 7
Al punto B del C.S.A. si legge: 5. Sulla base dell'offerta tecnica verrà implementato il Censimento del verde predisposto dal Comune, ad oggi di livello 1, tramite eventuale mappatura del patrimonio arboreo e dei filari di siepi; il censimento delle essenze, qualora offerto in sede di offerta tecnica, dovrà riportare i dati per ogni essenza. Dato che nei criteri di valutazione l'Ente non ha previsto un punteggio esplicito per l'offerta del censimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio si chiede: in quale sub-criterio dell'offerta tecnica l'offerente deve indicare la disponibilità a redigere il censimento di alberi e siepi ?
Risposta 7
La griglia dei punteggi non prevede sub-criterio dedicato per il censimento, sarà comunque un elemento che, se inserito nella proposta tecnica, i commissari valuteranno a loro discrezione come elemento di valore.
Quesito 8
in caso di partecipazione come Consorzio di cooperative di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), si chiede conferma che il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e il requisito di possesso delle risorse umane e tecniche, possano essere posseduti dalla consorziata esecutrice del servizio e computati in capo al consorzio.
Risposta 8
Secondo il Consiglio di Stato (sez. V, 23 novembre 2018 n. 6632), “Ai sensi dell'art. 4, l. 25 giugno 1909 n. 422, i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro sono soggetti giuridici a se stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte; concorrente è quindi solo il consorzio, mentre non assumono tale veste le sue consorziate, nemmeno quella designata per l'esecuzione della commessa, con la conseguenza che quest'ultima all'occorrenza può sempre essere estromessa o sostituita senza che ciò si rifletta sul rapporto esterno tra consorzio concorrente e stazione appaltante; pertanto, la perdita dei requisiti da parte della consorziata esecutrice comporta semplicemente l'onere di estrometterla o sostituirla con altra consorziata, ma non incide sul possesso dei requisiti di partecipazione del consorzio concorrente.”. Proseguono i Giudici: “Ciò significa che il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell'esecuzione dei lavori, è tale che l'attività compiuta dalle consorziate è imputata unicamente al consorzio (in termini Cons. Stato, A. P., 20/5/2013, n. 14; Sez. V, 17/7/2017, n. 3505). La circostanza che anche la consorziata indicata quale esecutrice debba dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale (oltre che speciale), non è idonea a giustificare una diversa conclusione, atteso che il detto possesso è richiesto al solo fine di evitare che soggetti non titolati possono eseguire la prestazione.”.
L’art. 10 del disciplinare legge: “In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.”; l’art. 12 aggiunge: “I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 10.1.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.”.
I consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro sono assimilati dalla giurisprudenza ai consorzi stabili, stante la struttura permanente e l’oggetto consortile generale (quindi non limitato ad un determinato appalto), e la autonomia patrimoniale.
Con particolare riferimento ai requisiti di partecipazione dei consorzi, l’articolo 47 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 stabilisce, sia per i consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro che per i consorzi stabili, che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Il comma 2 del medesimo articolo specifica poi, citando espressamente solo i consorzi stabili, che al fine della qualificazione possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni. Per poter utilizzare i requisiti delle consorziate non designate per l’esecuzione del contratto è invece necessario il ricorso allo strumento dell’avvalimento interno.
Come già anticipato, la giurisprudenza ha chiarito la piena assimilazione dei consorzi di cooperative ai consorzi stabili (ex pluribus T.A.R. Campania, Napoli, 10 novembre 2017, n. 5300 e T.A.R. Sardegna, Cagliari, 10 aprile 2015, n. 693), tenuto conto dell’analogia tra i consorzi stabili e consorzi di cooperative e, in particolare, del carattere permanente di queste ultime che realizzano una nuova struttura soggettiva e costituiscono l’unica controparte del rapporto di appalto, integrando il rapporto tra struttura consortile e cooperative consorziate un rapporto di carattere organico, con la conseguenza che è il consorzio ad interloquire con l’amministrazione appaltante.
Dalla sopra esposta assimilazione consegue l’applicazione della disciplina dettata per i consorzi stabili anche ai consorzi di cooperative, anche in materia di requisiti di partecipazione.
Pertanto
● sia i consorzi di cooperative fra società cooperative di produzione e lavoro che i consorzi stabili possono far valere a fini della qualificazione ad una procedura di gara la somma dei requisiti maturati in proprio a cui si aggiungono quelli delle imprese consorziate indicate come esecutrici. Per poter usufruire dei requisiti maturati dalle imprese consorziate non indicate come esecutrici dovranno entrambi ricorrere all’istituto dell’avvalimento;
● per quanto concerne la suddivisione dei requisiti, e la possibilità di fruire di requisiti posseduti solo dalla esecutrice, si richiama l’art. 12 del disciplinare.
● Con riferimento poi all’iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e al possesso delle risorse umane e tecniche per lo svolgimento della parte di gestione rifiuti, è necessario e sufficiente che il requisito sia posseduto dalla consorziata esecutrice del servizio;
● La consorziata esecutrice di tale attività dovrà essere iscritta alla white list.
Quesito 9
Si richiede se è possibile partecipare con subappalto qualificante.
Risposta 9
Il c.d. Subappalto qualificante è previsto esclusivamente nella disciplina di appalti di lavori. Non è previsto per appalti di servizi. In carenza di requisiti il concorrente può ricorrere alla ATI o avvalimento.
Quesito 10
In base a quanto previsto nel Disciplinare di Gara - pag. 43 .- Punto 21.1 - Tabella dei criteri sezione D (migliorie al servizio) - punto D.4: Proposte migliorative aiuole Municipio Biblioteca e Cimitero
Per aiuole del Cimitero si intendono solo quelle interne o anche quelle esterne?
Risposta 10
E’ facoltà dell’Operatore Economico ricomprendere nell’Offerta Tecnica anche le aiuole esterne al Cimitero.
Quesito 11
PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO: si richiede l’indicazione del CCNL applicato, data di assunzione, tipologia contratto (tempo indeterminato/tempo determinato), monte orario settimanale, scatti di anzianità, titolo di studio e qualifiche, superminimi se presenti, nonché ogni altra informazione utile relativamente al personale attualmente in servizio nonché i cv con i dati sensibili oscurati.
Risposta 11
Si suggerisce, prima di inviare nuovi quesiti, la lettura dei precedenti già posti, ed in particolare della risposta nr 6 punto 2.
Non viene prevista Clausola Sociale
Quesito 12
in riferimento ai documenti da presentare nella busta amministrativa siamo a chiedere maggiori informazioni in merito ai documenti dei subappaltatori in particolare vorremmo sapere se la comprova del requisito del subappaltatore in merito all'iscrizione alle white list deve essere presentata al momento dell'invio dell'offerta o in fase successiva in caso di aggiudicazione?
Risposta 12
Vedere risposta 6 punto 1 - Premesso che il partecipante, nel suo complesso, deve possedere obbligatoriamente la iscrizione all’Albo Naz Gestori Rifiuti, pena la esclusione, quale requisito per l'esecuzione del servizio. NB l’autorizzazione al subappalto è facoltà del Committente concederla, potrebbe non venire autorizzata.
Qualora sia intenzione affidare in subappalto parte delle attività di gestione dei rifiuti, dovrà presentare la iscrizione alla White List del subappaltatore al momento della richiesta di subappalto.
Quesito 13
In base a quanto previsto nel punto D.4: Proposte migliorative aiuole Municipio Biblioteca e Cimitero, per quanto riguarda la biblioteca, le fioriere lungo l’accesso da piazza Roma sono oggetto di migliorie?
Risposta 13
Il Concorrente proponga ed illustri la proposta, non è possibile anticipare in questa sede il giudizio dei Commissari, che reputeranno in autonomia e liberamente se i dettagli indicati possano essere utili e costituiscano elemento da premiare