BANDO
BANDO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI, IN CONTO CAPITALE, PREVISTI DAL FONDO PER LA SICUREZZA A BENEFICIO DELLE IMPRESE MAGGIORMENTE ESPOSTE A FATTI CRIMINOSI
ART. 1 - FINALITÀ
La Camera di Commercio di Vibo Valentia, al fine di affiancare le imprese locali nelle azioni mirate a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi, ha istituito per l’anno 2011 (con Determinazione Commissariale n.30 del 18/05/2011) un “Fondo per la sicurezza“ per supportare gli investimenti in sistemi di sicurezza di videosorveglianza e teleallarme per l’importo di € 100.000,00.
Il Fondo potrà essere alimentato dagli apporti di altri enti, che dovessero condividere l’iniziativa.
ART. 2 - DESTINATARI
Possono presentare domanda sul presente intervento le micro e piccole imprese iscritte nel Registro delle Imprese, con sede operativa in provincia di Vibo Valentia, ed in regola con la denuncia di inizio attività al REA e con il pagamento del diritto annuale .
Per la definizione di micro e piccole imprese si fa riferimento alla normativa comunitaria vigente (Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 06 Maggio 2003)1 e decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005).
Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese che abbiano già usufruito per le finalità dell’art.1 di contributi a qualsiasi titolo da parte di altri soggetti pubblici.
ART. 3 - INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono ammissibili al contributo sul Fondo per la Sicurezza le spese di acquisto e di installazione di sistemi di sicurezza di videosorveglianza, a colori e con memoria degli eventi, collegati e non collegati alle Forze dell’Ordine e/o Istituti di Vigilanza e di
1 1 Ai sensi della Raccomandazione 361/2003/CE del 06 Maggio 2003 sono considerate microimprese , piccole imprese e medie imprese quelle che rispettano i requisiti della seguente tabella:
2.1 Fatturato annuo
2.2 Totale bilancio
Parametri
Micro ImpresaPiccola ImpresaMedia impresa
1. Dipendenti< di 10< di 50
< di 250 oppure
(in milioni di Euro)< di 2
< di 2< di 10
< di 10< di 50
< di 43
1. I requisiti sono cumulativi nel senso che devono sussistere tutti contemporaneamente.
2. Il numero di dipendenti occupati è calcolato in unità lavorative annue (U.L.A.) ed è pari al numero di dipendenti a tempo pieno durante l’anno, conteggiando il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l’anno o che hanno lavorato a tempo parziale o come lavoratori stagionali come frazioni di U.L.A. l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile chiuso.
3. Il fatturato annuo e il totale bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato e vengono calcolati su base annua, se un’impresa, alla data di chiusura dei conti , ha superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie dei dipendenti o le soglie finanziarie, perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se il superamento avviene per due esercizi consecutivi. Se si tratta di impresa di nuova costituzione , i cui conti non siano ancora stati approvati , i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.
4. Se l’impresa è “associata” o “collegata”, i dati dei dipendenti e i dati finanziari sono determinati aggregando i dati dell’impresa stessa ai dati delle eventuali imprese associate o collegate.
teleallarme. Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo.
Non sono ammissibili le spese :
a) per interventi edili;
b) per manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli impianti elettrici che non sia specificatamente riferita all’impianto del sistema di videosorveglianza;
ART. 4 - TIPOLOGIA E IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo che verrà liquidato nei limiti del Fondo annualmente stanziato è commisurato al 40% delle spese ammissibili (al netto dell’Iva) fino ad un massimo di €. 1.500,00 per un sistema di sicurezza di videosorveglianza a colori e con memoria degli eventi e/o teleallarme.
Qualora l’impresa stipuli un contratto di service con l’azienda fornitrice dell’impianto, si farà riferimento, per il calcolo del contributo, al costo di tale contratto fino ad un massimo di € 1.500,00.
ART. 5 - REGIME COMUNITARIO
Il contributo viene concesso in conto capitale, applicando le disposizioni previste dal regime “de minimis” così come definito dall’Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006) e con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione.
ART. 6 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1. Le domande di contributo devono essere presentate, esclusivamente sull’apposito modulo, dal 10/06/2011 al 10/07/2011, riportando come oggetto: “domanda di contributo sul Fondo per la Sicurezza”, in via telematica, con sottoscrizione digitale e da casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio: xxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx.
2. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta saranno ritenute inammissibili. I requisiti per accedere ai finanziamenti del presente Xxxxx dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. In ogni caso non sarà possibile alcuna integrazione alla domanda.
2. 2 In base al Regolamento C.E. n. 1998/2006 sono esclusi: 1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’all. I del trattato; 2) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato 1 del trattato, nei casi seguenti: a) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, b) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 3) aiuti ad attività connesse alle esportazioni verso paesi terzi o stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; 4) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; 5) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; 6) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 7) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.
3. Le richieste inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione oppure oltre la scadenza indicata non saranno prese in considerazione.
4. Farà fede la data di trasmissione della domanda. Nel caso in cui più domande risultino presentate nello stesso giorno, l’ordine della graduatoria verrà predisposto tenendo conto dell’orario riportato sulla certificazione di trasmissione al momento della ricezione della domanda.
ART. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. L’istruttoria formale della domanda sarà eseguita dalla Camera di Commercio di Vibo Valentia che procederà all’esame dell’ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti dal bando.
La valutazione delle domande sarà effettuata – sotto la propria responsabilità e a proprio insindacabile giudizio – da un apposito Comitato Tecnico.
2. L’approvazione della graduatoria finale sarà disposta dal Commissario della Camera di Commercio, considerate le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico .
3. La Camera di Commercio provvede a comunicare la concessione del contributo esclusivamente alle imprese beneficiarie, sulla casella postale certificata utilizzata per la spedizione.
4. I beneficiari del contributo, a progetto attuato, devono presentare, entro 120 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso, la documentazione probatoria consuntiva per ottenere la liquidazione del contributo, utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Camera di Commercio. Alla richiesta di liquidazione andrà allegato:
a) copia di dichiarazione di conformità di avvenuta installazione del sistema antirapina a regola d’arte, in applicazione delle norme tecniche UNI, CEI, ISO o altre di riferimento ;
b) copie delle fatture relative al costo sostenuto per acquisto, installazione oppure service; in quest’ultimo caso è necessario allegare anche copia del contratto di service con l’azienda fornitrice e la documentazione tecnica attestante la presenza degli apparati nell’azienda richiedente. Il contributo verrà liquidato dietro presentazione delle/a fatture/a relative/a alle/a rate/a maturate/a in corso d’anno;
c) dichiarazione liberatoria da parte della ditta fornitrice, nella quale la stessa attesta l’avvenuto pagamento e le modalità con le quali lo stesso è avvenuto. La modalità di pagamento consentita è esclusivamente il bonifico bancario;
d) dichiarazione di non aver beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni in regime “de minimis” che, sommate alla presente, superino 200.000,00 euro3, in base al fac-simile che verrà inviato in allegato alla comunicazione della concessione del contributo;
5. La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a
3 La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di de minimis. La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dal regolamento C.E. n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie L
n. 379 del 28 dicembre 2006). Il regime di aiuti “de minimis” consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a euro 200.000,00 su un periodo di tre anni (tale importo massimo non deve superare i 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).
preventivo che a consuntivo, ed applica , per quanto non previsto espressamente nel presente Bando, quanto disposto dal Regolamento Generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla Determinazione Commissariale n. 96 del 28.10.2010.
ART. 8 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà assegnato seguendo l’ordine della graduatoria approvata dal Commissario della Camera Di Commercio – predisposta sulla base della data di presentazione della domanda – e fino ad esaurimento delle risorse risultanti nel Fondo stesso.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet camerale xxx.xx.xxxxxx.xx.
Pertanto, non verrà inviata alcuna comunicazione alle imprese che pur essendo inserite in graduatoria non potranno beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse del Fondo.
ART. 9 - DECADENZA DAL BENEFICIO
1. Il diritto al contributo viene meno in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contributo.
2. Sulle istanze oggetto di beneficio si procederà ad effettuare i necessari controlli per verificare la realizzazione dell’intervento nonché la veridicità della dichiarazione presentata. Qualora dal controllo emergesse la non autenticità di fatti o informazioni, il dichiarante decadrà dal beneficio del bando e verrà denunciato per come previsto dal DPR 445/2000.
3. Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata, a pena di decadenza dal contributo, alla Camera di Commercio di Vibo Valentia.
4. La mancata presentazione del modello di rendicontazione delle spese, entro il limite massimo di 120 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo stesso, comporta la decadenza dal contributo.
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
2. Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“, i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. Il Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – 00000 Xxxx Xxxxxxxx.