CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Comune di
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Provincia di Milano
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 26.11.2009. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 24.09.2014
TITOLO I 5
(DISPOSIZIONI GENERALI) 5
CAPO I 5
(DISPOSIZIONI PRELIMINARI) 5
Art. 1 (Oggetto) 5
Art. 2 (Determinazione a contrarre) 5
Art. 3 (Accesso agli atti di gara e ai contratti) 5
CAPO II 6
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE) 6
Art. 4 (Procedure) 6
SEZIONE I 6
(NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA) 6
Art.5 (Bandi) 7
Art. 6 (Capitolato speciale d'appalto) 7
Art. 7 (Pubblicità) 7
Art. 8 (Requisiti di partecipazione) 8
Art. 9 (Compartecipazione alle gare) 8
Art. 10 (Documentazione dei requisiti) 9
Art. 11 (Cause di esclusione) 9
Art. 12 (Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale - R.U.P.) 10
Art. 13 (Commissione giudicatrice) 10
Art. 14 (Chiarimenti ed integrazioni) 11
Art. 15 (Criteri di aggiudicazione) 11
Art. 16 (Forma e contenuto dei verbali di gara) 12
SEZIONE II 13
(OFFERTE) 13
Art. 17 (Contenuto) 13
Art 18 (Modalità di presentazione delle offerte) 13
Art. 19 (Offerte anormalmente basse) 13
Art. 20 (Offerta incongrua) 13
Art. 21 (Unica offerta) 14
CAPO III 14
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO) 14
Art. 22 (Pubblico incanto) 14
Art. 23 (Metodo di aggiudicazione) 14
Art. 24 (Pubblico incanto con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento ) 14
Art. 25 (Pubblico incanto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento ) 15
CAPO IV 16
(PROCEDURE RISTRETTE) 16
Art. 26 (Licitazione privata) 16
Art. 27 (Appalto concorso) 16
Art. 28 (Modalità di scelta delle ditte da invitare e lettera di xxxxxx) 16
Art. 29 (Licitazione privata con aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx. Svolgimento) 16
Art. 30 (Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento) 17
Art. 31 (Procedura per l'appalto concorso) 17
CAPO V 17
(DIALOGO COMPETITIVO) 17
Art. 32 (Dialogo competitivo) 17
CAPO VI 18
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA) 18
Art. 33 (Condizioni e forme di trattativa privata) 18
Art. 34 (Motivazione) 19
Art. 35 (Trattativa privata diretta: condizioni) 19
Art. 36 (Trattativa privata previa gara ufficiosa: procedura) 19
Art. 37 (Trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico: procedura) 20
Art. 38 (Procedura negoziata per fasi successive) 21
CAPO VII 21
(ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE) 21
Art. 39 (Indagini di mercato) 21
Art.40 (Concorso di idee) 21
Art. 41 (Motivi di esclusione ) 22
TITOLO II 22
(DISPOSIZIONI SPECIALI) 22
CAPO I 22
(SERVIZI) 22
Art. 42 (Requisiti, metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte) 23
Art. 43 ( Servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi ) 23
CAPO II 23
(INCARICHI) 23
Art. 44 (Disciplina generale) 24
Art. 45 (Modalità di affidamento degli incarichi) 24
CAPO III 25
(AFFIDAMENTI IN HOUSE) 25
Art. 46 (Affidamenti diretti a società e soggetti partecipati - "in house"- ) 25
TITOLO III 25
(ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI) 25
Art. 47 (Concessione di servizi di pubblico interesse) 25
Art. 48 (Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro) 25
TITOLO IV 26
(CONTRATTI IN GENERALE) 26
Art. 49 (Adempimenti connessi alla normativa antimafia) 26
Art. 50 (Contenuto del contratto) 27
Art. 51 (Stipulazione e forma del contratto) 28
Art. 51 - ter (Formazione del contratto in modalità elettronica) 29
Art. 51 - quater (Modalità di allegazione) 30
Art. 51 - quinquies (Copie di contratto formato in modalità elettronica e di
documenti allegati) 30
Art. 51 - sexies (Repertoriazione del contratto formato in modalità elettronica) 31
Art. 51 - septies (Assolvimento obblighi fiscali e di registrazione) 31
Art. 51 - octies (Conservazione del contratto formato in modalità elettronica) 31
Art. 52 (Revisione prezzi) 31
Art. 53 (Cauzione) 32
Art. 54 (Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi) 32
Art. 55 (Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito) 33
Art. 56 (Penali) 33
Art. 57 (Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti) . 33 Art. 58 (Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzioni delle prestazioni in corso di contratto) 34
Art. 59 (Responsabilità) 34
Art. 60 (Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione) 35
Art. 61 (Inadempimento e risoluzione del contratto) 35
Art. 62 (Clausola compromissoria) 35
Art. 63 (Contratti quadro) 35
Art. 64 (Accordi quadro) 36
Art. 65 (Xxxxxxxx e rinnovi contrattuali) 37
TITOLO V 37
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI) 37
Art. 66 (Alienazioni beni mobili) 37
Art. 67 (Accordi di commercializzazione) 38
Art. 68 (Beni immobili. Locazione e affitto) 38
Art. 69 (Beni immobili. Permute e alienazioni) 38
Art. 70 (Beni immobili. Acquisti) 39
Art. 71 (Sponsorizzazioni) 39
TITOLO VI (DISPOSIZIONI FINALI) 39
Art. 72 (Abrogazione di norme) 39
Art. 73 (Entrata in vigore) 40
Art. 74 (Casi non previsti dal presente regolamento) 40
Art. 75 (Rinvio dinamico) 40
TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)
CAPO I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività negoziale del Comune nelle sue varie articolazioni organizzative
2. Salvo diverse disposizioni di legge, il Comune ha facoltà di applicare il presente regolamento alle procedure di scelta dei soci e/o all'alienazione di quote o azioni.
3. Rimane salva la normativa speciale in materia di lavori pubblici.
4. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture che possono effettuarsi in economia sono retti da specifici Regolamenti, cui si fa rinvio salvo quanto espressamente disposto dal presente Regolamento.
Art. 2 (Determinazione a contrarre)
1. La stipulazione dei contratti è preceduta dall'atto di determinazione a contrarre assunto dall'organo competente a norma di legge, statuto e regolamento di contabilità.
Art. 3 (Accesso agli atti di gara e ai contratti)
1. L'accesso agli atti di gara può essere differito, con atto motivato, alla conclusione del procedimento.
2. In ogni caso, l’accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte medesime. Per i soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, la possibilità dell’accesso decorre dall’avvenuta comunicazione da parte della stazione appaltante dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in tutti i tipi di procedura, in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
3. L'accesso riguardante atti e documenti contenenti dati e informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio alla leale concorrenza fra imprese, è consentito nella forma della sola visione.
4. L'accesso ai contratti è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
CAPO II
(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)
Art. 4 (Procedure)
1. Per la scelta del contraente, il Comune, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure:
a) procedura aperta (pubblico incanto)
b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso)
c) dialogo competitivo
d) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme)
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà dell'Amministrazione comunale utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. E' altresì consentito il ricorso alle procedure telematiche di acquisto disciplinate dalla legislazione nazionale e comunitaria.
4. Anche per i contratti attivi è possibile utilizzare le procedure di scelta del contraente e i criteri di aggiudicazione previsti nelle disposizioni dei capi da I a VI del presente titolo, in quanto applicabili ed indipendentemente dagli importi ivi fissati. Sono fatte salve le disposizioni relative a singoli contratti previste dalla legge o dal presente regolamento.
SEZIONE I
(NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA)
Art.5 (Bandi)
1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso, il dialogo competitivo e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Nel bando che precede il pubblico incanto, qualora si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando, ove possibile, gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate indicati in ordine decrescente di importanza.
4. Il bando o la lettera d’invito devono precisare l’importo dell’eventuale cauzione provvisoria.
Art. 6 (Capitolato speciale d'appalto)
1. Il capitolato speciale d'appalto contiene:
a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, qualora non siano indicate nel bando o nella lettera di invito;
b) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al bene o al servizio da acquistare;
c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx;
e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto anche in relazione a misure di protezione sociale, all'accessibilità a tutti gli utenti, alla tutela e alla promozione dell'occupazione e delle categorie svantaggiate.
Art. 7 (Pubblicità)
1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara devono essere indicati il nominativo del RUP, il Codice Unico di Programmazione (CUP) e il Codice SIMOG/CIG (quest’ultimo in relazione al valore del contratto) ove previsti.
3. In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e resi disponibili presso l'Ufficio relazioni con il pubblico. Tali forme assolvono tutti gli obblighi pubblicitari in assenza di specifiche disposizioni normative.
4. I bandi vengono altresì pubblicati, ove ritenuto opportuno e consentito dalle direttive europee, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. In relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, possono essere adottate forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici.
6. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato tempestivamente a tutti i partecipanti.
Art. 8 (Requisiti di partecipazione)
1. L'Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti finanziari e tecnico - organizzativi minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, ad appalti già eseguiti analoghi o simili, definendone le caratteristiche, e, ove consentito, identici a quello oggetto di gara e ad altri elementi da determinarsi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto dell'appalto.
2. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, e fra questi, il tassativo rispetto da parte del partecipante dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
Art. 9 (Compartecipazione alle gare)
1. Non è ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte:
a) da parte di imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale rappresentanza;
b) da parte di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché di imprese collegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive offerte al medesimo centro decisionale;
c) da parte di consorzi ed imprese da essi indicate in sede di offerta come consorziati per i quali il consorzio concorre.
2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a) e b) deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. Nel caso previsto al comma 1, lett. c), deve procedersi all'esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati.
3. Della insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
4. Per le gare suddivise in lotti le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano limitatamente a ciascun lotto.
Art. 10 (Documentazione dei requisiti)
1. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
2. L'Amministrazione può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie
b) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
c) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.
3. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati per giustificati motivi altri documenti considerati idonei dall'Amministrazione fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti.
4. L'amministrazione effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché a campione o secondo modalità organizzative definite dai dirigenti preposti.
5. In caso di dichiarazione mendace resa dall’aggiudicatario, l’Amministrazione annulla con atto motivato l’aggiudicazione provvisoria, rivalendosi contro il responsabile per il risarcimento dei danni che ne derivano, ferme restando le conseguenze penali della dichiarazione mendace.
Art. 11 (Cause di esclusione)
1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. È escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito forniture o altre prestazioni a favore del Comune, si sia reso colpevole di grave negligenza o inadempienza, debitamente documentata.
3. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione
o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
Art. 12 (Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale - R.U.P.)
1. La responsabilità della gestione delle procedure connesse all'attività negoziale è affidata ai dirigenti preposti alle aree, ai settori e ai progetti. Qualora l'oggetto del contratto interessi più settori, aree o progetti, il dirigente competente viene individuato da idonei atti organizzativi.
2. Ai dirigenti di cui al comma 1 compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato; presiedere la gara, nominare e presiedere la commissione giudicatrice di cui all'art. 13; provvedere all'aggiudicazione, alla sottoscrizione, alla gestione ed esecuzione del contratto.
3. I dirigenti di cui al comma 1 possono delegare i compiti e le responsabilità delle procedure negoziali, in tutto o in parte, ad uno o più responsabili delle strutture in cui si articola il settore medesimo, ai sensi dell’art. 42 sexties del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi. In mancanza di delega e in caso di assenza o impedimento del dirigente preposto o di altro dirigente del settore, i compiti suddetti che non possano essere differiti sono svolti dal responsabile di struttura competente per materia ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal responsabile di struttura di grado più elevato e più anziano per servizio presente in sede.
4. In ragione di particolari esigenze di economicità dell'azione amministrativa, fasi specifiche della procedura negoziale possono essere attribuite o delegate ad un dirigente in possesso di idonee competenze.
5. Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti in forma aggregata, anche avvalendosi di contratti quadro di cui all'art. 63, viene individuato un dirigente al quale possono essere delegati i compiti previsti nel comma 2 da parte di tutti i dirigenti interessati.
6. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell'ambito delle risorse assegnate al dirigente, l'aggiudicazione deve essere preceduta da apposito atto dell'organo competente che provvede all'integrazione delle risorse, nonché da successiva integrazione dell'impegno.
Art. 13 (Commissione giudicatrice)
1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una Commissione, questa è presieduta di norma dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 . Nei casi di incompatibilità, il direttore generale, o il Segretario Generale in caso di assenza del direttore generale o di mancata sua nomina, può attribuire la presidenza a dirigente diverso da quello competente.
2. La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti tra i soggetti previsti dalla legge. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto. A tal fine prima di procedere all’apertura delle buste, i componenti verificano l’eventuale sussistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c..
5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.
6. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla commissione nel suo "plenum”. Nell'ambito della propria attività valutativa, la Commissione procede altresì alla verifica delle offerte anormalmente basse. Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza .
7. La Commissione può avvalersi di esperti interni e/o esterni all'Amministrazione per la soluzione di specifici quesiti. La presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede all'esame e alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi delle offerte e all'eventuale verifica delle anomalie delle stesse in seduta non pubblica.
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che viene trasmesso, per l'aggiudicazione, al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12.
Art. 14 (Chiarimenti ed integrazioni)
1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte, il responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 o, se vi sia, la commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.
Art. 15 (Criteri di aggiudicazione)
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti, non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.
6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.
Art. 16 (Forma e contenuto dei verbali di gara)
1. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, che presiede la gara, e dai testimoni.
2. I verbali relativi ai lavori della Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e, se presente, dal segretario.
3. Il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere almeno:
a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
b) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.
SEZIONE II (OFFERTE)
Art. 17 (Contenuto)
1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.
Art 18 (Modalità di presentazione delle offerte)
1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire secondo le formalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il bando o la lettera d'invito possono prevedere che l'offerta sia formata e trasmessa con sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente e comunque con modalità che ne assicurino la segretezza.
Art. 19 (Offerte anormalmente basse)
1. La verifica delle offerte anormalmente basse si svolge con le modalità previste dalla legge.
Art. 20 (Offerta incongrua)
1. L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.
Art. 21 (Unica offerta)
1. L'Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora vi sia un unico concorrente, la commissione giudicatrice predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.
3. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.
CAPO III
(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)
Art. 22 (Pubblico incanto)
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale di norma del pubblico incanto:
a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
c) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
Art. 23 (Metodo di aggiudicazione)
1. L'aggiudicazione può avvenire secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge disponga diversamente, qualora si abbia riguardo al solo dato del prezzo il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
3. In tutti i casi in cui il pubblico incanto si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecnico-qualitative vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'art.13.
Art. 24 (Pubblico incanto con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento )
1. Il pubblico incanto deve essere esperito nel giorno e nell'ora indicati nel bando in luogo aperto al pubblico davanti al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 e a due testimoni scelti dal responsabile medesimo nell'ambito dell'amministrazione.
2. Il responsabile può farsi assistere da altro dipendente dello stesso ufficio con funzioni di segretario.
3. Qualora l'aggiudicazione avvenga al massimo ribasso si procede:
a) alla verifica dei plichi contenenti le offerte e la documentazione amministrativa, accertandone l'integrità, la data e ora di presentazione, ed escludendo le offerte non integre o pervenute oltre il termine stabilito nel bando;
b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti amministrativi presentati, provvedendo ad eventuali esclusioni;
c) all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dando lettura dei prezzi.
4. Effettuato il confronto fra i prezzi il responsabile di cui al comma 1, qualora non vi siano offerte anomale da sottoporre a verifica, aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, procede al sorteggio, salva la facoltà di disporre un previo esperimento di miglioria in presenza dei concorrenti interessati.
5. Il responsabile di cui al comma 1 può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
Art. 25 (Pubblico incanto con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento )
1. Qualora l'aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano i commi 1, 2 e 3 lettere a) e b) dell'articolo 24 e le disposizioni seguenti.
2. Si procede come segue:
a) previa adozione delle opportune cautele per la conservazione nei plichi integri delle offerte economiche, i plichi contenenti le offerte tecnico-qualitative vengono trasmessi per la valutazione alla Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
b) conclusi i lavori di valutazione delle offerte tecnico-qualitative la Commissione, previa convocazione degli interessati, dà atto in seduta pubblica dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecnico-qualitative e, dopo avere effettuata l'operazione di controllo dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta economica, procede alla loro apertura dando lettura dei prezzi e attribuendo i relativi punteggi.
c) sulla base del punteggio complessivo attribuito alle singole offerte e salvo che la Commissione debba essere riconvocata per la verifica delle offerte anomale, viene formata la graduatoria di merito per l'aggiudicazione.
3. L'aggiudicazione avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.
4. Si applica il comma 5 dell'art. 24.
CAPO IV (PROCEDURE RISTRETTE)
Art. 26 (Licitazione privata)
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione privata quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una Commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 13.
Art. 27 (Appalto concorso)
1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto-concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 13 .
3. La Commissione giudicatrice propone al responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 l'aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.
Art. 28 (Modalità di scelta delle ditte da invitare e lettera di xxxxxx)
1. Delle operazioni di formazione dell'elenco delle ditte da invitare deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 e da due testimoni. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati.
2. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.
Art. 29 (Licitazione privata con aggiudicazione al xxxxxxx xxxxxxx. Svolgimento)
1. Qualora l'aggiudicazione avvenga al massimo ribasso, l'operazione di apertura dei plichi contenenti le offerte viene eseguita in seduta pubblica dal responsabile individuato ai sensi
dell'art. 12, alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. Si procede secondo le modalità previste all'art. 24 del presente Regolamento, ad eccezione del comma 1.
Art. 30 (Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)
1. Nel caso di licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di controllo dei plichi contenenti le offerte pervenute vengono eseguite in seduta pubblica dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di xxxxxx. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 2, comma 3 lett.
a) sostituendo "lettera di xxxxxx" a "bando" e lett. b).
2. Si procede secondo quanto previsto all'art. 25, commi 2 e 3 e 4.
Art. 31 (Procedura per l'appalto concorso)
1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la licitazione privata all'articolo 30.
2. Nel rispetto del principio di parità di condizioni, la Commissione può richiedere eventuali migliorie a tutti i concorrenti che abbiano presentato progetti-offerta ritenuti idonei.
CAPO V (DIALOGO COMPETITIVO)
Art. 32 (Dialogo competitivo)
1. L'amministrazione può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.
2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui l'Amministrazione rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente la stessa avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni tutti i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.
3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.
4. E' facoltà dell'Amministrazione prevedere la corresponsione di premi o pagamenti ai partecipanti.
5. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
CAPO VI
(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 33 (Condizioni e forme di trattativa privata)
1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto.
2. Fatta salva la normativa comunitaria e di recepimento per i contratti di importo superiore alle soglie ivi fissate e fatte salve specifiche disposizioni di legge, qualora
- non si ritenga opportuno aderire alle convenzioni derivanti dalle procedure accentrate di acquisto disciplinate dalla legge
- non si tratti di spese minute e urgenti disciplinate dal vigente regolamento di contabilità comunale
- non sia possibile ricorrere alle procedure per le spese in economia previste dall’apposito regolamento
può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata previa gara ufficiosa nei seguenti casi e nelle forme di seguito indicati:
a) quando, a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica, per qualsiasi motivo l'aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
b) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richieste la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
c) quando l'impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l'Ente, non consenta l'indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l'urgenza non siano imputabili all'Amministrazione;
3. Per gli appalti il cui valore, al netto degli oneri fiscali, sia compreso tra 100.000,00 euro e la soglia di rilievo comunitario, può procedersi a trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico secondo le modalità descritte all'art. 37 del presente regolamento.
4. Per gli appalti il cui valore, al netto degli oneri fiscali, sia inferiore a 100.000,00 euro, può procedersi a trattativa privata previa gara ufficiosa secondo le modalità descritte all'art.36 del presente regolamento.
5. Nei casi previsti dall'art. 35 del presente regolamento può procedersi a trattativa privata diretta.
6. In materia di lavori pubblici trova applicazione quanto previsto dall’art. 122, comma 7- bis, del decreto legislativo n. 163 del 12,04.2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 34 (Motivazione)
1. Nella deliberazione o determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
2. E’ vietata la suddivisione artificiosa del valore o della natura delle prestazioni per eludere l’applicazione delle procedure pubbliche di scelta del contraente.
Art. 35 (Trattativa privata diretta: condizioni)
1. Per contratti di importo inferiore o superiore alle soglie comunitarie, può procedersi a trattativa privata diretta esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Art. 36 (Trattativa privata previa gara ufficiosa: procedura)
1. Salve le ipotesi previste all'art. 35, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa.
2. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal responsabile individuato a norma dell'articolo 12. Il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero.
3. Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
5. Qualora ciò sia previsto nella lettera di invito le offerte possono essere trasmesse all'Amministrazione anche con le modalità di cui all'art.18, comma 5 del presente regolamento.
6. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al responsabile di cui al comma 2 e a due testimoni scelti nell'ambito dell'Amministrazione.
7. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal dirigente e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
8. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il responsabile di cui al comma 2 lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una Commissione nominata ai sensi dell'articolo 13.
9. Il Comune - nel rispetto della par condicio dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro un miglioramento dell'offerta.
10. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.
Art. 37 (Trattativa privata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico: procedura)
1. Per gli appalti di cui al comma 3 del precedente articolo 33 la gara ufficiosa va preceduta da un avviso, da pubblicarsi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. L'avviso deve essere altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno o più siti informatici appositamente individuati dalla normativa vigente. Sono ammesse ulteriori modalità da individuarsi in relazione ai potenziali interessati alla gara.
2. L'avviso pubblico deve indicare almeno l'oggetto dell'appalto, l'importo presunto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti necessari per partecipare alla gara ufficiosa.
3. Ai soggetti interessati dovrà essere dato un termine ragionevole per far pervenire la richiesta di partecipazione.
4. Il mancato invito di un soggetto che ha richiesto di partecipare deve essere adeguatamente motivato. Si procede quindi come indicato al precedente art. 36, commi da 3 a 10.
5. Qualora non appaia necessaria una preselezione dei concorrenti, l'avviso può prevedere direttamente la presentazione di offerte da parte dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'avviso stesso. In tal caso si procede come indicato al precedente art. 36, commi da 4 a 10, sostituendosi l' avviso alla lettera di invito.
Art. 38 (Procedura negoziata per fasi successive)
1. Qualora ciò sia indicato nella lettera di invito o nell'avviso pubblico, la gara ufficiosa può svolgersi in fasi successive al fine di ridurre il numero degli offerenti con cui negoziare. In tal caso, la lettera di invito o l'avviso pubblico dovranno altresì precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate.
CAPO VII
(ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)
Art. 39 (Indagini di mercato)
1. Ove ritenuto necessario e/o opportuno, prima di procedere alla gara, alla trattativa privata, al rinnovo contrattuale o alle spese in economia, si svolge una indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
3. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.
Art.40 (Concorso di idee)
1. Il Comune per iniziative di particolare rilievo in campo tecnico, scientifico, culturale e dei servizi alla collettività e alla persona, può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando o nella lettera di invito devono essere indicati:
a) l'importo del premio da assegnare al vincitore;
b) le modalità e i termini di presentazione delle proposte;
c) i criteri e i metodi per la valutazione delle proposte stesse.
4. Devono inoltre essere precisati i diritti di utilizzazione dei progetti e degli elaborati presentati che il Comune intende riservarsi, quali il diritto di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni, ovvero porli a base di gara per l'aggiudicazione di un appalto, salvo l'obbligo di indicarne l'autore.
5. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'autore di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi alle sue modificazioni nei limiti previsti dalla legge.
6. Fatta salva l'applicazione di norme specifiche, per il concorso di idee è possibile avvalersi delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente regolamento.
Art. 41 (Motivi di esclusione )
1. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall'invitare a gare informali, per un periodo di tre anni, l'appaltatore che dopo l'aggiudicazione:
a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall'Amministrazione;
b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
d) sia incorso nell'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;
e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto;
f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all'appalto.
TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)
CAPO I (SERVIZI)
Art. 42 (Requisiti, metodi di scelta del contraente e criteri di valutazione delle offerte)
1. L'Amministrazione, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa in materia di appalti di servizi:
a) può richiedere, in relazione alla natura del servizio, oltre ai requisiti di partecipazione indicati all'art. 8, la dimostrazione del rispetto di determinate norme di gestione e protezione ambientale;
b) adotta preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una adeguata valutazione della qualità e del prezzo del servizio offerto, anche in relazione alla conoscenza ed alla soddisfazione degli utenti.
2. Qualora per la natura del servizio sia utile sollecitare i partecipanti alle gare a suggerire progetti di miglioramento dei servizi, di sviluppo ed innovazione, l'Amministrazione può utilizzare la procedura dell'appalto concorso ovvero la procedura del dialogo competitivo.
Art. 43 ( Servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi )
1. I servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi possono essere affidati in appalto, secondo la normativa vigente e le disposizioni del presente regolamento, ovvero in concessione. In quest'ultimo caso si applica l'art.47.
2. Nelle gare relative ai servizi di cui al comma 1 l'Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l'accesso riferibili alla capacità tecnica specifica dei partecipanti, quali ad esempio la disponibilità di personale munito di specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, alla iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell'impresa ed alla capacità progettuale ed innovativa.
3. I servizi di cui al comma 1 vengono aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo, attribuendo il peso prevalente al fattore qualità .
4. L'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, come elementi di valutazione, specifiche modalità organizzative di esecuzione del servizio indicate in sede di offerta quali le forme di contenimento del turn over degli operatori, gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, oppure particolari soluzioni per gli specifici problemi sociali del territorio.
5. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario, con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.
CAPO II (INCARICHI)
Art. 44 (Disciplina generale)
1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile.
2. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale.
3. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni o progetti ed in relazione a necessità funzionali ed organizzative connesse all'attività istituzionale.
4. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati fatta salva comunque l'applicazione della normativa europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati.
5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
6. Nell'affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell'attività intellettuale.
7. Il contratto è sottoscritto dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 e dal professionista o collaboratore esterno e deve indicare contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'incarico, il termine iniziale e finale, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborso delle eventuali spese. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.
8. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese e documentate.
Art. 45 (Modalità di affidamento degli incarichi)
1. Gli incarichi di progettazione relativi a lavori pubblici e gli altri incarichi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di appalti di servizi sono soggetti alle medesime normative.
2. I contratti d'opera intellettuale non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1 e non disciplinati da normativa specifica, sono affidati con le modalità previste dall’apposito regolamento.
CAPO III (AFFIDAMENTI IN HOUSE)
Art. 46 (Affidamenti diretti a società e soggetti partecipati - "in house"- )
1. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i servizi pubblici locali, il Comune può affidare a società e ad altri soggetti, da esso costituiti o partecipati, la fornitura di beni e servizi nonché la gestione di servizi all'utenza purché esista un vincolo di strumentalità della società o del soggetto rispetto al Comune che sia in concreto riscontrabile dall'esistenza di tutte le seguenti condizioni :
a) dipendenza economica, organizzativa, gestionale e amministrativa tale da potersi individuare un unico centro decisionale;
b) esclusività o prevalenza dell'attività esercitata in favore del Comune o comunque dei soggetti pubblici controllanti;
c) controllo del Comune sulle attività svolte analogo a quello esercitato sui propri servizi e capacità di influire direttamente sul loro funzionamento e sulla loro destinazione essenziale;
d) il capitale sia interamente pubblico.
TITOLO III
(ALTRE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI)
Art. 47 (Concessione di servizi di pubblico interesse)
1. Salvo quanto previsto dalla legge per l'affidamento dei servizi pubblici locali, il Comune può affidare in concessione a terzi la gestione di un servizio di pubblico interesse riconoscendo al concessionario, quale controprestazione, il diritto di ottenere i proventi dagli utenti del servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo.
2. Per l'affidamento della concessione si utilizzano le procedure previste nel presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, divieto di discriminazione e mutuo riconoscimento.
3. In assenza di norme specifiche, per la pubblicazione dei bandi si applica l'art. 7 commi 2 e 3.
Art. 48 (Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro)
1. L'Amministrazione può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi di importo inferiore alle soglie comunitarie a cooperative sociali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla
xxxxx, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L'Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste al comma 2 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
7. L’Amministrazione, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali, può affidare la gestione degli impianti sportivi con le modalità previste dalla Legge Regionale del 14 dicembre 2006 n. 27 “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”
TITOLO IV (CONTRATTI IN GENERALE)
Art. 49 (Adempimenti connessi alla normativa antimafia)
1. La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.
Art. 50 (Contenuto del contratto)
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il responsabile competente alla stipulazione, individuato ai sensi dell'art. 12, può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Sono elementi essenziali del contratto:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto;
c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) importo contrattuale;
e) modalità e tempi di pagamento;
f) data di sottoscrizione e durata ;
g) spese contrattuali e oneri fiscali;
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;
e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
f) aumento, diminuzione della prestazione;
g) eventuale possibilità di proroga e/o rinnovo;
h) revisione prezzi
i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
l) eventuale clausola compromissoria;
m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
n) elezione del domicilio;
o) foro esclusivo di Milano;
p) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice , salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
5. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che il responsabile individuato ai sensi dell'art.12 ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
Art. 51 (Stipulazione e forma del contratto)
1. Il contratto è stipulato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.
2. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
a) per atto pubblico;
b) a mezzo di scrittura privata autenticata;
c) a mezzo di scrittura privata.
3. La stipulazione ha luogo per atto pubblico:
a) nel caso in cui il valore del contratto sia superiore a € 500.000,00 al netto degli oneri fiscali;
b) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito).
4. Nei casi previsto al comma 3 la stipulazione avviene con atto pubblico notarile informatico, ovvero, su richiesta dell’Ente, in modalità elettronica secondo le norme previste dagli artt. da 51-bis a 51-octies del presente regolamento, in forma pubblica amministrativa.
5. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto necessario in base ad adeguata motivazione, in relazione al contenuto dell’atto.
6. Alla rogazione del contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa, nonché all’autentica delle scritture private provvede, su richiesta dell’Ente, il Segretario generale, fatta salva comunque la facoltà della controparte di richiedere espressamente che la funzione rogante sia assolta da un notaio.
7. L’esercizio delle funzioni notarili, di cui all’art. 97 co. 4 lett. c) del TUEL, da parte del segretario comunale o di chi lo sostituisce, è richiesto dal dirigente competente alla sottoscrizione del contratto per il quale è necessario l’intervento di un ufficiale rogante. La richiesta è avanzata con nota scritta indirizzata al segretario stesso e per conoscenza al Sindaco.
8. Per ragioni di urgenza o di opportunità, il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare la rogazione degli atti di cui al comma 3 ad un notaio.
9. Il Segretario generale autentica, se richiesto dall’Ente, le scritture private e gli atti unilaterali il cui contenuto sia a favore dell’ente.
10. Nel caso non vi sia stata procedura aperta o ristretta ed il valore del contratto è inferiore ad € 20.000,00 la determinazione dirigenziale di approvazione dell’offerta, sottoscritta per accettazione dall’offerente, costituirà contratto e sarà registrato solo in caso d’uso o si farà applicazione di quanto previsto dall’articolo 17 del R.D. 2440/1923 e quindi i contratti possono essere stipulati:
• per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
• per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
• con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
• per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali
11. Per la forma dei contratti relativi ai lavori da eseguirsi in economia e alle acquisizioni di beni e servizi in economia, si fa riferimento a quanto disposto dagli appositi Regolamenti.
12. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dalla aggiudicazione, salva ed impregiudicata l'azione di danno.
Art. 51-bis. (Finalità)
1. La disciplina di cui agli articoli da 51-bis a 51-octies ha la finalità di regolare gli aspetti organizzativi afferenti la "formazione" e la "conservazione" dei contratti stipulati in modalità elettronica dal Comune di Cernusco sul Naviglio da redigersi in forma "pubblica amministrativa" ovvero mediante "scrittura privata a firme autenticate" dal Segretario Generale dell'Ente.
2. Nel rispetto dell'art.11, comma 13 del D.lgs. n.163/2006 (modificato dall'art. 6 del D.L. n.179/2012 convertito con modificazioni in L. 17/12/2012 n. 221), i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vanno stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica.
3. Fino all’entrata in vigore di diversa normativa è facoltà dell’Ente estendere la stipula dei contratti in modalità elettronica anche alle altre fattispecie di negozi giuridici in osservanza della L. n. 89/1913 sull'ordinamento notarile (modificata dal D.lgs. n. 110/2010), del D.lgs.
n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art. 2699 e ss. del Codice Civile.
Art. 51-ter. (Formazione del contratto in modalità elettronica)
1. Il Segretario Generale, nel contratto redatto in modalità elettronica, sia nella forma pubblica amministrativa che nell'autenticazione delle firme della scrittura privata, deve attestare anche la validità dei certificati di firma eventualmente utilizzati dalle parti. Queste ultime (nonché i fidefacenti, l'interprete e i testimoni) sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del Segretario Generale con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.
2. Il Segretario Generale appone personalmente la propria firma digitale, munita di marca temporale, dopo le parti, (nonché dopo l'interprete e i testimoni, nei casi previsti per legge) e in loro presenza.
3. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (art. 24 D.Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.).
4. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. Il Segretario Generale, oltre a verificare la validità del certificato stesso, deve rilevare gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Art. 51-quater. (Modalità di allegazione)
1. Se al contratto elettronico deve essere allegato un documento redatto su supporto cartaceo, il Segretario Generale ne allega copia informatica, certificata conforme ai sensi dell'articolo 22 commi 1 e 3 del D.lgs. n. 82/2005 (art. 57 bis, co. 1, L. n. 89/1913 e ss.mm.ii.).
2. Se il documento da allegare al contratto elettronico è un documento informatico, il Segretario Generale ne allega copia conforme ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n.82/2005, formata sullo stesso supporto (art. 57 bis, co. 2, L. n. 89/1913 e ss.mm.ii.).
Art. 51-quinquies. (Copie di contratto formato in modalità elettronica e di documenti allegati)
1. La copia su supporto cartaceo del contratto formato in modalità elettronica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dal Segretario Generale (art. 23 D.lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.).
2. Il duplicato informatico ha il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 82/2005.
3. La copia per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto cartaceo, in conformità alle vigenti regole tecniche, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta se la sua conformità all'originale è attestata dal Segretario Generale o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico sottoscritta con firma digitale (art. 22 co. 2 D.lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.).
4. Il Segretario Generale può attestare la conformità all'originale di copie, eseguite su supporto informatico o cartaceo, di documenti formati su qualsiasi supporto ed a lui esibiti in originale o copia conforme (artt. 73 L. n. 89/1913 e ss.mm.ii.).
Art. 51-sexies. (Repertoriazione del contratto formato in modalità elettronica)
1. Il repertorio sarà formato e conservato dal Segretario Generale su supporto informatico nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
2. In via transitoria, in attesa del perfezionamento della procedura informatica, il Segretario Generale continuerà a formare e conservare il repertorio su supporto cartaceo.
Art. 51-septies. (Assolvimento obblighi fiscali e di registrazione)
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, la registrazione avverrà con modalità telematica ai sensi dell'art. 3 bis del D.lgs. n. 463/1997, e gli obblighi fiscali saranno assolti secondo le modalità definite dai decreti di cui all'art. 21 co. 5 del D.lgs. n. 82/2005.
2. Per le altre fattispecie di negozi giuridici, in via transitoria, in alternativa della registrazione telematica, il Segretario Generale può presentare all'Ufficio del Registro la richiesta di registrazione (mod. 69) con copia del contratto in formato cartaceo conforme all’originale su cui saranno apposti i contrassegni attestanti il pagamento dell'imposta di bollo. La copia sarà trattenuta dall'Ufficio del Registro e al Comune sarà consegnata l'attestazione di avvenuta registrazione da inserire nel repertorio cartaceo e nel fascicolo contenente il contratto.
Art. 51-octies. (Conservazione del contratto formato in modalità elettronica)
1 Il sistema di conservazione dei contratti informatici sarà assicurato, nel rispetto di quanto Previsto dal D.P.C.M. 3-12-2013 “Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
Art. 52 (Revisione prezzi)
1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.
Art. 53 (Cauzione)
1. Fatto salvo quanto previsto in materia di lavori pubblici, anche per gli appalti di forniture e servizi, a garanzia della sottoscrizione del contratto, può essere richiesta ai partecipanti alle procedure di gara, in sede di presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria, pari al due per cento dell’importo a base di gara, il cui ammontare deve essere indicato nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito. La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari alla chiusura delle operazioni di gara e all’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto.
2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore dell'Amministrazione comunale, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.
3. Alla prestazione di cauzione non sono tenuti gli enti pubblici e loro enti strumentali.
4. L'importo della cauzione, determinato dal responsabile individuato ai sensi dell'art, 12, è commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.
5. L'incameramento e lo svincolo della cauzione sono di competenza del responsabile individuato ai sensi dell'art. 12. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a prestazioni già eseguite.
6. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti del Comune, qualunque sia l'oggetto della prestazione.
Art. 54 (Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)
1. Chiunque stipuli un contratto x xxxxxx comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso incamerando la cauzione prevista dall’articolo 53.
Art. 55 (Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito)
1. Il subappalto è autorizzato, previa verifica da parte dell'Amministrazione dei requisiti del subappaltatore, nei casi consentiti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita cessione del contratto.
5. E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione; è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.
6. Le cessioni d’azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l’affitto d’azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla legge. L'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
Art. 56 (Penali)
1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.
Art. 57 (Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti)
1. I contratti vengono registrati nel Repertorio degli Atti e dei Contratti tenuto dal Segretario generale, in tutti i casi previsti dalla legge.
2. Ai contratti rogati e autenticati dal Segretario Generale vengono applicati i diritti di segreteria, che sono posti a carico della controparte.
3. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione. Fatte salve le deroghe previste dal
Regolamento di contabilità devono essere poste a carico della controparte le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari e postali.
4. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili e alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.
5. Gli originali dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, per scrittura privata autenticata e per scrittura privata da annotarsi nel “Repertorio dei contratti da registrarsi in caso d’uso” sono conservati presso il Servizio Segreteria, che provvede a trasmetterne copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
6. Gli altri contratti di cui all’art.51, comma 8, secondo periodo, sono conservati presso l'ufficio che ne ha curato la stipulazione, ovvero secondo le modalità previste dalla normativa sulla gestione e conservazione dei documenti informatici.
Art. 58 (Modifiche contrattuali ed aumento o diminuzioni delle prestazioni in corso di contratto)
1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto siano previsti e regolamentati l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, essi sono consentiti esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili . In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto dell'Amministrazione.
3. Per servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.
Art. 59 (Responsabilità)
1. Fatte salve diverse particolari disposizioni organizzative, il soggetto competente per la stipula del contratto, è responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che amministratori, Segretario generale, dirigenti o direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate a norma dell'articolo 2 del presente regolamento. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili al Comune.
Art. 60 (Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del responsabile individuato ai sensi dell'art. 12.
Art. 61 (Inadempimento e risoluzione del contratto)
1. L'inadempimento del contraente è valutato dal responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il dirigente ha l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.
3. In caso di inadempimento grave e tale da compromettere l’esito finale del contratto, il responsabile individuato ai sensi dell'art. 12, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e qualora questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto.
Art. 62 (Clausola compromissoria)
1. I contratti possono prevedere, se prevista dalla legge, la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti.
2. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
3. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da non più di cinque membri scelti, con esclusione del Presidente, per metà dal Comune e per metà dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.
4. Gli arbitri di nomina comunale sono scelti tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.
5. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.
Art. 63 (Contratti quadro)
1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, contratti quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli acquisti, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.
2. L'Amministrazione può definire nel contratto quadro le caratteristiche generali dei prodotti e delle prestazioni riservandosi, in occasione dei singoli acquisti, di richiedere all'aggiudicatario le specifiche tecniche dell'offerta, purché non vengano modificate le condizioni fissate nel contratto quadro.
3. I singoli acquisti effettuati sulla base del contratto quadro devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.
4. A tutti gli effetti il valore del contratto quadro corrisponde all'importo massimo stimato per tutta la durata contrattuale, al netto degli oneri fiscali.
Art. 64 (Accordi quadro)
1. E' facoltà dell'Amministrazione concludere accordi quadro con più fornitori o prestatori di servizi che fissino le condizioni principali dei singoli appalti da aggiudicarsi nel periodo di validità dell'accordo, la cui durata non può superare i quattro anni.
2. Il numero dei partecipanti all'accordo quadro non può essere inferiore a tre e deve essere tale da garantire, in relazione agli oggetti dei singoli appalti da aggiudicare, un confronto concorrenziale.
3. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. A tal fine viene pubblicato un bando che deve indicare:
a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;
d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.
4. I singoli appalti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti sulle specifiche non completamente definite nell'accordo.
5. Tale confronto si svolge a seguito di invito da parte dell'amministrazione a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura dovrà essere specificatamente approvata in sede di accordo quadro.
6. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già dichiarati al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.
Art. 65 (Xxxxxxxx e rinnovi contrattuali)
1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è possibile solo se consentito dalla legge e previsto nel contratto originario ed è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Salvo diversa previsione del contratto originario, in sede di rinnovo è ammessa la revisione dei prezzi secondo la normativa vigente.
3. Se prevista nell'originario contratto, è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3,l’Amministrazione ha la facoltà, ove lo ritenga conveniente e qualora sia legittimo in base alla normativa in quel momento vigente, di richiedere la proroga del contratto. Tale facoltà è esercitabile solo se prevista negli atti di gara e nel contratto originario ed è comunque subordinata dall’accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
5. La proroga può essere richiesta, alle stesse condizioni dell’appalto in corso, per una durata massima pari a quella iniziale.
TITOLO V
(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)
Art. 66 (Alienazioni beni mobili)
1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili per obsolescenza e/o senescenza e per i quali non sia più possibile e/o economicamente vantaggiosa la trasformazione per il riutilizzo in altri servizi comunali.
2. È altresì possibile alienare beni mobili che, pur essendo ancora in condizioni d’uso, non sono più funzionali per le esigenze dell’amministrazione (per esempio a causa della cessazione dell’attività cui erano adibiti). L’alienazione è disposta sulla scorta di una determinazione a firma del Responsabile di cui all’art.12 che ne attesti i motivi.
3. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
4. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
5. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.
Art. 67 (Accordi di commercializzazione)
1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.
Art. 68 (Beni immobili. Locazione e affitto)
1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire la procedura aperta o ristretta o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.
Art. 69 (Beni immobili. Permute e alienazioni)
1. L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Settore comunale o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema della procedura aperta o, qualora lo ritenga più opportuno, con procedura negoziata previa gara ufficiosa preceduta da avviso pubblico secondo le disposizioni previste dall'art. 37. Alla gara ufficiosa devono essere invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
a) allorché il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
b)qualora l'importo stimato non sia superiore a 260.000,00 Euro;
c) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
d) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trova applicazione il Regolamento previsto dall’art. 12, comma 2, della legge 127/1997 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 13 maggio 1999.
Art. 70 (Beni immobili. Acquisti)
1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.
Art. 71 (Sponsorizzazioni)
1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali l'Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
3. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.
TITOLO VI (DISPOSIZIONI FINALI)
Art. 72 (Abrogazione di norme)
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione di C.C. n. ……………… del ………………...
Art. 73 (Entrata in vigore)
1 Il presente Regolamento entra in vigore il ………………………..
Art. 74 (Casi non previsti dal presente regolamento)
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
- le disposizioni comunitarie;
- le leggi nazionali e regionali;
- i regolamenti governativi;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l’esecuzione di lavori in economia;
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
- il Regolamento previsto dall’art. 12, comma 2, della legge 127/1997
Art. 75 (Rinvio dinamico)
1. Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono disciplina speciale, in deroga anche ad altre disposizioni regolamentari.
2. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate nel presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali o regionali; in tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. In caso di eventuale contrasto fra le disposizioni del presente regolamento e specifiche disposizioni di legge, o aventi valore di legge in materia, sono disapplicate le norme regolamentari.