Norme e regolazioni relative alla conclusione del contratto, prestazioni, partenza anticipata e recesso.
Condizioni di disdetta
Norme e regolazioni relative alla conclusione del contratto, prestazioni, partenza anticipata e recesso.
Qualora l’albergatore e l’ospite non abbiano concordato condizioni di annullamento, si applicheranno le seguenti disposizioni
di disdetta. Le spese di annullamento saranno calcolate
in base al tipo di prenotazione nonché alle condizioni riportate
nel listino prezzi, sul sito Internet e su altri mezzi di comunicazione dell’albergatore.
1. Conclusione del contratto: Il contratto di ospitalità è stipulato con l’ordine, la prenotazione, la conferma oppure la messa a disposizione a breve termine di un alloggio e della conseguente conferma della prenotazione ed obbliga entrambe le parti all’adempimento del contratto con tutti
i suoi diritti ed obblighi, indipendentemente dalla durata del soggiorno.
2. Prestazioni: Il contratto di ospitalità si intende concluso nel momento in cui la camera è stata prenotata e confermata
da entrambe le parti in maniera scritta o verbale. Con la conclusione del contratto, le parti si obbligano per l’intera durata
del contratto all’adempimento dei seguenti obblighi reciprochi previsti dal contratto:
a) L’albergatore ha l’obbligo di fornire il rispettivo alloggio in uno stato adeguato all’uso e conforme alla prenotazione.
b) L’ospite ha l’obbligo di pagare il corrispettivo previsto dal contratto per il periodo (durata) della prenotazione dell’alloggio.
c) L’impedimento dell’ospite di esercitare il diritto d’uso a lui spettante, non lo esonera dal pagamento del corrispettivo
stabilito dal contratto, indipendentemente dal motivo dell’impedimento. d)Xxxxxxx invece l’impedimento si basi su un motivo inerente all’albergatore, l’ospite sarà esonerato dal pagamento del corrispettivo stabilito dal contratto.
3. Partenza anticipata: Salvo accordi diversi tra le parti, in caso di partenza anticipata valgono le seguenti disposizioni: in caso di partenza anticipata (indipendentemente dal fatto che la durata del soggiorno sia stata concordata per iscritto o verbalmente), i costi del soggiorno (quota di soggiorno meno i costi non sostenuti) dovranno essere corrisposti dall’ospite. Ciò vale solo per il caso in cui l’albergatore non riuscisse ad affittare ad altri l’alloggio. Qualora l’albergatore riuscisse ad affittare l’alloggio soltanto per un periodo ridotto, potrà addebitare all’ospite i costi di soggiorno per
il periodo restante. I costi del soggiorno in caso di camera con pensione saranno stabiliti su base forfetaria pari al 70% del prezzo concordato; in caso di appartamento di vacanza i costi corrisponderanno al 90% del prezzo concordato.
4. Recesso: Salvo accordi diversi tra le parti, in caso di annullamento della prenotazione valgono le seguenti disposizioni:
in caso di annullamento, i costi del soggiorno (quota
di soggiorno meno i costi non sostenuti) dovranno essere corrisposti dall’ospite. Ciò vale solo per il caso in cui l’albergatore non riuscisse ad affittare ad altri l’alloggio. Qualora
l’albergatore riuscisse ad affittare l’alloggio soltanto per un periodo ridotto, potrà addebitare all’ospite i costi di soggiorno per il periodo restante. I costi del soggiorno in caso
di camera con pensione saranno stabiliti su base forfetaria
pari al 70% del prezzo concordato; in caso di appartamento di vacanza i costi corrisponderanno al 90% del prezzo concordato.