COMUNE DI TERNI
COMUNE DI TERNI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TERNI
CAPITOLATO TECNICO
ART. 1 – NORMATIVA APPLICABILE
La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal X.X.xx. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., (e relative norme attuative) e dal D.M. 7/06/2017 n. 122 ( Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del X.X.xx 18/04/2016 n. 50).
Per quanto non espressamente previsto nelle norme sopracitate, l’attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle diposizioni stabilite dal codice civile.
ART. 2 – OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei al personale dipendente del Comune di Terni, in occasione dei rientri pomeridiani, da utilizzare presso gli esercizi convenzionati che svolgono attività nelle condizioni previste dall’art. 5 del DM 07/06/2017 e dalle prescrizioni del presente capitolato.
Ai sensi dell’Art. 3 del predetto DM, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all’interno dell’esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:
a)somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), e), g), dell’art. 3 del DM 122/2017;
b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c), d), e), h), dell’art. 3 del DM 122/2017
La Ditta appaltatrice è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto nei punti di ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti dell’Ente sopra indicato, di apposito “buono pasto” cartaceo avente esclusiva funzione di controllo e di riscontro.
Il numero dei dipendenti interessati a fruire del servizio è stimato in 750 dipendenti pari a circa 36.000 buoni annui.
Il quantitativo può variare del +/- 20% in considerazione di incrementi o riduzione del numero di personale dipendente che può verificarsi nel corso della durata contrattuale.
L’affidatario pertanto si impegna a fornire in eccedenza o accettare la diminuzione di cui sopra, alle stesse condizioni dell’offerta presentata.
Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all’invio di Richiesta di offerta.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 1 anno a decorrere dalla stipula del contratto.
ART. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo presunto dell’appalto è fissato, per l’anno considerato, in € 204.000,00 oltre
I.V.A. in misura di legge.
ART. 5 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Fornitore all’atto della stipula del contratto, comunicherà all’Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (n. tel., n. fax, e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio,
Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Il Fornitore s’impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali modifiche del nominativo precedentemente comunicato.
ART. 6 – VALORE FACCIALE DEL BUONO
Il buono, oltre ad avere le caratteristiche di cui all’art. 4 del DM 122/2017, dovrà avere un valore facciale di EURO 7,00.
Qualora, a seguito di accordi interni all’Amministrazione Comunale di Terni, il valore facciale del buono venisse modificato, si applicherà, sul nuovo valore stabilito, lo sconto risultante dall’offerta formulata.
La ditta si impegna a fornire mensilmente un numero variabile di buoni, sulla base dell’ordine dell’Ente appaltante che la ditta si impegna ad accettare.
La consegna dei buoni dovrà essere eseguita entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine scritto. In caso di ritardata consegna saranno applicate le penalità previste nel successivo art. 18.
Ogni buono pasto, a matrice, dovrà recare a stampa la ragione sociale e il codice fiscale della Società di emissione, l’intestazione del Comune di Terni il numero progressivo dei buoni, il valore facciale espresso in valuta corrente degli stessi, il termine temporale di utilizzo ed un apposito spazio per la firma e la data di utilizzo, per consentire una veloce compilazione, da parte dell’utente, al momento dell’uso, uno spazio per l’apposizione del timbro dell’esercizio convenzionato, nonché la dicitura «Il buono pasto non e' cedibile, ne' cumulabile oltre il limite di otto buoni, ne' commercializzabile o convertibile in denaro; puo' essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare».
I buoni tascabili e numerati in ordine progressivo dovranno essere fascicolati in blocchetti da 20 buoni pasto cadauno e confezionati sulla base degli ordinativi.
La ditta aggiudicataria si impegna a ritirare i buoni pasto non utilizzati e deteriorati del Comune di Terni periodicamente, senza oneri a carico dell’Ente, provvedendo all’emissione di note di credito per lo stesso valore di emissione, Iva compresa, entro 30 giorni dalla data della lettera di restituzione dei buoni.
Le note di credito verranno scalate dal pagamento delle successive fatture ovvero, in assenza di fatture in sospeso, la ditta aggiudicataria provvederà all’effettuazione di un accredito di pari importo, a favore dell’Ente Appaltante.
In particolare il buono pasto potrà essere utilizzato secondo le modalità legislative e/o contrattuali regolanti il servizio sostitutivo di mensa.
Non potrà in nessun caso essere convertito in denaro, né dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelle sopra descritte.
Non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti del Comune di Terni.
ART. 7 – MODALITA’ ESECUZIONE SERVIZIO
Il servizio sostitutivo di mensa a mezzo dei buoni pasto è erogato dagli esercizi in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del DM 7/06/2017 n. 122 ( Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’art. 144, comma 5, del X.X.xx 18/04/2016 n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.
I buoni pasto acquistati dovranno poter essere utilizzati da parte dei dipendenti in esercizi convenzionati, che risultino dislocati nell’intero territorio del Comune di Terni.
Le convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi convenzionabili dovranno essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 122/2017.
La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali risoluzioni del contratto con gli esercizi convenzionati, provvedendo altresì a nuove convenzioni sostitutive nelle vicinanze di quelli risolti, con l'assenso del Comune di Terni, così come si impegna a stipulare nuove convenzioni con altri esercizi qualora l’Amministrazione segnali eventuali disservizi da parte dei locali convenzionati oppure su motivate proposte avanzate dallo stesso. L’Amministrazione si riserva di pretendere dalla Ditta appaltatrice la disdetta del contratto nei confronti di quegli esercizi che risultassero non di gradimento o che si fossero resi in qualche modo inadempienti.
Il Comune di Terni si riserva di controllare, attraverso propri incaricati, la regolarità delle prestazioni da parte degli esercizi convenzionati.
Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente alla Ditta appaltatrice, la quale si impegna al ripristino del rispetto degli stessi.
Qualora perdurassero le suddette inadempienze, potrà addivenirsi da parte del Comune di Terni alla risoluzione del contratto prima della scadenza, fermo restando il diritto di quest'ultimo ad un risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo appalto.
Sarà facoltà dell'Ente di risolvere anticipatamente, con un preavviso di almeno un mese, il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo previsto, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere alcun indennizzo o compenso sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell'effettivo servizio prestato.
E' convenuto che ogni rapporto giuridico e finanziario con i titolari dei locali convenzionati sarà tenuto solo ed esclusivamente da parte della Ditta appaltatrice che si impegnerà a tenere il Comune di Terni sollevato ed indenne da ogni eventuale pretesa giuridica o risarcitoria degli stessi.
Il Comune di Terni non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali danni causati dai fruitori del servizio buoni pasto nei confronti degli esercizi Convenzionati.
ART. 8 – SOGGETTI OFFERENTI
Potranno presentare offerte esclusivamente le società di emissione dei buoni pasto in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed in particolare:
♦ l’attività di emissione di buoni pasto è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a 750.000,00 euro. Tali società hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi;
♦ il bilancio delle società di emissione deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis del codice civile.
♦ Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale nelle imprese di emissione non possono essere ricoperte da coloro che:
1) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
2) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità' giudiziaria ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
3) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione a:
a) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsto nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornato dalla Legge n. 132/2015 e con le ultime modifiche di cui al D.Lgs. n. 180/2015;
c) alla reclusione per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
Le società di cui al comma 1 possono svolgere l'attività' di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività trasmessa ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, al ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, di possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto.
Le imprese attive nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri paesi dell'unione europea possono esercitare l'attività' di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del paese di appartenenza.
I soggetti offerenti non dovranno altresì trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice dovrà:
a) consegnare la quantità richiesta di buoni, del valore nominale di € 7.00 in blocchi contenenti 20 buoni pasto cadauno, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento dell’ordinativo, che potrà essere trasmesso via fax;
b) fornire periodicamente e anche dietro semplice richiesta l’elenco aggiornato degli esercizi dislocati nell’intero territorio del Comune di Terni;
c) procedere ad ulteriori convenzioni in sostituzione di esercizi convenzionati receduti o cessati;
d) rimborsare i buoni non utilizzati in possesso dell’Amministrazione o dei suoi dipendenti purché resi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di emissione;
e) indicare il nome e recapito di un referente, il quale dovrà essere sempre a disposizione per ricevere comunicazioni, segnalazioni di disservizi e simili.
ART. 10 – MODALITA’ DI GARA
A norma dell’art. 95 del DLgs 50/2016, l’affidamento dei servizi sostitutivi mensa avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il bando di gara stabilirà i criteri di valutazione dell’offerta pertinenti.
ART. 11 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE
La Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.77 del D.lgs 50/2016, valuterà l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi appresso indicati con il relativo coefficiente.
Pr. | Elementi di giudizio | Punteggio Max Assegnabile | BUSTA |
A | Prezzo | 30 | Offerta Economica |
B | Progetto Tecnico | 25 | Offerta Tecnica |
C | Rete Esercizi Convenzionati | 15 | Offerta Tecnica |
D | Rimborso Buoni Pasto | 15 | Offerta Tecnica |
E | Termini di pagamento Esercizi Convenzionati | 15 | Offerta Tecnica |
(A) PREZZO:
L’offerta relativa all’elemento (A) potrà essere esplicitata attraverso il modulo di Offerta Economica (All. A/2), sulla scorta delle indicazioni riportate di seguito.
Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti ed è attribuito all’offerta con il prezzo più basso per la totalità dei buoni pasto oggetto dell’appalto (Pmin); alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
dove:
ViP= (Pmin/Pi)α
ViP = punteggio da attribuire al prezzo
Pmin = minimo prezzo offerto;
Pi = prezzo offerto dalla i-esima impresa;
α = coefficiente > 0
(B) PROGETTO TECNICO
L’offerta relativa all’elemento (B) potrà essere esplicitata attraverso l’elaborazione di una relazione redatta in forma libera e prodotta in un numero di pagine formato A4 non superiore a 6 fogli, con un indice completo di quanto contenuto.
Il punteggio massimo assegnabile è di 25 punti che saranno attribuibili secondo i seguenti sub-criteri con punteggi attribuiti dalla discrezionalità dei commissari:
Pr. | Sottoelementi | Pesi |
B1 | Erogazione del Servizio | 7 |
B2 | Gestione della Commessa | 6 |
B3 | Sistema di anticontraffazione e modalità di stampa | 4 |
B4 | Tempi di Consegna | 4 |
B5 | Servizi migliorativi gratuiti | 4 |
TOTALE | 25 |
In particolare i punteggi massimi saranno assegnati dalla Commissione ai concorrenti che presenteranno le migliori proposte tenendo conto di quanto segue:
- Relativamente all’Erogazione del Servizio (B1) sarà oggetto di positiva valutazione, a titolo non esaustivo, la struttura organizzativa, il numero dei dipendenti dedicati alla gestione del servizio sostitutivo di mensa, le forme di assistenza ai clienti ed ai ristoratori, et alii;
- Relativamente alla Gestione della Commessa (B2) sarà oggetto di positiva valutazione, a titolo di esempio, il grado di informazione delle procedure di gestione, attraverso la possibilità di ordini via telematica, il trasferimento di dati via e-mail, la presenza di software dedicato, et alii;
- Relativamente al Sistema Anticontraffazione e modalità di stampa (B3) il concorrente indicherà gli accorgimenti che l’azienda utilizza per l’antifalsificazione dei buoni pasto, le modalità di stampa nonchè l’indicazione delle procedure da utilizzare per l’eventuale smarrimento e/o furto degli stessi, et alii;
- Relativamente ai Tempi di consegna (B4), fermo restando l’obbligo di consegnare i buoni pasto entro il termine indicato nel CSA, ossia 10 giorni di calendario; il concorrente potrà dichiarare nella relazione un termine inferiore;
In questo caso Verranno assegnati:
3 punti al concorrente che dichiari tempi di consegna uguale o inferiore a 8 giorni di calendario;
1,5 punti al concorrente che dichiari tempi di consegna uguale o superiore a 9 giorni di calendario;
- Relativamente alle Proposte migliorative (B5) è facoltà del concorrente proporre migliorie sia rispetto ai punti precedenti che riguardo a servizi aggiuntivi offerti al personale dipendente del Committente.
In caso di criteri qualitativi (punti: X0, X0, X0; X0):
a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “Pesi” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a ad uno da parte di ciascun commissario.
Si indicano di seguito i valori del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione: Ottimo = 1;
Buono = 0,8;
Adeguato = 0,6
Insufficiente = 0,4.
Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all’offerta in relazione al sub- criterio esaminato è il seguente: la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
L’offerta relativa agli elementi (C), (D) ed (E) dovrà riportare le indicazioni disciplinate di seguito in particolare:
(C) RETE DEGLI ESERCIZI
Il Punteggio massimo assegnabile è di 15 punti; esso è attribuito all’offerta che reca l’impegno espresso all’attivazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, del maggior numero di convenzioni con esercizi che risultino dislocati nell’intero territorio del Comune di Terni attribuendo un punteggio direttamente proporzionale secondo la seguente formula:
(Numero esercizi singola Offerta/Numero Xxx Xxxxxxxx)*15
La stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l’impresa aggiudicataria fornisca prova entro 30 giorni solari e consecutivi dall’aggiudicazione provvisoria di aver attivato il numero di convenzioni con esercizi indicati in sede di offerta.
Se la prova non viene fornita, l’impresa decade dall’aggiudicazione e il servizio viene affidato all’impresa che la segue in graduatoria, soggetta alle medesime verifiche. Resta inteso, in tale evenienza, che l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le sanzioni del caso e adire in vie legali per l’azione di risarcimento del danno.
A tal fine l’impresa aggiudicataria dovrà fornire l’elenco, auto-certificato ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l’indicazione della ragione
sociale o il nome del locale, l’indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza e la commissione percentuale applicata.
In caso di R.T.I., la commissione indicata sarà quella dell’Appaltatore deputato al rimborso ai ristoratori.
L’elenco dovrà inoltre riportare il numero totale degli esercizi convenzionati e la media percentuale aritmetica delle relative commissioni applicate, in base alla quale si determina un valore del rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati pari a quello offerto in sede di gara ed utilizzato per l’attribuzione del punteggio relativo.
L’Amministrazione Comunale di Terni si riserva la facoltà di richiedere, a ulteriore conferma dell’attivazione e/o dell’esistenza delle convenzioni attivate con gli esercizi, copia del contratto di convenzione stipulato con gli stessi o quant’altro utile.
(D) RIMBORSO DEI BUONI PASTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
Il Punteggio Xxxxxxx assegnabile è di 15 punti. Esso è attribuito all’offerta del concorrente che prevede il più elevato rimborso medio (IVA esclusa) del buono pasto all’esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:
(Rimborso singola Offerta/Xxxxxxxx Xxxxxxx)*15
Ai fini di una migliore comprensione della attribuzione del punteggio specifichiamo che si intende:
- Rimborso Singola Offerta: Valore facciale del buono meno commissione percentuale media applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati, meno scorporo I.V.A.
- Xxxxxxxx Xxxxxxx: Valore facciale del buono meno la minore commissione percentuale media applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati, meno scorporo I.V.A.
La veridicità di quanto dichiarato sarà verificata al momento della presentazione dell’elenco degli esercizi convenzionati così come indicato al precedente punto (C) Rete degli Esercizi Convenzionati.
(E) TERMINI DI PAGAMENTO AGLI ESERCIZI CONVENZIONATI
Esso è attribuito all’impresa (o alle imprese) che nell’offerta si impegna a dichiarare di pagare i corrispettivi delle fatture agli esercizi convenzionati entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura ed in particolare:
- Per pagamenti effettuati entro 45 giorni: verranno assegnati 15 punti;
- Per pagamenti effettuati tra il 46° ed il 60° giorno: verranno assegnati 10 punti;
- Per pagamenti effettuati tra il 61° ed il 90° giorno: verranno assegnati 5 punti;
- Per pagamenti effettuati oltre il 91° giorno: non verranno assegnati punti.
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore di cui alle linee guida dell'ANAC n. 2/2016 , par. VI, n.1.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = ∑n [Wi * Vai] dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
Il Comune di Terni si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente. In ogni conteggio attinente la determinazione dei punti e del prezzo, si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali arrotondate. L’Amministrazione si riserva la facoltà di confrontare il prezzo offerto dall’Appaltatore aggiudicatario con il relativo prezzo rimborsato all’esercizio convenzionato. La differenza fra il primo e il secondo dovrà essere sufficiente a sostenere tutti i costi relativi alla gestione del servizio, nonchè a garantire un utile per l’azienda. Qualora l’Amministrazione rilevasse un margine non sufficiente, inviterà l’Appaltatore aggiudicatario a specificare quali siano gli altri ricavi certi e determinati, in aggiunta alla differenza fra i prezzi, che garantiscano il corretto svolgimento del servizio e l’utile d’impresa.
ART. 12 – DEPOSITO CAUZIONALE
L’impresa concorrente dovrà presentare, unitamente all’offerta, una cauzione provvisoria (l’attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio) pari al 2% (duepercento) dell’importo a base di gara secondo le modalità precisate nel bando di gara.
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema. (La dimostrazione del possesso di tale certificazione dovrà essere comprovata in sede di offerta).
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’impresa aggiudicataria dovrà presentare, al momento della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nella misura del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale secondo le modalità stabilite nel bando di gara.
Per l’impresa aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, mentre ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata con lettera liberatoria da parte dell’Amministrazione appaltante entro 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di formale aggiudicazione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale.
Per l’impresa aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune di Terni.
ART. 13 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Ogni consegna dei buoni sarà accompagnata da fattura riepilogativa riportante:
• il numero di matricola iniziale e finale dei buoni consegnati;
• il numero totale dei buoni;
• il contro valore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato per il loro valore facciale unitario, dedotto lo sconto praticato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.
• l’assoggettamento all’aliquota IVA.
Ai sensi dell’art. 9 del DPCM 18/11/2005 i pagamenti saranno effettuati entro 45 giorni dalla data di arrivo della fattura previo verifiche d’uso ed esibizione, se richieste dalla stazione appaltante, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti.
La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli
obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 14 – MODALITA’ DEL SERVIZIO
Non saranno ammesse offerte in variazione rispetto al presente capitolato.
L’Amministrazione è manlevata da qualsiasi pretesa da parte del ristoratore e l’utilizzo dei buoni pasto non può dar luogo al rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti dell’Ente o dei fruitori dei buoni.
Ogni eventuale variazione all’elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione.
Non saranno riconosciute alla ditta aggiudicataria spese relative alla gestione del servizio e, in particolare, spese di stampa e consegna dei buoni pasto
Sarà facoltà dell’ente di risolvere il contratto nel caso in cui il servizio non si dimostrasse più adatto allo scopo per cui fu previsto, senza che la ditta possa pretendere alcun indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, ritenendosi completamente tacitata con il pagamento dell’effettivo servizio prestato.
Qualunque contravvenzione o violazione dei principi riportati nel presente capitolato darà luogo alla rescissione del contratto, fatta salva la facoltà dell’ente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza dell’offerta valida di una sola ditta.
ART. 15– SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale.
ART. 16 – CONTROVERSIE
Quando sorgono contestazioni tra il Comune di Terni e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Xxx l’impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto del servizio di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Terni.
ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTE
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia nonché, tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che non sia diversamente disposto da norme legislative.
ART. 18 – PENALITA’: FATTISPECIE E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate, previa contestazione, le seguenti penali:
- Per mancata esecuzione del servizio o espletamento non conforme: € 500,00 per ogni giorno di ritardo o di espletamento difforme;
2. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
3. Nel caso gli importi di cui al comma 1 risultino insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitato sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa ha in corso con il Comune di Terni
4. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
5. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune di Terni
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando il Comune di Terni e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune di Terni incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'impresa;
e) ricorso al subappalto non autorizzato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune di Terni incamera la parte restante della cauzione;
g) cessione dell'azienda, ove il Comune di Terni decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 18 comma 6; il Comune di Terni incamera la cauzione definitiva;
i) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. L’Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, previo invio di apposita comunicazione all'impresa appaltatrice entro 30 giorni dalla data di richiesta di cessazione del servizio, per comprovati motivi di pubblico interesse, tra i quali, il venir meno della necessità dei servizi prestati con il presente appalto, anche a seguito di una diversa organizzazione dei servizi che l’Amministrazione intendesse effettuare; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento dei servizi effettuati.
3. Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
ART. 20 MODALITA’ DELLA RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nei termini indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
ART. 21- EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all'articolo 19 il Comune di Terni ha la facoltà di affidare al concorrente che segue in graduatoria la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Terni rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 22 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune di Terni continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
ART. 23 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che:
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:1) il personale dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla
procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241; 4) altri soggetti dell’Amministrazione;
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’artt. 11 e 12 del Regolamento UE 679/2016.
ART. 24 – VALUTAZIONE DEI RISCHI EX D.LGS. 81/08
Il committente ha valutato espressamente gli oneri per la sicurezza relativi alla esecuzione del servizio.
Tali oneri ammontano ad € 0,00 (€ zero/00) in quanto l’appalto in oggetto non prevede l’esecuzione all’interno dei siti del Comune di Terni e conseguentemente non è stato predisposto il documento previsto dalla L. 123/07 e ss.mm.ii. e dal D.LGS 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).