CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI DEL COMUNE DI ARDAULI. CIG Z6214D4469
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e smi e dell’art. 18 c. 1 lett. C della L.R. 5/2007 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi indicati nel bando e disciplinare di gara.
Articolo 1 - Oggetto della concessione
Il presente capitolato disciplina i rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Ardauli ed il concessionario in relazione alla concessione in uso della struttura “Comunità Alloggio Anziani” (detta nel proseguo Comunità Alloggio) sita in Ardauli.
Il servizio è volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, di relazione e socializzazione degli anziani inseriti, nonché tutti gli oneri connessi alle manutenzione ordinarie dei beni mobili ed immobili, e di tutte le spese di gestione della struttura (approvvigionamenti, riscaldamento, acqua, energia elettrica, ascensore, tributi vari).
Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, del Regolamento Comunale della Comunità Alloggio e del presente capitolato e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà l’appalto.
Articolo 2 - Destinatari del servizio
La Comunità Alloggio è destinata ad ospitare massimo 8 utenti, di ambo i sessi, che abbiano compiuto i 65 anni di età, con precedenza in sede di prima apertura, ai residenti nel Comune di Ardauli.
I destinatari sono anziani autosufficienti con limitata autonomia personale, i quali per condizioni socio- relazionali non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.
In casi eccezionali e sufficientemente motivati mediante relazione del Servizio Sociale del Comune, possono essere ammessi ospiti in età inferiore. In caso di coppia, il requisito dell’età deve essere posseduto da almeno un soggetto.
E’ consentito l’inserimento di anziani ultrasessantacinquenni parzialmente autosufficienti con un livello assistenziale di bassa intensità, che non necessitano di prestazioni programmate mediche ed infermieristiche per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e di benessere.
La struttura non può ospitare in regime residenziale anziani sottoposti a misure cautelari.
E’ altresì consentito l’inserimento di persone affette da patologie psichiatriche, purché non in fase acuta.
In questo caso l’ammissione è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT, che attesti un livello assistenziale di bassa intensità, per anziani che non necessitano di prestazioni programmate mediche ed infermieristiche per il mantenimento e il miglioramento dello stato di salute e di benessere. Pertanto ai fini della ammissione i soggetti su menzionati presenteranno ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.
Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura residenziale di anziani ospiti ai quali è sopraggiunta, successivamente all’inserimento, una condizione di non autosufficienza la Comunità Alloggio potrà prevedere, uno “specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate (art. 13 del Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge regionale 23 dicembre 2005,
n. 23 – organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), distinta dalla Comunità Alloggio già attiva, ma funzionalmente integrata ad essa tale da rendere possibile la condivisione dei servizi generali, laddove le condizioni personali degli anziani beneficiari presentino residue, seppure minime capacità psicofisiche.
In caso contrario si procederà alla dimissione dell’utente secondo le disposizioni e previa attivazione delle procedure di cui all’art. 8;
Articolo 3 - Obiettivi e finalità del servizio
La Comunità Alloggio si caratterizza quale struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera.
Le finalità sono quelle indicate nella Legge Regionale del 23 dicembre 2005, n°23 e più specificatamente nel
suo Regolamento di attuazione articolo 43 “Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”.
La Comunità Alloggio si impegna in particolare ad assicurare alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:
- il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica, il potenziamento delle capacità di autonomia personale o il recupero delle capacità residue, attraverso l’organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione;
- la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante;
- il coinvolgimento degli ospiti nella gestione della comunità.
A tal fine
La gestione della struttura richiede standard qualitativi atti al mantenimento e recupero delle capacità-psico- fisiche e sociali potenziali residue della persona, valorizzandone al massimo l’autonomia e la promozione della persona soprattutto in riferimento all’alimentazione, alla mobilizzazione, all’igiene e alla socializzazione.
L’attività deve garantire una normale vita di relazione e la possibilità di sviluppo culturale di ognuno con apposite e flessibili differenziazioni.
Articolo 4 – Modalità di ammissione al servizio
Le ammissioni in comunità alloggio possono avvenire su richiesta degli interessati o dei loro familiari, del tutore e dell’amministratore di sostegno, su segnalazione dei servizi sociali e/o sanitari competenti per territorio di residenza ed, infine, di chiunque ne abbia interesse.
In ogni caso l’ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto o di chi lo rappresenta legalmente.
Entro il limite della sua dotazione, nonché dei posti disponibili, l’ammissione alla struttura è riservata prioritariamente ai residenti ed agli anziani originari del Comune di Ardauli.
L’ammissione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
1) Xxxxxxxxx scritta redatta su modulo prestampato predisposto dal concessionario e sottoscritto dall'interessato o da chi richiede l’inserimento se diverso dal fruitore finale dei servizi. Nel documento devono essere riportati:
- i dati anagrafici e personali del richiedente e dell’utente;
- la situazione socio-sanitaria dell’utente
- l’informativa ai sensi dell'art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2) certificato del medico curante, che attesti la compatibilità per la persona per l'inserimento in COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI, indichi il grado di autosufficienza e contestualmente l’assenza o il grado di eventuali patologie fisiche o psichiche che possano influire sulla vita di relazione (quali ad esempio malattie infettive, patologie psichiatriche, dipendenze in trattamento o esiti da dipendenze).
Nella certificazione deve essere indicata anche l’assenza di disturbi che necessitano di terapie di carattere ospedaliero o comunque di assistenza medica ed infermieristica continuativa1;
La certificazione medica deve riportare SEMPRE la terapia farmacologica a cui si sottopone regolarmente l’utente ed ogni altra documentazione sanitaria necessaria;
3) dichiarazione sostitutiva o autocertificazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante contenente la capacità e situazione economica e patrimoniale mobiliare ed immobiliare, compresi i redditi esenti IRPEF;
4) Impegno alla corresponsione della retta e/o le modalità in cui si intende provvedere al pagamento della retta [utilizzo del patrimonio dichiarato, oppure disponibilità di soggetti civilmente obbligati, all'integrazione della retta o parte di essa ex art. 433 cc ( in tal caso specificare l'entità dell'impegno economico eventualmente assunto che deve risultare da dichiarazione scritta), oppure l'impegno del Comune di
1 (sono escluse patologie come quelle ricadenti nelle LL.RR. 11/85, 27/83 o 9/04 e similari, i cui benefici di legge saranno versati al Comune nel caso in cui quest'ultimo dovesse provvedere all'integrazione della retta, o all'ente gestore se saranno gli operatori di quest'ultimo a provvedere ad accompagnare l'utente presso le strutture sanitarie
provenienza per l'assunzione dei relativi oneri economici per tutta la durata dell'inserimento ( in tal caso
allegare la determinazione di impegno di spesa per l’intero periodo di riferimento)];
5) Accettazione e l'impegno al rispetto del regolamento interno, al pagamento delle spese farmaceutiche e sanitarie non comprese in quelle previste dal piano Socio Sanitario Nazionale, di quelle funerarie e di quelle riguardanti tutto il corredo dell'utente;
6) Copia dei documenti personali (carta di identità, codice fiscale, tessera di assistenza sanitaria, tesserino di esonero dal ticket sanitario).
L’Amministrazione ed il concessionario, si riservano di sottoporre l’istante a visita medica specialistica e/o indagine sociale, qualora la documentazione esibita appaia insufficiente, al fine di verificare l’attendibilità degli atti prodotti e di non ammettere richiedenti il cui profilo caratteriale possa pregiudicare la tranquilla convivenza degli ospiti presenti.
Qualora il richiedente, non sia in grado e/o non abbia figure parentali di riferimento o incaricate per legge, tutti gli adempimenti necessari a perfezionare la pratica di ammissione alla Comunità, saranno curati dal Coordinatore della struttura in collaborazione con l’ufficio di servizio sociale del Comune di residenza del richiedente.
Articolo 5 - Procedure per l’ammissione ed ingresso in Comunità
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al concessionario.
Della richiesta di inserimento in comunità deve essere data notizia (scritta, anche attraverso l’inoltro per via telematica della stessa) al Comune di Ardauli, sarà registrata al protocollo in ordine cronologico di arrivo.
Il concessionario provvederà ad esaminare ed accertare i requisiti richiesti mediante la costituzione di un équipe multidisciplinare composta dal coordinatore della struttura e dall’assistente sociale comunale e da altro professionista se necessario, per valutare l’opportunità dell’inserimento, nel rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento, motivando l'accettazione o il diniego.
Del suddetto provvedimento dovrà essere redatto apposito verbale (da acquisire agli atti del Comune) e data comunicazione scritta al richiedente, entro sette giorni dalla presentazione della domanda, comunicando altresì la data di ingresso presso la struttura.
Il richiedente entro i termini comunicati dal concessionario deve confermare al soggetto gestore la sua volontà di inserimento nella comunità. Trascorso tale termine, qualora l’interessato non si presenti in comunità e non faccia pervenire una comunicazione scritta giustificando il motivo, si considererà rinunciatario.
Nell'eventualità in cui si rendesse necessario provvedere al perfezionamento della domanda di inserimento, per carenza documentale utile alla valutazione della richiesta di ammissione, l'interessato dovrà provvedere all'integrazione entro i termini comunicati dall'ente gestore, altrimenti si considererà rinunciatario.
All'atto di ingresso l'ospite dovrà adempiere a tutte le formalità amministrative richieste, con particolare riferimento deve provvedere alla scelta del medico di base.
Articolo 6 - Criteri per l’ammissione e lista d'attesa
In mancanza di posti disponibili, le richieste di ammissione accolte positivamente, saranno inserite in un apposito elenco valido un anno e inteso come lista d'attesa.
La lista d'attesa dovrà essere aggiornata dal concessionario annualmente all’inizio di ogni anno solare, e rinnovata in base alle nuove richieste pervenute dai soggetti interessati.
L'ordine cronologico di presentazione della domanda sarà l'unico criterio per la formazione della lista d'attesa e dell’inserimento.
A parità di data di presentazione della domanda, per l'inserimento in struttura l'ordine di priorità è dato agli anziani residenti e/o originari nel Comune di Ardauli e tra questi, nel caso di più richieste, della situazione socio-relazionale ed abitativa, secondo i seguenti criteri di valutazione:
- anziano solo: punti due;
- anziano con coniuge e/ con figli, impossibilitati a prestare necessaria assistenza: punti uno;
- disagio abitativo (antigienicità dell'alloggio occupato, distanza dal centro abitato e quindi dai servizi, procedura di sfratto attivata, barriere architettoniche, contratto canone di affitto): punti tre;
- grave disagio sociale debitamente attestata dai servizi sociali del comune di residenza: punti tre;
- anzianità: per ogni anno di età superiore al sessantacinquesimo: punti 0,10;
Al suddetto ordine cronologico si potrà derogare solo per ragioni di estrema gravità ed urgenza, documentabili, e comunque solo a seguito di analisi comparativa dei casi in attesa.
Il soggetto gestore trasmette al servizio sociale comunale ogni modifica e/o variazione apportata alla lista
d'attesa.
Il soggetto gestore comunica entro 2 giorni prima e fino a 2 giorni dopo dall’evento, l’ammissione in struttura dell’utente.
Articolo 7 – Permessi ed assenze
L’ospite può assentarsi fino ad un massimo di 60 gg. anche non continuativi per ogni anno solare, fermo restando l’obbligo del pagamento della retta mensile.
Si considera:
- assenza l'allontanamento dell'ospite per una durata dalle 02 alle 10 ore. L'ospite che desidera allontanarsi dalla struttura dovrà compilare un apposito modulo per le uscite soggetto all'autorizzazione dell'ente gestore, e dovrà fare rientro in un orario compatibile con i bisogni e le regole della struttura.
- permesso l’assenza dal mattino alla sera e/o oltre le 10 ore (fatto salvo la condizione di ricovero ospedaliero). L’ospite che desidera fruire del permesso dovrà compilare un apposito modulo per i permessi e motivare la durata dell’assenza. In ogni caso se sopraggiungono degli impedimenti per il rientro l'ospite dovrà darne immediata comunicazione. Fermo restando l’obbligo di corresponsione della retta per intero.
Al fine di un reale riscontro, dovranno essere annotate le assenze e i permessi nel registro delle presenze. L’allontanamento arbitrario dalla Comunità ed il prolungamento del permesso non autorizzato, equivalgono alla rinunzia al posto.
I Permessi e le assenze dovranno essere comunicate al Comune.
Articolo 8 - Modalità di dimissioni.
La dimissione dalla struttura può essere:
- volontaria ossia dietro propria richiesta o di cui che lo rappresenta legalmente, o richiesta dai parenti e sempre con il consenso dell'interessato.
Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto all'ente gestore entro 15 giorni prima della fine del mese con allegata una dichiarazione scritta nella quale sono specificati i motivi delle dimissioni.
- coatta ossia a seguito dell’adozione di un provvedimento del concessionario, in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
a) accertata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole di convivenza;
b) recidiva nella trasgressione al presente regolamento, dopo tre infrazioni;
c) gravi motivi disciplinari o morali;
d) morosità (si intende moroso l’ospite che non abbia provveduto al pagamento di 2 rette consecutive). (L’allontanamento dell’ospite moroso dovrà essere preceduto dalla messa in mora);
e) assenza ingiustificata superiore ai 15 giorni e non comunicata.
f) perdita della condizioni di autosufficienza (anche parziale) e/o sopraggiunto aggravamento delle condizioni psico-fisiche-sanitarie e comunque dei requisiti che hanno consentito l’ammissione, se non compatibili con l'organizzazione e con la tipologia dei servizi erogati nella struttura.
In tal caso il concessionario procederà a dimettere obbligatoriamente l’ospite, sentiti i familiari o le persone preposte a norma di legge, a seguito dell'accertamento delle condizioni di autosufficienza con il medico di medicina generale e l'unità valutativa territoriale dell’azienda sanitaria di competenza.
Verificata l'incompatibilità fra le condizioni dell'ospite e le competenze assistenziali della comunità alloggio il concessionario assume le opportune iniziative per attivare servizi alternativi, sentito altresì il servizio sociale del Comune di residenza dell'ospite, predisponendo un piano di dimissioni della durata massima di sei mesi, sulla base di progetto personalizzato ed individualizzato.
E' fatta salva la possibilità di non dimettere l'ospite se, per il verificarsi di situazioni temporanee di non autosufficienza, l'ospite provvederà a versare una quota aggiuntiva alla retta pari all'importo necessario per garantire la presenza di un operatore aggiuntivo che possa accudirlo sino alla completa stabilizzazione o ripristino delle condizioni di compatibilità con le condizioni dell'ospite e l'organizzazione e la tipologia dei servizi erogati nella struttura, entro un periodo massimo di tre mesi.
Trascorso tale termine si procederà alla dimissione, come previsto al precedente comma.
Articolo 9 - Decessi
Il decesso di un ospite deve essere tempestivamente comunicato dal concessionario al Comune di residenza dell'ospite, ai prossimi familiari o altro soggetto indicato e al Comune di Ardauli, specificando nel rispetto della legge sulla privacy la causa della morte e tutte le altre notizie comunque ritenute utili.
Nel caso in cui l’ospite defunto non abbia provveduto in vita a disporre una somma di denaro per le proprie esequie, le spese funerarie saranno a carico dei parenti; nel caso non abbia parenti, dovranno essere sostenute dal Comune da cui proviene l’anziano. Gli stessi dovranno provvedere a tutte le disposizioni previste della legge ed alle pratiche necessarie.
Gli effetti personali del defunto saranno restituiti ai prossimi parenti (nel caso in cui non sia espressa specifica diversa volontà dello stesso) che provvederanno al ritiro entro 10 giorni dalla data del decesso. Della restituzione dovrà essere redatto apposito verbale.
I beni di valore e le somme in denaro rinvenute saranno tenute in custodia presso la direzione della struttura in attesa che i parenti compiano le necessarie pratiche legali necessarie per entrare in possesso dell'eredità. Trascorso un anno dal decesso, gli effetti personali del defunto non ritirati (escluso somme di denaro ed altri preziosi) saranno distrutti.
La comunità alloggio non dispone di Camera Mortuaria e dunque al momento del decesso i parenti si occupano dell’allestimento della camera per la veglia funebre.
Articolo 10 - Corredo personale
L’ospite della Comunità, all’atto dell’inserimento, dovrà essere munito di corredo personale idoneo e sufficiente, compresa la biancheria piana ed asciugamani, come indicato nella modulistica di inserimento.
Tutti gli effetti personali devono essere personalizzati con nome e cognome.
In seguito a nuove esigenze provvederà all’acquisto lo stesso ospite con proprie risorse economiche o provvederanno i soggetti tenuti per legge agli alimenti.
Articolo 11 – Rette mensili
L’ospitalità nella Comunità Alloggio è subordinata al pagamento di una retta mensile a carico dell’utente. Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli utenti il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati, nonché i proventi derivanti dai servizi integrativi erogati a favore dell’intera utenza.
L’importo della retta mensile è stabilito dalla Giunta Comunale e può essere soggetto ad adeguamento in rapporto alle variazioni degli indici ISTAT di riferimento pubblicati nella gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti, tenuto conto del piano economico finanziario presentato dal soggetto gestore debitamente certificato.
La retta mensile dà diritto:
- all’assistenza alberghiera: assegnazione del posto letto in stanza singola o doppia, ed al vitto;
- alla pulizia della biancheria anche personale;
- alla pulizia dell'ambiente;
- all’assistenza alla personale (igiene personale ed assistenza generica, al servizio di barberia);
- ad usufruire di tutte le iniziative di carattere socio-sanitario, di riabilitazione, a bassa intensità assistenziale;
- ad usufruire di tutte le iniziative di vita collettiva, di animazione, culturali e di tutti i servizi generali disposti dall'amministrazione.
La retta non è rimborsabile in nessun caso e dovrà essere corrisposta anche in caso di assenza temporanea o in caso di decesso nel corso del mese in atto.
Non sono comprese nella retta mensile, le spese personali, il pagamento delle spese farmaceutiche, mediche ed ausili sanitari, visite specialistiche non comprese in quelle previste dal piano Socio Sanitario Nazionale, le spese funerarie, le spese relative al corredo dell'utente.
Tali spese, ed in particolare quelle non fatturabili, non possono essere anticipate, in nessun caso, dal concessionario.
L'anziano accolto presso la Comunità alloggio dovrà versare all’atto dell’ingresso nella struttura, una cauzione pari a numero una (1) retta, oltre al rateo del mese di inserimento calcolato in base al numero dei giorni intercorrenti tra la data di inserimento e la fine dello stesso mese.
La cauzione sarà restituita all’anziano o agli eredi aventi diritto al momento della dimissione dalla struttura
mediante la compilazione di un modulo prestampato e dopo aver saldato eventuali spese a carico dell’ospite.
Art. 12 - Modalità di corresponsione della retta
La retta deve essere corrisposta mensilmente e anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
L’ospite è tenuto a pagare la retta con:
a) l’ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento;
b) l’ammontare del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ecc.);
L’utente, se in attesa della pensione di invalidità e dell’assegno di accompagnamento, dovrà impegnarsi, mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione a versare gli arretrati sino alla concorrenza del debito accumulato, che saranno calcolati dalla data di ammissione nella struttura.
L’ospite potrà rilasciare al responsabile della struttura la delega necessaria per la riscossione della pensione nonché l’autorizzazione al versamento dell’importo della retta convenuta.
Agli utenti deve in ogni caso essere garantita per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito mensile pari al 10%, e comunque non inferiore a € 50,00 mensili, calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.
Nel caso in cui il reddito e le disponibilità patrimoniali personali del richiedente siano insufficienti a coprire l’importo mensile della retta, l’ospite non potrà essere accolto fino a quando:
- non pervenga la sentenza di nomina di un amministratore di sostegno che si impegna a gestire le risorse ed il patrimonio dell’utente per la corresponsione della retta;
- non pervenga l’impegno scritto dei soggetti tenuti per legge all’assistenza, così come disciplinato all'art. 3.
- Non pervenga per iscritto, l’impegno del Comune di residenza al pagamento dell’intera retta o di una quota parziale di essa;
L’ospite non potrà essere accolto fino a quando non sarà concluso il suddetto procedimento.
I criteri e le modalità di accesso alla contribuzione pubblica o all'esenzione anche ai fini della compartecipazione dei destinatari agli interventi di spesa ai sensi dell'art. 27 della Legge 23/2005 sono definiti da ciascun Comune di residenza dell'ospite con appositi regolamenti e/o dalla normativa vigente.
Qualora l'integrazione della retta venga a gravare sul comune di residenza dell'ospite, l'imputazione di tale onere non viene modificata nel caso che la persona ottenga, successivamente all’inserimento, la residenza nel Comune di Ardauli.
CAPITOLO I – SERVIZI INDISPENSABILI E CARATTERIZZANTI
La Comunità Alloggio si caratterizza quale struttura residenziale a carattere comunitario di piccola dimensione, caratterizzata da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità organizzativa, a prevalente accoglienza alberghiera.
La comunità alloggio persegue l’obiettivo di garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione al fine di mantenere l’anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, anche attraverso iniziative sociali e culturali, coinvolgimento nella gestione della comunità e un costante scambio con i familiari e la comunità circostante. (Dgr 34/28 del 2010).
Tutte le prestazioni sono erogate nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.
Articolo 13 - LE PRESTAZIONI MINIME garantite dalla Comunità alloggio di Ardauli sono le seguenti:
a) assistenza tutelare
L’assistenza tutelare riguarda tutte le attività di aiuto all’ospite per l’assolvimento delle funzioni quotidiane in rapporto alle sue condizioni di autonomia e specificatamente:
-Assistenza completa, sia diurna che notturna, a tutti gli ospiti;
-Assistenza, monitoraggio e vigilanza nell’igiene personale completa della persona, da effettuare quotidianamente;
-Cambio della biancheria personale, da bagno e da letto, ogni qualvolta si renda necessario;
-Sostegno nella vestizione e alimentazione e assistenza nei casi di breve ed improvviso impedimento temporaneo degli ospiti;
-Xxxxxxxx e scrupolosa vigilanza sulla persona a garanzia dell’incolumità personale, della salute, delle condizioni psico - fisiche, del decoro personale e della qualità della vita;
-Costante monitoraggio delle condizioni psicologiche e fisiche degli ospiti e segnalazione tempestiva al medico di base dell'ospite o di guardia nei casi di assenza, di qualsiasi anormalità delle condizioni di salute;
-Monitoraggio e sostegno, in collaborazione con il Medico di base, per preparazione ed aiuto per la corretta applicazione delle prescrizioni mediche diagnostiche e terapeutiche e la corrette assunzione dei farmaci;
- Mobilizzazione (es. deambulazione assistita, con o senza ausili);
- Raccordo, collaborazione ed integrazione con la rete territoriale dei servizi presenti;
- Servizi di urgenza l’intervento immediato e comunque tempestivo per la chiamata dei servizi sanitari e di pronto intervento. A tale scopo dovrà essere garantita la reperibilità di una persona per 24h/giorno, compresi i festivi ed in grado di raggiungere la Comunità Alloggio in un tempo massimo di 15 minuti
Rientra nell’attività di assistenza alla persona anche
1) L’accensione dell’impianto di riscaldamento per un minimo di 8 ore giornaliere, per il periodo 15 Novembre/31 Marzo, nonché in periodi ed orari diversi qualora la temperatura non sia tale da garantire un naturale stato di benessere agli anziani;
2) L’accensione dei condizionatori per il periodo estivo e secondo le esigenze;
3) Servizio riabilitativo da concordare con i servizi specialistici;
4) Risposta a chiamate notturne e controllo periodico notturno in assenza di chiamate;
5) In caso di ricovero ospedaliero il personale della Ditta aggiudicataria del servizio dovrà provvedere a informare immediatamente il familiare di riferimento dell’ospite, laddove possibile anche preventivamente, e il Referente del Servizio Sociale Comunale, accompagnare o provvedere al trasporto del soggetto presso la struttura ospedaliera, fornire la prima assistenza al momento del ricovero, relazionandosi anche con il personale medico e paramedico, riaccompagnare o provvedere al servizio di trasporto del soggetto presso la Comunità Alloggio al momento della dimissione.
Con particolare riferimento all’assistenza tutelare il concessionario è tenuto ad applicare i Piani di Assistenza Individualizzati nel quale siano evidenziate le condizioni di base al momento dell’inserimento e tutti gli interventi (individuali e collettivi) finalizzati al recupero psico-fisico ed al mantenimento delle condizioni dell’anziano, attivati nei confronti dello stesso.
b) ristorazione
Il servizio mensa potrà essere garantito sia presso la struttura, o, qualora per la preparazione dei pasti si decida di avvalersi di soggetti esterni alla struttura è necessaria l’esistenza di un ambiente arredato con attrezzatura minima indispensabile, regolarmente autorizzato dall’Azienda Sanitaria Locale per la somministrazione dei pasti.
Il servizio di ristorazione deve essere svolto nel rispetto della normativa di riferimento del settore, nella qualità e grammatura dei menù autorizzati dalla ASL di competenza.
Sono comprese nelle prestazioni a carico del concessionario: acquisto di derrate, preparazione e somministrazione dei pasti, nella sala da pranzo o, in particolari situazioni, in cui l’ospite sia impossibilitato a recarsi in sala da pranzo, a letto o in camera; distribuzione dei pasti nelle fasce orarie prestabilite; preparazione e riordino (apparecchiare e sparecchiare i tavoli) del refettorio; pulizia e sanificazione del refettorio; lavaggio di piatti e stoviglie e riassetto e sanificazione della cucina.
I pasti andranno preparati secondo i menù predisposti dalla Ditta ed approvati dall’Azienda Asl 5 di Oristano. Il vitto distribuito dovrà essere confezionato con generi di prima qualità e scelta ed assolutamente freschi, ad eccezione di quelli surgelati se previsti tali, e dovrà risultare elaborato e cotto con le migliori e sane tecniche di confezionamento, tenendo presente che lo stesso è rivolto a persone anziane. Il menù giornaliero deve essere reso noto agli ospiti mediante affissione nella sala da pranzo. Nei giorni di festa verrà garantito un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi dagli ospiti della Casa. I pasti pertanto dovranno essere dispensati in condizioni di temperatura idonea alla consumazione della specifica pietanza. Il concessionario dovrà garantire la preparazione e/o somministrazione di pasti diversi da quelli previsti nella tabella dietetica ordinaria, a seguito di prescrizioni mediche, senza che ciò dia diritto a ulteriori compensi in aggiunta dell’importo previsto col presente capitolato. Sono a carico del concessionario la fornitura delle attrezzature e dei beni di consumo per l’effettuazione del servizio previsto nel presente articolo, fatte salve le dotazioni fornite dal Comune, di cui il concessionario prende visione in sede di sopralluogo preventivo.
La qualità delle derrate alimentari acquistate dovrà risultare compatibile con i menu giornalieri; la quantità delle forniture dovrà essere determinata in funzione del menù settimanale e della deperibilità del prodotto, in proporzione alle esigenze e ai tempi di consumo.
Ogni singolo genere tenuto nella dispensa, potrà essere sottoposto ad analisi organolettiche su richiesta del personale incaricato da parte dell’Amministrazione ai controlli. Detto personale, sia esso sanitario che amministrativo, anche in pendenza di analisi specifiche deve impedire l’utilizzo e la dispensa di generi non conformi alle norme in vigore ovvero non correttamente confezionati, provvedendo ad attivare le procedure di legge previste per ciascun singolo caso.
Nei locali della dispensa e della cucina non può assolutamente accedere altra persona se non dipendente della Ditta o il Referente Comunale. E’ autorizzato l’accesso del personale del Comune e di Ditta esterna per la manutenzione, ma limitatamente al periodo occorrente ad effettuare la manutenzione stessa.
Tutte le ispezioni potranno essere disposte dall’Amministrazione in qualunque momento e senza preavviso alcuno. Qualora il concessionario non rispetti gli obblighi inerenti il presente articolo si applicano le penalità previste nel presente capitolato.
c) pulizie
L’attività di pulizia degli ambienti comprende
- Pulizia quotidiana di tutti gli ambienti della struttura (compresi gli arredi, le attrezzature, gli utensili e gli oggetti ivi giacenti): uffici, sale, cucina, sala mensa, camere da letto, servizi igienici, e verande, ecc., in conformità alle norme igienico sanitarie ed antinfortunistiche vigenti e dell’area esterna di pertinenza dell’edificio.
- Pulizia straordinaria di tutti gli ambienti (pulizia degli infissi compresi i vetri, dei lampadari, ecc.) da effettuarsi una volta al mese e ogni qualvolta se ne rilevasse la necessità.
- Pulizia occasionale e straordinaria delle sale a seguito di manifestazioni, feste, seminari, riunioni, eventuale diversa disposizione degli arredi.
- Interventi periodici di disinfestazione ambientale (locali interni e adiacenti).
Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con propri capitali, personale e mezzi tecnici propri o di terzi ed in modo tale da non disturbare la quiete degli ospiti e da non costituire intralcio alle altre attività connesse al funzionamento della struttura.
Nello svolgimento dell’attività, gli operatori adottano tutte le procedure ed i protocolli di lavaggio, seguendo le indicazioni dei piani organizzativi per lo svolgimento delle attività ordinarie e programmate di pulizia in modo da garantire che tutti gli ambienti risultino adeguatamente puliti e decorosi.
d) servizio di lavanderia e guardaroba
Sono comprese nelle prestazioni a carico del concessionario, da effettuarsi con attrezzature e personale adeguati, l’effettuazione di un completo servizio di lavanderia, stireria e guardaroba della biancheria personale dell’ospite e di quello occorrente al funzionamento di tutta la struttura con regolare cambio degli indumenti personali, da bagno e da letto, nonché prestazioni accessorie (cucitura, attaccatura bottoni, cerniere, ecc).
Il servizio lavanderia potrà essere garantito sia presso la struttura, in locali adeguatamente attrezzati, che da soggetti esterni regolarmente autorizzati;
e) servizio di animazione:
L’animazione prevede attività varie, da svolgersi all’interno della struttura e in spazi diversi, idonei e di volta in volta individuati, con l’obiettivo di favorire forme di aggregazione, socializzazione, partecipazione, recupero, stimolo, integrazione ed inserimento nella vita comunitaria. Il programma sarà collettivo e individuale e terranno conto delle preferenze e delle possibilità di stimolazione fisica e mentale degli ospiti. Le attività di animazione proposte devono costituire un’opportunità in risposta ad alcuni bisogni fondamentali della persona. Le attività di animazione sono meglio descritte nel CAPITOLATO CENTRO DI AGGREGAZIONE in quanto ai fini della stimolazione degli interessi e le risorse personali e per il mantenimento delle abilità sociali residue si ritiene fondamentale garantire la più ampia partecipazione degli utenti inseriti in comunità alloggio, alla vita comunitaria di Ardauli.
f) servizi amministrativi
Rientrano nei servizi amministrativi tutte le attività amministrative collegate all’obbligo di fornire i servizi oggetto dell’appalto, con particolare riferimento alla gestione delle seguenti attività:
- Riscossione delle rette e tenuta dei rapporti economici con gli utenti;
- Collaborazione nel disbrigo di tutte le pratiche amministrative e previdenziali relative all’ospite (non in sostituzione dei familiari e degli stessi ospiti, che fossero nelle condizioni di provvedervi personalmente, ma solo come sostegno, supervisione e monitoraggio);
- Elaborazione di documenti relativi alla gestione della struttura ed ai singoli ospiti (cartelle personali, schemi sull’articolazione dei turni del personale, trattamenti igienici degli alimenti, programmazione delle attività, sistemi certificati di controllo di qualità);
f) Servizio di manutenzione
Il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, il funzionamento delle attrezzature e degli arredi in uso, la manutenzione ordinaria corrente delle stesse, ossia le spese relative ai prodotti necessari per mantenere in perfetto stato d’uso quanto utilizzato.
Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l’immobile (comprese le pertinenze), comunque in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Sarà onere del Concessionario provvedere ad assicurare in ogni momento la pulizia e il perfetto stato dei locali, degli impianti e delle attrezzature in uso provvedendo alle manutenzioni ordinarie dell’immobile della Comunità Alloggio, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature necessarie al buon funzionamento della struttura, incaricando personale qualificato ad effettuare accessi di controllo e verifica programmati, attraverso interventi tempestivi e risolutivi nel caso di guasti e rotture agli impianti, apparecchiature ed attrezzature tali da non creare disagi al servizio e non ostacolare il regolare svolgimento delle attività e tenendo correttamente compilato il registro di edificio delle manutenzioni in cui vengono riportate le attività di ispezione e di controllo.
In caso di deterioramento dell’immobile o dell’altro materiale avuto in concessione, imputabili a dolo o a colpa del concessionario, esso è tenuto al risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo nella medesima qualità, forma, sostanza e colore, a totale sua cura e spese.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere effettuata nel rispetto della regola d’arte e comunque sulla base di un programma di manutenzione periodica che dovrà essere portato preventivamente a conoscenza del concedente. Tutti gli interventi effettuati a titolo di manutenzione resteranno acquisiti gratuitamente, e senza diritto per il concessionario ad indennità alcuna, al patrimonio del concedente, alla scadenza del rapporto concessorio, anche nel caso in cui questo avvenga per qualsiasi motivo anticipatamente.
Per manutenzione ordinaria si intende quella riguardante le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, degli arredi e delle attrezzature e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo indicativo e non esaustivo:
- Provvedere a tutti i lavori di giardinaggio, che si dovessero rendere necessari, per la manutenzione delle
aree verdi quali aiuole, prati e alberature presenti nel complesso, con spese a suo carico.
- Manutenzione e controlli periodici degli impianti: riscaldamento, gas, idrico, elettrico, telefonico, ecc;
- Manutenzione degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature elettroniche;
- Servizio di deratizzazione e disinfestazione ogni qualvolta necessario;
- Riparazione e/o sostituzione degli arredi – attrezzature – elettrodomestici che dovessero decadere nel tempo o risultassero obsoleti e/o malfunzionanti.
- Controllo periodico degli scarichi delle acque bianche e nere e la manutenzione degli stessi.
Restano a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, intese come interventi, opere e modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
g) prestazioni inerenti l’immobile:
L’immobile e l’area ad esso contigua verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il concessionario dovrà garantirne la conservazione nelle stesse condizioni o migliorarle. All’uopo in sede di partecipazione alla gara il concorrente dichiarerà di averne verificato le condizioni personalmente e di aver effettuato un sopralluogo, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
i) altre garanzie per gli ospiti:
Il Concessionario, attraverso la propria organizzazione, garantisce all’ospite:
- l’accesso ai presidi pubblici e privati del SSN;
- la possibilità di avvalersi di assistenza religiosa;
- la possibilità di avvalersi dell’opera di volontari per le proprie esigenze;
- il totale rispetto dei diritti civili e costituzionali della propria personalità e delle proprie scelte alla pari di qualunque altro cittadino;
- il diritto alla propria vita di relazione ed alla riservatezza della propria corrispondenza;
- eventuale gestione fondo per cassa spese mediche (su richiesta);
- il diritto alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. A tal fine Il Concessionario si impegna a comunicare entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva del servizio, i nominativi del responsabile del trattamento dei dati personali e del personale che materialmente avrà accesso ai dati sensibili.
- il diritto a segnalare, sia al Comune che allo stesso Gestore, ogni problema ed inconveniente che si verifichi nella effettuazione del servizio.
Non sono comunque ammesse assistenze private con onere di spesa oltre la retta a carico degli ospiti.
Articolo 14 - Servizi Integrativi ed ulteriori attività;
La dotazione di arredi, attrezzature e spazi specifici della comunità alloggio può consentire ulteriori forme di utilizzo, da parte dell’aggiudicatario del servizio, con conseguenti possibilità di introiti. Rientra in questa fattispecie ogni iniziativa accolta dal concessionario, previa valutazione e conseguente assenso del Servizio Sociale comunale, che dovrà nello specifico verificare la sussistenza delle finalità sociali e la rispondenza delle stesse alle disposizioni normative che regolano l'utilizzo della struttura.
L’Ente aggiudicatario può attivare servizi socioassistenziali in favore della popolazione anziana, disabile adulta e/o soggetti fragili adulti non inserita nella comunità alloggio.
- Servizio Mensa (colazione, pranzo, cena);
- igiene e cura della persona;
- servizio lavanderia;
- assistenza e cura in caso di ospedalizzazione.
La Ditta potrà altresì provvedere all’attivazione di Servizi di tipo semi-residenziale quali Servizio mensa in struttura o a domicilio, servizio diurno per l’intera giornata con due pasti, solo la mattina e/o la sera con un pasto.
Le attività semiresidenziali sono consentite solo ed esclusivamente nel caso in cui la struttura non operi a pieno regime per i servizi residenziali.
CAPITOLO 2 - IL CONTRATTO
Articolo 15 - Durata della Concessione.
Data la recente costruzione della struttura e trattandosi della prima esperienza di gestione di comunità alloggio per il Comune di Ardauli, al fine di prevedere opportune modifiche al sistema di gestione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà di riaffidare il servizio per ulteriori tre anni successivi alla stipulazione del contratto originario ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
L’importo del contratto, tenuto conto, dell’opzione del rinnovo per ulteriori anni CINQUE (5) è stimata in complessive € 24.000,00.
L’opzione potrà essere esercitata a seguito della verifica dell’andamento della struttura ed a condizione che venga riscontrata la piena osservanza da parte del concessionario, durante tutto il periodo del contratto originario, delle clausole contenute nel presente Capitolato e l’assenza di gravi inadempienze o contenzioso tra le parti;
L’ente a suo insindacabile giudizio si riserva comunque la facoltà, di non procedere al rinnovo, qualora lo ritenga necessario.
Articolo 16 - Canone di concessione
Per l’affidamento in concessione della struttura predetta viene fissato un canone di concessione annuale a base di gara, soggetto ad unico rialzo.
Come contropartita delle prestazioni di servizio rese agli utenti il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospitati, nonché i proventi derivanti dai servizi integrativi erogati a favore dell’intera utenza, come meglio descritto al capitolo 1 articolo 15 del presente capitolato;
Il pagamento del canone annuale determinato sulla base dell’offerta presentata in sede di gara verrà corrisposto al Comune, oltre all’IVA di legge se ed in quanto dovuta, in due rate semestrali anticipate, entro i primi 10 giorni del semestre di riferimento.
A far data dal giorno di consegna in concessione il concessionario dovrà versare il canone di concessione del primo semestre.
Nel caso di ritardato pagamento è dovuto l’interesse legale nei termini di legge.
Il canone dovuto sarà rivalutato ogni anno automaticamente, quindi senza necessità di specifica richiesta, all’inizio della nuova annualità, della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (costo della vita) rilevato dall’ISTAT, rispetto al corrispondente periodo dell’anno di riferimento.
Articolo 17 - Inizio del servizio
L'aggiudicatario si impegna ad avviare il servizio alla data indicata dalla stazione appaltante anche nel caso in cui tale data sia antecedente a quella fissata per la stipulazione del contratto.
Alla stipulazione del contratto si applica quanto previsto dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 (come modificato dal D. Lgs 53 del 20.03.2010).
L’amministrazione si riserva in particolare di applicare quanto disposto dal suddetto articolo, in merito all’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace.
Articolo 18 - Consegna della struttura
La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Per la descrizione della struttura si rimanda alle planimetrie dei locali allegate alla presente.
I locali, gli arredi, gli impianti e le attrezzature presenti nella struttura al momento del passaggio della gestione sono fornite dal Comune e costituiranno l’oggetto di apposito inventario.
Il concessionario prende in consegna l’immobile previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo alla presenza di un funzionario del Settore Socio-Assistenziale comunale e di un rappresentante del concessionario.
La sottoscrizione di tale verbale è valida solo se successiva al versamento della cauzione di cui all’art 17 del bando di gara.
Dal momento della consegna della struttura il concessionario
1) Dovrà provvedere ad attivare le procedure e munirsi della conferma all’autorizzazione al funzionamento, così come previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/36 del 8.8.2013 resa definitiva dalla deliberazione della Giunta regionale 55/17 del 03/12/2013 nonché dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (SUAP), e di quant’altro necessario alla regolare
funzionalità della struttura. L’Amministrazione Comunale non si ritiene vincolata in alcun modo
dall’esito della gara qualora non possa essere confermata l’autorizzazione al funzionamento o per qualsiasi altra causa non possa essere avviata la gestione della Comunità Alloggio nei tempi prefissati, per causa non imputabile al Comune, o qualora la ditta non acquisisca le sopraccitate autorizzazioni, i cui oneri sono a totale carico del concessionario.
2) dovrà provvedere alla voltura di tutte le utenze (idrico, elettrico ecc.); saranno da quel momento a carico del concessionario, tutte le spese relative al consumo idrico, dell’energia elettrica, del gas, del telefono o altro necessario per il funzionamento della struttura, oltre le tasse dovute per la raccolta dei RR.SS.UU., senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune;
3) è costituito custode della struttura, esentando il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso che possano derivare dal fatto od omissioni di terzi.
E ’ fatto assoluto divieto al concessionario l’uso improprio della struttura o anche di un solo locale, per attività o servizi che non siano riconducibili ai servizi oggetto dell’appalto, che non sia espressamente autorizzato, per iscritto, dall’Amministrazione Comunale.
Il concessionario risponderà al Comune dei danni dovuti a negligenza ovvero per uso improprio.
Articolo 18 - Gestione dell’immobile e degli arredi
Gli immobili e le cose concesse in uso al concessionario rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno in nessun modo essere soggette a sequestri o pignoramenti effettuati a carico del concessionario. Il concessionario potrà provvedere a sue spese all’acquisto di ulteriori arredi e attrezzature o eseguire quanto altro eventualmente necessario al funzionamento del servizio. E’ fatto divieto al concessionario di eseguire modifiche alle strutture e nuovi interventi strutturali nel complesso. Le eventuali modifiche, se necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici Comunali competenti, previa richiesta motivata e presentazione di appositi elaborati tecnici sottoscritti da tecnico abilitato.
Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle modifiche e degli interventi di cui al comma precedente sarà subordinato alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno stabiliti i relativi termini.
Resta inteso che nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto al Comune a fronte di nuove realizzazioni, manutenzioni, migliorie o quant’altro possa essere stato fatto dal concessionario a proprie spese per incentivarne la produttività in termini di qualità e/o quantità.
Alla scadenza naturale del contratto o in caso di risoluzione anticipata per colpa del concessionario le attrezzature non asportabili installate da questi diverranno di proprietà del Comune mentre spetteranno al concessionario i beni mobili e attrezzature diverse (sempre installate dal concessionario), fatta salva la possibilità per il Comune di acquistarli a prezzi di mercato secondo le condizioni in cui si trovano, concordandoli con il concessionario o previa stima predisposta da esperto scelto di comune accordo.
Qualora invece detti interventi siano stati eseguiti dall’Amministrazione Comunale, previo il consenso del concessionario, con l’apporto di finanziamenti pubblici o del proprio bilancio, ciò potrà comportare una maggiorazione del canone proporzionata al cofinanziamento del Comune.
Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà riconsegnare la struttura e i beni, nelle stesse condizioni nelle quali sono stati concessi. Gli impianti dovranno essere restituiti in buone condizioni d’uso.
Alla riconsegna dei locali verrà redatto apposito verbale in contraddittorio sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concessionaria, dal Responsabile del servizio tecnico e del Servizio socioassistenziale omune, incaricati di eseguire dette operazioni.
Contestualmente sarà effettuata
- una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall’uso della struttura.
- Una verifica tesa a documentare i consumi arretrati eventualmente non pagati alle Aziende erogatrici e quanto altro necessario per un corretto cambio gestionale delle diverse utenze.
Nel caso in cui dalla verifica emergano danni o situazioni di morosità, l’aggiudicatario si rende responsabile
dei danni conseguiti nei confronti del Comune e questi si riserva di agire per la tutela dei propri diritti e del proprio patrimonio, rivalendosi principalmente sulla cauzione definitiva.
In caso di ritardata o mancata restituzione, l’aggiudicatario si rende responsabile dei danni conseguiti nei confronti del Comune e questi si riserva di agire per la tutela dei propri diritti e del proprio patrimonio.
CAPITOLO 3 – ONERI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Articolo 19 - Obblighi e oneri a carico del gestore
Spetta alla Ditta aggiudicataria, oltre a quanto già espressamente indicato negli altri articoli del presente capitolato:
✓ garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
✓ versare il canone di concessione al Comune di Ardauli;
✓ assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e la quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
✓ verificare gli aspetti tecnico-operativi delle prestazioni;
✓ tenere aggiornata tutta la documentazione relativa agli utenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy;
✓ collaborare, nell’ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi, con i Servizi della ASL, e con i servizi di altri Enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o forme organizzate di volontariato;
✓ applicare il trattamento economico di cui al contratto collettivo nazionale, ivi incluse le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica, assistenziale nei confronti dei propri lavoratori;
✓ impegnarsi ad applicare senza riserva e a fare osservare a tutti i dipendenti e coadiutori il contenuto del presente capitolato, delle norme contrattuali e legislative nonché dei regolamentari vigenti, sia igienico – sanitari che giuridici -amministrativi, e di prevenzione infortuni e rapporti di lavori ed ogni altra prescrizione attinente il servizio svolto.
✓ esonerare il Comune di Ardauli da ogni e qualsiasi azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi;
Resta comunque inteso che
1) nel caso di perdite aziendali risultanti a fine anno dal conto profitti e perdite, deve intendersi esclusa ogni partecipazione del Comune di Ardauli al ripianamento delle perdite subite dal concessionario stesso.
2) E’ del concessionario ogni responsabilità, verso l’Amministrazione, in merito al buon andamento di tutti i servizi assunti e della disciplina e della correttezza del personale impiegato; nonché ogni responsabilità civile e penale dei danni prodotti a terzi del personale impiegato nell’esercizio delle proprie funzioni;
3) Il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione dell’immobile e degli annessi vari e si impegna a sollevare e rendere indenne il concedente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso.
Articolo 20 - Rispetto delle norme sulla sicurezza
L’aggiudicatario si impegna a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro che potrebbero incidere sull’attività lavorativa dell’appalto.
L’aggiudicatario si impegna ad approntare e presentare al committente prima dell’effettivo inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
A tal fine l’aggiudicatario dovrà comunicare, entro 15 gg dall’aggiudicazione definitiva, il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 21 - Coperture assicurative.
Il concessionario dovrà adottare, nell’esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone addette al servizio e comunque dei terzi;
In ogni caso deve stipulare con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti coperture assicurative e consegnarle in sede di stipula del contratto:
- Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, furto, vandalismo, scoppio, allagamento con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio personale.
Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall’ente all’appaltatore viene stabilito in
Euro 600.000,00;
- Polizza RCT/O a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi RCT) che verso gli eventuali prestatori d’opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime:
a) RCT: massimale unico per sinistro di € 1.000.000,00 senza alcuna franchigia. Nel novero dei terzi devono essere inclusi gli utenti, devono essere incluse le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile per cose consegnate (articoli 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.).
- Danni alle cose di terzi trovatisi nell’ambito di esecuzione delle attività;
- Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell’assicurato e/o di terzi;
- Responsabilità personale dei dipendenti compresi i lavoratori interinali;
- Somministrazione di cibi e bevande;
- Attività di manutenzione.
b) RCO: massimale per sinistro € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato senza alcuna franchigia.
Le polizze dovranno contenere l’espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente, anche per danni imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell’ente.
Si precisa che ai fini delle predette assicurazioni nella definizione di "terzi" sono compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura. Le polizze dovranno contenere l'espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Il concessionario assume inoltre ogni responsabilità sotto il profilo civile e penale ed ogni responsabilità per infortuni o danni e/o arrecati a terzi in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione degli adempimenti assunti in contratto esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
L’Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta, a terzi e agli ospiti della struttura. Il concessionario si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla condizione dei locali, dell’attività e all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.
Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente e o a terzi.
Articolo 22 - Spese di gestione
Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione della struttura, nessuna esclusa. Nel dettaglio, sono a carico del concessionario, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di spesa:
A) Spesa per prodotti e materiale per la pulizia della persona, alimenti, per il lavaggio della biancheria e degli ambienti; le spese del consumo del combustibile, dell’acqua, del materiale vario, dell’energia elettrica, telefoniche e di quant’altro necessita alla normale attività della struttura.
B) Le spese per gli allacci e/o volture necessari (energia elettrica, gas, acqua, telefono).
Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.
C) tutte le spese eventualmente necessarie per l’adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico- sanitari di sicurezza, previo preventivo nulla osta dell’ufficio tecnico comunale, salvo che in tali casi gli adattamenti non costituiscano manutenzione straordinaria a carico del concedente.
D) Le spese di pulizia, vigilanza e custodia degli immobili in concessione, delle aree di pertinenza e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi.
In particolare il concessionario dovrà fronteggiare le spese, compreso il materiale e i prodotti di consumo, per la pulizia e diserbo delle aree e spazi verdi interni alla struttura che dovranno essere curati e tenuti in ottimo stato di decoro.
E) Xxxxx le spese comunque relative al personale dipendente del concessionario e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi, sollevando il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi;
F) Tutte le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria del servizio effettuato nelle strutture secondo la
rispettiva finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell’immobile preso in concessione;
G) Le spese per l’acquisto di tutti gli arredi e attrezzature che risultino necessarie e utili alle attività di animazione e di sostegno alla socializzazione degli anziani;
H) le spese per l’acquisto di tutti i materiali e attrezzature che risultino necessarie per assicurare la regolare e funzionale gestione degli immobili concessi in conformità alla loro destinazione, secondo le caratteristiche minime di qualità e sicurezza, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato;
I) qualsiasi altra spesa anche non espressamente indicata ma necessaria per la fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1655 e 1658 del C.C.
Articolo 23 - Altri oneri
- rispettare la destinazione d’uso stabilita di tutti gli spazi e gli ambienti oggetto del presente capitolato (eventuali variazioni dovranno essere discusse e concordate dalle parti);
- gestire la struttura nella sua interezza, esonerando il Comune da qualunque adempimento diverso da quanto previsto nel presente capitolato d’oneri e facendosi carico di ogni spesa connessa alla gestione;
- mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro i locali, le strutture, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, le pertinenze, le aree esterne e le recinzioni.
Articolo 24 - Coordinamento da parte del Comune di Ardauli.
Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento politico-istituzionale del servizio, nel rispetto del regolamento della comunità alloggio, al fine di garantire la verifica periodica dell’andamento del servizio, nonché affrontare le problematiche generali emergenti nello svolgimento del servizio;
Le attività di coordinamento si realizzano attraverso incontri periodici tra il concessionario, il coordinatore del servizio e gli operatori, finalizzati a
✓ programmazione e verifica degli interventi, coordinamento degli stessi e ad assicurare una omogenea metodologia operativa.
✓ Individuare limiti e possibilità di miglioramento della qualità del servizio svolto.
Articolo 25 - Controlli e relazione di gestione
Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e per il tempo che riterrà opportuno, anche con presenza quotidiana di proprio referente, la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi forniti dalla Comunità Alloggio nonché l’osservanza di quanto disposto dal presente capitolato, anche per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione.
L’accertato inadempimento o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere nel Comune il diritto a provvedere direttamente rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale. Resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Il Comune terrà conto inoltre, nell’esercizio delle funzioni di controllo, delle osservazioni e delle proposte dell’ospite e dei loro familiari.
Ai fini del controllo verrà istituita una commissione tecnica composta dal Responsabile del servizio del Comune, dall’Assistente sociale e da un Responsabile o legale rappresentante del Concessionario, a ciò delegato, che si dovrà riunire periodicamente per effettuare una verifica sull’andamento della gestione, evidenziare eventuali problematiche connesse alla gestione stessa, agli ospiti o al personale nel rispetto dei principi fissati dal regolamento e dal presente capitolato.
A tale scopo il gestore dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale comunale preposto. Il personale dell’Amministrazione appaltante potrà prescrivere al gestore gli interventi manutentivi e conservativi che si rendessero necessari per il buon funzionamento e conservazione dei beni oggetto della concessione.
Qualsiasi inosservanza degli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Responsabile del Servizio Socio-assistenziale del Comune, ed il Concessionario potrà, entro dieci giorni dalla data di notifica, presentare le sue contro deduzioni.
Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune di Ardauli entro il 31 Dicembre di ciascun anno, una relazione, sottoscritta dal Responsabile della Struttura, contenente:
1. la descrizione dei servizi erogati e della conduzione complessiva della struttura;
2. la descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nonché i controlli e verifiche di tutti
gli impianti presenti nella struttura, dello stato dei locali, degli arredi e attrezzature;
3. il rendiconto delle spese sostenute nell’anno di riferimento per interventi di manutenzione ordinaria, investimento, adeguamento e miglioramento.
Articolo 26 - Manutenzione straordinaria
Il Comune si impegna a mettere a disposizione del concessionario, l’uso dei locali e dell’attrezzatura fissa garantendone la completa efficienza e rispondenza alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza e igiene, compresi gli impianti elettrici e di acqua potabile, di riscaldamento e condizionamento dell’aria, ascensori, serramenti e infissi, per il buon funzionamento della struttura.
La manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature resta a carico dell’Ente concedente che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi.
CAPITOLO 4 - GESTIONE DEL PERSONALE
Articolo 27 - Personale e prestazioni.
Il gestore dovrà garantire tutte le prestazioni indicate nel presente capitolato e nel Regolamento di funzionamento della Comunità Alloggio, avvalendosi di sufficiente personale ausiliario e personale qualificato in possesso dei requisiti professionali previsti nelle disposizioni riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella L. n. 328/2000, nella LR. n. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell’art. 43 della LR. n.23/2005, di cui al DPRG
n. 4 del 22.07.2008 e successive modifiche e integrazioni, nella deliberazione della G.R. n. 34/28 del 18.10.2010 e in tutte le norme vigenti in materia. in rapporto medio minimo, sufficiente ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze primarie e di relazione sociale degli Ospiti presenti.
Al momento dell’approvazione del presente capitolato sono riportate nei DPGR 12/89 e 145/90, nella L. n. 328/2000, nella LR. n. 23/2005, nel regolamento di attuazione dell'art. 43 della LR. n.23/2005, nel DPRG n. 4 del 12.07.2008 e successive modifiche e integrazioni, nella deliberazione della G.R. n. 34/28 del 18.10.2010, nella D. G.R. n. 33/36 del 08.08.2013 resa definitiva con modifiche dalla D. G.R. 55/17 del 03.12.2013.
Al personale deve essere sempre applicato un trattamento economico non inferiore a quello previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
Il personale dovrà essere nominato ed individuato dall'ente gestore con apposito atto che prima dell’inizio dell’attività, anche ai fini del rilascio/accertamento/ e verifiche dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, dovrà provvedere a trasmettere al Comune l’elenco nominativo delle unità di personale, la loro qualifica e funzione, e altresì comunicare con regolarità e tempestività ogni variazione relativa all’organico.
Tutto il personale deve essere in possesso di esperienza professionale minima di 3 anni (anche non continuativi) in servizi identici o analoghi a quello oggetto del presente bando.
Il concorrente è tenuto a produrre (a pena di esclusione) in sede di presentazione dell’offerta apposita dichiarazione, effettuata con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dalla quale emerga la disponibilità del personale richiesto per l’espletamento del servizio e il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ammissione richiesti nel presente capitolato.
Al momento dell’avvio del servizio l’Aggiudicatario sarà tenuto ad impiegare personale del quale dovrà dimostrare il possesso della professionalità richiesta (titolo di studio ed esperienza lavorativa).
A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula del contratto l’elenco completo del personale che verrà utilizzato per l’espletamento del servizio.
Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato all'ente anticipatamente e tempestivamente, in casi imprevedibili la comunicazione dovrà essere fatta entro due giorni dal verificarsi dell'evento.
Nel caso in cui per necessità di servizio l’aggiudicatario (senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante) volesse impiegare un numero di operatori maggiore di quello minimo previsto nel presente capitolato, questi ultimi dovranno essere tassativamente in possesso dei requisiti di ammissione indicati all’art. 12 del presente capitolato.
Nel caso in cui l’Amministrazione valuti che il personale richiesto non sia sufficiente per la gestione dei servizi e per motivi organizzativi vincoli l’espletamento delle attività in maniera funzionale, la ditta dovrà procedere all’integrazione degli operatori richiesti nel presente capitolato, garantendo il possesso delle qualificazioni professionali richieste.
Articolo 28 - Figure professionali.
Dovrà essere garantita una dotazione organica costituita dalle seguenti figure professionali:
- Un Coordinatore di struttura presente almeno 6 ore settimanali.
Il coordinatore di struttura è la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento; Il Coordinatore rappresenta la figura di costante riferimento per l’Amministrazione, per l'organizzazione tecnica del servizio e i rapporti con gli utenti e le loro famiglie anche ai fini della risoluzione immediata di problematiche inerenti il servizio.
Il coordinatore garantisce funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi, curando i rapporti tra il
concessionario ed i singoli operatori e tra questi ed il servizio sociale del Comune di Ardauli. A tal fine dovrà assicurare la costante reperibilità telefonica.
A Titolo esemplificativo i compiti svolti da coordinatore sono:
- provvedere alla definizione dei programmi di lavoro;
- curare la ripartizione dei turni di lavoro;
- programmare le eventuali sostituzioni o compresenze (solo se effettivamente necessarie);
- partecipare alle verifiche periodiche dei progetti individuali;
- predisporre la relazione annuale di gestione del servizio da presentare al Comune;
- provvedere all’acquisto del materiale necessario alla gestione del servizio;
- Operatori addetti all’assistenza (ADEST – OSS - OSSS) in possesso di specifica qualifica riconosciuta dalla RAS, con presenza articolata nell’arco delle ventiquattro ore e con un rapporto personale/utente di 1 a 8, in servizio 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi, con articolazione dei turni nel rispetto delle disposizioni di cui al C.C.N.L. vigente per il settore d’appartenenza, e nel rispetto dei rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con le seguenti mansioni:
a) cura giornaliera degli ospiti garantendo in casi particolari la cura igiene della persona e l’assistenza per il bagno;
b) provvede all’assistenza completa degli ospiti alla sorveglianza sia diurna che notturna;
c) si occupa della distribuzione dei pasti in sala mensa;
d) somministrazione dei pasti alle persone momentaneamente allettate e/o impedite in tal senso;
e) garantisce in collaborazione con l’animatore e/o con i gruppi di volontari, l’attività di carattere ricreativo e socio culturale;
f) garantisce sostegno ad ogni nuovo ospite al fine di un corretto inserimento alla vita della comunità;
g) garantisce la collaborazione per l’accompagnamento degli ospiti presso strutture sanitarie o altri enti;
h) garantisce ogni altra eventuale incombenza inerente a tale figura professionale.
- Educatori professionali: in possesso della qualifica di educatore professionale e/o animatore, e titoli equipollenti – equivalenti (es laurea in pedagogia, oppure laurea in scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale, oppure educatore professionale riconosciuto con decreto del Ministero della Sanità del 10.02.84, oppure educatore come previsto dall’articolo 13, comma 11 della L.R. n.. 7 del 21.04.2005) con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno 30 ore settimanali.
- Personale ausiliario addetto ai servizi igienici generali, operatore non formato – ausiliario.
Il personale ausiliario opera tutti i giorni dell’anno, compresi i festivi, con articolazione dei turni come da
C.C.N.L. vigente per il settore d’appartenenza, con le seguenti mansioni, si occupa di pulizia giornaliera dei locali interni ed esterni; lavaggio ed eventuale rammendo e stiratura degli indumenti e della biancheria; collaborazione con il cuoco per la preparazione dei pasti e della pulizia della cucina e delle relative stoviglie; collaborazione nella distribuzione dei pasti; pulizie straordinarie; ritiro corrispondenza e commissioni di vario genere; ogni altra incombenza che risultasse inerente a tale mansione.
- Personale addetto al servizio cucina, (qualora il concessionario intenda avvalersi della cucina interna e di personale proprio) si occupa di: preparazione dei pasti secondo le delle tabelle dietetiche; porzionamento dei pasti; pulizia della cucina; conservazione dei cibi in modo corretto; predispone il menù giornaliero secondo le tabelle della ASL, in collaborazione con il referente; acquisto dei generi alimentari.
- Addetto amministrativo contabile: cura gli aspetti burocratici e gestionali della comunità. Si occupa inoltre degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. Può coincidere con il rappresentante legale e con il coordinatore.
Articolo 29 - Compiti del Personale.
Gli operatori impegnati nel servizio dovranno svolgere i seguenti compiti:
- Collaborare attivamente nell’organizzazione del servizio, nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste nel progetto individuale di assistenza, sia all'interno del contesto domiciliare che fuori;
- Osservare i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi dei beneficiari, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni personali, psico-fisiche del singolo e del contesto socio-familiare di appartenenza;
- Proporre eventuali modifiche al piano individuale di assistenza ed all’organizzazione del servizio al fine di
migliorare la qualità delle prestazioni agli utenti;
- mantenere i rapporti e i livelli comunicativi con i servizi e la famiglia per la verifica e l'andamento dei progetti individuali;
- Porre in essere tutte le attività connesse alla programmazione e verifica degli interventi.
La supervisione dei servizi verrà curata dal coordinatore e dal servizio sociale comunale con il quale dovranno essere preventivamente concordate tutte le attività.
Il personale è tenuto a:
a) rispettare il segreto professionale;
b) svolgere il proprio lavoro prestando attenzione alle esigenze degli ospiti;
c) non accettare regali in natura o in denaro a qualunque titolo offerti, ne amministrare il patrimonio degli ospiti, compresa la pensione;
d) segnalare al coordinatore ogni cambiamento o problema dell'ospite;
e) mantenere la massima correttezza nei rapporti con i parenti degli ospiti;
f) non accogliere visite personali all'interno della struttura;
g) non trattenersi oltre il proprio orario di lavoro se non diversamente richiesto.
Il personale impiegato nell’espletamento dei servizi deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità e moralità, in particolare il soggetto gestore deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.
Il personale operante all'interno della struttura deve portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura dove devono essere indicati il nome e la qualità rivestita. Il persone deve sempre essere dotato di camice e guanti monouso forniti dal concessionario.
Resta inteso che è fatto assoluto divieto alla ditta, al personale e a chiunque operi all’interno dei servizi, di richiedere, accettare, percepire, ulteriori compensi o premi o regali o donazioni di qualsiasi genere, da parte dell’utenza.
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere esponendo per iscritto le motivazioni, l’allontanamento immediato dal servizio dell’operatore inadempiente o il cui comportamento sia stato contrario ai fini ed alle regole del servizio e che dimostri di perseverare negli stessi comportamenti nonostante i richiami verbali. In caso di rifiuto da parte della ditta di sostituzione del predetto operatore il Comune potrà recedere dal contratto con effetto immediato.
L’affidamento del servizio al concessionario non esclude che all’interno della struttura agiscano operatori del Comune e dell’U.S.L., quali medico, infermiere professionale ed eventuali altre figure sanitarie, nonché altre figure amministrative e non (compresi volontari) incaricate.
Articolo 30 - Turni di lavoro ed orari di servizio.
L’impiego orario del personale dovrà essere adeguato al raggiungimento dell’ottimale gestione del servizio residenziale, e sarà proporzionale al numero di anziani presenti in comunità.
E’ inteso che l’attività degli operatori, turni e/o orari di lavoro, deve essere organizzata e coordinata in modo da non causare carenze o disservizi nelle prestazioni dei servizi diurni o notturni.
L'ente gestore dovrà fornire regolarmente le modalità di organizzazione del personale con la specificazione dei turni di lavoro e delle responsabilità.
I turni di lavoro e gli orari di servizi devono essere comunicati per iscritto con cadenza mensile al Comune di Ardauli.
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore e deve essere comunque garantito l'intervento tempestivo, di un operatore con reperibilità, per eventuali emergenze. A tal fine devono essere individuati uno o più referenti con il compito di attivare le risorse necessarie al bisogno urgente segnalato.
Articolo 31 - Assenze e sostituzioni.
In caso di assenze e/o sostituzioni debitamente giustificate il soggetto aggiudicatario assicura il servizio programmato, provvedendo tempestivamente alla sostituzione con personale in possesso della medesima qualifica, senza alcuna interruzione del servizio, e senza che ciò dia titolo ad ulteriori compensi e fermo restando gli obblighi e le responsabilità di cui al presente capitolato.
Le eventuali sostituzioni o modificazioni (anche temporanee per malattia, ferie, infortunio, maternità, ecc.);
dovranno essere concordate con l'Ente e comunicate in forma scritta alla stazione appaltante che dovrà autorizzare l’immediata sostituzione con altro personale provvisto di pari titolo professionale ed esperienza lavorativa.
In caso di inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà o moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell’utenza, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del programma di intervento, il soggetto aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione degli operatori con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di dieci giorni.
Articolo 32 - Sciopero.
Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 12/05/90 n. 146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero dei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”, in caso di proclamazione di sciopero del personale, il Concessionario si impegna a garantire il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, fatta salva l’applicazione degli accordi sindacali vigenti in materia.
Articolo 33 – Volontari e tirocini.
L’utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate e regolamentate e certificate in appositi registri.
La collaborazione dei volontari (associazioni, tirocinanti, studenti, privati cittadini etc.) viene accettata purché edotti dei compiti specifici cui possono essere utilizzati e si attengano alle norme del presente regolamento di cui devono prendere visione. I volontari saranno iscritti in apposito registro e dovranno attenersi ai programmi e compiti loro assegnati, che saranno oggetto di specifici accordi scritti. L'offerta di svolgere attività di volontariato dovrà risultare da richiesta scritta. La prestazione volontaria non obbliga la società-gestore ad alcun impegno economico.
I volontari potranno interrompere la loro collaborazione quando lo riterranno più opportuno, dandone avviso all'ente gestore.
CAPITOLO 5 - OBBLIGHI DELLE PARTI E VICENDE DEL CONTRATTO
Articolo 34 - Compiti dell’Aggiudicatario
L’aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione della gestione della Comunità Alloggio per anziani del Comune di Ardauli, opera mediante il proprio personale addetto per garantire e coordinare le prestazioni previste dal presente Capitolato.
L’aggiudicatario ha come Referente Tecnico per il servizio l'assistente sociale del Comune di Ardauli. Il concessionario ha l’obbligo di
- gestire la struttura nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- assicurare l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
- predisporre un progetto personalizzato per ciascuna delle persone ospitate;
- predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
- predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
- assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- adottare un regolamento interno di funzionamento che disciplini il funzionamento e l’organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse.
Articolo 35 - Sub-Concessione
Non è consentito subappaltare a terzi, pena di decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione, le attività relative agli interventi socio-sanitari e assistenziali all’ospite, cioè le attività riguardanti la categoria principale e prevalente della concessione.
E’ ammesso il subappalto per le seguenti parti individuate come prestazioni secondarie, quali ristorazione (compresa la preparazione dei pasti per il servizio pasti a domicilio), pulizie, lavanderia e guardaroba, manutenzione, in parte o per tutto il servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione concedente e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
Articolo 36 - Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. La stipulazione del contratto deve aver luogo nel termine indicato nella lettera di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato mediante forma di atto pubblico a cura dell’ufficiale rogante, ai sensi degli artt. 11, comma 13, del D.Lgs.163/2006 con spese a totale carico dell’aggiudicatario. Se l’aggiudicatore non fornirà la documentazione richiesta a comprova delle dichiarazioni prodotte in sede di gara entro i termini di legge stabiliti dalla legge, o non si presenterà alla stipulazione del contratto e non concorrono giusti motivi, tali da essere valutati validi per una stipula tardiva, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.
Xxxxxxx parte integrante del contratto:
- il presente Capitolato d’appalto;
- l’offerta presentata dalla ditta in sede di gara;
- il regolamento di funzionamento della Comunità Alloggio;
- l’inventario dei beni e attrezzature della struttura.
Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata, sono a carico del concessionario. Il concessionario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e tassa eventuale relativa al servizio in affidamento con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivante gli nei confronti del Comune.
Articolo 37 - Inadempienze e cause di risoluzione
La ditta concessionaria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Verificandosi abusi e deficienze gravi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, il legale rappresentante del Comune ha facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio (in modo che riterrà più opportuno e a spese della ditta) di quei lavori o prestazioni necessari per il regolare andamento del servizio.
Verificandosi due volte
Il Comune potrà inoltre, recedere dal contratto al verificarsi di gravi inadempienze, dopo almeno due contestazioni formali entro l’arco temporale di tre mesi, con preavviso minimo di due mesi.
Sono considerate gravi inadempienze:
1. mancata sorveglianza diurna o notturna degli ospiti;
2. mancato intervento di assistenza in caso di malore improvviso degli ospiti;
3. mancata copertura delle garanzie assicurative;
4. mancato versamento del canone di concessione annuale;
5. interruzione del servizio senza giusta causa;
6. applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel periodo di gestione, di penale per l'utilizzo degli immobili per finalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato;
7. applicazione reiterata, per 5 (cinque) volte nel periodo di gestione, di penali per i casi in cui il Comune è intervenuto in luogo dell'appaltatore per la realizzazione di lavori di manutenzione finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza nella struttura;
8. mancato aiuto alla somministrazione dei farmaci prescritti;
9. mancato rispetto delle previsioni sulle norme relative alle derrate alimentari e alle norme sulla conservazione degli alimenti;
In ogni caso costituiranno causa di risoluzione del contratto:
- applicazione al personale di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, dagli accordi locali e dalle norme di legge e regolamentari applicabili;
- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- mancato rispetto della normativa attinente la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non espressamente autorizzato;
- interruzione o sospensione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- mancata sostituzione del personale non gradito nel termine prefissato dal Comune;
- procedure fallimentari e di liquidazione coatta, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta.
Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del codice civile.
La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva per fare fronte alle spese sostenute al riguardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno che la cauzione non copra.
La risoluzione del contratto è notificata dal Comune al concessionario, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; al ricevimento del quale il concessionario dovrà presentare controdeduzione nel termine di 5 (cinque) giorni, decorsi i quali il Comune assumerà le determinazioni finali.
In tutte le ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattuali diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune potrà inviare al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una diffida ad xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni, decorso il quale, se l'inadempimento persiste, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1454 C.C.
E’ inoltre facoltà del Comune recedere dal contratto nel caso di soppressione del servizio o variazione delle modalità gestionali di esso, senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto di risarcimento o per prestazioni non effettuate.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, il concessionario dovrà garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire allo stesso il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio.
Articolo 38 – Penali
Salva la risoluzione del contratto ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'impresa appaltatrice dovrà corrispondere le seguenti penali:
Il Comune procederà al recupero della penalità rivalendosi della cauzione definitiva. Il Concessionario dovrà provvedere a reintegrare la cauzione con le modalità e i tempi che verranno fissate dall’Ente.
L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dalle condizioni che danno diritto all’interruzione del contratto.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate alla ditta Concessionaria.
INFRAZIONE | PENALE | CARATTERE DELL’AMMENDA |
Rispetto nei confronti degli ospiti | € 200,00 | Alla 1° contestazione; |
€ 400,00 | Alla 2° contestazione; | |
€ 800,00 | Alla 3° contestazione; oltre si | |
procederà alla risoluzione del | ||
contratto | ||
Mancata o carente manutenzione dei | € 250,00 | Alla 1° contestazione |
beni, impianti e attrezzature in | € 500,00 | Alla 2° contestazione |
concessione. | € 1.000,00 | Alla 3° contestazione; oltre la |
terza contestazione si procederà | ||
alla risoluzione del contratto | ||
Sostituzione di operatori con personale | € 200,00 | Alla 1° contestazione |
privo dei requisiti richiesti e inosservanza | € 500,00 | Alla 2° contestazione |
del rapporto utenti/operatori | € 1.000,00 | Alla 3° contestazione; oltre la |
terza contestazione si procederà | ||
alla risoluzione del contratto | ||
Carenza nella Cura giornaliera dell’igiene | € 200,00 | Alla 1° contestazione |
personale dell’anziano; | € 500,00 | Alla 2° contestazione |
€ 1.000,00 | Alla 3° contestazione; oltre la | |
terza contestazione si procederà | ||
alla risoluzione del contratto | ||
Inosservanza nella fornitura di alimenti di | € 200,00 | Alla 1° contestazione |
qualità e nelle giuste quantità; | € 500,00 | Alla 2° contestazione |
€ 1.000,00 | Alla 3° contestazione; oltre la | |
terza contestazione si procederà | ||
alla risoluzione del contratto | ||
Mancanza degli adempimenti | € 100,00 | Alla 1° contestazione |
relativamente al progetto presentato dalla | € 200,00 | Alla 2° contestazione |
ditta in sede di gara | € 300,00 | Alla 3° contestazione |
Violazione della legge sulla privacy | € 200,00 | Alla 1° contestazione |
Es.: divulgazione informazioni relative agli | € 500,00 | Alla 2° contestazione |
utenti, quali stato di salute, condizioni | € 1.000,00 | Alla 3° contestazione; oltre la |
abitative, condizioni economiche, ecc.. | terza contestazione si procederà | |
alla risoluzione del contratto |
Articolo 39 - Controversie
Le controversie che dovessero sorgere tra il Concessionario e il Comune di Corniglio circa l’interpretazione
e la corretta esecuzione delle norme contrattuali saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno dal Concessionario , e il terzo, che sarà Presidente del collegio stesso, sarà scelto di comune accordo o, in difetto, sarà designato dal Presidente del Tribunale di Oristano.
Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente.
Articolo 40 - Tracciabilità dei flussi Finanziari
La Ditta assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari che attengono i servizi oggetto del presente contratto, nel rispetto assoluto di tutte le prescrizioni contenute nell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, che dichiara di conoscere pienamente, a pena di risoluzione immediata del presente contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banca o della Società Poste Italiane.
L’Impresa ha altresì l’obbligo di imporre tali clausole, a pena di nullità assoluta e in aggiunta alle sanzioni
amministrative previste, anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontratti della filiera.
Articolo 41 Disposizioni finali
Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato d’oneri, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge disciplinanti la materia di concessione dei servizi pubblici, alle norme in materia di contratti pubblici in quanto non incompatibili, al Regolamento interno della Comunità Alloggio.
La Ditta affidataria si impegna ad osservare eventuali modifiche al vigente regolamento che potranno essere apportate nel corso del rapporto contrattuale con il Comune.