COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO SCHEMA DI CONTRATTO
COMUNE DI MASSA MARITTIMA PROVINCIA DI GROSSETO SCHEMA DI CONTRATTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ LIRICA IN PIAZZA” (2018-2019-2020)
(Codice CIG: ……… – Codice CPV: ………….– Numero gara )
Il giorno ….. del mese di dell’anno 2018
TRA
la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nata a Firenze il ……………………, che agisce per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Comunale di Massa Marittima codice fiscale 00090200536 di seguito nel presente atto denominata
«Amministrazione», “Comune”.
E
il Sig. …………. nato a …………. l'……………. che interviene al presente atto in qualità di titolare dell’…………………………., con sede legale in
……………, Via ………………., cap ………………………, iscritta nel Registro Imprese presso la ………….. di ………….., partita IVA
…………………., di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Concessionario”
PREMESSO CHE
- con determinazione n. …………… del il
servizio di organizzazione, gestione e realizzazione della manifestazione denominata “Lirica in Piazza” per gli anni 2018-2020,
è stata aggiudicata in regime di concessione a……………………….con sede in Via …………., a
……………., P. IVA …………………. alle condizioni ivi stabilite e scaturite dal procedimento attivato con determinazione a contrarre n…… del ……., le quali comprendono le offerte di natura tecnico- qualitativa ed economica presentate dal Concessionario;
- che il soggetto aggiudicatario è in possesso dei requisiti previsti per l’instaurarsi del rapporto contrattuale con l’Ente Pubblico;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
-Art 1. Oggetto del contratto La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
L’ Amministrazione affida in regime di concessione (art. 3, comma 1, lettera
vv) del Dlgs 50/2016: Codice dei contratti pubblici o “Codice”) al Concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l’ esecuzione del servizio in epigrafe, che il Concessionario stesso si impegna ad eseguire alle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto, dal capitolato, dai documenti di gara, dall'offerta, dai documenti che fanno parte del presente contratto o che sono da questo richiamati anche laddove non materialmente allegati e dal progetto artistico che prevede precisamente la realizzazione delle seguenti opere per l’anno 2018:
3 agosto 2018 ;
4 agosto 2018 ;
5 agosto 2018 ;
Si specifica che il Concessionario dovrà realizzare per le successive stagioni 2019 e 2020 ulteriori sei opere totali ( tre nel 2019 e tre nel 2020).
I servizi oggetto della presente concessione, le condizioni generali e specifiche della loro organizzazione e conduzione sono quelli descritti nell’ allegato Capitolato speciale.
Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione tutti i suddetti documenti, sottoscritti per accettazione dalle parti e depositati presso l’ufficio Politiche Culturali.-------------------
Art 2. Ammontare del contratto e corrispettivo di concessione. L’importo contrattuale ammonta a € ……………………………. compresa IVA. Il corrispettivo per il Concessionario, con totale assunzione in capo allo stesso del “rischio operativo” legato alla gestione del servizio affidatogli in concessione, è costituito dal diritto di gestire il servizio medesimo acquisendone i proventi come stabilito dal presente contratto. Sono stati stimati € 156.075,00 in tre anni di incassi da biglietti ed € 30.000,00 in tre anni per incassi da sponsor, oltre € 8.610,00 in tre anni per servizi resi dall’Ente.
Gli incassi della prevendita e della vendita dei biglietti al botteghino saranno incamerati dall’Aggiudicatario.-----------------------
Le tariffe applicate ai biglietti, nel rispetto delle tariffe massime applicabili stabilite dalla Giunta Comunale con delibera n. 28 del 13/3/2018 e riportate al punto 5 del capitolato, sono così definite:
……………….
………………...
Art 3. Domicilio del concessionario. Il Concessionario elegge domicilio presso …………………………………..; in mancanza della precedente
indicazione sarà considerato quale domicilio, ad ogni effetto contrattuale, la sede Municipale di Massa Marittima
Art 4. Durata del contratto. Il presente contratto decorre dalla data di stipula, salva richiesta di anticipazione dell’ esecuzione, fino al 30 Settembre 2020 e si riferisce al periodo di organizzazione, promozione, allestimento e rappresentazione di “Lirica in Piazza” negli anni 2018-2019-2020 nonchè allo svolgimento delle relative prove e delle recite.
Le prove generali sono previste l'1 e il 2 agosto, le recite nei giorni 3-4-5 agosto 2018-2019-2020.
Nel caso di interruzione del contratto, per qualsiasi causa consentita, prima della sua naturale scadenza il compenso dovuto dall’ Amministrazione al Concessionario sarà decurtato in proporzione, senza che quest’ ultimo possa eccepire alcunché.
In ogni caso il servizio non potrà essere interrotto dal 20 luglio al 7 agosto di ogni anno.
Art 5. Oneri del Concessionario - Subconcessione
5.1 Il concessionario, responsabile e garante nei confronti del Comune della corretta realizzazione del progetto sul piano artistico, organizzativo, amministrativo e finanziario, è tenuto a realizzare tutto quanto specificato nel capitolato, tenuto conto in particolare che il servizio consiste nell'allestimento, nell'organizzazione artistica e nella promozione di tre stagioni di Lirica in Piazza, per un totale di 9 opere totali (tre per la stagione nel 2018, tre per quella del 2019 e tre per quella del 2020).
5.2. Al concessionario sono affidati in particolare i seguenti servizi:
- fornire gli allestimenti necessari ad ogni opera ovvero: scene, luci, comprese le luci per l’orchestra, attrezzature, trasporto, montaggio e collaudi compresi, costumi, calzature, parrucche e servizi connessi, impianto elettrico e tutto ciò che è necessario per la messa in scena delle recite, anche se non espressamente specificato. Per le strutture il Concessionario dovrà fornire idonea certificazione ai sensi di legge.
L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danneggiamenti al materiale suddetto e a tutto quello oggetto di fornitura;
- trasporto e montaggio dei suddetti materiali e relativo collaudo (da fornire le certificazioni di legge al Comune);
- fornire l’orchestra, il coro, i direttori, gli artisti, i tecnici e le comparse come da progetto;
- fornire le parti musicali all’orchestra nei tempi utili e già fotocopiate per ogni leggio;
- fornire i leggii per l’orchestra;
- curare i rapporti con l’orchestra, il coro, gli artisti, i maestri, i tecnici e le comparse;
- integrare con ulteriori attrezzature l’allestimento base della piazza: il Comune fornisce ad esempio una torre faro, se ne è necessaria un’altra, il Concessionario dovrà provvedere direttamente al noleggio;
- noleggio dei gazebo ad uso camerini e guardaroba da montare alla destra della Cattedrale, se necessari;
- provvedere ad ogni onere ed incombenza per il rispetto degli obblighi SIAE;
- provvedere al servizio di prevendita e bigliettazione e attivare il botteghino a Massa Marittima dal 1 al 5 agosto compreso di ogni anno;
- effettuare i servizi di sala per la gestione del pubblico (stacco biglietti e sorveglianza ai 6 varchi della piazza, personale di sala per accompagnare il pubblico al posto assegnato nei vari settori);
- presentazione delle recite in italiano e inglese all’inizio dello spettacolo;
- acquisto fiori per le artiste di scena;
- sostenere, se necessario, le spese per i pasti del personale tecnico di servizio in sala (3-4 persone a serata);
- servizio di ambulanza (obbligatoriamente presente all’entrata della piazza ad ogni serata);
- concedere due posti per serata per il medico in sala (nel I settore).
5.3. Il Concessionario dovrà inoltre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e dotarsi di idonea squadra di emergenza (addetti antincendio e primo soccorso) che dovrà essere presente durante le manifestazioni, come previsto dalla normativa vigente.
5.4. Il Concessionario è responsabile dell’ìntegrale rispetto delle norme vigenti in materia di “limiti dell’impatto acustico”.
5.5. Al Concessionario viene demandata la promozione dell’evento: stampa e distribuzione del materiale promozionale (locandine, inviti, ed altro), affissioni di manifesti e poster, stampa eventuale dei libretti d’opera, promozione sui periodici o in internet come acquisto pagine promozionali,
banner in siti internet, newsletter, e tutto quanto ritenuto necessario per la promozione della manifestazione.
L’ Amministrazione provvederà a realizzare la grafica dei vari prodotti. Il Concessionario si impegna a rilasciare all’Amministrazione una quota di materiali stampati, in particolare depliant (circa 200), libretti d’opera (non meno di 60) ed eventuali altri materiali, qui non previsti, ma che potrebbero essere utili alla promozione istituzionale della manifestazione.
5.6. Il Concessionario dovrà fornire materiale fotografico, indicazioni sul cast e sui direttori di orchestra e sulle scenografie, testi dei libretti, sintesi delle trame delle opere od altro nei tempi concordati per la preparazione delle cartelle stampa, oltre all’aggiornamento del sito internet e della pagina facebook da parte dell’Ente.
5.7 Dando per acquisito il programma della stagione 2018 il Concessionario si impegna a inviare all’Amministrazione il programma definitivo della stagione 2019 entro il mese di Ottobre 2018 e quello della stagione 2020 entro il mese di Ottobre 2019. L’Amministrazione valuterà le proposte presentate e provvederà ad approvarle prima di renderle pubbliche; insieme coi suddetti programmi il Concessionario dovrà presentare il piano di gestione, il piano della promozione e tutto quanto necessario per la programmazione dell’evento.
L’avvio della prevendita dovrà avvenire entro il mese di Dicembre 2018 per la stagione 2019 e Dicembre 2019 per la stagione 2020.
5.8 Il Concessionario si impegna a smontare tutto l’allestimento di propria competenza entro il giorno 6 agosto di ogni anno, in quanto la Piazza deve essere allestita per altre manifestazioni.
5.9 Il Concessionario ha dichiarato, nel corso del procedimento di aggiudicazione, di avvalersi / di non avvalersi della sub-concessione e di aver adempiuto a quanto previsto dagli artt. 174 del Codice dei contratti pubblici e in particolare (riempire alla stipula)………………………………………. .
Art 6. Referente
6.1 Il Concessionario indica che il referente del servizio è il sig.
……………………… che dovrà essere sempre reperibile da parte dell’Amministrazione per tutto il periodo contrattuale.
6.2. Il referente dovrà:
- essere disponibile a riunioni periodiche o tempestive in caso di necessità;
- rispondere della completa e corretta realizzazione del servizio affidato, nonché dell’organizzazione del personale;
- rapportarsi costantemente con il Responsabile del Settore, al quale comunicherà tempestivamente le eventuali criticità;
- comunicare il nome e il numero di telefono del proprio sostituto in caso di assenza;
- comunicare il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione sui luoghi di lavoro (D.lgs n. 81/2008), il nominativo del medico competente, se richiesto, e il nome del rappresentante dei lavoratori;
- trasmettere all’ufficio il DVR con il nominativo dei responsabili per primo soccorso e antincendio;
- prendere tutti i provvedimenti necessari perché i servizi previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti nonché delle eventuali norme e prescrizioni indicate dalla stazione appaltante. Art 7. Oneri del Concessionario
1. Il Concessionario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci-lavoratori e/o collaboratori professionali in base alle disposizioni legislative, ai regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Si impegna inoltre all’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore e degli eventuali contratti integrativi ed a corrispondere, entro la scadenza, la regolare contribuzione.
2. Il Concessionario si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta ed in qualsiasi momento, i libri paga, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, eventuali contratti di collaborazione coordinata e continuativa esistenti con i relativi versamenti dovuti quale sostituto di imposta, relativi al personale adibito ai servizi previsti nel Capitolato.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 l’ Amministrazione risolverà di diritto il contratto senza che il Concessionario possa sollevare eccezione alcuna.
4. Il Comune resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico del Comune medesimo la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell’ esecuzione del contratto.
5. Il numero dei lavoratori utilizzati dovrà essere tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la cura delle strutture messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale e da altri soggetti.
6. Il Concessionario dovrà altresì osservare le disposizioni contenute nella Legge 68/1999.
7. Il Concessionario, nello svolgimento del servizio, è obbligato a far tenere al proprio personale un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
8. Il personale (artisti, musicisti, tecnici, figuranti etc.) dovrà esporre sempre una tessera di riconoscimento, fornita dal Concessionario, che ne faciliti l’identificazione (foto, nome e cognome, funzione svolta).
9. Il Concessionario è inoltre obbligato ad effettuare tutte le provvidenze atte a prevenire infortuni e ad usare le cautele che valgono ad assicurare l’incolumità del personale addetto, tenendo sollevata, in ogni caso, l’Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale anche rispetto a terzi.
10. Il Concessionario rimane responsabile per tutto quanto attiene al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali relativi alle prestazioni professionali rese nell'ambito della rassegna.
Art 8 Oneri a carico del Comune.
1. Il Comune si impegna a realizzare, nel periodo di interesse della
manifestazione, l’allestimento della piazza Garibaldi come approvato dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo (esclusi gazebo/camerini e seconda torre faro) rilasciando idonea certificazione di corretto montaggio.
Il Concessionario si impegna a mantenere integre ed a verificare che per tutta la durata degli eventi le strutture e gli impianti siano mantenuti nelle condizioni previste; qualora esso intendesse apportare delle modifiche, l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri rimane interamente a suo carico.
2. In particolare il Comune fornisce:
- un tavolato per il sagrato del Duomo di mt. 12 x 8 con l'aggiunta della copertura dell'angolo all'intersecazione delle scaline;
- ponteggi di servizio e retropalco (se necessari);
- una pedana per la piazza limitatamente allo spazio per i professori d'orchestra con chiusura orchestra sul lato sinistro;
- camerini, in ambienti prossimi al palcoscenico, dotati di servizi igienici, solo se disponibili perché non sono di proprietà comunale.
Eventuali altri spazi dovranno essere adibiti dal Concessionario con noleggio gazebo e posizionati in base alla planimetria approvata dalla Commissione di Vigilanza e Pubblico Spettacolo per i locali di Pubblico Spettacolo;
- una torre faro con cabina di regia, l’eventuale seconda torre faro dovrà essere noleggiata a cura del Concessionario;
- 1190 posti a sedere a serata e le sedie per l’orchestra;
- chiusura della piazza con transenne, barriere, tendaggi e quant’altro per le serate oltre al posizionamento dei dispositivi di sicurezza come estintori, piante con vie di esodo etc.
Il Concessionario si impegna a mantenere integre ed a verificare che per tutta la durata degli eventi le strutture e gli impianti siano mantenuti nelle condizioni in cui sono stati consegnati (come da certificazioni di consegna). Qualora il concessionario intenda procedere ad apportare modifiche, l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri, così come i costi, rimangono interamente a suo carico.
0.Xx Comune si impegna inoltre a:
- fornire 45 kw per i giorni delle recite e delle prove e sostenere gli oneri relativi agli allacciamenti e fornitura di energia elettrica;
- sostenere il servizio di pulizie dei camerini dopo ogni recita;
- adottare le necessarie ordinanze per il traffico e la sosta, provvedendo alla segnaletica e alle barriere stradali, con oneri a proprio carico, al ripristino delle normali condizioni di traffico al termine della manifestazione e alla pulizia delle strade;
- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni;
- provvedere allo spegnimento della pubblica illuminazione secondo le richieste degli organizzatori, compatibilmente con i vincoli e i limiti imposti da prioritarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica a garanzia dell’incolumità della cittadinanza;
- adottare le necessarie ordinanze per la regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali che si aprono sulla piazza o che si trovano nelle aree limitrofe in modo che le attività non interferiscano con le recite;
Art 9 Comunicazione
0.Xx Comune, nell’ambito della comunicazione degli eventi e delle attività che svolge, inserisce anche la Manifestazione Lirica in Piazza, comprendendola nell’ambito del servizio di promozione dell’ufficio stampa nazionale.
Potranno essere organizzate conferenze stampa dedicate oppure congiuntamente ad altre manifestazioni; l’ufficio stampa si occupa anche del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx e la pagina facebook “Lirica in Piazza”.
2. La progettazione grafica del materiale promozionale è a carico del Comune (la stampa dei prodotti e la relativa distribuzione è a carico del Concessionario).
3. L’Amministrazione potrà decidere di realizzare comunicazione o promozione aggiuntiva della manifestazione, rispetto a quella programmata dal Concessionario e prevista in sede di progetto senza che questo esoneri il Concessionario dal servizio di promozione affidato con questa procedura.
Art 10 Ulteriori modalità di esecuzione del servizio
1. Si specifica che:
a) in caso di forza maggiore il concessionario ha il diritto/dovere di sostituire elementi della compagnia con altri di pari livello, garantendo la regolarità di tutti gli aspetti assicurativi e amministrativi, assicurando lo svolgimento puntuale della manifestazione nelle date previste;
b) in caso di maltempo si riterrà valida la rappresentazione con lo svolgimento del primo atto; l'Amministrazione si riserva il diritto di ritardare l'inizio della recita, di interromperla e riprenderla per consentirne l'effettuazione, a suo insindacabile giudizio; a tal fine si concorda che tutta la compagnia di canto, artisti e comprimari, coro, tecnici, etc. rimangano a disposizione dell'Amministrazione;
c) in caso di maltempo l’Amministrazione non è in grado di mettere a disposizione una sede al chiuso alternativa per effettuare comunque la recita;
d) in caso di rinvio di una rappresentazione per il maltempo, l'Amministrazione e il Concessionario possono accordarsi per ripetere la recita nella prima data utile compatibilmente con il proprio calendario degli eventi; nel caso di rinvio di più di una rappresentazione, potrà essere valutato un annullamento delle recite.
Art 11 Riconsegna delle strutture e dei beni
Ogni anno, il giorno successivo alla fine della manifestazione, dovranno essere lasciate libere le strutture comunali, i palchi, le stanze eventualmente concesse da altri soggetti e dovranno essere smontate le strutture mobili di competenza del Concessionario.
Art 12- Controlli sulla esecuzione del contratto
Per tutta la durata della concessione l’Amministrazione potrà disporre periodiche verifiche ed eventuali ispezioni.
Il concessionario dovrà fornire tutti le informazioni e i dati necessari per il buon fine dei controllo, ivi compreso l’accesso a tutta la documentazione e, in caso, copia dei registri contabili e quanto altro fosse necessario.
Art 13 – Reclami e suggerimenti
L’Amministrazione si riserva di raccogliere con mezzi, personale e procedure proprie, le valutazioni dei clienti sulle prestazioni del concessionario.
Il Concessionario si obbliga di informare l’Amministrazione di tutte le osservazioni, i reclami e i suggerimenti presentati sotto qualsiasi forma, dai clienti del servizio; esso si obbliga anche a corredare l’informazione dell’Amministrazione con rapporti scritti contenenti spiegazioni, giustificazioni, proposte utili.
Le osservazioni, i reclami e i suggerimenti che perverranno all’Amministrazione saranno trasmessi al concessionario che fornirà obbligatoriamente e per iscritto all’Amministrazione le spiegazioni e le giustificazioni del caso.
Art 14. Accordo bonario e controversie.
1. In caso di controversia circa l’ esecuzione del contratto le Parti tenteranno un accordo bonario ai sensi e per gli effetti degli artt. 205 e 206 del Dlgs 50/2016 in mancanza del quale, prima di attivare un eventuale contenzioso, potranno chiedere un parere di precontenzioso alla Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) secondo le modalità da essa prescritte.
2. Per le controversie attinenti l'esecuzione del contratto, non regolate secondo quanto previsto dai commi precedenti, ciascuna delle Parti potrà rivolgersi all’ Autorità giurisdizionale competente, qui individuata nel Tribunale di Grosseto; è esclusa la clausola compromissoria ( arbitrale) di cui all’ art. 209 del Dlgs 50/2016.
3. Fino alla decisione della eventuale controversia il contratto conserverà piena validità e i relativi obblighi dovranno essere rispettati da ciascuna delle Parti, senza interruzioni.
Art 15. Cessazione e risoluzione del contratto - Decadenza
La cessazione e la risoluzione del contratto sono regolate dall’ art. 176, commi da 1 a 9, del D.Lgs 50/2016 e dal capitolato speciale ---------------------
Comportano la decadenza dalla concessione per fatto del Concessionario e la conseguente risoluzione del contratto, previo accertamento da parte dell'Amministrazione e contestazione da parte della medesima:
a) la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti formalmente tra le parti, senza giustificato motivo;
b) l’ accertamento della sussistenza, in capo al Concessionario, anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per la partecipazione al procedimento di aggiudicazione.
La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento di diritto della cauzione definitiva prestata dal Concessionario.
In caso di decadenza non spetterà al Concessionario alcun indennizzo comunque denominato né alcun rimborso di spese.
Nei casi di cessazione o risoluzione del contratto per fatto del Concessionario quest’ ultimo dovrà pagare quanto dovuto fino a quel momento nonché risarcire tutti i danni derivanti dall'inadempimento che ne sia stata causa, tra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all’Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto di concessione o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto della concessione medesima.
Art 16. Penalità
1.Qualora nell’esecuzione del servizio si dovessero verificare ritardi o inadempienze imputabili a negligenza o colpa del Concessionario, eccettuata quindi la causa di forza maggiore, l’ Amministrazione applicherà ad esso, a cura del Responsabile del procedimento, le penalità di seguito indicate:
1. Euro 15.000 (quindicimila) per ciascuna recita di lirica non effettuata per ritardi od altro fatto od omissione imputabili al Concessionario rispetto a quelle previste dal progetto artistico.
2. Da euro 100 (cento) ad euro 2.000 (duemila) a seconda della gravità e delle conseguenze dell’inosservanza di obblighi e doveri stabiliti dal presente contratto e/o dal Capitolato, tenuto conto anche del ravvedimento del Concessionario e/o dell’ eventuale tentativo di ovviare e/o di adempiere benchè tardivamente; in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi sia dei lavoratori impiegati nell’ esecuzione
del servizio sia degli spettatori e/o di terzi fruitori del servizio, il valore minimo della penale sarà di € 800 (ottocento) ; in caso di ripetizione della stessa tipologia di inadempimento il valore della seconda e delle successive penali sono raddoppiate rispetto a quello della penale precedente, fino a un massimo di € 5.000 (cinquemila).
2. Le penali saranno applicate anche nel caso di variazioni considerevoli nei programmi e nelle proposte presentate in sede di gara, a meno che le sostituzioni non avvengano con proposte di pari livello, come già specificato. 3.L’importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull’importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
4.Le penalità di cui ai precedenti punti saranno applicate previa contestazione dell’addebito da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
5.Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento disporrà l’applicazione della penalità prelevando l’importo corrispondente dalla cauzione contrattuale, assegnando al Concessionario un termine, non superiore a 20 (venti) giorni, per ricostituire la cauzione nell’importo originario.
Art 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Il Concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Art 18. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Concessionario ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) nella misura di legge, mediante polizza n. …………….
rilasciata in data ……….. da …………. Agenzia di per il valore di €
……….. (……../00).
La suddetta garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; si applica l’ art. 103 del Dlgs 50/2016.
Art 19. Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa
Il Concessionario assume l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso l’Ente Appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili al Concessionario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e/o dall’espletamento delle attività e dei servizi e relativi obblighi previsti dal Capitolato.
Al fine di garantire una maggiore tutela dell’Ente Appaltante e dei terzi/utenti, l’Appaltatore ha stipulato la seguente copertura assicurativa: polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (RCTO) che prevede nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie prestate per
ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle attività e/o dei
servizi oggetto del capitolato e del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccettuata.
Si precisa in proposito che la polizza prevede i seguenti massimali minimi:
- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 10.000.000,00 unico per sinistro;
- Resp. Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 3.000.000,00 unico per sinistro;
- Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € 10.000.000,00.
Si precisa inoltre che l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:
- il Concedente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Concedente.
I contratti assicurativi devono avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) deve essere allegata al presente contratto. Al termine di ciascuna annualità assicurativa il Concessionario dovrà presentare
all’Ente concedente una copia degli atti attestanti l’avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).
Art 20 Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
I pagamenti di tutte le somme relative al presente atto saranno effettuati dal Comune esclusivamente presso il conto o i conti dedicati, che verranno ad esso comunicati nei termini e con le modalità previste dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e delle successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario assume gli obblighi e l’impegno a svolgere regolarmente e puntualmente ogni attività connessa agli adempimenti previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari e ad ogni altri disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa; esso si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Grosseto della notizia dell’inadempimento della propria controparte (impresa mandante, subcontraente nonché subappaltatore ove presente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti danno atto che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente contratto, ai sensi dei comma 8 e 9 bis dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sopra citata ed anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge.
Art 21. Pagamenti L'importo contrattuale verrà liquidato mediante apposita disposizione del Responsabile comunale competente, secondo le seguenti modalità: 1/6 dell'importo contrattuale alla firma del contratto; 1/6
dell'importo contrattuale entro settembre 2018; 1/6 dell'importo contrattuale alla partenza delle prevendite per la stagione 2019; 1/6 dell'importo contrattuale entro settembre 2019; 1/6 dell'importo contrattuale alla partenza delle prevendite per la stagione 2020; 1/6 dell'importo contrattuale entro ottobre 2020. Le fatture di ogni mese di agosto devono essere accompagnate da breve relazione sull’andamento della manifestazione, sulla promozione messa in campo e sui risultati ottenuti in presenze e sulle eventuali criticità riscontrate. Dovranno essere presentati anche i modelli C1 attestanti i resoconti di vendita dei biglietti.-----------------------
Art 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale Tutte le
spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario.
Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata nel rispetto dell’ art….. del Dlgs 50/2016 ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi art. 2 Parte II D.P.R. 131 del 26.04.1986.--------------------------------------------
Art. 23 Fatturazione elettronica. Si specifica che in ossequio alle vigenti disposizioni di legge le fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, tramite il “sistema di interscambio (SdI)” gestito dall’Agenzia delle Entrate: funzionalmente a ciò, nella tabella sotto riportata sono indicati i dati necessari per l’emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti del Comune di Massa Marittima:
Denominazione Ente “Comune di Massa Marittima” Codice Univoco Ufficio UFWUO7
CIG:
Art 24 Competenza giurisdizionale
Per ogni controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione o esecuzione del presente concessione sarà competente il Foro di Grosseto.
Art. 25 Rinvio. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia ai documenti di gara e alle norme con forza di legge applicabili alla materia oggetto del medesimo.
Art. 26 Allegati
Al presente contratto sono allegati il capitolato, il Duvri e le polizze assicurative …..
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole del presente contratto e di accettarle espressamente.
Firma Amministrazione (Dott.ssa. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx)
Firma Concessionario (Sig )