AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AZIENDA USL DI PARMA E L’OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO “VILLA MARIA LUIGIA” PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO E DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERRITORIALE...
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA |
ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AZIENDA USL DI PARMA E L’OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO “VILLA MARIA LUIGIA” PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO E DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERRITORIALE PSICHIATRICA, UTILIZZATI IN CONTINUITÀ E SINERGIA CON I POSTI LETTO OSPEDALIERI. |
Anno 2019 |
Azienda U.S.L. Parma |
13/06/2019 |
Il presente documento rappresenta la committenza esercitata dalla Azienda USL di Parma nei confronti dell’Ospedale Privato Accreditato Villa Xxxxx Xxxxxx per la fornitura di prestazioni di ricovero ospedaliero e di prestazioni di assistenza territoriale psichiatrica nell’anno 2019
Sommario
PREMESSA 2
RICHIAMATI 2
Articolo 1 (Determinazione del budget) 3
Articolo 2 (Valorizzazione economica delle prestazioni) 3
Articolo 3 (Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo - S. P. O. I.) 4
Articolo 4 (Posti letto ospedalieri di riabilitazione intensiva) 4
Articolo 5 (Residenza a Trattamento Intensivo - R. T. I.) 4
Articolo 6 (Residenza a Trattamento Protratto - X. X. X.) 0
Xxxxxxxx 0 (Xxxxxxxxx a Trattamento Intensivo Specialistiche - R. T. I. S.) 5
Articolo 8 (Regolazione complessiva delle attività di ricovero) 5
Articolo 9 (Funzioni del "Cruscotto Provinciale") 5
Articolo 10 (Procedure di utilizzo dei posti letto – Ingressi non programmati) 6
S. P. O. I 6
Articolo 11 (Procedure di utilizzo dei posti letto – Ingressi programmati) 6
R. T .I. – R. T .P. – R. T. I. SPECIALISTICHE 6
Articolo 12 (Flessibilità e compensazione) 7
Articolo 13 (Controlli) 7
Art. 14 (Norme di chiusura) 7
Il foro competente a giudicare qualsiasi controversia è quello di Parma. 8
Certificazione Antimafia 8
Articolo 15 (Possibilità di accordi integrativi) 8
Norma transitoria 8
PREMESSA
L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA,
CODICE FISCALE e PARTITA I.V.A. 01874230343,
e
L’OSPEDALE PRIVATO MARIA LUIGIA DI MONTICELLI TERME, CODICE FISCALE e PARTITA I.V.A. 00323020347,
RICHIAMATI:
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 21/12/2016, n. 2329 “Approvazione dell’Accordo Quadro di regolamentazione dei rapporti tra Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Ospedali Privati Accreditati aderenti ad AIOP per la fornitura di prestazioni erogate nel triennio 2016-2018”;
- la Determinazione n.7249 del 15/5/2017 "Presa atto delle linee guida del regolamento per l'applicazione dell'accordo Regione Xxxxxx - Romagna / AIOP ER 2016/2018";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 20/10/2014, n 1673 “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Xxxxxx-Romagna applicabili a decorrere dall’1.1.2014”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28/11/2014, n 1905 “Disposizioni integrative alla propria deliberazione n. 1673/2014”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28/04/2014, n 560 “Recepimento dell’accordo A.I.O.P.- Regione Xxxxxx-Romagna, per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 29/04/2013, n 517 “Approvazione del verbale d’intesa tra la Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x X.X.X.X. Xxxxxx- Xxxxxxx”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 19/12/2011, n. 1920 “Approvazione dell’Accordo Generale per il periodo 2011-2014 tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e la Associazione della Ospedalità Privata AIOP in materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata”;
- l’art. 15, comma 14, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l’art.8 quinquies del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, così come risulta modificato ed integrato dall’art. 9 del D.Lgs 07.12.1993 n. 517 e dal D. Lgs del 19.06.1999 n. 229;
- l’art.2 comma 8 della Legge 28/12/1995 n. 549 (collegata alla Finanziaria 96);
- l’art.32 comma 9 della Legge 1997 n. 449 (collegata alla Finanziaria 98).
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
La struttura privata firmataria del contratto è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto:
• in possesso di autorizzazione sanitaria all’esercizio delle attività contrattate;
• accreditata ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
• ha sottoscritto la dichiarazione individuale di accettazione dell’Accordo Regionale 2016-2018;
• ha attestato mediante autocertificazione il possesso dei requisiti soggettivi così come previsti dall’art. 3 lettera B dell’Accordo RER/AIOP.
Il presente contratto disciplina la fornitura delle prestazioni ospedaliere a cittadini residenti nell’AUSL di Parma, utilizzando come budget il così detto Budget 1 “Prestazioni intra- AUSL”.
Considerato che gli Accordi RER/AIOP fungono da intesa quadro per la contrattazione locale, si intendono richiamate integralmente nel presente contratto tutte le disposizioni che non formano oggetto di specifica pattuizione.
Articolo 1 (Determinazione del budget)
Il Budget complessivo per l’anno 2019, per tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero e residenziale, erogate in favore di residenti in provincia di Parma, viene determinato in euro3.465.000,00.
L’utilizzo del budget, per tipologie di posti letto e per articolazioni disciplinari e strutturali, si realizza come descritto nei successivi articoli, con possibilità di variazioni determinate dalle effettive esigenze di ricovero, ad invarianza del tetto di spesa complessivo, di cui al comma precedente.
Si conferma che i ricoveri disposti dall’autorità giudiziaria, nonché quelli correlati al superamento dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, sono da considerarsi extra budget, da fatturarsi separatamente rispetto alle altre prestazioni ricomprese nell’accordo di fornitura, per un importo stimato rispetto all’anno precedente di circa euro 230.000,00.
Articolo 2
(Valorizzazione economica delle prestazioni)
Le parti prendono atto che, in base alla normativa vigente della Regione Xxxxxx- Romagna, soltanto le SDO e le SDRES accettate dalla Banca Dati Regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione); e che il flusso tracciato record conforme ai dispositivi regionali in materia
costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse. Laddove la non accettazione in banca dati dipenda da cause non imputabili all’ospedale privato, lo stesso è tenuto ad aprire una procedura di contenzioso, con il competente servizio regionale, in esito alla quale le Parti si impegnano ad accettare le determinazioni che ne scaturiranno.
Articolo 3
(Servizio Psichiatrico Ospedaliero Intensivo - S. P. O. I.)
Lo SPOI è deputato ad accogliere pazienti in fase acuta e sub-acuta, non sottoposti a Trattamento Sanitario Obbligatorio, ma che necessitano di un ambiente ospedaliero ad elevata intensità di cura:
• disponibilità per il bacino d’utenza provinciale: 8 posti letto;
• accesso: nelle 24 ore;
• durata attesa dei ricoveri: entro i 14 giorni.
Articolo 4
(Posti letto ospedalieri di riabilitazione intensiva)
I posti letto ospedalieri di riabilitazione intensiva sono deputati ad accogliere pazienti che necessitano di un ambiente ospedaliero per percorsi riabilitativi ad elevata intensità di trattamento.
Disponibilità per il bacino d’utenza provinciale: 2 posti letto, per i gravi disturbi del comportamento alimentare.
Articolo 5
(Residenza a Trattamento Intensivo - R. T. I.)
Disponibilità per il bacino d’utenza provinciale: 10 posti letto.
Durata della degenza attesa: fino a 30 giorni, prorogabile per motivi clinici, documentati in modo circostanziato, ad un massimo di 60 giorni.
Articolo 6
(Residenza a Trattamento Protratto - R. T. P.)
Disponibilità per il bacino d’utenza provinciale: 5 posti letto.
Durata della degenza attesa: fino a 180 giorni, prorogabili per motivi clinici, documentati in modo circostanziato, ad un massimo di 1 anno.
Articolo 7
(Residenze a Trattamento Intensivo Specialistiche - R. T. I. S.)
6.A) Psicogeriatria.
Disponibilità per il bacino d’utenza provinciale: 5 posti letto.
Durata della degenza attesa: fino a 30 giorni, prorogabile per motivi clinici documentati in modo circostanziato, ad un massimo di 60 giorni.
6.B) Doppia Diagnosi.
Disponibilità per il bacino d’utenza provinciale: 7 posti letto.
Durata della degenza attesa: fino a 30 giorni, prorogabile per motivi clinici, documentati in modo circostanziato, ad un massimo di 60 giorni.
6.C) Alcoldipendenze.
Disponibilità per il bacino d’utenza provinciale:posti letto 2;
Durata della degenza attesa: fino a 30 giorni, prorogabile per motivi clinici, documentati in modo circostanziato, ad un massimo di 60 giorni.
Articolo 8
(Regolazione complessiva delle attività di ricovero)
Permane pienamente operativa, presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Parma, la funzione di "Cruscotto Provinciale", per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ospedaliere e residenziali, fermo restando che l'Ospedale Privato Accreditato Xxxxx Xxxxxx, nella disponibilità e nell'utilizzo dei posti letto, afferisce a pieno titolo alle attività del Dipartimento AssistenzialeIntegrato di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche, anche tramite la partecipazione diretta dei suoi professionisti.
Articolo 9
(Funzioni del "Cruscotto Provinciale")
Il “Cruscotto Provinciale”:
• ogni giorno registra la disponibilità dei posti letto di: S. P. D. C. – S. P. O. I. e posti residenziali delle diverse tipologie di Ospedale Xxxxx Xxxxxx;
• autorizza direttamente i ricoveri dei casi acuti e sub-acuti, tenendo conto della disponibilità complessiva dei posti letto;
• registra in lista d'attesa le richieste di ricovero presso le residenze di Ospedale Xxxxx Xxxxxx;
• integra la disponibilità dei posti letto di Ospedale Xxxxx Xxxxxx con la recettività dello SPOI a direzione universitaria e con le R. T .I. Aziendali;
• registra gli eventuali trasferimenti tra i diversi reparti di Ospedale Xxxxx Xxxxxx, attivati dai medici della Struttura e tempestivamente comunicati al "Cruscotto".
Articolo 10
(Procedure di utilizzo dei posti letto – Ingressi non programmati)
S. P. O. I.
• Non esiste lista d'attesa trattandosi di casi acuti e sub-acuti.
• Il Medico inviante segnala ed espone il caso al Medico di Guardia del S. P. D. C.
• Il Medico di Guardia del S. P. D. C., tenendo conto della disponibilità complessiva dei posti letto, valuta con il Collega inviante se il paziente è da destinare a ricovero in S. P. O. I. o in altra struttura.
Se il paziente viene ricoverato in SPOI: il Medico inviante si fa carico di:
• telefonare al Medico di Guardia dello S. P. O. I. per la presentazione del caso;
• compilare l'impegnativa e la scheda d'invio;
• mantenere regolari contatti con i colleghi dell’Ospedale Xxxxx Xxxxxx;
• il Medico di Guardia del S. P. D .C.:
• invia all’Ospedale Xxxxx Xxxxxx l'autorizzazione al ricovero.
Articolo 11
(Procedure di utilizzo dei posti letto – Ingressi programmati)
R. T .I. – R. T .P. – R. T. I. SPECIALISTICHE
La lista d'attesa viene tenuta presso il "Cruscotto" S. P. D. C.
Le prenotazioni vengono fatte dal Medico inviante, dal lunedì al venerdì, dalle h.9 alle
h.13 ai numeri telefonici individuati dal DAISM - DP.
Nel caso di prenotazioni specifiche per R. T. I. Specialistiche, prima di inserire il paziente in lista d'attesa, è necessario che il Medico inviante concordi il progetto con il Medico responsabile del reparto di destinazione dell’Ospedale Xxxxx Xxxxxx.
Al momento della disponibilità del posto letto:
Il Referente del "cruscotto":
a) contatta il Medico inviante;
b) invia all’Ospedale Xxxxx Xxxxxx l’autorizzazione al ricovero. Il medico inviante si fa carico di:
a) contattare il Medico della residenza di destinazione, per gli accordi relativi all'ingresso;
b) inviare all’Ospedale Xxxxx Xxxxxx, impegnativa di ricovero e scheda d'invio;
c) mantenere regolari contatti con i colleghi dell’Ospedale Xxxxx Xxxxxx, per monitorare l'andamento del ricovero, in base al progetto condiviso; e per preparare tempestivamente la fase di dimissione.
Articolo 12 (Flessibilità e compensazione)
Le indicazioni contenute nel presente accordo potranno essere oggetto di variazioni concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Parma, su proposta della Direzione del Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche.
Le ripartizioni dei posti letto a disposizione, come declinate nei precedenti articoli, possono essere oggetto di flessibilità e compensazione, purché concordate tra l’Ospedale Xxxxx Xxxxxx ed il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, fatta salva l’invarianza del tetto di spesa complessivo.
Articolo 13 (Controlli)
I controlli sull’attività di ricovero saranno effettuati, in attuazione delle indicazioni contenute nella normativa regionale e nazionale di settore, al fine di valutare l’appropriatezza di utilizzo delle risorse ospedaliere e residenziali; la correttezza di compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la qualità dell’assistenza.
Si concorda pertanto, per l’anno 2019, il mantenimento dell’inclusione dell’Ospedale Xxxxx Xxxxxx, nel programma dei controlli di congruità della scheda nosologica rispetto alla cartella clinica, che sarà attuato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, attraverso un proprio nucleo operativo in possesso di adeguate conoscenze e competenze.
La partecipazione al Nucleo Aziendale Controlli (NAC) di Dirigenti Medici, specialisti in Psichiatria e di Dirigenti Psicologi, assicura le competenze tecniche per lo svolgimento di controlli di qualità della cartella clinica, durante gli accessi per il controllo di cui al precedente comma. Nel corso degli stessi accessi, che prevedono la presenza di rappresentanza medica della Struttura, sono svolte anche, con possibilità di confronto, valutazioni di qualità dell’assistenza erogata.
Nell’ambito delle funzioni di vigilanza, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma disporrà controlli specifici in esito al rilievo di qualsiasi condizione che possa essere indicativa di possibili fenomeni distorsivi nell’applicazione del sistema di remunerazione a tariffa.
Art. 14 (Norme di chiusura)
Il presente accordo contrattuale ha durata fino al 31.12.2019 ed ha valore di sanatoria del periodo intercorrente tra il giorno 1.1.2019 e la data di sottoscrizione.
Il presente accordo contrattuale resta in vigore, per la parte economica, dalla data di scadenza del periodo di validità, fino a stipulazione del nuovo accordo contrattuale.
Il foro competente a giudicare qualsiasi controversia è quello di Parma.
Il presente accordo contrattuale, redatto in carta libera, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, con onere a carico della parte richiedente.
Certificazione Antimafia
Dato atto che è in corso di presentazione la richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura di Parma, si conviene di procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, venga emessa una informazione antimafia interdittiva, l’Amministrazione recede ai sensi dell’art. 92 del D.lgs 159/2011.
Articolo 15 (Possibilità di accordi integrativi)
L'Azienda USL di Parma conferma il rapporto di collaborazione con l’Ospedale Xxxxx Xxxxxx, quale nodo della rete dei servizi di salute mentale e delle dipendenze patologiche, specificamente rivolti alle tematiche connesse ai disturbi dell'alimentazione, alla psicogeriatria ed alla riabilitazione neuropsichiatrica, demandando ad accordi integrativi del presente contratto, la definizione delle interrelazioni della Struttura con il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche e la pianificazione dello sviluppo delle attività in rete territoriale. Detti accordi saranno redatti in collaborazione tra l’Ospedale Xxxxx Xxxxxx ed il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale - Dipendenze Patologiche, che potrà coinvolgere altre strutture interessate dell’Azienda USL di Parma.
Di tali accordi integrativi, sarà data comunicazione alle Direzioni Sanitaria ed Amministrativa dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, a cura del DAISM - DP.
Norma transitoria
Il presente accordo contrattuale sarà adeguato in relazione ai contenuti dei nuovi accordi regionali con l’associazione di categoria (AIOP) in corso di definizione
Il presente atto viene firmato dalle parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale dell’Ospedale Privato Accreditato dell’Azienda Usl di Parma “Xxxxx Xxxxxx” di Monticelli Terme
Data
Riepilogo Budget negoziato
Budget 2019 € | Extra Budget € | Totale Complessivo € |
3.465.000,00 | ||
230.000,00 | ||
3.695.000,00 |