CONTRATTO DI GESTIONE
CONTRATTO DI GESTIONE
SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO “FINE MANDATO”
stipulato tra:
Il CONSIGLIO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXX
XXXXX, codice fiscale 80013030228, nella persona della Presidente pro tempore dott.ssa Chiara AVANZO, nata il a ( ), residente a via , legittimata alla firma del presente atto (d’ora in poi “Consiglio regionale”)
e
con sede in , Via , codice fiscale , partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di , iscritta al n. dell’albo capitale sociale Euro, nella persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione , legittimato alla firma del presente atto (d’ora in poi la “Società”)
di seguito congiuntamente le “Parti”
Premesso che:
a) il Consiglio regionale, ai sensi della Legge regionale 26/02/1995 n. 2 e successive modificazioni nonché dei relativi regolamenti di esecuzione, è responsabile della gestione dei fondi accantonati per l’indennità di fine mandato;
b) il Consiglio regionale, in quanto responsabile, è tenuto altresì a gestire nel modo più efficiente ed efficace tali fondi;
c) la Società è soggetto autorizzato all’esercizio del servizio di gestione di portafogli;
d) al fine di realizzare gli obiettivi di adeguata redditività del patrimonio indicati negli Allegati n. 2A e 2B, il Consiglio regionale conferisce alla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 24 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, l’incarico di gestire quanto individuato negli Allegati n. 1A e 1B;
e) il Consiglio regionale dà atto che la Società ha provveduto a fornire in tempo utile prima di essere vincolato dal contratto il testo del contratto medesimo oltre a:
- la “Nota Informativa per clienti o potenziali clienti al dettaglio per il servizio di gestione di portafogli” contenente le informazioni di cui agli artt. 29-32 del Regolamento Consob n.
16190/07 circa la Società e i suoi servizi, le misure di salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela, la natura, i rischi, le implicazioni del servizio di gestione di portafogli, la classificazione della clientela, la trattazione dei reclami, nonché gli incentivi percepiti e/o erogati dalla Società;
- l’informativa circa la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società;
- l’informativa sulla strategia di trasmissione e/o esecuzione degli ordini, in merito alla quale il Consiglio regionale esprime il proprio consenso;
f) con il conferimento del presente mandato, il Consiglio regionale richiede alla Società di essere classificato come “cliente al dettaglio”; la Società, con l’accettazione del presente incarico, riconosce al Consiglio regionale la qualifica di “cliente al dettaglio”;
g) Il Consiglio regionale ha provveduto a fornire alla Società le informazioni di cui all’art. 39 del Regolamento Consob n. 16190/07 relative alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il servizio di gestione, alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento. Sulla base di tali informazioni la Società ha valutato adeguato ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Consob n. 16190/07 le scelte di investimento/disinvestimento connesse alle caratteristiche delle linee di gestione di cui agli Allegati n. 2A e 2B al presente contratto;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1
PREMESSE ED ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.
ART. 2 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Con il presente contratto il Consiglio regionale conferisce alla Società l’incarico di gestire su base individuale, in nome proprio e per conto del Consiglio regionale stesso, ai sensi dell’art. 23 e 24 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il portafoglio indicato nell’art. 3 e individuato negli Allegati n. 1A e 1B al presente contratto.
Nell’esecuzione del presente incarico, la Società investirà in strumenti finanziari, effettuando scelte congruenti con le caratteristiche della gestione concordate con il Consiglio regionale e riportate negli Allegati n. 2A e 2B al presente contratto.
ART. 3 PATRIMONIO IN GESTIONE
Integrano il patrimonio in gestione di pertinenza e di proprietà del Consiglio regionale sia gli strumenti finanziari e la liquidità affidati inizialmente e nel perdurare dell’incarico, sia quelli derivanti da operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere successivamente, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati dal Consiglio regionale.
Gli strumenti finanziari ed il denaro affidati in gestione dal Consiglio regionale costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà degli stessi. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro che siano depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti della Società o viceversa.
ART. 4
DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE
Gli strumenti finanziari affidati in gestione alla Società saranno depositati in uno o più conti titoli aperti a proprio nome dal Consiglio regionale presso la banca indicata nell’Allegato n. 3 di cui al presente contratto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Le disponibilità liquide verranno accreditate su conti in Euro/divisa aperti a cura del soggetto gestore presso la banca di cui al suddetto Allegato n. 3, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
Tali conti saranno dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione da parte della Società del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento oggetto del presente contratto.
Il Consiglio regionale potrà disporre dei valori presenti in tali conti unicamente dandone preventiva informazione scritta alla Società con preavviso di almeno 7 giorni.
Il Consiglio regionale provvederà altresì a dare comunicazione preventiva alla Società dei successivi depositi di liquidità o di strumenti finanziari effettuati sugli stessi conti sopra indicati con preavviso di 7 giorni.
ART. 5 CARATTERISTICHE DELLA GESTIONE
Le caratteristiche della gestione prescelta dal Consiglio regionale sono indicate negli Allegati
n. 2A e 2B.
Fermo restando quanto indicato negli Allegati n. 2A e 2B, gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere:
a) azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
d) titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
e) qualsiasi altro strumento finanziario normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere, e i relativi indici;
f) contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute e relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
g) contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
h) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute e ai relativi indici anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché contratti di opzioni su valute, su tassi d’interesse e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
j) combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.
Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono inoltre essere:
a) denominati in divise di Stati appartenenti all’Unione Europea, agli Stati Uniti d’America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all’OCSE;
b) negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all’Unione Europea e all’OCSE;
c) emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle direttive dell’Unione Europea;
d) per i titoli di debito, con riferimento all’emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi da altri emittenti, nell’ambito di quest’ultimi, i titoli dovranno essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;
e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria, quelli con durata finanziaria non superiore all’anno, quelli con durata superiore all’anno e non superiore a 36 mesi ovvero con durata finanziaria superiore.
Nell’ambito degli strumenti finanziari suddetti, la Società è autorizzata a compiere - senza restrizioni ulteriori rispetto a quelle derivanti da norme di legge o regolamentari - le seguenti operazioni:
− compravendite a pronti; compravendite a termine;
− compravendite a premio;
− operazioni di prestito titoli e di riporto;
− pronti contro termine;
− esercizio di qualsivoglia diritto, anche accessorio, di carattere patrimoniale;
− sottoscrizioni dirette presso gli Enti emittenti o le Casse incaricate;
− sottoscrizioni e rimborsi, acquisti e vendite, di quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio nel rispetto del Regolamento di ciascun O.I.C.R.;
− acquisti, vendite, sottoscrizioni, cessioni degli strumenti finanziari di cui alle lettere f), g),
h) i), j) del presente articolo.
ART. 6
ESECUZIONE DEL CONTRATTO ED ISTRUZIONI SPECIFICHE
La Società agisce nell’espletamento dell’incarico, conformemente alle caratteristiche delle linee di gestione prescelte dal Consiglio regionale, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni eventualmente impartite per iscritto dal Consiglio regionale stesso ai sensi del presente articolo.
La Società può compiere tutti gli atti di investimento/disinvestimento ritenuti utili alla gestione, senza necessità del preventivo assenso da parte del Consiglio regionale, salvo nei casi richiesti dal presente contratto o previsto da disposizioni di legge.
Le percentuali di investimento in singole categorie di strumenti finanziari riportate negli Allegati n. 2A e 2B al presente contratto possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per effetto di vicende connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o all’esercizio di diritti connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio. Qualsiasi ulteriore superamento dei limiti indicati negli Allegati n. 2A e 2B, dovrà essere immediatamente eliminato mediante la cessione o il disinvestimento della percentuale di strumenti finanziari eccedenti i limiti stessi. Ogni eventuale effetto patrimoniale negativo derivante da tale operazione di cessione o disinvestimento - quali, in via meramente esemplificativa, i costi di intermediazione ovvero le minusvalenze relative agli strumenti finanziari oggetto di dismissione - sarà integralmente a carico della Società.
La Società può effettuare operazioni aventi a oggetto contratti a premio e strumenti finanziari derivati nel rispetto delle caratteristiche delle linee di gestione prescelte dal Consiglio regionale e riportate negli Allegati n. 2A e 2B al presente contratto.
Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, la Società non è autorizzata a far uso della leva finanziaria e, dunque, non potrà contrarre obbligazioni che impegnino il Consiglio regionale oltre l’entità del patrimonio affidato determinato in base al valore di mercato del momento in cui sono preordinate.
Il Consiglio regionale prende atto che, nel caso sia convenuta una leva finanziaria in misura superiore all’unità, questa può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito e che pertanto esso può venirsi a trovare in una situazione di debito nei confronti della Società. La Società si riserva, in qualunque momento, di riportare ad uno il valore della leva finanziaria.
Il Consiglio regionale dichiara e la Società prende atto che la banca depositaria è autorizzata in via generale, ai sensi dell’art. 1717, secondo comma, cc., a sostituire a sé, per il compimento di atti relativi ai titoli subdepositati, i soggetti subdepositari o loro corrispondenti ovvero, per l’esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti.
La Società è autorizzata dal Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 38 del regolamento CONSOB n. 16190/2007, a conferire con apposito contratto di delega scritta ad intermediari autorizzati ed in possesso dei requisiti fissati dalla competente Autorità di vigilanza deleghe al compimento di specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti negli allegati 2A e 2B. Le deleghe possono riguardare anche l’intero portafoglio in gestione. Il Consiglio regionale prende atto che le eventuali deleghe saranno conformi alle caratteristiche delle linee di gestione del profilo di rischio prescelti dal Consiglio regionale e saranno comunque formulate al fine di rispettare le disposizioni in materia di conflitto di interessi,
anche con riguardo all’intermediario delegato.
Le eventuali deleghe avranno comunque durata determinata e saranno comunque revocabili con effetto immediato dalla Società delegante.
Prima dell’inizio dell’attività dell’intermediario delegato, la Società è tenuta a comunicare prontamente e per iscritto al Consiglio regionale gli estremi identificativi dello stesso, il contenuto della delega (se parziale) e gli eventuali limiti e condizioni della stessa.
Resta inteso che la delega, in ogni caso non implica alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società delegante, anche con riferimento alle operazioni compiute dall’intermediario delegato.
La Società provvederà a comunicare al Consiglio regionale ogni successiva variazione del delegato o della portata della delega.
Il Consiglio regionale ha facoltà di impartire alla Società in ogni tempo, esclusivamente per iscritto ed inviate per posta elettronica certificata nell’ambito delle caratteristiche della gestione concordate e riportate negli Allegati n. 2A e 2B al presente contratto, istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni purché compatibili con le caratteristiche di gestione concordate e riportate negli Allegati n. 2A e 2B al presente contratto. In tali casi, la Società provvede ad eseguire le istruzioni del Consiglio regionale nei tempi tecnici necessari e compatibilmente con le esigenze specifiche delle operazioni eventualmente in corso.
In particolare, il Consiglio regionale può impartire disposizioni volte a trasferire da un linea di gestione all’altra di cui agli Allegati 2A e 2B tutto o parte del patrimonio gestito. In tali casi la Società provvede al trasferimento della parte di patrimonio indicato dal Consiglio regionale ed è espressamente autorizzata ad effettuare tutte le operazioni di investimento e/o disinvestimento atte ad adeguare, nei tempi tecnici necessari, la composizione dei portafogli gestiti per conto del Consiglio regionale secondo le linee di gestione di cui agli Allegati 2A e 2B.
La Società, quando riceve dal Consiglio regionale disposizioni relative ad un’operazione non adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale stesso esponendo le ragioni per cui non è possibile procedere all’esecuzione.
La Società informerà prontamente e per iscritto il Consiglio regionale nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 5% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio anno ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa verrà inviata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 3% di tale controvalore.
La Società non potrà costruire e implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari; il Consiglio regionale è, comunque, consapevole che l’attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.
ART. 7
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
La Società è esonerata dall’obbligo di informare il Consiglio regionale circa la convocazione di assemblee di soci indette da società emittenti gli strumenti finanziari presenti nel portafoglio. Il diritto di voto relativo agli strumenti finanziari in portafoglio è esercitato dalla Società esclusivamente in presenza di istruzioni specifiche del Consiglio regionale - impartite mediante
procura e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari in materia tempo per tempo vigenti - nel rispetto e nei limiti delle indicazioni dallo stesso impartite, che dovranno pervenire alla Società entro e non oltre il decimo giorno anteriore alla data fissata per le assemblee medesime.
ART. 8
OPERAZIONI IN CONFLITTO Dl INTERESSI
Nelle operazioni poste in essere per conto del Consiglio regionale nelle quali la Società abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi o ad altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, la Società si attiene a quanto comunicato mediante la Nota Informativa e le altre informazioni di cui alle premesse.
Il Consiglio regionale autorizza preventivamente la Società ad eseguire operazioni di acquisto o sottoscrizione di strumenti quando la Società abbia in dette operazioni direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.
ART. 9
OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI
a) Compatibilmente con le caratteristiche della gestione indicate negli Allegati 2A e 2B, la Società può inserire nel portafoglio del Consiglio regionale strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 10% del controvalore del patrimonio stesso; le relative operazioni dovranno essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
Il Consiglio regionale autorizza la Società ad acquistare strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati anche fuori da tali mercati qualora ciò consenta di ottenere il miglior risultato possibile (c.d. “best execution”) per il Consiglio regionale. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati acquistati fuori da tali mercati in esecuzione dell’autorizzazione del Consiglio regionale non contribuiscono a formare la misura del 10% di cui alla presente lett. a).
b) La percentuale di cui alla precedente lettera a) può essere superata, a condizione che il Consiglio regionale rilasci, a seguito di motivata proposta della Società, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta diretta all’esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l’autorizzazione, la Società comunicherà al Consiglio regionale i seguenti elementi, i quali andranno riportati nella premessa all’autorizzazione medesima:
- lo strumento finanziario oggetto dell’operazione, con la specificazione che trattasi di strumento finanziario non negoziato in alcun mercato regolamentato;
- la quantità ed il prezzo prevedibilmente applicato all’operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;
- le ragioni per le quali l’operazione è ritenuta opportuna o comunque utile per il Consiglio regionale.
c) I singoli strumenti finanziari di cui alla lettera a) non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto del Consiglio regionale.
d) Nel caso di superamento dei limiti di cui alle lettere a) e c) per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui alla lettera b), la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenuto conto dell’interesse del Consiglio regionale.
e) Le presenti disposizioni non si applicano ai seguenti strumenti finanziari:
- titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all’OCSE;
- titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico.
f) Ai fini dell’applicazione dei limiti di cui al presente articolo, gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all’ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.
ART. 10
OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati di cui al precedente art. 5, lett. f), g), h), i), j), non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.
Il Consiglio regionale prende atto che la Società deve, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, versare per conto dello stesso margini di garanzia per le operazioni previste nel presente articolo.
ART. 11 RENDICONTO
Indicativamente entro 10 giorni lavorativi, e comunque entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, dalla fine di ciascun mese, la Società invia al Consiglio regionale un rendiconto riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti.
Il rendiconto si compone dei seguenti documenti:
1. prospetto riassuntivo;
2. estratto conto dei movimenti in Euro;
3. eventuale estratto conto dei movimenti in valute diverse dall’Euro, ove l’utilizzo di tali valute sia previsto dalle linee di gestione prescelte dal Consiglio regionale;
4. estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e valutazione del portafoglio;
5. eventuale estratto conto dei finanziamenti concessi.
Nei rendiconti verrà evidenziato il rendimento di gestione, sia al lordo che al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo rapportato all’andamento del benchmark (parametro di riferimento) relativo alle caratteristiche della gestione di cui all’allegato 2 al presente contratto.
Il Consiglio regionale prende atto e dichiara di essere pienamente informato del fatto che il benchmark costituisce uno strumento utile per il raffronto dei risultati ottenuti nell’attività di gestione posta in essere dalla Società e che l’indicazione di un benchmark non costituisce un impegno per la Società a raggiungere o superare tale parametro di riferimento.
La Società si dichiara disponibile a predisporre a proprie spese, dietro richiesta del Consiglio regionale, l’invio di un flusso telematico settimanale riportante le informazioni di cui ai sopra riportati punti da 1 a 3.
Nell’eventualità che le fosse richiesto la Società dovrà inviare tali informazioni in appositi moduli predisposti dal Consiglio regionale.
Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato in tutte le sue parti dal Consiglio regionale in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Società entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla data di ricezione del rendiconto stesso.
In aggiunta al rendiconto verrà anche inviata, con spedizione separata:
1. una relazione riguardante l’attività di gestione posta in essere nel periodo con particolare riferimento alle scelte attive (scostamenti significativi rispetto al benchmark) ed alle motivazioni sottostanti (analisi macroeconomica, analisi fondamentale, etc), all’analisi della performance ed alle sue determinanti (analisi di contribuzione);
2. un rendiconto riguardante i volumi, e le commissioni generate dalle operazioni di negoziazione poste in essere con intermediari appartenenti allo stesso Gruppo della Società.
I documenti di cui al presente articolo saranno validamente inviati a mezzo email, all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx.
ART.12
CRITERI Dl VALUTAZIONE
Nel rendiconto gli strumenti finanziari sono valutati in base ai seguenti criteri dettati dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari:
a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all’OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede) il prezzo è quello ivi rilevato nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati.
Nel caso in cui nell’ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) e per gli strumenti finanziari illiquidi il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un’ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dalla Società, concernenti sia la situazione dell’emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. “xxxx to market”);
c) per i titoli trattati al “corso secco”, il prezzo è espresso al “corso secco” con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
e) per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all’acquisto, l’ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Società. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l’ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento e resa nota al pubblico;
g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in valuta nazionale applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d’interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento;
ART. 13 COMMISSIONI E SPESE
La Società è autorizzata a prelevare dal patrimonio le spese, le commissioni e quant’altro dovuto, compresi gli eventuali oneri fiscali diretti e indiretti conseguenti all’espletamento dell’incarico.
Le commissioni e le spese sono indicate in dettaglio nell’Allegato 4 facente parte integrante del presente contratto.
Eventuali commissioni riconosciute alla Società da società emittenti quote e/o azioni di OICR di Gruppo e non saranno retrocesse a favore del patrimonio gestito mediante riaccredito trimestrale sul conto corrente di gestione.
ART. 14
DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO
Il presente contratto ha durata pari alla presente XV legislatura del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige e sarà rinnovabile previo accordo tra le parti.
Il Consiglio regionale può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal contratto, mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R., e disporre in tutto o in parte delle somme e degli strumenti finanziari di cui è titolare, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite. Il recesso è efficace dal momento in cui la Società ne riceve comunicazione.
La Società provvederà, dal momento di efficacia del recesso del Consiglio regionale ad interrompere le operazioni di gestione con esclusione di quelle disposte anteriormente a tale momento e non ancora eseguite e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.
La Società avvierà, perfezionatosi il recesso del Consiglio regionale, le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al Consiglio regionale stesso, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. La liquidità e gli strumenti finanziari saranno resi nella piena disponibilità del Consiglio regionale secondo modalità consensualmente definite con lo stesso e tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
La Società ha facoltà, ai sensi dell’art. 1727 c.c., di recedere, con un preavviso non inferiore a 60 giorni, dal contratto mediante comunicazione inviata a mezzo lettera raccomandata A.R.; il suddetto termine avrà decorrenza dalla ricezione della lettera raccomandata da parte del Consiglio regionale.
Al cessare dell’efficacia del presente contratto, comunque determinatasi, la Società invierà al Consiglio regionale un rendiconto di fine rapporto.
ART. 15
Parti.
MODIFICAZIONI AL CONTRATTO - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Il presente contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle
Ogni modifica e/o integrazione del presente contratto deve essere apportata in forma scritta e
deve recare la sottoscrizione di entrambe le Parti.
Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno recepite di diritto. La Società provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio regionale delle modifiche apportate.
L’invio di ogni comunicazione al Consiglio regionale sarà validamente effettuato all’indirizzo indicato all’art. 11 del presente contratto o a quello successivamente comunicato dal Consiglio regionale con lettera raccomandata A.R..
L’invio di ogni comunicazione alla Società sarà validamente effettuato all’indirizzo indicato dalla Società stessa nel presente contratto o successivamente comunicato con lettera raccomandata A.R.. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Società il Consiglio regionale può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa Società.
ART. 16
CONCLUSIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto si ha per concluso, in caso di sottoscrizione contestuale da parte dei soggetti titolati, alla data della stessa sottoscrizione.
Il contratto si ha per concluso, nel caso in cui una parte sottoscriva prima dell’altra, nel momento nel quale il primo firmatario avrà notizia certa dell’avvenuta sottoscrizione da parte del secondo firmatario. E’ onere del secondo firmatario comunicare al primo firmatario, secondo le modalità indicate nell’art. 15, l’avvenuta sottoscrizione, entro il giorno lavorativo successivo a quello della firma.
Le Parti si danno reciprocamente atto della circostanza che il presente contratto, indipendentemente dalle modalità di conclusione adottate, è frutto dell’elaborazione comune tra la Società e il Consiglio regionale assistito dai suoi consulenti.
Nel caso in cui il conferimento del presente incarico avvenga presso la sede del Consiglio regionale, o comunque fuori sede, l’efficacia del presente contratto è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte del Consiglio regionale. Entro detto termine è riconosciuta al Consiglio regionale stesso la facoltà di comunicare, mediante telegramma inviato alla Società, il proprio recesso, senza spese né corrispettivo.
Il presente contratto avrà efficacia a far tempo dal
ART. 17
LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato, interpretato ed eseguito ai sensi della legge italiana.
In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine a interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto, il Consiglio regionale può ricorrere alle procedure di conciliazione e arbitrato di cui al D. Lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 e al relativo Regolamento di attuazione adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.
Qualora il Consiglio regionale non ritenga di adire la Camera di conciliazione, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine a interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono di competenza del Tribunale di Trento.
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Le parti dichiarano che il presente accordo è vincolante ed impegnativo per ciascuna di esse e non viola disposizioni di altri contratti da esse stipulati o altri divieti cui esse incorrono. Dichiarano, inoltre, che la sottoscrizione del presente accordo è effettuata da persone debitamente autorizzate.
La Società si impegna ad organizzare una riunione operativa con il Consiglio regionale in ogni momento in cui il Consiglio regionale lo ritenga utile.
ART. 19
ALLEGATI AL CONTRATTO E LORO EFFICACIA
Oltre agli allegati espressamente menzionati negli articoli del presente contratto, fanno parte integrante dello stesso:
la “Nota Informativa per clienti o potenziali clienti al dettaglio per il servizio di gestione di portafogli”;
l’Allegato “A” alla Nota Informativa in materia di “Politica di gestione dei conflitti di interesse”;
Allegato “B” alla Nota Informativa “Informativa sulla politica di gestione in materia di Best Execution nella gestione di portafogli su base individuale”
Le disposizioni contenute nell’articolato, nelle clausole e negli Allegati 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto prevalgono su analoghe o discordanti disposizioni contenute nella Nota Informativa per clienti o potenziali clienti al dettaglio per il servizio di gestione di portafogli”.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO 1A PORTAFOGLIO IN GESTIONE
Il Consiglio, in relazione all’incarico di gestione con le caratteristiche della Linea di gestione di cui al seguente allegato 2A, conferisce alla a il patrimonio di seguito indicato:
Euro (in lettere)
Presso il c/c n. acceso presso
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 2A
FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO COMPARTO A RISCHIO BASSO CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI GESTIONE
L'obiettivo della gestione è la preservazione del capitale investito in modo diversificato e prevalentemente in Euro, abbinata ad un profilo di rischio basso. L’orizzonte temporale del mandato coincide con la durata della legislatura. Il comparto sarà investito principalmente in titoli di debito, mentre la quota di titoli di capitale potrà raggiungere al massimo il 15%, prevedendo la possibilità di azzerarsi a discrezione del gestore.
La valuta di riferimento è l’Euro.
Leva finanziaria concordata 1.
LIMITI DI INVESTIMENTO
1. Azioni, OICR ed ETF di natura azionaria massimo 15%;
2. obbligazioni di emittenti privati, OICR ed ETF che investano in questo tipo di obbligazioni massimo 60%;
3. OICR, comprensivi di quelli previsti ai precedenti punti 1 e 2, potranno avere un peso massimo pari al 75% del portafoglio;
4. rischio valutario: al di fuori dell’euro si potrà investire solamente in esposizioni in dollaro USA per un limite massimo pari al 20% del portafoglio;
5. i titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor’s o equivalente per le altre agenzie di rating; il rating medio del portafoglio (esclusi i titoli dello Stato italiano e quelli emessi o garantiti dalle Province di Trento e Bolzano) dovrà essere pari o superiore ad A+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor’s o equivalente per le altre agenzie di rating; i titoli emessi dallo Stato italiano nonché quelli emessi o garantiti dalle Province di Trento e Bolzano non sottostanno alla presente disposizione;
6. limiti di concentrazione - qualsiasi emittente (esclusi i governi dei paesi aderenti alla UE, gli Stati Uniti d’America, gli OICR ed ETF che sottostanno ai limiti sopra indicati) potrà essere presente in portafoglio per una percentuale massima del 5%.
ULTERIORI LIMITI
La Società non potrà costruire e implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, potranno essere utilizzati derivati di tasso solamente con finalità di copertura, non potranno essere utilizzati altri tipi di contratti derivati. Non sono ammessi investimenti in “private placement” o comunque emissioni prive di rating.
Il Consiglio regionale è comunque consapevole che l’attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.
BENCHMARK
Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:
10% MSCI EMU (MXEM)
90% JPMorgan EMU Bond Index investment grade 1 to 3 years (JNEUI1R3)
Nel calcolo del rendimento del benchmark, dovrà essere nettata l’incidenza della commissione di gestione così come indicate nel successivo allegato 4, nonché la tassazione tempo per tempo vigente.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 1B
Il Consiglio, in relazione all’incarico di gestione con le caratteristiche della Linea di gestione di cui al seguente allegato 2B, conferisce alla
a il patrimonio di seguito indicato:
Euro (in lettere)
Presso il c/c n. acceso presso
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 2B
FONDO PER IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO COMPARTO A RISCHIO MEDIO CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI GESTIONE
L'obiettivo della gestione è la rivalutazione del capitale investito in un’ottica di investimento di medio termine ed un profilo di rischio medio, l’orizzonte temporale del mandato coincide con la durata della legislatura. Il comparto sarà investito principalmente in titoli di debito, mentre la quota di titoli di capitale potrà raggiungere al massimo il 40%, prevedendo la possibilità di azzerarsi a discrezione del gestore.
La valuta di riferimento è l’Euro.
Leva finanziaria concordata 1.
LIMITI DI INVESTIMENTO
1. Azioni, OICR ed ETF di natura azionaria massimo 40%;
2. obbligazioni di emittenti privati, OICR ed ETF che investano in questo tipo di obbligazioni massimo 40%;
3. OICR ed ETF potranno avere un peso massimo pari al 75% del portafoglio;
4. rischio valutario: l’esposizione in valute diverse dall’Euro potrà avvenire per un peso massimo pari al 50% del portafoglio;
5. i titoli di debito dovranno avere un rating minimo BBB+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor’s o equivalente per le altre agenzie di rating; il rating medio del portafoglio (esclusi i titoli dello Stato italiano e quelli emessi o garantiti dalle Province di Trento e Bolzano) dovrà essere pari o superiore ad A+ secondo la scala di valutazione di Standard&Poor’s o equivalente per le altre agenzie di rating; i titoli emessi dallo Stato italiano nonché quelli emessi o garantiti dalle Province di Trento e Bolzano non sottostanno alla presente disposizione;
6. limiti di concentrazione - qualsiasi emittente (esclusi i governi dei Paesi aderenti alla UE, gli Stati Uniti d’America, gli OICR ed ETF che sottostanno ai limiti sopra indicati) potrà essere presente in portafoglio per una percentuale massima del 5%.
ULTERIORI LIMITI
La Società non potrà costruire e implementare posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, potranno essere utilizzati derivati di tasso solamente con finalità di copertura, non potranno essere utilizzati altri tipi di contratti derivati. Non sono ammessi investimenti in “private placement” o comunque emissioni prive di rating.
L’utilizzo degli OICR ed ETF nel portafoglio è subordinato alla verifica da parte del Gestore che i medesimi adottino limiti di investimento e composizione di portafoglio conformi ai limiti di investimento sin qui previsti.
Il Consiglio regionale è comunque consapevole che l’attività di gestione non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il patrimonio.
BENCHMARK
Il benchmark della gestione è composto dal seguente indice:
25% MSCI EMU (MXEM)
75% JPMorgan EMU Bond Index investment grade 1 to 5 years (JNEUI1R5)
Nel calcolo del rendimento del benchmark, dovrà essere nettata l’incidenza della commissione di gestione così come indicate nel successivo allegato 4, nonché la tassazione tempo per tempo vigente.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 3 BANCA DEPOSITARIA
La Banca depositaria è Per l’esecuzione del presente contratto ai sensi dell’art. 4 gli strumenti finanziari e le
disponibilità liquide verranno rispettivamente depositati e accreditati nei seguenti: per il comparto a rischio basso sub 2A
conto titoli conto euro/divisa
per il comparto a rischio medio sub 2B
conto titoli conto euro/divisa
aperti a nome del Consiglio regionale.
Eventuali tasse, bolli ed imposte di varia natura sono a carico del Consiglio regionale.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 4 COMMISSIONI E SPESE
Per ogni singola linea di gestione la ha diritto ad un compenso pari a % in lettere su base annua riferito al patrimonio gestito nel corso di ogni trimestre e da calcolarsi sul valore medio del patrimonio calcolato nel periodo compreso tra il primo e l’ultimo giorno del trimestre solare di riferimento e da corrispondersi con valuta ultimo giorno lavorativo di ciascun trimestre.
Tutte le spese, comprese quelle di seguito indicate a solo titolo esemplificativo:
- imposte e bolli;
- commissioni dovute alla banca depositaria;
- commissioni di negoziazione, di sottoscrizione, rimborso, switch, gestione, incentivo (performance), relative agli strumenti finanziari immessi nel patrimonio in gestione in esecuzione del presente accordo,
sono a carico del Consiglio Regionale.
Solo nel caso in cui la , nell’esecuzione dell’incarico di cui al presente Accordo, investa il patrimonio ad essa conferito in gestione in quote o azioni di OICR dalla stessa promossi o gestiti ovvero promossi o gestiti da del gruppo (OICR aperti “collegati”) l’importo delle commissioni di sottoscrizione, rimborso e di gestione relative alle quote o azioni di OICR collegati andranno detratte dall’importo derivante dall’applicazione della percentuale sopra indicata.
Per quanto attiene al pagamento delle commissioni dovute alla banca depositaria e corrisposte direttamente dalla quest’ultima è espressamente autorizzata dal Consiglio regionale a pagare tali commissioni, che la banca depositaria fatturerà mensilmente, prelevando la liquidità necessaria dal relativo c/c di gestione.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 5
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003
Il D.lgs n. 196/2003 (di seguito “la legge”), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, stabilisce che taluni trattamenti e talune comunicazioni di dati personali possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, la Società fornisce al Consiglio regionale l’informativa richiesta dalla legge e chiede allo stesso di esprimere il consenso al trattamento e alle comunicazioni connessi con il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi prestato dalla Società.
1. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali forniti dal Consiglio regionale sono trattati dalla Società per finalità strettamente correlate alla instaurazione e alla gestione del rapporto contrattuale ovvero per finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria (ad esempio obblighi imposti dalle Autorità di Vigilanza).
Per taluni servizi, la Società si può avvalere di società di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa si avvale di società di propria fiducia che, in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa, quali: la prestazione di servizi di stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comunicazioni al Consiglio regionale; la prestazione di servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con il Consiglio regionale; la prestazione di servizi di acquisizione, registrazione e trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti; l’attività di intermediazione bancaria e finanziaria; l’attività di revisione contabile e certificazioni di bilancio. L’elenco delle predette società è costantemente aggiornato e può essere richiesto gratuitamente, anche telefonicamente al Responsabile del trattamento indicato al successivo paragrafo 4.
I suddetti trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.
Senza i dati del Consiglio regionale, la Società non potrebbe dare esecuzione al Contratto di gestione di portafogli. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dal Consiglio regionale stesso per obbligo di legge o di regolamento: lo prevede, ad es., la normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).
2. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati personali in possesso della Società potranno essere comunicati alle società che svolgono compiti di natura tecnica od organizzativa indicate nel paragrafo precedente nonché a intermediari bancari e finanziari, al fine di eseguire le operazioni relative al contratto stipulato. I dati potranno essere comunicati anche alle Autorità di Vigilanza, all’Autorità Giudiziaria e a professionisti esterni di cui si avvale la Società.
I destinatari delle comunicazioni descritte nella presente informativa operano in totale autonomia, in qualità di distinti titolari del trattamento.
I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.
3. Diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.
L’articolo 7 del decreto legislativo riconosce all’interessato specifici diritti. In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come gli stessi vengono utilizzati; ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Si precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l’integrazione occorre vantare un interesse specifico. Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
4. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare del trattamento è con sede legale in _via
Le istanze di cui al paragrafo precedente possono essere indirizzate all’attenzione del Responsabile del Trattamento pro tempore, domiciliato presso la sede legale della Società. Rivolgendosi al detto Responsabile del trattamento, anche telefonicamente al n. si ha inoltre il diritto di conoscere gratuitamente l’identità degli altri responsabili del trattamento eventualmente designati dalla Società.
Il Consiglio regionale dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 X.X.xx. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. medesimo ed esprime il proprio consenso alla comunicazione e al trattamento dei propri dati personali, ai soggetti e per le finalità precisate nell’informativa.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo
ALLEGATO N. 6 REGIME FISCALE
Con riferimento al presente contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi nel rispetto delle disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 7, vogliate prendere nota che i beni affidati in gestione non sono relativi ad un’attività di impresa commerciale e che per la tassazione dei redditi realizzati/maturati per effetto della gestione, il Consiglio regionale opta per il regime del risparmio gestito come nettista.
La suddetta opzione avrà effetto per tutto il periodo d’imposta e potrà essere revocata espressamente per iscritto, con lettera raccomandata A.R., entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo.
Trento,
IL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE
La Presidente dott.ssa Chiara Avanzo d