All. A
All. A
Addendum – all’Accordo di finanziamento sottoscritto dai Confidi con la Regione Marche, inerente la gestione dei fondi di provenienza POR Fesr 2014- 2020 collegati al Fondo per l’emergenza Covid-19 istituito dalla L.R. 10 aprile 2020, n. 13. Modifiche apportate dalla L.R. 2 dicembre 2021, n. 33.
Le modifiche sotto riportate, apportate alla L.R. 10 aprile 2020, n. 13 dalla L.R. 2 dicembre 2021, n. 33 vanno a modificare e/o integrare l’Accordo di finanziamento, di cui al DDS 434/PLI del 06/09/2021, sottoscritto con i Confidi interessati.
Art. 9 – LR 33/2021: (Modifiche alla l.r. 13/2020)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020, le parole: "15 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2022".
Quindi, la nuova formulazione dell’articolo modificato è la seguente: “Art. 12 (Disposizioni transitorie e finali)
1. Le risorse previste da questa legge possono essere integrate da risorse europee, statali e da altre risorse messe a disposizione da soggetti pubblici e privati.
2. I Confidi possono concedere i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla data del 30 giugno 2022, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
3. Nel caso in cui successivamente alla data di cui al comma 2 le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 30 settembre 2022.
4. I dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti adottano gli atti di cui agli articoli 5, comma 1, 10, comma 4, e 11, comma 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.”.
L’Accordo di finanziamento in vigore sarà quindi quello derivante dalla presa d’atto delle modifiche/integrazioni sopravvenute in base alla richiamata LR 33/2021.