AVVERTENZA - Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione,...
ALLEGATO 3
RP Broker Srl
Risk protection & Broker in assicurazione.
AVVERTENZA - Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.
SEZIONE I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il
contratto
1. INTERMEDIARIO PERSONA FISICA CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE
Nome e Cognome Sezione e N° iscrizione al RUI Data iscrizione al RUI Telefono: E-Mail:
Nella sua qualità di:
Ditta individuale Rappresentante legale Amministratore delegato Direttore generale
Responsabile dell'attività di intermediazione
Responsabile dell’attività di intermediazione del collaboratore (persona giuridica) del broker Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del broker ( dipendente/collaboratore)
Addetto all’intermediazione al di fuori dei locali del collaboratore ( persona fisica o giuridica) del broker Addetto all’intermediazione all’interno dei locali del broker
Addetto all'intermediazione all'interno dei locali del Collaboratore (persona fisica o giuridica) del broker
Il soggetto di cui sopra opera per conto del seguente collaboratore del broker
(da compilare solo nel caso in cui la persona sopra indicata sia un addetto / responsabile di un collaboratore iscritto nella sezione E del RUI)
Società per cui è iscritto al RUI Sezione e N° iscrizione al RUI Data iscrizione al RUI
Sede operativa di Recapito telefonico Recapito @mail
2. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:
Ragione sociale: RP Broker Srl - Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Telefono: 0000-000000 - Fax: 0000-000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
iscrizione RUI n° B000290003 Sezione: B in data 22-01-2009
Filiale operativa di: Bracciano Jesi Monza Novara Oggiono Trieste Varese Vicenza
I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito: xxx.xxxxx.xx
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta : IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX - tel.
x0000000000
SEZIONE II - Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali e che i seguenti elenchi sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xxx
1 L’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti di affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2 L’elenco degli obblighi di comportamento di cui all’allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018
b. il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al punto 1)
SEZIONE III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse
Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’Impresa di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.
SEZIONE IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
Il broker RP Broker Srl informa:
a) che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
b) che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:
Indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec del Broker:
RP Broker Srl
00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx, 00 – email: xxxx@xxxxxxxx.xxx – pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00- 00000- Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.
Il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06/00000000 E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
RP Broker Srl
(Il Presidente)
ALLEGATO 4
RP Broker Srl
Risk protection & Broker in assicurazione
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP
AVVERTENZA - Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
DATI DELL’INTERMEDIARIO
Nome e Cognome Sezione e N° iscrizione al RUI Data iscrizione al RUI
ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:
Ragione sociale: RP Broker Srl - Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Telefono: 0000-000000 - Fax: 0000-000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
iscrizione RUI n° B000290003 Sezione: B in data 22-01-2009
Filiale operativa di: Bracciano Jesi Monza Novara Oggiono Trieste Varese Vicenza
I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito: xxx.xxxxx.xx
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta : IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX - tel.
x0000000000
SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione
L’attività del broker RP BROKER Srl viene svolta su incarico del cliente
Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) Intermediario ex art. 22 L. 22/2012
Sezione di appartenenza
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)
Dati del Broker per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E) Nome e Cognome:
Denominazione sociale Sede legale in
Numero Iscrizione RUI
Eventuale intermediario collaboratore orizzontale
SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto il Broker RP Broker Srl dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza
fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP
propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker RP Broker Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:
onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro commissione inclusa nel premio assicurativo; altra tipologia di compenso;
combinazione delle diverse tipologie di compenso
(ove non sia possibile specificare l’importo indicare il metodo di calcolo);
Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA
(in attuazione alle disposizioni dell’art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)
Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli provvigionali riconosciuti all’intermediario dall’impresa di assicurazione. Tale tabella è comunque disponibile e costantemente aggiornata sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.
Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall’Impresa di assicurazione all’intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest’ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.
SEZIONE IV - Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker RP Broker Srl dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia ) è collocato come segue:
⮚ con l’Impresa
con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente) senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice;
RP Broker Srl
(Il Presidente)
ALLEGATO 4 BIS
RP Broker Srl
Risk protection & Broker in assicurazione.
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO
AVVERTENZA - Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite
DATI DELL’INTERMEDIARIO
Nome e Cognome Sezione e N° iscrizione al RUI Data iscrizione al RUI
ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:
Ragione sociale: RP Broker Srl - Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Telefono: 0000-000000 - Fax: 0000-000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
iscrizione RUI n° B000290003 Sezione: B in data 22-01-2009
Filiale operativa di: Bracciano Jesi Monza Novara Oggiono Trieste Varese Vicenza
I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito: xxx.xxxxx.xx
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta : IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX - tel.
x0000000000
SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione
a L’attività del broker RP BROKER Srl viene svolta su incarico del cliente
b Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale) Intermediario ex art. 22 L. 22/2012
Sezione di appartenenza
Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)
c Dati del Broker 1 per il quale è svolta l’attività (compilazione riservata all’intermediario iscritto in sezione E) Nome e Cognome:
Denominazione sociale Sede legale in
Numero Iscrizione RUI
Eventuale intermediario collaboratore orizzontale
1 Gli intermediari iscritti nella sezione E indicano cognome e nome denominazione sociale sede legale e numero di iscrizione nel Registro dell’intermediario per il quale è svolta l’attività di distribuzione del contratto e l’eventuale intermediario collaboratore orizzontale dell’intermediario principale
SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
Con riguardo al contratto proposto il Broker RP Broker Srl dichiara che: (sbarrare l’opzione ricorrente):
fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell’ambito della consulenza
2
fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121 septies del CAP
fornisce una consulenza su base indipendente
fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo
distribuisce prodotti di investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i prodotti di investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione
Inserire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’art. 119-bis comma 7 del CAP
fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
fornisce indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l’informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014
Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, l’informativa di cui alle ultime due opzioni selezionabili, può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice.
SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni ed agli incentivi
Il compenso relativo all’attività svolta dal Broker RP Broker Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da: 3
onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro commissione inclusa nel premio assicurativo; altra tipologia di compenso;
combinazione delle diverse tipologie di compenso
(ove non sia possibile specificare l’importo indicare il metodo di calcolo);
importo percepito per la valutazione periodica dell’adeguatezza
importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili nonché dall’articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione (comunicazione relativa ai caricamenti)
4
SEZIONE IV - Informazioni relative al pagamento dei premi
a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker RP Broker Srl dichiara che i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l’impresa di assicurazione oppure l’intermediario, espressamente in tale qualità;
Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia
⮚ con l’Impresa
) è collocato come segue:
con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente) senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
Avvertenza: Qualora il broker non sia autorizzato all’incasso ai sensi dell’accordo sottoscritto o ratificato dall’impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice;
2 Se si seleziona tale opzione fornire anche l’indicazione delle attività prestate nell’ambito della consulenza stessa, specificando caratteristiche e contenuto delle prestazioni rese
3 Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l’informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.
4 L’informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d’investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’articolo 185 del Codice
RP Broker Srl
(Il Presidente)
ALLEGATO 4 TER
RP Broker Srl
Risk protection & Broker in assicurazione.
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
RP Broker Srl
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Telefono: 0000-000000 - Fax: 0000-000000
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xxx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx
iscrizione RUI n° B000290003 Sezione: B in data 22-01-2009
Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker;
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell’intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
b) consegna copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione.
d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l’obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
e) ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all’art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
f) è obbligato a fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
b. obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione
f. obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.
per accettazione