PROVINCIA DI UDINE
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE
Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) – codice fiscale 83000710307
STAZIONE APPALTANTE
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUDDIVISO IN QUATTRO LOTTI FUNZIONALI: LOTTO 1 - 2 - 3 STRADE, MANUFATTI E AREE PUBBLICHE; LOTTO 4 - DI LAVORI EDILI ED AFFINI, IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
DISCIPLINARE DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Città di Lignano Sabbiadoro
Indirizzo: viale Europa, 26 – 00000 XXXXXXX SABBIADORO, tel. 0000 000000 RUP: architetto Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.
Responsabile procedura di gara: dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx. Pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA
a. Informazioni generali
La procedura ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 senza riapertura del confronto competitivo, suddiviso in 4 lotti, da stipulare con n. 2 (due) operatori economici per ciascun lotto.
La gara verrà svolta mediante procedura aperta con applicazione del prezzo più basso ai sensi degli artt. 60, 36 c. 9 bis e 95 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 – bis, 2 –ter, 8 del D.Lgs 50/2016.
La suddetta procedura verrà svolta attraverso la piattaforma telematica e-appalti.fvg.
b. Documentazione di gara
1) Bando di gara
2) Disciplinare di gara e modulistica allegata; e per ogni singolo lotto:
3) Capitolato Speciale d’Appalto e ulteriore documentazione allegata
3. INFORMAZIONI SULL’ACCORDO QUADRO
a. Accordo quadro
L’Accordo quadro in oggetto costituisce la disciplina generale inerente allo svolgimento degli interventi relativi ai lotti di seguito descritti. Il Comune, tramite successivi Contratti applicativi, affiderà l’esecuzione dei lavori successivamente e specificatamente individuati che si renderanno necessari. L’Accordo quadro va inteso pertanto, rispetto ai singoli ed eventuali “contratti applicativi”, come “contratto normativo”.
La stipula dell’Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Lignano Sabbiadoro nei confronti dell’aggiudicatario. Pertanto l’operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o certificato di regolare esecuzione) nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo. L’operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell’ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l’Accordo Quadro.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei servizi e delle forniture che, in base all’Accordo Quadro sottoscritto, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.
Criterio per la ripartizione dei lavori tra gli aggiudicatari: Le prestazioni oggetto dei contratti attuativi dei singoli lotti saranno affidate, in base alla graduatoria, a n. 2 (due) operatori per lotto, seguendo il “criterio a cascata” in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all’operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale; solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico il contratto verrà stipulato con il primo concorrente che segue in graduatoria.
La scelta di questa Stazione Appaltante di poter affidare ciascuno dei lotti anche a un secondo operatore diverso da quello che si è posizionato per primo nella graduatoria, trova, inoltre, ragionevolezza nella necessità di garantire in maniera più efficiente – in caso di impossibilità del primo operatore - la effettività delle manutenzioni che si riveleranno necessarie nel periodo temporale coperto dall’accordo quadro, considerati anche i limiti temporali di cantierabilità imposti dalla natura turistica della Città di Lignano Sabbiadoro.
N.B. Si ribadisce che tutti gli interventi previsti nel capitolato ed elenco prezzi non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle necessità dell’Amministrazione.
b. Luogo di esecuzione
Il luogo di esecuzione è il comune di Lignano Sabbiadoro.
Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH42
c. Durata
L’accordo quadro ha durata triennale ed avrà inizio a far data dal verbale di consegna dei lavori previsto presuntivamente entro la fine del 2019. L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.lgs 50/2016.
d. Importo
L’importo stimato dell’Accordo quadro ammonta complessivamente ad € 4.800.000,00 IVA esclusa, compresi oneri per la sicurezza, finanziato con avanzo libero d’amministrazione.
Per ogni lotto il valore complessivo stimato è di € 1.300.000,00 (IVA esclusa) per i LOTTI 1- 2- 3 e di € 900.000,00 (IVA esclusa) per il LOTTO 4.
Non sono soggetti a ribasso gli importi degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 che verranno distinti e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza sulla scorta dei singoli contratti d’appalto.
Ai fini del presente appalto la stima indicativa degli oneri per la sicurezza indicati con dx n.856 dd.15-10-2019 sono i seguenti:
• Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 1) Euro 26.000
• Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 2) Euro 26.000
• Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 3) Euro 26.000
• Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 4) Euro 18.000
Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’appaltatore verrà stabilito, alla luce dell’attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti d’appalto, con applicazione del ribasso offerto sull’Elenco Prezzi sull’importo dei lavori determinato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 che verranno distinti e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza sulla scorta dei singoli contratti d’appalto.
Ove il valore complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo dell'Accordo Quadro prima della scadenza, l’Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra.
e. Suddivisione in lotti:
L’accordo quadro sarà così suddiviso:
⮚ LOTTO 1 – CIG 80405675CA;
Importo presunto dei lavori: € 1.300.000,00, compresi oneri della sicurezza quantificabili in sede di approvazione dei singoli progetti;
Ambito territoriale: Lignano Sabbiadoro; Classificazione SOA: categoria OG3 – Classifica III
⮚ LOTTO 2 – CIG 8040579FAE;
Importo presunto dei lavori: € 1.300.000,00 compresi oneri della sicurezza quantificabili in sede di approvazione dei singoli progetti;
Ambito territoriale: Lignano Pineta;
Classificazione SOA: categoria OG3 – Classifica III
⮚ LOTTO 3 – CIG 80405908C4;
Importo presunto dei lavori: € 1.300.000,00 compresi oneri della sicurezza quantificabili in sede di approvazione dei singoli progetti;
Ambito territoriale: Lignano Riviera
Classificazione SOA: categoria OG3 – Classifica III
⮚ LOTTO 4 – CIG 80406022AD;
Importo presunto dei lavori: € 900.000,00 compresi oneri della sicurezza quantificabili in sede di approvazione dei singoli progetti
Ambito territoriale: Lignano Sabbiadoro, Lignano Pineta e Lignano Riviera Classificazione SOA: categoria OG1 – Classifica II
Al fine di dare opportuna applicazione all’art. 51 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e al principio comunitario della rotazione, è possibile presentare offerta per tutti e quattro i lotti ma l’aggiudicazione di un lotto escluderà l’operatore dalla partecipazione ai lotti successivi (non verrà aperta l’offerta economica) anche se la partecipazione è in altre forme previste dall’art. 45 del D.Lgs.50/2016 (es. se è aggiudicatario in forma individuale nel primo lotto verrà escluso dalla partecipazione al secondo lotto e ovviamente al terzo anche se l’offerta è stata presentata in forma di R.T.I.). Inoltre, l’aggiudicatario di un lotto non potrà eseguire parte dei lavori previsti negli altri lotti nemmeno in qualità di subappaltatore.
4. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a mezzo del servizio di messaggistica della piattaforma e-appalti.fvg fino a 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx (amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti) e sulla piattaforma e-appalti FVG- sezione Allegati.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
5. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
6. SOGGETTI AMMESSI
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
Si applicano le disposizioni di cui agli art. 45, 46, 47 e 48 del Codice.
Saranno ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del Codice, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara,
- essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), indicandone gli estremi;
oppure
- aver presentato domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, allegando copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
a. Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA):
• Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
• Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all’art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
• Nel caso di cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata.
b. Requisiti di qualificazione (certificazione SOA)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 co. 1 del Codice, 60 e 61 del DPR 207/10 come vigente ai sensi dell’art. 216 co 14 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:
• Per i LOTTO 1 -2 -3: categoria prevalente OG 3 classifica III;
• Per il LOTTO 4: categoria prevalente OG1-I classifica II;
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/10.
N.B.: qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 207/2010; nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010.
Per partecipare al lotto 4 i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti e accertati, ai sensi del rinvio all’art. 62 del DPR 207/10, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
c. Disposizioni per RTI e consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D. Lgs. 50/2016.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all’art. 45 co. 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, l’attestazione SOA richiesta deve essere posseduta da tutti gli operatori economici raggruppati.
All’interno della stessa categoria di opere (OG3; OG1) è ammesso il cumulo delle classifiche (I, II, III…) ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti, fermo restando che l’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria ovvero:
- nella misura minima del 40% in caso di RTI con 3 o più operatori;
- nella misura minima del 51% in caso di RTI con 2 operatori.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; (c.d. divieto di partecipazione plurima) con eventuale accertamento della condotta in sede penale ex art. 353 c.p..
(Raggruppamenti da costituire) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti.
N.B. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
Le disposizioni di cui all’articolo 48 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del codice; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso con i limiti e secondo le modalità dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
11. GARANZIA PROVVISORIA
a. Caratteristiche ed importo
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a:
- per i Lotti n. 1, 2, 3 pari ad €. 26.000,00 (ventiseimila euro/00);
- per il Lotto n. 4 pari ad €. 18.000,00 (diciottomila euro/00);
salvo le riduzioni ammesse ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice (cfr. punto 11.c).
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
b. Modalità
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso CreditFriuli – Credito Cooperativo Friuli Società Cooperative – Ag. Di Via Latisana, n. 80 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
c. Riduzioni
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300/2017 allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC (€) |
1 | 80405675CA | 140,00 |
2 | 8040579FAE | 140,00 |
3 | 80405908C4 | 140,00 |
4 | 80406022AD | 80,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura relativamente al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Le offerte dovranno essere presentate alla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma elettronica e-appalti.fvg, attraverso l’area “Richiesta di Offerta online” (RDO) con le modalità nel seguito descritte, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18.11.2019.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
L’offerta potrà essere presentata utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla stazione appaltante all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx e sulla piattaforma e-appalti.fvg.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica all’interno del Portale, nonché per l’utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento “Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del box “Dettagli RDO” della “RDO online”.
Si precisa che:
- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online;
- qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa.
Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.
Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale su Portale potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso.
Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della “RDO online”.
Una volta espletate le attività di predisposizione della busta economica digitale, il concorrente dovrà:
1) cliccare su “Invia risposta” per trasmettere la propria offerta economica;
2) cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.
Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.
A conferma dell’avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.
Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà pertanto irricevibile.
Predisposizione buste:
In relazione alla gara in oggetto, attraverso la piattaforma eappalti.fvg sarà possibile compilare un’unica RdO di qualifica (Busta A - amministrativa) valida per il\i lotto\i cui il concorrente intende partecipare.
Successivamente, con riguardo all’offerta economica, dovrà essere compilata la\e RdO “Offerta economica” relativa a ciascun lotto al quale si intende partecipare.
In tal modo, al momento della conferma della propria offerta in eappalti.fvg, l’operatore economico si ritroverà ad aver compilato:
- una Rdo di qualifica (Busta A);
- tante RdO “Offerta economica” quanti sono i lotti cui intende partecipare (Busta B).
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta,che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, attraverso il servizio di messaggistica della piattaforma telematica eappalti.fvg, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
In caso di partecipazione a più lotti:
Il concorrente deve predisporre una unica Busta “A” e tante Buste “B” quanti sono i Lotti cui intende partecipare.
In tal caso, il concorrente deve presentare:
- un’unica domanda di partecipazione;
- un unico DGUE;
- tante, distinte e autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti per cui concorre;
- distinti PASSOE per ciascun lotto;
- distinte ricevute di pagamento del contributo ANAC per ciascun lotto, se dovuto.
a. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica
di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
b. Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE, come da modello allegato.
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente seleziona i lotti cui intende partecipare.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica se intende ricorrere all’istituto con le modalità di cui all’art. 105 del Codice.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Gli operatori economici, in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV ma indicano gli estremi della SOA nella sezione corrispondente (PARTE II: informazioni sull'operatore economico - A: Informazioni sull'operatore economico).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
c. Dichiarazioni integrative documentazione a corredo
1.1.1 Dichiarazioni integrative
Le dichiarazioni di cui ai punti seguenti, potranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima (modello allegato).
L’operatore economico:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale/partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
1.1.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
11. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
12. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
13. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
1.1.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto a.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio , ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
b. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
c. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
Si precisa che in sede di verifica della documentazione amministrativa verrà valutata unicamente la documentazione richiesta.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta direttamente attraverso il portale e-appalti.fvg accedendo alla sezione “Busta economica”.
L’operatore economico deve:
- indicare il ribasso percentuale unico offerto in riferimento all’Elenco prezzi, relativo al lotto di riferimento, approvato dall’Amministrazione e reperibile nella sezione “Allegati” della RdO.
Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 1) Euro 26.000 Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 2) Euro 26.000 Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 3) Euro 26.000 Stima indicativa degli oneri di sicurezza da interferenza ( lotto 4) Euro 18.000
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 0 del presente disciplinare.
- indicare l’ammontare degli oneri di sicurezza interni dell’azienda intesi come la quota delle spese generali dell’azienda per interventi a garanzia della sicurezza e della formazione dei dipendenti.
- dichiarare il costo della manodopera.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo del prezzo più basso offerto per lotto ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016 e s.m.i. determinato in base al maggior ribasso percentuale offerto per ogni lotto posto a base di gara.
L’aggiudicazione dei lotti avverrà seguendo l’ordine numerico crescente dei lotti ed i concorrenti potranno presentare un’offerta per uno o più lotti, ma l’aggiudicatario di un lotto non potrà concorrere all’affidamento dei lotti successivi.
La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una offerta valida per ogni singolo lotto.
Nell’ipotesi in cui il numero delle offerte risulti insufficiente rispetto ai numero dei lotti, l’Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento alle altre offerte valide pervenute secondo la regola sopra indicata.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
APERTURA DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Stazione appaltante comunicherà tramite la piattaforma eappalti.fvg e pubblicata nel sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente la data, il luogo e l’ora della seduta pubblica per l’apertura delle buste.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità indicate.
Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini prescritti e alla verifica della documentazione amministrativa.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) provvede agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
APERTURA DELLA BUSTA B –VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Per ogni singolo lotto, una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà, nella medesima seduta o in una seduta pubblica successiva, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla graduatoria delle offerte che potrà avvenire anche in successiva seduta, secondo i criteri e le modalità precedentemente descritte.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso prezzo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede all’aggiudicazione dell’appalto.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa il RUP procederà secondo quanto indicato al punto successivo.
L’aggiudicazione di un lotto escluderà l’operatore dalla partecipazione ai lotti successivi. In tal modo dopo l’apertura della documentazione amministrativa non si darà luogo all’apertura delle buste economiche dei concorrenti già aggiudicatari di lotti precedenti.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice -i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 97.
Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
Inoltre si precisa che la verifica delle congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP ma se questi, in ragione dell’eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, lo ritenesse, lo stesso potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. 31 comma 9 del Codice o di commissione nominata ad hoc.
Esclusione automatica
Per la presente procedura di gara, si precisa che la stazione appaltante, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2 –bis e 2 –ter dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016.
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ogni lotto, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante procede a:
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà dare inizio al servizio come previsto dal C.S.A. entro 10 giorni dalla data di “Comunicazione di avvenuta aggiudicazione”, previa presentazione della polizza fideiussoria a garanzia del Servizio, anche nelle more del perfezionamento del contratto con la sottoscrizione del “Verbale di esecuzione anticipata del Contratto” ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di un servizio essenziale per la località.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’accordo quadro è stipulato, in forma elettronica, nella forma di scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Udine, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lignano Sabbiadoro, nella persona del Sindaco pro tempore, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare xxx.xxxxxxx.xxx. I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla gara (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei requisiti previsti dal D.lgs 50/16, in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.