L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E
ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L. 241/90) TRA
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Automobile Club d’Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;
E
Tribunale di Palermo, con sede in Palermo, Piazza V.E. Orlando, C.F. 80028090829, in persona del Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Palermo il 10/08/1964, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra.
Premesso che
L’ACI:
nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell’assetto del territorio collabora, secondo le finalità statutarie, con le Autorità e gli Organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:
a) definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante
itinerari turistico-culturali;
b) automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
c) sistemi e network di trasporto sostenibile;
d) promozione dello sport automobilistico;
e) utilizzo dei fondi europei;
- l’ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato
Esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata “Struttura progetti comunitari Automotive e Turismo” con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;
- l’ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo.
Il Tribunale di Palermo:
- esercita, nella qualità di autorità giurisdizionale, poteri volti a rendere effettivi i diritti dei cittadini, a tutelare i beni comuni e a sostenere soggetti in condizione di debolezza;
- promuove attività di diffusione dei principi di legalità anche con la compartecipazione di Associazioni di settore non lucrative tra le quali l’Associazione di volontariato “Quarto Savona Quindici” impegnata da anni nella promozione della cultura della legalità attraverso la testimonianza e la memoria delle figure impegnate nella lotta alla criminalità;
- incentiva le misure volte a prevenire e contrastare i fenomeni di disagio giovanile nelle aree particolarmente a rischio.
Preso atto che:
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- gli accordi tra amministrazioni costituiscono strumenti di semplificazione e di razionale coordinamento dell'assetto degli interessi pubblici in attuazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Costituzione;
- la collaborazione tra enti pubblici, ex art. 15 della Legge N.241/1990, consiste in un’effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte;
- preso atto, inoltre, che:
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 assegna alle singole Amministrazioni titolari degli interventi, le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
Art. 2 - Finalità
Con il presente accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare riferimento alla promozione della cultura della legalità e della sicurezza come strumento per la prevenzione del disagio giovanile attraverso azioni in grado di sviluppare pratiche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva per la sicurezza personale e altrui. In tal senso, le Parti intendono realizzare attività di sensibilizzazione per la prevenzione della incidentalità stradale dei giovani, causata anche dall’abuso di alcool e stupefacenti, diffondendo la conoscenza delle norme del codice della strada nonché le relative conseguenze penali e/o amministrative.
Inoltre le Parti intendono partecipare congiuntamente a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali ed europei allo scopo di realizzare gli obbiettivi di interesse comune.
Per il raggiungimento delle finalità, l’ACI potrà avvalersi delle sue società partecipate; il Tribunale di Palermo potrà, per le motivazioni di cui alle premesse, avvalersi della collaborazione dell’Associazione di Volontariato “Quarto Savona Quindici” e di altri enti collettivi.
Art. 3 – Referenti
Il referente dell’attività per ACI è il Segretario Generale o suo delegato.
Il referente dell’attività per il Tribunale di Palermo è il Presidente della II Corte di Assise, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, o suo delegato.
Art. 4 - Attività ed impegni reciproci
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell’oggetto dell’Accordo, l’ ACI e il Tribunale di Palermo si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto. Gli accordi attuativi, da stipulare in ossequio alla normativa vigente, disciplineranno gli impegni reciproci, l’utilizzazione del personale e delle strutture nell’ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti. Le Parti prevedono che in fase di stipula degli accordi attuativi possa concordarsi il coinvolgimento di altre Amministrazioni, definendo in tal caso, nel relativo atto convenzionale, gli obiettivi, l’oggetto, i rispettivi ruoli, le
attività, le rispettive responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione.
Resta fermo che dall’Accordo in oggetto e dagli accordi attuativi non debbano scaturire a carico delle Parti oneri economici e finanziari di sorta.
Art. 5 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all’altra Parte.
Xxxxx gli ulteriori eventuali limiti e divieti previsti dalla legge.
Art. 6 - Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.
Art. 7 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 8 - Diritto di recesso
Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, o a causa di inadempimento, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo e/o dagli accordi attuativi, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di recesso di una delle Amministrazioni, non spetta alcun indennizzo per eventuali pregiudizi subiti a seguito del recesso.
Art. 9 - Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Art. 10 - Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010, salvo ulteriori previsioni di legge.
Art. 11 - Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni che presiedono allo svolgimento in collaborazione tra pubbliche amministrazioni di attività di interesse comune, e, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
Art. 12 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Automobile Club d’Italia Tribunale di Palermo
Il Presidente Il Presidente
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato il 11/03/2022
XXXXXXX XXXXXXX MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 10.03.2022
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