COMUNE DI SANGUINETTO
COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
(Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 36/2000)
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Oggetto del regolamento Articolo 2 – Norme applicabili
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
Capo I
Il procedimento di formazione dei contratti
Sezione 1
La deliberazione a contrarre Articolo 3 – La proposta contrattuale Articolo 4 – Determina a contrarre
Capo II
Il subprocedimento per la scelta del contraente
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 5 – I modi di scelta del contraente Articolo 6 – Pubblicità dei bandi
Articolo 7 – Termini per le procedure di aggiudicazione
Sezione 2
Pubblico incanto e licitazione privata
Articolo 8 – Pubblico incanto Articolo 9 – Licitazione Privata
Articolo 10 – Commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private Articolo 11 – Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata
Sezione 3 Appalto concorso
Articolo 12 – Appalto Concorso
Articolo 13 – Le commissioni di gara per l’appalto concorso Articolo 14 – Procedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso Articolo 15 – Aggiudicazione dell’appalto – concorso
Sezione 4
Trattativa privata e cottimo fiduciario
Articolo 16 – Trattativa privata
Sezione 5 Concorso di Idee
Articolo 17 – Concorso di idee
Articolo 18 – Commissione giudicatrice del concorso di idee
Capo IV Stipulazione e rogito
Sezione 1
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 19 – Atti preliminari alla stipulazione Articolo 20 – Documentazione antimafia Articolo 21 – Cauzione definitiva
Articolo 22 – Deposito per spese contrattuali
Sezione 2
Stipulazione del contratto
Articolo 23 – Stipulazione del contratto
Articolo 24 – Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti Articolo 25 – Cessione del contratto
Articolo 26 – Durata del contratto Articolo 27 – Domicilio del contraente
Sezione 3
Rogito del contratto
Articolo 28 – Ufficiale rogante
Articolo 29 – Disposizioni in merito al contenuto e gli allegati del contratto Articolo 30 – Adempimenti fiscali
Capo V
Efficacia ed esecuzione dei contratti
Sezione 1
Esecuzione del contratto
Articolo 31 – Modalità di pagamento del prezzo del contratto Articolo 32 – Cessione di credito
Articolo 33 – Revisione dei prezzi
Articolo 34 – Vigilanza e collaudo
Articolo 35 – Decisione delle controversie
TITOLO III
I CONTRATTI
Capo 1 Alienazione
Articolo 36 – Definizione
Articolo 37 – Alienazione e acquisto di beni immobili Articolo 38 – Beni comunali
Articolo 39 – Norme di rinvio
Articolo 40 – Prezzo della compravendita Articolo 41 – Divieto speciale di comprare
Capo 2 Permuta
Articolo 42 – Definizione Articolo 43 – Norma di rinvio
Capo 3 Donazione
Articolo 44 – Definizione
Articolo 45 – Divieto di donazione
Articolo 46 – Accettazione della donazione
Capo 4
Locazione e affitto
Articolo 47 – Definizione
Articolo 48 – Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione Articolo 49 – Locazione superiore a nove anni
Articolo 50 – Elenco dei beni locati o affittati Articolo 51 – Locazione di immobili urbani Articolo 52 – Affitto di area
Articolo 53 – Affitto di fondi rustici
Articolo 54 – Interessi per ritardato pagamento
Capo 5 Leasing
Articolo 55 – Definizione
Articolo 56 – Condizioni per il ricorso al leasing
Articolo 57 – Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing
Capo 6 Comodato
Articolo 58 – Definizione
Articolo 59 – Obblighi del comodatario
Articolo 60 – Divieto di concedere beni in comodato
Capo 7 Mutuo
Articolo 61 – Definizione Articolo 62 – Istituti mutuanti
Capo 8 Somministrazione Articolo 63 – Definizione
Articolo 64 – Comune somministrante Articolo 65 – Comune somministratario
Capo 9 Assicurazione
Articolo 66 – Definizione
Articolo 67 – Assicurazioni obbligatorie Articolo 68 – Ditte di brokeraggio
Capo 10 Transazione
Articolo 69 – Definizione
Articolo 70 – Effetti della transazione
Capo 11 Contratto d’opera
Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 71 – Definizione
Articolo 72 – Clausole necessarie del contratto
Sezione 2
Contratto di presentazione d’opera professionale
Articolo 73 – Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale Articolo 74 – Clausole necessarie del contratto
Capo 12 Appalto
Articolo 75 – Definizione
Sezione 1
Appalto d’opera o di lavoro pubblico
Articolo 76 – Definizione
Articolo 77 – Scelta dell’appaltatore
Articolo 78 – Progettazione di massima ed esecutiva Articolo 79 – Scelta delle imprese da invitare Articolo 80 – Cause speciali di esclusione dell’invito
Articolo 81 – Condizione speciale di ammissibilità dell’offerta
Articolo 82 – Aggiudicazione con maggiorazione della spesa prevista Articolo 83 – Cauzione definitiva
Articolo 84 – Copertura assicurativa Articolo 85 – Direzione dei lavori
Articolo 86 – Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici Articolo 87 – Variazioni all’opera o al lavoro pubblico
Articolo 88 – Pagamento del corrispettivo
Articolo 89 – Ritardo nel pagamento del corrispettivo Articolo 90 – Revisione dei prezzi e “prezzo chiuso”
Articolo 91 – Divieto di cessione dell’aggiudicazione e del contratto d’appalto
Articolo 92 – Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad esse assimilate Articolo 93 – Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
Articolo 94 – Procedimento amministrativo di definizione delle controversie Articolo 95 – Rescissione del contratto
Articolo 96 – Recesso unilaterale del Comune dal Contratto Articolo 97 – Recesso unilaterale dell’appaltatore dal contratto Articolo 98 – Capitolati
Sezione 2 Appalto di servizi
Articolo 99 – Definizione
Articolo 100 – Appalto di servizi pubblici Articolo 101 – Norme applicabili
TITOLO IV
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI
Capo 1
Concessione di opere e di lavori pubblici
Articolo 102 – Concessione di sola costruzione Articolo 103 – Concessione di costruzione e gestione Articolo 104 – Concessione di servizi
Capo 2
Concessione di servizi pubblici
Articolo 105 – Concessione di gestione di servizi pubblici Articolo 106 – Contenuti della convenzione
Articolo 107 – Norma di rinvio
TITOLO V
CONVENZIONI URBANISTICHE
Articolo 108 – Convenzioni ed atti unilaterali d’obbligo in materia di urbanistica
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 109 – Struttura responsabile del procedimento contrattuale Articolo 110 – Adeguamento degli importi
Articolo 111 – Prima formazione dell’albo comunale dei fornitori e degli appaltatori Articolo 112 – Entrata in vigore
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Nel rispetto della legge e dello Statuto comunale, il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L’attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.
Articolo 2 Norme applicabili
1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione del Veneto e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene, ai sensi dell’art. 56, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d’oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto , e capitolati d’oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto.
TITOLO II
NORME COMUNALI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
Il procedimento di formazione dei contratti
Sezione 1
La determina a contrarre
Articolo 3
La proposta contrattuale
La proposta di contratto spetta al responsabile del servizio interessato, che la formula al fine di conseguire gli obiettivi indicati dagli organi politici competenti.
Articolo 4 Determina a contrarre
1. Ai sensi dell’art. 56 della legge 265/1999 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione da parte del responsabile del servizio interessato e deve contenere le indicazioni previste dalla legge.
2. La determinazione a contrarre si configura come uno degli strumenti attraverso il quale il responsabile del servizio attua gli indirizzi ed i programmi promossi dagli organi politici e deve pertanto essere finalizzata alla realizzazione degli stessi. Rimangono riservate agli organi politici i procedimenti contrattuali nelle materie previste dell’art. 32 lett. i), l) e m) della legge 142/1990.
(Spetta alla Giunta il conferimento degli incarichi professionali per le prestazioni caratterizzate da un “rapporto intuitu personae”.) annullato con provvedimento del Xx.Xx.Xx. di Venezia n.9015/AP del 06.09.2000
CAPO II
Il subprocedimento per la scelta del contraente
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 5
I modi di scelta del contraente
1. I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
Per l’appalto di forniture e servizi sino ad un importo di £. 20.000.000 è possibile procedere all’affidamento prescindendo da pubblico incanto, mediante incarico diretto, purché vengano acquisiti almeno tre preventivi relativi all’oggetto dell’appalto e vengano evidenziati i motivi della scelta.
Per l’appalto di lavori di importo complessivo sino a £. 30.000.000 è possibile procedere all’affidamento prescindendo da pubblico incanto, mediante incarico diretto, purché vengano acquisiti almeno tre preventivi relativi all’oggetto dell’appalto e vengano evidenziati i motivi della scelta.
2. Per i negozi di cui a comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla licitazione privata, all’appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale in materia e dalle norme del presente regolamento.
3. Per effettuare un sondaggio di elaboratori intellettuali può essere bandito un concorso di idee.
Articolo 6 Pubblicità dei bandi
1. Nei casi in cui la legge non preveda le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all’albo pretorio e nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all’oggetto e all’entità del contratto, nella determina a contrarre di cui all’art. 4.
2. Copia dell’avviso e del bando di gara deve essere inviato alle associazioni comunali e provinciali degli industriali, degli artigiani e dei commercianti maggiormente rappresentative.
Articolo 7
Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a. a quindici giorni a decorrere dalla di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara
all’albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
b. a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte.
2. Nei casi d’urgenza da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.
3. La proroga dei termini indicati nel bordo, nell’avviso di gara e nella lettera d’invito deve essere disposta della giunta comunale.
Sezione 2
Pubblico incanto e licitazione privata
Articolo 8 Pubblico incanto
1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Comune con la determina a contrarre di cui all’ art. 4.
3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di commissioni di gara.
Articolo 9 Licitazione privata
1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. La scelta della licitazione privata è effettuata dal Comune con la determina a contrarre di cui all’art. 4.
3. Spetta al responsabile del servizio adottare apposita determinazione relativa all’elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.
4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per la svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di commissioni di gara.
5. Nel caso di difformità fra le previsioni del bando e quelle delle lettera d’invito, prevalgono le previsioni del bando.
Articolo 10
Commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private
1. All’espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara, composta:
a. dal segretario comunale;
b. dal responsabile del servizio interessato;
c. dal responsabile dell’area amministrativa –contabile.
2. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono chiamati a far parte della commissione i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore – VI°q.f.- appartenente allo stesso settore o servizio (o area) del componente da sostituire, designati dal Segretario comunale.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei responsabili di cui alle lettere b) e c) individuato dalla Giunta Comunale.
4. La commissione è costituita con provvedimento della Giunta Comunale.
5. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.
6. In caso di dissenso in merito a provvedimenti da adottare, le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
7. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito.
8. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto del presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di xxxxxx. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
9. Il verbale di gara è trasmesso al responsabile del servizio interessato per i provvedimenti di cui all’art. 11.
Articolo 11
Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata
1. L’efficienza dell’aggiudicazione è subordinata alla determinazione di approvazione del verbale di gara da parte del responsabile del servizio interessato, che deve verificare la regolarità dello svolgimento della gara e l’idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse.
2. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all’aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.
Sezione 3 Appalto concorso
Articolo 12 Appalto concorso
1. Per appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all’art. 9, nella quale l’impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo, alla prestazione richiesta, ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l’appalto - concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.
3. La scelta dell’appalto concorso è effettuata dal Comune con le determine a contrarre di cui all’art. 4.
4. Spetta alla giunta comunale deliberare l’elenco delle imprese da invitare seconda le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.
5. Nel caso di difformità le prescrizioni del bando e quelle della lettera d’invito, prevalgono le prescrizioni del bando.
Articolo 13
Commissioni di gara per l’appalto concorso
1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la giunta comunale nomina di volta in volta una commissione composta:
a. dal segretario comunale;
b. dal responsabile del servizio interessato;
c. dal responsabile dell’area amministrativa contabile;
d. da due esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l’oggetto del contratto, anche esterni all’Ente.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei responsabili di cui alle lettere b) e c) individuate dalla Giunta Comunale;
3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
4. La commissione ha la responsabilità del procedimento dell’appalto concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell’ora, preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il temine assegnato dal Sindaco.
Articolo 14
Procedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso
1. La commissione, dopo avere accertato l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede:
a. ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
b. ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all’esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
c. ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
d. a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
e. a formare la graduatoria delle ditte ed indicare le ditta prescelta.
2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera d’invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso al sindaco per i provvedimenti di cui all’art. 15.
Articolo 15 Aggiudicazione dell’appalto-concorso
1. La giunta comunale, verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica l’appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla commissione. Qualora il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità, la giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell’esame da parte di quest’ultima.
2. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all’aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.
3. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da preferirsi superi l’impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto del contratto.
Sezione 4
Trattativa privata e cottimo fiduciario
Articolo 16 Trattativa privata
1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. La trattativa privata è ammessa:
a. quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, da specificare nella determina a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8, 9 e 12 del presente regolamento;
b. quando l’incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
c. per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
d. quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
e. quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;
f. quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio dell’incanto o della licitazione;
g. negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III del presente regolamento.
h. nei casi previsti dall’art.5 del vigente regolamento.
3) Ove sia possibile, la trattativa privata deve essere svolta previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella determinazione a contrarre di cui all’art. 4.
Sezione 5 Concorso di idee
Articolo 17 Concorso di idee
1. Il concorso di idee è una forma di gara che il il responsabile del servizio interessato, può bandire per la progettazione di un’opera pubblica, allo scopo di acquisire progetti di massima o progetti preliminari.
2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità d’impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare idee proposte
mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.
3. I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare un’esatta comprensione delle caratteristiche principali dell’opera, corredati da una relazione e da un preventivo sommario di spesa.
4. Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.
Articolo 18
Commissione giudicatrice del concorso di idee
1. Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una commissione, nominata dalla giunta comunale e composta dal Segretario, che la presiede e da un numero pari di membri, scelti fra docenti universitari e liberi professionisti designati dagli ordini professionali. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal responsabile del servizio interessato designato dalla Giunta Comunale;
2. La Commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, quindi, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l’esame dei progetti devono partecipare, per la validità de giudizio, tutti i componenti della commissione.
4. In base ai giudizi espressi la commissione forma la graduatoria di merito.
5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in apposito verbale che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori, alla Giunta Comunale unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione comunale.
CAPO IV STIPULAZIONE E ROGITO
Sezione 1
Atti preliminari alla stipulazione
Articolo 19
Atti preliminari alla stipulazione
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:
a. che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all’art. 20 in quanto sia obbligatoria per legge;
b. che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’articolo 21;
c. che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all’art. 22;
d. che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.
Articolo 20 Documentazione antimafia
1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione preferita antimafia di cui all’art. 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalità di cui all’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15 con la quale l’interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell’albo nazionale dei costruttori.
Articolo 21 Cauzione definitiva
1. Salvo quanto previsto al titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell’altro contraente, nei contratti stipulati nell’interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque i non superiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi:
a. in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
b. mediante fidejussione bancaria;
c. mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
3. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell’importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
4. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune.
Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla Cassa Depositi e Prestiti, a meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l’obbligo del versamento alla Cassa e con gli incassi straordinari, superi i due terzi della cauzione del tesoriere comunale.
5. I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.
6. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente, previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto dell’avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e dell’attestazione resa dal responsabile della ragioneria comunale dell’avvenuta definizione della contabilità, con deliberazione della giunta comunale.
Articolo 22
Deposito per spese contrattuali
1. Le spese inerenti al contratto sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
2. Il comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
3. Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria , per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
4. Il responsabile dell’ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi di cui al comma 3, iscrivendoli in apposito registro con l’identificazione del nome del depositante, dell’ammontare del deposito e del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto.
5. Il registro ed il bollettario di cui al comma 4, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati, in ciascun foglio, dal Segretario comunale e dal ragioniere.
6. Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che è vistata dal Sindaco per la liquidazione e consegnata in copia all’altro contraente.
7. L’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile dell’ufficio economato, che provvede alla relativa annotazione nel registro di cui al comma 4.
8. Il pagamento delle spese contrattuali può effettuarsi anche attraverso il versamento presso la tesoreria comunale.
Sezione 2 Stipulazione del contratto
Articolo 23 Stipulazione del contratto
1. La stipulazione del contratto non è obbligatoria, salvo i casi previsti alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2, quando sia stato seguito, per la scelta dell’altro contraente, il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, per i quali il verbale di aggiudicazione equivale , per ogni legale effetto, al contratto.
2. La stipulazione del contratto è obbligatoria:
a. se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell’appalto concorso o dalla trattativa privata;
b. se prescritta dal capitolato;
c. quando si debba iscrivere ipoteca;
d. quando vi sia stato miglioramento del prezzo dell’offerta a seguito dell’esonero dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 21, comma 6;
e. quando l’offerta rimasta aggiudicataria comporta un supero di spesa rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione a contrarre ed è stata accettata con la deliberazione di cui agli artt. 11, comma 4, o 15, comma 3;
f. nel caso in cui si debbano inserire fatti e condizioni particolari non contenuti nel capitolato speciale;
g. nei casi previsti dalla determina a contrarre di cui all’art. 4.
3. I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa nel modo indicato all’art. 28, possono anche stipularsi:
a. per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal responsabile servizio interessato;
b. Per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
c. con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
d. per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
4. La forma di stipulazione del contratto è fissata nella determina a contrarre di cui all’art. 4.
Articolo 24
Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti
1. I contratti sono stipulati dal responsabile servizio interessato, salvo che lo stesso non sia chiamato a svolgere la funzione di ufficiale rogante, nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco.
2. Se il contratto è concluso, ai sensi del comma 3 lett. d) dell’art. 23, mediante
corrispondenza, la lettera del Comune è firmata dal Segretario comunale.
Articolo 25 Cessazione del contratto
1. Salvo i casi in cui le norme vigenti ne fanno espresso divieto in relazione a specifici tipi di contratto, la cessazione del contratto deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, con deliberazione da adottarsi da parte dello stesso organo che deliberò il contratto ai sensi dell’art. 4, comma 1.
Articolo 26 Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune.
2. I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.
Articolo 27 Domicilio del contraente
1. L’altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l’ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
3. Mancando l’ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto a chi ne fa le veci.
4. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
Sezione 3 Rogito del contratto
Articolo 28 Ufficiale rogante
1. I contratti sono rogati, di norma, dal Segretario comunale.
2. I contratti possono essere stipulati per mano di notaio:
a. nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
b. quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4;
c. su richiesta dell’altra parte contraente.
3. Il rogito avviene con l’osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
4. Il Segretario comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenere il repertorio, assoggettare a vidimazione iniziale e periodiche come previsto della legge.
5. Il Segretario comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.
Articolo 29
Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto
1. Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, nonché il capitolato speciale d’oneri, ove ad esso si faccia riferimento; ove si richiamino deliberazioni o capitolati generali in vigore è sufficiente farne menzione senza allegarli.
2. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l’indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
3. L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all’ufficiale rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, e dal funzionario che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
Articolo 30 Adempimenti fiscali
1. Il Segretario comunale, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.
CAPO V
Efficacia ed esecuzione dei contratti
Sezione 1 Esecuzione del contratto
Articolo 31
Modalità di pagamento del prezzo del contratto
1. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l’obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
2. in deroga a quanto disposto dal comma 1 e laddove non sia diversamente disposto dalle norme vigenti per particolari tipi di contratto è consentito anticipare fino al 10% dell’importo contrattuale, alle seguenti condizioni:
a. che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente;
b. che l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull’esecuzione del contratto stesso.
3. L’anticipazione di cui al comma 2 è revocata ove l’esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. La revisione della concessione dell’anticipazione, nei casi in cui non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, è stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all’art, 4.
5. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalità fissate nello statuto o nel regolamento di contabilità, in un’antica soluzione dopo il collaudo, o , comunque, dopo l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.
Articolo 32 Cessione di credito
1. Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute al Comune.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione e la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
3. La notifica dell’atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.
Articolo 33 Revisione dei prezzi
1. I casi in cui è ammessa la revisione prezzi e i limiti e le modalità per la concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.
Articolo 34 Vigilanza e collaudo
1. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
2. L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il Sindaco dei ritardi nell’esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sull’esecuzione della prestazione.
3. Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo competente all’adozione della delibera a contrarre.
4. Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un dipendente diverso da quella incaricato dalla vigilanza.
5. In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Articolo 35 Decisione delle controversie
1. Ogni qualvolta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
TITOLO III
I CONTRATTI
CAPO I
Alienazione
Articolo 36 Definizione
1. L’alienazione, in conformità a quanto stabilisce l’art. 1470 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.
Articolo 37
Alienazione e acquisto di beni immobili
1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
2. Gli acquisti di beni immobili dovranno essere preceduti da un compromesso o da un preliminare sottoscritto dal responsabile del servizio interessato, da sottoporre all’approvazione del competente organo deliberante.
3. Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
4. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell’ente.
5. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendentemente dall’assunzione di mutuo per far fronte alla spesa.
Articolo 38 Beni comunali
1. I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.
2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritto a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
3. I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrittibili e seguono tutte le norme del codice civile.
4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile e al demanio pubblico sono incommerciabili e i diritti su di essi sono imprescrittibili, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.
5. I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare è data facoltà all’ente di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.
6. Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge.
Articolo 39 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in materia di beni comunali e di inventari, si rinvia al regolamento di contabilità.
2. Per quanto invece attiene la gestione, l’uso, la dismissione e la cessione dei beni del Comune si fa rinvio all’apposito regolamento.
Articolo 40
Prezzo della compravendita
1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un’alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del tecnico comunale.
2. In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al I comma del presente articolo costituisce il prezzo base da inserire nell’avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.
Articolo 41
Divieto speciale di comprare
1. Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell’asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del comune ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile.
2. L’acquisto di cui al I comma del presente articolo è nullo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l’esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, semprechè il diritto di prelazione sussistesse prima
dell’inizio dell’ufficio di amministratore comunale.
CAPO II
Permuta
Articolo 42 Definizione
1. La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell’art. 1552 del Codice Civile, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.
Articolo 43 Norma di rinvio
1. Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
CAPO III
Donazione
Articolo 44 Definizione
1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un’obbligazione.
Articolo 45 Divieto di donazione
1. Non è consentito al Comune di effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.
2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità e ricorrenze.
3. Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi.
Articolo 46 Accettazione della donazione
1. Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del consiglio comunale.
2. Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l’onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma del tecnico comunale.
CAPO IV
Locazione e affitto
Articolo 47 Definizione
1. In conformità a quanto stabilisce l’art. 1571 del Codice Civile, la locazione e l’affitto sono i contratti tipici dei quali di avvale di norma il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.
Articolo 48
Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione
1. Non può essere pattuita la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, così come previsto dall’art. 26, I comma del presente regolamento. (Esclusi i casi previsti dalla legge).
2. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell’organo competente.
3. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Articolo 49 Locazione superiore a nove anni
1. La locazione superiore ai nove anni è atto eccedente l’ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione, a sensi dell’art,. 2643 del Codice Civile.
Articolo 50
Elenco dei beni locati o affittati
1. L’ufficio ragioneria del Comune tiene l’elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.
Articolo 51 Locazione di immobili urbani
1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell’osservanza della normativa vigente in materia previa valutazione scritta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
2. In particolare oltre a determinare la durata dell’affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l’adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà.
3. I contratti relativi agli alloggi di tipo economico e popolare seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia.
4. Anche per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali, quando il comune è locatore, va sempre inserto l’obbligo dell’aggiornamento attuale del canone di locazione che viene fissato, previa valutazione scritta dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, dal competente organo deliberante.
Articolo 52 Affitto di area
1. L’amministrazione comunale, nella stipula di contratti per l’affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativa canone previa valutazione scritta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
2. Il canone di affitto va aggiornato annualmente, analogamente a quanto stabilito al terzo comma dell’art. 55 del presente regolamento.
Articolo 53 Affitto di fondi rustici
1. L’amministrazione comunale nella stipula di contratti per l’affitto di fondi rustici si attiene
alla vigente normativa in materia.
2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell’affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell’affitto e l’adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata.
Articolo 54
Interessi per ritardato pagamento
1. L’ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.
CAPO V
Leasing
Articolo 55 Definizione
1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.
Articolo 56
Condizioni per il ricorso al leasing
1. Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, particolare per l’acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.
2. la durata minima dei contratti di leasing dei beni mobili è fissata in tre anni e quella massima di cinque anni.
3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20 per cento del costo dei beni sia mobili che immobili.
4. Alla scadenza del contratto i beni oggetto della locazione finanziaria possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso tra il 5 e il 25 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all’1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.
5. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario
6. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Articolo 57
Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing
1. Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l’avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.
2. La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro dei beni acquisiti in leasing.
CAPO VI
Comodato
Articolo 58 Definizione.
1. In conformità a quanto stabilisce l’art. 1803 del Codice Civile, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Articolo 59 Obblighi del comodatario
1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2. Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
3. Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l’obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.
Articolo 60
Divieto di concedere beni in comodato
1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati
nell’apposito provvedimento.
CAPO VII
Mutuo
Articolo 61 Definizione
1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l’acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità, a quanto dispone dall’art. 1813 del Codice Civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze.
2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l’intervento dello Stato o di altro ente.
Articolo 62 Istituti mutuanti
1. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d’investimento assumendo mutui prioritariamente con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza e con l’Istituto per il Credito Sportivo.
2. Può anche rivolgersi ad altri Istituti di credito autorizzati dalla legge.
3. Nell’ipotesi di cui al II comma del presente articolo, l’offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta almeno a tre Istituti di Credito e il mutuo è assunto con l’Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall’apposito quadro comparativo redatto dal ragioniere comunale.
CAPO VIII
Somministrazione
Articolo 63 Definizione
1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l’art. 1559 del Codice Civile, è il
contratto con il quale il Comune Somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratorio ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all’altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.
Articolo 64 Comune somministrante
1. Quando il comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della giunta comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.
Articolo 65 Comune somministratario
1. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all’impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito con la deliberazione a contrarre di cui all’art. del presente regolamento.
2. Le somministrazioni periodiche e continuative a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell’ufficio tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.
CAPO IX
Assicurazione
Articolo 66 Definizione
1. In conformità alle prescrizioni dell’art.1882 del Codice Civile, l’assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.
Articolo 67 Assicurazioni obbligatorie
1. Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
a. incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti e attrezzature di proprietà comunale ivi compresi i guasti ai calcolatori.
b. Responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
c. Furto per tutti i beni mobili e attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
d. Infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’ente per attività istituzionali;
e. Ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’ente per attività istituzionali.
2. L’ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall’ente e uno scadenziario aggiornato.
3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.
Articolo 68 Ditte di brokeraggio
1. Il Comune può avvalersi del servizio di brokers specializzati per la gestione dell’attività assicurativa.
2. Il suddetto servizio è affidato, previa trattativa privata con gara ufficiosa, avendo riguardo oltre all’aspetto economico, alla qualità del servizio proposto.
CAPO X
Transazione
Articolo 69 Definizione
1. In conformità alle prescrizioni dell’art. 1965 del Codice Civile, la transazione è il contratto del quale l’ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.
3. Con l’atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.
Articolo 70 Effetti della transazione
1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l’atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell’organo comunale competente.
2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l’atto deve essere trascritto.
CAPO XI
Contratto d’opera
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 71 Definizione
1. In conformità alle previsioni dell’art. 2222 del contratto del Codice Civile, con il contratto d’opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvede con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l’esecuzione di un’opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.
2. E’ vietata ogni forma di appalto o subappalto di mere prestazioni d’opera, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, 1369
Articolo 72
Clausole necessarie del contratto
1. La convenzione con la quale è disciplinato il contratto d’opera deve necessariamente contenere:
a. la descrizione della descrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
b. il corrispettivo riconosciuto al prestatore d’opera;
c. il temine entro il quale la prestazione deve essere resa;
d. la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il di cui alla lett. f);
e. l’indicazione della struttura organica e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
f. il recesso automatico del Comune, con la salvezza dei danni da recuperare a carico dell’altro contraente qualora la prestazione non venga resa entro un periodo, da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lett. c);
g. il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalità indicate nell’art. 105, delle controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione de contratto, con la precisazione che l’arbitrato dovrà essere reso secondo diritto e con l’esclusione di ogni amichevole composizione.
Sezione 2
Contratto di prestazione d’opera professionale
Articolo 73
Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
1. Nella scelta del professionista cui affidare la prestazione di una opera o di un servizio rientrati nell’ambito delle relative competenze professionali, il Comune ricorre a soggetti che presentano sufficienti garanzie circa la specializzazione, l’esperienza e l’organizzazione tecnica e che producono referenze in ordine a prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’affidamento.
2. Speciali incarichi di consulenza in materia tecnica o artistica possono essere affidati ad Istituti Universitari, con le modalità ed i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
3. Per l’affidamento d’incarichi concernenti prestazioni di notevole difficoltà tecnica e richiedenti alta specializzazione, il Comune può procedere ad una gara tra professionisti, richiedendo agli stessi la presentazione di uno studio preliminare sul tema proposto, unitamente ai titoli ed alle referenze atte a dimostrare l’esperienza dei concorrenti nello specifico settore.
4. All’esame degli studi, dei titoli e delle referenze e dalla formazione della conseguente graduatoria provvede, con le modalità ivi indicate, la commissione prevista dall’art. 18.
5. Ove compatibile con il superiore interesse del Comune, nella scelta dei prestatori d’opera professionale si tende alla rotazione degli incarichi tra gli iscritti negli albi professionali muniti di comprovata capacità.
6. Ove non diversamente stabilito dalle disposizioni vigenti, il contratto di prestazione d’opera professionale può essere stipulato anche con persone aventi rapporto d’impiego con altra Pubblica Amministrazione, previa autorizzazione di quest’ultima.
Articolo 74
Clausole necessarie del contratto
1. Il contratto di prestazione d’opera professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell’art. 72.
2. Per quanto attiene al corrispettivo, ne dev’essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l’eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti.
3. Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d’opera professionale il Comune ricorre altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato e della Regione del Veneto e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
4. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la relativa deliberazione di conferimento dell’incarico deve indicare i contenuti essenziali di cui all’art. 56, comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le clausole di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 72 del presente regolamento.
CAPO XII
Appalto
Articolo 75 Definizione
1. In conformità alle previsioni dell’art. 1655 del Codice Civile, con il contratto d’appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l’impresa a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
Sezione 1
Appalto d’opera o di lavoro pubblico
Articolo 76 Definizione
1. Fermo quanto stabilito dall’art. 75, con il contratto d’appalto d’opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l’esecuzione, o congiuntamente l’esecuzione e la progettazione, di un’opera o di un lavoro pubblico.
2. Si considera appalto d’opera pubblica anche il contratto con il quale il Comune affida al privato contraente l’esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Articolo 77 Scelta dell’appaltatore
1. I contratti d’appalto per l’esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante licitazione privata, da esperirsi nelle forme e con le modalità previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
2. La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dello appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell’opera o del lavoro pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.
3. Il ricorso al sistema dell’appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere o dei lavori oggetto dell’affidamento ed all’opportunità di comparare più soluzioni progettuali esecutive.
4. Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
5. Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalle norme vigenti e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
6. Ove le norme vigenti non consentano altrimenti, l’affidamento mediante trattativa privata dev’essere preceduto da una gara ufficiosa tra almeno tre ditte di acclarata idoneità rispetto alle opere o ai lavori da appaltare.
Articolo 78 Progettazione di massima ed esecutiva
1. Le progettazioni di massima ed esecutiva delle opere o dei lavori di competenza del Comune sono redatte, ove possibile, da personale dell’Ente.
2. Nei casi di carenza previsto di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l’apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per un più idoneo e celere avvio dell’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico, le progettazioni di massima ed esecutiva possono essere affidate, nei limiti e con le modalità previste delle norme vigenti, a liberi professionisti, a società di ingegneria ed a soggetti concessionari di servizi.
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 73, la scelta dell’affidatario della progettazione esterna dev’essere rivolta a liberi professionisti, società di ingegneria o a concessionari di servizi in possesso di requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato, con esito positivo, progettazioni di opere o di lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
4. I titolari di incarichi di progettazione ed i concessionari di servizi non possono partecipare alle gare o alle trattative private per l’affidamento dell’esecuzione dell’opera o del lavoro
pubblico dagli stessi progettato, né ai relativi subappalti.
5. Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti controllano, controllante o collegato al titolare dell’incarico di progettazione o al concessionario di servizi.
6. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.
7. Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipologie di opere o di lavori oggetto di progettazione.
8. I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all’epoca della relativa compilazione.
9. E’ consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entità, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell’intervento.
Articolo 79
Scelta delle imprese da invitare
1. Nei casi in cui la scelta dell’appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l’individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l’invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico – finanziario e tecnico – esecutivo indicati nel bando e nell’avviso di gara.
2. Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell’avviso di gara.
3. Nella definizione dei requisiti e nell’indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitari recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
4. Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell’avviso di gara viene indicato il numero minimo e quello massimo delle imprese che saranno invitate alla gara.
Articolo 80
Cause speciali di esclusione dall’invito
1. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 79, non possono essere invitate alla gara:
a. le imprese che, pur avendo ottenuto dal Comune inviti a partecipare alle quattro più recenti gare per l’affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quelli oggetto della procedura in corso, non vi hanno partecipato senza fornire adeguata motivazione;
b. le imprese che, in almeno una delle quattro più recenti gare indette dal Comune per l’affidamento di opere o lavori pubblici analoghi a quello oggetto della procedura in corso, hanno presentato offerta riconosciuta anomala ai sensi delle disposizioni
vigenti;
c. le imprese che hanno richiesto l’invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altra impresa che ha presentato analoga richiesta;
d. le imprese che hanno richiesto singolarmente l’invito, quando analoga richiesta è presenta da un’associazione temporanea o da un consorzio, anche tra cooperative, di cui le medesime fanno parte;
e. le imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di titolari o di legali rappresentanti;
f. le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l’inidoneità, la negligenza o la malafede nell’esecuzione di un’opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune.
Articolo 81
Condizione speciale di ammissibilità dell’offerta
2. Nelle gare per l’affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, della esistenza di eventuali cave e dei campioni, nonché di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’opera.
3. La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente avrà altresì dare atto che l’impresa concorrente, sulla base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, è in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.
4. Le imprese concorrenti debbono inoltre allegare alla propria offerta, sempre a pena di inammissibilità della stessa, una certificazione rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune, nella quale si attesti che il legale rappresentante dell’impresa, o suo delegato, ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d’appalto nonché, ove richiesti dalla normativa vigente, dello studio d’impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale.
Articolo 82
Aggiudicazione con maggioranza della spesa prevista
1. Nei casi previsti dall’art. 11, comma 4 e dell’art. 15, comma 4, l’affidamento in appalto di
opere o di lavori pubblici con supero della specifica spesa prevista nella deliberazione a contrarre dev’essere preceduto dal parere di congruità reso dal progettista dell’opera o del lavoro pubblico.
Articolo 83 Cauzione definitiva
1. Nell’appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5 % o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all’inadempimento o all’inesatto adempimento, che il Comune supporta per portare a compimento l’opera o il lavoro pubblico, ivi compresi determinati, per cause imputabili all’appaltatore, dalla mancata o ritardata disponibilità dell’immobile oltre ai termini stabiliti.
Articolo 84 Copertura Assicurativa
1. Nel caso di opere o di lavori pubblici d’importo contrattuale superiore a 5 milioni ECU, o alla diversa misura indicata dalle disposizioni vigenti, l’appaltatore di opere o di lavori pubblici è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune committente dai rischi connessi all’esecuzione dell’opera o del lavoro, da qualunque causa determinati, salvo quella di forza maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori fino all’ultimazione delle opere.
Articolo 85 Direzione dei lavori
1. La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune è svolta, di norma, da personale dell’Ente.
2. Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l’apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una più idonea esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori può essere affidata ad un libero professionista.
3. La progettazione dell’opera o del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista a norma dell’art. 78 non costituisce titolo per l’incarico al medesimo della direzione dei lavori.
4. Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme
vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
5. Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente alla materia tecnica e le sue dichiarazioni vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.
6. Quando le disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici fanno riferimento all’ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto del presente regolamento tale ruolo deve intendersi ricoperto dal responsabile dell’ufficio tecnico.
7. Laddove quest’ultimo rivesta l’incarico di direttore dei lavori, le attribuzioni proprie dell’ingegnere capo si assommano a quelle di direttore dei lavori.
Articolo 86
Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici
1. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto ha luogo mediante i sotto elencati documenti, la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:
a. manuale del direttore dei lavori;
b. giornale dei lavori;
c. libretti di misura dei lavori e delle provviste;
d. liste settimanali;
e. registro di contabilità;
f. sommario del registro di contabilità;
g. stato d’avanzamento dei lavori;
h. certificato per il pagamento delle rate d’acconto;
i. conto finale;
2. Per opere o lavori di modesta importanza, può essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con la lettera a) e f).
Articolo 87
Variazioni all’opera o al lavoro pubblico
1. L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni all’opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel quale dev’essere citata la corrispondente deliberazione della Giunta Comunale e ne dev’essere attestata la relativa esecutività.
2. Anche in assenza della deliberazione dell’organo competente, il direttore dei lavori può ordinare lavori di assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Comune affinché questi
possa procedere, ove necessario, alla regolarizzazione dell’impegno di spesa.
3. Il comune, con atto dell’ingegnere capo o di chi ne riveste il ruolo ai sensi dell’art. 85, comma 6, del presente regolamento, può sospendere l’esecuzione dei lavori di cui al comma 2, pagando all’appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d’urgenza.
4. La deliberazione dell’organo competente, prevista dal comma I°, viene promosso dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia di variante e/o supplettiva e con la predisposizione di un corrispondente atto di sottomissione o di un’appendice al contratto principale.
5. Nessun compenso è dovuto all’appaltatore per le variazioni o le addizioni eseguite senza l'osservanza della procedura di cui ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
6. La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti qualificative e/o quantitative comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
7. In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l’approvazione di una variante al progetto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, società d’ingegneria o concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell’ultimazione dell’opera o del lavoro di appalto.
Articolo 88 Pagamento del Corrispettivo
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, nel corso dell’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico sono fatti all’appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale, o, nel caso di assenza di quest’ultimo, nel contratto, ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. Sull’importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.
3. Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’appaltatore e sono corrisposte a quest’ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.
4. Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.
5. Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell’appaltatore e previa presentazione, da parte di quest’ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.
6. Nel caso in cui il finanziamento dell’opera o del lavoro pubblico sia assicurato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo
debbono essere integrate dall’eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.
Articolo 89
Ritardo nel pagamento del corrispettivo
1. Nel caso del tardivo pagamento della rata di acconto e della rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall’appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti in base a norme di legge, capitolato generale o speciale o di contratto.
Articolo 90
Revisione dei prezzi e “prezzo chiuso”
A sensi vigenti disposizioni di legge, non è ammessa la revisione prezzi.
Articolo 91
Divieto di cessione dell’aggiudicazione e del contratto d’appalto
1. L’aggiudicazione ed il contratto d’appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.
Articolo 92
Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate
1. L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto è autorizzato dalla giunta comunale a seguito di documentata domanda dell’impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni assimilano – in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni – al subappalto.
3. L’istruttoria è curata congiuntamente dal Segretario comunale e dal responsabile dell’ufficio tecnico, insieme con il direttore dei lavori, se persona diversa dal funzionario da ultimo citato. L’istruttoria si conclude con una proposta motivata alla giunta comunale, di accoglimento o di rigetto dell’istanza di autorizzazione.
4. Nel caso l’affidamento in subappalto o a cottimo, ovvero il ricorso ad una delle figure assimilate al subappalto, rivesta carattere di urgenza ai fini dell’incolumità di persone o cose, della corretta esecuzione delle opere o dei lavori in appalto, o per altra analoga ragione, l’autorizzazione è rilasciata dal Segretario comunale, sentiti il responsabile
dell’ufficio tecnico ed il direttore dei lavori, se persone diversa dal funzionario da ultimo citato.
5. Nell’ipotesi contemplata dal comma 4, la giunta comunale è informata nella prima riunione successiva al rilascio dell’autorizzazione, e può annullare o revocare quest’ultima ove non ravvisi la sussistenza dei presupposti e delle condizioni giuridiche per l’autorizzazione.
Articolo 93
Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 34, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.
2. Il Comune prescinde dell’atto formale di collaudo per le opere ed i lavori pubblici che importano, nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 150.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti.
3. In tal caso l’atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
4. Nei casi di opere o di lavori pubblici d’importo eccedente quello sopra indicato, ma non superiore a L. 500.000.000 o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti, è facoltà del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
5. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tra mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dev’essere approvato, dall’organo competente, entro i successivi tre mesi.
6. Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudo abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l’emissione del relativo certificato o con i diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.
7. Nel caso di opere o di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall’ultimazione dei lavori.
8. L’approvazione degli atti di collaudo da parte della giunta comunale deve avvenire entro tra mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7.
9. Laddove non siano rispettati i termini per l’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e ciò non dipenda da fatto imputabile all’appaltatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia fideiussorie.
Articolo 94
Procedimento amministrativo di definizione delle controversie
1. Quando sorgano contestazioni tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità alle disposizioni che regolano la
direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
2. Le domande ed i reclami dell’impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.
3. Di regola, la deliberazione della giunta comunale sulle riserve dell’appaltatore è assunta prima dell’ultimazione dei lavori.
4. Tutte le controversie tra il Comune e l’appaltatore, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma dell’articolo 99, possono essere deferite, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile, al giudizio di tre arbitri.
5. Di questi, uno è nominato dal Comune, altro è nominato dall’appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, è scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona.
6. In aggiuntiva ai casi di incompatibilità previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero, diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le controversie, né coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
7. La competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell’invito di gara, oppure nel contratto qualora l’affidamento avvenga mediante trattativa privata.
8. Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme che disciplinano l’arbitrato relativamente agli appalti di opere o di lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e le norme del codice di procedura civile.
Articolo 95 Rescissione del contratto
1. La giunta comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l’appaltatore si renda consapevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all’appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è possibile del danno che provenisse al Comune dall’eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalle esecuzioni d’ufficio.
2. Qualora per negligenza dell’appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la giunta comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d’ufficio, a maggiori spese dell’appaltatore.
3. Per quanto non diversamente disposto dal precedente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Articolo 96
Recesso unilaterale del Comune dal Contratto
1. Il Comune ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo dalle opere non eseguite.
2. Quando il consiglio o la giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Articolo 97
Recesso unilaterale dell’appaltatore dal contratto
1. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto
2. In tal caso all’appaltatore sarà pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Articolo 98 Capitolati
1. Formano parte integrante del contratto d’appalto per l’esecuzione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale ed il capitolato speciale d’appalto.
2. Fino all’approvazione, da parte del consiglio comunale, del capitolato generale recante le condizioni generali valevoli per tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione, purché non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del contratto, le norme contenute nel vigente capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici.
3. Il capitolato speciale disciplina le particolari modalità e condizioni che si riferiscono al singolo contratto d’appalto, nonché le eventuali deroghe al capitolato generale in cui al comma 2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.
Sezione 2 Appalto di Servizi
Articolo 99 Definizione
1. In conformità alle previsioni degli articoli 1655 e 1677 del Codice Civile, con il contratto di appalto di servizi il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l’impresa a proprio rischio, il compimento di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in denaro.
4. L’attività cui l’appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.
5. E’ vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d’opera, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Articolo 100 Appalto di servizi pubblici
1. Il consiglio o la giunta comunale, secondo la rispettiva competenza può deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici di modesta importanza.
2. Si considerano di modesta importanza i seguenti servizi:
a. distribuzione di acqua potabile;
b. vuotatura xxxxx xxxx;
c. trasporti funebri;
d. esercizi di bagni e lavatoi pubblici
e. pulizia dei locali adibiti a uffici ed a sedi scolastiche;
f. ricambio lampade della pubblica illuminazione;
g. manutenzione e ricambio lampade sulle tombe cimiteriali;
h. affissioni di manifesti;
i. ogni altro servizio che il consiglio o la giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, ritenga di modesta importanza.
3. Il contratto deve disciplinare i contenuti elencati nell’art. 000, xxxx xxxx. x), x), x), x), x), x), x), sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto,
appaltatore e contratto.
Articolo 101 Norme Applicabili
1. Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1a del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
TITOLO IV
Concessione di opere e di servizi pubblici
CAPO I
Concessione di opere e di lavori pubblici
Articolo 102 Concessione di Sola Costruzione
1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all’appalto.
2. La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all’istituto della concessione.
3. Per l’affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalità di scelta del contraente disciplinate dal Titolo II, capo I, sezione 2a, del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
4. I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire:
a. la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all’opera da eseguire, nonché le modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
b. l’acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri Enti ed Amministrazioni pubbliche;
c. l’acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all’esecuzione delle opere;
d. l’assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l’alta vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;
e. le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la quantificazione delle ritenute di garanzia;
f. le modalità ed i termini per la consegna dell’opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;
g. le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
h. i casi di decadenza della concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
i. il divieto di cessione della concessione.
Articolo 103 Concessione di costruzione e gestione
1. Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
2. Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all’art. 102, commi 2, 3 e 4.
3. La convenzione di cui all’art. 102, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lett. e), dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia:
a. La percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l’obbligo di affidare in appalto a terzi, nonché i criteri per procedere a tali affidamenti;
b. Le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell’opera;
c. Le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest’ultimo si remuneri esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell’opera;
d. Il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell’opera oggetto della convenzione;
e. Le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l’opera realizzata e la relativa gestione.
4. Nel caso la gestione dell’opera oggetto della concessione dia luogo da una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 105.
Articolo 104 Concessione di servizi
1. Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell’amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonché gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.
2. I rapporti tra Comune e cessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve recare, a seconda delle circostanze, le indicazioni di cui all’art. 102, lett. a), b), c), d), e), h), i).
3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell’opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllante o collegate, nell’esecuzione dei lavori. Il concessionario, per l’affidamento in appalto delle opere o dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonché dalle disposizioni della Comunità economica europea recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
CAPO II
Concessione di servizi pubblici
Articolo 105
Concessione di gestione di servizi pubblici
1. In conformità alle previsioni dell’art. 22, comma 3, lett. b) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 34 dello Statuto, il consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
2. La deliberazione di cui al comma 1 dev’essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Fermo restando quanto diversamente disposto da norme dello Stato e della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al presente articolo devono, di regola, essere precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.
4. Per l’ottenimento della concessione di servizi pubblici, l’impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell’utenza.
Articolo 106 Contenuti della convenzione
1. La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:
a. l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio prodotto;
b. i tempi, la misura e le modalità dell’erogazione del servizio;
c. l’obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l’utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano cortesia e considerazione dell’utenza;
d. l’obbligo, per il concessionario, di predisporre, una volta operanti le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d’accesso dei cittadini secondo le norme in vigore;
e. la vigilanza, da parte del Comune, sul funzionamento del servizio;
f. la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;
g. il canone dovuto al Comune per la concessione, oppure l’entità della partecipazione del comune agli utili dell’impresa, in rapporto anche all’impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario;
h. l’obbligo, per il concessionario, di sottoporre all’approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate in base a norme dello Stato;
i. gli eventuali corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti ceduti dal Comune;
j. le modalità per il trasferimento al Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti;
k. le penalità per l’inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione;
l. i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
m. l’esercizio della facoltà di riscatto.
Articolo 107 Norma di rinvio
1. Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente capo trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 103 e dei relativi regolamenti d’attuazione.
TITOLO V
Convenzioni urbanistiche
Articolo 108
Convenzioni ed atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica
1. Le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica definiscono, in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione del Veneto, gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l’attuazione dei piani urbanistici di pianificazione territoriale vigenti.
2. Le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, ovvero approvati dal consiglio comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui accedono.
3. Nell’ipotesi prevista dalla parte finale del comma 2, la deliberazione consiliare ivi citata ha efficacia di deliberazione a contrarre ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 4 del presente regolamento.
4. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d’obbligo sono derogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal segretario comunale.
5. La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo spetta all’ufficio tecnico.
TITOLO VI
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 109
Struttura responsabile del procedimento contrattuale
1. L’ufficio è la struttura responsabile del procedimento contrattuale salvo i casi in cui singole fasi procedimentali o l’adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento alla competenza della giunta comunale, del sindaco, del segretario comunale o dei dirigenti.
Articolo 110 Adeguamento degli importi
1. Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europee.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Articolo 111
Prima formazione dell’albo comunale dei fornitori e degli appaltatori
1. Alla prima formazione dell’albo comunale di cui al Capo III del Titolo II si provvede entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino a quando non sarà operante l’albo comunale di cui al Capo III del Titolo II non si applicano ai fini della scelta del privato contraente, le disposizioni concernenti l’iscrizione all’albo stesso.
Articolo 112 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi dell’organo regionale di controllo e la ripubblicazione prevista dallo statuto.
2. Fino all’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con lo Statuto Comunale.
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. n. 79 adottata nella seduta del 15 ottobre 1991, come integrata con deliberazione C.C. n. 39 adottata nella seduta del 8 aprile 1992, C.C. n. 13 del 22 aprile 1993, esecutive a sensi di legge e C.C.
n. 36 adottata nella seduta del 02.08.2000, parzialmente annullata con provvedimento n.9015/AP, tenuto conto dei chiarimenti forniti con lettera n.8914 del 28.08.2000 all’ordinanza di sospensione n.9015/C in data 21.08.2000 . Ripubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal 12.09.2000 ai sensi di legge.
Xxxxxxxxxxx, lì 12.09.2000
IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO – AMMINISTRATIVO
X.xx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx