TRIBUNALE DI NOLA SECONDA SEZIONE CIVILE
TRIBUNALE DI NOLA SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI
Oggetto: Omologazione EX art. 180 l. fall. del concordato preventivo della
COMPAGNIA INTERNAZIONALE TESSUTI SPA (N. 5/2020)
IL TRIBUNALE DI NOLA
riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
- xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Presidente relatore -
- dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx - Giudice -
- dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx -
ha emesso il seguente
DECRETO
Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 176fdd3d99ba753c33ab14bdb4a4653a
nel procedimento di omologazione del concordato preventivo iscritto al numero R.G. 5-1/2020 promosso dalla società
“COMPAGNIA INTERNAZIONALE TESSUTI S.P.A.” (in seguito anche CIT - già Arav Fashion S.p.A.), con sede legale in San Vitaliano (Napoli), Località Pagliarelle Strada Provinciale Nola snc (C.F.: 07433471211), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, presso il cui studio in Napoli al Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X/0, è elettivamente domiciliata,
Ricorrente
NEI CONFRONTI DEL
Concordato preventivo della compagnia internazionale tessuti s.p.a., in persona dei
Commissari Giudiziali, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e avv. Xxxxxxx Xxxxxx;
Comparsi non costituiti
E DEL
P.M. IN SEDE, in persona del Procuratore della Repubblica
NON COMPARSO
Osserva
Va confermata la competenza territoriale di questo Tribunale, trattandosi di impresa la cui sede legale - coincidente fino a prova contraria con la sede principale (cfr. Cass., n. 5945/2013; Cass. n. 6886/2012) - è sita in San Vitaliano, ossia nel circondario del Tribunale adito.
Va premesso che la ricorrente in data 03.08.2020 ha depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale ex artt. 161 comma 6, l. fall., riservandosi di presentare la proposta di concordato, il piano di cui all’art. 161, comma 2, lett. e, l.fall. e la documentazione di cui all’art. 161, commi 2 e 3, l. fall. o, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182- bis l.fall, entro il termine concesso dal
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Tribunale. Con decreto del 05.08.2021, il Tribunale ha assegnato il termine per la presentazione della domanda cd. piena, ha disposto gli obblighi informativi periodici e ha nominato come precommissari l’avv. Xxxxxxx Xxxxxx, il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx.
La ricorrente ha puntualmente adempiuto agli obblighi informativi periodici.
Nei termini concessi, seppur prorogati, la CIT ha provveduto, in data 01.03.2021, al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale ex artt. 160 e ss. e 186-bis l.fall.
Con decreto del 6 aprile 2021 il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha nominato i commissari giudiziali, confermando come tali i precommissari, ha fissato l’adunanza dei creditori, ha nominato il giudice delegato e ha disposto il versamento di una somma pari al 20% circa delle spese della procedura.
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Tanto premesso, va innanzitutto confermata la sussistenza dei presupposti soggettivi di ammissione alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (società di capitali) regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese ed operante nel settore della creazione, realizzazione, confezione e commercio all’ingrosso e al dettaglio, sia tramite e-commerce che con i canali tradizionali, di articoli di vestiario, per l’arredamento della casa, di calzature, di articoli in pelle e cuoio, nonché saponi, profumi e cosmetici, il cui profilo dimensionale corrisponde pienamente al paradigma dell'art. l comma 2, superando nel periodo di riferimento le soglie di attivo patrimoniale (lett. a), ricavi lordi (lett. b) e debiti, anche non scaduti (lett. c), nonché la ricorrenza di uno stato di crisi della società ricorrente, alla luce delle deduzioni svolte e delle produzioni effettuate, con particolare riguardo ai dati contabili esposti.
La domanda di concordato ha rispettato le prescrizioni di cui agli artt. 152 e 161, comma 4, L. Fall.; la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 161 comma 2, L. Fall. è regolare e completa e la relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano a firma del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx ex art. 161 comma 3 risulta precisa, completa e congruamente motivata. Lo stesso dicasi per l’integrazione alla proposta e al piano depositata il 1° ottobre 2021, contenente una nuova proposta di transazione fiscale ed un’integrazione della relazione dell’attestatore.
Come previsto per il concordato con continuità aziendale, il piano contiene altresì un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura (art. 186 bis, co. 2 lett. a). Inoltre, la relazione contiene l’attestazione che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 186 bis, co. 2 lett. b).
Il piano concordatario depositato in data 1.3.2021 prevede: - la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo alla società controllata totalitaria Arav in qualità di affittuaria del ramo d’azienda; - il pagamento dilazionato dei crediti previdenziali di INPS e ENASARCO secondo il procedimento di cui all’art. 182 ter l. fall. (transazione previdenziale); il pagamento parziale e dilazionato dei crediti erariali privilegiati (anche non iscritti a ruolo) secondo il procedimento di cui all’art. 182 ter l. fall. (transazione fiscale); - la soddisfazione dei creditori, senza alcuna divisione in classi, nel modo che segue: a) il pagamento integrale ed immediato delle spese di procedura, dei crediti professionali
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prededucibili, dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale e connessi alla procedura; b) il pagamento integrale dei crediti privilegiati, diversi da quelli oggetto della transazione fiscale e previdenziale e di quelli di cui alla successiva lettera f), pari ad € 2.385.631,00, entro un anno dall’omologa; c) la soddisfazione integrale dei crediti previdenziali privilegiati dell’INPS oggetto di transazione previdenziale (€ 1.391.882,00 in privilegio, di cui la quota di € 150.806,00 a titolo di somme aggiuntive grado VIII ex art. 2754 c.c. pagata al 14% e quindi per € 21.112,84 e la restante quota in privilegio di € 1.241.076,00 pagata integralmente), entro 10 anni a decorrere da un anno dall’omologazione; d) la soddisfazione integrale del credito previdenziale privilegiato di Enasarco, pari ad € 359.640,59, entro 10 anni a decorrere da un anno dall’omologazione; e) la soddisfazione non integrale dei crediti erariali privilegiati (anche non iscritti a ruolo) oggetto di transazione fiscale, pari a complessivi € 16.632.856,00, di cui € 6.320.485,28 (pari al 38%) entro 11 anni dall’omologa (20 rate semestrali decorrenti dopo un anno dall’omologa), e la restante parte di € 10.312.370,72 degradata a chirografo e pagata nella misura del 14 % (ovvero per € 1.443.731,80), come per i crediti chirografari. In totale, si prevede di pagare la somma di € 7.764.217,08 a fronte di un debito di € 16.632.856,00; f) la soddisfazione non integrale dei crediti previlegiati verso enti locali e dei crediti tributari diversi da quelli oggetto di transazione fiscale, pari a complessivi € 255.030,00, di cui € 51.006,00 (pari al 20%) entro 1 anno dall’omologa e la restante parte di € 204.024,00 degradata a chirografo e pagata nella misura del 14 %, come per i crediti chirografari; g) la soddisfazione non integrale dei crediti chirografari, ivi compresi i crediti privilegiati derubricati al chirografo, pari a complessivi € 49.128.129,00, nella misura del 14% e dunque per complessivi € 6.255.933,00 entro 6 anni dall’omologa.
In particolare, il percorso di risanamento si fonda sulla continuità aziendale per una durata di 8 anni dalla data di riferimento del 4 agosto 2020 e di 6 anni dalla data prevista per l’eventuale omologa e prevede che l’attività caratteristica di CIT sia temporaneamente svolta dalla società interamente controllata ARAV Srl mediante un contratto di affitto d’azienda. Tale soluzione consente ad Arav di accedere a finanziamenti funzionali a sostenere il bisogno di circolante e allo sviluppo del business, di assicurare la regolarità e continuità dei rapporti con fornitori e clienti, di ridurre i riflessi negativi sulla reputazione commerciale derivanti dall’accesso da parte di CIT alla procedura concorsuale, di generare flussi di cassa idonei ad una migliore soddisfazione dei creditori. Oltre al contratto di affitto d’azienda, CIT e Arav hanno stipulato dei contratti ancillari al fine di fornire ad Arav tutti gli asset necessari alla prosecuzione dell’attività d’impresa (contratto di compravendita di magazzino per l’acquisto da parte di Arav delle merci costituenti il magazzino, contratti di sublicenza di marchi mediante i quali Arav è divenuta sublicenziataria esclusiva nel mondo al 100% dei diritti di sfruttamento dei marchi “Xxxx Xxxxxxxx”, “Richmond”, “Rich Xxxx Xxxxxxxx” e simili, contratto di locazione dello stabilimento di San Vitaliano, via provinciale per Nola, snc, un contratto di mandato all’incasso e un contratto di finanziamento revolving finalizzati a dotare Arav delle risorse necessarie all’esercizio dell’attività nella fase iniziale di start up, nella quale è difficile accedere al credito bancario in tempistiche compatibili con la prosecuzione dell’attività d’impresa). Xxxx ha poi predisposto un piano industriale e finanziario per la prosecuzione dell’attività d’impresa di CIT della durata di circa 8 anni che consente di generare
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risorse da destinare alla soddisfazione dei creditori. In particolare, tale piano, sottoposto all’asseverazione dell’attestatore oltreché alla validazione della società Xxxxx & Xxxxx, mira ad assicurare la continuità aziendale in una situazione di equilibrio economico e finanziario e nello stesso tempo a pagare a CIT quanto dovuto in forza dei summenzionati contratti per un importo stimato di 18 milioni di euro circa.
Va poi segnalato che la proposta e il piano prevedono il mantenimento di un contratto di rent to buy mediante il quale ha concesso in locazione l’opificio industriale sito in Palma Campania, non funzionale al core business di CIT e all’attività d’impresa svolta in sua sostituzione da Arav, alla società Viro Srl per sei anni, a fronte di un corrispettivo che comprende una quota a compenso del godimento del bene ed una quota in conto prezzo di acquisto del bene, che verrà decurtata dal prezzo di acquisto qualora la Viro decidesse di acquistare il bene al prezzo di € 660.000,00 (iva esclusa). CIT si è riservata di vendere l’immobile a terzi qualora riceva una proposta d’acquisto ad un prezzo superiore rispetto al prezzo d’acquisto.
L’attivo al 4 agosto 2020 ha un valore contabile di € 25.724.750,00 mentre il passivo ammonta ad
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€ 62.659.831,00, cui va aggiunto il passivo prededucibile composto di due componenti: una prima componente di € 435.194,00 per oneri della procedura, di cui € 365.194,00 per i compensi stimati in favore dei commissari giudiziali ed € 70.000,00 per l’accantonamento di un fondo per ulteriori oneri per altri professionisti e spese della procedura; una seconda componente di € 914.023,00 per advisor legali, industriali e finanziari, professionista attestatore, professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione della documentazione relativa alla transazione fiscale e previdenziale, nonché delle relazioni e perizie valutative.
L’ammontare complessivo del fabbisogno concordatario ammonta a circa € 18.021.976,00, che si prevede possa essere ampiamente coperto con i flussi finanziari netti del piano che ammontano ad € 18.349.999,00 circa.
Nel corso del procedimento è intervenuto un accordo transattivo con XX.Xx Srl e Fashionest srl, autorizzato con decreto del Tribunale di Nola del 18 marzo 2021, che ha consentito di definire consensualmente il contenzioso pendente davanti al Tribunale di Lussemburgo relativo al marchio Richmond e di abbandonare il piano B previsto per l’ipotesi di esito negativo di tale contenzioso.
A seguito della nota di precisazione del maggior credito inviata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, dalla quale emergerebbe una debitoria superiore di oltre dieci milioni di euro (da € 16.632.856,00 a € 26.967.052,00), contestata dalla ricorrente, la proponente ha depositato in data 1 ottobre 2021 un’integrazione al piano e alla proposta, unitamente ad un’integrazione della relazione dell’attestatore e ad una proposta integrativa di transazione fiscale per l’ipotesi in cui il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate si concludesse con esito negativo.
Pertanto, con riguardo ai crediti erariali privilegiati (anche non iscritti a ruolo) oggetto di transazione fiscale, si propone il pagamento di € 6.544.616,00 (pari al 38% della debitoria complessiva come rettificata di € 17.222.674,00) in 20 rate semestrali e la restante parte di € 10.678.058,00 degradata a chirografo e pagata nella misura del 14 % (ovvero per € 1.494.928,00), come per i crediti chirografari. Per l’ipotesi di esito negativo del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, si propone il
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pagamento di € 6.472.092 (pari al 24 % della debitoria vantata di € 26.967.052,00) sempre in 20 rate semestrali e la restante parte di € 20.494.959,00 degradata a chirografo e pagata nella misura del 14 % (ovvero per € 2.869.294,00), mediante la formazione di un apposito fondo di accantonamento. In conseguenza delle modifiche appena riferite, anche gli importi relativi ai crediti chirografari, ivi compresi i crediti privilegiati derubricati al chirografo, vengono variati e pertanto si propone, rispetto alla debitoria complessiva di € 49.354.743,00, la soddisfazione nella misura del 14% e dunque per complessivi € 6.257.659,00 entro 6 anni dall’omologa. Per l’ipotesi di esito sfavorevole del contenzioso con Agenzia delle Entrate, rispetto alla debitoria complessiva di € 59.171.644,00, si propone il pagamento della somma di € 7.633.025,00 (pari al 14%).
Con relazione integrativa dell’1 ottobre 2022, precisa, completa e congruamente motivata, il medesimo professionista xxxx. Xxxxxxx ha attestato anche con riguardo al piano e alla proposta modificati la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori.
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I Commissari depositavano la relazione ex art. 172 l. fall. il 29 ottobre 2021, nella quale concludevano che “la Società ha elaborato un analitico Piano industriale e, ferma l’alea connessa alla realizzabilità delle previsioni, esse appaiono ragionevoli e sostanziali, in linea con i risultati realizzati nel breve periodo intercorso dalla data di deposito del ricorso”. Aggiungevano che a loro parere era palese la convenienza della soluzione concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria e che la tempistica, di 8 anni e quindi non breve, era necessaria alla proponente per recuperare l’ingente calo di fatturato dovuto alla pandemia e ai provvedimenti restrittivi adottati.
Il 16 dicembre 2021 si teneva l’adunanza dei creditori. Con particolare riguardo al credito vantato dall’Agenzia delle Entrate, si discuteva dell’applicazione dell’art. 90 dpr 602/1973 secondo il quale “1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura. 2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Il giudice delegato, dopo aver sentito la proponente e i commissari giudiziali, “ammette[va] l’Agenzia delle Entrate ai fini del voto per l’importo da Essa richiesto, in applicazione analogica dell’art. 90, co. 2, dpr 602/1973 e in ragione della devoluzione delle controversie aventi ad oggetto tale tipologia di crediti (tributari) alla giurisdizione esclusiva del giudice tributario, che osta a qualunque delibazione incidentale da parte del Tribunale in ordine alla sussistenza del credito”.
All’esito dell’adunanza dei creditori, i Commissari Giudiziali depositavano, in data 24.01.2022, relazione nella quale davano atto dell’avvenuto raggiungimento delle maggioranze previste dagli artt. 177 e 178 l. fall. (con il voto favorevole di creditori rappresentanti il 54,52% dei crediti ammessi al voto pari ad € 29.007.590,15, il voto contrario di creditori rappresentanti il 39,22% dei crediti ammessi al voto pari ad € 20.863.321,52, su un totale di crediti ammessi al voto di € 53.201.096,71).
Il Tribunale fissava l’udienza del 17 marzo 2022 per l’omologazione del concordato.
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I commissari depositavano parere motivato ex art. 180 l. fall., con il quale, ribadendo il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, esprimevano parere favorevole all’omologazione del concordato.
la ricorrente notificava ritualmente e tempestivamente il decreto di fissazione dell’udienza del procedimento di omologazione.
All’udienza del 17.3.2022, in assenza di opposizioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Con ordinanza del 29 marzo 2022 il Tribunale rilevava d’ufficio la questione della mancata formazione di due apposite classi per le quote di credito degradate a chirografo di INPS e Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 182 ter, primo comma, ult. periodo, l. fall., secondo il quale “Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”. Di conseguenza sollecitava il contraddittorio su tale questione e sulla connessa questione dell’applicabilità al caso di specie del cd. cram down previsto dall’art. 180, co. 4, ultimo periodo l. fall.. Inoltre, chiedeva ai commissari di rendere uno specifico parere sulla convenienza della proposta di soddisfacimento dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS rispetto all’alternativa liquidatoria.
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Alla successiva udienza del 7 aprile 2022 la ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali sosteneva che nella specie non era necessario formare apposite classi e che in ogni caso sussistevano le condizioni per l’omologazione del concordato ai sensi dell’art. 180, co. 4. I commissari si riportano al parere depositato il 6 aprile 2022. Il Tribunale riservava la decisione.
Come è noto, ai sensi dell’art. 182 ter, co. 1, l. fall. “Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe”.
La disposizione, rubricata “Trattamento dei crediti tributari e contributivi”, in primo luogo sancisce la regola per la quale la soddisfazione del credito erariale o previdenziale non può essere
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inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
In secondo luogo, per quel che rileva in questa sede, prescrive che per la quota di credito chirografaria, per natura o per effetto del degrado, “il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”;
Infine, stabilisce che la quota di credito privilegiato eventualmente degradata al chirografo deve essere necessariamente inserita in apposita classe.
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Secondo la ricorrente non ci sarebbe un obbligo di costituire un’apposita classe nel caso in cui il debitore non abbia inteso suddividere i creditori in classi e ciò sarebbe confermato dalla parte di disposizione secondo la quale “se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”. Infatti, tale previsione ammette espressamente la possibilità di mancata suddivisione in classi nel caso di credito tributario o contributivo con natura chirografaria a seguito “di degradazione per incapienza” e pertanto oggetto di pagamento parziale.
Xxxxxxxx ritiene il Tribunale che tale interpretazione sia in contrasto con il dettato dell’ultimo periodo dell’art. 182 ter che non limita l’inserimento in apposita classe alla sola eventualità che sia prevista la suddivisione in classi.
La formazione in ogni caso di un’apposita classe mira poi a realizzare la ratio della norma che è quella di consentire agli enti del Fisco e della Previdenza coinvolti da una proposta che degradi il loro credito privilegiato in chirografo di esprimere una valutazione autonoma ed esclusiva, senza alcuna commistione con altri creditori che pure, in ipotesi, potrebbero avere posizioni omogenee, rafforzandone la posizione, in considerazione della peculiare natura dei relativi crediti, evitando fenomeni di neutralizzazione del voto (come accadrebbe proprio nel caso di specie inserendo gli stessi nell’unica classe dei chirografari) e consentendo agli stessi di provocare più agevolmente (con il dissenso e l’opposizione) anche il giudizio del tribunale circa la convenienza della proposta in sede di omologazione, cd. cram down, ex art. 180, comma 4, l. fall.
Ciò posto, è d’uopo fare applicazione dell’art. 180, co. 4, ultimo periodo, secondo il quale “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” (cd. cram down).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che la proposta sia maggiormente conveniente per l’Istituto nazionale di previdenza sociale e per l’Agenzia delle Entrate, che hanno espresso il loro dissenso, sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, e 182 ter l. fall. depositata l’1 ottobre 2021 e sulla base della valutazione dei commissari, le cui conclusioni sono
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condivise dal Collegio, in quanto basate su un’analisi attenta dello scenario concordatario e di quello liquidatorio, congruamente motivate e prive di vizi logici.
La relazione del dr. Barbati, dopo aver analizzato analiticamente il debito tributario (anche nell’ipotesi di riconoscimento della maggiore pretesa erariale), il debito previdenziale, l’attivo in ottica liquidatoria e il passivo da soddisfare in ottica liquidatoria, ha concluso che sia la proposta originaria sia quella subordinata soddisfano maggiormente l’Agenzia delle Entrate e l’INPS rispetto all’alternativa liquidatoria.
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I commissari, nel loro parere specifico sul punto, hanno osservato che “Le risorse finanziarie della Società, ad oggi in linea con quanto indicato nel piano, sarebbero dunque in grado di coprire integralmente il fabbisogno concordatario di cui alla Proposta, garantendo inoltre un surplus di cassa euro 5,4 mln circa a fine piano che garantiscono il pagamento delle rate residue delle transazioni fiscali e previdenziali, oltre a far fronte ad eventuali oneri imprevisti. Mette conto evidenziare con particolare riferimento alla posizione dell’Agenzia delle Entrate che il vantaggio sostanziale derivante dall’applicazione del cram down è rappresentato – essenzialmente, visto che il range in più riconosciuto al privilegio è lieve – dalla quota di chirografo (14%) che le verrebbe attribuita, pari a circa 3 mln di euro, che giammai recupererebbe in caso di fallimento. È dunque opinione degli scriventi che sia preferibile per il creditore fiscale affrontare la situazione di grave crisi nell’ambito della procedura concordataria come definita nel piano, anziché nell’ambito di una procedura fallimentare”.
Quanto poi al credito previdenziale, è evidente che il riconoscimento integrale del credito privilegiato (compresi gli interessi per € 102.786,78 da considerare privilegiati ai sensi degli artt. 169, 55 e 54 l. fall.) e la soddisfazione al 14 % del credito ab origine chirografario induce a concludere per la maggiore convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, nella quale, con la scomparsa dei flussi di cassa da continuità e la dismissione di tutti gli assets aziendali, marchio compreso, a valori di liquidazione, alcun importo potrebbe essere riconosciuto ai creditori chirografari. In base alle esposte considerazioni, la soluzione elaborata dalla ricorrente e sottoposta al voto del ceto creditorio è indiscutibilmente più vantaggiosa per i creditori INPS e Agenzia delle Entrate che
hanno espresso il loro dissenso ed anche per gli altri creditori chirografari.
Ciò posto, il Tribunale è altresì tenuto ad accertare l’idoneità funzionale della proposta rispetto agli obiettivi del concordato (cfr. Cass. n. 18864/11; cfr. Cass. n. 13817/11, n. 3274/11 e n. 21860/10).
Al riguardo, anche il massimo organo nomofilattico (Cass. Civ., sez. un., 23 gennaio 2013, n. 1521), ha precisato che il legislatore, pur avendo incontestabilmente valorizzato l'elemento negoziale del concordato preventivo, tuttavia "non si è curato di cancellare tutti gli aspetti pubblicistici che caratterizzavano la procedura prima della riforma, dato questo che non può essere interpretato come casuale, e ciò sotto il duplice profilo del numero di interventi effettuati (..) e della significativa rilevanza degli interessi sostanziali ancora ritenuti meritevoli di tutela", essendo evidenti "le forti limitazioni e compressioni che il creditore finisce per subire per effetto del procedimento di concordato, vedendo vanificato il suo diritto di azione pur costituzionalmente garantito e assistendo
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alla formalizzazione di una limitazione del suo credito, per effetto di maggioranze ipoteticamente non condivise formatesi sul punto", con conseguente valorizzazione del "compito di tutela della legalità del procedimento (..) demandato al giudice per il ruolo istituzionale svolto, oltre che per i diversi espliciti richiami in tal senso risultanti dal vigente testo normativo (segnatamente artt. 162, secondo comma, 173, 180, terzo comma, 1.f.)".
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Le Sezioni Unite hanno anche precisato che il controllo giudiziale sul concordato si sviluppa – in modo omogeneo nelle tre diverse fasi di ammissione, (eventuale) revoca ed omologazione – nei seguenti passaggi: I) verifica della "idoneità della documentazione prodotta" (per completezza e regolarità) "a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori"; II) accertamento della "fattibilità giuridica della proposta"; III) valutazione della sua "effettiva idoneità ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", intesa come fattispecie legale tipica "avente ad oggetto la regolazione della crisi", attraverso precise "indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei creditori”, in modo tale e a condizione che ai creditori sia consentito di esprimere un voto consapevole e informato, e che la regolazione della crisi sia perseguita attraverso il "riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato, in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti". In questa prospettiva, anche la fattibilità del piano - intesa come "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati" - sembra rientrare tra i presupposti di ammissibilità del concordato, essendo espressamente consentito al Tribunale discostarsi dal giudizio del professionista attestatore ("così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario") ed anche valutare - quantomeno "se emergente prima facie" - " l 'inidoneità della proposta a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati, nel rispetto dei termini di adempimento previsti", sebbene poi la Corte appaia circoscrivere la valutazione giudiziale alla sola "fattibilità giuridica", consentendo l'arresto della procedura solo se le "modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili", non anche quando "entrino in discussione gli aspetti relativi alla fattibilità economica legata ad un giudizio prognostico che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore", dei cui rischi è giusto "si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto".
Anche la giurisprudenza di legittimità, successiva all’arresto delle citate sezioni unite, ha affermato che “il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti", precisandosi che tale "controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un
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soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro" (Cass. sez. I 9 maggio 2013, n. 11014).
La Corte ha quindi ribadito che il controllo del Tribunale "va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura", sicchè rientrano nell'ambito di detto controllo " la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati", mentre resta "riservata a i creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica" (Cass. sez. I, 27 maggio 2013, n. 13083).
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Nel caso di specie, il Tribunale ha avuto modo di riscontrare sia la completezza e regolarità della documentazione allestita a supporto della domanda, sia la logicità e congruità delle motivazioni esposte dal professionista attestatore (a suffragio dei giudizi espressi in tema di veridicità dei dati, fattibilità del piano e funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori), senza che siano emersi né profili di illegittimità (contrasto delle previsioni del piano con disposizioni di legge), né aspetti che rendano astrattamente impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano, sia pure con una valutazione necessariamente ex ante e perciò aleatoria.
Con riferimento in particolare alla fattibilità del piano si richiamano le conclusioni dei XX.XX. espresse nella relazione ex art. 172 e confermate nel parere ex art. 180 L.F.: “Alla luce degli accertamenti compiuti e della documentazione acquisita, si ritiene, allo stato, possibile valutare positivamente la proposta concordataria effettuata, risultando ragionevole la previsione di una concreta fattibilità del concordato così come proposto alla luce delle valutazioni operate dal professionista attestatore, dovendosi rimandare ogni più approfondito e circostanziato esame della situazione all’ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al Giudice Delegato e ai Commissari Giudiziali, in quanto la proposta ed il piano di concordato, nel complesso risultano sufficientemente determinati da poter essere sottoposti al voto dell’adunanza dei creditori e non presentano, allo stato degli atti, evidenti profili di illegittimità”.
I commissari hanno poi verificato l’attendibilità dei dati economico-patrimoniali e finanziari di partenza, la coerenza e la congruità dei criteri utilizzati per lo sviluppo del Piano, l’adeguatezza e la fondatezza delle assunzioni poste alla base delle proiezioni dei risultati attesi nell’intero arco di periodo del Piano.
A parere dei commissari “Dall’analisi del Piano di concordato, della documentazione di supporto messa a disposizione dalla Società ricorrente, dei pareri e delle perizie di stima a corredo del Piano e della Relazione ex art. 161 comma 3 L.F. redatta dal xxxx. Xxxxxxx, i commissari hanno svolto le proprie valutazioni sul Piano industriale che di seguito vengono sinteticamente riportate: 1)
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relativamente ai dati contabili risultanti dalla situazione economico-patrimoniale alla data di riferimento del 04.08.2020, (i) hanno esaminato i risultati delle attività di verifica e riscontro realizzate dalla EY su incarico della Società a sostegno delle attività dell’Attestatore; (ii) hanno ripercorso le attività di verifica ed esaminato le conclusioni dell’Attestatore in merito alla veridicità dei dati aziendali; (iii) hanno svolto, per campioni limitati ma significativi, autonomi accertamenti, anche di carattere contabile e amministrativo, richiedendo alla Società documenti e dettagli esplicativi per riscontrare quanto esaminato nei precedenti punti (i) e (ii). All’esito dell’intero percorso conoscitivo, a parere dei commissari giudiziali, le conclusioni dell’Attestatore conseguono ad un processo metodologico adeguato alla fattispecie in esame e gli ulteriori accertamenti autonomamente svolti dai commissari giudiziali non hanno evidenziato criticità tali da inficiarne le conclusioni; 2) le assunzioni riguardanti l’andamento prospettico dei risultati patrimoniali, economici e finanziari degli anni dal 2021 al 2028, che costituiscono l’arco temporale di riferimento del Piano industriale, appaiono sostanzialmente fondate e coerenti con la struttura e l’articolazione del Piano stesso; 3) inoltre, i volumi delle vendite e dei ricavi – nelle proiezioni del Piano – sono coerenti con il Portafoglio ordini delle commesse in corso alla data di riferimento del Piano e l’evoluzione dei predetti volumi si fonda sull’assunzione di un book to bill ratio (rapporto tra ordini e fatturato) che, a parere degli scriventi, appare congruo e prudenziale rispetto all’andamento storico precedente; 4) anche relativamente ai margini di redditività previsti nelle stime e nelle proiezioni del Piano economico, i commissari ritengono le previsioni di una marginalità positiva adeguate e coerenti rispetto allo scenario previsto per una azienda (Arav) la quale, dopo l’omologa del concordato tenderà a mettersi sul e nel settore di riferimento in una posizione di primo piano. 5) le proiezioni patrimoniali e finanziarie, nello scenario dell’arco piano, risultano coerenti con le assunzioni definitive e con le azioni previste nel Piano industriale medesimo, sia relativamente all’assets da liquidare (rent to buy), che alle politiche aziendali adottate e da adottare” (relazione ex art. 172, pagg. 95-96).
Quanto alla maggiore convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, i commissari hanno osservato che “La dichiarazione di insolvenza modificherebbe la soddisfazione dei creditori sotto due profili, ovvero distributivo e allocativo. Quanto al primo punto, con la dichiarazione di insolvenza non sarebbe possibile suddividere i creditori in diverse classi e, pertanto, verrebbero soddisfatti i creditori privilegiati e quelli prededucibili, mentre ai chirografari, nella stessa misura, spetterebbe l’attivo residuo. Sotto il secondo profilo, in caso di fallimento le risorse a disposizione dei creditori si ridurrebbero, dato che l’attivo della società debitrice avrebbe un valore enormemente inferiore rispetto a quello che assume in presenza del piano di concordato. La continuità aziendale consente di: - Soddisfare i creditori al meglio rispetto ad una liquidazione fallimentare; - Evitare il licenziamento del personale impiegatizio e operaio; - Arricchire il proprio patrimonio con l’acquisto a titolo definitivo da parte di CIT dell’immobile di San Vitaliano (Na) - Evitare la produzione di un grave danno al settore mediante la continuità aziendale che permetterà la prosecuzione di rapporti commerciali con gli stessi creditori; Inoltre, la continuità aziendale genera valore anche per i fornitori, i quali potranno recuperare, almeno in parte, la perdita sul pregresso.
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Infine, qualora venisse dichiarato il fallimento, il valore dell’avviamento sarebbe notevolmente ridotto, conseguenzialmente riducendo le capacità della CIT di proseguire la propria attività. La presentazione della domanda di concordato non pregiudica le azioni eventualmente esperibili all’interno di una procedura di tipo liquidatorio, ovvero azioni revocatorie ed azioni di responsabilità. Per quanto riguarda le azioni revocatorie, la società debitrice precisa che, nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda: - Non sono stati effettuati significativi pagamenti a favore dei creditori, se non nei limiti consentiti ex lege per garantire la continuità aziendale e la proposizione della domanda di concordato; - Non sono stati effettuati rientri che abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria della CIT nei confronti delle banche creditrici. Ne deriva che non sussistono significative azioni revocatorie esperibili nei confronti dei creditori della CIT pagati nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda di concordato. Con riferimento alle azioni di responsabilità, fermo quanto dichiarato dall’Attestatore, si precisa che la procedura di concordato non esclude la possibilità per la CIT e per i creditori di valutare criticamente atti ed azioni precedentemente posti in essere, al fine di verificarne le loro corrispondenze all’interesse sociale” (relazione ex art. 172 pagg. 96-97).
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Tale valutazione della maggiore convenienza del concordato rispetto all’alternativa liquidatoria è stata confermata nel parere ex art. 180 l. fall.
Il Tribunale non ha ragione di discostarsi da quanto osservato e ritenuto dai commissari giudiziali, i quali hanno svolto i loro accertamenti e le loro valutazioni in modo completo, chiaro e congruo.
Poiché i creditori dissenzienti - pur regolarmente notiziati della fissazione dell'udienza - non hanno proposto opposizioni, il Tribunale, completato il controllo di regolarità formale e verificata, ulteriormente, l'assenza di atti in frode (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-06-2014, n. 12533), tenuto conto dell’esito positivo della verifica ai sensi dell’art. 180, co. 4 (cd. cram down), può procedere alla omologa del Concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, ut supra, così provvede:
OMOLOGA il concordato preventivo proposto nelle forme della continuità aziendale ex art. 186 bis LF nei termini di cui in narrativa da COMPAGNIA INTERNAZIONALE TESSUTI S.P.A.”, con sede legale in San Vitaliano (Napoli), Località Pagliarelle Strada Provinciale Nola snc (C.F.: 07433471211), in persona del legale rapp.te p.t.;
STABILISCE
quanto segue:
a) il legale rappresentante della ricorrente provvederà ad inviare ai commissari giudiziali report trimestrali (primo report con scadenza al 30.06.2022), entro quindici giorni dalla conclusione di ogni trimestre, comprensivi di situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, in ordine all'andamento della gestione ordinaria e straordinaria, con particolare riferimento agli obblighi assunti in sede concordataria, fornendo ai XX.XX. i relativi estratti conto/lista movimenti;
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b) i commissari giudiziali provvederanno a dare tempestiva comunicazione al giudice delegato di tale adempimento, corredando la situazione patrimoniale depositata dal debitore con succinta nota esplicativa;
c) il legale rappresentante della società ricorrente depositerà in cancelleria ogni tre mesi (primo report con scadenza al 30.06.2022) relazione corredata dal parere dei commissari giudiziali, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari destinati al fabbisogno concordatario;
d) il legale rappresentante riferirà tempestivamente all'organo commissariale circa le operazioni straordinarie, ancorché non previste nel piano;
e) il legale rappresentante della ricorrente, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere dell'organo commissariale;
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f) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive i Commissari depositeranno in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori e l'organo commissariale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
g) all'esito, previa liquidazione delle competenze da parte del Tribunale, il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per i commissari giudiziali (ove depositate sul conto della procedura) a seguito di quanto al punto precedente;
h) l'organo commissariale riferirà sollecitamente al giudice delegato e al Tribunale l'emergere di ogni fatto qualificabile come inadempimento o non regolare adempimento delle obbligazioni concordatarie, nonché l'emergere di situazioni significative relative al piano dei costi di cui all'art. 186- bis, comma 2, lett. a) L.F. in grado di incidere negativamente sull'esecuzione della proposta concordataria;
i) resta riservato al giudice delegato e al Tribunale il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento in relazione alle attività, non espressamente previste nei punti precedenti, che si rivelassero necessarie nella fase di esecuzione del concordato;
DISPONE
la comunicazione a cura della cancelleria al registro delle imprese per la iscrizione ex art. 17 e 180, co. 5 l. fall.;
la comunicazione a cura della cancelleria alla ricorrente, ai commissari giudiziali ed al PM in sede;
la comunicazione a cura dei commissari giudiziali ai creditori;
la pubblicazione sul sito internet del Tribunale e sul portale di Xxxx Xxxxxxxxxxx, a cura dei commissari giudiziali.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12 aprile 2022.
Il Presidente est. Dr. Xxxxxxx XXXXXXXX
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