CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Repertorio n. AJ tt del t,l 8 LUG.20131
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Tra
La Regione Calabria in persona del Dirigente pro tempore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, XXXXXXXX XXXXXX' nato a REGGIO CALABRIAil 22/09/1968 e residente, per la carica, in Catanzaro, via X.Xxxxxx, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta I regionale n. 229 del 27/06/2013, qui di seguito denominata Ente affidante
e
la Società Consortile a responsabilità limitata "CONSORZIOTRASPORTIREGIONALICALABRESI
- S.R.L." in persona del suo rappresentante legale, XXXXX XXXXXXX, nato a FAGNANO CASTELLOil 17/11/1966 e residente, per la carica, in XXXXXXX,xxx X.Xxxxxxxxx x.00, qui di seguito denominata Gestore
Premesso che
a) conformemente a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 422/97, il Gestore ha regolarmente presentato domanda di prosecuzione dei servizi ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 18/2006;
b) il Gestore ha mantenuto ad oggi, senza soluzione di continuità, l'affidamento dei servizi;
c) in particolare nel 2012 i servizi sono stati programmati con D.G.R. n. 147/2012 e seguenti, e le parti prendono atto che tali provvedimenti sono stati oggetto di ricorso amministrativo da parte del Gestore;
d) l'art. 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che "A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012";
e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3-bis del d.1. n. 138/2011, la Regione Calabria con deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 28.9.2012 ha individuato i bacini ottimali ed omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale;
f) in particolare, con la deliberazione regionale n. 419/2012 sono stati individuati "due bacini di area vasta per i servizi automobilistici, bacino nord e bacino sud, derivanti dalla suddivisione del territorio regionale rispetto alla SS 280 (allegato 2), che sono relativi a tutti i servizi su gomma non ricompresi nei bacini di area urbana" e "tre bacini di area urbana per i servizi automobilistici e su impianti fissi, corrispondenti agli ambiti territoriali di Catanzaro-Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria (allegato 3), che sono relativi a tutti i servizi su gomma urbani e sub-urbani e su impianti fissi, e inoltre ai servizi extraurbani completamente interni al territorio del bacino, con funzione prevalente di collegamento interno";
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g) l'art. 2, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 67, ha stabilito "AI fine di assicurare l'organizzazione e la gestione del servizio pubblico di trasporto su gomma· e ferro in conformità all'articolo 3 bis decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, e al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché per fronteggiare l'interruzione o pericolo imminente di interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo S, par. 2 e 5 del Regolamento CEE 1370/2007, i soggetti che espletano il servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestirlo, anche oltre le scadenze, fino al subentro del nuovo gestore di ambito o bacino territoriale ottimale e comunque per un periodo complessivamente non superiore ai due anni; la Giunta regionale adotta gli atti necessari ad assicurare la continuità dei predetti servizi, ed in particolare determina per ciascun anno entro 45 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, fatte salve successive rimodulazioni, i servizi da espletare da prevedersi in apposito atto integrativo dei contratti di servizio; nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente comma";
h) il comma 3 ed il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 23 (Norme per il trasporto pubblico locale) sono stati modificati dalla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 67, e prevedono rispettivamente che: "L'affidamento dei servizi avviene in conformità alla normativa comunitaria e nazionale·vigente nella cui cornice gli indirizzi vincolanti sulle modalità di affidamento prescelte possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale", nonché "i contratti di servizio sono predisposti in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Indirizzi e schemi vincolanti in materia possono essere disposti negli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza regionale, nel rispetto delle procedure e delle garanzie di partecipazione a tutela dei soggetti coinvolti previste dalla normativa vigente";
i) che il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/2012 prevede che "nelle more dell'approvazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla normativa regionale gli indirizzi" gli schemi dei contratti di servizio sono determinati con provvedimento della Giunta regionale;
j) in ottemperanza a quanto previsto nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 67/2012 la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 229 del 27/06/2013 con la quale sono stati determinati per l'anno 2013, fatte salve successive rimodulazioni, i servizi da espletare nei limiti delle risorse disponibili secondo la normativa vigente;
k) le parti riconoscono che l'esercizio dei diritti di trasporto pubblico locale è disciplinato dal
presente contratto di servizio, in cui vengono definiti reciprocamente impegni ed obblighi tra Ente Affidante e Gestore, ed in particolare vengono stabiliti obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza;
Tutto ciò premesso, te parti stipulano e convengono quanto segue
Art. 1
Durata
1. Il presente contratto decorre dalla data del 1 gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013.
2. In ogni caso, la durata del contratto si conforma alle disposizioni normative vigenti.
3. Alla Regione, in qualità di Ente affidante, potrà subentrare un Ente locale, mediante la stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto la totalità o parte dei servizi di cui all'art. 2, restando impregiudicata la durata dell'affidamento e le condizioni previste nel presente contratto.
Art. 2
Oggetto
1. Costituisce oggetto del presente contratto l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di cui alla D.G.R. n. 229 del 27/06/2013, e alle successive modifiche che eventualmente interverranno, nei quali sono indicati, per ogni collegamento: descrizione dell'itinerario e delle fermate, lunghezza dell'itinerario, numero delle corse, periodicità e giorni di servizio, produzione in vettxkm.
2. II monte servizi di trasporto oggetto del presente contratto è pertanto costituito da 2.949.031,300 vettxkm, tenendo conto delle variazioni intervenute dal 1 gennaio ad oggi, così suddivisi in fasce:
1.892.768,900 busx km ricadenti nella prima o seconda fascia extraurbana di appartenenza, così come definite ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001; 1.056.262,400 busx km ricadenti nella terza fascia extraurbana di
,'lli3''',,, appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L, R. n. 18/2001;
• \'i>~').. '~. Il monte servizi di cui al punto 2 è stato calcolato sulla base dei giorni di esercizio ~
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6\\'ò~ '':n convenzionalmente fissati in: corse giornaliere: 365 giorni(. corse feriali: 303 giorni; corse scolastiche 200 giorni; corse stagionali sulla base del periodo.
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ì'l'ì;f'J '/ 4. Le modifiche che eventualmente interverranno devono essere disposte con formale
provvedimento, che potrà assumere esclusivamente la forma della Delibera di Giunta Regionale o del Decreto Dirigenziale.
Art. 3
Corrispettivi e compensazioni
1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere al Gestore per i servizi di trasporto pubblico oggetto del presente contratto, un corrispettivo pari ad Euro 5.073.531,15 (cinquemilionisettantatremilacinquecentotrentuno/15), così determinato per il 2013 ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 18 del 28/12/2006:
- € 1,676264 per ogni busxkm, ricadente nella prima o seconda fascia extraurbana di appartenenza, così come definite ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 18/2001;
- € 1,785824 per ogni busxkm, ricadente nella terza fascia extraurbana di
appartenenza, così come definita ai sensi dell'art. 1 della L, R. n. 18/2001;
2. Nel corrispettivo sopra indicato sono ricomprese le compensazioni economiche derivanti da ogni eventuale altro obbligo di servizio previsto nelle norme e nel contratto, imposto ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 19.11.1997, n. 422. Fanno eccezione gli obblighi di cui all'art. 22 della L.R. n. 23/1999 e s.m.i. e alla loR. n. 14/2004 e s.m.i. AI fine di
determinare la compensazione dovuta per tali obblighi, si adotta un regime forfettario che si quantifica in:
• Euro 0,031 per ogni vettxkm di servizi urbani;
• Euro 0,0049 per ogni vettxkm di servizi extraurbani.
3. L'importo del corrispettivo come sopra determinato, ai commi 1 e 2, verrà erogato in rate trimestrali costanti, ciascuna entro il trimestre di riferimento, con accredito su conto corrente bancario indicato dal Gestore, previa presentazione di corrispondente fattura. Decorso l'intero periodo entro cui si sarebbe dovuto effettuare il pagamento si applicheranno gli interessi per tardivo pagamento ai sensi del D.lgs. n. 231/2002.
4. Sul corrispettivo dovuto su base annua viene trattenuta una quota pari al 2,5% che sarà erogata entro il semestre successivo al termine di ciascun anno solare, previa attestazione e verifica dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali. La trattenuta potrà essere incrementata qualora sia accertata o prevedibile una minore produzione rispetto ai servizi programmati, a meno di presentazione da parte del Gestore di garanzia fideiussoria in quest'ultimo caso di prevedibilità.
5. Il corrispettivo dovuto deve ritenersi al netto dei ricavi della vendita dei titoli di viaggio, di ogni entrata ricavata da ulteriori iniziative dell'azienda e di valorizzazioni commerciali che competono al Gestore.,,<,~~
6. In aggiunta al corrispettivo di cui sopra viene erogata l'imposta sul valore aggiunto ,/~\~ (IVA), nella misura di legge. " i \ ';:}0'à.p;~
7. Ai sensi dell'articolo 1, co. 5, del Regolamento ComunitariQ n. 1893/91, il Gestore si \'~. obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto-.:./.yg pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi. "'~.-
8. Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
9. Le parti prendono atto che il corrispettivo di cui ai commi 1 e 2 è inderogabile nel suo massimo, fatta salva la variazione dei programmi di esercizio disposta esclusivamente nelle modalità di cui al comma 3 dell'art. 2. La presente disposizione prevale su ogni altra disposizione contrattuale.
Art. 4
Variazione dei servizi temporanee, sperimentali o per cause di forza maggiore
1. Il presente articolo regola le variazioni dei servizi temporanee, sperimentali o per cause di forza maggiore, che non comportano una modifica permanente dei programmi di esercizio. Tali variazioni, qualora rientrino nelle fattispecie e nei limiti di tolleranza specifica di cui ai successivi commi, comportano l'invarianza nell'erogazione del corrispettivo entro il limite del 2% in più o in meno.
2. Il superamento del limite del 2% in meno comporta la rideterminazione del corrispettivo, conformemente ai servizi effettivamente svolti. Nel caso in cui il limite del 2% in meno non venga superato, il corrispettivo viene comunque rideterminato in riduzione per quanto eccede i limiti di tolleranza specifica nel seguito stabiliti al comma 6, lettere b) e c).
3. Nel caso di prevedibile superamento del limite del 2% in più, il Gestore, previa trasmissione di apposita relazione in cui dimostra tale prevedibilità, propone un programma di esercizio rimodulato nei limiti dell'importo di cui all'art. 3. L'Ente Affidante si esprime entro 30 giorni, ed in caso di silenzio la proposta di programma di esercizio è vigente a decorrere dal primo lunedì successivo al 40-esimo giorno.
4. L'Ente Affidante può apportare giustificate variazioni dei servizi finalizzate alla sperimentazione del miglioramento dell'offerta all'utenza o per cause eccezionali. Le variazioni di cui al presente comma, che si protraggono oltre i tre mesi, possono essere disdettate dal Gestore con preavviso di 30 giorni.
5. Il Gestore può apportare variazioni temporanee ai servizi per le seguenti cause:
a) modifiche a titolo temporaneo della percorribilità delle strade, da comunicarsi nell'immediatezza all'Ente affidante per l'eventuale convalida delle stesse;
b) effettuazione di corse aggiuntive ai sensi dell'art. 9, comma 11, con limite di tolleranza specifico dello 0,50% del corrispettivo, a condizione che ciò sia comunicato all'Ente affidante, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nell'immediatezza e con riepilogo settimanale.
Le ulteriori modifiche contemplate dal presente articolo sono:
a) variazione dei giorni festivi e del calendario scolastico;
b) scioperi, con limite di tolleranza specifico dello 0,50% del corrispettivo, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia;
c) cause di forza maggiore, anche imputabili al gestòre, con limite di tolleranza specifico dello 0,20% del corrispettivo.
7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e le disposizioni previste negli altri articoli, inclusa l'applicazione delle sanzioni, ogni riduzione di offerta non autorizzata dall'Ente affidante comporta la riduzione proporzionale del corrispettivo.
Art. 5
Revisione del contratto
1. Si fa luogo alla reVISione del presente contratto nel caso in cui si renda necessario apportare sensibili variazioni al programma di esercizio, tale da variarne il corrispettivo corrispondente in misura superiore al limite del 15%, in più o in meno, del corrispettivo previsto nel presente contratto al comma 1 dell'art. 3. Tale limite è temporaneamente ridotto al 10% fino al 30 giugno 2013.
2. Si fa luogo, altresì, alla revisione del presente contratto nel caso di variazione del sistema tariffario e ove intervengano mutamenti legislativi nella disciplina delle agevolazioni tariffarie. Verificandosi tale evenienza, l'ammontare delle compensazioni spettanti all'impresa sarà rideterminato in relazione alle modifiche intervenute.
3. Non costituisce causa di revisione del contratto l'adeguamento dei corrispettivi nei limiti dell'inflazione programmata, eventualmente disposto con Deliberazione della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/2008.
Art. 6
Struttura tariffaria
1. I servizi verranno eserciti con applicazione delle tariffe in vigore, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 362 del 11/08/2011.
2. Si intendono altresì vigenti le specifiche tariffe approvate dalla Giunta Regionale nei casi di integrazione tariffaria, nei limiti e con le previsioni di cui alla sopra citata D.G.R. n. 362 del 11/08/2011.·
Art. 7
Orari e fermate
1. I servizi verranno assicurati rispettando le fermate previste dai programmi di esercizio di cui all'art. 2 comma 1 , e gli orari autorizzati, garantendo la regolarità delle corse, la sicurezza e gli standard minimi di qualità di cui al successivo art. 9.
2. Il Gestore, per i servizi extraurbani, garantisce l'aggiornamento del sistema informativo regionale dell'offerta di trasporto, con specifico riferimento agli orari in vigore. A tal fine l'Ente affidante potrà prevedere specifici formati di predisposizione dei quadri orari nonché specifiche modalità telematiche di trasmissione degli stessi.
3. Il Gestore, per i servizi urbani, garantisce la pubblicazione degli orari in vigore su un sito web, indicato nella carta dei servizi. L'Ente affidante inserirà un collegamento al sito
web sul proprio sito, e potrà prevedere specifici formati di pubblicazione dei quadri /::"-:
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Art. 8 (I? 1';:;1 ...•
Risorse umane e tecniche \~~;J
1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto, il Gestore che è l'unico ~. soggetto riconosciuto ed abilitato ad interloquire con l'Ente affidante, deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato e di materiale rotabile idoneo, sufficiente
a garantire la regolarità, la sicurezza e la qualità del servizio, fermo restando che il suddetto Gestore, per l'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto, si avvale, salvo i casi di sub-affidamento, esclusivamente delle Società che la costituiscono e già affidatarie di servizi di TPL. All'esercizio dei servizi devono essere adibiti autoveicoli immatricolati ad uso di terzi in servizio di linea per il trasporto pubblico di persone, di tipo urbano, sub-urbano, interurbano, ai sensi dell'articolo 87 del Cd.S. e, secondo le norme vigenti, salvo l'applicazione dell'articolo 82, comma 6 del Cd.S.
2. AI personale in servizio il gestore è tenuto ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri e, ave esistenti, quelli integrativi aziendali di secondo livello.
Art. 9
Qualità dei servizi - obblighi del gestore
1. II" Gestore s'impegna ad implementare il livello di qualità del servizio offerto e si obbliga ad adottare, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, una propria Carta della mobilità sulla base dei "Principi generali sull'erogazione dei servizi pubblici" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e degli elementi
7. Manutenzione dei veicoli. I mezzi e gli impianti in uso al Gestore devono essere tenuti in costante perfetta efficienza. Il Gestore per ogni veicolo e impianto predisporrà specifica scheda, cartacea o informatica, su cui verrà annotato ogni intervento sul mezzo con indicazione del soggetto che lo ha eseguito, interno o esterno alla struttura aziendale del Gestore, con visto del Direttore o del Responsabile d'esercizio. Dette schede andranno conservate per tutta la durata del contratto e dovranno essere tenute dal Gestore per essere esibite ad ogni eventuale verifica da parte dell'Ente affidante o da altri soggetti in caso di necessità. Non può circolare il veicolo che non sia stato sottoposto alla prevista revisione annuale o per il quale non vi sia copertura assicurativa richiesta dalle norme vigenti.
8. Pulizia dei veicoli. Il Gestore deve indicare il programma delle pulizie con la frequenza delle operazioni distinte tra quelle a fine corsa, quotidiane, e a periodicità diversa e riferite alla pulizia degli interni, dei finestrini e degli esterni. Nella Carta della mobilità deve essere indicato se si avvale di risorse interne o provveda con incarico a società esterne. In ogni caso ad ogni veicolo sarà intestata una specifica scheda con annotazione di ogni operazione di pulitura eseguita e firma di chi vi abbia provveduto.
Con cadenza quindicinale la scheda deve essere parimenti controfirmata dal Direttore o ( responsabile d'esercizio, conservata per l'intera durata del contratto ed esibita ad ogni verifica.
9. Regolarità del servizio. II Gestore, per ogni linea esercita, deve annotare su apposito registro, da far preventivamente vidimare in ogni sua pagina debitamente numerata dall'Ente affidante, ogni corsa non effettuata con regolarità. L'annotazione va effettuata nella stessa giornata in cui l'irregolarità si è verificata e deve essere firmata dal Direttore o Responsabile d'esercizio. II resoconto delle irregolarità va trasmesso all'ente affidante alla scadenza di ogni trimestre. Nelle more dell'attivazione del registro, o in caso di sua temporanea indisponibilità, le corse non effettuate sono comunicate quotidianamente all'Ente affidante e riepilogate in una ulteriore comunicazione settimanale insieme alle corse non effettuata con regolarità.
10. Indicazioni all'utenza. Su ciascun mezzo, durante il servizio di linea, il Gestore appone nella parte anteriore una idonea indicazione riportante l'identificazione della linea. Le modalità e le caratteristiche sono stabilite dall'Ente affidante.
11. Capacità dei veicoli. Il Gestore è tenuto ad utilizzare mezzi con idonea capacità in relazione alla domanda prevista. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, non determinabile a priori al momento della definizione del programma di esercizio e che determini sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, il Gestore può adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, anche con più mezzi simultaneamente ma senza aver diritto ad alcun maggiore corrispettivo. Laddove il Gestore non eserciti tale facoltà e in presenza di simultaneità delle richieste, andrà comunque privilegiata la richiesta per far fronte alla quale è necessario effettuare un percorso maggiore.
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di cui allo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti" contenuto nel DPCMdel 30 dicembre 1998 e dei connessi indicatori di efficienza ed efficacia del servizio. La Carta ha validità per l'intero territorio interessato dai servizi di contratto e va sottoposta all'approvazione dell'Ente affidante, che si deve esprimere entro i successivi 30 giorni. Un estratto della carta della mobilità può essere predisposta per ogni Comune dove sono effettuati servizi urbani.
2. La Carta della mobilità dovrà contenere l'indicazione di tutti i punti vendita dei biglietti, termini e modalità di risarcimento di eventuali danni subiti dall'utenza in conseguenza dell'effettuazione del servizio di trasporto, il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. Il Gestore si obbliga ad indicare nella propria Carta della mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel DPCMsopra richiamato 30/12/1998. I suddetti indicatori, tra gli altri, riguarderanno:
regolarità e puntualità del servizio; pulizia;
confortevolezza del viaggio; informazioni all'utenza;
raccolta, esame e riscontro di reclami e suggerimenti dell'utenza;
misure di salvaguardia dell'ambiente. ..,<,~
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3. La Carta della mobilità dovrà contenere altresì' una parte dedicata ai doveri delj{1 .if ~ viaggiatore, con indicazioni relative all'obbligo di munirsi del titolo di viaggio, di no~ ~i.:g ~ occupare più di un posto a sedere, di non sporcare e non danneggiare il veicolo in ogni" \ 3. ~ . sua parte, di rispettare il divieto di fumo, di agevolare le persone anziane ed i disabili, \ "ii
di non occupare posti riservati a persone disabili, di non disturbare gli altri viaggiatori, ~, di non trasportare oggetti pericolosi e nocivi, di non usare i dispositivi di allarme e d'emergenza se non in caso di pericolo e di reale necessità, di non portare a bordo bagagli ingombranti recanti fastidio o improprie limitazioni agli altri viaggiatori ed alle condizioni di sicurezza e quant'altro. La Carta della mobilità indicherà ancora la presenza presso il Gestore del servizio custodia degli oggetti smarriti rinvenuti a bordo
dei veicoli o negli impianti connessi.
4. Ogni variazione della Carta della mobilità dovrà essere approvata dall'Ente affidante entro ·20 giorni dalla comunicazione. Il Gestore, autonomamente, periodicamente, comunicherà i nuovi migliori valori dello standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità indicati al comma 1 del presente articolo.
5. Il Gestore nel caso del silenzio dell'Ente affidante entro i termini previsti per l'approvazione della Carta della mobilità, di cui ai commi 1 e 3, deve pubblicarla sul proprio sito web e darne diffusione. L'Ente affidante ha comunque la facoltà di richiedere anche in seguito le modifiche che dovessero rendersi necessarie per garantire la conformità alla legge e al presente articolo.
6. Il Gestore si obbliga a riservare alla Regione Calabria, Settore Trasporto Pubblico Locale, Ente affidante, la prima pagina interna della Carta della Mobilità. In detta pagina dovranno essere indicati recapiti postali, telefonici ed indirizzi e-mail dell'ente affidante, delle sue strutture tecnico-amministrative competenti ad esaminare indicazioni di disservizi, inadempienze riscontrate dall'utenza, proposte migliorative e quant'altro.
Art. 10
Vigilanza e verifiche
1. Le funzioni di controllo sull'esercizio spettano all'Ente affidante che può disporre apposite verifiche che saranno effettuate dal personale preposto alla vigilanza e, a tal fine, richiedere alle imprese i dati di esercizio relativi allo svolgimento del servizio.
2. Il Gestore si dota di un sistema di certificazione della percorrenza, che sarà necessariamente ed inderogabilmente posto in funzione dallO luglio 2013, in grado anche di conoscere la posizione di ciascun mezzo in tempo reale.
3, L'onere necessario per quanto previsto al comma precedente è per la prima installazione a carico dell'Ente affidante in misura pari al 75% del costo standard determinato dall'Ente affidante stesso (IVA esclusa).
4. II mancato funzionamento del sistema per una aliquota di percorrenza superiore allo 0,5% su base annua, per cause non imputabili a terzi, comporta la decurtazione del 5% sulla percorrenza non certificata oltre lo 0,5%. Il superamento dell'aliquota del 3% comporta la decurtazione del 25% sulla percorrenza non certificata oltre il 3%.
5. L'Ente affidante può richiedere, nell'ambito dei propri poteri di verifica, per uno o più specifici giorni l'elenco delle corse effettuate, con indicazioni relative all'autista e al mezzo utilizzati. Le informazioni richieste dovranno pervenire all'Ente affidante entro 10 giorni, compilate secondo le modalità previste dall'Ente affidante stesso.
Art. 11
Risoluzione del contratto
1. Xxxxx restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dell'affidamento del servizio, l'Ente affidante può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
a) inadempimento degli obblighi derivanti da disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali, ovvero delle clausole che disciplinano l'intero contratto di servizio;
b) servizio non iniZiato entro il termine previsto, oppure abbandonato o interrotto per fatto proprio, e conseguente impossibilità di ripristinare il servizio entro un congruo termine;
c) ripetute e gravi irregolarità nell'effettuazione del servizio per cause non dipendenti da forza maggiore;
d) assenza o mancata dimostrazione dei requisiti morali, organizzativi, tecnici e
.finanziari necessari per l'espletamento del servizio.
2. La risoluzione del contratto prevista nei casi anzidetti non comporta alcun indennizzo al Gestore. È fatto salvo ogni diritto e azione per danni subiti dall'Ente affidante.
Art. 12
Sanzioni
1. Per ognuna delle violazione di seguito indicate e non giustificate potrà essere applicata la sospensione provvisoria del pagamento dell'importo dovuto nelle seguenti misure:
a) variazione non autorizzata del programma di esercizio da cui derivi una diminuzione dell'offerta: da un importo di Euro 200,00 (duecento/OO) fino ad un importo di Euro 500,00 (cinquecento/OO) per linea per il primo accertamento; un importo pari a 10 volte il corrispettivo della minore offerta accertata per ogni accertamento dal secondo in poi sulla stessa linea nello stesso anno solare, e comunque non meno di Euro 1.000,00 (mille/OO); le sanzioni aggravate previste dal secondo accertamento in poi non si applicano nel caso attivazione del sistema di certificazione della percorrenza di cui all'art. 10;
b) mancato rispetto delle tariffe, degli orari e delle fermate: da un importo di Euro 100,00 (cento/OO) fino ad un importo di Euro 250,00; (duecentocinquanta/OO) per linea e per giorno;
c) mancato rispetto dei principi relativi alla carta dei servizi: da un importo di Euro 100,00 (cento/OO) fino ad un importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/OO) per evento;
d) inosservanza degli obblighi di informazione all'Ente affidante: da un importo di Euro 200,00 (cento/OO) fino ad un importo di Euro 500,00 (cinquecento/OO) per evento, con ulteriore incremento, in caso di messa in mora da parte dell'Ente affidante, pari a Euro 200 (duecento/OO) per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e pari a Euro
2.000 (duemila/OO) per ogni giorno oltre il trentesimo;
e) mancato rispetto delle disposizioni previste al)'art. 9: un importo di Euro 200,00 (duecento/DO) fino ad un importo di Euro 500,00 (cinquecento/DO) per evento;
f) infrazioni ad altre prescrizioni: da un importo di Euro 100,00 (cento/OO) fino ad un importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/OO) per evento. /~
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2. Decorsi trenta giorni dalla data della contestazione della violazione senza che essa sia l./': ' stata rimossa, ovvero senza che sia stata fornita valida giustificazione, le sommi2 ..I. tP oggetto delle sospensioni di cui al comma 1 vengono definitivamente trattenute a titol~;; ç,~\{ di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta al Gestore di ricorrere alla procedur ,J;.:. %.'('1
arbitrale di cui all'articolo 15, in caso di rigetto da parte dell'Ente affidante delle "',: ;- giustificazioni addotte dal Gestore. '-
Art. 13
Requisiti del Gestore
1. Il Gestore e tutte le società consorziate devono rispettare i requisiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395.
2. Il Gestore deve rispettare i requisiti di cui alle norrilative "antimafia" (articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, nonché ogni altra disposizione vigente).
3. Il Gestore si attiene a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136. Il Gestore rispetta l'obbligo di comunicazione di cui al comma 7 del sopra citato articolo, a~che in nome e per conto delle società consorziate.
4. Il Gestore deve possedere ogni altro requisito previsto dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Art. 14
Sub-affidamento
1. Il Gestore può sub-affidare, previo assenso dell'Ente affidante, quote di servizio oggetto del presente contratto entro il limite del 10% del totale delle percorrenze, ai sensi della legge regionale n. 23/1999 e s.m.i., art.18 e successive modificazioni e integrazioni. Il sub-affidatario deve essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per il Gestore.
2. Il Gestore, al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, può avvalersi esclusivamente delle Società consorziate, già affidatarie dei servizi di TPL.
3. Il Gestore resta comunque unico responsabile del servizio, ed in particolare il Gestore, e per esso tutte le Società consorziate, sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione, dell'utenza e dei terzi in genere. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente ogni tipo di sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.
Art. 15
Controversie
1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed alla esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di componimento amichevole del contrasto. Il tentativo di componimento amichevole si considererà comunque esperito qualora non intervenga il componimento entro 60 giorni dali? richiesta inoltrata da una delle parti.
Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso.
3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.
4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Capoluogo regionale Catanzaro.
Art. 16
Clausole finali
1. Le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Gestore.
2. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente.
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