COMUNE DI FANO
tra i Comuni di
Fano, Cartoceto, Fossombrone, Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZIO GESTIONE SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA DA RCT/O
INDICE
Articolo 1 – Oggetto, durata ed importo del servizio Articolo 2 – Obiettivo del servizio gestione Articolo 3 – Descrizione delle prestazioni
Articolo 4 – Modalità di esecuzione del servizio Articolo 5 – Ulteriori caratteristiche del servizio Articolo 6 – Servizio accessorio obbligatorio Articolo 7 – Cauzione definitiva
Articolo 8 – Proprietà dei dati Articolo 9 – Riservatezza
Articolo 10 – Trattamento e tutela dei dati personali
Articolo 11 – Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento (parte fissa) Articolo 12 – Rimborso degli indennizzi (parte variabile)
Articolo 13 - Stipula del contratto Articolo 14 - Rapporti tra le parti
Articolo 15 – Cessione del contratto, del credito e subappalto Articolo 16 - Obblighi e Responsabilità dell'Aggiudicataria Articolo 17 - Inadempimenti contrattuali. Penali
Articolo 18 - Polizza assicurativa Articolo 19 - Risoluzione del contratto Articolo 20 – Foro competente Articolo 21 – Tracciabilità dei flussi Articolo 22 – Norme di rinvio
Articolo 1 – Oggetto, durata ed importo del servizio
Oggetto del servizio è la gestione, istruzione, definizione, liquidazione, eventuale pagamento, nell’interesse del Comune di Fano, con l’utilizzo di mezzi e risorse sia tecniche che amministrative dell'Aggiudicataria, di tutti i sinistri con soli danni materiali derivanti da responsabilità civile verso terzi o verso prestatori d’opera di importo inferiore o uguale al valore della franchigia contrattuale da definirsi tramite procedura aperta, (attualmente pari ad €. 14.800,00 (quattordicimilaottocento/00)), che siano stati denunciati nel periodo compreso dalle ore 24,00 del 31/12/2018 alle ore 24,00 del 31/12/2021.
Il rapporto contrattuale si svolgerà sotto il controllo dell’Ufficio Economato del Comune di Fano. E’ compresa nel servizio l’intera gestione delle richieste di risarcimento e delle pratiche di rivalsa, ovvero l’istruzione e la trattazione stragiudiziale delle pratiche, fino alla loro definizione, secondo quanto di seguito previsto.
E’ facoltà del Comune richiedere:
una proroga temporanea del servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in corso, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse condizioni contrattuali originarie;
un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto qualora dovesse rendersi necessario in corso di esecuzione del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
L’importo stimato posto a base di gara è di €. 48.000,00.= I.V.A. esclusa, calcolato su una media di 100 (cento) sinistri con soli danni materiali/anno.
Ai soli fini della corretta definizione delle soglie di cui all'art. 35 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo massimo stimato dell'appalto con l'applicazione dell'eventuale opzione di proroga e di ampliamento del servizio ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è di €. 65.600,00.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali, trattandosi di opera intellettuale, di cui all’art. 26 c. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00.
Articolo 2 – Obiettivo del servizio
Obiettivi di questo servizio sono:
gestire i sinistri in ambito stragiudiziale, relativi alla polizza R.C.T./R.C.O., per i quali l’entità del danno non ecceda la franchigia frontale, compresa la loro liquidazione e il pagamento secondo quanto previsto dai successivi articoli;
fornire al Comune uno strumento che permetta una migliore conoscenza dei propri rischi;
contenere al minimo i tempi che intercorrono in ogni fase di istruzione del sinistro;
perseguire una sensibile riduzione delle richieste risarcitorie dei terzi, tramite un’oculata gestione delle pratiche liquidative dei danni risarcibili;
snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività grazie all’utilizzo di un sistema per il monitoraggio delle varie fasi procedurali;
garantire al cittadino danneggiato una rapida risposta alle proprie richieste quando ne ricorrano i dimostrati presupposti.
Art. 3 – Descrizione delle prestazioni
Per gestione dei sinistri si intende l'assistenza professionalmente qualificata, volta:
A. alla collaborazione, alla raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro, nonché alla gestione di tutte le fasi successive;
B. all'esecuzione di perizie e/o accertamenti;
C. alla raccolta, analisi e valutazione della documentazione successiva alla prima segnalazione di sinistro;
D. al compimento di tutte le attività utili e/o necessarie per giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione di ciascuna pratica, collaborando fattivamente con il Comune, con i danneggiati o con i terzi responsabili;
E. alla messa a disposizione dell'Ente e del broker assicurativo dell'Ente di un software per le pratiche di danno, capace di indicare e documentare in tempo reale tutte le informazioni a dimostrazione dell'iter della pratica. L'Aggiudicataria, dunque, deve mettere a disposizione un proprio sistema informatico in grado di fornire i servizi di cui sopra secondo una griglia di distribuzione, accessi e sicurezza gestite dalla stessa ma dettate dagli accordi e dalle procedure stabilite e concordate con l’Ufficio Economato del Comune.
Per garantire l’efficacia e l’idoneità dei suddetti servizi, dati ed attività specifiche l'Aggiudicataria deve utilizzare strumenti e tecnologie con connessioni di tipo standard e compatibili con la rete interna del Comune (intranet), in modo da permettere l’utilizzo da parte di tutti gli utenti, (anche contemporaneamente), che il Comune intende coinvolgere e rendere partecipi del procedimento.
Il sistema informatico fornito dall'Aggiudicataria deve permettere di:
1. classificare i dati e la documentazione per categorie al fine di facilitarne la rintracciabilità e consultazione;
2. associare a ciascuna pratica un qualsiasi tipo di documento (testi, documenti, immagini fotografiche digitali, ecc.);
3. ricercare in archivio una pratica utilizzando qualsiasi informazione in essa contenuta, (in particolare ogni sinistro deve essere rintracciabile con campi di ricerca aventi ad oggetto almeno: nome, data, luogo, avvocato, testimone);
4. ottenere la stampa della documentazione, ad uso interno e/o esterno, gestita dal sistema;
5. acquisire otticamente i documenti cartacei (scannerizzazione a cura del fornitore) ed archiviare elettronicamente i documenti a partire da qualunque formato mediante conversione in formato PDF e possibilità di ricerca fulltext degli stessi;
6. effettuare elaborazioni di tipo matematico e statistico con possibilità di indirizzare gli output su video e/o su stampante anche sotto forma di rappresentazione grafica, nonché su archivi elettronici definiti dal Comune di Fano;
7. effettuare il monitoraggio delle varie fasi procedurali propedeutico a snellire l’iter e ridurre i tempi di inattività;
8. esportare i documenti archiviati su supporti di facile utilizzo. Il medesimo deve, inoltre:
essere protetto e sicuro e garantire il rispetto delle normative sulla privacy e sulla protezione dei dati sensibili;
possedere adeguate procedure per il mantenimento dei dati e la salvaguardia degli stessi tramite strumenti di protezione dei dati in tempo reale e salvataggio periodico;
essere oggetto di costante assistenza, adeguamenti e interventi tempestivi in caso di necessità, compresi tutti gli aggiornamenti dovessero rendersi necessari a seguito di modifiche normative o della normale evoluzione dello strumento prescelto;
prevedere la gestione di immagini fotografiche digitali con appositi supporti di ultima tecnologia;
comprendere tutte le informazioni necessarie alla gestione dei sinistri completate da ulteriori dati finalizzati al monitoraggio e perfezionamento del servizio stesso;
garantire l’accesso alle informazioni (dati, documenti digitalizzati, foto digitali, statistiche e situazioni riassuntive) a tutte le parti che l'Amministrazione Comunale intenda coinvolgere, tramite supporti univoci e di semplice utilizzo.
L'Aggiudicataria deve:
dare massima assistenza e priorità al personale del Comune utilizzatore del servizio e del sistema informatizzato;
prevedere la stesura di una procedura operativa e di un manuale di utilizzo del software appositamente realizzato per gli utenti del Comune abilitati.
L'Aggiudicataria è inoltre tenuta a predisporre un servizio di cortesia, mediante numero dedicato, al quale farà capo almeno una persona in grado di utilizzare lo strumento informatico e di trasmettere le informazioni richieste dall’utenza. Questo servizio dovrà essere anche uno strumento per il perfezionamento e aggiornamento dell’istruzione delle pratiche poiché si potranno inserire nuovi dati e renderli accessibili in tempo reale.
Tutti i fermi macchina del sistema informatico sia di tipo ordinario che straordinario (esclusi i casi di black out, interruzione linee dati) dovranno essere comunicati con almeno 4 ore di anticipo a tutte le utenze coinvolte, i periodi di arresto dei sistemi per manutenzione dovranno essere comunicati con almeno 2 giorni di anticipo.
L’Ufficio Economato del Comune, a fine rapporto, dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario. A tal fine gli dovrà essere garantita la facoltà di continuare a consultare i dati presenti nel sistema, cioè la licenza d'uso del software, che a questo punto avrà la funzione di mera fornitura di dati.
In concreto l'Aggiudicataria si deve occupare:
dei rapporti con gli uffici dell’Ente coinvolti nelle richieste di risarcimento danni e/o segnalazioni di sinistro, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Economato del medesimo Comune;
di individuare periti/accertatori, regolarmente iscritti al Ruolo vigente presso l’ISVAP, in grado di intervenire nel volgere di 24/48 ore sul luogo dell’accaduto e riferire formalmente in tempi brevi;
di verificare i presupposti per la liquidazione del danno e conseguentemente formulare le eventuali offerte risarcitorie;
di verificare, con l’ausilio di legali esperti di infortunistica, le opportunità di respingere richieste risarcitorie o meno;
di confrontarsi con l’Ente circa particolari situazioni che si possono creare in relazione a specifiche tipologie di sinistro, in modo da poter all’occorrenza porre in essere interventi di prevenzione;
di garantire risposte telefoniche all’utenza interessata mediante numero dedicato tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00;
di garantire la presenza di un ufficio sul territorio, (entro 30 km. da Fano), che possa interfacciarsi direttamente con l'utenza e che fornisca orario di ricevimento al pubblico almeno tre volte a settimana;
di procedere alla liquidazione ed eventualmente al pagamento dei sinistri per i quali sia stata accettata un’ipotesi transattiva, fornendo all’Amministrazione la giustificazione civilistica;
di collaborare coi legali di fiducia del Comune in caso di apertura di negoziazione assistita o di vertenza giudiziale per i sinistri oggetto del servizio. Gli studi legali fiduciari nominati dal Comune verranno delegati di tutte le attività relative alla gestione della sfera legale in sede processuale dei sinistri di responsabilità civile. Nessun ulteriore corrispettivo potrà essere comunque richiesto dall'Aggiudicataria a fronte dell’attività di collaborazione ed interfaccia con detti studi legali;
attuare la formazione e l'aggiornamento del personale del Comune, con particolare riferimento alle problematiche inerenti i sinistri RCT/O.
Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio
L'Aggiudicataria riceverà tramite l’Ufficio Economato del Comune di Fano le richieste di apertura dei sinistri e provvederà alla gestione e definizione degli stessi nel rispetto della seguente procedura operativa.
A) ACQUISIZIONE ED ISTRUZIONE DELLE PRATICHE DI SINISTRO
- il Comune raccoglierà, tramite il proprio ufficio Economato, le richieste di apertura sinistri procedendo alla loro trasmissione, anche per via telematica, all'Aggiudicataria con cadenza almeno settimanale;
- L'Aggiudicataria non è autorizzata alla presa in carico di sinistri che non siano stati preventivamente segnalati dall’Ufficio Economato; in caso di denunce inviate direttamente da danneggiati all'Aggiudicataria, quest’ultima dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Economato del Comune di Fano prima d’intraprendere qualsiasi iniziativa;
- L'Aggiudicataria controlla e verifica tale documentazione, codificando ed inserendo i dati relativi a tale documentazione nel proprio sistema informatico;
- L'Aggiudicataria comunica ai danneggiati l’avvio del procedimento di gestione del sinistro e la propria veste di soggetto incaricato della gestione del sinistro, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della denuncia di sinistro, trasmettendo, contestualmente, l’informativa per il trattamento dei dati personali sensibili ed ottenendo dagli interessati l’autorizzazione al trattamento degli stessi;
- L'Aggiudicataria espleta le operazioni di carattere tecnico necessarie per l’istruttoria, richiedendo agli uffici comunali competenti, attraverso l'intermediazione dell'Ufficio Economato, tutte le informative utili all’accertamento dei presupposti di liquidazione del danno;
- istruita la pratica e verificati i presupposti per la liquidazione del danno, L'Aggiudicataria, ove ritenga che ricorrano le condizioni per una composizione bonaria in relazione al denunciato evento dannoso, avvierà una trattativa con il danneggiato, secondo quanto di seguito previsto (punto B);
- in caso di verificata assenza di presupposti di liquidazione del danno, invierà lettera di reiezione al terzo danneggiato, secondo quanto di seguito previsto (punto B).
B) TRATTAZIONE STRADIGIUDIZIALE DELLE PRATICHE DI IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA IN S.I.R.:
- L'Aggiudicataria trasmetterà la proposta di liquidazione/reiezione:
al Comune di Fano e, non ricevendo eccezioni dallo stesso entro i successivi 5 giorni,
al danneggiato e,
nel caso di proposta di liquidazione, una volta che questa sia stata sottoscritta per accettazione da parte del presunto danneggiato, provvederà ad adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento del medesimo;
- in nessun caso L'Aggiudicataria potrà proporre accordi di composizione bonaria in mancanza della preventiva acquisizione di ogni risultanza istruttoria (perizia sullo stato dei luoghi, rapporto dell’autorità, dichiarazione testimoniale, relazione del competente settore comunale, etc.), preordinata all’accertamento di eventuali presupposti di liquidazione del danno;
- in nessun caso L'Aggiudicataria è autorizzata ad effettuare il riconoscimento di responsabilità del Comune, e ciò anche nel caso in cui il sinistro venga definito bonariamente e pagato, dovendo risultare chiaro che l'azione è giustificata esclusivamente dalla volontà di evitare l'alea del giudizio.
C) TRATTAZIONE PRATICHE DI IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA IN
S.I.R. PER CUI SIA STATA RICHIESTA LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in una richiesta di negoziazione assistita, L'Aggiudicataria dovrà trasmettere ogni informazione ed indicazione utile alla gestione dell'iter della pratica al legale incaricato dall'Ufficio Avvocatura del Comune di Fano,
- nel caso in cui il legale incaricato xxxxxx ad un accordo col legale della controparte, L'Aggiudicataria riprenderà in carico la pratica per adottare i necessari atti di liquidazione e pagamento senza pretendere ulteriori compensi.
D) TRATTAZIONE GIUDIZIALE DELLE PRATICHE DI IMPORTO SINO ALLA FRANCHIGIA IN S.I.R. COMPRESA
- Qualora i sinistri gestiti in sede stragiudiziale sfocino in contenziosi innanzi all’Autorità Giudiziaria, L'Aggiudicataria dovrà trasmettere ogni informazione utile alla gestione dell'iter processuale e collaborare con l'Ufficio Avvocatura del Comune di Fano, che si preoccuperà di individuare studi legali di fiducia dell'Ente, per la gestione legale in sede processuale dei sinistri di responsabilità civile;
- L'Aggiudicataria presterà la massima collaborazione ai legali in accordo con il Comune, fornendo tutte le indicazioni e la documentazione necessaria in sede di giudizio.
E) TRATTAZIONE DELLE PRATICHE DI IMPORTO SUPERIORE ALLA FRANCHIGIA IN S.I.R.
- ove venga accertato che il danno ecceda la franchigia in S.I.R., tutta la documentazione, comprensiva dell’istruttoria fino a quel momento eseguita e di eventuali atti notificati, dovrà essere trasmessa immediatamente all'Ufficio Economato del Comune, affinché possa girarla alla Compagnia di Assicurazioni che detiene il rischio R.C.T./R.C.O., attraverso il proprio broker assicurativo, per la gestione di competenza.
Il Comune e l'Aggiudicataria si impegnano a concordare una procedura operativa nella quale verranno elaborati ed esposti in modo dettagliato tutti i passaggi necessari alla gestione dei sinistri non diversamente disciplinati dal presente capitolato.
Art. 5 - Ulteriori caratteristiche del servizio
L'Aggiudicataria dovrà disporre al momento dell'affidamento del servizio delle professionalità più consone per un ottimale espletamento del medesimo, e fornire indicazioni tramite i curricula vitae del personale che intende adibire al servizio.
L’individuazione dei presupposti di liquidazione del danno a carico del Comune di Fano nonché la valutazione dei danni, deve realizzarsi esclusivamente dopo la puntuale istruzione del sinistro. E’ quindi fondamentale acquisire tutti i verbali delle autorità intervenute sul posto, le relazioni dai vari settori dell’Amministrazione comunale, fatture, convenzioni e tutti gli altri documenti utili.
Art. 6 – Servizio accessorio obbligatorio
L'Aggiudicataria dovrà gestire gratuitamente le “pratiche di rivalsa datore di lavoro” per il Comune di Fano. L'aggiudicataria provvederà pertanto a richiedere il rimborso alla compagnia assicuratrice e seguirà la pratica fino alla liquidazione del danno a favore del Comune.
Art. 7 – Cauzione definitiva
L’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è obbligata a prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.
La cauzione dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni o a mezzo fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere le clausole di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. si applicano inoltre i commi 2, 3 e 4 del succitato art. 103.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o inadempienze da parte dell’aggiudicataria.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
Il soggetto garante è tenuto a comunicare all’assicurato l’eventuale mancata corresponsione del premio annuale qualora la garanzia venisse fornita tramite polizza assicurativa.
Art. 8 - Proprietà dei dati
La base informativa resterà di esclusiva proprietà del Comune di Fano.
Il Comune ha il diritto esclusivo di leggere e stampare i dati contenuti nella base informativa utilizzando gli strumenti che riterrà più idonei.
Il Comune ha il diritto esclusivo di utilizzare i dati letti o stampati anche al di fuori del sistema informatico in oggetto.
L’Ufficio Economato del Comune, a fine rapporto, dovrà avere copia di tutti i dati informatizzati di cui sarà risultato a tutti gli effetti proprietario.
Art. 9 - Riservatezza
L'Aggiudicataria garantisce la riservatezza in riferimento a tutte le informazioni a qualsiasi titolo acquisite nello svolgimento della presente gara e nell’esecuzione delle prestazioni che costituiscono oggetto del presente capitolato.
Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà indefinitamente e, quindi, anche successivamente all’estinzione del rapporto contrattuale.
Art. 10 - Trattamento e tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 il prestatore di servizio aggiudicatario verrà successivamente designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno dallo stesso raccolti e trattati in relazione all’espletamento del servizio.
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 11 – Modalità di pagamento (parte fissa)
Il corrispettivo complessivo del servizio di gestione dei sinistri comprende tutte le spese nessuna esclusa in dipendenza dell’esecuzione del presente contratto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per i periti, consulenti e quant’altro previsto a carico dell'Aggiudicataria dal presente capitolato.
Il servizio sarà pagato in quattro rate trimestrali posticipate di valore corrispondente al prezzo offerto per sinistro a base di gara moltiplicato per il numero di sinistri aperti nel trimestre. All'uopo L'Aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura accompagnata da un rendiconto analitico trimestrale indicante tutti i sinistri aperti nel trimestre, (con indicazione delle controparti, n. di sinistro, data del sinistro).
Il Comune di Fano procederà al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, purché corredate della documentazione richiesta.
Articolo 12 – Rimborso degli indennizzi (parte variabile)
L'Aggiudicataria provvederà anche al pagamento degli indennizzi ai terzi danneggiati qualora, a conclusione dell'iter di gestione della pratica, risulti la responsabilità dell'Ente. All'uopo, il Comune si impegna a versare € 30.000,00 quale fondo iniziale entro il 15 marzo. Detto fondo verrà rimpinguato entro 50 giorni da ogni richiesta dell'Aggiudicataria, fino a concorrenza degli
€. 30.000,00 iniziali, dietro presentazione da parte della stessa della documentazione comprovante la definizione delle pratiche e l'avvenuto pagamento dei terzi danneggiati.
Tale importo è stato quantificato stimando la media dei costi presunti di liquidazione e potrà essere suscettibile di aumento sulla base dell'andamento sinistri registrato, fino ad un massimo di
€ 50.000,00. Tale fondo è costituito per far fronte ai risarcimenti che l'Aggiudicataria effettuerà in favore dei terzi danneggiati, su un conto corrente bancario che la stessa aprirà e dedicherà esclusivamente a tale finalità. Resta inteso che le spese relative all'apertura ed alla gestione del predetto conto resteranno a carico dell'Aggiudicataria. Pertanto, tutti i rimborsi effettuati dal Comune all'Aggiudicataria verranno versati nel c/c di cui sopra.
Art. 13 – Stipula del contratto
La sottoscrizione del contratto avverrà in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D. Lgs. 50/2016, con spese a carico dell’aggiudicatario. Tutte le spese occorrenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Aggiudicataria.
Art. 14 - Rapporti tra le parti
In nessun modo il presente contratto darà origine ad alcuna forma di reciproca rispondenza per debiti ed obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività di impresa delle parti al di fuori di quanto espressamente previsto ai termini del presente capitolato.
Art. 15 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
E’ vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto, senza il consenso e la formale approvazione del Comune di Fano, pena l’immediata risoluzione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.
E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio previsto dal contratto, senza l’espressa autorizzazione del Comune.
Secondo il disposto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto entro il limite del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dei servizi connessi dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando quali servizi intende subappaltare.
Art. 16 - Obblighi e Responsabilità dell'Aggiudicataria
L'Aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la tutela infortunistica degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.
Essa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale utilizzato.
L'Aggiudicataria dovrà inoltre rispettare le norme riguardanti il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.99 n. 68.
In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni predette, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze eventualmente derivanti dal mancato rispetto delle norme e prescrizioni vigenti.
L'Aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che dal servizio fornito fossero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, sia del Comune sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere.
Art. 17 – Inadempimenti contrattuali. Penali
L'Aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto, avrà l’obbligo di rispettare quanto convenuto in ordine al servizio oltre alle disposizioni di legge.
In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta mediante PEC o raccomandata AR, con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni ed invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.
In caso di contestazione, l'Aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione o in caso di mancata risposta o mancato arrivo nel termine indicato, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali di seguito previste.
L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al periodo cui la stessa si riferisce, dietro emissione di regolare nota di credito.
1. Per esecuzione del servizio in maniera difforme da quanto previsto nel presente capitolato: penale da €. 100,00 ad €. 1.000,00 per ogni contestazione;
2. per ogni altra formale contestazione di inadempienze relative agli obblighi di cui al presente capitolato ed al progetto tecnico non specificata sopra potrà essere applicata una
penale da € 50,00 a €. 500,00 a seconda della gravità, rilevanza ed estensione della non conformità rilevata.
Nel caso di impossibilità per l’Amministrazione di applicare le penali sul corrispettivo, le stesse saranno comminate con rivalsa sulla cauzione definitiva, che potrà essere escussa per l’importo corrispondente.
L’applicazione delle penali decorre dalla data di ricevimento della contestazione formale dell’inadempimento, effettuata tramite PEC o raccomandata AR.
Le penalità sono notificate all'Aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Qualora l’Amministrazione operi prelevamenti sulla cauzione definitiva in seguito all'applicazione delle penali, la cauzione dovrà essere reintegrata dall'Aggiudicataria entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione mediante PEC o lettera raccomandata AR, pena la facoltà di quest’ultima di risolvere il contratto.
In caso di inadempimento è inoltre prevista la possibilità per il Comune di far svolgere i servizi previsti nel contratto da altra ditta in possesso dei necessari requisiti. La spesa sostenuta per l'inadempimento o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dallo stesso Comune nei modi sopra indicati per le penalità.
Art. 18 - Polizza assicurativa
L'Aggiudicataria, per fatto proprio o di suo dipendente è espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque, compreso il Comune di Fano, in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente contratto.
A tale scopo L'Aggiudicataria dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa per negligenze od errori professionali con un massimale pari ad almeno € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Aggiudicataria medesima.
Copia della polizza, che avrà validità per tutta la durata del servizio, dovrà essere trasmessa al Comune prima dell’avvio del servizio.
L'Aggiudicataria risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.
L’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e pertanto qualora L'Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 19.
Art. 19 - Risoluzione del contratto e recesso
Ferme le ipotesi e le procedure di risoluzione del contratto e recesso previste dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che integralmente si richiamano, il Comune di Fano si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi:
a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Comune di Fano, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
d) inadempienza dell’obbligo assicurativo previsto dall’art. 18;
e) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) mancato reintegro della cauzione secondo quanto previsto dall’art. 17;
g) le eventuali contestazioni di cui all'art. 17, successive alla terza, non ritenute sufficientemente giustificate;
h) violazione delle norme di cui alla legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari relativi al presente appalto;
i) mancata presenza di un ufficio sul territorio, (entro 30 km. da Fano), che possa interfacciarsi direttamente con l'utenza e che fornisca orario di ricevimento al pubblico almeno tre volte a settimana, (vedasi precedente art. 3).
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, L'Aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
E’ espressamente attribuita al Comune di Fano la facoltà di recedere dal presente contratto prima della scadenza stabilita, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, con preavviso di 180 giorni da comunicarsi con nota PEC o lettera raccomandata AR.
In tal caso L'Aggiudicataria avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni eventuale compenso, indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Il Comune di Fano si riserva di esercitare la facoltà di recesso prevista dall'art. 1, comma 13, del
D.L. 95/2012 convertito con modificazioni in l. 135/2012.
Art. 20 – Foro competente
Per l’eventuale contenzioso non risolvibile in via amichevole che dovesse insorgere nelL'Applicazione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Pesaro.
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi
L'Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) ed i dati relativi alla copertura finanziaria della spesa comunicati dall’Amministrazione.
Qualora l'Aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 22 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e xx.xx. e ii., alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.