COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX
Seduta del 18/05/2021
FATTO
La ricorrente riferisce che in data 4/11/2020 riceveva un SMS da parte dell’intermediario convenuto che informava del blocco della linea di credito relativa ad una carta revolving di cui è titolare. Richieste spiegazioni, con contestuale istanza di rilascio di copia del contratto relativo al finanziamento, l’intermediario provvedeva a sbloccare la carta. Tuttavia, l’intermediario riferiva non era stato possibile rinvenire negli archivi il contratto.
Con note del 30.11.2020 e del 01.12.2020 la ricorrente contestava la validità del contratto per mancanza di forma scritta. L’intermediario, con nota del 23/12/2020, precisava che la carta era stata rilasciata nell’ambito di “accordi” con la banca e, senza ulteriori spiegazioni, faceva riferimento ad una nota di sintesi relativa ad un finanziamento estinto anticipatamente nel 2013, che tuttavia – secondo la ricorrente -è un contratto autonomo e distinto.
Peraltro, evidenzia che il fido relativo alla carta in suo possesso ammonta ad € 2.000,00, mentre il contratto prodotto dall’intermediario fa riferimento ad un fido di € 1.500,00.
Chiede all’Arbitro di accertare la nullità del contratto ai sensi dell’art. 124 TUB in combinato disposto con l’art. 117 comma 3, con riconteggio degli interessi legali in sostituzione degli interessi applicati e restituzione da parte dell’intermediario di quanto ricevuto in eccedenza.
Precisa, infine, che il blocco della linea di credito era stato disposto illegittimamente, solo a causa di ritardi nell’adempimento di obbligazioni relative ad altro finanziamento per difficoltà connesse all’emergenza Covid.
L’intermediario, costituitosi, precisa che il rapporto con la ricorrente ha avuto inizio in data 3 luglio 2009, con la sottoscrizione del finanziamento n. ***272. Nel contratto, la cliente prendeva atto che l’intermediario avrebbe potuto concedere una linea di credito revolving per un massimo di euro 5.000,00 con emissione di una carta a suo favore.
La carta di credito veniva inviata gratuitamente, senza alcun obbligo di utilizzo; la cliente procedeva alla attivazione della linea di credito in data 24 dicembre 2012, contestualmente alla richiesta, tramite il Servizio Clienti, di erogazione sul proprio conto corrente dell’importo di € 2.000,00, pari alla disponibilità del fido accordatale in tale data.
L’intermediario precisa di aver rispettato la normativa tempo per tempo applicabile in materia di trasparenza, inviando tutti i documenti di sintesi ed estratti conto, peraltro depositati dalla stessa ricorrente; quest’ultima ha utilizzato la carta ripetutamente in modo continuativo a partire dal 24 dicembre 2012.
Precisa, poi, che la ricorrente si è resa inadempiente ai rimborsi dovuti con riferimento ad un altro contratto di prestito attualmente in corso (n- ***044); a tale riguardo, sottolinea di aver provveduto, “nell’esclusivo interesse della cliente”, all’annullamento delle spese di ritardato pagamento addebitate a fronte dei solleciti per non aggravare ulteriormente la situazione economica della cliente.
Ribadisce che il rapporto di credito revolving è disciplinato dal contratto di credito sottoscritto nel 2009 e che tale “operatività” era del tutto legittima, atteso che l’utilizzo della linea di credito costituisce operazione effettuata in esecuzione di previsioni contrattuali pattuite in forma scritta, secondo condizioni economiche analiticamente indicate nel frontespizio del contratto di credito ed approvate dalla cliente.
La cliente dichiarava inoltre di approvare specificatamente gli articoli previsti nelle condizioni generali del contratto e in particolare, quelle relative ai limiti di utilizzo della linea di credito, alla facoltà di revoca della linea di credito e alle modalità di utilizzo; inoltre, la ricorrente riceveva sul proprio conto corrente le somme di denaro, di talché non può essere sostenuto che ella non fosse a conoscenza di tale contratto.
Risulta quindi rispettato il disposto di cui all’art. 117 TUB in quanto il contratto è stato redatto per iscritto con espressa sottoscrizione da parte della cliente.
Conclude per il rigetto della domanda.
DIRITTO
La ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità del finanziamento connesso ad una carta di credito revolving per mancanza della forma scritta ad substantiam e sia disposta, ai sensi dell’art. 117 tub, l’applicazione degli interessi sostitutivi previsti dalla norma citata.
Ad avviso del Collegio la domanda è fondata.
La documentazione versata in atti dall’intermediario (contratto del 2009 e relative condizioni generali), infatti, non vale ad integrare il requisito della forma scritta.
Se è vero, infatti, che i documenti citati sono relativi alla concessione di un finanziamento con contestuale richiesta di apertura di una linea di credito revolving mediante l’utilizzo di una carta di credito, le cui condizioni risultano disciplinate nello stesso contratto, è altrettanto vero, tuttavia, che le condizioni generali fanno riferimento ad un importo del finanziamento (€ 1.500) non coincidente con quello erogato alla ricorrente, di diverso importo (€ 2.000,00) e per il quale dunque non risultano pattuite per iscritto le condizioni economiche.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 117 tub, va dichiarata la nullità del contratto di finanziamento con la conseguenza che deve applicarsi, quanto alla remunerazione dello stesso, quanto previsto dall’art. 117, co. 6, tub.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità del contratto, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1