PLUS AMBITO QUARTU
PLUS AMBITO QUARTU
COMUNI DI DOLIANOVA, DONORI, SERDIANA, SOLEMINIS
COMUNE CAPOFILA: DOLIANOVA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE, LUDOTECHE E DELLE ATTIVITA’ LUDICO- RICREATIVE, SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI PER MINORI ED ADULTI, ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, INFORMACITTADIN@
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi rivolti ai cittadini residenti nei comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis meglio descritti nelle allegate schede tecniche:
• centri di aggregazione sociale, ludoteche e attività ludico-ricreative (scheda C1);
• socio-educativo territoriale per minori (scheda C2);
• socio-educativo territoriali per adulti (scheda C3);
• assistenza scolastica specialistica (scheda C4);
• Informacittadin@ (scheda C5);
Art. 2
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di mesi 16, con decorrenza dal 1 settembre 2011 e fino al 31.12.2012. Al fine di garantire la continuità dei servizi si procederà, nelle more della stipulazione del contratto, ad avviare lo stesso sotto le riserve di legge. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per i Comuni, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio, l’affidamento del servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006) e comunque agli stessi patti e condizioni, fino a un massimo di ulteriori 16 mesi, con determinazione del Responsabile Servizio Affari Generali del Comune capofila.
Art. 3
UTILIZZO DEL PERSONALE
La ditta aggiudicataria si obbliga alla gestione dei servizi oggetto del presente appalto secondo l’organizzazione e con le figure professionali indicate nelle rispettive schede tecniche allegate.
Le Ditte, all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, dovranno autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di garantire il numero minimo di personale in
possesso dei requisiti professionali, così come specificato nelle schede tecniche dei rispettivi servizi oggetto dell’appalto, e nella scheda riepilogativa di cui all’allegato n. 1.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Ente, l’elenco nominativo del personale con i relativi curriculum, sottoforma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione dei ruoli che ricopriranno all’interno dei servizi. La Ditta dovrà, altresì, specificare la tipologia di contratto di lavoro stipulato con ciascun operatore.
Art. 4
GESTIONE DEL PERSONALE
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto motivandola con documentazione probante.
La ditta dovrà garantire un rapporto di continuità tra l’operatore ed il servizio e potrà sostituire il personale purché abbia la qualifica e requisiti professionali richiesti dal presente capitolato. Le sostituzioni per numero e frequenza non potranno essere tali da incidere negativamente sull’espletamento del servizio e saranno opportunamente motivate.
La sostituzione del personale, per malattia o altre esigenze debitamente documentate, dovrà essere tempestiva, in modo da evitare la sospensione del servizio, e comunque non oltre le 24 ore. I sostituti dovranno possedere i requisiti richiesti dal presente capitolato.
Ogni sostituzione del personale dovrà essere autorizzata preventivamente dal Comune Capofila e/o dal Comune presso il quale il servizio viene svolto con un congruo anticipo con le seguenti modalità:
• le sostituzioni temporanee con personale interno, cioè in servizio presso la Ditta per il presente appalto, devono essere concordate con il Comune sede del servizio e qualora superino i sette giorni devono essere comunicate per iscritto anche al Comune Capofila;
• le sostituzioni temporanee con personale esterno devono essere concordate con il Comune Capofila, previa valutazione del curriculum del nuovo operatore;
• per le sostituzioni programmate e definitive, la ditta è tenuta a trasmettere il curriculum del nuovo operatore al Comune Capofila perché valuti i titoli di studio e professionali.
La sostituzione non potrà comportare in nessun caso aumento di spesa per il Comune.
Il Comune può, in qualunque momento, chiedere alla ditta, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea dell’operatore che sia causa accertata di disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
Qualora la Ditta, nell’ambito delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse avvalersi delle prestazioni di volontari, tirocinanti, giovani in servizio civile, deve comunicarne all’Amministrazione la quantità e la qualifica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 5 della Legge n. 381/1991.
Le prestazioni dei volontari devono essere complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Art. 5
APPLICAZIONE DELLE NORME DEL C.C.N.L E DI ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
L'importo risultante dall'esito della gara è comprensivo di ogni e qualsiasi spesa che la Ditta deve sostenere per l'esecuzione del contratto e in particolare degli emolumenti che la Ditta deve corrispondere agli operatori nonché di tutte le spese relative all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza ed infortunistica come per ogni onere relativo al referente per la Ditta e l'aggiornamento professionale.
La ditta deve garantire la gestione del servizio con l’applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.
Particolare attenzione andrà posta nell’applicazione del C.C.N.L. delle coop. sociali del 08.06.2000 che richiama le aziende all’obbligo del rispetto delle procedure di cui all’art. 37 volte ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere presso ciascun Comune.
I rapporti di lavoro in essere dovranno comunque essere garantiti sia nel caso in cui il personale addetto all’appalto della precedente gestione non abbia con la stessa stipulato un contratto di lavoro subordinato e sia nel caso in cui la ditta aggiudicataria non sia assoggettata alla norma sopra citata.
Qualora l’aggiudicatario dovesse essere una cooperativa, questa dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, le leggi (con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006), nonché le disposizioni in materia di lavoro, la disciplina del CCNL di Settore nonché gli eventuali accordi integrativi territoriali.
La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni relativa all’assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.
L’Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l’attuazione della suddetta norma.
Il nominativo del Responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all’Amministrazione appaltante.
Art. 6
MODALITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO
La ditta si impegna a trasmettere con cadenza semestrale al Responsabile del servizio del Comune di Dolianova una relazione tecnica sull’andamento dei servizi, distinta per ciascun Comune, ed una complessiva allo scopo di consentire la valutazione in merito all’efficacia e all’efficienza degli stessi e la verifica dei risultati raggiunti.
La ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell’utenza e utili indicatori per la rimodulazione del servizio.
Art. 7
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio oggetto del presente appalto nella misura del quinto d’obbligo in base a quanto previsto dall’art. 56 comma 5 della L. R. 5/07.
Art. 8
MATERIALE
La Ditta provvederà all’acquisto del materiale necessario ad una corretta attuazione dei servizi: materiale ludico e didattico, materiale di facile consumo, attrezzature e altre prestazioni necessarie al fine della piena realizzazione dei servizi sulla base di specifiche programmazioni, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di ciascun Comune e all’interno del budget destinato, il cui ammontare è riportato nell’allegato “ 1”.
Art. 9
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta affidataria dovrà provvedere alla gestione del servizio a mezzo di personale idoneo e nella quantità minima indicata all’allegato “1” e comunque nel numero adeguato a garantire un ottimale espletamento del servizio. In particolare nel caso in cui venga richiesto alla Ditta l’ampliamento del servizio, ovvero qualora l’organizzazione ottimale dello stesso, a detta del comune capofila, preveda l’aumento del numero degli operatori, la Ditta dovrà individuare tempestivamente gli ulteriori operatori da impiegare nel servizio.
La ditta dovrà garantire l’attivazione immediata del servizio nella data richiesta dal Responsabile del Servizio Sociale del comune capofila con la seguente organizzazione:
a) Organizzazione generale del servizio
L’Organizzazione generale del servizio compete al Responsabile del Servizio Sociale del comune capofila che cura il raccordo con i Servizi Sociali comunali e la Ditta aggiudicataria.
Al suddetto Responsabile spetta inoltre assicurare:
• una organizzazione uniforme ed efficiente;
• la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio;
• un servizio qualitativamente idoneo a soddisfare i bisogni degli utenti;
Egli inoltre organizza e dirige il servizio, cura l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti gli aspetti organizzativi e gestionali, attraverso la continua verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.
b)Programmazione dei servizi
La programmazione viene curata dai singoli comuni. L’Assistente Sociale di ciascun comune fa parte dell’équipe e partecipa alle riunioni di programmazione, organizzazione e verifica dei servizi. La programmazione deve essere autorizzata dall’ufficio di Servizio Sociale del comune.
Per tutte le figure professionali previste dal presente capitolato, fra le prestazioni da garantire, può essere richiesta la partecipazione alle riunioni di equipe con i servizi sociali dei comuni interessati per la programmazione e/o l’aggiornamento sull’andamento del servizio.
Il tipo di intervento e l’operatore che dovrà esercitarlo verrà concordato tra il Servizio Sociale di riferimento e il Referente della ditta. In caso di controversia la scelta verrà effettuata dal Servizio Sociale comunale.
c) Referente della ditta
La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un Referente che avrà il compito di curare e verificare, mediante procedure e protocolli operativi concordati con il Comune Capofila, le seguenti funzioni:
1. gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;
2. rapporti con il Servizio Sociale del comune capofila e con i servizi sociali dei comuni di residenza degli utenti (comuni di riferimento);
3. elaborazione di una relazione semestrale sull’andamento dei servizi.
Art. 10
COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il compenso verrà corrisposto in relazione alle ore lavorate, per le prestazioni effettivamente richieste dall’Amministrazione.
La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune capofila, con riguardo alle ore di servizio effettivamente prestate.
In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore espletate da ciascun operatore, nei rispettivi servizi, per ciascun Comune, controfirmato dal Servizio Sociale di competenza nonché, con cadenza semestrale, la relazione sull’andamento generale dei servizi.
L’Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all’aggiudicatario nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione. Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto.
La Ditta assume l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3, L. 136 del 07.09.2010 e il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui per le transazioni ci si avvalga di canali diversi da banche o della società Poste Italiane s.p.a.
Art. 11
CAUZIONE
A titolo di cauzione definitiva l’appaltatore versa la somma corrispondente al 5% (CINQUE per cento) dell’ammontare dell’appalto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
Resta salvo, per l’Amministrazione, l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dai corrispettivi d’appalto. La cauzione resterà
vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
Art. 12
SPESE
Tutte le spese e gli oneri inerenti alla stipula del contratto, compresi quelli tributari, saranno a carico della ditta appaltatrice.
Art. 13
PREZZI
I prezzi indicati nell’offerta s’intendono comprensivi di ogni spesa inerente o direttamente conseguente i servizi oggetto dell’appalto.
Art. 14
ONERI A CARICO DEL COMUNE
Per i servizi di cui al presente appalto i Comuni assumono a proprio carico i seguenti oneri:
• manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
• pulizia dei locali;
• spese telefoniche, per il riscaldamento del locale, per l’erogazione dell’acqua e dell’energia elettrica.
Art. 15
OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione appaltante. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali, restano a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. A tal fine l’aggiudicatario deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell’appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell’esecuzione del servizio, con un massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro.
L’aggiudicatario è altresì obbligato a stipulare polizza assicurativa di copertura dei rischi da infortunio e di responsabilità civile per gli utenti coinvolti nelle attività del presente appalto.
Art. 16
CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall’applicazione del contratto, saranno demandate al giudizio del Tribunale Civile del Foro di Cagliari con esclusione del collegio arbitrale.
Art. 17
PENALITÀ
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito esplicitato:
1. penale pecuniaria forfettaria € 1.000,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
- utilizzo di personale non in possesso della richiesta qualifica professionale;
- mancata realizzazione delle iniziative previste nell’offerta tecnica in sede di gara;
- violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;
2. penale pecuniaria forfettaria € 500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell’intervento nei tempi previsti dal presente capitolato, salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
- ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell’utente relativamente agli interventi e all’orario programmato;
3. La sostituzione del personale deve avvenire entro 7 giorni superati i quali si applica una penale di € 100,00 per ogni giorno in più di assenza dal servizio.
L’Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all’appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d’atto del fatto.
Alla contestazione dell’inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l’importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.
L’Amministrazione comunale ha la facoltà di esigere la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l’appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell’effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:
a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l’Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
d) cessione dell’azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell’attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’aggiudicatario;
e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l’adeguata esecuzione dei servizi;
f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dalla Direzione del PLUS.
La facoltà di risoluzione è esercitata dall’Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.
In tale caso la risoluzione comporta l’esecuzione d’ufficio (art. 32 X.X. 000 del 25.05.1895) in danno all’aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 18
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.
L’aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali del comune capofila, in qualità di “Titolare del trattamento” dei dati personali provvederà ad affidare al Rappresentante Legale della ditta la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all’attività oggetto dell’appalto. La ditta assume pertanto i seguenti impegni:
- Garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
- Redigere l’elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- Attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
- Restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell’appalto, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.