TRA
CONVENZIONE TRA INFRATEL SPA, LEPIDASPA E IL COMUNE DI VIGNOLA PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE PER LA BANDA ULTRA LARGA NELLE AREE BIANCHE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
TRA
● Il Comune di Vignola con sede in Vignola, Xxx Xxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e Partita IVA 00179790365, qui rappresentato dal Segretario Generale dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in esecuzione dell’Atto del Commissario Straordinario assunto con i poteri di Giunta Comunale
n. 58 del 5/06/2017 (di seguito anche solamente “Ente” );
E
● Infratel Italia S.p.A, società con azionista unico, soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede legale a Roma in xxx Xxxxxxxx, 00, Xxxxxxxx sociale € 1.000.000,00 interamente versato, partita IVA, codice fiscale e numero d’iscrizione al registro delle imprese di Roma n. 07791571008, rappresentata dal Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, (di seguito anche solamente “Infratel”);
E
● Lepida S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx, partita IVA n. 02770891204, nella persona del Direttore Generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, in forza del mandato del CDA numero D0716_26 (di seguito anche solamente “LepidaSpA”);
PREMESSO CHE
● in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nello specifico con gli obiettivi della Strategia nazionale per la banda ultra larga Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato in Assemblea Legislativa il 24 febbraio 2016 la delibera n. 62 “Agenda Digitale dell’Xxxxxx- Romagna” che identifica uno dei quattro assi fondamentali di azione quello delle “infrastrutture” e nello specifico si pone l’obiettivo di coprire tutto il territorio regionale con servizi a banda ultra larga, collegare le scuole in fibra ottica (almeno il 50%) e rendere disponibili punti di accesso libero e gratuito a banda ultra larga alla Rete con una densità di 1 ogni 1000 abitanti;
● con Legge Xxxxxxxxx 00 xxxxxx 0000, x. 00, xxxxxxx: “Sviluppo Regionale della società dell’informazione” la Regione Xxxxxx-Romagna ha promosso la costituzione della società LepidaSpA, società in house, che costituisce lo strumento operativo della Regione Xxxxxx- Romagna per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida e per l’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Xxxxxx-Romagna, in particolare per l’attuazione dell’Agenda Digitale;
● con Legge Regionale 18 luglio 2014, n. 14, recante “Promozione degli investimenti in Xxxxxx- Romagna” la Regione Xxxxxx-Romagna promuove la qualificazione, l'innovazione del sistema produttivo e la crescita occupazionale, nonchè la realizzazione delle infrastrutture per le reti telematiche in banda ultra larga, al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema economico dell'Xxxxxx-Romagna, concorrendo alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; in particolare l’Art. 15 che stabilisce Misure per il superamento del divario digitale negli insediamenti produttivi mediante la società LepidaSpA rendendo disponibili le attività tecniche finalizzate alla realizzazione delle
infrastrutture, in particolare lo studio di fattibilità, le analisi di mercato, la progettazione, il coordinamento della sicurezza, la direzione dei lavori e dell'esecuzione, il collaudo e la supervisione sul corretto utilizzo delle fibre ottiche;
● il Programma Operativo Regionale (POR) FESR Xxxxxx Xxxxxxx 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015, in particolare l’Asse 2, priorità di investimento 2a, obiettivo specifico 2.1 in cui è prevista l’Azione
2.1.1 prevede un Contributo all’attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga per estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità e sostenere l’adozione di tecnologie future ed emergenti e di reti in materia di economia digitale accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria;
● il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Xxxxxx-Romagna 2014-2020 approvato con Decisione C(2015) 3530 del 26 maggio 2015 recante “Decisione di Esecuzione che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Xxxxxx-Romagna ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale”, e successiva Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2015 C(2015) 9759 di approvazione delle modifiche al PSR, in particolare la sottomisura 7.3.01 “Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica”, è dedicato agli interventi nelle aree rurali bianche (classificate come D e C del PSR 2014-2020);
● in data 28.04.2016 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Regione Xxxxxx- Romagna con il Ministero dello Sviluppo Economico relativo alla realizzazione del Piano BUL (Banda Ultra Larga), come da DGR 606/2016 ed in data 30.05.2016 è stata sottoscritta la Convenzione Operativa tra le medesime parti come da DGR 784/2016;
● Infratel, supportata da LepidaSpA, è il soggetto attuatore incaricato da Ministero e Regione Xxxxxx-Romagna a svolgere su base regionale le procedure di selezione per l’individuazione di un Concessionario ai fini dello svolgimento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione della infrastruttura passiva a banda ultra larga in aree bianche (come da bando di gara pubblicato sulla GURI 5a Serie Speciale n. 63 del 3 giugno 2016) ed effettua il controllo ed il monitoraggio delle suddette attività nonché la rendicontazione delle spese mediante l’attuazione del modello diretto previsto dal documento che il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alla Commissione Europea in data 29 aprile 2016 in sede di notifica XX 00000;
● LepidaSpA opera in quanto soggetto attuatore di una parte delle azioni FESR ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2251 del 28 dicembre 2015 ed in coerenza con quanto previsto nel Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 secondo il modello “ad intervento diretto” previsto e disciplinato nei regimi di Aiuto di Stato specifici dell’ambito;
● LepidaSpA metterà a disposizione fibre ottiche proprie o della Regione oppure fornirà lunghezze oppure capacità di trasporto a favore del Concessionario e/o degli operatori di Telecomunicazione che operano sul territorio;
● LepidaSpA realizzerà ulteriori elementi di rete primaria di aggregazione in estensione alla Rete Lepida, utilizzabili anche dal Concessionario;
● in attuazione della DGR 1070/2016 e DGR 1202/2016 si è preso atto del mandato a LepidaSpA di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti a quanto previsto nelle DGR 2251/2015, 606/2016, 784/2016 nonché nell’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga tra la Regione Xxxxxx-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 28 aprile 2016 e nella convenzione operativa per lo sviluppo della banda ultra larga nel territorio della Regione Xxxxxx-Romagna sottoscritta in data 30/05/2016;
● al fine di accelerare l’esecuzione del Piano degli Investimenti allegato alla DGR 784/2016 si darà priorità d’intervento alle aree contenute nei comuni che sottoscriveranno la Convenzione con Infratel e con LepidaSpA;
● le priorità vengono definite dal Comitato di Coordinamento di cui all’art. 7 dell’Accordo di programma secondo i criteri di selezione già approvati dal Comitato del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 del 31 marzo 2015 e dal Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 del 25 settembre 2015 da cui derivano le relative graduatorie;
● la presente Convenzione sarà sottoscritta anche da Infratel e avrà effetti anche nei confronti del Concessionario o dei Concessionari selezionati;
● le disposizioni e gli effetti della presente Convenzione saranno estesi e applicati nei confronti di tutte le opere fino ad oggi declinate su fondi nazionali, fondi regionali e degli enti locali e su tutte le opere che si andranno a realizzare in attuazione del presente atto;
● LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario si avvalgono del mercato per effettuare la realizzazione delle infrastrutture, selezionando i soggetti affidatari dei lavori tramite procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in tema di appalti pubblici;
● LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario, ciascuno per la parte di infrastruttura di propria competenza, saranno il gestore e manutentore esclusivo dell’infrastruttura così realizzata, alla quale potranno accedere tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati ad erogare il servizio finale a cittadini ed imprese secondo quanto stabilito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
● LepidaSpA è titolare di autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, alla costruzione ed all’offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete;
PREMESSO INOLTRE CHE:
● la realizzazione tecnica sarà coerente con la Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga e con i regimi di Xxxxx approvati;
● l’azione di infrastrutturazione di LepidaSpA e di Infratel tramite il Concessionario si rivolge alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale;
● l’infrastrutturazione effettuata da Infratel si basa sulla realizzazione di una rete di accesso afferente ad un punto neutrale con backhauling, valorizzando la rete geografica della società in house della Regione Xxxxxx Xxxxxxx LepidaSpA, come elemento infrastrutturale pubblico oltre che le infrastrutture pubbliche esistenti di proprietà o disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni Locali;
● il suddetto intervento verrà attuato utilizzando il modello dei lavori in concessione: la concessione ha per oggetto la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione in modalità wholesale di una infrastruttura abilitante la fornitura di servizi distinti secondo i livelli di seguito indicati, in linea con gli obiettivi della Strategia Nazionale:
○ servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s in downstream e ad almeno 50 Mbit/s in upstream (nel cluster C);
○ servizi di connettività idonei a garantire in modo stabile, continuativo e prevedibile ad ogni cliente servizi con velocità di connessione di almeno 30 Mbit/s in downstream (nel Cluster D);
○ manutenzione e gestione della rete a tempo determinato;
● il progetto prevede la valorizzazione sia della rete pubblica a banda ultra larga della Pubblica Amministrazione (rete Lepida) già in essere, che delle infrastrutture pubbliche (asset) già presenti sul territorio: la rete primaria di aggregazione ed i raccordi di accesso sono progettati
e realizzati nel rispetto della massimizzazione delle infrastrutture pubbliche esistenti e facendo ricorso a modalità rispettose e poco invasive dell’ambiente;
● l'articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità anche "Codice", stabilisce che non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'Ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
● il "Codice" definisce, inoltre, competenze e formalità per il rilascio delle autorizzazioni e le concessioni che deve rilasciare l'Ente proprietario, rinviando per quanto non espressamente previsto al relativo Regolamento attuativo;
● il Regolamento di esecuzione e di attuazione del suddetto "Codice" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, nel prosieguo del presente atto denominato per brevità anche "Regolamento", stabilisce al comma 5 dell'articolo 67 che la concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una Convenzione tra l'Ente proprietario della strada concedente e l'Ente Concessionario;
● in particolare, il penultimo periodo del suddetto comma 5 dell'art. 67 del Regolamento, prevede la possibilità per gli Enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del "Codice" di stipulare con l'Ente proprietario della strada Convenzioni per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale;
PRESO ATTO CHE
● la suddetta azione di infrastrutturazione trae motivazione da un quadro di riferimento conoscitivo che sottolinea la necessità di interventi volti a promuovere lo sviluppo infrastrutturale e le condizioni di accesso alla comunicazione a banda ultra larga nelle aree del Paese laddove il mercato non è stato in grado di fornire soluzioni efficaci e sufficienti;
● il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1 ottobre 2013 (c.d. Decreto Scavi) - emanato ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221 - disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull’intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano;
● il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (GU n.57 del 9-3-2016), di attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, reca misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti comunicazione elettronica ad alta velocità, e stabilisce i requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche per consentirne un uso condiviso da parte degli operatori di telecomunicazione per favorire lo sviluppo delle reti a banda ultra larga;
● nessun onere è previsto per diritti di residenza, di ispezione e di manutenzione della fibra di proprietà regionale alla conclusione della concessione per tutto il tempo di vita rimanente della fibra;
● in luogo delle distinte autorizzazioni/licenze/concessioni, le parti ritengono opportuno stipulare apposite Convenzioni generali impegnandosi a favorire la realizzazione della rete a banda ultra larga nel territorio dell’Ente attraverso l’utilizzo sinergico delle infrastrutture a disposizione delle parti e l’impiego di tecniche innovative che possano permettere la riduzione dei tempi e dei costi di intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
dovendo stipularsi apposita Convenzione che disciplini le modalità di reciproca interazione, la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere per la realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni di proprietà della Regione Xxxxxx-Romagna tramite LepidaSpA e della manutenzione da parte di LepidaSpA oltre che le opere di realizzazione delle infrastrutture di rete per telecomunicazioni da parte di Infratel tramite il Concessionario e della manutenzione da parte di Infratel tramite il Concessionario
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini dell’applicazione della Convenzione, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:
A. Strada comunale/provinciale: strada e relativa pertinenza nonché manufatti e reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in gestione dell’Ente. Nel seguito per Strada comunale/provinciale s’intenderà anche la relativa sede stradale, il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre), il sottosuolo (spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre), il soprassuolo (spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre);
B. Infrastruttura: cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto o sopra le Strade comunali/provincialii (o parte di esse) e relative aree di sedime, e/o manufatti e piccole opere presenti;
C. Rete di Telecomunicazioni (TLC): infrastruttura ed apparati atti a fornire servizi di telecomunicazioni;
D. Cavo: cavo per telecomunicazioni in fibra ottica.
X. Xxxxxxxxx: tubazioni atte a contenere cavi in fibra ottica.
F. Manutenzione: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni di Società in ordinario funzionamento.
G. Norme Tecniche: complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori da parte di LepidaSpA e di Infratel tramite il Concessionario.
H. Convenzione: atto, che disciplina i rapporti tra l’Ente proponente e LepidaSpA e Infratel per la realizzazione e la manutenzione della infrastruttura di telecomunicazioni implicanti l’uso, l’occupazione o l’attraversamento delle Strade comunali/provinciali o parti di esse, nonché la relativa tipologia e la relativa modalità di esecuzione.
I. Rete primaria di Aggregazione: l’infrastruttura di telecomunicazioni, gerarchica o ad anello, su cui transita il traffico della rete di accesso fino alla consegna presso i punti di instradamento. Ai fini di questa convenzione, è in fibra ottica.
J. Rete di Accesso (ultimo miglio): l’infrastruttura di telecomunicazioni tra le terminazioni di utente e la rete di aggregazione.
ART. 2 PREMESSE ED ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente le Prescrizioni tecniche e Tipologia di scavo di cui all’Allegato A.
ART. 3 FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
CONVENZIONE
1. La presente Convenzione disciplina gli impegni di LepidaSpA, di Infratel tramite il Concessionario e dell’Ente in merito alla realizzazione delle infrastrutture in fibra ottica per l’abilitazione alla banda ultra larga da realizzare.
2. La presente Convenzione disciplina in particolare gli obblighi per l'Ente, per LepidaSpA e per Infratel tramite il Concessionario, meglio specificati ai successivi articoli 6 e 7 e 8.
3. Le opere e gli impianti eseguiti dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti nel periodo di progettazione ed esecuzione degli interventi, a totale carico della Regione Xxxxxx-Romagna tramite LepidaSpA, e a totale carico di Infratel tramite il Concessionario, ciascuno per la rispettiva parte di competenza, sia sotto il profilo impiantistico che della sicurezza sul lavoro e dell’esercizio.
ART. 4 PROPRIETÀ DELLE INFRASTRUTTURE
1. Le parti, in coerenza con quanto definito nell’Accordo di Programma, prendono atto che saranno di proprietà dell’Amministrazione dello Stato le opere realizzate con l’utilizzo delle risorse finanziarie FSC 2014-2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015, mentre saranno di proprietà della Regione le opere da realizzarsi a valere sui fondi FESR programmazione 2014-2020 e FEASR programmazione 2014-2020.
ART. 5 TIPOLOGIA DI SCAVO E PRESCRIZIONI TECNICHE
1. LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario effettueranno i sopralluoghi propedeutici allo studio del tracciato e alle scelte progettuali dell’intervento. Le modalità tecniche da utilizzare saranno, in ordine di priorità, le seguenti: scavo su sterrato, minitrincea e no-dig. La trincea tradizionale sarà utilizzata solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
2. Il Comune si impegna ad autorizzare, a seguito dell’effettuazione dei sopralluoghi propedeutici di cui al precedente comma 1 del presente articolo, Lepida S.p.A. e Infratel - e la ditta aggiudicataria dei lavori per conto di esse - ad adottare le tecniche di scavo a minor impatto, secondo l’ordine di priorità elencato al precedente comma.
3. Le modalità e le prescrizioni tecniche autorizzate per le diverse tipologie di scavo sono riportate nell’Allegato A.
ART. 6 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E ONERI DI REALIZZAZIONE
1. Il Comune si impegna a:
a. supportare il personale tecnico di LepidaSpA e di Infratel tramite il Concessionario nell’effettuazione dei sopralluoghi;
b. coordinare le attività dei propri uffici tecnici/degli uffici tecnici degli enti proprietari e/o degli uffici tecnici dei Concessionari e incaricati al rilascio delle autorizzazioni al fine di individuare i percorsi ottimali per l’economizzazione dei costi, il riuso delle strutture esistenti per ridurre l’impatto ambientale della realizzazione dell’opera, individuando infrastrutture esistenti idonee alla posa di tubazioni per la fibra ottica o ad ospitare cavedi;
c. condividere tutte le informazioni in possesso dell’Ente anche relative a beni in gestione di società pubbliche e/o concessionarie all’interno del territorio comunale, quali ad esempio la pubblica illuminazione, utili alla posa di tubazioni per la fibra nonché al censimento delle infrastrutture di pubblici servizi;
d. cedere a LepidaSpA e a Infratel tramite il Concessionario i diritti di posa, ispezione, residenza e manutenzione di tubazioni, cavi in fibra ottica, pozzetti, armadietti e di
tutto quanto necessario alla realizzazione dell’opera, a titolo non oneroso, per tutta la vita dell’infrastruttura stessa;
e. rilasciare tutti i permessi inerenti alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale effettuato da LepidaSpA e da Infratel tramite il Concessionario dall’azienda o dal personale da essa delegata entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, come previsto dalla Direttiva Europea EU/61 o, in ragione della strategicità dell’opera in tempi significativamente più brevi, così come previsto nel D. Lgs. 33/2016; nel caso tali tempi vengano ecceduti è facoltà di LepidaSpA la cancellazione dell’intervento o il suo posizionamento in coda alle graduatorie utilizzate per identificare le opere da realizzare ed è facoltà di Infratel o del Concessionario identificato realizzare i lavori in silenzio-assenso ed in conformità alla documentazione presentata ed alle eventuali modifiche concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia e previa comunicazione di inizio attività;
f. esentare LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario dal pagamento della tassa o concessione di occupazione del suolo pubblico, ai sensi del D.lgs. n. 507/1993 art. 49, lett. a), per le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e altri Enti Pubblici;
g. ad esentare LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario dal pagamento di oneri fidejussori, a qualunque titolo, in particolar modo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, in quanto LepidaSpA (in-house di Regione Xxxxxx-Romagna oltre che dell’Ente firmatario di questa convenzione) e Infratel tramite il Concessionario opereranno tramite affidamento dei lavori secondo i principi del Codice degli appalti pubblici e provvederanno a richiedere ogni necessaria garanzia fidejussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
h. ad individuare, preferibilmente nell’ambito delle proprietà comunali ed in collaborazione con LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario, un locale o un sito idoneo all’installazione di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibra ottiche della rete realizzata, da cedere in comodato d’uso gratuito per 20 anni.
2. LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario per contro si impegnano ad effettuare la sistemazione di eventuali ripristini delle manomissioni del suolo pubblico non eseguiti a regola d’arte, riscontrati dall’Ente in un arco temporale di un anno dal ripristino definitivo.
ART. 7 ULTERIORI IMPEGNI DI LEPIDASpA
1. A LepidaSpA spetterà in particolare il compito:
a. di sovraintendere alla realizzazione dell’infrastrutturazione;
b. limitatamente alle opere realizzate direttamente da LepidaSpA, di effettuare la progettazione esecutiva, la direzione lavori, il collaudo, l’affidamento ed il coordinamento della realizzazione delle rete primaria di aggregazione ed eventualmente di quella di accesso sia con azioni dirette che indirette tramite soggetti di mercato.
c. di definire, assieme ad Infratel, le linee guida vincolanti comuni relative alla progettazione infrastrutturale ed allo studio di fattibilità per la parte di accesso;
d. di supportare Infratel nel monitoraggio delle attività, nella validazione dei progetti e collaudo dei lavori di tutta l’infrastruttura di accesso;
e. di predisporre materiali per l’iscrizione a patrimonio delle realizzazioni effettuate con risorse regionali;
f. di mettere a disposizione fibre ottiche proprie o della Regione oppure fornire lunghezze oppure capacità di trasporto a favore dei Concessionari e/o degli operatori di Telecomunicazione che operano sul territorio;
g. di realizzare ulteriori elementi di rete primaria di aggregazione, con l’utilizzo di ogni possibile risorse finanziaria pubblica, in estensione alla Rete Lepida, utilizzabili da qualsiasi Concessionario ed Operatore di TLC;
h. Garantire il necessario supporto per le seguenti attività di Infratel:
i. Approvazione dei successivi livelli di progettazione degli interventi;
ii. Funzioni di Organismo di Alta vigilanza sull’esecuzione dei lavori da parte del Concessionario e sulla gestione della concessione;
iii. Monitoraggio e verifica della redditività dell’investimento anche ai sensi dell’art. 61 del Reg. UE 1303/2013;
iv. Messa a disposizione dell’Autorità di Gestione del POR FESR con riferimento alle risorse di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera c), e dell’Organismo Pagatore Regionale o degli organismi da esso delegati con riferimento alle risorse di cui al successivo articolo 5, comma 1, lettera b), di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dei controlli finalizzati all’erogazione delle risorse cofinanziate in ambito POR FESR e PSR ed a quelli previsti in fase post pagamento ai sensi dell’art. 71 del reg. (UE) n. 1303/2013;
v. Collaudo tecnico/amministrativo delle infrastrutture;
vi. Verifica del rispetto del contratto di concessione.
2. LepidaSpA potrà fornire agli operatori di telecomunicazioni (TLC) servizi accesi oppure servizi di fibra spenta, a seconda delle esigenze e della organizzazione del singolo operatore, mediante procedura ad evidenza pubblica, con accesso neutrale da parte di ogni operatore di Telecomunicazioni interessato.
3. LepidaSpA non effettuerà il servizio finale alle Imprese residenti nell’area produttiva oggetto dell’intervento se non in caso di completa assenza di operatori di TLC intenzionati ad effettuare tale servizio, agendo nel rispetto dell’art 15 della L.R. 14/2014 e della propria carta dei servizi.
4. LepidaSpA si impegna a garantire che l’erogazione dei servizi Banda Ultra Larga di base all’Impresa da parte dell’operatore di TLC abbiano un valore economico massimo, e quindi calmierato, a condizione che non vi siano o non intervengano differenti disposizioni AGCOM.
5. LepidaSpA si impegna a garantire la disponibilità della documentazione as-built, periodicamente aggiornata in formato conforme agli standard adottati per il Catasto Federato delle Infrastrutture.
6. LepidaSpA effettuerà sia il monitoraggio che la manutenzione dell’intera infrastruttura realizzata di propria competenza.
ART. 8 IMPEGNI ASSUNTI DA INFRATEL E APPLICABILI AI
CONCESSIONARI
1. Le attività a carico di Infratel ed applicabili ai Concessionari comprendono:
x. Xx redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’accesso in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato in gara ed alle migliorie e/o integrazioni richieste dalla Amministrazione aggiudicatrice;
b. L’esecuzione di tutti i lavori di realizzazione dell’infrastruttura di accesso e l’eventuale sua integrazione con infrastrutture esistenti di titolarità del Concessionario o di terzi, delle quali deve essere trasferita all’Amministrazione concedente la proprietà o il diritto d’uso di durata almeno trentennale;
c. La gestione per tutta la durata della concessione della infrastruttura di accesso garantendo ogni attività necessaria per assicurare l’accesso passivo a tutti gli operatori mediante cessione a titolo oneroso di diritti d’uso in conformità alla
regolamentazione dettata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in termini di tariffe da praticare agli altri operatori, modalità di accesso e Service Level Agreements);
d. La manutenzione ordinaria e straordinaria della infrastruttura di accesso per tutta la durata della concessione.
ART. 9 PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE
1. Per lavori di manutenzione s’intendono tutti i casi di cui ai seguenti punti:
a. interventi di bonifica senza interruzione del servizio (manutenzione ordinaria);
b. interventi mirati ai fini del ripristino del servizio (manutenzione straordinaria).
2. Nei casi di manutenzione ordinaria, LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario comunicheranno all’Ente, 30 giorni prima dell’inizio, giorno ed ora di inizio e di fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura; l’intervento verrà eseguito allo scadere dei 30 giorni (in silenzio assenso), osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
3. Nei casi di manutenzione straordinaria, LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario informeranno l’Ente via PEC della necessità di intervento e provvederà ad avviare l’intervento in un tempo di due ore, osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Nel caso di interventi sulla sede stradale a cura dell’Ente, questo, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da Lepida SpA o da Infratel tramite il Concessionario, informerà LepidaSpA o Infratel, che assumeranno i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile, senza alcun aggravio a carico dell’Ente.
5. Per quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada si farà riferimento al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con X.Xxx. 01.08.2003, n. 259 e s.m.i..
ART. 10 MODIFICHE e DURATA DELLA CONVENZIONE
1. Le modalità di reciproca interazione per la realizzazione della infrastruttura di telecomunicazione da parte di Lepida e di Infratel tramite il Concessionario, nonché la tipologia e le modalità di esecuzione delle opere in fase di costruzione, manutenzione, spostamento delle relative infrastrutture, saranno quelle descritte nella Convenzione per un periodo di 6 (sei) anni a partire dalla data di stipula della Convenzione stessa con riferimento alla costruzione della rete.
2. A meno di rinnovo, da stipularsi entro 30 giorni dalla scadenza come stabilita ai due punti precedenti, allo scadere della Convenzione faranno fede le normali procedure seguite dall’Ente.
3. La presente Convenzione produce i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2041; in ogni caso resterà in vigore fino all’adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico di cui alla DGR 784/2016.
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma, tra le Parti.
ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Il Foro di Bologna sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione al presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
2. Durante il giudizio e fino alla pronuncia della sentenza, LepidaSpA e Infratel non possono esimersi dal continuare le loro prestazioni contrattuali e devono assicurare la perfetta regolarità dei lavori.
3. E’ escluso il deferimento ad arbitri.
ART. 12 CONCESSIONI PREESISTENTI ALLA CONVENZIONE
1. I singoli atti di autorizzazione rilasciati prima della presente Convenzione, saranno assoggettati ai termini e alla durata della presente Convenzione.
ART. 13 REFERENTI
1. L’Ente comunicherà a LepidaSpA i referenti entro e non oltre 30 giorni dalla firma della presente Convenzione.
2. LepidaSpA provvederà a comunicare a Infratel i referenti dell’Ente.
ART. 14 ESONERO DA RESPONSABILITA’
1. Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne l’altra da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata della presente Convenzione.
ART. 15 CLAUSOLA FINALE
1. Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione si applicano le norme vigenti in materia.
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto delle norme e degli obblighi di cui al D.Lgs 196/2003 e xx.xx. in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per LepidaSpA | Firma digitale |
Per il Comune | Firma digitale |
Per Infratel | Firma digitale |
ALLEGATO A
TIPOLOGIA DI SCAVO E PRESCRIZIONI TECNICHE
LepidaSpA e Infratel tramite il Concessionario effettueranno sopralluoghi per lo studio del tracciato, propedeutici alle scelte progettuali dell’intervento.
Le modalità tecniche da utilizzare per la posa di nuovi cavidotti per fibre ottiche, laddove non siano utilizzabili infrastrutture già preesistenti, saranno, in ordine di priorità:
1. scavo su sterrato,
2. minitrincea,
3. scavo a cielo chiuso no-dig.
La possibilità di utilizzare una delle tre tecniche sopra elencate verrà verificata tratta per tratta nel corso dei sopralluoghi finalizzati anche alla rilevazione di servizi già presenti e della natura del sottosuolo. La trincea tradizionale sarà utilizzata solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle tre soluzioni.
Scavo su sterrato
La tecnica dello scavo su terreno sterrato dovrà precedere la posa di un tritubo in uno scavo di larghezza pari a 40 cm ed alla profondità indicativa di 50 cm (minimo 40 cm dalla quota del piano viabile misurata dalla parte superiore delle condutture) e da definire per casi specifici. Lo scavo sarà riempito con misto cementato dosato con kg. 60/70 di cemento, per ogni metro cubo di impasto, fino alla quota di appoggio del ripristino superficiale di circa 20 cm. che sarà eseguito con materiali aventi le caratteristiche di quelli preesistenti.
Minitrincea
La minitrincea permette la posa di fino a 3 monotubi attraverso l’esecuzione contemporanea o meno di fresatura del manto stradale, posa dei monotubi e riempimento con miscela cementizia. Viene eseguita una fresatura di larghezza massima pari a 20 cm e fino ad un massimo di 50 cm di profondità. Lo scavo conterrà monotubi di diametro massimo 50 mm all'interno dei quali saranno inseriti in tempi successivi cavi per telecomunicazioni. Il riempimento viene realizzato con miscela cementizia al fine di proteggere l’infrastruttura. La tecnica della minitrincea dovrà essere realizzata di norma fuori dalla carreggiata stradale o sulla striscia bianca di fine carreggiata. Il ripristino della minitrincea dovrà essere realizzato limitatamente alla larghezza dello scavo. In casi particolari in cui la minitrincea si dovrà realizzare sulla carreggiata stradale, il ripristino dovrà essere esteso fino ad una larghezza di 1,00 metro previa fresatura.
Scavo a cielo chiuso (no-dig)
L’utilizzo di tecniche di posa “no-dig” per la costruzione di infrastrutture sotterranee mediante perforazioni teleguidate, ove tecnicamente possibile deve sempre essere preferito allo scavo a cielo aperto in quanto è più veloce e ha un minor impatto sulla viabilità. Inoltre la sede stradale non è compromessa dallo scavo a meno delle buche di inizio e fine tratta che saranno ripristinate a regola d'arte.