CONVENZIONE PER L’USO PUBBLICO
DELL’ARENA DI CHORUS LIFE
Tra
GRUPEDIL S.R.L.
e
COMUNE DI BERGAMO
CONVENZIONE PER L’USO PUBBLICO
CONVENZIONE PER l’USO PUBBLICO DELL’ARENA DI CHORUS LIFE
L’anno [●], addì [●], nel [●], tra le Parti (in seguito denominate “Parti”)
GRUPEDIL S.R.L. (di seguito “Grupedil”), C.F. e P.IVA 00699780169, con sede in [●], Via [●]-……………….., in persona del [●] e legale rappresentante pro-tempore [●]
e
COMUNE DI BERGAMO (di seguito “Comune di Bergamo”), […], in persona del [●] e legale rappresentante pro- tempore [●],
premesso che
a) Grupedil ha ideato un concept innovativo di area urbana denominato “Chorus Life”, la cui prima realizzazione è prevista nell’area industriale dismessa di circa 70.000 mq ubicata nel Comune di Bergamo, in via Bianzana, di proprietà di Grupedil (di seguito “Chorus Life Bergamo”);
b) a tal fine, in data 21.12.2016 Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, TEB S.p.A. e Grupedil hanno sottoscritto un “Protocollo d’Intesa” finalizzato alla promozione di un “Accordo di Programma”, con adesione regionale, per la realizzazione di Chorus Life Bergamo;
c) secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, il progetto di Chorus Life Bergamo prevede, tra gli altri, la realizzazione di una struttura polivalente, di proprietà privata con convenzionamento a uso pubblico, idonea a ospitare manifestazioni sportive, ricreative e culturali, nonché eventi congressuali, della città Bergamo e dell’hinterland, con una capienza massima di circa 6.500 spettatori (di seguito “Arena”);
d) l’art. 7 del Protocollo d’Intesa prevede la definizione dell’uso pubblico dell’Arena attraverso la stipula di un’apposita convenzione tra Grupedil e il Comune di Bergamo da allegare all’Accordo di Programma, nel rispetto dei criteri di convenzionamento indicati nell’Allegato 4 al Protocollo d’Intesa;
e) con il presente atto (di seguito “Convenzione”) Grupedil e il Comune di Bergamo intendono stipulare la convenzione relativa all’utilizzo ad uso pubblico dell’Arena, con efficacia a partire dalla data di completamento dei lavori e di agibilità della stessa.
ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.
1. Definizioni
1.1. Fatto salvo quanto possa di volta in volta diversamente risultare dal testo della presente Convenzione, i termini indicati con iniziali maiuscole avranno il significato riportato qui di seguito:
“Arena” indica la struttura polivalente di cui alla lettera c) delle premesse, di proprietà di Grupedil.
“Calendario” indica il calendario che tiene conto del calendario positivo e del calendario negativo come di seguito definiti.
“Calendario Positivo” indica il calendario relativo alla programmazione dell’Arena che contiene gli eventi organizzati da Grupedil.
“Calendario Negativo” indica il calendario relativo alla programmazione del Comune di Bergamo per l’utilizzo dell’Arena sulla base delle Giornate Convenzionate.
“Comune di Bergamo” indica il Comune di Bergamo meglio identificato in epigrafe. “Convenzione” indica la presente convenzione per l’uso pubblico dell’Arena.
“Giornate Convenzionate” indicano le giornate che Grupedil concede al Comune di Bergamo per l’utilizzo dell’Arena, per ciascun anno di validità della presente Convenzione.
“Grupedil” indica la società Grupedil S.r.l. meglio identificata in epigrafe.
“Manifestazioni Sportive” indicano le manifestazioni sportive di massimo rilievo, intendendosi per tali le gare dei campionati nazionali della massima serie o di competizioni internazionali che coinvolgono società sportive bergamasche.
“Servizi Base” indicano i servizi gestiti da Grupedil la cui valorizzazione economica è inclusa nel costo di utilizzo dell’Arena di cui all’art. 5.
“Servizi Extra” indicano i servizi diversi dai Servizi Base di cui all’art. 5, offerti da Grupedil su richiesta del Comune di Bergamo, la cui erogazione dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti;
“Società sportive” indicano le società sportive bergamasche che militano nella massima serie dei campionati nazionali, ovvero, che disputano competizioni internazionali, alle quali il Comune di Bergamo intende consentire l’utilizzo dell’Arena nell’ambito delle Giornate Convenzionate per lo svolgimento di competizioni di rango nazionale/internazionale.
1.2. Qualsiasi riferimento contenuto nella presente Convenzione a un determinato genere (maschile o femminile) include tutti i generi; parimenti, il significato attribuito a un termine espresso al singolare si intende riferito allo stesso termine anche ove espresso al plurale.
1.3. I titoli degli articoli contenuti nella presente Convenzione sono adottati a soli fini di chiarezza espositiva e, pertanto, non costituiscono parte integrante della presente Convenzione, né potranno essere utilizzati ai fini della sua interpretazione.
2. Premesse e allegati
2.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e ne rappresentano il presupposto di natura sostanziale e logico-giuridica, con la precisazione che, in caso di eventuali contrasti tra quanto previsto dagli allegati e le diposizioni della presente Convenzione, prevalgono queste ultime.
3. Oggetto
3.1. Con la presente convenzione, Grupedil concede al Comune di Bergamo, che accetta, l’utilizzo dell’Arena e delle relative pertinenze, meglio individuate nell’allegata planimetria (Allegato A), nel rispetto delle condizioni di seguito concordate.
3.2. In particolare, per tutta la durata di validità della presente Convenzione, Grupedil si impegna a concedere l’uso esclusivo dell’Arena al Comune di Bergamo, che accetta, per lo svolgimento di attività aventi finalità istituzionali e per consentire lo svolgimento delle competizioni nazionali e internazionali a cui partecipano le Società Sportive, nella misura massima di 60 (sessanta) giorni l’anno (“Giornate Convenzionate”).
4. Condizioni di convenzionamento
4.1 Programmazione delle Giornate Convenzionate
4.1.1 La programmazione annuale dell’uso dell’Arena e la definizione del Calendario spetta esclusivamente a Grupedil, la quale garantirà al Comune di Bergamo l’utilizzo della struttura per le Giornate Convenzionate.
4.1.2 Grupedil si impegna a trasmettere al Comune di Bergamo il Calendario Positivo con almeno 6 mesi di preavviso rispetto alla data degli eventi, ovvero, secondo la tempistica che sarà concordata con la società incaricata della gestione dell’Arena.
4.1.3 Grupedil, nell’ambito della programmazione del Calendario, con particolare riferimento alla gestione delle giornate di sabato/domenica, si impegna a garantire la disponibilità dell’Arena per lo svolgimento delle partite di campionato di una o più Società Sportive, indicate dal Comune di Bergamo, con la
precisazione che le Manifestazioni Sportive potranno essere disputate nello stesso week end, ovvero, nella stessa giornata del medesimo week end, garantendo in ogni caso l’alternanza tra Manifestazioni Sportive e altri Eventi organizzati da Grupedil. Pertanto, nella definizione del Calendario, Grupedil terrà conto del calendario sportivo divulgato dalla Federazione di appartenenza della/e Società Sportiva/e.
4.1.4 Entro il 15 luglio di ciascun anno di validità della presenta Convenzione, il Comune di Bergamo si impegna a comunicare a Grupedil, tramite posta elettronica certificata (di seguito PEC), la/le Società Sportiva/e a cui intende consentire l’utilizzo dell’Arena durante il week end, nell’ambito delle Giornate Convenzionate.
Eventuali ulteriori necessità da parte delle altre Società Sportive, saranno valutate direttamente tra Grupedil e le Società Sportive sulla base del Calendario Negativo disponibile.
4.1.5 In considerazione delle disponibilità indicate nel Calendario Positivo trasmesso da Grupedil, il Comune di Bergamo trasmetterà a Grupedil la propria proposta di Calendario Negativo con un preavviso di 3 mesi rispetto alla data degli eventi da pianificare, diversi dalle Manifestazioni Sportive, unitamente alle seguenti informazioni:
i) la tipologia di evento che intende realizzare nell’Arena;
ii) la durata dell’evento (con indicazione della data esatta di consegna e di restituzione dell’Arena in funzione degli allestimenti necessari per l’evento);
iii) stima indicativa del pubblico atteso.
4.1.6 Grupedil, a seguito di un confronto sulla programmazione del Calendario, comunicherà a mezzo PEC, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, il Calendario Negativo approvato.
4.1.7 Fatta eccezione per la programmazione delle Manifestazioni Sportive concordate con le Società Sportive, Grupedil si riserva la facoltà di modificare il Calendario Negativo in corso d’anno a proprio insindacabile giudizio, previo congruo preavviso da trasmettersi via PEC al Comune di Bergamo, per interventi di manutenzione straordinaria non prorogabili in date differenti; tutto ciò senza pregiudicare il numero di Giornate Convenzionate previste. Qualora, a seguito di modifica del Calendario da parte di Grupedil, non sia possibile modificare la data dell’evento già programmata dal Comune di Bergamo, Grupedil si impegna a proprio insindacabile giudizio a i) indennizzare i maggiori costi documentati e sostenuti dal Comune di Bergamo, rispetto ai costi dell’Arena, per lo svolgimento del proprio evento presso altra sede, ovvero, ii) aggiungere la data nel calendario dell’anno successivo, escludendo sin d’ora ogni altra forma di indennizzi e/o risarcimento.
4.1.8 Qualora il Comune di Bergamo dovesse prevedere un numero di Giornate Convenzionate inferiore al numero massimo concordato, le restanti giornate resteranno nella piena e completa disponibilità di Grupedil che, pertanto, potrà organizzare le proprie attività senza alcuna preclusione e/o limitazione. Ulteriori esigenze del Comune di Bergamo in corso d’anno potranno essere valutate da Grupedil in caso di spazi disponibili nel Calendario. In ogni caso, resta inteso che qualora il Comune di Bergamo dovesse usufruire di un numero di Giornate Convenzionate inferiore al numero massimo previsto all’anno, ciò non darà diritto di beneficiare negli anni successivi delle giornate non programmate.
Qualora il Comune di Bergamo avesse la necessità di modificare la data di uno o più eventi previsti nel Calendario Negativo, lo stesso si impegna a darne immediatamente notizia a Grupedil la quale si adopererà – senza tuttavia offrire alcuna garanzia - per consentire che l’evento in oggetto possa svolgersi in altra data. Pertanto, qualora non fosse possibile accettare la richiesta di modifica, il Calendario Negativo già definito resterà pienamente valido e efficacie.
4.1.9 Fatti salvi i casi di forza maggiore o di oggettivo impedimento, qualora il Comune di Bergamo proceda alla cancellazione di eventi già definiti nel Calendario Negativo dovrà darne comunicazione entro
sei mesi dalla data dell’evento. Oltre tale termine qualora Grupedil non sia nelle condizioni di utilizzare l’Arena per altri eventi, la stessa si riserva il diritto di chiedere e ottenere dal Comune di Bergamo il pagamento della quota forfettaria di cui all’art. 6.
4.2 Tipologie di eventi
4.2.1 Le Giornate Convenzionate potranno essere utilizzate dal Comune di Bergamo esclusivamente per lo svolgimento di eventi compatibili con la struttura polifunzionale nelle rispetto delle condizioni che seguono.
4.2.2 Il Comune di Bergamo prende atto e riconosce che per ragioni di economicità ed efficienza nella gestione della struttura, l’Arena potrà essere destinata a Manifestazioni Sportive che prevedono una partecipazione di pubblico superiore a 500 (cinquecento) persone.
4.2.3 Grupedil e il Comune di Bergamo, in occasione della definizione del Calendario Negativo di cui all’art. 4.1.2, definiranno in buona fede la tipologia degli eventi che il Comune di Bergamo intende realizzare all’interno dell’Arena, tenuto conto dei seguenti aspetti:
i) aspetti relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e all’immagine di Grupedil;
ii) conflitto/concorrenza con eventi programmati da Grupedil;
iii) compatibilità dell’evento con le esigenze di adeguata saturazione e/o conservazione della struttura dell’Arena.
4.2.4 Le Parti concordano sin d’ora che l’Arena non potrà essere utilizzata dal Comune di Bergamo per ospitare eventi di propaganda politica (es. comizi elettorali), eventi che possano turbare il comune senso del decoro e del pudore, nonché eventi religiosi, salvo preventiva autorizzazione scritta di Grupedil e/o ente gestore.
4.3 Consegna dell’Arena
4.3.1 Una volta approvato il Calendario delle Giornate Convenzionate, Grupedil si impegna a:
i) consegnare l’Arena al Comune di Bergamo a partire dalle ore 03:00 del giorno indicato nel Calendario delle Negativo, pronta per l’utilizzo previsto;
ii) garantire l’erogazione dei Servizi Base inclusi nell’utilizzo dell’Arena indicati al successivo punto 5.1.
4.3.2 Il Comune di Bergamo si impegna sin d’ora, anche in nome e per conto delle Società Sportive, a:
i) utilizzare l’Arena secondo la diligenza prevista da legge, utilizzando correttamente i locali, gli arredi e tutte le attrezzature in dotazione;
ii) restituire l’Arena a Grupedil nel più breve tempo possibile, terminato l’evento e comunque entro e non oltre le ore 03:00 del giorno successivo all’utilizzo. La restituzione oltre il suddetto orario, determinerà il conteggio di una Giornata Convenzionale aggiuntiva;
iii) rispettare il regolamento di utilizzo dell’Arena che sarà predisposto da Grupedil e condiviso con il Comune di Bergamo, prima dell’inaugurazione dell’Arena;
iv) non svolgere direttamente o indirettamente attività commerciale diretta e/o accessoria agli eventi previsti nel Calendario Negativo (promozione e/o vendita di beni/servizi, somministrazione bevande/cibo, etc), fatta salva espressa autorizzazione scritta di Grupedil.
5. Servizi Base e Servizi Extra
5.1 Le Parti convengono che i Servizi Base comprendono esclusivamente:
- energia elettrica, Gas, acqua e consumi in genere (i.e. condizionamento, riscaldamento, etc.)
- pulizia generale/gestione rifiuti
- sorveglianza (presenza del personale di Grupedil per garantire apertura/chiusura e indicazioni di utilizzo della struttura)
- gestione logistica (magazzino per attrezzature delle Società Sportive).
Resta inteso, pertanto, che l’allestimento del campo di gioco (inteso nell’accezione più ampia, inclusiva della posa del campo, dell’allestimento degli spazi pubblicitari e della predisposizione di ogni altro dispositivo accessorio relativo all’utilizzo sportivo) sarà a carico delle Società Sportive che dovranno concordare con Grupedil tempi e modalità di accesso all’Arena, nonché garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell’esecuzione di tali attività.
5.2. Grupedil si rende sin d’ora disponibile a offrire al Comune di Bergamo e alle Società Sportive, direttamente o tramite di società terze convenzionate, i cosiddetti Servizi Extra rispetto ai Servizi Base. A tale proposito, le Parti potranno concordare di volta in volta e in forma scritta le condizioni tecniche ed economiche di tali Servizi.
6. Costi di utilizzo
6.1. Le Parti concordano che, in relazione alle Giornate Convenzionate, il Comune di Bergamo e le Società Sportive, s’impegnano a riconoscere a Grupedil, che accetta, il rimborso dei costi relativi ai Servizi Base indicati nella tabella allegata, in funzione del rispettivo utilizzo dell’Arena. Il Comune di Bergamo s’impegna ad indicare a Grupedil le Società Sportive che potranno utilizzare l’Arena solo a seguito di sottoscrizione da parte delle medesime delle condizioni di utilizzo dell’Arena previste nella presente Convenzione e/o del futuro regolamento di utilizzo, del rilascio a favore di Grupedil delle opportune fidejussioni a garanzia della copertura dei costi base e degli eventuali ulteriori costi relativi ai servizi extra.
6.2. Le Parti prendono atto e riconoscono che, alla data di stipula della presente Convenzione, è disponibile unicamente una stima dei costi di utilizzo dell’Arena, essendo detti costi soggetti a variazioni in funzione, di fattori variabili quali il clima stagionale, ovvero, il numero dei partecipanti agli eventi. Pertanto, per il primo anno di validità della presente Convenzione, le Parti si impegnano a determinare, sulla base delle stime più recenti e aggiornate in possesso di Grupedil, il valore del dell’acconto delle spese che il Comune di Bergamo e le Società Sportive s’impegnano a riconoscere a Grupedil per ciascuna Giornata Convenzionata prevista nel Calendario Negativo, comprensivo esclusivamente dei Servizi Base.
6.3. Per gli anni successivi al primo, Grupedil e il Comune di Bergamo concorderanno per iscritto entro il 31 gennaio di ogni anno, l’ammontare dell’acconto dei costi di utilizzo dell’Arena relativo all’anno in corso, prevedendo altresì un conguaglio che tenga conto dei costi effettivi sostenuti da Grupedil nell’anno precedente per ciascuna Giornata Convenzionata.
6.4. Le Parti concordano che il pagamento da parte del Comune di Bergamo e delle Società Sportive a Grupedil del rimborso dei costi di utilizzo dell’Arena per le Giornate Convenzionate avverrà con frequenza trimestrale, previa emissione della relativa fattura da parte di Grupedil. Le Parti concordano sin d’ora che per nessun motivo il Comune di Bergamo e le Società Sportive potranno ritardare, sospendere o ridurre la somma dovuta a Grupedil, tenuto conto che eventuali pretese non potranno essere compensate, nemmeno parzialmente, con quanto dovuto ai sensi della presente Convenzione.
6.5. Inoltre, a parziale deroga di quanto sopra previsto, Grupedil riconosce sin d’ora al Comune di Bergamo, per ciascuna anno di validità della Convenzione, l’utilizzo dell’Arena totalmente gratuito per n. 2 (due) giornate - comprese nelle Giornate Convenzionate -, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi organizzati direttamente dal Comune stesso.
6.6. Con riferimento alle Giornate Convenzionate utilizzate direttamente dal Comune di Bergamo, quest’ultimo s’impegna a trasmettere a Grupedil le determinazioni assunte (delibere o altro atto interno) a garanzia gli impegni di spesa riferiti ai costi di utilizzo dell’Arena, sia a copertura dei costi dei Servizi Base
che dei costi relativi a eventuali Servizi extra richiesti.
7. Gestione Proventi, Gestione spazi pubblicitari e merchandising
7.1. Le Parti concordano che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti per le Manifestazioni Sportive resteranno a favore delle Società Sportive che utilizzeranno l’Arena, fermo restando la possibilità per Grupedil di regolare con le suddette Società Sportive specifiche condizioni che prevedano l’eventuale partecipazione a tali proventi.
7.2. Il Comune di Bergamo potrà gestire esclusivamente gli eventuali spazi pubblicitari di volta in volta autorizzati e concessi da Grupedil in occasione delle manifestazioni di propria gestione previste dal Calendario Negativo.
7.3. Per quanto riguarda le Manifestazioni Sportive, Grupedil e le Società Sportive definiranno in appositi accordi scritti le modalità e le condizioni per la gestione degli spazi pubblicitari (a titolo esemplificativo, gli spazi previsti direttamente su campo da gioco e i dispositivi a led lungo il perimetro del campo) e degli spazi disponibili per le attività di merchandising
8. Garanzie
8.1. A garanzia degli obblighi di cui all’art. 6 il Comune di Bergamo si impegna a far rilasciare alle Società Sportive una fidejussione a prima richiesta, emessa da istituto bancario o assicurativo, iscritto all’Albo IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del vigente Codice Assicurazioni Private - e rinnovata annualmente - per l’importo complessivo annuale dovuto a Grupedil calcolato sulla base del Calendario Negativo.
8.2. A garanzia degli obblighi di cui all’art. 3 e, in particolare, al fine di garantire al Comune di Bergamo l’utilizzo dell’Arena per le Giornate Convenzionate, Grupedil rilascerà a sua volta una fidejussione a prima richiesta, decennale rinnovabile, emessa da istituto bancario o assicurativo, iscritto all’Albo IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del vigente Codice Assicurazioni Private, per l’importo di euro 8.000.000, pari al costo di costruzione stimato per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo coperto da parte del Comune. Al termine di validità della fideiussione, Grupedil e suoi successivi aventi causa si impegnano a rinnovarla, prima del termine, per egual periodo in modo che, in costanza di Convenzione, gli obblighi in essa contenuti siano continuativamente assistiti da tale garanzia. Il mancato rinnovo costituisce causa di decadenza della Convenzione.
9. Durata
9.1. La presente Convenzione è efficace per un periodo di 50 (cinquanta) anni a partire dal giorno successivo alla data di dichiarazione di agibilità dell’Arena.
10. Responsabilità
10.1. Il Comune di Bergamo e le Società Sportive, a partire dal momento in cui prendono in consegna l’Arena da Grupedil, sono custodi della stessa e, di conseguenza, assumono ogni responsabilità per i danni che dovessero verificarsi a cose e/o persone durante lo svolgimento degli eventi organizzati dal Comune o dalle Società Sportive. Il Comune di Bergamo e le Società Sportive, pertanto, risponderanno direttamente di tutti i danni eventualmente causati. Grupedil è sin d’ora manlevata e tenuta indenne dal Comune di Bergamo e dalle Società Sportive per eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi. A questo proposito, il Comune di Bergamo dichiara di avere attivato una adeguata polizza con primaria compagnia assicurativa a copertura dei suddetti danni che dovrà essere consegnata in copia a Grupedil all’inizio di ciascun anno di validità della presente Convenzione. Grupedil si
riserva di esaminare il testo della polizza e di chiedere ed ottenere che il Comune di Bergamo provveda alle necessarie integrazioni della stessa.
10.2. Il Comune di Bergamo trasmette l’elenco delle Società Sportive alle quali intende consentire l’utilizzo dell’Arena nell’ambito delle Giornate Convenzionate solo a seguito di attivazione da parte delle medesime di adeguata polizza con primaria compagnia assicurativa a copertura di danni che dovessero verificarsi a cose e/o persone durante lo svolgimento degli eventi organizzati dalle Società Sportive. Le Società Sportive risponderanno direttamente di tutti i danni eventualmente causati, includendo i componenti stessi delle Società Sportive (dirigenti, dipendenti, volontari etc), atleti, tifosi e da ogni altro soggetto in genere e assumendosi ogni responsabilità conseguente. Grupedil è sin d’ora manlevata e tenuta indenne per eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi. Dovrà essere consegnata copia delle polizze attivate dalle Società Sportive a Grupedil all’inizio di ciascun anno di validità della presente Convenzione. Grupedil si riserva di esaminare il testo delle polizze e di chiedere ed ottenere che le Società Sportive provvedano alle necessarie integrazioni della stessa.
10.3. Il Comune di Bergamo e le Società Sportive sono direttamente responsabili degli adempimenti e/o oneri amministrativi relativi alle attività esercitate all’interno dell’Arena, nonché per le eventuali attività promozionali, pubblicitarie etc, provvedendo a ottenere ogni eventuale autorizzazione e/o nulla osta/concessione prevista dalle disposizioni di legge vigenti.
10.4. Inoltre, il Comune di Bergamo si riserva di valutare eventuali richiesta di indennizzo e/o risarcimento a causa di vizi riscontrati all’interno dell’Arena, ovvero, per il mancato o parziale godimento dell’Arena, per qualsiasi causa, fermo restando l’impegno di Grupedil a intervenire nel minor tempo possibile con le azioni necessarie per consentire al Comune di Bergamo di utilizzare correttamente l’Arena.
11. Cessione della Convenzione
11.1. Grupedil avrà il diritto di cedere liberamente la presente Convenzione a un nuovo soggetto gestore dell’Arena, a condizione che quest’ultimo si sia impegnato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte da Grupedil con la presente Convenzione. Tale cessione, in ogni caso, si intende sin da ora convenuta con totale liberazione di Grupedil dalle obbligazioni previste nella presente Convenzione, fatto salvo per le procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
11.2. Il Comune di Bergamo avrà diritto di cedere liberamente la presente Convenzione a Enti pubblici o a aziende pubbliche interamente controllate dal Comune di Bergamo , a condizione che il subentrante si impegni al rispetto di tutte le obbligazioni previste dalla presente Convenzione e sia in grado di dimostrare a Grupedil la solidità economica/finanziaria necessaria per garantire il pieno rispetto delle obbligazioni assunte dal Comune di Bergamo con la presente Convenzione. Tale cessione, in ogni caso, si intende sin da ora convenuta con totale liberazione del Comune di Bergamo, fatto salvo per le procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.
12. Risoluzione della Convenzione
12.1. Grupedil potrà risolvere la presente Convenzione in presenza di giusta causa, ossia al verificarsi di eventi che, per la loro gravità, producano l’insorgere di una serie di disfunzioni nella gestione dell’Arena e nello svolgimento delle attività ad essa connesse, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato pagamento dei rimborsi di cui all’art. 6, gravi violazioni di norme igienico/sanitario, sulla sicurezza e ordine pubblico, nonché al verificarsi di danni rilevanti alle strutture e attrezzature speciali dell’Arena, e, comunque tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
12.2. Le Parti convengono altresì che il reiterato ritardo nei pagamenti del rimborso di cui al punto 6 (intendendosi reiterato i pagamenti effettuati in ritardo in più di due occasioni), ovvero, il grave
inadempimento di una disposizione sostanziale del Regolamento di utilizzo dell’Arena da parte del Comune, ovvero, della Società Sportiva, costituiscono una giusta causa per la risoluzione della presente Convenzione. Il Comune di Bergamo potrà risolvere la presente Convenzione in presenza di giusta causa, ossia al verificarsi di eventi che, per la loro gravità, producano l’insorgere di una serie di gravi disfunzioni nella gestione dell’Arena e nello svolgimento delle attività ad essa connesse e delle garanzie dell’uso pubblico, comunque tali da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, provvedendo, in prima istanza ad intimare a Grupedil l’adempimento delle proprie obbligazioni entro il termine di 30 giorni, e successivamente in caso di mancato adempimento, all’escussione della fidejussione posta a garanzia.
13. Comunicazioni
13.1. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto e consegnate, preferibilmente, tramite posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata A.R., come di seguito indicato:
- Grupedil s.r.l., xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx. PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Comune di Bergamo, xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx. PEC: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
14. Foro competente
14.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, al perfezionamento e/o all’esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Bergamo.
15. Disposizioni finali
15.1. La presente Convenzione ed i relativi allegati sostituiscono ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, che può essere intercorso fra le Parti sulla medesima materia.
15.2. L’eventuale nullità di una o più disposizioni della presente Convenzione non incide sulla validità dell’intera Convenzione.
15.3. Grupedil si riserva di affidare la gestione dell’Arena ad un operatore specializzato per la promozione di eventi e manifestazioni da svolgersi all’interno della stessa. Per questo motivo, Grupedil e il Comune di Bergamo concordano sin d’ora che le disposizioni relative all’art. 4 – Condizioni di Convenzionamento, potranno essere oggetto di revisione una volta individuato il soggetto gestore, in modo da introdurre le eventuali azioni correttive garantendo sia a Grupedil che al Comune di Bergamo la più efficace gestione dell’Arena. In ogni caso, le integrazioni e/o modifiche alla presente Convenzione saranno valide se redatto in un apposito accordo scritto, accettato e sottoscritto dalle Parti. Parimenti, nessuna rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.
15.4. Il ritardo o l’omissione nell’esercitare un diritto sancito dalla presente Convenzione, ovvero un esercizio parziale o singolo di tale diritto, non costituiscono rinuncia al diritto in questione o a qualsiasi altro diritto stabilito nella presente Convenzione.
15.5. La tolleranza di una violazione di una norma espressa o implicita della presente Convenzione non vale come rinuncia a fare valere eventuali violazioni successive.
15.6. Le Parti dichiarano che, essendo la presente Convenzione espressione dell’integrale accordo tra loro, ogni clausola è stata soggetta a specifica trattativa e che allo stesso non possono essere applicate le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.
16. ALLEGATI
16.1. Le Parti siglano in segno di conferma e accettazione i seguenti documenti allegati alla presente Convenzione:
1) Tabella costi di utilizzo stimati per il primo anno di validità della convenzione
2) Elenco Società Sportive
3) Elenco dotazione tecnologica esclusa dal costo di costruzione Bergamo, [●]