PRESIDÈNTZIA PRESIDENZA
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Disciplinare di gara
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, superiori a € 150.000, da eseguire in immobili in uso/di proprietà dell’amministrazione e degli enti del sistema regione. Applicazione C.A.M - art. 54, comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016. Biennio 2022-2024 – Procedura suddivisa in 10 lotti – Importo complessivo € 26.500.000,00 – Gara n 8729240
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1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO 12
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 12
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 15
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 18
4. LIMITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI 23
5. LIMITAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI E LIMITI ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI 24
5.1 ECCEZIONI AI LIMITI DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 25
5.2 ECCEZIONI AL LIMITE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI 26
6 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E XXXXXXX 26
7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 27
9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 31
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 31
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 31
9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 32
9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 34
9.6 INDICAZIONI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 34
9.7 REQUISITI DI ESECUZIONE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI 36
12.1 LA GARANZIA PROVVISORIA 40
12.2 LA GARANZIA DEFINITIVA 45
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14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 46
15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 48
15.1 MODALITÀ OPERATIVA DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.2 MODALITÀ OPERATIVA DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Busta tecnica 51
15.3 MODALITÀ OPERATIVA DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 51
17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ”Busta di Qualifica” 53
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 2A) ED EVENTUALE PROCURA 55
17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Allegato 2B 59
17.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 62
17.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 62
18 OFFERTA TECNICA – BUSTA B 64
19 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C 64
20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 65
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 65
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 76
20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 77
20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 77
21 COMMISSIONE GIUDICATRICE 78
22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE E INVERSIONE PROCEDIMENTALE 79
23 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 80
24 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 81
25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 82
26 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 83
FASE 2 – GLI APPALTI SPECIFICI 85
27.1 OGGETTO APPALTI SPECIFICI 85
27.2 ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL’APPALTO SPECIFICO 86
27.3 ITER APPALTI ATTUATIVI 89
27.4 ULTERIORI DISPOSIZIONI 92
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DISCIPLINA COMUNE ALLE DUE FASI 93
28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 93
32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 94
Centrale di Committenza: Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC) con il ruolo di stazione appaltante per la fase 1.
Stazione appaltante: le amministrazioni che costituiscono il Sistema Regione, ex art. 1 comma 2bis della
L.R. 31/98, oltre le Aziende sanitarie, che hanno manifestato il proprio fabbisogno alla CRC, che aderiranno all’Accordo quadro per l’attivazione degli Appalti specifici.
Sistema Regione: l'Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il Sistema Regione ex art.1 comma 2bis della L.R. 31/98.
Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna: il Sistema Regione e le amministrazioni locali costituiscono il Sistema dell'amministrazione pubblica della Sardegna, articolato in Sistema regionale centrale e Sistema dell'amministrazione territoriale e locale, ex art.1 comma 2ter della L.R. 31/98 che hanno manifestato il fabbisogno
Accordo quadro: contratto normativo di cui all’art. 54, comma 4, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, stipulato tra la CRC e gli Operatori economici aggiudicatari della presente procedura per la realizzazione di interventi manutentivi il cui scopo è quello di stabilire le clausole di base degli Appalti specifici che da esso discenderanno nella FASE 2.
Appalto specifico/Contratto attuativo: singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze. Si aggiudica mediante RdO attivato dalle Stazioni appaltanti di cui sopra, sulla base dei propri fabbisogni e al quale gli Operatori economici aggiudicatari della FASE 1 di Accordo quadro sono invitati a presentare un’offerta economica migliorativa.(art 54 comma 4 lett c del Codice dei Contratti pubblici). L’unico elemento di rinegoziazione è il prezzo quindi si aggiudica in seguito ad un confronto competitivo.
Richiesta di offerta (RdO): è la modalità di contrattazione per l’attivazione di un Appalto specifico sulla piattaforma SardegnaCAT con cui le Stazioni appaltanti invitano gli Operatori economici, aggiudicatari della FASE 1 di Accordo quadro, a presentare un’offerta economica migliorativa al fine dell’aggiudicazione dell’Appalto specifico
Confronto competitivo: apertura di un confronto tra la Stazione appaltante, che intende aggiudicare un Appalto specifico in un determinato lotto, e gli Operatori economici aggiudicatari della FASE 1 di Accordo quadro per quel determinato lotto, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 54 del Codice. Il confronto avviene all’interno della piattaforma telematica SardegnaCAT, mediante Richiesta di Offerta (RdO).
Elementi caratterizzanti: componenti dell’appalto specifico che la Stazione appaltante esplicita al fine di
consentire all’operatore economico di avere maggiori elementi per il confronto competitivo in sede di aggiudicazione di contratto attuativo
Codice: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici e successive integrazioni e modificazioni.
Prezzario: il Prezzario della Regione Sardegna di cui alla Delib. G.R. n. 19/23 del 21.06.2022 ed è stato pubblicato nel sito della regione al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000 o sue eventuali e successive revisioni intervenute al momento dell’indizione dell’appalto specifico
Plafond: capienza economica di ogni singolo lotto o dell’intero Accordo quadro al netto dei contratti attuativi aggiudicati nella FASE 2.
Piattaforma telematica: Sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici per le procedure inerenti il presente Accordo Quadro.
Questa Amministrazione, che opera in qualità di Centrale di Committenza cosi come definita dall’articolo 37 del Codice, ha indetto una procedura aperta telematica per la stipula, ai sensi del comma 7 lettera b) dell’articolo 37 del Codice, di un Accordo quadro per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile e impiantistica ai sensi dell’articolo 54, comma 4 lettera c del Codice.
La raccolta del fabbisogno, che ha costituto il valore a base di gara, è stata effettuata dalla Centrale regionale di Committenza che, con nota prot 9451/2021 ha richiesto a tutte le amministrazioni del Sistema regione e alle Aziende sanitarie, di manifestare il proprio fabbisogno di appalti di manutenzioni ordinarie e straordinarie da eseguire nel proprio patrimonio.
Hanno riscontrato la richiesta, e quindi potranno aderire all’Accordo quadro con contratti attuativi, le seguenti amministrazioni:
Lotti OG1 I e II classifica (da 1 a 8):
Azienda regionale per l’Edilizia abitativa (AREA Sardegna): sedi territoriali di Cagliari, Carbonia, Oristano e Sassari;
Azienda regionale per la salute (ARES Sardegna) tutte le sedi territoriali; Forestas: sedi Iglesias, Cagliari, Tempio Pausania;
Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari (AOU Cagliari) Azienda ospedaliera Universitaria di Sassari (AOU Sassari)
Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL) tutte le sedi territoriali Ente regionale per lo studio universitario di Sassari (ERSU Sassari)
Assessorato regionale ai Lavori pubblici – Servizio del Genio Civile di Oristano
Per il lotto dedicato alle categorie di lavorazioni OG2 (Lotto 9) hanno manifestato il proprio fabbisogno: Ares Sardegna
Per il lotto dedicato alle lavorazioni OG11 (Lotto 10) hanno manifestato il proprio fabbisogno: Azienda ospedaliera Universitaria di Sassari
Ente regionale per lo studio universitario di Sassari
Azienda regionale per la salute (ARES Sardegna) sede Nord Sardegna
Sulla base del fabbisogno raccolto, è stata individuata la strategia di gara, la dimensione di ciascun lotto, le categorie e classifiche di lavorazioni, la suddivisione geografica e il numero di operatori da qualificare per
ciascun lotto.
L’appalto ha come obiettivo la messa a disposizione delle Stazioni appaltanti, sopra individuate e alle condizioni sotto riportate, di uno strumento telematico di negoziazione, come definito dalla lettera dddd) n. 1 dell’articolo 3 comma 1 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta nella Piattaforma Sardegnacat. L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 60 e 95.
L’appalto è suddiviso in 10 lotti, secondo quanto disposto dall’articolo 51 del Codice.
L’Accordo quadro prevede la riapertura del confronto competitivo sull’elemento prezzo secondo quanto previsto dall’articolo 54 comma 4 lettera c.
In sintesi:
FASE 1 – La qualificazione degli operatori economici e la stipula del contratto di Accordo quadro
In questa fase i soggetti coinvolti sono la Centrale Regionale di Committenza e gli operatori economici che, attraverso una procedura aperta da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, saranno qualificati nei diversi Lotti.
Al termine di questa fase, gli operatori qualificati (in numero predefinito per ciascun lotto) stipuleranno un contratto di Accordo quadro con la CRC (c.d. contratto normativo), in virtù del quale si impegneranno, tra l’altro, a partecipare alla successiva fase di rilancio competitivo per ognuno degli Appalti specifici che le Stazioni appaltanti attiveranno e a cui saranno invitati.
FASE 2 – Gli Appalti Specifici
Nella seconda fase i soggetti coinvolti sono le Stazioni Appaltanti (abilitate dalla CRC all’indizione di Appalti specifici) e gli Operatori economici qualificati dell’Accordo quadro.
Gli Appalti specifici sono i contratti attuativi dell’Accordo quadro, avviati dalle Stazioni appaltanti, da aggiudicare sempre con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rinegoziando l’elemento prezzo e tenendo ferma l’offerta tecnica (e il relativo punteggio) valutata in sede di offerta per l’Accordo quadro. Gli Operatori economici che hanno stipulato il contratto di Accordo quadro con la CRC nella Fase 1, saranno quindi invitati a presentare un’offerta economica migliorativa sulla base degli elementi caratterizzanti esplicitati dalla Stazione appaltante.
Ogni appalto specifico dovrà avere un valore a base di gara superiore ai € 150.000 ed entro i limiti definiti per la qualificazione di ciascun lotto. I limiti di importo contrattuale (minimo e massimo per ciascun lotto) sono stati definiti e quantificati sulla base del fabbisogno pervenuto e per una distribuzione territoriale più omogenea. Pertanto i limiti massimi di aggiudicazione sono in parte elevati applicando la regola del quinto d’obbligo di cui all’articolo 61 del DPR 207/2010 ancora vigente.
Le Stazioni appaltanti, all’atto di indizione di ogni Appalto specifico, dettagliano alcuni elementi per definire l’oggetto dello stesso, ferma restando la disciplina base contenuta nel Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa. Le Stazioni appaltanti, nei limiti delle categorie di lavorazioni per le quali gli operatori economici si sono qualificati, potranno adottare lo schema di Capitolato Speciale d’appalto parte tecnica messo a disposizione dalla CRC (che dovrà essere approvato unitamente agli altri schemi di adesione all’Accordo quadro) oppure porre a base dell’appalto specifico un proprio Capitolato speciale parte tecnica e un proprio progetto (secondo i livelli di progettazione richiesti dal Codice). Il prezziario che la Stazione appaltante dovrà utilizzare sarà quello della Regione Sardegna di cui alla Delib. G.R. n. 19/23 del 21.06.2022 pubblicato nel sito della regione al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000 o sue eventuali e successive revisioni intervenute al momento dell’indizione dell’appalto specifico. Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o successive modifiche che dovessero intervenire.
La disciplina dell’Accordo quadro e degli Appalti specifici è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 e successivi aggiornamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 34 del Codice.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2]. I lotti sono suddivisi secondo la seguente articolazione territoriale:
Lotto 1 - Città Metropolitana di Cagliari Importo € 1.400.000,00 CIG 94119044E2
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 305.000 incluso. Operatori aggiudicatari n. 5. Categorie OG1 Classifica I. Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Lotto 2 Città Metropolitana di Cagliari Importo € 1.900.000, 00 CIG 9411935E74
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 305.001 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4. Categoria OG1 Classifica II; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Xxxxx 0 Xxx Xxxxxxxx importo € 1.600.000,00 CIG 9411950AD6
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 305.000 incluso. Operatori aggiudicatari n. 8. Categorie OG1 Classifica I; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Xxxxx 0 Xxx Xxxxxxxx importo € 5.000.000,00 CIG 9411959246
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 305.001 fino ad un massimo di € 619.200 incluso.
Operatori aggiudicatari n. 11. Categoria OG1 Classifica II; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Lotto 5 Oristano importo € 1.300.000 CIG 9411975F76
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 305.000 incluso. Operatori aggiudicatari n. 6. Categorie OG1 Classifica I; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Lotto 6 Oristano importo € 1.600.000,00 CIG 9411989B05
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 305.001 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4 Categoria OG1 Classifica II; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Lotto 7 Nuoro/Sassari importo € 2.900.000,00, CIG 9411998275
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 305.000 incluso. Operatori aggiudicatari n. 14. Categorie OG1 Classifica I; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Lotto 8 Nuoro/Sassari importo € 6.000.000,00, CIG 94120079E0
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 305.001 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 10 Categoria OG1 Classifica II; Contratti attuativi aggiudicabili uno eccezionalmente elevabili a due.
Lotto 9 OG2 SARDEGNA importo € 2.200.000 CIG 9412022642
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 1.033.000 incluso. Operatori aggiudicatari n. 4 Categoria OG2 Classifica III; Contratti attuativi aggiudicabili due eccezionalmente elevabili a tre;
Lotto 10 SARDEGNA OG11 importo € 2.600.0000,00 CIG 9412028B34
per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 150.000 fino ad un massimo di € 619.200 incluso. Operatori aggiudicatari n. 5 Categoria OG11 Classifica II; Contratti attuativi aggiudicabili due eccezionalmente elevabili a tre;
Il valore stimato dell’Accordo quadro è rappresentativo della somma dei valori presunti degli Appalti specifici che potranno essere aggiudicati in virtù dell’Accordo stesso, secondo quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 del Codice, è pari ad € 26.5000,00+ IVA. (ventiseimilionicinquecentomila/00 euro).
Lotto | Importo | OE da qualificare | Qualifica/Classifica | n. contratti max | Importo min/max |
1 | € 1.400.000,00 | 5 | OG1 I | 1/2 | € 150.000/305.000 |
2 | € 1.900.000,00 | 4 | OG1 II | 1/2 | € 305.001/619.200 |
3 | € 1.600.000,00 | 8 | OG1 I | 1/2 | € 150.000/305.000 |
4 | € 5.000.000,00 | 11 | OG 1 II | 1/2 | € 305.001/619.200 |
5 | € 1.300.000,00 | 6 | OG1 I | 1/2 | € 150.000/305.000 |
6 | € 1.600.000,00 | 4 | OG1 II | 1/2 | € 305.001/619.200 |
7 | € 2.900.000,00 | 14 | OG1 I | 1/2 | € 150.000/305.000 |
8 | € 6.000.000,00 | 10 | OG1 II | 1/2 | € 305.001/619.200 |
9 | € 2.200.000,00 | 4 | OG2 III | 2/3 | € 150.000/1.033.000 |
10 | € 2.600.000,00 | 5 | OG11 II | 2/3 | € 150.000/619.200 |
Il bando di gara è stato:
- inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 03/10/2022;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 2, comma 6 del D.M. 2 dicembre 2016;
- pubblicato sul profilo del committente xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
- pubblicato su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione locale.
Le pubblicazioni a pagamento, il cui importo è quantificato in circa € 12.000,00, da ripartire in base ai lotti e ai relativi importi, saranno suddivise proporzionalmente tra gli aggiudicatari degli 10 lotti dell’Accordo Quadro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del DM MIT del 2/12/2017 secondo quanto indicato nel paragrafo 26.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 comma 14 del Codice e dell’art 34 della LR 8/2018, è Xxxxxxx Xxxxxxx – xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo
n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Centrale Regionale di Committenza (CRC) non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, nell’Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT” e nei manuali di utilizzo del sistema presenti nel portale SardegnaCAT.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Centrale Regionale di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/ - seguendo il percorso “Regione” – Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale Regionale di committenza” - nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” dove sono accessibili gli atti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La Centrale Regionale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell’Allegato al medesimo documento - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT disponibili nella Piattaforma.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione dell’invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 Dotazioni tecniche
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento di Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna e nell’Allegato 6 - Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxx-xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx; e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 Identificazione
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito all’operatore economico a seguito della sua identificazione.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE o carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line raggiungile nella sezione Contatti al link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx- host/public/web/contatti.js, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria.
Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
3. Allegato 1 - Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa;
4. Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
5. Allegato 2A - Dichiarazioni integrative;
6. Allegato 2B - DGUE;
7. Allegato 2C Dichiarazioni Consorzi/raggruppamenti
8. Allegato 3 - Dichiarazioni impresa ausiliaria
9. Allegato 4 – Schema di contratto di Accordo quadro
10. Allegato 5 - Schema di contratto per Appalti specifici;
11. Prezziario Regionale, rinvenibile al link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0000
12. Allegato 6 – schema capitolato tecnico OG1
13. Allegato 7– schema capitolato tecnico OG11
14. Allegato 8 – istruzioni di gara
La su elencata documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx) seguendo il percorso “Regione/Struttura Organizzativa/Presidenza/Direzione generale della Centrale regionale di Committenza” - nella Sezione servizi: “Bandi e gare” e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” e sulla Piattaforma SardegnaCAT nell’homepage (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) - nella sezione “Servizi alle imprese/Bandi di gara”.
Il Capitolato speciale d’Appalto parte amministrativa, di cui all’Allegato 1, è stato redatto tenendo conto, ove possibile, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 27.10.2022 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata “Messaggi” all’interno della RdO di qualifica della presente procedura. Tali richieste devono essere esclusivamente inviate tramite la sezione Messagistica della RdO di qualifica e non nella analoga sezione dei singoli Lotti. Eventuali richieste di chiarimenti trasmesse attraverso le sezioni messaggistica dei singoli lotti non saranno prese in considerazione.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, così come previsto dell’art. 60, comma 3 del Codice mediante pubblicazione in forma anonima sul sito istituzionale xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale regionale di Committenza” – nella Sezione servizi: Bandi e gare e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti” e sulla Piattaforma xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx nell’area pubblica “bandi di gara” all’interno dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Si invitano i concorrenti a visionare
costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx (o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura)
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici che hanno formulato una richiesta di chiarimenti una segnalazione di avviso della presenza di una comunicazione nell’area Messaggi mediante PEC. L’avviso riporta nell’oggetto il contenuto sintetico della comunicazione che potrà essere visualizzata nell’area Messaggi. È onere e cura di ciascun concorrente verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’area Messaggi a lui accessibile, il proprio domicilio digitale e prendere visione dei messaggi presenti.
E’ altresì onere dell’Operatore economico provvedere alla verifica dei recapiti indicati in fase di registrazione (un indirizzo PEC abilitato alla ricezione di posta ordinaria e/o in alternativa un indirizzo PEC e un indirizzo di posta ordinaria).
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal Codice, nonché dal decreto legislativo n. 82/05.
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare per i Chiarimenti, tutte le comunicazioni tra la CRC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara o tramite la messaggistica della piattaforma SardegnaCAT.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Regionale di Committenza; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
FASE 1. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in immobili in proprietà/uso dell’Amministrazione regionale e degli enti del Sistema Regione, come sopra indicati, alle seguenti condizioni.
La selezione degli operatori economici per la qualificazione alla prima fase avverrà tramite procedura aperta con lo strumento dell’accordo quadro, così come definito dall’articolo 54 comma 4 lettera c) del Codice.
Il valore dell’appalto, che costituisce il fabbisogno complessivo manifestato dalle stazioni appaltanti aderenti, rappresenta la somma degli importi dei presunti appalti specifici che potranno essere aggiudicati con l’Accordo quadro nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx evidenzia che non è vincolante per le stazioni appaltanti e per la CRC indire gli appalti specifici.
Il dimensionamento dei lotti è stato calcolato sulla base del fabbisogno raccolto dalla CRC e manifestato dalle amministrazioni individuate nella premessa.
Il valore stimato dell’Accordo quadro, ai sensi del comma 9 dell’articolo 35 del Codice, è pari ad € 26.500.000,00+ IVA. (ventiseimilionicinquecentomila/00 euro).
L’aggiudicazione e la stipula del contratto di Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la CRC costituendo, unicamente, la regolamentazione per l’aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 54, comma 4, lett. c), del Codice e nel suo ruolo di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 37 del Codice.
L’offerente si impegna, pertanto, con la partecipazione alla procedura, ad eseguire le prestazioni indicate nei documenti tecnici degli Appalti specifici delle singole Stazioni appaltanti.
La Stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non idonee in relazione all’oggetto, non confacenti alle proprie esigenze e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
L’appalto è suddiviso in n.10 lotti.
La suddivisione dei lotti risponde a criteri territoriali e prestazionali in funzione del mercato di riferimento.
I lotti sono pertanto differenziati tenendo conto sia dell’area geografica che delle qualificazioni degli Operatori economici in ragione del rilevamento del fabbisogno. Il fine di tale suddivisione è favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, ex art 51 del Codice, e preservare, al contempo, l’interesse alla partecipazione delle aziende di maggiori dimensioni.
La ragione di tale modalità di suddivisione risponde alla necessità di consentire alle imprese del settore di partecipare e operare nel modo più efficace possibile con il conseguente duplice beneficio:
• per il mercato, posto che le imprese di settore possono confrontarsi pienamente e liberamente nel rispetto della propria capacità organizzativa e delle qualifiche;
• per le Stazioni appaltanti e, quindi, per la collettività sia in termini di qualità dei lavori resi dal miglior offerente sia in termini di prezzi allo stesso corrisposti.
La Fase 1 di qualificazione è gestita dalla CRC ed è finalizzata alla selezione di più Operatori economici per ogni lotto sulla base delle offerte tecniche ed economiche presentate. Alla fine di questa fase, gli Operatori economici saranno ordinati, per ciascun lotto al quale hanno partecipato, sulla base dei punteggi finali dati dalla sommatoria dei punti ricevuti per l’offerta tecnica e per quella economica. Tale elencazione è finalizzata soltanto ad individuare gli Operatori economici qualificati dell’Accordo quadro sulla base del numero di operatori previsti in ciascun lotto. Tali operatori stipuleranno con la CRC un contratto normativo di Accordo quadro che conterrà le clausole vincolanti per la successiva fase degli appalti specifici , gestita dalle stazioni appaltanti aderenti. Solo gli operatori qualificati saranno invitati a presentare un’ulteriore offerta migliorativa nella Fase 2 – Appalti specifici (si veda la disciplina relativa nella seconda parte di questo disciplinare).
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Lotto | Descrizione lavori | CPV | Categoria e classifica | Importo | CIG |
1 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 I | € 1.400.000,00 | 94119044E2 |
2 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 II | € 1.900.000,00 | 9411935E74 |
3 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 I | € 1.600.000,00 | 9411950AD6 |
4 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 II | € 5.000.000,00 | 9411959246 |
5 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 I | € 1.300.000,00 | 9411975F76 |
6 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 II | € 1.600.000,00 | 9411989B05 |
7 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 I | € 2.900.000,00 | 9411998275 |
8 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG1 II | € 6.000.000,00 | 94120079E0 |
9 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG 2 III | € 2.200.000,00 | 9412022642 |
10 | Manutenzione ordinaria e straordinaria | 45450000-6 | OG11 II | € 2.600.000,00 | 9412028B34 |
Importo totale a base di gara € | € 26.500.000,00 |
L’importo complessivo a base di gara, pari a € 26.500.000,00, è al netto di Iva. I costi della sicurezza e quelli della manodopera, saranno quantificati nel dettaglio in fase di affidamento dei singoli interventi e quindi di esecuzione dei contratti attuativi.
L’importo di ciascun lotto (plafond) potrà essere incrementato fino ad un quinto del suo valore, in analogia a quanto disposto dal comma 12 dell’articolo 106 del Codice, laddove per sodddisfare il fabbisogno delle amministrazioni aderenti questo si rendesse necessario. Tale ampliamento eventuale, non viola le regole di aggiudicazione né inficia il valore complessivo dell’appalto ai fini dell’individuazione della procedura.
L’appalto è finanziato dai fondi di bilancio propri di ogni Stazione Appaltante aderente. Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti
Lotto | Lavorazione | Cat. | Class. | Qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo Lotto (€) | Indicazioni speciali ai fini della gara | ||
Prevalente o scorporabile | Subap- paltabile | |||||||
1 | Edifici civili e industriali | OG1 | I | si | € 1.400.000 | P | Vedi ** | nota |
2 | Edifici civili e industriali | OG1 | II | si | € 1.900.000 | P | Vedi ** | nota |
3 | Edifici civili e industriali | OG1 | I | si | € 1.600.000 | P | Vedi ** | nota |
4 | Edifici civili e industriali | OG1 | II | si | € 5.000.000 | P | Vedi ** | nota |
5 | Edifici civili e industriali | OG1 | I | si | € 1.300.000 | P | Vedi ** | nota |
6 | Edifici civili e industriali | OG1 | II | si | € 1.600.000 | P | Vedi nota ** |
7 | Edifici civili e industriali | OG1 | I | si | € 2.900.000 | P | Vedi nota ** |
8 | Edifici civili e industriali | OG1 | II | si | € 6.000.000 | P | Vedi nota ** |
9 | Restauro e Manutenzione beni immobili sottoposti a tutela | OG2 | III | si | € 2.200.000 | P | Vedi nota** |
10 | Impianti tecnologici | OG11 | II | si | € 2.600.000 | P | Vedi nota ** |
** per il subappalto non ci sono limiti, fatta salva la prescrizione di cui al comma 1 dell’articolo 105 del Codice di divieto di affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle lavorazioni e della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.
3.1 AMBITI GEOGRAFICI DI RIFERIMENTO
I Comuni ricadenti nelle aree di riferimento dei lotti sono i seguenti:
Città Metropolitana di Cagliari (Lotto 1 e Lotto 2): Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Xxxxxx, Sinnai, Uta, Villa San Xxxxxx.
Sud Sardegna (Lotto 3 e Lotto 4): Arbus, Armungia, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Xxxxx, Domusnovas, Donori, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri, Gergei, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Xxxxxxxx, Isili, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Masainas, Monastir, Muravera, Xxxxx, Narcao, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Nuxis, Orroli, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Xxxxxxxx, Piscinas, Portoscuso, Sadali, Samassi, Samatzai, San Xxxxxxx, San Xxxxxx Xxxxxxxx, San Xxxxxxxx Xxxxxxx, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Xxxx, Sanluri, Sant'Xxxxxx Frius, Sant'Xxxx Arresi, Sant'Antioco, Santadi, Sardara, Segariu, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri, Setzu, Seui, Seulo, Siddi, Xxxxxxx, Silius, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna,
Vallermosa, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.
Oristano (Lotto 5 e Lotto 6): Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Xxxxxx, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Xxxxxxx, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.
Nuoro e Sassari (Lotto 7 e Lotto 8): Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Cardedu, Desulo, Dorgali, Dualchi, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtellì, Gavoi, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Xxxxxxx, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana Sardo, Noragugume, Nuoro, Oliena, Ollolai, Xxxxx, Onanì, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sarule, Silanus, Sindia, Xxxxxxxxx, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili; Aggius, Xxxxxxxx, Alà dei Sardi, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, La Maddalena, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Xxxxxxxxxx Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Xxxxxx, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, San Xxxxxxx, Sant'Xxxxxxx di Gallura, Santa Xxxxx Coghinas, Santa Xxxxxx Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agultu e V., Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Xxxxxxxxxx.
L’ambito geografico di riferimento del Lotto 9 OG2 III classifica è l’intero territorio della Sardegna.
Si specifica, per una migliore calibrazione dell’offerta da parte degli operatori economici che intendono presentare offerta che il fabbisogno manifestato per questa categoria di lavorazioni è per lo più concentrato in provincia di Sassari e nella Città Metropolitana di Cagliari.
Lotto 10 OG11 II classifica: L’ambito geografico di riferimento è l’intero territorio della Sardegna.
Si specifica, per una migliore calibrazione dell’offerta da parte degli operatori economici che intendono presentare offerta per questo lotto che il fabbisogno manifestato per questa categoria di lavorazioni è per
lo più concentrato in provincia di Sassari.
Ferma restando questa esplicitazione, si precisa che per questi lotti (9-10) l’operatore economico potrà essere invitato a presentare offerta per lavori da eseguire in tutto il territorio.
3.2 COSTO DELLA MANODOPERA E SICUREZZA
Data la genericità delle lavorazioni, non potendo quantificare il costo della manodopera, in base all’analisi dei dati storici sugli appalti di manutenzioni ordinarie e straordinarie si stima che, per il presente Accordo quadro, l’incidenza di tale voce sia prossima al 40%. In ogni caso, la quantificazione specifica dei costi della manodopera, così come per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, sarà effettuata dalla Stazione appaltante aderente in fase di indizione del contratto attuativo (appalto specifico).
Per l’offerta della Fase 1 l’operatore economico non dovrà inserire nessun costo della manodopera, né oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Entrambi questi valori saranno quantificati per ciascun appalto specifico al quale l’operatore economico qualificato sarà invitato sulla base delle indicazioni della Stazione appaltante.
Al fine di contrastare i fenomeni di dumping contrattuale, per la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera in sede di appalto specifico ed in occasione del pagamento dell’ultimo SAL, si utilizza la tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 di cui al Decreto del Ministero del lavoro 25/06/2021 n. 143 secondo quanto disposto dal comma 16 dell’articolo 105 del Codice.
4. LIMITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI
Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 4 lotti con i limiti e le opzioni sotto indicate che variano a seconda della tipologia del Lotto.
In particolare:
Caso in cui l’operatore economico partecipi unicamente ai lotti compresi tra 1- 8:
Per i lotti individuati con i numeri da 1 a 8, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del Codice, è consentito presentare offerta solo per lotti di stessa categoria e classifica e nella medesima forma giuridica, come di seguito rappresentato
- offerta per uno o più Lotti “categoria OG1 classifica I” identificati con i numeri:1-3-5-7 oppure
- offerta per uno o più Lotti “categoria OG1 classifica II” identificati con i numeri:2-4-6-8.
L’Operatore economico potrà quindi presentare offerta per 4 ambiti territoriali differenti, ma solo per una delle due classifiche di ciascun ambito, scegliendo se presentare la propria offerta in quelli con la classifica I (1, 3, 5 e 7 ) oppure in quelli della classifica II (2, 4, 6 e 8). Essendo prevista rispetto al
vincolo di partecipazione l’offerta in soli 4 lotti, il concorrente che si presenterà a tutti i 4 lotti di categoria OG1 class.I o OG1 Class.II, non potrà partecipare ai Lotti 9 e 10.
Se l’Operatore economico è in possesso della classifica II o superiore potrà scegliere se partecipare a 4 lotti di classifica I o di classifica II; non sarà ammessa la partecipazionea lotti di classifica differente per esempio ad uno o più lotti di classifica I e ad uno/o più di classifica II. In tale ipotesi sarà considerata valida la partecipazione al lotto di classifica maggiore e sarà escluso da quello di classifica inferiore.
Caso in cui l’operatore economico partecipi ai lotti da 1-10 :
L’operatore economico può scegliere lotti della stessa categoria e classifica tra quelli compresi tra l’1e l’8, secondo le regole sopra riportate, con la stessa forma giuridica, e presentare offerta per il lotto 9 o 10, o per entrambi con diversa forma giuridica rispetto a quella utilizzata nei primi otto lotti, fino a raggiunegere sempre un numero massimo di offerte di partecipazione pari a 4.
Si riportano nella tabella seguente le possibili combinazioni
Combinazioni massimo consentite | ||||
Lotti OG1 I | Lotti OG1 II | Lotto OG2 | Lotto OG11 | |
1-3-5-7 | 2-4-6.8 | 9 | 10 | |
Combinazione 1 | 4 lotti | No | No | No |
Combinazione 2 | No | 4 lotti | No | No |
Combinazione 3 | 3 lotti | No | 1 lotto | No |
Combinazione 4 | 3 lotti | No | No | 1 lotto |
Combinazione 5 | 2 lotti | No | 1 lotto | 1 lotto |
Combinazione 6 | No | 3 lotti | 1 lotto | No |
Combinazione 7 | No | 3 lotti | No | 1 lotto |
Combinazione 8 | No | 2 lotti | 1 lotto | 1 lotto |
Si ribadisce che la partecipazione è consentita ad un massimo di 4 lotti, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale si partecipa, pena l’esclusione dall’intero Accordo quadro. Pertanto ciascun operatore economico non può essere concorrente, ossia presentare offerta, in più di 4 lotti.
5. LIMITAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE AD UN NUMERO MASSIMO DI LOTTI E LIMITI ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI SPECIFICI
Ciascun Operatore economico potrà essere aggiudicatario in tutti e quattro i lotti a cui partecipa dell’Accordo Quadro secondo le regole esposte nel paragrafo 4. Tale limitazione potrà subire delle eccezioni nell’ipotesi di lotti deserti meglio specificate al paragrafo 5.1
Nell’ambito degli Appalti specifici, invece, potrà essere aggiudicatario di massimo un contratto attuativo nei lotti OG1 e due nei lotti OG2 e OG11, salvo le eccezioni riportate al paragrafo 5.2, in ciascuno dei lotti nei quali è aggiudicatario.
5.1 ECCEZIONI AI LIMITI DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI
Il numero massimo di lotti aggiudicabili da ciascun concorrente (4 lotti) potrà subire due eccezioni:
1) Numero di operatori da qualificare inferiore a quello previsto: questa casistica si potrà presentare nell’ipotesi in cui non si raggiunga il numero di operatori da qualificare in un determinato lotto e, con le eccezioni al numero di affidamento dei contratti attuativi (si veda paragrafo 5.2) non sia comunque garantito un numero di operatori congruo quantificato in due terzi degli operatori previsti, calcolato per eccesso.
In tali ipotesi, si richiederà, agli operatori economici dei lotti di analoga qualificazione, la disponibilità a partecipare agli appalti specifici anche di un ulteriore lotto. Se la disponibilità dovesse essere superiore al fabbisogno di operatori, saranno inseriti nell’ulteriore lotto (e quindi potranno essere aggiudicatari di un numero superiore di lotti) le migliori offerte (somma dei punteggi tecnico ed economico) fino al raggiungimento del numero previsto. Ad esempio se il numero di operatori qualificati nel Lotto 1 (nel quale sono previsti 5 operatori) è pari a 2 si procede a richiedere la disponibilità agli operatori qualificati nei lotti 3-5-7. Se la disponibilità dovesse essere manifestata da un numero superiore di operatori, si procederà inserendo nel lotto le tre migliori offerte tra tutte quelle disponibili. Tale ulteriore eventuale qualificazione sarà aggiuntiva rispetto al numero massimo dei 4 lotti.
2) Lotto deserto. In tale ipotesi, si attiverà una procedura negoziata ex art. 63 del Codice, sull’elemento prezzo, sulla base delle opzioni manifestate in fase di domanda di partecipazione e nei limiti dei requisiti posseduti dall’operatore economico. L’eventuale ulteriore lotto aggiudicato con la procedura negoziata, sarà aggiuntivo rispetto al numero massimo di lotti aggiudicabili (quattro) e sarà aggiudicato sempre con il medesimo criterio della presente procedura (OEPV).
La rinegoziazione sarà solo sull’offerta economica che sarà sommata alla migliore offerta tecnica presentata per definire il punteggio finale da assegnare all’opratore economico per la procedura ex art. 63 sopra richiamata.
Come opzione di lotto aggiuntivo l’operatore economico potrà indicare anche un lotto che ha requisiti di qualificazione differenti da quelli per i quali sta presentando offerta. Se ad esempio l’operatore economico partecipa ai Lotti di OG1 ma è in possesso delle qualificazioni anche per i Lotti di OG2 e/o OG11 per i quali non sta presentando offerta, potrà indicare come opzione uno di questi lotti e viceversa. La condizione per esprimere l’opzione è il possesso dei requisiti di qualificazione per il lotto indicato e il non aver partecipato come concorrente a quel lotto. I requisiti devono essere già posseduti dal concorrente in proprio o attraverso la compagine con cui ha partecipato agli altri lotti.
5.2 ECCEZIONI AL LIMITE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
Per ogni lotto nel quale si è qualificati, si potrà essere aggiudicatari di un solo contratto attuativo nei lotti di categoria OG1 e di due contratti nei lotti di categoria OG2 e OG11. Tale regola può subire le seguenti eccezioni:
1) Nei casi in cui non si dovesse raggiungere il numero di aggiudicatari previsti per ciascun lotto, il limite di sottoscrizione di uno/due contratti attuativi potrà essere eccezionalmente elevato di uno diventando due/tre. Questa ipotesi si può avere nei seguenti casi:
a) il numero di partecipanti/ammessi all’Accordo Quadro è inferiore al numero di operatori che devono essere aggiudicatari di quel determinato lotto; tale ipotesi sarà verificata prima di attivare il meccanismo descritto al punto 1 del paragrafo precedente (5.1). Nel caso di attivazione della procedura di cui al punto 5.1 se il numero di operatori integrati lo permetterà si ripristinerà la regola di uno (lotti OG1) o due (lotti OG2 e OG11) contratti per operatore economico, come previsto originariamente.
b) nel periodo di vigenza dell’Accordo quadro uno o più operatori vengono esclusi dall’accordo quadro e non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria per ripristinare il numero di aggiudicatari previsti in quel lotto.
Il secondo/terzo contratto attuativo potrà quindi essere aggiudicato all’operatore economico già aggiudicatario di uno/due contratti per il medesimo lotto.
6 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E XXXXXXX
6.1 DURATA
L’Accordo quadro oggetto del presente disciplinare (Fase 1) ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto normativo di Accordo quadro tra la CRC e gli Operatori economici qualificati in ciascun lotto. Per durata dell’Accordo quadro s’intende il periodo durante il quale gli Operatori economici qualificati mantengono ferme le proprie offerte e restano a disposizione degli eventuali inviti a presentare una offerta migliorativa nella Fase 2 – Appalti specifici (per la durata degli Appalti specifici si rimanda alla disciplina della Fase 2).
La durata dell’Accordo quadro potrà essere prorogata, qualora non sia stato esaurito il plafond relativo ai singoli lotti, per un massimo di ulteriori 12 mesi.
L’Accordo quadro o il singolo lotto si intende concluso al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a. il plafond relativo al singolo lotto è esaurito o sono rimasti fondi insufficienti per attivare i tagli minimi dei contratti. In tale ipotesi si procederà alla chiusura dello specifico lotto.
b. in ogni lotto, sono rimasti fondi insufficienti per attivare i tagli minimi dei contratti. In tale ipotesi si procederà alla chiusura dell’Accordo quadro;
c. non ci sono più Operatori economici tra quelli qualificati per l’Accordo quadro, ovvero qualora tutti gli Operatori economici abbiano raggiunto il limite di aggiudicazione (1 contratto per ciascun lotto nel quale sono classificati in OG1 e 2 contratti in OG2 e OG11, salvo le eccezioni definite nel paragrafo 5.2). In tale ipotesi si procederà alla chiusura dell’Accordo quadro.
La Centrale Regionale di Committenza non assume alcun impegno e gli operatori economici qualificati non possono vantare alcun diritto in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’Accordo quadro. Gli operatori economici qualificati, pertanto, non potranno avanzare alcuna pretesa di compensi nel caso in cui, durante la vigenza dell’Accordo quadro, non dovessero stipulare alcun contratto di Appalto specifico o nel caso in cui dovessero essere stipulati contratti per importi complessivamente inferiori all’importo massimo previsto per lotto.
Gli Operatori economici qualificati nell’Accordo quadro saranno chiamati a sottoscrivere il Contratto di Accordo quadro con la Centrale Regionale di Committenza (CRC) mentre stipuleranno i singoli Contratti attuativi di Appalto specifico con la Stazione appaltante nell’ambito della Fase 2.
6.2 OPZIONI E RINNOVI
Non sono previste opzioni e rinnovi.
7 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici di cui all’articolo 3, lettera p) del Codice possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’articolo 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Non essendo presenti categorie scorporabili, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (qualora assimilabili ai RTI), i RTI e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi solo se di tipo orizzontale. Non sono pertanto ammessi alla gara aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, RTI o consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale o misto.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di retisti).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), i requisiti richiesti per la categoria OG2 dovranno essere posseduti dalle consorziate esecutrici, secondo quanto previsto dall’art. 146 del Codice. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti, sempre nei limiti dei 4, possono partecipare nella medesima o in diversa forma giuridica (singola o associata) a seconda dei lotti di partecipazione.
La medesima forma giuridica deve essere obbligatoriamente rispettata per i lotti che hanno le stesse qualificazioni (lotti da 1 a 8 ) mentre per i lotti 9 (OG2) e 10 (OG11), le compagini possono essere differenti tra loro o da quella eventualmente scelta per i lotti di OG1, sempre fermo restando il limite di partecipazione e di aggiudicazione riportato nei paragrafi precedenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti singolarmente o in raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi con altri operatori, sempre rispettando il limite di partecipazione.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’articolo 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. [Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, deve intendersi effettuato all’articolo 95 decreto legislativo 14/2019]
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in RTI di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la Centrale regionale di Committenza procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.
Ciascun Operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per i lotti ai quali partecipa: classifica I e II, della categoria OG1, classifica II della categoria OG11, classifica III per la categoria OG2.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara non devono essere posseduti in maniera maggioritaria dalla mandataria o da un’impresa consorziata, come precedentemente previsto dall’art. 83, comma 8 del Codice, il cui disposto si intende disapplicato dall'ordinamento in forza della Sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. 28 aprile 2022, causa C/642-20.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio devono essere indicate in sede di offerta e possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Non è richiesta una corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione delle prestazioni. Resta ferma la necessità che ciascuna impresa sia qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire.
8 REQUISITI GENERALI
Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
9 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
Nelle more dell’attivazione della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici, così come modificata neI DL 31 maggio 2021, n.77, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e come previsto all’art. 216, comma 13 del Codice. L’operatore economico deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”, da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
9.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’artic olo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
9.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Nessun requisito richiesto.
9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Possesso di un attestato di certificazione SOA in corso di validità almeno di:
- categoria OG1 classifica I per i Lotti 1-3-5-7
- categoria OG1 classifica II per i Lotti 2-4-6-8
- categoria OG 2 classifica III e ISO 9001:2015 per il lotto 9
- categoria OG11 classifica II per il Lotto 10
Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata dell’Accordo quadro e, nel caso in cui l’Operatore economico risulti aggiudicatario, persistere per tutta la durata degli Appalti specifici. Nel caso di verifica triennale, avviata nei termini di cui all’art. 77 del DPR 207/2010 e, non ancora conclusa, l’Operatore economico deve allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente, al fine di dimostrare il possesso del requisito.
La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione del possesso dell’attestazione nella Parte
II. sezione A, del DGUE (vedere paragrafo 15.2), oppure nel caso di verifica triennale avviata nei termini di cui all’art. 77 del DPR 207/2010 e non ancora conclusa, la comprova del requisito è fornita allegando copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente nell’apposita sezione della Piattaforma SardegnaCAT.
Per il lotto 9, in cui è richiesta la qualifica in classifica superiore alla seconda, ai fini della qualificazione l’operatore economico deve possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2015. In caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese la certificazione del sistema di qualità aziendale deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento, come meglio specificato al successivo paragrafo.
9.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.
Sono ammessi esclusivamente raggruppamenti:
- di tipo orizzontale, in cui tutti gli opreatori in forma associata realizzano i lavori della stessa categoria (OG1 - OG11 o OG2 a seconda dei lotti prescelti) e ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 48 del Codice, i requisiti richiesti nel bando di gara non devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata in maniera maggioritaria, come precedentemente previsto dall’art. 83, comma 8 del Codice, il cui disposto si intende disapplicato dall'ordinamento in forza della Sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. 28 aprile 2022, causa C/642-20.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio devono essere indicate in sede di offerta e possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nel caso di raggruppamento temporaneo (di tipo orizzontale), il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane e la attestazione SOA deve essere posseduto:
a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
La certificazione del sistema di qualità ISO 9001:2015, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale di imprese che si presentano per i lotti di classifica superiore alla II, deve essere posseduta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. In assenza di tale requisito si può ricorrere all’avvalimento. Deve escludersi la possibilità di avvalimento della certificazione di qualità tra le imprese facenti parte del medesimo raggruppamento orizzontale. Pertanto per il Lotto 9 nel quale la classifica richiesta è superiore alla II, in caso di raggruppamento orizzontale, tutti i componenti devono possedere la certificazione ISO 9001:2015. A titolo di esempio se per raggiungere la classifica III il raggruppamento è composto da un operatore con la classifica II e da uno con la classifica I entrambi gli operatori devono possedere in proprio (o ricorrendo all’avvalimento con imprese non facenti parte del raggruppamento) la certificazione ISO 9001:2015
In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• cauzione definitiva presentata dall’impresa mandataria a seguito di costituzione del raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
• copia autentica dell’atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all’Impresa capogruppo;
• dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa mandataria che attesti in coerenza con l’offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.
Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del codice dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.
9.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice - questi ultimi laddove non li eseguano con la propria struttura - eseguono i lavori tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora nel caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice non vengano indicate le consorziate si riterrà che il Consorzio parteciperà in proprio.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:
- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
I consorzi eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Relativamente ai requisiti relativi alla categoria OG2, le consorziate esecutrici dovranno essere in possesso degli stessi, per la quota parte di esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 146. Pertanto, anche le imprese esecutrici designate dal consorzio e qualificate per l’esecuzione, dovranno indicare la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica, in ragione di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.
9.6 INDICAZIONI COMUNI AI RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI
Le imprese concorrenti che intendano presentare un’offerta in RTI o con l’impegno di costituire un RTI,
ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:
- la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria;
Con riferimento al contenuto della RdO di qualifica (Documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive e/o la documentazione specifica richiesta deve essere prodotte e sottoscritta digitalmente :
• dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016;
• dal legale rappresentante dell’Operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
• dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;
• dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
L’Allegato 2A – dichiarazioni integrative - e l’allegato 2B – DGUE - , di cui ai paragrafi 17.2 e 17.3 del presente disciplinare, dovranno essere presentati da ciascuna impresa facente parte del RTI. Ai raggruppamenti temporanei è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.
Il raggruppamento dovrà altresì allegare la dichiarazione di cui all’allegato 2C con la quale si autorizza la mandataria alla presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria e il relativo impegno, come descritto nel paragrafo “Documentazione Amministrativa” dovranno essere presentate, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:
• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento
• in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo
raggruppamento/Consorzio;
• in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal consorzio medesimo.
Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.
Per le condizioni di riduzione previste dall’articolo 93 si veda quanto riportato al paragrafo 12.1
Con riferimento al contenuto della Busta Tecnica ed Economica, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:
• dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta;
• dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n.50/2016;
• dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di organo comune.
9.7 REQUISITI DI ESECUZIONE IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
L’Operatore economico, al momento della stipula dei singoli Contratti Attuativi, e sulla base delle tipologie di lavorazioni individuate da ciascuna Stazione appaltante, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Abilitazione di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, qualora necessario per la tipologia di lavorazioni richieste con il singolo Appalto specifico.
Nell’ipotesi in cui l’Operatore economico non sia in possesso delle abilitazioni nella Fase 1 e ritenga di non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori (Fase 2 Appalti specifici) dovrà dichiarare di ricorrere al subappalto per suddette lavorazioni, già in sede di partecipazione all’Accordo quadro (Fase 1 di qualificazione) compilando l’apposita parte del DGUE.
10 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 D.Lgs. 50/2006, il concorrente potrà partecipare alla presente gara ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, producendo la documentazione richiesta dalla predetta disposizione normativa.
Non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria:
- OG 11 in ragione di quanto previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016
n. 248, adottato ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016;
- OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016, imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Può, pertanto, essere oggetto di avvalimento l’attestazione SOA di categoria OG1 e di classifica corrispondente a quella del lotto per cui si richiede di partecipare e, laddove richiesta, la certificazione ISO 9001:2015
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nel medesimo lotto e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. E’ ammesso l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di due Operatori economici che partecipano a due lotti distinti purché l’impresa ausiliaria sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per ciascun lotto dal bando di gara.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento
Il concorrente che intende ricorrere all’avvalimento e l’/le ausiliaria/e deve/devono produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati di seguito:
1) l’Operatore economico deve compilare il quadro C della Parte II del DGUE e
2) l’/le ausiliaria/e deve/devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un DGUE per ogni ausiliaria, compilato nelle sezioni A e B della parte II, la parte III e la parte VI, il PassOE, nonché la documentazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 17.3.
3) il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, contiene, a pena di nullità:
a) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Si ricorda inoltre che in caso di avvalimento di una categoria di lavorazioni, nel contratto devono essere esplicitate, in maniera puntuale, anche le risorse tecniche e umane, i processi produttivi etc., che l’ausiliata avrà a disposizione e che dovranno essere corrispondenti a quelli che sono serviti all’ausiliaria per l’ottenimento della certificazione/attestazione prestata, in linea con la recente giurisprudenza (cfr CdS Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 22). Non saranno considerati ammissibili generici contratti di avvalimento o contenenti generici trasferimenti di risorse;
b) la durata del contratto pari al tempo necessario all’esecuzione della prestazione che richiede l’utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
c) il corrispettivo essendo l’avvalimento un contratto oneroso, deve essere indicato, a pena di nullità dello stesso, il corrispettivo. (cfr Adunanza Plenaria n. 23/2016, CdS sez V 27.01.2021 n. 806);
d) l’impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti partecipanti al medesimo lotto le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;
4) Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, pertanto l’/le ausiliaria/e deve/devono rendere le dichiarazioni di cui al modello 4 allegato al presente disciplinare, da compilare, firmare digitalmente e allegare in piattaforma. Tali dichiarazioni non possono essere sostituite da quelle eventualmente contenute all’interno del contratto di avvalimento (rif. Consiglio di Stato, sez. V, 20 novembre 2018, n. 6551).
In caso di avvalimento di un’attestazione SOA per una categoria di lavorazioni, in linea con la giurisprudenza consolidata (cfr CdS Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 22), nel contratto devono essere esplicitate puntualmente le risorse tecniche e umane, i processi produttivi, i mezzi, il compenso etc., che l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata e che dovranno corrispondere a quelli che sono serviti alla stessa ausiliaria per l’ottenimento della attestazione (SOA, etc) prestata. Non saranno considerati ammissibili generici contratti di avvalimento o contenenti generici trasferimenti di risorse.
Nel caso di avvalimento della certificazione di qualità ISO 9001:2015 nel contratto deve essere esplicitato che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che hanno permesso all’ausiliaria di ottenere la certificazione di qualità. Tali risorse devono essere esplicitate nel contratto di avvalimento.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci dell’ausiliaria, così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 3 giugno 2021 nella causa C-210/20, si imporrà all’Operatore economico la sostituzione dell’ausiliaria. Resta ferma l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante (o la CRC nella Fase 1) impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Responsabile del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al paragrafo 15. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Nell’ipotesi in cui questa fattispecie si verifichi nel corso di un appalto specifico il Rup dell’appalto specifico segnala la necessità al RP dell’Accordo quadro che procede come sopra.
11 SUBAPPALTO
Il subappalto nei singoli interventi (appalti specifici) sarà consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, come da modificato dall’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e dalla Legge 23/12/2021 n. 238.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta la volontà di ricorrere al subappalto e individua le lavorazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione della volontà il subappalto è vietato.
Per la disciplina relativa al subappalto, si rinvia all’art. 32 del Capitolato Generale di Appalto.
Nel caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà, nei casi previsti dall’art. 105 co. 13 del D.Lgs. 50/2016, alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In tema di subappalto troverà applicazione quanto previsto dall’art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente deve obbligatoriamente indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dalla lettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Resta fermo il divieto di cessione del contratto. Ai sensi dell’art 105 comma 1 del Codice, è in capo all’affidatario l’esecuzione in via
maggioritaria delle lavorazioni della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Nel caso in cui nell’appalto specifico dovessero essere comprese lavorazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (si veda la Circolare Ministero dell’Interno protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Nell’ipotesi in cui l’operatore non fosse iscritto alla white list, dovrà dichiarare di subappaltare eventuali lavorazioni rientranti in questa fattispecie ad operatore iscritto alla white list.
Per lavorazioni per cui sono necessarie le abilitazioni specifiche di cui al DM 37/2008: se il concorrente non è in possesso di tali abilitazioni, e ritiene di non poterle ottenere prima dell’esecuzione dei lavori, dovrà indicare la volontà di subappaltarle in sede di offerta di Accordo quadro (Fase 1) compilando l’apposito spazio del DGUE.
Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che non posseggono la qualificazione nella categoria richiesta, secondo le disposizioni dell’art. 105 comma 4 del Codice, e non posseggono i requisiti previsti dall’art.80 del Codice.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
12 GARANZIE
12.1 LA GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta per ciascun lotto è corredata da:
a) una garanzia provvisoria pari al 1% del limite massimo di contratto affidabile e precisamente di importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa seguente, distinto per ogni lotto, rilasciata da un’impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 93 del Codice, la scelta di ridurre la percentuale all’1% è stata effettuata dalla CRC al fine di non gravare eccessivamente gli Operatori economici partecipanti in considerazione del fatto che, sulla base delle qualifiche di accesso richieste e sui limiti di aggiudicazione previsti, il tessuto imprenditoriale sarà soprattutto quello delle
micro, piccole e medie imprese.
Tabella 3 – Le cauzioni provvisorie dell’Accordo quadro
Lotto | Importo massimo affidabile | Importo cauzione provvisoria |
1 | € 305.000 | € 3.050 |
2 | € 619.200 | € 6.192 |
3 | € 305.000 | € 3.050 |
4 | € 619.200 | € 6.192 |
5 | € 305.000 | € 3.050 |
6 | € 619.200 | € 6.192 |
7 | € 305.000 | € 3.050 |
8 | € 619.200 | € 6.192 |
9 | € 1.033.000 | € 10.330 |
10 | € 619.200 | € 6.192 |
La cauzione dovrà essere costituita a favore della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA - SERVIZIO LAVORI - VIALE TRENTO, 69– 09123 – CAGLIARI - Codice
fiscale: 80002870923.
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (ai sensi art. 93, comma 8, del Codice).
La garanzia provvisoria, redatta secondo lo schema contenuto nel decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n.31, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’articolo 89 comma 1 del Codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’articolo 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxx/_xxxx?xxx00x0xxxx0x000000 6d0ea4bcb3f2f6d6 al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, le modalità di presentazione della cauzione possono essere:
- ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, tramite il
sistema pagoPA xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/
• cliccare sull’icona pagamenti senza autenticazione (non è necessaria l’autenticazione);
• selezionare ente: Regione Autonoma della Sardegna;
• selezionare la tipologia di pagamento Entrate e recuperi vari ed eventuali;
• compilare correttamente tutti i campi della videata (attenzione indicare partita iva e ragione sociale);
• indicare nel campo causale: EC613.013 - 00.01.09.08 – garanzia provvisoria – Id gara 8729240 CIG XXXXXX Lotto XX;
- tramite versamento in contanti o assegni circolari agli sportelli del Tesoriere regionale, attualmente presso tutte le filiali del Banco di Sardegna;
- tramite bonifico bancario:
• INTESTATARIO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
• IBAN: XX00X0000000000000000000000
• SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri
• Dentro AREA SEPA XXXXXX00
• Fuori AREA SEPA XXXXXX00
• Causale: EC613.013 - 00.01.09.08 garanzia provvisoria ID GARA 8729240 CIG XXXXXX Lotto XX
Dovrà, inoltre, essere presentata a sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto sopra menzionata.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
4) avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’Operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento temporaneo di imprese, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante e deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
a) documento informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.
NB: Per la partecipazione agli Appalti specifici (Fase 2), non sarà richiesta alcuna garanzia provvisoria considerato che la CRC, a garanzia degli adempimenti derivanti dall’Accordo Quadro (Fase 1), richiederà agli aggiudicatari il pagamento della cauzione definitiva, come previsto nel paragrafo seguente.
In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
12.2 LA GARANZIA DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto di Accordo quadro (Fase 1) gli aggiudicatari devono presentare, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 commi 2 e 3 del Codice, come definita all’art. 103 comma 1 del Codice nella misura fissa dell’2% dell’importo massimo dei contratti aggiudicabili da ciascun Operatore economico.
Tabella 4 – Le cauzioni definitive dell’Accordo quadro
Lotto | Importo massimo affidabile | |
1 | € 305.000 | € 6.100 |
2 | € 619.200 | € 12.384 |
3 | € 305.000 | € 6.100 |
4 | € 619.200 | € 12.384 |
5 | € 305.000 | € 6.100 |
6 | € 619.200 | € 12.384 |
7 | € 305.000 | € 6.100 |
8 | € 619.200 | € 12.384 |
9 | € 1.033.000 | € 20.660 |
10 | € 619.200 | € 12.384 |
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall’articolo 103 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell’art. 93 e prevedere espressamente quanto indicato al comma 4 dell’articolo 103:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile;
c) l’operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, così come riportate nel paragrafo precedente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria, come disposto dal comma 3 dell’articolo 103 del Codice.
La cauzione sarà svincolata del 50% al momento in cui l’Operatore economico sarà aggiudicatario del primo contratto di Appalto specifico. Il restante 50% sarà svincolato al momento della chiusura dell’accordo quadro (o del Lotto). Nelle ipotesi in cui i contratti attuativi possono essere più di uno la cauzione sarà svincolata del 33% al primo appalto specifico, del 33% al secondo e il restante alla chiusura dell’Accordo quadro ( o del lotto).
La cauzione definitiva sarà escussa nelle seguenti ipotesi:
1) mancata partecipazione alle rinegoziazioni degli appalti specifici: 50% alla prima mancata risposta e restante 50% alla seconda e conseguente risoluzione contrattuale;
2) perdita dei requisiti di partecipazione e qualificazione: escussione del 100% della garanzia definitiva e risoluzione del Contratto di Accordo quadro.
3) Mancata sottoscrizione del contratto attuativo per fatto dell’aggiudicatario: escussione della restante parte di cauzione e risoluzione del Contratto di Accordo quadro nei casi esplicitati nel Capitolato speciale al quale si rimanda integralmente.
4) Ribasso offerto in sede di appalto specifico inferiore o uguale a quello offerto nell’AQ per la seconda volta anche non consecutiva. Escussione da parte della CRC del 50% di cauzione restante e richiesta di integrazione. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 27.3
13 SOPRALLUOGO
Nella Fase1 non è previsto alcun sopralluogo.
Nella Fase 2, le Stazioni appaltanti potranno eventualmente prevederlo indicandolo tra gli elementi caratteristici dell’Appalto specifico (si rimanda alla relativa disciplina della Fase 2).
14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e dimostrano l’avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento. Il contributo è dovuto per ciascun lotto dell’Accordo quadro per il quale viene presentata offerta, in ragione del relativo importo secondo la tabella sotto riportata:
Lotto | CIG | Importo | Contributo ANAC |
1 | 94119044E2 | € 1.400.000,00 | € 140 |
2 | 9411935E74 | € 1.900.000,00 | € 140 |
3 | 9411950AD6 | € 1.600.000,00 | € 140 |
4 | 9411959246 | € 5.000.000,00 | € 200 |
5 | 9411975F76 | € 1.300.000,00 | € 140 |
6 | 9411989B05 | € 1.600.000,00 | € 140 |
7 | 9411998275 | € 2.900.000,00 | € 140 |
8 | 94120079E0 | € 6.000.000,00 | € 200 |
9 | 9412022642 | € 2.200.000,00 | € 140 |
10 | 9412028B34 | € 2.600.000,00 | € 140 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, anche in caso di pagamento effettuato successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. (Consiglio di stato, Sezione V, 19 aprile 2018, n. 2386)
Resta salva la possibilità di esclusione del concorrente nel caso di insufficiente/mancato riscontro nei termini previsti per il soccorso istruttorio, come specificato al paragrafo 16.
Ai fini del versamento di cui sopra, il codice CIG attribuito a ciascun lotto è quello indicato nella Tabella. Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l’avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C.” Per ogni ulteriore dettaglio, si fa rinvio all’indirizzo:
A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare copia della ricevuta di
pagamento.
15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
Per le modalità di inserimento della documentazione si rimanda all’Allegato 8”Istruzioni di gara”.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 09.11.2022 pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.
Regole per la presentazione dell’offerta
Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento allegato “Istruzioni di gara” di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’offerta è composta da:
▪ Documentazione amministrativa unica per tutti i lotti
▪ Offerta tecnica (una per ogni lotto a cui si intende partecipare)
▪ Offerta economica (una per ogni lotto a cui si intende partecipare)
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella RdO di sola qualifica (amministrativa).
Tutti i file relativi all’offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 100 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica di ciascun lotto.
L’offerta economica si compila a sistema per ciascun lotto e dovrà essere sottoscritta solo la busta economica digitale(si veda paragrafo 15.3.)
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente negli appositi campi e non raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate in Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area allegati aggiuntivi” presente nella RdO.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e il termine di scadenza stabilito. È onere di ciascun concorrente verificare l’offerta xxxxxxx.Xx stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4, del Codice ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta per ciascun lotto al quale partecipa e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata e conferma del caricamento della Busta economica all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’operatore in fase di
registrazione al portale.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. È onere di ciascun concorrente verificare lo stato della propria risposta e la completezza della propria offerta in termini sia di contenuto delle buste che compongono l’offerta che di firma digitale delle buste, ove richiesta.
L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della CRC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA IN FORMA ASSOCIATA
Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l’offerta.
A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un’apposita dichiarazione (secondo quanto indicato nell’allegato 2C) con la quale autorizzano l’impresa mandataria a presentare un’unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.
Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell’invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall’impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.
Per le modalità di sottoscrizione dell’offerta in caso di raggruppamenti si veda il paragrafo 9.6.
15.1 MODALITÀ OPERATIVA DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “RdO di sola qualifica”
Entro il termine indicato nella documentazione di gara (09/11/2022 ore 13:00) il concorrente dovrà presentare nella busta chiusa digitale dedicata denominata “Busta di qualifica” la documentazione amministrativa richiesta. Le modalità operative sono indicate nell’allegato 8 – Istruzioni di gara.
Nel caso in cui l’impresa concorrente partecipi a più lotti con la stessa forma giuridica, dovrà
compilare l’apposita sezione denominata “forma giuridica I” e allegare la documentazione amministrativa richiesta. Nel caso in cui, invece, il concorrente partecipi in più forme giuridiche oltre alla prima, per ciascuna forma giuridica ulteriore, dovrà compilare le successive sezioni denominate “forma giuridica II/III” e allegare la documentazione richiesta.
Si ricorda che la compagine deve essere la medesima per i lotti di uguale qualificazione (da 1 a 8 ) mentre potrà essere differente per i lotti 9 e 10.
Sino alla scadenza l’operatore economico potrà accedere e sostituire la documentazione già inserita e inviata.
Si raccomanda inoltre di prendere visione del “Manuale Imprese - guida alle gare telematiche” presente sulla pagina “Registrazione al portale e iscrizione al Mercato Elettronico” raggiungibile dall’homepage della piattaforma alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ nella Sezione servizi per le imprese.
15.2 MODALITÀ OPERATIVA DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – Busta tecnica
Per ciascun lotto al quale si intende partecipare, il concorrente dovrà inserire la propria offerta tecnica nella apposita Busta Tecnica inserita nell’RdO del Lotto di interesse. Per le istruzioni relative alla modalità di inserimento della documentazione e/o per la compilazione dell’offerta tecnica si vedano le “istruzioni di gara” allegate al presente disciplinare .
NB: il concorrente dovrà uscire dalla RdO per la Busta di Qualifica ed entrare in quella specifica per il lotto di interesse che contiene soltanto la Busta Tecnica e la Busta Economica;
In caso di partecipazione a più lotti (massimo quattro) la procedura deve essere ripetuta per ogni lotto di interesse.
NB: Il Sistema consente la partecipazione a più di 4 lotti. Tuttavia, si ribadisce che la partecipazione è consentita ad un massimo di 4 lotti. Nel caso in cui si partecipasse a più di 4 lotti il concorrente sarà escluso dall’intera procedura.
15.3 MODALITÀ OPERATIVA DI INSERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Nella medesima RdO di Xxxxx, oltre alla busta dell’offerta tecnica, il concorrente dovrà inserire anche la propria offerta economica nella quale dovrà indicare esclusivamente il ribasso percentuale offerto.
Si vedano le “Istruzioni di gara “ allegato 8
NB: Terminata la compilazione della Busta (economica), il concorrente deve salvare l’offerta. Il sistema invia una mail di conferma nella quale ricorda di generare il pdf corrispondente. Tale messaggio appare anche al momento del salvataggio. L’operatore pertanto dovrà generare e scaricare il Pdf della busta economica, firmarlo digitalmente secondo quanto
previsto dal presente disciplinare (nel caso di operatore economico in forma singola o RTI/consorzio costituito, la firma deve essere del solo legale rappresentante o di chi ne ha il potere, nel caso di operatore economico in forma associata non costituita, la firma dovrà essere di tutti gli aventi diritto – ad es: mandante e tutti i mandatari). Una volta firmato il pdf, lo stesso deve essere caricato in piattaforma e l’operatore dovrà salvare nuovamente. Il sistema invierà una seconda email alla conclusione corretta delle operazioni di caricamento e invio.
Il concorrente, inoltre, deve aver cura di non cambiare il nome del file generato dal Sistema e di caricarlo correttamente nella piattaforma. Nel caso in cui non sia caricato alcun file o questo risulti illeggibile, la Commissione considererà la Busta in questione non compilata e quindi l’operatore economico sarà escluso.
In caso di partecipazione a più lotti (massimo 4) la procedura deve essere ripetuta per ogni Lotto di interesse.
16 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;
• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
• il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta della stessa è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente tramite comunicazione PEC o strumento analogo negli altri Stati membri all’indirizzo fornito dal concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la Sezione/Area del profilo utente dell’operatore economico dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - ”Busta di Qualifica”
L’operatore economico carica sulla Piattaforma SardegnaCAT nella sezione denominata “RdO di qualifica” e secondo le istruzioni di gara, la documentazione amministrativa che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate. Si ricorda che la busta di qualifica, e quindi la documentazione amministrativa, è unica nel caso in cui si partecipi a tutti e 4 i Lotti con la medesima forma giuridica. Nelle ipotesi previste, nelle quali la forma giuridica può cambiare, nella medesima busta amministrativa dovrà essere presentata tutta la documentazione amministrativa per i lotti ai quali si partecipa con la diversa forma giuridica
1) domanda di partecipazione secondo il modello Allegato 2 e descritta nel paragrafo 17.1;
2) dichiarazioni integrative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 2A (si rimanda ail paragrafo 17.1 per la descrizione);
3) documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello allegato del formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 2B) (si rimanda al paragrafo 17.2 per la descrizione).
4) pagamento del contributo all’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara e del CIG del Lotto;
5) cauzione provvisoria e, se dovuta, dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, come quantificata al paragrafo 12.1 del presente disciplinare;
6) eventuali certificazioni per la riduzione della cauzione provvisoria;
7) (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La CRC si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;
8) (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta nel presente disciplinare al paragrafo 10;
9) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l’unicità del centro decisionale;
10) PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP dell’Operatore economico (in caso di raggruppamento devono risultare i ruoli); in presenza di un consorziato esecutore il PassOE relativo al consorziato; in caso di avvalimento, anche l’ausiliaria dovrà essere inserita nel PassOE. Il Passoe deve essere prodotto per ogni lotto al quale si partecipa;
11) Ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
12) Eventuale Copia della certificazione ISO 9001:2015
I soggetti associati dovranno inserire nella RdO di Qualifica l’ulteriore documentazione indicata al paragrafo 17.4
La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale che non necessita dell’allegazione del documento di identità.
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 2A) ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000):
a) la forma con la quale l’operatore economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
I consorzi sopra richiamati dovranno altresì indicare se possiedono in proprio i requisiti di partecipazione o indicare la/le consorziata/e in possesso degli stessi. I Consorzi dovranno indicare se i lavori saranno eseguiti direttamente dal consorzio o indicare la consorziata esecutrice;
b) a quali xxxxx si intende partecipare con la medesima forma giuridica. Nel caso si intenda partecipare a quattro lotti con due forme giuridiche differenti, è necessario compilare due domande di partecipazione; (si ricorda che la medesima forma giuridica è richiesta per i lotti di medesime qualifiche da 1 a 8 e diversa forma potrà essere assunta per i lotti 9 e 10 secondo le regole di partecipazione e i vincoli relativi)
c) di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati di gara;
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali dell’Accordo quadro e dell’Appalto specifico per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori;
e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità, tipologia, categoria e classifica dei lavori;
f) di accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori in via d’urgenza;
g) di aver diritto alle riduzioni dell’importo della garanzia, sia provvisoria che definitiva;
h) di accettare e di essere edotto sugli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_000_00000000000000.xxx
i) di accettare il patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 30/16 del 16.06.2015 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_00_00000000000000.xxx
j) eventuale: l’identificativo del consorziato esecutore dell’appalto;
k) di impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto, pena le relative sanzioni indicate nello stesso;
l) di impegnarsi a tenere ferma l’offerta, dal termine ultimo per la presentazione della stessa, per tutta la durata dell’Accordo quadro;
m) l’indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni, il medesimo inserito nella piattaforma;
n) in caso di lotti deserti, a quali lotti si è interessati a presentare offerta ad un’eventuale procedura negoziata, ex art 63 del Codice secondo quanto indicato nel paragrafo 5.2;
o) eventuale procura. Nel caso in cui dalla visura camerale risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, l’impresa concorrente può allegare la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa. In alternativa dovrà allegare a sistema la copia semplice (scansione) della procura firmata attestante i poteri del sottoscrittore e riportare nell’allegato 2 gli estremi dell’atto notarile. La CRC si riserva di richiedere copia conforme, secondo le modalità previste negli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii..
Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
p) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
q) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
r) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
La domanda, che deve essere caricata sulla Piattaforma, è sottoscritta esclusivamente con firma digitale:
a) dal concorrente che partecipa in forma singola
b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
d) nel caso di aggregazioni di retisti:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ALLEGATO 2A
Le dichiarazioni integrative, secondo il modello di cui all’allegato 2A dovranno essere presentate da ciascun operatore economico (se singolo dal solo partecipante, in caso di raggruppamento/consorzi/GEIE da ciascun componente e dall’ausialiaria in caso di avvalimento)
Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, tutti gli operatori economici devono dichiarare:
a. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei titolari di cariche e qualifiche e dei soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. L’operatore indica inoltre se il legale rappresentante dichiara il possesso dei requisiti art 80 comma 1 e 2 per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice mediante utilizzo del modello DGUE in cui devono essere esplicitamente riportati o se le dichiarazioni saranno rese singolarmente ai sensi del DPR 445/2000. Tali dichiarazioni devono essere rese anche per i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) c-ter) c-quater f- bis) e f-ter) del Codice;
c. di non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice, così come modificato dalla Legge 11 settembre 2020, n.120;
d. che nessuna persona esplicante attività a proprio favore, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell’attività del concorrente medesimo, è inquadrato tra i dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, anche se in posizione di aspettativa, o ricopre incarichi negli organismi di governo della stessa;
e. come concorrente, di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi, esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ;
f. il contratto applicato ai propri lavoratori.;
g. di essere/non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di natura impiantistica (requisito di esecuzione);
h. le posizioni previdenziali ed assicurative
Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000:
1) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267. Tale previsione deve essere letta unitamente all’art 110 del Codice, in particolare commi 4 e 5, come modificati dall’art 2 della legge 55/2019.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Le dichiarazioni integrative, devono essere rilasciate dal partecipante in forma singola e/o da ciascun operatore economico facente parte di un raggruppamento/consorzio/Geie, o che ricopre il ruolo di ausiliaria in avvalimento, caricate sulla Piattaforma, e sottoscritte esclusivamente con firma digitale:
a) dal legale rappresentante di ogni impresa che rilascia le dichiarazioni
Inoltre, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la CRC ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Allegato 2B
Il concorrente compila e firma digitalmente, oltre alla Domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato (si prega di voler utilizzare esclusivamente il modello di DGUE allegato al presente disciplinare). Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (già precompilato da questa CRC)
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste quali motivi di esclusione dal presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e alla L. 120/2020, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell’Allegato 2A di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 e comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale richiesto nel presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica richiesta nel presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto mediante firma digitale ed è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi e cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
In caso di avvalimento il DGUE è presentato da ciascuna ausiliaria, con le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
SOGGETTI PER I QUALI DEVE ESSERE RESO IL DGUE
Il DGUE limitatamente alla Parte III, scheda A (tutta) e D primo riquadro e parte VI dichiarazioni
finali, deve essere reso per i soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del Codice, anche nei casi di società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di invio della lettera di invito. In particolare:
- per l’impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- per la società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per la società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzi: direttore tecnico; socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo. (Le figure sopra riportate devono essere individuate secondo le indicazioni date nel Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017).
Pertanto la dichiarazione deve essere resa per: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale” (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).
Tali soggetti devono essere dichiarati nel DGUE parte II scheda B: informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, secondo quanto disposto nel comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, e nell’allegato 2A.
In ogni caso le dichiarazioni devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o dal legale rappresentante/ procuratore in caso di indisponibilità degli stessi.
NB: Se il DGUE è sottoscritto solo dal legale rappresentante, con l’indicazione dei nominativi e delle cariche nella parte II della scheda B, si intende che il legale rappresentante sta dichiarando l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice anche in nome e per conto dei soggetti ivi indicati.
17.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento (allegato 3);
3) il contratto di avvalimento;
4) Le dichiarazioni integrative di cui all’allegato 2 A
Si ricorda che nel PassOE dell’operatore economico dovrà essere inserito anche il nominativo della/e impresa/e ausiliarie.
17.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
In generale si precisa che per tutti i documenti che si richiedono in copia la Stazione appaltante si riserva di chiedere, in qualsiasi momento della procedura, l’esibizione dell’originale o di una copia conforme all’originale.
I soggetti associati dovranno produrre e inserire nella Busta di Qualifica la seguente documentazione:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
1) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata anche ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 82/2005, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti
2) Copia della certificazione ISO 9001:2015 per gli operatori in possesso della classifica superiore alla seconda o per i casi nei quali è comunque richiesta dal presente disciplinare
3)
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
Oltre alle dichiarazioni previste dall’Allegato 2:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
2) Copia della certificazione ISO 9001:2015 per gli operatori in possesso della classifica
superiore alla seconda o per i casi nei quali è comunque richiesta dal presente disciplinare
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
Oltre alle dichiarazioni previste dall’Allegato 2:
1) Copia della certificazione ISO 9001:2015 per gli operatori in possesso della classifica superiore alla seconda o per i casi nei quali è comunque richiesta dal presente disciplinare
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
1) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
3) Copia della certificazione ISO 9001 per gli operatori in possesso della classifica superiore alla seconda o per i casi nei quali è comunque richiesta dal presente disciplinare
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
1) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
3) Copia della certificazione ISO 9001 per gli operatori in possesso della classifica superiore alla seconda o per i casi nei quali è comunque richiesta dal presente disciplinare
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
1) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
2) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
1) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
2) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
18 OFFERTA TECNICA – BUSTA B
La busta B, ovvero la Busta Tecnica a Sistema, deve essere compilata dal concorrente, a pena di esclusione, per tutti i criteri e sub criteri specificati nel paragrafo 20.1. La compilazione può prevedere la scelta a video e/o il caricamento di documenti come di seguito specificato. L’offerta tecnica deve essere compilata per ogni lotto al quale si intende partecipare.
Nella piattaforma, inoltre, devono essere allegate le certificazioni e/o la documentazione richiesta per la comprova dei requisiti.
Per le modalità operative di svolgimento della procedura sopradescritta nella piattaforma si veda il paragrafo 15.3 del presente disciplinare, le istruzioni di gara allegate e il “Manuale Imprese - guida alle gare telematiche”, al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx- host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/guida_alle_gare_telematiche.pdf.
L’offerta tecnica rappresenta l’impegno contrattuale dell’operatore economico a garantire, durante la durata dell’Accordo quadro e nella fase esecutiva degli appalti specifici, tutte le prestazioni oggetto della sua offerta.
La documentazione tecnica allegata deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
19 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA C
L’operatore economico compila, per ogni singolo lotto nell’area “Risposta economica” della RdO, nel campo “Ribasso percentuale”, il ribasso percentuale rispetto al Prezziario Regionale al netto di IVA. Il ribasso percentuale presentato in sede di Accordo quadro costituirà la base di quello che sarà poi presentato in fase di appalto specifico, che dovrà essere migliorativo.
Il ribasso è espresso in cifre, con massimo 5 numeri decimali dopo la virgola, secondo quanto già predisposto nella piattaforma per il calcolo automatico del punteggio.
NB: La piattaforma attribuisce il ribasso inserito all’intero plafond del lotto, ma si ricorda che la percentuale di ribasso è da riferirsi unicamente alle voci del Prezziario Regionale, applicabile alle eventuali nuove voci di prezzo che la stazione appaltante, in fase di appalto specifico, dovesse elaborare.
In caso di RTI costituendo, l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate secondo quanto descritto nel paragrafo 9.6.
Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Risposta di Qualifica.
Al termine dell’inserimento dei dati l’Operatore economico dovrà generare il file pdf dell’offerta economica, sottoscriverlo come indicato nel paragrafo 15.3, e caricarlo nuovamente a sistema secondo la procedura indicata nelle istruzioni di gara.
Per le modalità operative di svolgimento della procedura sopradescritta nella piattaforma si veda no le istruzioni di gara allegate e il “Manuale Imprese - guida alle gare telematiche”, al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx- host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/guida_alle_gare_telematiche.pdf
20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica (Pt) | 70 |
Offerta economica (Pe) | 30 |
TOTALE (PTot) | 100 |
Il punteggio totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:
PTot = Pt + Pe dove:
Pt = punti attribuiti all’offerta tecnica
Pe = punti attribuiti all’offerta economica
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. I criteri e i pesi successivamente descritti sono valevoli per tutti i lotti dell’Accordo Quadro.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto e della sua comprova. Tali punteggi sono attribuiti on/off o graduati, per garantire una differenziazione delle offerte.
I criteri individuati riguardano:
- L’organizzazione dell’operatore economico e le modalità operative al fine di far emergere le caratteristiche che determinano la consistenza dell’offerta;
- l’affidabilità dell’operatore economico in termini di specifica attitudine all’esecuzione dell’oggetto di gara sulla base delle professionalità messe a disposizione per la gestione degli interventi e delle esperienze pregresse;
- le abilitazioni in materia di impianti e la capacità di redazione della documentazione tecnica.
Data la natura dell’Accordo quadro di manutenzioni, caratterizzato dall’indeterminatezza e generalità dei parametri (lavorazioni, luoghi di esecuzione, etc), l’offerta tecnica è stata strutturata con criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) per indirizzare gli operatori economici verso adeguati standard di qualità con richieste migliorative sul piano gestionale e tecnico/organizzativo valevoli per qualsiasi Appalto specifico, e garantire la capacità organizzativa dell’imprese nella gestione dei cantieri.
I criteri di selezione premiano gli operatori economici che utilizzano figure professionali con ruoli e competenze finalizzate a garantire una gestione e organizzazione dei lavori e del cantiere ottimale per le caratteristiche dell’appalto, andando evidentemente ad incidere sulla qualità del servizio reso alla PA.
Tutti i documenti inseriti nell’offerta tecnica devono essere sottoscritti come indicato in ciascun paragrafo descrittivo del criterio. Nell’ipotesi di errata sottoscrizione la commissione non assegnerà il punteggio relativo.
L’Accordo quadro, strutturato per garantire l’accesso alle PMI, mira ad incoraggiare le stesse all’innovazione sotto il profilo organizzativo/tecnologico/produttivo, con particolare riferimento agli elementi di politica sociale valorizzando i profili professionali che influiscono sull’ottimizzazione dei tempi, costi e qualità nella realizzazione dei lavori.
Tabella Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica | |||||||
N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub criteri di valutazione | Punti D (max) | Punti Q (max) | Punti T (max) | |
1 | Organizzazio ne Gestione dei Lavori/Interve nti | 30 | 1.1 | Organizzazione e controllo per la pianificazione ed esecuzione degli interventi negli appalti specifici (sedi operative, gestione degli interventi, sviluppo e tenuta della documentazione tecnico contabile e amministativa, squadre operative e modalità di gestione di cantieri in contemporanea.) | 25 | ||
1.2 | Raccolta delle esigenze manifestate dai referenti degli immobili interessati dai lavori degli appalti specifici e trasmissione ed elaborazione del documento/report alla Stazione Appaltante Il punteggio è assegnato come di seguito: a) Raccolta delle esigenze a seguito del sopralluogo iniziale o periodico (se previsto nell'Appalto specifico) e report con individuazione della risorsa responsabile dell’attività (3 punti) b) Raccolta delle esigenze sia a seguito del sopralluogo iniziale o periodico (se previsto nell'Appalto specifico) sia su specifica richiesta da parte del referente dell’immobile e report con individuazione della risorsa responsabile dell’attività (5 punti) NO (0 punti) | 5 | |||||
2 | Personale dedicato | 24 | 2.1 | Esperienza professionale del direttore tecnico dell'impresa maturata in data antecedente a quella di presentazione dell’offerta: Il punteggio è assegnato come di seguito a) esperienza pregressa maggiore di 3 anni (6 punti) b) esperienza pregressa maggiore di 5 anni (8 punti) c) nessuna esperienza/non valutabile (0 punti) | 8 | ||
2.2 | Profilo professionale A (competenze nel settore edile e delle costruzioni di tipo organizzativo e di gestione, differente dalla persona indicata al punto 2.1 e dal 2.3): Anni di esperienza nel ruolo del profilo. Il punteggio è assegnato come di seguito: X. Xxxxxx - esperienza nel ruolo per almeno 2 anni continuativi (5 punti) B. Senior - esperienza nel ruolo per almeno 5 anni continuativi (8 punti) Nessun profilo / non valutabile (punti 0) | 8 | |||||
2.3 | Profilo professionale B (dedicato alla redazione della documentazione tecnica e amministrativa e per l'assistenza tecnica e contabile, differente dalla persona indicata al punto 2.1 e 2.2: Titolo di studio Il punteggio è assegnato come di seguito: a) geometra o titolo equipollente (4 punti) b) ingegnere/architetto jr (6 punti) | 8 |
c) ingegnere/architetto senior (8 punti) Nessun profilo / non valutabile (0 punti) | |||||||
3 | Tempistica rilascio documentazio ne | 9 | 3.1 | Tempi di presentazione della certificazione dei materiali e degli impianti (DM 37/08). Il punteggio è assegnato come di seguito: A. 15 giorni naturali e consecutivi (2 punti) B. 5 giorni naturali e consecutivi (4 punti) No = Nessuna scelta tra i tempi indicati alle lettere A e B (0 punti) | 4 | ||
3.2 | Redazione schede e documentazione tecnica lavorazioni effettuate. Il punteggio è on/off (5 punti) | 5 | |||||
4 | Certificazioni Impianti DM 37/08 | 7 | Possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 per l’esecuzione dei lavori di natura impiantistica, per i seguenti lavori: Il punteggio è attribuito con la seguente formula: Qi = n(abil)i * 1 | 7 |
Criterio 1 - “Organizzazione e gestione dei lavori/Interventi”
Nel Criterio 1, articolato in due sub criteri, è richiesto all’Operatore economico di descrivere il modello organizzativo e le modalità operative che saranno utilizzate nell’esecuzione dei contratti specifici per la gestione degli interventi (sub criterio 1.1), e di dichiarare (sub criterio 1.2) se e come assicurerà l’attività di raccolta delle esigenze manifestate dai referenti degli immobili interessati dai lavori.
Sub criterio 1.1 – Organizzazione per la gestione degli interventi
Nel sub-criterio 1.1 è richiesto al concorrente di descrivere in modo dettagliato la struttura organizzativa e le modalità operative di gestione che saranno utilizzate nell’esecuzione dei contratti specifici per la gestione degli interventi.
L’operatore economico a tal fine dovrà redigere e caricare a sistema, nel campo dedicato, una relazione tecnica denominata “Organizzazione e gestione degli interventi”.
La relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana.
Tale documento dovrà contenere la descrizione della struttura organizzativa messa a disposizio ne, dei processi, delle tecniche e degli strumenti utilizzati per la gestione degli interventi (programmazione, esecuzione e controllo) e per la comunicazione. Dovranno inoltre essere indicate le modalità operative con le attività e la ripartizione delle competenze nella gestione del cantiere/cantieri ai fini del rispetto dei tempi e dei costi dei lavori oggetto dell’appalto e della gestione delle criticità, le sedi amministrative e/o operative (già in essere o da attivarsi), le modalità utilizzate per la definizione e trasmissione della documentazione tecnico contabile e amministrativa e le modalità di comunicazione adottate. Il concorrente potrà inoltre far riferimento ad esperienze pregresse in esecuzione di appalti di lavori di manutenzione in accordo quadro nelle quali ha già adottato con successo le modalità descritte. Il concorrente potrà inoltre specificare nella parte della
gestione degli interventi la propria capacità di gestione di più cantieri in contemporanea, descrivendone le modalità operative e/o la messa a disposizione di maestranze indicate in numero e qualifica superiori al minimo richiesto nel capitolato allegato al presente AQ.
L’adeguatezza e la qualità dell’offerta saranno valutate sulla base della documentazione (relazione tecnica ed eventuale allegato in formato A3) presentata.
Sarà valutata positivamente una struttura organizzativa coerente con l’oggetto del lotto, dimensionata oltre la dotazione minima richiesta dal capitolato, e che proponga un’ottimale organizzazione e gestione dei cantieri nel loro complesso, secondo le modalità operative individuate, con figure professionali qualificate. Sarà valutata positivamente anche la presenza di eventuali sedi nel territorio per rispondere ai lavori di “pronto intervento” o “interventi urgenti”.
La relazione dovrà essere redatta in non più di 3 pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 con orientamento verticale e utilizzo del carattere Arial con corpo 12.
Non sono computati nel numero di pagine le copertine, gli eventuali sommari, gli elenchi e i documenti a comprova
La relazione potrà essere accompagnata da 2 elaborati integrativi in formato ISO A3, contenente gli elementi (ad esempio workflow, grafici, disegni, foto) che il concorrente riterrà idonei a descrivere quanto specificatamente proposto. Gli elaborati integrativi dovranno essere caricati a sistema nel campo appositamente creato nella sezione del sub criterio 1.1 denominata “allegati integrativi”.
La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico secondo le modalità indicate nel presente disciplinare (nel caso di raggruppamento da tutti i rappresentanti). I documenti non firmati correttamente non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione.
A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente la relazione dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare le facciate prescritte.
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.
La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.
Il punteggio del sub-criterio è discrezionale, il valore massimo è 25, ed è attribuito secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.
Il contenuto della relazione, e quindi le eventuali proposte migliorative che garantiscono una più efficace gestione dei lavori costituiranno impegno contrattuale vincolate al cui mancato rispetto sono correlate delle penali individuate esplicitamente nel Capitolato. Nello specifico, nell’ipotesi in cui
l’operatore economico assuma l’impegno ad attivare una sede operativa/amministrativa questa dovrà essere attivata tra l’aggiudicazione del contratto attuativo e prima della stipula come condizione propedeutica alla sottoscrizione dello stesso. Nell’ipotesi in cui questa non sia presente non sarà possibile sottoscrivere il contratto attuativo e si applicheranno le penali per inadempimento di cui al paragrafo 13.2 del Capitolato speciale. L’eventuale perdita in corso di esecuzione prevede delle penali giornaliere individuate sempre al paragrafo 13.2 del Capitolato.
Per l’eventuale impegno a garantire un numero di maestranze superiore al minimo individuato nel Capitolato, questo dovrà essere garantito in fase di esecuzione dell’appalto specifico a richiesta della stazione appaltante. Il mancato rispetto comporta l’applicazione di una penale giornaliera come individuata nel paragrafo 13.2 del Capitolato.
Sub criterio 1.2 – Raccolta delle esigenze di intervento
Nel sub-criterio 1.2 si richiede al concorrente la disponibilità di svolgere l’attività di raccolta delle esigenze manifestate dai referenti degli immobili interessati dai lavori degli appalti specifici ed elaborazione e trasmissione di un documento/report alla stazione appaltante, assegnando le funzioni ad una specifica risorsa che si occuperà di raccoglierle e comunicarle tempestivamente alla stazione appaltante tramite il DL che, in concerto con il RUP, stabilirà eventuali modifiche o priorità nello svolgimento dei lavori se richiesto dalla stessa nell’appalto specifico.
In particolare sono state individuate delle modalità che prevedono la raccolta delle esigenze a seguito del sopralluogo iniziale o periodico (se previsto nell'Appalto specifico) con successivo report, integrabili con la possibilità di acquisire le richieste anche su specifica comunicazione da parte dei referenti degli immobili indipendentemente dai sopralluoghi programmati.
Il concorrente selezionerà direttamente a sistema nella sezione dedicata l’attività offerta:
1.2 – Raccolta delle esigenze di intervento | Punteggio (max 5) |
a) Raccolta delle esigenze a seguito del sopralluogo iniziale o periodico (se previsto nell'Appalto specifico) e report con l’indicazione di una risorsa responsabile all’attività | 3 |
b) Raccolta delle esigenze sia a seguito del sopralluogo iniziale o periodico (se previsto nell'Appalto specifico) sia su specifica richiesta da parte del referente dell’immobile e report con con l’indicazione di una risorsa responsabile all’attività. | 5 |
Qualora il concorrente non intenda offrire l’attività di raccolta delle richieste dei referenti degli immobili dovrà selezionare a sistema l’opzione NO e non sarà attribuito alcun punteggio.
Il punteggio per tale sub criterio è graduato ed il massimo attribuibile è pari a 5. I punti non sono cumulabili.
In sede di offerta per l’Accordo Quadro non dovrà essere presentata documentazione o indicazioni
nominative, ma dovrà essere indicata la modalità con la quale l’operatore economico svolgerà l’attività la quale dovrà essere garantita nella fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici.
Al mancato rispetto di questo sub criterio in fase di appalto specifico è correlata una penale per ritardo come individuate al paragrafo 13.1 del Capitolato.
Criterio 2 - Personale dedicato
Nel Criterio 2 si richiede all’operatore economico di garantire la disponibilità di personale tecnico con specifici profili e/o esperienza professionale. A tal fine sono stati individuati dei criteri che oltre al Direttore Tecnico prevedono altri due profili professionali, dedicati rispettivamente alla gestione degli interventi e alla redazione della documentazione.
Nel complesso il criterio ha come obiettivo premiare sia l’esperienza del direttore tecnico, sia la presenza di ulteriori figure professionali con competenze specifiche nel settore edile capaci di offrire un prezioso ed efficace affiancamento al DT nella gestione degli interventi e delle eventuali criticità. Tali ulteriori figure non possono coincidere né tra di loro né con il direttore tecnico. Il personale individuato nei due sub criteri 2.2 e 2.3 può essere già parte dell’organico dell’operatore economico oppure essere un libero professionista del quale l’impresa si avvale e del quale sia in grado di inserire un CV al fine di valutare la professionalità e/o l’esperienza. Nel caso in cui l’operatore economico ritenga di offrire queste attività e le relative professionalità le stesse dovranno essere operative al momento della stipula del contratto di appalto specifico così come esplicitato al paragrafo 13.2 del Capitolato.
Il criterio garantisce, sia all’impresa che alla Stazione Appaltante, maggiore accuratezza e celerità nella gestione dell’appalto curando l’aspetto organizzativo del cantiere, la redazione e lo scambio della documentazione amministrativa, tecnica e contabile (gestione organizzativa dei tempi dei processi e delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere/lavori-tempi-approvvigionamenti- maestranze, gestione PEC, lettura computi metrici, redazione POS, fatturazione elettronica, ecc.).
Sub criterio 2.1 - Esperienza professionale del direttore tecnico dell'impresa in appalti di lavori
Il concorrente, se del caso, dovrà indicare a sistema l’esperienza professionale del Direttore Tecnico dell'impresa maturata in data antecedente a quella di presentazione dell’offerta che sarà valutata come da tabella seguente:
2.1 - Esperienza professionale del direttore tecnico dell'impresa | Punteggio (max 8) |
a) esperienza pregressa maggiore di 3 anni. | 6 |
b) esperienza pregressa maggiore di 5 anni. | 8 |
c) nessuna esperienza / non valutabile | 0 |
Il punteggio per tale sub-criterio è graduato ed il massimo attribuibile è pari a 8. I punti non sono
cumulabili.
La comprova del requisito avverrà in sede di offerta dell’Accordo Quadro con la presentazione del curriculum dal quale si evinca l’esperienza maturata.
In caso di mancata allegazione della documentazione o di documentazione non idonea per la comprova del requisito la commissione attribuirà zero il punteggio al sub criterio.
Nelle ipotesi in cui tale figura dovesse cambiare nel corso della durata dell’Accordo quadro, l’operatore dovrà provvedere alla sostituzione con figura professionale di pari livello ai punti attribuiti .
Sub-criterio 2.2 – Profilo professionale A – Gestione attività di cantiere
Nel sub-criterio 2.2 l’operatore economico dichiara la presenza nell’organico o attraverso contratti libero professionali con personale esterno all’impresa, di un professionista, dedicato all’appalto specifico, con competenze di tipo organizzativo e di gestione nel settore edile e delle costruzioni, che coordini le diverse attività dell’appalto specifico, sino alla conclusione dei lavori. La risorsa indicata deve essere a disposizione all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto specifico e per tutta la durata dello stesso.
Alla figura professionale si chiede di gestire gli interventi manutentivi, organizzare le attività del cantiere/cantieri sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti che le maestranze, ai fini del rispetto dei tempi e dei costi delle opere oggetto dell’appalto così come individuati nei documenti contrattuali. Si richiede altresì di sovraintendere alla redazione della documentazione tecnico amministrativa ed informare la stazione appaltante attraverso un sistema di reportistica, sull’avanzamento dei lavori e gestire eventuali ritardi, emergenze o altri problemi che potrebbero manifestarsi. Per tale figura professionale non è richiesto uno specifico titolo di studio ma sarà valutata l’esperienza gestionale. Tale ruolo può essere svolto anche dal titolare dell’impresa se in possesso dell’esperienza specifica purchè non ricopra già il ruolo di Direttore Tecnico.
Il punteggio assegnato al professionista con competenze di tipo gestionale/organizzativo è graduato e tiene conto degli anni di esperienza maturati dalla risorsa nel ruolo in appalti:
2.2 Profilo professionale A - Esperienza | Punteggio (max 6) |
A Junior - esperienza nel ruolo per almeno 2 anni continuativi | 5 |
B Senior - esperienza nel ruolo per almeno 4 anni continuativi | 8 |
nessun profilo | 0 |
Il concorrente dovrà indicare a sistema uno dei due profili professionali Junior o Senior, o nessun profilo e dovrà caricare la documentazione richiesta nell’apposito campo. Sia nelle ipotesi in cui la figura sia già incardinata nell’organico, sia nell’ipotesi in cui l’operatore economico intenda contrattualizzare un libero professionista, dovrà essere inserito, a dimostrazione e per la valutazione dell’esperienza, un CV sottoscritto dal soggetto.
Il punteggio per tale sub-criterio è relazionato agli anni di esperienza ed il massimo attribuibile è pari a 8. I punti non sono cumulabili.
La comprova del requisito avverrà in sede di offerta dell’Accordo Quadro con la presentazione del curriculum del professionista dal quale si evincano le mansioni svolte e gli anni di esperienza.
Nei casi in cui il concorrente indichi nessun profilo, non carichi la documentazione o la stessa non risulti idonea per la comprova del requisito, sarà attribuito dalla Commissione un punteggio pari a zero per il sub criterio.
Nell’ipotesi in cui durante l’esecuzione dei singoli contratti attuativi si rendesse necessario procedere alla sostituzione della persona con la professionalità indicata, la sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori, di concerto con il RUP, che si riserverà il diritto di rifiutarla qualora la persona proposta non avesse caratteristiche equipollenti o superiori a quelle indicate dall’operatore in sede di offerta dell’Accordo quadro. Il requisito dovrà perdurare per tutta la durata dell’appalto specifico.
Sub-criterio 2.3 – Profilo professionale B – Redazione documentazione tecnico-amministrativa
Nel sub-criterio 2.3 l’operatore economico dichiara la presenza nell’organico o attraverso contratti libero professionali con personale esterno di un tecnico, dedicato all’appalto specifico, che si occupi della redazione della documentazione amministrativa e dell'assistenza tecnica e contabile. Tale profilo professionale può essere garantito anche dal titolare dell’impresa nell’ipotesi in cui sia in possesso dei titoli di studio richiesti e non sia già stato indicato per i profili precedenti.
Il punteggio assegnato alla risorsa, è tabellare ed è differenziato a seconda della qualifica tecnica posseduta come di seguito riportato (sub criterio 2.3):
2.3 Qualifica Tecnica posseduta | Punteggio (max 6) |
A - geometra o titolo equipollente | 4 |
B - ingegnere/architetto jr (laurea triennale) | 6 |
C - ingegnere/architetto senior (laurea magistrale) | 8 |
nessun profilo | 0 |
Il concorrente dovrà indicare a sistema il profilo dedicato all’appalto specifico e caricare nell’apposito campo la documentazione finalizzata alla comprova del requisito della risorsa individuata (CV firmato digitalmente con indicazione del titolo di studio posseduto). Nel caso in cui l’operatore economico non garantisca tale figura indicherà a sistema nessun profilo.
La comprova del requisito avverrà in sede di offerta dell’Accordo Quadro.
Nei casi in cui il concorrente indichi nessun profilo, non carichi la documentazione o la stessa non risulti idonea per la comprova del requisito, sarà attribuito dalla Commissione un punteggio pari a zero per il sub criterio.
Nell’ipotesi in cui durante l’esecuzione dei contratti attuativi si rendesse necessario procedere alla sostituzione della persona con qualifica tecnica indicata, la sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei lavori, di concerto con il RUP, che si riserverà il diritto di rifiutarla qualora la persona proposta non avesse caratteristiche equipollenti o superiori a quelle indicate dall’operatore in sede di offerta dell’Accordo quadro. Il requisito dovrà perdurare per tutta la durata dell’appalto specifico.
Criterio 3 – Tempistica rilascio documentazione
Nel criterio 3 è richiesto all’operatore economico di garantire tempi di elaborazione e trasmissione delle certificazioni dei materiali e degli impianti e di redigere schede e documentazione tecnica delle lavorazioni effettuate.
Sub-criterio 3.1 - Certificazione dei materiali e degli impianti
Si richiede all’operatore economico di garantire la presentazione alla DL delle certificazioni relative alle prescrizioni del DM 37/08, dei materiali utilizzati (con le relative DoP se previste dalla normativa vigente), in formato digitale, al termine delle lavorazioni oggetto di certificazione:
3.1 Certificazione dei materiali e degli impianti | Punteggio (max 5) |
A - 15 giorni naturali e consecutivi | 2 |
B - 5 giorni naturali e consecutivi | 4 |
No = Nessuna tra le opzioni indicate alle lettere A e B | 0 |
Il punteggio massimo per tale sub criterio è 4. I punti del sub-criterio non sono cumulabili.
L’operatore economico dovrà indicare a sistema una delle opzioni sopra indicate. Nel caso in cui non intenda garantire le tempistiche in parola dovrà selezionare “No” e nessun punteggio sarà assegnato. In tale ipotesi la documentazione dovrà essere consegnata secondo la tempistica individuata dalla Stazione appaltante in sede di appalto specifico.
In sede di offerta per l’Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione, ma dovrà essere individuata l’opzione eventualmente garantita. La comprova del requisito avverrà in fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici.
Il mancato rispetto dei tempi indicati in sede di offerta tecnica comporta l’applicazione di una penale giornaliera così come individuata nel paragrafo 13.2 del Capitolato che, in caso di reiterate contestazioni, potrebbero comportare la risoluzione contrattuale.
Sub criterio 3.2 – Redazione schede e documentazione tecnica lavorazioni effettuate
L’Operatore economico assicura la realizzazione della documentazione descrittiva in formato digitale
(schede con schemi elaborati in formato dwg o con documentazione fotografica) degli ambienti nei quali sono stati eseguiti i lavori secondo le tempistiche concordate con il RUP. Si precisa che in relazione all’attività offerta e valutata nel sub criterio non potrà essere richiesto negli appalti specifici un tempo di consegna inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dal termine delle lavorazioni sugli ambienti da schedulare.
Il punteggio del sub-criterio è tabellare on/off. E il massimo attribuibile è 5.
In sede di offerta per l’Accordo Quadro non dovrà essere presentata alcuna documentazione, ma dovrà essere individuata l’attività garantita. La comprova del requisito avverrà in fase di esecuzione dei singoli Appalti specifici.
Il mancato rispetto dell’impegno assunto comporta l’applicazione di una penale giornaliera così come quantificata al paragrafo 13.2 del Capitolato.
Criterio 4 - Certificazioni Impianti DM 37/08
Si richiede all’Operatore economico il possesso, al momento della scadenza della presentazione dell’offerta, delle abilitazioni di cui al DM 37/2008 per l’installazione e il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti (lettere a-b-c-d-e-f-g).
Il punteggio è quantitativo e calcolato secondo la seguente formula:
Qi = n(abil)i * 1 dove
n(abil)i è il numero delle abiliazioni previste dall’art 1 comma 2 del DM 37/2008 in possesso dell’operatore economico di seguito indicate:
impianti elettrici
impianti radiotelevisivi, elettronici
.
impianti di riscaldamento e climatizzazione 1 comma 2 lett. d) impianti idro-sanitari
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas impianti di sollevamento di persone o di cose
ianti di protezione antincendio.
L’operatore economico dovrà indicare a sistema il possesso delle abilitazioni (considerando le abilitazioni dell’intera compagine) tra le opzioni sopra indicate. Il sistema restituisce il punteggio Qi sulla base delle opzioni selezionate. Nel caso in cui non sia in possesso di nessuna abilitazione non dovrà effettuare nessuna selezione e nessun punteggio sarà assegnato.
La comprova del requisito avverrà in sede di offerta dell’Accordo Quadro. L’operatore economico
indicherà a sistema quali abilitazioni posside e specificherà quali di esse risultano nel camerale. Nel caso non siano tutte ricomprese nei certificati emessi dal Registro delle Imprese, l’operatore dovrà inserire negli appositi campi la documentazione attestante l’avvenuta richiesta di abilitazione trasmessa al Registro delle Imprese stesso.
Nel caso in cui tale documentazione sia necessaria ma non venga allegata o sia insufficiente per la comprova del possesso delle abilitazioni non presenti nei certificati emessi dal Registro delle Imprese, non verrà assegnato nessun punteggio ovvero verrà assegnato il punteggio solo per le abilitazioni per le quali tale requisito è stato dimostrato.
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della Tabella “Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno,.secondo i valori di seguito riportati:
Elementi forniti per la valutazione degli elementi del sub-criterio | Coefficiente. |
Insufficiente/irrilevante (la soluzione proposta non presenta aspetti positivi o comunque adeguati a quanto richiesto | 0 - 0.20 |
Mediocre (la soluzione proposta affronta solo alcuni aspetti, risultando ancora inadeguata rispetto a quanto richiesto | 0,21 – 0.40 |
Sufficiente (la soluzione proposta, seppur non completamente adeguata. presenta aspetti positivamente apprezzati | 0,41 – 0.60 |
Buono (la soluzione proposta risulta completamente adeguata rispetto a quanto richiesto e presenta aspetti positivi elevati | 0.61 – 0.80 |
Ottimo: la soluzione proposta presenta aspetti di eccellenza e innovatività | 0.81 – 1,00 |
Sulla base di questo metodo, ogni commissario attribuisce un coefficiente al criterio (sub-criterio 1.1) di ciascuna offerta. La commissione, successivamente calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Con riferimento agli elementi quantitativi a cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” (Criterio 4) il relativo punteggio è assegnato automaticamente ed in valore assoluto a seguito dell’applicazione della formula indicata per il criterio, sulla base del numero di elementi presenti nell’offerta tra gli elementi richiesti.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.
20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “bilineare”:
per Ai ≤ Asoglia Ci = X*(Ai / Asoglia)
per Ai > Asoglia Ci = X + (1,00-X)*[(Ai - Asoglia) / Amax - Asoglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
Amax = valore del ribasso più conveniente
La modalità di calcolo del coefficiente dell’offerta economica sopra illustrata, sarà utilizzata sia per la procedura di Accordo Quadro che in fase di rilancio competitivo per l’aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici.
20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI Aggiudicazione Accordo Quadro
Per l’aggiudicazione dell’Accordo quadro la commissione, terminato il calcolo dei coefficienti
dell’offerta tecnica ed economica, procederà per ciascuna offerta all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore. Xxxxxxx dichiarati aggiudicatari il numero di operatori previsti per ciascun lotto, in ordine decrescente di punteggio.
PToti = Pti + Pei
Pti = Vai x Pa + Qi + Ti Pei = Ci x Pb
dove
- PToti è il punteggio dell’offerta del concorrente i-esimo
- Pti è il punteggio dell’offerta tecnica del concorrente i-esimo
- Pei è il punteggio dell’offerta economica del concorrente i-esimo
- Vai è il coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimali, attribuito al concorrente i-esimo relativo ai “Punti D” discrezionali del sub-criterio 1.1 e calcolati come ai punti precedenti
- Pa è il fattore ponderale (peso) del criterio di valutazione (sub-criterio 1.1) di cui alla colonna
“Punti D” della “Tabella Criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica”
- Qi è il punteggio relativo ai “Punti Q” quantitativi del criterio di valutazione 4, espresso in valore assoluto ed ottenuto automaticamente dall’applicazione della formula indicata per il criterio, sulla base del numero di elementi presenti nell’offerta del concorrente (i-esimo) tra gli elementi richiesti.
- Ti = ∑𝑥 𝑇𝑥𝑖 è la somma dei punteggi relativo ai “Punti T” tabellari dei criteri e sub-criteri indicati con i codici 1.2 - 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 3.1 – 3.2, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente (i-esimo) ed attribuiti sulla base della presenza o assenza dell’elemento richiesto con i punti contenuti nella colonna “Punti T”.
- Ci è il coefficiente criterio di valutazione dell’offerta economica, del concorrente i-esimo calcolato secondo quanto riportato nel paragrafo dedicato al calcolo del coefficiente dell’offerta economica.
- Pb è il fattore ponderale (peso) del criterio di valutazione criterio offerta economica
Aggiudicazione Appalti specifici
Per l’aggiudicazione dei singoli appalti specifici al punteggio dell’offerta tecnica ottenuto in fase di AQ sarà sommato il nuovo punteggio ottenuto nell’offerta economica a seguito del rilancio competitivo. Sia il coefficiente dell’offerta economica che il suo punteggio totale saranno calcolati con le medesime formule utilizzate per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro (formula bilineare e metodo aggregativo compensatore).
Z(AS)i= Pti + Pe(AS)i
dove
- Z(AS)i è il punteggio dell’offerta del concorrente i-esimo dell’appalto specifico
- Pti è il punteggio dell’offerta tecnica del concorrente i-esimo attribuito nell’Accordo Quadro
- Pe(AS)i è il punteggio dell’offerta economica del concorrente i-esimo calcolata con la medesima formula utilizzata per l’aggiudicazione delll’AQ sulla base del ribasso offerto dal concorrente a seguito del rilancio competitivo.
21 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n [min. 3 max 5] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine la stazione appaltante prima del conferimento dell’incarico chiede ai medesimi di rilasciare apposita dichiarazione.
Sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”, sarà pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche .
Al temine dell’esame dell’offerta Tecnica la commissione procede:
• all’assegnazione del punteggio a ciascun elemento di valutazione dell’Offerta Tecnica secondo quanto previsto al paragrafo 20
• a formulare una graduatoria provvisoria, per ciascun lotto, delle sole Offerte Tecniche. Di questa si da conto nel verbale. Eventuali schede utilizzate per l’attribuzione del giudizio sono allegate al medesimo verbale.
L’esito dei lavori della Commissione per la valutazione dell’offerta tecnica avverrà attraverso apposita comunicazione ai concorrenti attraverso la piattaforma al termine della stessa.
Sono escluse, dopo l’apertura della busta contenente l’Offerta Tecnica, le offerte:
a) che contengono elementi dell’offerta economica;
b) che non risulta separata dall’offerta economica.
22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLE BUSTE E INVERSIONE PROCEDIMENTALE
La pubblicità delle sedute è garantita attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante le sedute di gara, che saranno inviate attraverso la piattaforma, al termine della stessa.
La Stazione Appaltante, per la presente gara, si riserva la facoltà di avvalersi della inversione procedimentale prevista all’art. 133, comma 8 del d.lgs. 50/2016 e pertanto può decidere di procedere prima alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, e successivamente all’esame della documentazione amministrativa secondo quanto previsto al paragrafo 23.
Della modalità prescelta (inversione procedimentale o procedura ordinaria) si darà comunicazione a tutti i partecipanti attraverso la piattaforma. Nella comunicazione saranno altresì indicate le date di avvio delle operazioni.
Anche gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati ai concorrenti sempre attraverso il sistema di messagistica della piattaforma SardegnaCAT e pubblicati sul sito xxxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alla procedura di gara.
La Commissione giudicatrice, coadiuvata dal RUP per la fase di apertura e verifica della regolarità delle offerte presentate, nell’eventuale applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale previsto dall’art. 133 comma 8 del codice dei contratti, procederà:
a) Allo sblocco di tutte le offerte pervenute sulla piattaforma elettronica;
b) All’apertura della busta amministrativa e al suo congelamento;
c) All’apertura della busta dell’offerta tecnica e alla verifica della presenza e della regolarità dei documenti presentati;
d) A redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, o ad utilizzare il verbale di sistema della piattaforma eventualmente integrato.
Pertanto, nell’ipotesi in cui si opti per l’inversione procedimentale nel corso della prima seduta non si procederà ad esaminare la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti al fine di verificare l’idoneità degli stessi. Tale verifica, così come previsto al comma 8 dell’art. 133 del codice dei contratti, verrà effettuata successivamente all’apertura dell’offerta economica nei confronti degli operatori economici risultati in graduatoria per ciascun lotto per effetto del limite di aggiudicazione previsto al paragrafo 5.1 del presente disciplinare.
Nell’ipotesi in cui, invece, non si opti per l’inversione procedimentale, le operazioni di apertura delle busta di qualifica e la verifica della relativa documentazione sarà effettuata dal Rup unitamente ad un seggio di gara e si applicheranno le regole previste dalla procedura ordinaria, ossia apertura della documentazione amministrativa, verifica della stessa e compatibilità con le regole e i vincoli di partecipazione, eventuale attivazione del soccorso istruttorio, provvedimento ammessi ed esclusi alla successiva fase. Al termine di tale attività il Rup trasmette, alla commissione giudicatrice, l’elenco dei concorrenti ammessi alla successiva fase, ossia all’apertura e verifica dell’offerta tecnica.
Di tutte queste attività si redigerà apposito verbale che sarà trasmesso ai concorrenti attraverso la piattaforma sezione messaggistica.
A seguito dell’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, le stesse verranno valutate in seduta riservata dalla Commissione giudicatrice secondo quanto previsto al paragrafo successivo.
23 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione, coadiuvata dal Rup, procederà, per ciascun lotto, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema. La commissione redigerà apposito verbale alla conclusione delle operazioni relative all’offerta tecnica.
La Commissione, per ciascun lotto, all’apertura e alla valutazione delle Offerte economiche e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per l’offerta tecnica e l’offerta economica, sarà accordata preferenza al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, la stazione appaltante procederà mediante estrazione in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige un apposito verbale con la graduatoria e la comunica al RUP.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, le offerte appaiano anormalmente basse, la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che, all’esito dell’attività di valutazione della documentazione amministrativa, procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 25.
L’eventuale verifica di anomalia dell’offerta avviene quindi ad esito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa nell’ipotesi di inversione procedimentale o al termine delle valutazioni tecnico ed economiche nell’ipotesi di procedura ordinaria.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare alla Stazione Appaltante i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
24 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nell’ipotesi di utilizzo della procedura di inversione procedimentale, una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti e terminati quindi i lavori della Commissione, il Seggio di gara procederà, per ciascun lotto, all’esame della documentazione amministrativa degli operatori classificati utilmente in graduatoria, in relazione al numero di aggiudicatari previsti per il singolo lotto, e di quella relativa ai restanti concorrenti ammessi, in numero pari, ove esistenti, al 50% del numero di aggiudicatari previsti per il singolo lotto arrotondando per difetto, procedendo secondo l’ordine degli stessi in
graduatoria.
Il Seggio quindi procede a:
a) verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Fermo restando il soccorso istruttorio, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 83 comma 9 del Codice (cfr. paragrafo 16 del presente Disciplinare), l’esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio verrà reso noto ai concorrenti anche mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale e tramite Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016, provvedendo altresì alla pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara sul sito, nella sezione della specifica gara.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all’esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, per ogni lotto, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare le migliori offerte anormalmente bassa, in numero pari al numero massimo di aggiudicatari per il singolo lotto. Qualora una o più offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
26 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formula la proposta di aggiudicazione in favore dei concorrenti che hanno presentato la migliore offerta, sino a raggiungere il numero massimo di aggiudicatari previsto per ogni lotto, chiudendo le operazioni di gara.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass. Nell’ipotesi di verifica di requisiti non disponibili nel sistema AVCPass, e i cui contenuti non sono detenuti da altre Pubbliche amministrazioni, l’Operatore economico sarà invitato a produrre, entro 5 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante, idonea documentazione.
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La CRC aggiudica, quindi, al successivo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui il concorrente collocato in graduatoria non sia qualificato, si procede scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto di Accordo quadro avviene entro il termine massimo di 60 giorni e a seguito del trascorrere dei 35 giorni previsti dal comma 9 dell’articolo 32 (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/00, convertito in legge n. 120/20 e ss.mm.ii, si procede alla stipulazione previa acquisizione dell’informativa liberatoria provvisoria, anche quando l’accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L’iscrizione nell’elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all’articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l’iscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell’informazione antimafia.
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla CRC con apposita richiesta e, comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione:
a) a fornire alla CRC tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie;
b) a depositare la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice e secondo quanto previsto nel paragrafo 12.2 ;
c) a provvedere al pagamento della quota parte delle spese di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del DM MIT del 2/12/2016 e come indicato successivamente;
d) a provvedere alle spese per il contratto sulla base di quanto previsto dalle legge e come indicato successivamente.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico degli aggiudicatari e devono essere rimborsate prima della stipula del contratto di Accordo quadro. L’importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è di circa € 12.000 Saranno comunicati tempestivamente agli aggiudicatari eventuali scostamenti dall’importo indicato, fornendone i giustificativi.
Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari effettivi dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo la seguente formula:
SP(lotto i)=(VLotto i / VAQ) x SPAQ dove
SP(lotto i) sono le spese di pubblicazione attribuite ad ogni lotto in proporzione al suo valore VLottoi Valore del lotto i
VAQ è il valore dell’intero accordo quadro pari a 26.500.000,00 euro
SPAQ sono le spese di pubblicazione della totalità dei lotti dell’Accordo quadro orientativamente pari a 12.000,00 euro
SPOe(lotto i) = SP(lotto i) / NOe(Lotto i)
SPOe(lotto i) sono le spese di pubblicazione per ogni Operatore economico aggiudicatario del lotto i NOe(Lotto i) è il numero di operatori qualificati effettivi per il lotto i
Il numero di aggiudicatari per singolo lotto da considerarsi è stabilito in fase di aggiudicazione stipula
dell’accordo quadro.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratti.
FASE 2 – GLI APPALTI SPECIFICI
27 GENERALITA’ FASE 2
La FASE 1 di qualificazione nell’Accordo quadro, e gestita dalla CRC, si conclude con l’aggiudicazione dei singoli lotti agli Operatori economici che hanno presentato la migliore offerta, in numero massimo a quello definito per ogni lotto.
Il contratto di Accordo quadro contiene e regolamenta i rapporti tra gli Operatori economici e la CRC, nonché la disciplina vincolante per la FASE 2 – Appalti specifici, in particolare:
a) gli impegni assunti in sede di offerta tecnica;
b) i motivi di esclusione dall’Accordo quadro;
c) le richieste di avvalimento e di subappalto;
d) il Capitolato speciale d’appalto (parte amministrativa) e le voci di prezzo aggiuntive definite dalle Stazioni appaltanti per gli Appalti specifici così come descritto di seguito.
La FASE 2 è gestita dalle Stazioni appaltanti (si rimanda alle Premesse a inizio Disciplinare), che avranno richiesto l’accreditamento alla CRC per poter usufruire di quote di plafond dei lotti di interesse per poter bandire una o più RdO, di importo minimo di € 150.000, basate sul confronto competitivo degli aggiudicatari della FASE 1 sull’elemento prezzo.
In questa fase la CRC avrà il compito di controllare che le Stazioni appalti e gli aggiudicatari della FASE 1 rispettino i reciproci impegni.
Anche la FASE 2 si svolgerà interamente sulla piattaforma SardegnaCAT, nella specifica buyer dell’Accordo quadro. Gli appalti specifici saranno attivati attraverso RdO, pubblicate dalle Stazioni appaltanti previa autorizzazione della CRC.
Ogni Appalto specifico è finanziato con i fondi propri delle Stazioni Appaltanti.
27.1 OGGETTO APPALTI SPECIFICI
Ogni appalto specifico è caratterizzato da :
a) un importo a base d’asta al netto dell’IVA compreso tra il minimo e il massimo importo contrattuale previsto per il singolo lotto, secondo la tabella riepilogativa riportata nella
premessa del presente disciplinare (fermo restando che l’importo a base d’asta non è vincolante per la Stazione Appaltante che può concludere il contratto a seconda delle proprie esigenze interne senza che l’Operatore economico possa avanzare alcuna pretesa per il mancato raggiungimento dell’importo del contratto così come aggiudicato);
b) una serie di elementi caratterizzanti che lo definiscono utilmente al fine di poter offrire un ribasso migliorativo congruo esplicitati dalle Stazioni appaltanti, come meglio precisato nel paragrafo seguente;
c) come criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio tecnico attribuito nella FASE 1 e il nuovo punteggio dell’offerta economica calcolato sul ribasso migliorativo offerto in sede di partecipazione alla RdO con applicazione della formula indicata al paragrafo 20.4;
d) l’offerta tecnica della FASE 1 vincolante per tutta la durata dell’Accordo quadro e degli appalti specifici collegati;
e) il Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa della FASE 1, più il capitolato tecnico elaborato dalla Stazione appaltante (o lo schema allegato alla presente documentazione approvato dalla stazione appaltante) oltre ad alcune specifiche precisazioni rese note dalle Stazioni appaltanti al momento della pubblicazione della RdO;
f) come base per l’offerta economica il Prezzario Regionale vigente al momento dell’indizione dell’RdO, nonché eventuali nuove voci di prezzo definite dalle Stazioni appaltanti al momento della pubblicazione della RdO al fine di poter offrire un ribasso migliorativo congruo;
g) una durata non superiore a 24 mesi dalla stipulazione del contratto di Appalto specifico con la Stazione appaltante titolare dello stesso.
27.2 ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL’APPALTO SPECIFICO
Con la pubblicazione delle RdO, le Stazioni appaltanti rendono pubblici gli elementi caratterizzanti l’esecuzione dell’Appalto specifico, utili all’’Operatore economico invitato al fine di offrire il proprio ribasso migliorativo rispetto a quello già offerto nella FASE 1 di Accordo quadro.
Con ribasso migliorativo si intende l’offerta di uno sconto superiore (non pari o inferiore) a quello offerto nella FASE 1 sui prezzi del Prezzario regionale e delle eventuali nuove voci di prezzo, frutto di una maggiore consapevolezza della consistenza dell’appalto da eseguire, data dai dettagli definiti dalle Stazioni appaltanti.
Le Stazioni appaltanti definiscono gli elementi caratterizzanti compilando, in ogni sua parte, l’apposito allegato predisposto dalla CRC, e ad allegando eventuali documenti integrativi. Il Modello di rinegoziazione conterrà i seguenti elementi:
1) STAZIONE APPALTANTE: indicazione dei dati identificativi della Stazione appaltante
(nome, indirizzo, PEC ecc.);
2) RUP O RESPONSABILE DELL’AFFIDAMENTO: identificazione del responsabile dell’Appalto specifico;
3) RIFERIMENTI PER L’APPALTO: indicazione dei riferimenti di chi è deputato a dare informazioni sull’Appalto specifico anche distinto per la procedura di gara e per gli aspetti tecnici dell’esecuzione (telefono, email, PEC ecc.);
4) OGGETTO DEL CONTRATTO: breve descrizione dell’oggetto dell’Appalto specifico, conforme all’oggetto del presente Accordo quadro;
5) CIG DERIVATO: indicazione del CIG richiesto dalla Stazione appaltante prima della pubblicazione della RdO e collegato al CIG Master, cioè al CIG del lotto di interesse;
6) DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: indicazione delle data e dell’ora entro cui gli operatori economici devono caricare le proprie offerte sulla piattaforma (minimo 5 giorni massimo 15);
7) DATA APERTURE OFFERTE: indicazione delle data e dell’ora in cui la Stazione appaltante aprirà le buste economiche;
8) LOTTO DI INTERESSE: indicazione del lotto entro cui si inserisce l’Appalto specifico e da cui si desume la qualifica e l’ambito geografico corrispondente;
9) IMPORTO A BASE D’ASTA: indicazione dell’importo contrattuale, distinto per importo dei lavori soggetti a ribasso e importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, entro il limite dell’importo massimo contrattuale stabilito per quel lotto;
10) DURATA CONTRATTUALE: indicazione della durata del Contratto attuativo, in ogni caso non superiore ai 24 mesi dalla stipula dello stesso;
11) LUOGO DI INTERVENTO: potrà essere esteso a tutti i Comuni del Lotto specifico o ristretto sino all’individuazione del/dei Comune/i o addirittura dell’indirizzo;
12) LAVORAZIONI DA ESEGUIRE: potranno essere indicate genericamente “tutte le lavorazioni appartenenti alle categorie di lavorazioni di quello specifico lotto” sino all’individuazione delle singole lavorazioni e alla loro quantificazione percentuale;
13) MODALITA’ OPERATIVE: in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, possono essere individuate più di una modalità operativa da dettagliare a seconda delle esigenze (ad esempio: Modalità pronto intervento, con risposta entro X ore/giorni, eventuali modelli da compilare nelle varie fasi della procedura);
14) LAVORAZIONI ART.53 L190/2012: indicazione delle eventuali lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi della L 190/2012. L’operatore economico dichiara l’intenzione di
subappaltare una o più di queste lavorazioni già nella FASE 1 di Accordo quadro se non iscritto alla white list;
15) SOPRALLUOGO: la Stazione appaltante può richiedere l’obbligo di sopralluogo prima della presentazione delle offerta, indicando tempistiche e modalità per il suo espletamento;
16) ABILITAZIONI SPECIFICHE: indicazione delle abilitazioni specifiche per l’esecuzione dell’Appalto (es: DM 37/2008).
17) INCIDENZA/COSTO MANDOPERA: indicazione di una percentuale stimata oppure dell’importo calcolato puntualmente nei documenti di gara dalla stazione appaltante;
18) ANTICIPAZIONE: (min 20%);
19) IMPORTI SAL ( da individuare a cura della SA);
20) GARANZIA DEFINITIVA: ogni Appalto specifico sarà corredato di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice;
21) POLIZZA C.A.R.: (es: Polizza assicurativa “C.A.R.” di cui all’art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016, con somma assicurata per danni a opere e impianti dell’importo contrattuale maggiorato dell’IVA pari a € e con somma assicurata per responsabilità civile verso terzi pari a € 500.000,00 redatta in conformità allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004);
22) NUOVE VOCI DI PREZZO (NON PRESENTI NEL PREZZARIO): indicazione di nuove voci di prezzo legate alle lavorazioni dell’Appalto specifico che non sono contenute nel Prezzario regionale né nella sua eventuale versione revisionata e vigente alla data di attivazione dell’Appalto specifico. La voce dovrà essere strutturata analogamente a quelle riportate nel Prezzario;
23) ULTERIORI PRESCRIZIONI CAM (rispetto a quelle già individuate nel Capitolato speciale);
24) ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA: l’art. 216, comma 4, del Codice, impone l’adozione di un PSC per ogni appalto; fermo restando le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto è possibile allegare ulteriore documentazione prevista dalla normativa pe ril caso specifico come ad esempio PSC, DUVRI, ecc;
25) ULTERIORI PENALI E SANZIONI: in aggiunta rispetto a quanto previsto a riguardo nel Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appalto specifico potrebbe necessitare di ulteriori penali e sanzioni in relazione alle modalità operative dell’appalto stesso. Le penali aggiuntive non dovranno essere sostitutive a quelle individuate nel Capitolato speciale e dovranno appartenere alle tipologie individuate (penali per ritardo e per inadempimento);
Le disposizioni contenute nel Modello di rinegoziazione costituiscono vincoli contrattuali e saranno inserite nello Schema di contratto redatto dalla Stazione appaltante e a corredo della RdO.
27.3 ITER APPALTI ATTUATIVI
PER LE STAZIONI APPALTANTI
Ciascun Appalto specifico sarà espletato sulla base delle condizioni indicate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto parte amministrativa e nel contratto di Accordo quadro. Ciascun contratto attuativo dovrà essere dotato di un CIG derivato che sarà richiesto dalla stazione appaltante prima della pubblicazione della RdO. Il contenuto del Capitolato speciale parte amministrativa è vincolante. Questo sarà integrato con un capitolato tecnico, elaborato dalla stazione appaltante anche attravero gli schemi messi a disposizione dalla CRC. Nell’ipotesi in cui in esso siano disciplinati aspetti contenuti nel Capitolato speciale parte amministrativa, approvato da questa CRC, questi dovranno essere in linea per le medesime prescrizioni.
Al fine di aggiudicare l’ Appalto specifico, la singola Stazione appaltante aderente all’Accordo quadro procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
1. preliminarmente, procederà a precisare l’oggetto del singolo Appalto specifico in ragione di quanto stabilito nel disciplinare, nel Capitolato Speciale d’Appalto e a trasmettere la richiesta di adesione all’Accordo quadro, con riferimento al singolo lotto, alla CRC sulla base del modello che sarà messo a disposizione delle Stazioni appaltanti. La CRC rilascerà apposite credenziali per accedere alla Buyer dell’ Accordo quadro.
2. a seguito del rilascio delle credenziali, la Stazione appaltante verrà abilitata al caricamento sulla piattaforma SardegnaCAT della RdO, alla quale saranno invitati gli aggiudicatari di quel lotto; gli Operatori che avranno già superato il numero massimo degli affidamenti non potranno essere invitati alla rinegoziazione. Sarà cura della CRC indicare alle Stazioni appaltanti gli Operatori da invitare.
3. La documentazione da inserire a corredo della RdO consiste nel: Modello di rinegoziazione (su Modello che sarà messo a disposizione delle Stazioni appaltanti) da compilare in ogni sua parte, nello Schema di contratto di Appalto specifico, da adattare alle esigenze della Stazione appaltante e alle specifiche indicate nel Modello di rinegoziazione. La stazione appaltante allegherà altresì l’ulteriore documentazione tecnica e/o gli elaborati predisposti per il contratto attuativo. All’Operatore economico non sarà richiesta ulteriore documentazione amministrativa in quanto la CRC si assume l’onere di verificare i requisiti dell’Operatore economico per tutta la durata dell’Accordo quadro a cadenza semestrale. Si ricorda che l’art. 23 comma 3 bis del d.lgs 50/06 - come ad oggi integrato dall'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 - specifica che «fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
4. Terminata la fase di caricamento della RdO, le Stazioni appaltanti dovranno richiedere l’abilitazione alla pubblicazione dell’RdO che la CRC si impegna a rilasciare entro 48 ore dalla richiesta.
5. Per ciascun confronto competitivo, la Stazione appaltante assegnerà agli Operatori economici un termine non inferiore ai 5 giorni per presentare offerta. Tale termine minimo è elevato a 10 giorni nel caso in cui la Stazione appaltante chieda agli Operatori l’esecuzione di un sopralluogo obbligatorio, propedeutico alla presentazione dell’offerta.
6. La procedura di aggiudicazione dell’Appalto specifico avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del Codice) utilizzando l’offerta tecnica e il relativo punteggio derivante dall’Accordo quadro (che questa CRC metterà a disposizione delle Stazioni appaltanti) al quale si aggiungerà il punteggio attribuito all’offerta economica dell’Appalto specifico, secondo quanto stabilito al paragrafo 20 e seguenti.
7. La Stazione appaltante procederà all’apertura delle offerte, all’aggiudicazione del relativo Appalto specifico, alla stipulazione del Contratto attuativo, a redigere la propria graduatoria, a fare le pubblicazioni e le comunicazioni relative all’aggiudicazione dei contratti e all’eventuale verifica dell’anomalia nei casi in cui ricorrano le ipotesi di cui al comma 1 o 3 dell’articolo 97 del Codice. In ogni caso il Rup dovrà verificare la congruità dei costi della manodopera, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Dell’aggiudicazione e della relativa graduatoria è data immediata comunicazione alla CRC attraverso la casella di posta elettronica certificata.
8. Saranno esclusi dall’aggiudicazione dell’Appalto specifico i concorrenti che offrono un ribasso inferiore o uguale rispetto a quello offerto in fase di partecipazione all’Accordo quadro. L’esclusione dall’appalto specifico non comporta l’esclusione dall’Accordo quadro ma la Stazione appaltante dovrà dare immediata comunicazione alla CRC.
9. Prima della stipula del contratto attuativo la Stazione appaltante deve verificare il rispetto dei criteri dell’offerta tecnica in particolare gli impegni eventualmente assunti con il criterio 1.1, 2.2 e 2.3 che saranno contenuti nel Contratto di Accordo quadro che la CRC metterà a disposizione.
10. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, è prevista l’anticipazione del 20% sull’importo dei singoli contratti di Appalto specifici.. Per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione può essere incrementata fino al 30%, ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. L’anticipazione del prezzo sarà soggetta alla normativa vigente all’atto della stipula del singolo contratto attuativo e sarà indicata nel modello di rinegoziazione quale elemento caratterizzante.
La stazione appaltante corrisponde l’anticipazione, calcolata sul valore del contratto, entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
PER GLI OPERATORI ECONOMICI
1. L’operatore economico aggiudicatario di un lotto dell’Accordo quadro, riceverà la notifica di un invito a presentare offerta per l’appalto specifico negli indirizzi email inseriti in fase di registrazione alla piattaforma. L’operatore economico è tenuto a presidiare la propria area riservata all’interno della piattaforma, nella quale saranno presenti le Rdo relative all’appalto specifico;
2. sulla base delle indicazioni contenute nel Modello di rinegoziazione, sarà invitato a inserire nel sistema i dati relativi all’offerta economica (ribasso offerto, costi della manodopera, oneri per la sicurezza aziendale);
3. dovrà allegare il Modello di rinegoziazione e lo schema di contratto firmati digitalmente per accettazione e confermare la propria offerta. Si ricorda che il ribasso percentuale dovrà essere superiore a quello presentato in fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro.
1) Gli Operatori economici invitati sono tenuti a presentare offerta, pena:
a) alla prima mancata risposta: escussione del 50% della cauzione definitiva di FASE 1;
b) alla secondo mancata risposta: escussione del restante 50% della cauzione definitiva di FASE e risoluzione del contratto di Accordo quadro.
2) Gli Operatori economici invitati alla rinegoziazione sono tenuti a presentare offerta per il singolo appalto specifico con ribasso percentuale superiore a quello presentato in fase di aggiudicazione dell’Accordo quadro. Il mancato rispetto di questo impegno comporta:
a) Alla prima offerta inferiore o uguale a qualla presentata in sede di AQ saranno esclusi dall’appalto specifico. L’esclusione dall’appalto specifico non comporterà l’esclusione dall’Accordo quadro ma la Stazione appaltante dovrà dare immediata comunicazione alla CRC.
b) Alla seconda offerta inferiore o uguale a qualla presentata in sede di AQ oltre all’esclusione dall’appalto specifico operata dalla stazione appaltante, la CRC escuterà all’operatore economico il 50% della cauzione definitiva che dovrà essere reintegrata.
Il rispetto di dette penalità è formalizzato nel contratto di Accordo quadro.
4. Le Stazioni appaltanti aggiudicano l’Appalto specifico, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’Operatore economico che avrà ottenuto il miglior punteggio totale dato dal punteggio dell’offerta tecnica già calcolato nella FASE 1 più il nuovo punteggio dell’offerta economica calcolato sulla base del ribasso migliorativo presentato per l’Appalto specifico (secondo le formule di cui al paragrafo 20.4), fermo restando le eventuali verifiche dell’anomalia;
5. L’Operatore economico aggiudicatario della RdO presenta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice.
6. Prima della stipula la Stazione appaltante richiede l’eventuale verifica del rispetto degli impegni assunti in sede di offerta tecnica;
7. Contestualmente alla stipula del contratto di Appalto specifico con la Stazione appaltante, la CRC svincola la cauzione definitiva di FASE 1 nella misura:
a) del 50% dell’importo totale, dopo la firma del primo contratto di Appalto specifico e la restante parte al termine dell’Accordo quadro
b) nelle ipotesi in cui sia prevista la possibilità di essere aggiudicatari di più contratti attuativi, la cauzione definitiva sarà svincolata del 33% per ogni contratto e l’ultima tranche solo alla chiusura dell’Accordo quadro.
27.4 ULTERIORI DISPOSIZIONI
In sede di RdO, saranno escluse le offerte :
• che presentano un ribasso inferiore o pari a quello presentato nella FASE 1 di Accordo Quadro, come riportato nel punto 2 del precedente paragrafo, o contengono un’offerta in aumento ai sensi del comma 4 lett. b) del Codice;
• che non contengono l’indicazione del ribasso offerto (né in cifre né in lettere);
• che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordin ata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto negli atti di gara;
• che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi della sicurezza aziendali propri dell’offerente e, sempre ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice, quelli relativi alla manodopera;
In questa fase della procedura non sarà attivabile l’istituto del soccorso istruttorio.
L’operatore economico aggiudicatario sarà soggetto al pagamento delle spese relative al contratto di Appalto specifico come da disposizioni di legge.
Il contratto potrà essere stipulato previo nulla osta della CRC (che monitora il numero di contratti aggiudicati a ciascun operatore economico) e previa consegna, da parte dell’operatore economico alla stazione appaltante, dei documenti necessari alla stipula (cauzioni, polizze etc). Ai sensi del comma 10 lettera b) del medesimo articolo 32, trattandosi di appalto basato su Accordi quadro non si applica il termine dilatorio dei 35 giorni previsto dal comma 9. I termini invece sono sospesi nell’ipotesi prevista dal comma 11 dell’articolo 32.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata ed è soggetto agli obblighi
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
DISCIPLINA COMUNE ALLE DUE FASI
28 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Gli operatori economici aggiudicatari devono comunicare alla stazione appaltante:
a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10).
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
29 REVISIONE DEI PREZZI
Sono fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, comma 1, lettere a), primo periodo, del Codice, secondo quanto disposto dall’articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25. Pertanto nei contratti attuativi trova applicazione la disciplina della revisione dei prezzi sopra richiamata o successive modifiche che dovessero intervenire.
30 CODICE ETICO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, gli aggiudicatari devono uniformarsi ai
principi e ai doveri richiamati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza disponbile al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/0_00_00000000000000.xxx e alle disposizioni contenute nel PIAO.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx_xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx
31 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante xxxx.xxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o a quello che sarà indicato dalla stazione appaltante dell’appalto specifico
32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla documentazione di gara.
Il Dirigente del Servizio Lavori (art. 30 comma 4 LR 31/98) Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXXX 03.10.2022
12:16:29
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