COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) STELLA
Seduta del 12/09/2019
FATTO
La parte ricorrente lamenta il mancato svincolo di alcuni titoli costituiti in pegno. Formula conseguente domanda risarcitoria.
In particolare, con il ricorso il ricorso rappresenta, tra l’altro, quanto segue:
- è socio unico della società L. s.r.l.;
- la società L. detiene il 50% delle quote sociali della società A. s.r.l.;
- in data 30/03/2011, la società A. stipulava con l’intermediario un contratto di locazione finanziaria, avente per oggetto un immobile;
- nell’ambito delle garanzie richieste dall’intermediario, il cliente costituiva in pegno titoli per € 75.000,00;
- l’intermediario si impegnava allo svincolo dei predetti titoli decorsi 48 mesi dalla stipula del contratto, in presenza di pagamenti regolari;
- con lettera del 20/03/2015, i soci della società A. chiedevano lo svincolo parziale dei titoli dagli stessi costituiti in garanzia;
- l’intermediario dapprima formulava richiesta integrativa, poi rigettava la domanda;
- soltanto a seguito di reclamo presentato a mezzo di un legale, i soci della società A. ottenevano la liberazione da alcune delle garanzie prestate;
- il cliente aumentava invece il valore dei titoli costituiti in pegno da € 76.000,00 a € 100.000,00;
- la società A. si impegnava a richiedere lo svincolo dei titoli in seguito alla presentazione del bilancio 31/12/2016;
- successivamente, le parti concordavano lo svincolo di titoli del cliente per un controvalore di € 50.000,00 (rispetto all’importo complessivo degli stessi di € 100.000,00);
- da ultimo, con richiesta del 26/05/2018 il cliente domandava lo svincolo dei titoli ancora oggetto di pegno;
- l’intermediario negava lo svincolo per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società A.;
- il rifiuto, privo di consistente motivazione, sarebbe illegittimo in quanto contrastante con le pattuizioni contrattuali;
- come risulta dal bilancio della società A. fornito all’intermediario, la situazione economico-finanziaria sarebbe migliorata rispetto al momento della costituzione in pegno dei titoli;
- inoltre, la pattuizione originaria in tema di svincolo dei titoli è indeterminata con riferimento ai requisiti per la liberazione;
- al momento della stipula del contratto garantito, l’intermediario acquisiva garanzia di valore sproporzionato rispetto al valore del debito garantito;
- i pagamenti della società A. sono sempre stati regolari;
- nel frattempo, i titoli intestati al cliente sono scaduti e il pegno attualmente vincola il controvalore presente sul relativo dossier titoli.
Ciò esposto il cliente chiede all’Arbitro di: a) disporre lo svincolo, dal pegno esistente a favore [dell’intermediario], del dossier titoli esistente a nome [del ricorrente] presso [altro intermediario], c/c ****795, con conseguente liberazione dall’intero saldo attivo pari, alla data del 4/9/2018 ad € 50.227,51=, nonché di eventuali somme successivamente accreditate; b) condannare [l’intermediario] a rifondere [al cliente] gli interessi di mora calcolati sull’importo vincolato a pegno dalla data della domanda di svincolo sino alla data di effettiva liberazione dal vincolo stesso; c) condannare [l’intermediario] a rifondere [al cliente] i danni, da determinarsi in via equitativa, per la mancata disponibilità della somma dalla data della domanda di svincolo sino alla data di effettiva liberazione dal vincolo stesso; d) condannare l’intermediario a rifondere al cliente le spese e competenze di assistenza legale per la fase stragiudiziale e per l’assistenza nella presente procedura arbitrale, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014; e) porre a carico dell’intermediario le spese e competenze della procedura arbitrale.
Con le controdeduzioni l’intermediario replica, tra l’altro, che:
- il cliente non può far valere eccezioni fondate sul rapporto garantito, avendo stipulato contratto autonomo di garanzia;
- in ogni caso, lo svincolo dei titoli di cui è ricorso era contrattualmente subordinato alla regolarità dei pagamenti del debitore garantito, assistita da “evidenze di giudizio di conforto”;
- il soddisfacimento di tale requisito è rimesso a valutazione discrezionale dell’intermediario, non sindacabile dall’ABF;
- dall’analisi di bilancio della società garantita A. emergeva il calo della produzione e l’esistenza di debiti tributari rateizzati;
- tali elementi “non autorizzavano un alleggerimento del quadro garantistico”;
- l’istanza risarcitoria formulata dal cliente è priva di supporto probatorio. L’intermediario chiede rigetto del ricorso.
Richiamate le contestazioni già svolte, il cliente non con nota di repliche osserva che:
- la procura allegata dal legale dell’intermediario è rilasciata per “ogni sede giudiziaria civile”;
- non vale pertanto per il procedimento avanti all’ABF, discendendone l’inutilizzabilità delle controdeduzioni;
- il subagente dell’agente dell’intermediario, intervenuto nella stipula, confermava l’intenzione delle parti di procedere allo svincolo dopo 48 mesi, in presenza di pagamenti regolari e non peggioramento della situazione economico-finanziaria della società A.;
- nelle successive rinegoziazioni con cui l’intermediario aveva concesso una parziale liberazione di titoli, non era più fatto riferimento all’originaria pattuizione in punto di svincolo;
- al contrario, era richiesta la sola presentazione del bilancio 2016;
- gli indicatori finanziari, richiamati dall’intermediario come negativi, erano già conosciuti al momento della liberazione di alcune delle garanzie prestate;
- inoltre, numerosi altri dati indicherebbero un miglioramento della situazione economico- finanziaria della Società A.
L’intermediario replica, a sua volta, che la memoria depositata dal cliente è irrituale e ne chiede lo stralcio. Inoltre, la procura depositata è generale e quindi risulta valida per il presente procedimento.
Ribadisce nel resto le contestazioni già svolte.
DIRITTO
Si premette che l’intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni tramite l’Avv. G.C. Quest’ultimo ha allegato procura generale alle liti conferitagli nel 2002 dall’intermediario resistente (all.1 controdeduzioni), che con decorrenza dall’1/01/2009 ha mutato la propria denominazione in quella attuale (cfr. albi ed elenchi di vigilanza della Banca d’Italia).
Il cliente eccepisce che la procura non si estende al procedimento innanzi all’ABF, in quanto non espressamente menzionato nel documento. L’intermediario oppone il carattere generale della procura.
L’eccezione del ricorrente non è meritevole di accoglimento, se si considera, da un lato che nella procura generale alle liti si fa riferimento anche ai procedimenti dinanzi a “qualsiasi collegio arbitrale”, da altro che i principi sulla procura alle liti (segnatamente l’art. 83 c.p.c.) concernono un atto giurisdizionale, ma non si devono applicare rigidamente alle procedure innanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario, coerentemente con la funzione stessa dell’Arbitro, il quale rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, volto ad assicurare “mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie” (considerando 4, Direttiva 2013/11/UE).
L’intermediario chiede lo “stralcio” delle repliche trasmesse dal Cliente in quanto “irrituali”. L’eccezione è infondata posto che le Disposizioni ABF attualmente vigenti non precludono espressamente alle parti la facoltà di trasmettere repliche alle controdeduzioni dell’intermediario, pur restando fermo che le memorie di replica non possono contenere nuove domande.
Nel merito della controversia, il ricorrente espone che in data 30/03/2011, la società A. stipulava contratto di locazione finanziaria con l’intermediario resistente (all. 5 ricorso). Il cliente è socio unico della società L. (all. 3 ricorso); la società L. detiene il 50% delle quote della società A (all. 4 ricorso).
Con riferimento al predetto contratto di locazione finanziaria, il cliente ha rilasciato, unitamente ad altri soggetti, una fideiussione per l’importo di € 2.360.783,62 (all. 6 ricorso). La fideiussione non è oggetto del ricorso di cui al presente procedimento.
Sempre in data 30/03/2011, il cliente ha costituito altresì pegno su propri titoli (depositati su dossier presso altro intermediario) per il valore nominale di € 76.000,00 (all.ti 6-7 ricorso).
In data 25/09/2015, le parti hanno concordato l’aumento del valore dei titoli dati in pegno a
€ 100.000,00 (all. 13 ricorso). Successivamente (in data 31/05/2017-all. 15 ricorso), le parti hanno pattuito lo svincolo di titoli del cliente per un controvalore di € 50.000,00 (rispetto all’importo complessivo degli stessi di € 100.000,00).
Alla data del 4/09/2018 il valore dei titoli ancora oggetto di pegno era pari a € 50.227,51 (p. 6 controdeduzioni e all. 25 ricorso). Il cliente riferisce che la parte dei titoli costituita in pegno è scaduta e che il pegno “attualmente vincola il controvalore presente sul dossier titoli” (cfr. ricorso e ivi all. 25).
Il cliente lamenta con il ricorso, innanzitutto, che al momento della stipula del contratto garantito, l’intermediario avrebbe acquisito una garanzia di valore sproporzionato rispetto al valore del debito garantito.
Tale doglianza è sostanzialmente infondata se si considera che da tale circostanza il ricorrente non fa da ciò discendere alcuna specifica domanda e che, in ogni caso, la questione non era trattata in sede di preventivo reclamo, risultando così inammissibile (tenuto conto che secondo le disposizioni ABF il ricorso deve contenere le stesse questioni sollevate con il reclamo). A quanto sopra si aggiunga che, come più volte affermato da questo Arbitro Bancario Finanziario, non è possibile per il Collegio sindacare l’accordo fra le parti con cui sia stata pattuita una certa garanzia per l’adempimento delle obbligazioni a carico del cliente, anche nel caso in cui la garanzia risulti oggettivamente sproporzionata rispetto al credito vantato dall’intermediario.
Oggetto del ricorso è, inoltre, la richiesta di svincolo del pegno esistente, in favore dell’intermediario, sul dossier titoli del cliente (presso altro istituto).
Il cliente ha allegato comunicazione dell’intermediario del 30/03/2011 (all. 7 ricorso) con cui questi ha dichiarato che i titoli costituiti in pegno “saranno svincolabili dopo 48 mesi a far data dalla decorrenza del contratto [di leasing, vale a dire il rapporto garantito] in presenza di regolarità nei pagamenti ed evidenze di giudizio di conforto”. Sulla base della dichiarazione dell’intermediario, i titoli di cui è ricorso erano (astrattamente) svincolabili dall’aprile 2015.
Quanto alla “regolarità nei pagamenti”, il cliente ha allegato evidenze documentali a comprova della circostanza (all.ti. 21-22 ricorso) e l’intermediario non ha formulato alcuna contestazione al riguardo.
L’intermediario eccepisce però la mancanza dell’ulteriore requisito richiesto nella sopra menzionata comunicazione del 30/03/2011 (all. 7 ricorso) ossia le “evidenze di giudizio di conforto”.
Il cliente contesta l’eccessiva genericità e la contrarietà a buona fede di tale condizione, la quale rimette lo svincolo al mero arbitrio dell’intermediario. Inoltre, a sostegno della propria pretesa, argomenta che la situazione economico-finanziaria della società garantita A. sarebbe migliorata rispetto al momento della costituzione del pegno. L’intermediario eccepisce che la questione rientra nell’ambito di propria valutazione discrezionale, come tale insindacabile dall’ABF, e che, in ogni caso, dall’analisi di bilancio della società garantita A. emergeva - fra il 2016 e il 2017 - il calo della produzione e l’esistenza di debiti tributari rateizzati.
La richiesta di svincolo in questione è stata trasmessa dal cliente con raccomandata del 26/04/2018 (all. 16 ricorso). L’intermediario ha respinto la richiesta con nota del 26/05/2018 (all.17 ricorso), con la seguente motivazione: “…in seguito ad attenta disamina dei dati economico- patrimoniale/finanziari rassegnati dalla Vostra società, gli stessi non mostrano un quadro sufficientemente cautelativo al fine del regolare esdebitamento del contratto di leasing, per cui gli organi deliberanti [dell’intermediario] non hanno ritenuto opportuno accogliete la Vostra richiesta di svincolo”.
Ritiene il Collegio che la comunicazione dell’intermediario del 30/03/2011 (all. 7 ricorso), con cui questi ha dichiarato che i titoli costituiti in pegno “saranno svincolabili dopo 48 mesi a far data dalla decorrenza del contratto [di leasing, vale a dire il rapporto garantito] in presenza di regolarità nei pagamenti ed evidenze di giudizio di conforto”, faccia riferimento, sia pure in termini sintetici, anche alla necessità di un giudizio di meritevolezza del credito del cliente in rapporto alla garanzia concessa.
Sotto questo profilo, conformemente agli orientamenti sul punto dell’ABF, il Collegio non ritiene di poter sindacare le determinazioni dell’intermediario.
Da quanto sopra consegue il rigetto della domanda di svincolo formulata dal cliente. Restano assorbite le ulteriori domande accessorie formulate dal ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE facente funzioni
firma 1