PRS N° 012C MS N° 064A
CICPND
CENTRO ITALIANO DI COORDINAMENTO
PER LE PROVE NON DISTRUTTIVE
Via C. Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx XX PEC: xxxx@xxx.xxxxxx.xx C.F. e P.I. 09510020150
PRS N° 012C MS N° 064A
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CICPND | CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA CIVILE | Doc. 201A Rev. 4 Febbraio 2024 Pag. 1 di 17 |
Emessa da: | Xxxxxxxx Xxxxxxx |
REGOLAMENTO
Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile
UNI PdR 56:2019
INDICE
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4.1. | |
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura definisce i principi, i criteri e le linee guida da seguire per la gestione delle attività relative alla certificazione ed al successivo mantenimento della certificazione al livello 1, 2 e 3 del personale tecnico addetto alle prove non distruttive (PND) nel campo dell’ingegneria civile, inclusi i beni culturali e architettonici, fatte salve le procedure già codificate da altre norme tecniche di settore.
Il livello di certificazione è il grado di qualificazione del personale tecnico addetto alle PND per uno specifico metodo di prova.
La procedura viene applicata ai seguenti metodi di prova:
− ultrasonora (UT);
− sonora (SO);
− sclerometrica (SC);
− magnetometrica (MG);
− prelievo di campioni e prove chimiche in sito (CH);
− del potenziale di corrosione delle armature (PZ);
− di estrazione, pull out/pull off (ES);
− misura delle deformazioni e tensioni (DT);
− di penetrazione, su calcestruzzo/malta/legno (PE);
− monitoraggio strutturale (MO);
− prove dinamiche (DN);
− esame visivo ed ispezione delle opere civili ed infrastrutture (VT);
NOTA Incluse tutte le opere ed infrastrutture aventi funzioni pubbliche e/o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità: scuole, ospedali, caserme, ponti, viadotti, cavalcavia, passerelle, gallerie, ecc.
− georadar (GR);
− termografia ad infrarossi in ambito civile (TT Civ);
NOTA Ambito civile: dispersione energetica negli involucri edilizi, ricerca elementi strutturali, infiltrazioni d’acqua, risalita di umidità, condense, muffe, conservazione del patrimonio artistico, impianti termoidraulici limitati ad usi domestici.
− prove con xxxxxxxxxx xxxxxx (MP);
− prove di carico (PC).
NOTA Incluse le prove di carico su impalcati, solai, elementi strutturali sia orizzontali che verticali, prove di carico a compressione diagonale sulle murature e prove di carico su pali da fondazione e tiranti.
2 RIFERIMENTI NORMATIVI
Le norme o i documenti a cui si fa riferimento nel presente Regolamento sono:
UNI EN ISO 9712:2022 - Qualificazione e Certificazione del Personale addetto alle
Prove Non Distruttive.
UNI PdR 56:2019 - Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non
distruttive nel campo dell'ingegneria civile
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 - Valutazione della conformità - Requisiti generali per
organismi che eseguono la certificazione di persone
ACCREDIA RG 01-01 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di
Certificazione del sistema di gestione.
ACCREDIA RG 01-02 - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di
Certificazione del Personale.
Per i riferimenti non datati si applica l’ultima edizione valida.
3 TERMINI E DEFINIZIONI
Vale quanto riportato nella ISO9712:2022 e UNI PdR 56:2019.
4. LIVELLI DI CERTIFICAZIONE
4.1 LIVELLO 1
Una persona certificata di livello 1 ha dimostrato la competenza necessaria a eseguire PND secondo istruzioni scritte e sotto la supervisione di personale di livello 2 o 3. Il personale di livello 1 può:
a) regolare l’attrezzatura PND;
b) eseguire le prove;
c) registrare e classificare i risultati delle prove secondo criteri scritti;
d) redigere un rapporto dei risultati.
Il personale certificato di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né della valutazione, elaborazione ed interpretazione dei risultati della prova.
4.2 LIVELLO 2
Una persona certificata di livello 2 ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire PND secondo le procedure PND. Il personale di livello 2 può:
a) selezionare la tecnica PND per il metodo di prova da utilizzare;
b) definire i limiti di applicazione del metodo di prova;
c) tradurre i codici, le norme, le specifiche e le procedure PND in istruzioni PND adattate alle effettive condizioni lavorative;
d) regolare e verificare le regolazioni delle attrezzature;
e) eseguire e sovrintendere a prove;
f) valutare ed elaborare i risultati secondo le norme, i codici, le specifiche o le procedure applicabili;
g) eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi di livello 2 o inferiore;
h) fornire assistenza al personale di livello 2 o inferiore;
i) redigere i rapporti di prova delle PND.
4.3 LIVELLO 3
Una persona certificata di livello 3 ha dimostrato la competenza necessaria per redigere il piano delle prove, eseguire e dirigere attività PND per la quale è certificata. Il personale di livello 3 ha dimostrato:
a) la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici ed alle specifiche esistenti;
b) una sufficiente conoscenza teorica e pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione, trattamento e produzione al fine di poter scegliere i metodi PND, stabilire tecniche PND, e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano;
c) una conoscenza generale di altri metodi PND. Il personale di livello 3 può:
a) assumersi la piena responsabilità di un laboratorio di prove non distruttive nel campo dell’ingegneria civile, di un centro di esame e del relativo personale;
b) stabilire, riesaminare per verificarne la correttezza editoriale e tecnica, nonché convalidare le istruzioni e le procedure PND;
c) interpretare le norme, i codici, le specifiche e le procedure;
d) stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare;
e) eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi di tutti i livelli;
f) formare e fornire assistenza al personale PND di tutti i livelli.
5 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
Per essere ammesso agli esami di certificazione, il candidato deve soddisfare i requisiti minimi di addestramento, di esperienza e capacità visiva riportati a seguire.
5.1 ADDESTRAMENTO
Il candidato deve fornire prove documentali di aver seguito un corso di addestramento teorico e pratico, nel metodo e nel livello per il quale si candida alla certificazione.
Tale evidenza può essere fornita tramite attestato di partecipazionene diario del corso.
La durata minima dell’addestramento deve essere conforme a quanto stabilito nel Prospetto A.
Per l’accesso diretto al livello 2, è richiesto un numero di ore di addestramento pari alla somma di quelle indicate per il livello 1 e per il livello 2.
L’addestramento, espresso in ore, deve essere svolto sotto la guida e la responsabilità di un livello 3 nello specifico metodo di prova. Esso può essere erogato anche mediante piattaforme e-learning, nella misura massima del 33% delle ore totali previste, limitatamente a tematiche inerenti conoscenze tecniche in scienza e tecnologia dei materiali da costruzione e della fabbricazione.
Prospetto A - Requisiti minimi di addestramento
Una riduzione fino al 50% delle ore di addestramento (esclusivamente per l’accesso diretto al livello 2) può essere accettata per i candidati che soddisfino uno dei seguenti requisiti:
- che cercano di ottenere la certificazione in più di un metodo o che dispongono già della certificazione e ne vogliono ottenere un'altra, se il programma di addestramento interessato riprende alcuni aspetti comuni o già trattati (per esempio, la parte generale sulla conoscenza della tecnologia dei materiali generalmente esaminati);
- in possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche (per esempio, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria dei materiali, architettura, geologia, tecniche della costruzione e gestione del territorio, ecc.);
- in possesso del diploma in materie tecnico-scientifiche (per esempio: geometra, perito edile, perito industriale, ecc.), che abbiano superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo professionale.
Per l’accesso all’esame di livello 3, per candidati in possesso della certificazione di livello 2, non vengono richieste ulteriori ore di addestramento.
Il processo d’istruzione teorica e pratica nel metodo PND per il quale si cerca la certificazione può essere completato in modi differenti che dipendono dalla formazione scientifica e tecnica del candidato, compresa l’attività di ricerca scientifica, la partecipazione a seminari, simposi, conferenze e/o corsi sulle PND.
5.2 ESPERIENZA
Il periodo minimo di esperienza da maturare nel metodo di prova nel quale il candidato sta cercando di ottenere la certificazione, deve essere quello indicato nel Prospetto B, con le eventuali possibili riduzioni.
Quando una persona si certifica direttamente al livello 2, senza passare dal livello 1, l’esperienza richiesta deve essere pari alla somma dei tempi richiesti per il livello 1 e per il livello 2.
La prova documentata dell’esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro e presentata all’organismo di certificazione. Se il candidato è il datore di lavoro o un libero professionista la prova documentata dell’esperienza può essere confermata mediante autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente.
L’esperienza deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l’abilità e la capacità di giudizio.
L’esperienza lavorativa si basa su una settimana lavorativa nominale di 40 ore o settimana lavorativa legale.
Il Prospetto B, relativamente ai livelli 1 e 2, descrive nel dettaglio l'esperienza minima richiesta per i candidati in possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche, in possesso del diploma in materie tecnico-scientifiche e che abbiano superato l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo professionale.
Per i candidati che non sono in possesso dei titoli sopra indicati, l’esperienza deve essere raddoppiata.
Prospetto B - Requisiti minimi di esperienza in mesi per livelli
Il Prospetto C indica la possibile riduzione dell’esperienza minima richiesta per il livello 3 in funzione dell’istruzione scolastica.
Prospetto C - Riduzione dei tempi minimi di esperienza per ciascuna prova per il livello 3
5.3 CAPACITÀ VISIVA
Il candidato deve fornire prova documentata di avere una capacità visiva soddisfacente in conformità ai seguenti requisiti:
− l’acutezza visiva da vicino deve permettere come minimo la lettura del Jaeger numero 1 o Times New Roman N 4,5 o caratteri equivalenti (con un’altezza di 1,6 mm) ad una distanza non minore di 30 cm con uno o entrambi gli occhi, con o senza correzione;
− la visione dei colori deve essere sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori e le sfumature di grigio utilizzati nel metodo PND.
6 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO
6.1 ATTIVAZIONE DELL’ITER DI CERTIFICAZIONE
Il personale tecnico che desideri ottenere una o più certificazioni PND, deve inviare a mezzo e-mail o PEC all’organismo di certificazione e/o al Centro di esami, il modulo “domanda di certificazione CICPND” scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx completa da tutte le documentazioni preliminari richieste (addestramento, idoneità visiva, esperienza lavorativa).
Sulla base di tali indicazioni, dopo un esame preliminare per verificare la completezza delle informazioni fornite, il Centro di esami invia una conferma di ammissione alla sessione di esami, indicandone tutti i dettagli organizzativi, logistici ed il nominativo della commissione di esami.
Gli Ispettori dell’Organismo di Accreditamento ACCREDIA hanno il diritto di assistere alle Sessioni d’Xxxxx.
È facoltà del candidato, qualora sussistano valide motivazioni, richiedere eventuali assistenze speciali per accedere alla partecipazione del processo di certificazione. Tale richiesta verrà valutata da CICPND, il quale deve verificare e soddisfare che tali esigenze non compromettano l’integrità della valutazione
6.2 ESAME DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 1 E 2
L’esame di certificazione è composto da 3 parti:
- esame generale;
- esame specifico;
- esame pratico.
L’esame generale e l’esame specifico devono comprendere unicamente domande a risposta multipla scelte dalla raccolta di domande d’esame dell’organismo di certificazione, valide alla data dell’esame. Il numero di domande per metodo di prova e per tecnico esaminato, deve soddisfare i requisiti minimi del Prospetto D, relativo alla prova di carattere generale e al Prospetto E, relativo alla prova di carattere specifico.
Il tempo concesso per l’esame generale deve avere una durata media di 2 minuti a domanda, mentre per l’esame specifico deve avere una durata media di 3 minuti a domanda.
Prospetto D - Numero minimo di domande di carattere generale
Nell’ambito di una sessione d’esame che abbraccia metodi di prova aventi “conoscenze generali” comuni (UT-SO-SC-MG-CH-PZ-ES-DT-PE) è applicabile al numero totale di domande di carattere generale, derivante dalla somma algebrica di quelle richieste dalla prassi di riferimento, una riduzione sino al 50% (a titolo esemplificativo: per livello 2 SC-UT-ES: 30+30+30 = 90 domande, 50% di 90
= 45 domande), sulla base del fatto che tali conoscenze possono essere verificate con un numero di domande non necessariamente duplicabili per i diversi metodi.
Prospetto E - Numero minimo di domande di carattere specifico
La successiva prova pratica deve essere svolta su due campioni rappresentativi di ciascun metodo di prova.
Prospetto F - Durata massima dell’esame pratico
I candidati di livello 2 devono redigere almeno un’istruzione PND adeguata per il personale di livello 1; il tempo massimo concesso è di 2 ore.
6.3 VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LIVELLO 1 E 2
Gli esami generale, specifico e pratico devono essere valutati separatamente.
Per essere idoneo alla certificazione il candidato deve ottenere una valutazione minima pari al 70% in ciascuna parte dell'esame (generale, specifica e pratica). Inoltre, per l'esame pratico, deve essere ottenuta una valutazione minima del 70% per ogni provino sottoposto a prova e per l'istruzione PND.
6.4 CONTENUTO DELL’ESAME E VALUTAZIONE DEL LIVELLO 3
L’esame di certificazione si articola in due parti:
− esame di base;
− esame di metodo.
È consentito l’accesso diretto all’esame di livello 3 ai candidati che:
− abbiano frequentato un corso di addestramento di livello 2, secondo i requisiti richiesti nel Prospetto A del punto 4.2.1;
− abbiano superato l’esame di certificazione di livello 2;
− siano in possesso dell’esperienza pari alla somma dei tempi richiesti nel Prospetto B del punto
4.2.2 per i livelli 1, 2 e 3.
Si precisa che per l’accesso diretto all’esame di livello 3 devono essere soddisfatti tutti e tre i requisiti sopra elencati.
Limitatamente a questo caso:
− non si deve concedere alcuna riduzione del periodo di esperienza;
− l’esperienza maturata nel metodo di prova nel quale il candidato sta cercando di ottenere la certificazione di livello 3, dovrà essere documentata in modo tale da metterne in evidenza lo sviluppo progressivo nel tempo.
A questo scopo devono essere presentati all’organismo di certificazione i seguenti documenti:
− riepilogo dell'attività svolta;
− rapporto narrativo cronologico.
Il riepilogo dell'attività svolta è costituito da un elenco di tutte le attività PND svolte, in ordine cronologico.
Il rapporto narrativo cronologico è costituito da una descrizione analitica e dettagliata dell'esperienza maturata nella specifica metodologia di prova, in ordine cronologico. Questa descrizione deve mettere in evidenza il progressivo aumento della conoscenza, la sistematica diversificazione della esperienza maturata e l’effettiva progressione della preparazione professionale.
Il riepilogo dell’attività svolta ed il rapporto narrativo cronologico devono essere confermati dal datore di lavoro. Se il candidato è il datore di lavoro o un libero professionista il riepilogo delle attività ed il rapporto narrativo cronologico possono essere confermate mediante autodichiarazione, ai sensi della normativa vigente.
L’esame scritto di base deve valutare la conoscenza degli argomenti di base da parte del candidato utilizzando il numero minimo di domande a risposta multipla richiesto ed indicato nel Prospetto G.
Prospetto G - Numero minimo richiesto di domande per l’esame di base
L’esame di base può essere svolto entro i cinque anni dal superamento dell’esame di metodo.
Un candidato in possesso di una certificazione valida di livello 3 è esente dalla necessità di sostenere nuovamente l'esame di base.
Prospetto H - Numero minimo richiesto di domande per l’esame di metodo
Il tempo concesso per l’esame di base (parte A, parte B e parte C) deve avere una durata media di 2 minuti a domanda, mentre per l’esame di metodo (parte D e parte E) deve avere una durata media di 3 minuti a domanda. La stesura di una o più procedure PND e/o analisi critica di una procedura PND nel settore pertinente (parte F) deve avere una durata massima di 2 h.
6.5 RIPETIZIONE DELL’ESAME
Un candidato che non riesca ad ottenere la valutazione minima richiesta, per una qualsiasi parte dell'esame, può ripetere l'esame due volte nella/e parte/i che non ha superato, a condizione che la ripetizione dell'esame avvenga non prima di un mese, a meno che non abbia completato in modo soddisfacente un ulteriore periodo di addestramento accettabile per l’organismo di certificazione, e non più tardi di due mesi dal primo esame sostenuto.
Un candidato che non superi l’esame per il numero di ripetizioni concesse deve iscriversi e sostenere l'esame in conformità alla procedura stabilita per i nuovi candidati.
7 VALIDITÀ DEL CERTIFICATO
Il periodo massimo di validità del certificato è di cinque anni. Il periodo di validità inizia dalla data di delibera.
La certificazione è invalidata:
a) a discrezione dell’organismo di certificazione, per esempio, dopo aver riscontrato un comportamento professionale incompatibile con le procedure di certificazione o eticamente scorretto;
b) qualora si verifichi un’interruzione significativa (per un periodo continuo maggiore di un anno, oppure due o più periodi per un tempo totale eccedente due anni) nel metodo di prova per il quale la persona è certificata;
c) se l'individuo non supera l'esame di ricertificazione, sino al momento in cui soddisfi requisiti per la ricertificazione o per la certificazione iniziale.
Il termine “invalidata” deve essere inteso come “sospensione del certificato”. Il periodo di sospensione massimo è di 2 anni, tuttavia l’organismo di certificazione può, in applicazione del requisito 9.5.2 della ISO 17024, stabilire una politica o procedura documentata per ridurre tale periodo.
Per la riconvalida della certificazione dopo un'interruzione significativa, superiore a due anni, la persona deve superare un esame di ricertificazione. La certificazione è riconvalidata per un nuovo periodo di validità di cinque anni a decorrere dalla data di riconvalida.
8 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE
Prima del compimento del primo periodo di validità e successivamente ogni 10 anni, la certificazione può essere rinnovata dall’organismo di certificazione per un nuovo periodo di cinque anni dietro presentazione di:
a) referto scritto dell'esame della capacità visiva sostenuto positivamente nei 12 mesi precedenti;
b) documentazione che dimostri di aver svolto in modo soddisfacente l'attività di lavoro senza interruzione significativa nel metodo per il quale è richiesto il rinnovo del certificato.
9 RICERTIFICAZIONE
Prima del completamento di ogni secondo periodo di validità (ogni 10 anni), la persona certificata può essere ricertificata dall’organismo di certificazione per un nuovo periodo di durata di cinque anni o minore, a condizione che la persona rispetti i criteri di rinnovo e le condizioni applicabili descritte nella sezione seguente.
È responsabilità dei detentori della certificazione avviare le procedure richieste per ottenere la ricertificazione.
Nel caso in cui la domanda fosse presentata dopo la scadenza ma entro i 12 mesi successivi, l’organismo di certificazione può procedere alla ricertificazione.
A completamento dell’iter, l’organismo di certificazione dovrà evidenziare sul certificato la durata dell’interruzione significativa.
NOTA Se la richiesta di rinnovo e ricertificazione sono presentate oltre 12 mesi dopo la scadenza del periodo di validità, si deve superare nuovamente l’esame completo
9.1 LIVELLI 1 E 2
I detentori di certificazioni dei livelli 1 e 2 che richiedono la ricertificazione devono soddisfare i criteri descritti nei punti a) e b) del punto 5.7 per il rinnovo. Nel caso non vengano esclusivamente soddisfatti i criteri descritti nel punto b), i detentori di certificazioni dei livelli 1 e 2 che richiedono la ricertificazione, dovranno superare con esito favorevole un esame pratico che dimostri la persistenza della competenza nello svolgimento del lavoro nel contesto del metodo PND definito sul certificato.
Alla persona che non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% per ciascun provino sottoposto a prova, e, per il livello 2, per le istruzioni, saranno concesse due riprove dell'intero esame di ricertificazione non prima di 7 giorni e non oltre sei mesi dal primo tentativo di esame di ricertificazione.
In caso di mancato superamento nelle due riprove concesse, il certificato non potrà essere rinnovato e, per riottenere la certificazione per quel livello e metodo, il candidato deve richiedere una nuova certificazione. In questo caso non saranno concesse esenzioni dall'esame in virtù di qualsivoglia altra certificazione valida detenuta.
9.2 LIVELLO 3
I detentori di certificazioni di livello 3 che richiedono la ricertificazione devono fornire una dimostrazione della persistenza della certificazione confermata da:
a) soddisfazione dei requisiti di livello 3 per un esame scritto. La persona deve superare con esito favorevole un esame che includa almeno 20 domande sull'applicazione del metodo di prova nel/i settore/i interessato/i dimostrando una comprensione delle versioni correnti di tecniche, norme, codici o specifiche PND, e della tecnologia applicata e, a discrezione dell’organismo di certificazione, 5 domande ulteriori sui requisiti dello schema di certificazione. Se la persona non riesce ad ottenere una valutazione almeno pari al 70% nell'esame di ricertificazione, gli devono essere concesse due riprove dell'esame di ricertificazione. Il periodo di tempo entro il quale si devono svolgere tutte le prove deve essere di 12 mesi. In caso di mancato superamento delle due riprove concesse, il certificato non può essere rinnovato e, per riottenere la certificazione per quel settore e metodo, il candidato deve superare il relativo esame di metodo principale;
b) soddisfazione dei requisiti di un sistema di credito strutturato, come indicato nel Prospetto I.
In entrambi i casi (esame scritto o sistema di crediti), la persona deve fornire prove documentate appropriate, accettabili dall’organismo di certificazione, della sua continua competenza pratica nel
metodo o superare l'esame pratico di livello 2, fatta eccezione per la parte riguardante la stesura di istruzioni PND.
Un candidato che faccia richiesta del sistema di crediti e non ne soddisfi i requisiti deve essere ricertificato in conformità al sovrastante punto a) “esame scritto”. Nell'eventualità di un mancato superamento al primo tentativo di ricertificazione per mezzo di esame, si deve concedere una sola riprova dell'esame di ricertificazione entro 12 mesi dalla data dell'applicazione di ricertificazione per mezzo del sistema di crediti strutturato. La persona può decidere tra l'esame o il sistema di crediti per la ricertificazione.
Prospetto I - Sistema strutturato a punteggio per la ricertificazione al livello 3
Per essere idoneo alla ricertificazione:
- è necessario accumulare un minimo di 70 punti durante i cinque anni di validità del certificato;
- è accettato un massimo di 25 punti ad anno.
Oltre alla domanda di ricertificazione, il candidato deve presentare evidenze di conformità ai criteri del Prospetto I come segue:
- ordine del giorno e lista dei partecipanti alle riunioni indicate nelle attività da 1 a 4;
- breve descrizione della ricerca e sviluppo indicati nell'attività 5;
- riferimenti alle pubblicazioni tecniche o scientifiche indicate nell'attività 5;
- riepilogo dell'addestramento fornito indicato nell'attività 6;
- per ciascun certificato, evidenza dell'attività professionale annua indicata nell'attività 7.
10 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
L’organismo di certificazione può esercitare attività di monitoraggio o controllo sull’operato del personale certificato nell’ambito di sue attività istituzionali, in occasione delle quali può essere verificata l’attività oggetto di certificazione.
L’organismo di certificazione può procedere alla revoca del/i certificati/i a seguito di evidenze oggettive documentate che testimonino l’incapacità del personale certificato di mantenere la qualità di esecuzione dimostrata in sede di certificazione.
L'avvenuta revoca del certificato deve essere notificata per iscritto con lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
Nel caso di revoca del certificato, il personale tecnico s’impegnerà a non utilizzare il marchio di certificazione, a non pubblicizzare la certificazione ed a riconsegnare il tesserino-certificato e il timbro ove previsto.
Il personale tecnico certificato al quale sia stato revocato il certificato non può ripresentare domanda di certificazione non prima di 6 mesi dalla data di revoca, a condizioni che siano state rimosse o risolte le cause originanti la decisione di revoca.
Il personale certificato non può far uso del/i certificato/i e sue/loro copie quando la certificazione stessa sia revocata.
11 RICORSI
In caso di non concessione della certificazione o in caso di sospensione e revoca della stessa, la persona può far ricorso esponendo le ragioni del proprio disaccordo entro un mese dalla notifica della decisione.
CICPND esamina il ricorso e ne comunica l’esito al ricorrente entro tre mesi dalla ricezione.
Se il ricorso è respinto la persona può appellarsi al CSI di CICPND che prenderà in esame il ricorso. La decisione del CSI è definitiva ed inappellabile.
Le decisioni sui ricorsi sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell’imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l’imparzialità.
Il trattamento dei ricorsi è descritto nel DOC 264 visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xx
12 RECLAMI
I reclami ricevuti da CICPND riguardanti l’attività delle persone certificate e l’attività del CICPND stesso come organismo di certificazione sono registrati dalla Segreteria nel registro reclami.
I reclami sono valutati dal Direttore Generale.
Se il reclamo è giudicato inaccettabile il trattamento si conclude e la pratica viene chiusa ed archiviata. Chi ha inoltrato il reclamo è informato della decisione e dei motivi per cui è stato respinto il reclamo; Se il reclamo è giudicato appropriato la persona interessata è informata del reclamo stesso e dell’apertura della procedura per il trattamento.
Le decisioni sono comunicate alla persona: questa deve definire le azioni che intende attuare ed i tempi di attuazione e comunicarle a CICPND.
La persona se non accetta le decisioni di CICPND può presentare ricorso. Le decisioni sono comunicate anche a chi ha presentato il reclamo
CICPND concorda con la persona certificata se e come rendere pubblici il contenuto e la risoluzione del reclamo.
Le decisioni sui reclami sono esaminate dalla CSI che ne verifica il rispetto dell’imparzialità: se ritiene che questa non sia rispettata decide azioni adeguate a correggere l’imparzialità.
13 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE
Il personale certificato deve impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle PND (vedere documento RCP scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx) e non usare la certificazione in modo tale da arrecare discredito all’Organismo di Certificazione e non fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata da parte dell’Organismo di Certificazione.
I possessori della certificazione devono, a richiesta, fornire una copia del certificato ed operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione.
I possessori del certificato devono comunicare tempestivamente a CICPND qualsiasi modifica o variazione, intervenuta dopo il rilascio del certificato, che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate da CICPND.
CICPND deve essere informato in caso di:
- cambio di residenza;
- cambio del datore di lavoro;
- peggioramento della capacità visiva.
La persona certificata deve conservare la registrazione dei reclami e/o dei ricorsi ricevuti dai propri clienti. Copia degli stessi deve essere trasmessa a CICPND.
I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.).
I possessori della certificazione, in seguito a sospensione o revoca devono restituire i certificati ed i tesserini.
14 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE
Nel periodo di validità della certificazione, CICPND attua una sorveglianza sul personale certificato al fine di verificare la permanenza dei requisiti originali e l'uso corretto della certificazione stessa.
La sorveglianza viene effettuata mediante:
- esame e valutazione della documentazione che il personale certificato è tenuto a presentare in occasione della richiesta di prolungamento;
- verifica ispettiva casuale da parte di CICPND presso Aiende avente personale certificato utilizzando livelli 3 rappresentanti CICPND;
Qualora si verifichino violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, CICPND può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.
15 DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione inerente l'attività di certificazione è conservata da CICPND in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento.
La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di 10 anni dal decadimento della certificazione.
I Centri d'Esame conservano, con riservatezza e per conto di CICPND, la seguente documentazione degli esami di livello 1 e 2:
- la documentazione preliminare del candidato
- i questionari e le relative risposte;
- le istruzioni redatte dai candidati di livello 2;
- la descrizione dei provini, i rapporti sui risultati delle prove.
16 ELENCO PERSONE CERTIFICATE
CICPND mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, metodo di prova e settore industriale, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.
Tale elenco viene condiviso con ACCREDIA per l’aggiornamento del database digitale presente sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nel quale è possibile visionare lo stato di validità delle certificazioni. Le informazioni relative alla propria certificazione, saranno tutelate dal diritto di privacy selezionato sul modulo di domanda.
17 PRIVACY E RISERVATEZZA
CICPND garantisce la riservatezza, a tutti i livelli della propria organizzazione, sulle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione, applicando le procedure interne all'uopo previste ed eseguendo un controllo all'accesso delle informazioni.
Al Candidato sarà richiesto la compilazione dell’apposito modulo relativo alla gestione dei dati personali ai sensi dell’art. 7 Gdpr scaricabile dal sito xxx.xxxxxx.xx
E’ fatto obbligo al candidato, la non condivisione e divulgazione di materiale d’esame, quale a titolo esemplificativo: parti di quiz, campioni per la prova pratica, modulistiche, in qualunque formato (fotografico/video/audio).
L’inosservanza di tale obbligo verrà punito in termini di legge e porterà all’annullamento della propria certificazione.
18 UTILIZZO DEL MARCHIO CICPND
L’utilizzo del marchio di CICPND da parte del personale certificato è regolamentato nel documento CICPND n° 175 “Utilizzo del marchio CICPND”.