SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
SETTORE SERVIZI ALLE PERSONE
CONVENZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE “X.XXXXXXX” IN PORTOMAGGIORE CAPOLUOGO
PREMESSO
- che il Comune di Portomaggiore è proprietario dello stadio comunale “X.XXXXXXX” sito Por- tomaggiore in via Prafigaro n.3;
- che l’impianto è costituito un unico complesso immobiliare con destinazione d’uso a stadio per il gioco del calcio a 11 e così composto:
o 1 Campo da gioco principale in erba omologato FIGC;
o 4 campi di allenamento in erba;
o tribuna pubblico con annessi servizi e aree di accesso e sosta capienza 1000 per- sone circa;
o Zona bar;
o Locali di servizio all’attività (infermeria, biglietteria, cucina, palestra);
o Locali tecnici (magazzini, ripostigli, centrale termica, lavanderia, guardaroba)
o 6 Spogliatoi per atleti;
o 2 spogliatoi per arbitri e/o istruttori;
- che l’intero complesso occupa una superficie di circa 57.500,00 mq;
- che il Comune di Portomaggiore affida a terzi la gestione dell’impianto, mediante apposita procedura coerente con la normativa in materia, a Soggetti privati che operano in ambito sportivo al fine dell’utilizzo appieno delle potenzialità della struttura a favore della popola- zione del territorio comunale;
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Portomaggiore affida la gestione stadio comunale “X.XXXXXXX” sito Portomaggiore in via Prafigaro n.3, di seguito chiamato “Stadio” o “Impianto” a
.
Le caratteristiche del complesso sportivo sono descritte nell’ALLEGATO 1 facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
L'impianto viene consegnato nello stato di fatto, di cui l’affidatario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza. L’affidatario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fat- ti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità dell’affidamento.
ARTICOLO 2 – SCOPO DELL’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Gli obiettivi che l’Amministrazione Comunale intende perseguire tramite l’affidamento della ge- stione sono:
a) consolidare e potenziare la pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative attra- verso una gestione dello Stadio da parte di una realtà sportiva del territorio, realizzan- do, in modo reale, la sussidiarietà orizzontale di matrice costituzionale;
b) promuovere, presso la comunità civile, le discipline sportive cui è destinato l’impianto, soprattutto quelle rivolte ai giovani al fine dell’aggregazione sociale e della prevenzione dei disagi;
c) garantire inderogabilmente l’accesso a tutti i cittadini terzi fruitori, gruppi di individui ed associazioni sportive presenti sul territorio comunale che intendano praticare le discipli- ne sportive compatibili con l’impianto sia a livello amatoriale che dilettantistico;
d) garantire l’imparzialità nell’accesso all’impianto per l’attività amatoriale e attivare tutte le strategie possibili per il raggiungimento delle pratiche agonistiche e/o professionali nelle discipline considerate, consentendo all’impianto di essere sede dell’espressione di elevate prestazioni sportive e sociali, sia da parte della società civile sia da parte della comunità sportiva;
e) intrecciare rapporti di collaborazione con le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e alla pratica delle discipline sportive che caratteriz- zano l’impianto in orario scolastico e pomeridiano per le attività extrascolastiche, per attività curriculari ed extra-curriculari;
f) garantire al soggetto gestore lo svolgimento delle attività sportive (amatoriali ed agoni- stiche), aggregative e ricreative che il medesimo persegue, compatibilmente con il per- seguimento prioritario degli obiettivi indicati nelle precedenti lettere da a) ad e).
L’utilizzo dell’impianto non potrà essere effettuato per altri scopi, salvo casi particolari formal- mente autorizzati o richiesti dal Comune.
Al fine del perseguimento dello scopo dell’affidamento, l’impianto dovrà rispondere al massimo grado di utilizzo.
Potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dell’impianto oggetto di affi- damento ma solo previa specifica autorizzazione formale da parte dell’Amministrazione Comu- nale (Settore Tecnico) e senza nulla pretendere da parte del Comune.
ARTICOLO 3 - FUNZIONAMENTO ED USO DELL'IMPIANTO
L’affidatario ha la facoltà piena ed esclusiva, sotto la propria responsabilità, di utilizzare l’impianto sportivo per le finalità proprie cui lo stesso è destinato, cioè per le attività ricreative e l’attività sportiva pubblica nell’ambito delle discipline sportive compatibili con la natura dell’impianto oggetto dell’affidamento. L’affidatario dovrà garantire il funzionamento dell’impianto secondo le modalità indicate nell’offerta tecnica presentata nell’ambito della pro- cedura di affidamento, attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia, in consi- derazione della tipologia dell’impianto come meglio descritto nell’ALLEGATO 1 “CARATTERI- STICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE “X.XXXXXXX” DI XXX XXXXXXXXX 0 X XXXXXXXXXXXXX”.
L’affidatario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia e porre in essere ogni azione, compresa custodia e vigilanza, affinché l’uso da parte di
terzi avvenga in modo corretto e consono alla struttura.
L’affidatario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.
L’affidatario può provvedere a sua cura e spese, all’allestimento, conduzione e gestione di un servizio di ristoro (bar), in osservanza delle norme vigenti in materia di pubblici esercizi e di somministrazione di alimenti e bevande, senza che ciò comporti modifiche alla struttura, previa autorizzazione delle autorità competenti. Gli eventuali ricavati derivanti da tale attività sono di esclusiva pertinenza dell’affidatario.
L’affidatario può altresì provvedere a sua cura e spese, all’allestimento, conduzione e gestione di un servizio di vendita di articoli sportivi, in osservanza delle norme vigenti in materia, senza che ciò comporti modifiche alla struttura, previa autorizzazione delle autorità competenti. I ri- cavati derivanti da tale attività sono di esclusiva pertinenza dell’affidatario.
ARTICOLO 4 – DURATA
L’affidamento avrà la durata di anni 3, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ov- vero dalla data indicata nel provvedimento recante l’affidamento della gestione nelle more del- la sottoscrizione del contratto, e pertanto dal .
La presente convenzione si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di pre- ventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione da parte del Comune concedente.
E’ fatta salva la possibilità di affidare la gestione dell’impianto in termini per un ulteriore perio- do di due anni, a seguito di decisione insindacabile del Comune da esercitare entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale, previa stipula di una nuova convenzione.
Per motivi di pubblica utilità l'Amministrazione comunale potrà recedere o sospendere tempo- raneamente la vigenza della presente convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di ri- sarcimento per l’affidatario.
I servizi previsti sono integralmente ascrivibili alla categoria “Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura” dell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016, e, nello specifico, alla tipologia a cui è assegnato il CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi” .
ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario deve attenersi scupolosamente alle prescrizioni di cui ALLEGATO 1 “CARATTE- RISTICHE TECNICHE E PRESCRIZIONI PER IL CORRETTO USO E MANUTENZIONE DELLO STADIO COMUNALE “X.XXXXXXX” DI XXX XXXXXXXXX 0 X XXXXXXXXXXXXX”.
L’affidatario nell’ottica della gestione volta al raggiungimento degli scopi dell’affidamento di cui all’art. 2, deve:
a) garantire inderogabilmente l’accesso a tutti i cittadini e garantire l’imparzialità nel permette- re l’utilizzo alle associazioni sportive o gruppi di individui;
b) garantire l’uso pluralistico dell’impianto alle seguenti categorie di utenti che ne facciano ri- chiesta: giovani, bambini, adolescenti, anziani, piccole società sportive non rientranti nell’organizzazione dell’associazione affidataria, ecc.;
c) promuovere, sia attraverso la propria attività associativa che attraverso l’accesso di terzi fruitori all’impianto:
• azioni volte ad aggregare bambini e giovani presenti nel territorio comunale, al fine di garantire la massima diffusione delle discipline inerenti la struttura sportiva considera- ta;
• la valorizzazione dell’attività fisica praticata dalle persone anziane e disabili;
d) garantire la compatibilità delle attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti con il normale uso dell’impianto sportivo;
e) attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall’art. 11 della L.R. 8/2017 “assistenza nelle attività motorie e sportive e tutela del praticante”;
f) informare l’Amministrazione Comunale delle attività sportive, sociali e ricreative che si sono svolte nell’impianto con cadenza annuale entro 30 giorni dalla chiusura dell’anno sportivo. Tali relazioni conterranno i dati relativi all’utilizzo dell’impianto sia da parte della società affidataria che da parte di terzi fruitori, al fine di consentire all’ente affidante di valutare il grado di utilizzo dell’impianto e l’efficacia gestionale; dovranno inoltre evidenziare i dati economici di entrata e di spesa relativi alla ge- stione dell’impianto;
g) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative di promozione della pratica sportiva che il Comune di Portomaggiore eventualmente proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso dell’anno;
h) consentire gratuitamente all’Amministrazione Comunale l’uso dell’impianto in caso di mani- festazioni da essa organizzate, supportandone la realizzazione, per un massimo di 10 (dieci) giorni annui;
i) garantire l’utilizzo gratuito alle scolaresche del Polo Scolastico di Portomaggiore, in orario scolastico e pomeridiano per le attività extrascolastiche, per attività curriculari ed extra- curriculari (compresi progetti correlati organizzati dal Comune);
l) redigere un calendario che disciplini l’accesso programmato alle strutture dell’impianto al fine di contemperare, insieme alle esigenze della propria associazione, anche quelle dei terzi fruitori sopraccennati.
Nel caso di più richieste di utilizzo spazi e al fine di garantire l’uso pluralistico e l’imparzialità delle assegnazioni, la società affidataria ha la facoltà di assegnare detti spazi sulla base dell’attinenza delle finalità del soggetto richiedente con gli scopi previsti dalla presente convenzione per l’affidamento e gestione dello stadio. Avran- no comunque priorità le richieste pervenute da parte delle scuole ed a seguire da parte delle associazioni sportive dilettantistiche. In caso di parità, la priorità verrà attribuita alla prima domanda pervenuta in ordine di tempo.
Sono, altresì, a carico dell’affidatario:
a) gli oneri connessi alla custodia (estesa anche al di fuori degli orari di utilizzo dell’impianto), pulizia delle superfici interne e degli spazi esterni (compreso lo sfalcio area verde) ed al fun- zionamento dell'impianto, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra l’affidatario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 C.C.;
b) la fornitura di tutti i materiali, attrezzature, mezzi e macchine necessari alla gestio- ne e all’utilizzo dell’impianto sportivo.
In via esemplificativa e non esaustiva dovranno essere forniti:
- materiali necessari allo svolgimento della pratica sportiva, ricreativa e riabilitativa, in relazione alle discipline praticabili nell’impianto ad esclusione dei materiali neces- sari all’espletamento dell’attività motoria;
- arredi e attrezzature per gli uffici e l’infermeria;
- attrezzature per la pulizia e la manutenzione ordinaria dei locali;
- materiali necessari alle attività di assistenza medica di primo soccorso;
- materiale ed attrezzature necessari alla manutenzione e mantenimento delle aree esterne.
L’affidatario si impegna in ogni caso a fornire le sopraelencate dotazioni in numero e qualità congrui per il corretto espletamento dei servizi e delle attività oggetto del presente appalto, ed in ogni caso tali da adattarsi quantitativamente e qualitativamente alle diverse tipologia di utenza servita. L’affidatario garantisce inoltre che tutta la fornitura sia conforme alle vigenti di- sposizioni nazionali e comunitarie in materia.
c) la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, comprese quelle antincendio e tutti gli oneri di gestione volti a mantenere la struttura concessa in perfetto stato di efficienza e conservazione, come meglio specificato nell’allegato 1.
E’ ricompresa nella manutenzione ordinaria la verifica semestrale dei presidi antincendio esistenti e i conseguenti interventi di manutenzione. L’Amministrazione si riserva il diritto di ef- fettuare in qualunque momento controlli sull’effettiva realizzazione degli interventi di manuten- zione ordinaria.
Al fine di rendere maggiormente chiara la suddivisione delle competenze, il ruolo di Dato- re di Lavoro dell’intera struttura, verrà attribuito al legale rappresentante (presidente) dell’Associazione aggiudicataria, in quanto trattandosi di affidamento a terzi della gestione complessiva, tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza contemplati dal D.Lgs. n. 81/2008 do- vranno essere formalizzati dall’affidatario.
Pertanto competeranno all’affidatario tutti gli oneri derivanti dal mantenimento in essere del
C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) e della licenza di pubblico spettacolo art 68 e 80 del TULPS così come meglio specificato nell’allegato 1;
E’ fatto espresso divieto all’affidatario di superare la capienza massima imposta dalla licenza di pubblico spettacolo art 68 e 80 del TULPS.
E’ fatto espresso divieto all’affidatario di modificare o sostituire anche singole parti degli im- pianti destinati alla sicurezza, nonché le destinazioni d’uso dei locali così come vengono asse- gnate, in quanto le modifiche comporterebbero incongruenze su quanto progettato e autorizza- to con Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.).
Sono a carico dell’affidatario voltura e rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi nonché della licenza di pubblico spettacolo.
E’ fatto espresso obbligo di conservare le attrezzature destinate alle attività educative (mate- rassi, palloni, reti, ecc.) negli appositi ricoveri opportunamente costruiti seguendo le normative di prevenzione incendio.
E’ fatto espresso obbligo di mantenere le vie di esodo sia interne che esterne, libere da intralci e impedimenti di alcun genere.
L’affidatario deve adottare tutte le misure per ridurre gli sprechi e contenere al massimo il con- sumo di energia elettrica, acqua e gas, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del Comu- ne.
ARTICOLO 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
L’affidatario è:
a) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di personale dipen- dente ed assimilato;
b) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante, e comunque s'impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza l’ente appaltante.
L’affidatario inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obbli- ghi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Co- mune di Portomaggiore vigente presso l’ente e ricevuto in copia dall’affidatario medesimo all’atto della stipula del presente contratto.
In particolare l’affidatario dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto (anche volontari), agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all’art. 3 - “Principi generali”, all’art. 4 - “Regali, compensi e altre utilità”, all’art. 8 – “Prevenzione della corruzione”, all’art. 10 – “Comportamento nei rapporti privati” ed all’art. 14 – “Contratti ed al- tri atti negoziali”, interpretando opportunamente gli articoli 8 e 14 dalla prospettiva dell’Associazione.
A tal proposito, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risolutiva espressa”, le Parti, come sopra rappresentate, convengono che la presente convenzione si intende automatica- mente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell’affidatario degli obblighi contenuti nell’art. 3 - “Principi generali”, nell’art. 4 - “Regali, compensi e altre utilità”, nell’art. 8 – “Pre- venzione della corruzione”, nell’art. 10 – “Comportamento nei rapporti privati” e nell’art. 14 – “Contratti ed altri atti negoziali” del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.
Inoltre l’affidatario è obbligato a rispettare la norma contenuta nell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul “divieto di pantouflage” che testualmente dispone quanto segue: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolge- re, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
ARTICOLO 7– CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
A fronte degli oneri connessi alla gestione oggetto della presente convenzione, all’affidatario è riconosciuto il diritto di riscuotere direttamente tutte le somme derivanti dalle attività ge- stite, dalle tariffe, di cui al successivo articolo 8, fissate per l’utenza del complesso sportivo, dalla gestione dell’eventuale servizio bar, dalla gestione dell’eventuale servizio di vendita di ar- ticoli sportivi, da eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari (inclusa la con- cessione di spazi pubblicitari) disposti nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 9.
Il Comune riconoscerà altresì, a parziale copertura delle spese di gestione, conduzione e ma- nutenzione ordinaria dell’impianto qui concesso, un contributo complessivo, per tutta la durata dell’affidamento di tre anni, determinato in funzione dell’offerta presentata, di
€ (_ ), che sarà corrisposto in via mensile posticipata nell’importo di € , entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimen- to.
Trascorsi i primi dodici mesi, è applicata la revisione annuale del contributo, secondo quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante applicazione della variazione de- sunta dall’ “Indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie- gati” pubblicato dall’ISTAT calcolato in base all’indice riferito al mese di scadenza del primo an- no di affidamento.
Dato atto che il codice CIG attributo all’intervento in oggetto, richiesto ai fini del monitoraggio della gara e della contribuzione e previsto altresì dalla Legge 136/2010 e s.m. in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, da annotare in ogni successivo provvedimento contabile, è il seguente: 881434753F , per quanto attiene gli Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabi- lità dei flussi finanziari, il Soggetto Gestore, come sopra rappresentato, assume tutti gli obbli- ghi di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Soggetto Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Portomaggiore ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità fi- nanziaria.
ARTICOLO 8 – TARIFFE
Le tariffe per l’uso dello Stadio si intendono comprensive di IVA, tasse ed ogni altro onere pre- visto dalle norme vigenti in materia non potranno eccedere le tariffe massime di seguito ripor- tate.
• Noleggio Campo utenza libera in diurna: € 51,65/ora
• Noleggio Campo utenza libera in notturna: € 77,47/ora
L’affidatario dovrà affiggere le tariffe in maniera tale che siano ben visibili al pubblico all’interno dell’impianto sportivo.
ARTICOLO 9 – LIMITI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI E PER ACCOR- DI DI SPONSORIZZAZIONE
L’affidatario si impegna a che eventuali accordi di sponsorizzazione o contratti pubblicitari (in- clusa la concessione di spazi pubblicitari) che coinvolgono, a qualunque titolo, la struttura sportiva, i locali e l’attrezzatura pertinente gli impianti, non eccedano la durata dell’affidamento e inoltre si impegna a rispettare, sia dal punto di vista estetico che da quello architettonico ed ambientale, l’immagine della struttura sportiva, escludendo tassativamente la pubblicizzazione di super alcoolici o articoli per fumatori, materiale pornografico o a sfondo sessuale.
I materiali di cui saranno composti gli oggetti pubblicitari dovranno corrispondere alle normati- ve antincendio in materia.
ARTICOLO 10 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDANTE
Si precisa che sono a carico del Comune di Portomaggiore gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti sempreché non sia dovuta ad usura anomala, incu- ria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata cu- stodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dall’affidatario.
Sono a carico del Comune le spese delle utenze della sola energia elettrica.
ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non si intendono come sub-appalto i rapporti di collaborazione posti in essere con altre società sporti- ve interessate all'utilizzo dell'impianto.
E’ vietata la cessione del contratto di cui all’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile.
E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti dell’affidatario derivanti dall’avvenuta ese- cuzione dei servizi previsti in contratto senza l'espressa autorizzazione preventiva del Comune.
ARTICOLO 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E INTEGRITÀ DELL’IMPIANTO
L’affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità derivante dalla gestione del centro spor- tivo, sia di carattere finanziario che di pubblica sicurezza, per danni alle persone e alle cose (anche di terzi) che direttamente o indirettamente possano derivarne per colpa dell’affidatario in ragione del suo utilizzo. L’affidatario a tal proposito ha stipulato la polizza assicurativa n.
del con la società riguardante i propri iscritti e i terzi fruitori dell’impianto a titolo di responsabilità civile verso terzi con un massimale di € 4.000.000,00.
L’esistenza di tale polizza non libera l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
ARTICOLO 13 - INADEMPIENZE NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, PENALITÀ, RI- SOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DEL COMUNE CONCEDENTE
Nel caso di singole inadempienze contrattuali, il Comune concedente avrà la facoltà di applica- re all’affidatario una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in relazione alla gravità dell’inadempimento ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato.
Qualora, per qualsiasi causa imputabile all’affidatario, il complesso risultasse non fruibile, verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento).
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’addebito e diffida ad adempiere, alla quale l’affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della stessa.
Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall’affidatario, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato dal Responsabile del Procedimento – Dirigente del Settore Servizi alle Persone l’ammontare della penale a carico dell’affidatario il quale dovrà provvedere al versamento nel termine di 15 giorni dalla comuni- cazione.
L’ente Concedente ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto, quando:
- richiamata preventivamente l’affidatario, per almeno tre volte mediante nota scritta, all’osservanza degli obblighi inerenti il Contratto stipulato, questi ricada nuovamente nelle irre- golarità contestategli;
- nel caso in cui gli Uffici Sanitari competenti rilevino gravi violazioni alle norme igieni- co-sanitarie.
In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l’affidatario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Comune.
Ai sensi dell’art. 1373 del C.C., costituiscono motivo di recesso anticipato dal contratto da par- te del Comune, i seguenti fatti riguardanti il gestore:
a) mancato avvio della gestione alla data stabilita;
b) mancata osservanza della disciplina del sub appalto;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applica- zione dei contratti collettivi di lavoro.
In tali casi l’Amministrazione avrà diritto anche al risarcimento degli ulteriori danni.
Il verificarsi delle sopra indicate ipotesi di risoluzione del contratto o di recesso unilaterale non comportano obbligo di pagamento da parte del Comune concedente di alcuna indennità.
ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI
Sono poste altresì a carico dell’affidatario le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di xxxxx e l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
ARTICOLO 15 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI A NORMA REGOLAMENTO UE 679/2016
E’ fatto obbligo all’affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016.
L’affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previ- sto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tu- tela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.
ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, com- prese quelle inerenti la validità del contratto stesso, é competente il Foro di Ferrara.
ARTICOLO 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto inerisca la gestione del servizio e non sia previsto dalla presente convenzione sono espressamente richiamate tutte le norme e i regolamenti vigenti in materia e il Codice Ci- vile.