PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
ALLEGATO A1A
Capitolato Speciale
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Lotto n° 1 CIG 87473941E3
Contraente ATS DI BRESCIA
Effetto: | dalle ore 24.00 del 30.06.2021 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 30.06.2023 |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 4
Art. 1 – Definizioni 4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 6
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 7
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 7
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 7
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi 7
Art. 4 – Durata dell’assicurazione 8
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro 9
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 9
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 11 – Interpretazione del contratto 10
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 10
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 10
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 10
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale) 11
Art. 16 – Clausola Broker (non assoggettabile a variante) 11
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/2010 12
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge 12
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione 13
Art. 20 – Trattamento dei dati 13
Art. 21 – Estensione territoriale 13
Art. 22 – Clausole vessatorie 13
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 14
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 14
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 14
Art. 3 – Malattie professionali 15
Art. 4 – Responsabilità personale e professionale 15
Art. 5 – Qualifica di “Terzo” 16
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia 16
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo 19
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie 19
Art. 10 – Xxxxx non determinanti lesioni fisiche constatabili 19
Sezione 4 –Gestione dei sinistri 20
Art. 1 – Denuncia di sinistro 20
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 20
Art. 2 bis - Legittimazione 21
Art. 3 - Pagamento del Risarcimento 21
Art. 4 - Comitato di Valutazione Sinistri 22
Art. 6 – Procedure sinistri 23
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie 23
Art. 1 – Massimali di garanzia 23
Art. 2 – Limiti di indennizzo 23
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Amministrazione aggiudicatrice | ATS di Brescia. |
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | ATS di Brescia il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurato aggiuntivo | I direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, i dipendenti ed i soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Xxxxxx | Intermediario incaricato dalla Contraente ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005, per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, in tale veste riconosciuto dalla Società. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo documentabile. |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
CVS | Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose danneggiate. |
Danni materiali diretti e consequenziali | I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. |
Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Data di continuità | La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita la continuità dell’Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura; oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la Società. |
Fatti noti | Xxxxx e circostanze pregressi già noti all’Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono: - relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l’Ufficio della Contraente competente all’apertura del sinistro; - relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento. |
Franchigia per sinistro
| La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società. |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno / Xxxxxxx risarcimento | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo). |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà; |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. |
Periodo di decorrenza | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell’Assicurazione, indicati in polizza. |
Periodo di efficacia | Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Retribuzioni | Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. |
Richiesta di risarcimento | Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato: ✓ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuisce all’Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell’Assicurato formale richiesta di |
essere risarcito di danni o perdite; ✓ la formale notifica all’Assicurato dell’avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ✓ la comunicazione all’Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all’Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell’art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ✓ il provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 e segg. del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione. | |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro (secondo la formula temporale “claims made”) | La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima risulti pervenuta all’assicurato, durante il periodo di decorrenza dell’assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro; |
Società | L’impresa assicuratrice, o il gruppo di imprese assicuratrici che ha assunto la presente polizza. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
L’ATS di Brescia, ai sensi della LR della Lombardia n. 23/2015, svolge le attività e ha le competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l’utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o nell’interesse di e/o per conto di, una diversa Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell’art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell’art. 1916 x.x. x xxxx’xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti dal periodo di retroattività, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate dalla Contraente.
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi
a) Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile o di altra analoga misura per Responsabilità Civile.
b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo, compresi gli incarichi a titolo gratuito.
c) A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
▪ Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
▪ Personale Universitario convenzionato.
▪ Personale a contratto, inclusi i Xxxxxx contrattisti.
▪ Medici specialisti in formazione.
▪ Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
▪ Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
▪ Personale volontario dei Servizi Sociali.
▪ Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell’ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.
▪ Soggetti autorizzati dall’Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita, purché non soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.
▪ Dipendenti che utilizzano la bicicletta o altro mezzo autorizzato (es muletto).
Art. 4 – Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2023.
Il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione, fisso e non regolabile, viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale, il 30.06 di ogni anno.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l’assicurazione
ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza 30.06.2021, se la prima rata di premio è stata pagata entro i
60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telegrammi, telefax, pec, posta elettronica o altro mezzo documentabile) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (tutela della privacy). Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 60 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
f) descrizione del sinistro
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in
calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’assistenza nella presente procedura, l’ATS di Brescia dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 della spett. INSER Spa filiale di Brescia, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione Appaltante e successivamente dall’ATS di Brescia, dal broker.
L’operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura percentuale del 2,28%.
Resta inteso tra le Parti che al Broker cui il Contraente ha affidato tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente il’ Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.”
Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali l’Azienda si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 20 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito territoriale dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali,
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
✓ a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
✓ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
✓ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
✓ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
✓ in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile
della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
✓ tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n° 222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 – Responsabilità personale e professionale
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
• Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
• Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
• Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario, nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espianto e trapianto di organi e tessuti;
b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:
✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),
✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione,
✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato,
✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor,
✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
c) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione e non comprende:
✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione,
✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
d) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione, ove la manutenzione non sia a carico del proprietario;
e) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
f) civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute;
g) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
h) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
i) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
j) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato,
k) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale:
✓ per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
✓ per i danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.;
✓ per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
Art. 7 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non;
b) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni”
c) i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;
d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all’encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob;
e) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc…), ad eccezione però dell’impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
f) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
g) danni derivanti dalla detenzione od all’impiego di esplosivi;
h) danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l’eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a terzi anche attraverso le specifiche “banche”;
i) fatti e circostanze pregressi già noti all’Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono:
✓ relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l’Ufficio della Contraente competente all’apertura del sinistro;
✓ relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;
j) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Sono però compresi:
✓ i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento di cui sopra con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
✓ i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, inclusi i danni conseguenti a mancata rispondenza dell’intervento;
k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
l) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
o) i danni conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;
q) danni alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
r) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
s) danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell’Assicurato, da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie
La garanzia della Responsabilità civile verso Terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, ed a questi pervenute per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell’assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività del 31/12/2009 (garanzia retroattiva).
Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere successivamente alla data di retroattività e sino alla data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere superiore, ad € 7.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Art. 10 – Xxxxx non determinanti lesioni fisiche constatabili
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del Regolamento UE 679/2016.
Sezione 4 – Gestione dei sinistri
Art. 1 – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell’art. 1913 C.C.
L’obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell’Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’onere della gestione, liquidazione e pagamento del risarcimento, indifferentemente sia che l’importo ecceda, sia che non ecceda la franchigia di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza semestrale di uno specifico atto di quietanzamento.
Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
- € 10.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 2 bis - Legittimazione
La Società da e prende atto che, in ottemperanza al CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli assicurati, dalla Contraente che adempi agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato
Sono esclusi dalle garanzie della presente polizza le richieste di risarcimento con difetto di legittimazione passiva essendo il fatto riconducibile esclusivamente ad un soggetto diverso rispetto ad uno degli assicurati della presente convenzione.
Art. 3 - Pagamento del Risarcimento
La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.
La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all’invio della quietanza all’avente diritto.
Considerando il livello di compartecipazione (franchigia) della Contraente al pagamento del risarcimento complessivo al Terzo, quanto sopra troverà applicazione, anche in deroga a quanto stabilito dal precedente art.
2) e fatto salvo diverso accordo tra le parti, esclusivamente nel caso in cui ci sia un interesse prevalente della Contrante, ossia nei casi cui in cui l’importo a carico della Contraente a titolo di franchigia risulti preponderante rispetto all’importo della liquidazione del sinistro.
La Società, in tal caso invierà all’Assicurato la quietanza sottoscritta e l’indicazione dell’importo a suo carico affinché possa provvedere entro i 90 giorni successivi, alla ricezione della documentazione, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto. Sarà obbligo della Società prevedere nell’atto di quietanza espressa indicazione in ordine alle tempistiche di cui sopra affinché l’avente diritto, tramite la sottoscrizione dell’atto stesso, ne esprima formale accettazione.
Art. 4 - Comitato di Valutazione sinistri
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno 3 (tre) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.
La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo per almeno 3 (tre) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Art. 5 – Mediazione e ATP
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.
La Società prende altresì atto che nello stesso ambito di applicazione vigono le disposizioni di cui all’art. 8 della legge Gelli Bianco relative ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (ATP ex 696 bis c.p.c.) e si impegna a rispondere, in caso di chiamata del convenuto, entro i termini di legge, la società come nel caso della mediazione darà il suo supporto nella redazione degli atti e le spese saranno a suo carico.
Art. 6 – Procedure sinistri
La gestione operativa dei sinistri potrà essere regolata da specifiche procedure, da sottoscrivere e concordare tra parti a seguito della avvenuta aggiudicazione.
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 – Massimali di garanzia
RCT/O: €. 10.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie con il massimo di €. 15.000.000,00 per anno assicurativo.
Art. 2 – Limiti di indennizzo
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non massimo risarcimento € 250.000,00 per anno
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento €
1.500.000,00 per sinistro e per anno.
e) Per danni derivanti da fonti radioattive: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
f) Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
g) Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o comunque detenute dallo stesso € 3.500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;
h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività massimo risarcimento €
1.500.000,00 per sinistro e per anno.
i) Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati, massimo risarcimento di € 3.000.000,00 per anno assicurativo;
j) Per la garanzia malattie professionali massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per anno assicurativo
k) Per i danni patrimoniali conseguenti a fallimento di interventi di sterilizzazione e mancato intervento di I.V.
G. € 500.000,00 per anno assicurativo,
l) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Art. 3 – Autoritenzione
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114 e dell’art. 10 della legge 24 dell’8 marzo 2017 e ss.mm.ii.:
L’Assicurazione è pertanto seggetta all’applicazione di:
Franchigie
o una franchigia per ogni e ciascun sinistro gestita dalla Società di € 60.000,00 per i decessi e di € 25.000,00 per tutti gli altri sinistri.
ALLEGATO A1B
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE SANITARIA |
Stipulata tra: |
ATS PAVIA |
e |
[Nome Società] |
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurato aggiuntivo | I soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale. |
Agenzia di Tutela della Salute | L’Agenzia di Tutela della Salute operante nell’ambito territoriale di riferimento, così come definita dalla Legge Regionale di riforma di Regione Lombardia (LR 23/2015 e smi) che ha modificato la LR 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Azienda Sanitaria | L’Azienda Sanitaria Locale od Ospedaliera e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico |
Broker | Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo documentabile. |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. |
Contraente | ATS PAVIA |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose danneggiate. |
Danni materiali diretti e consequenziali | I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. |
Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danno patrimoniale puro/ Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
Data di continuità | La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita la continuità dell’Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura; oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la Società. |
Franchigia per sinistro | La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società; |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno / Xxxxxxx risarcimento | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo). |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà; |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. |
Periodo di decorrenza
| Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell’Assicurazione, indicati in polizza. |
Periodo di efficacia | Il periodo compreso tra la data di retroattività (se prevista) e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Richiesta di risarcimento | Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato: ✓ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuiscono all’Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa, inclusa la costituzione di parte civile o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell’Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite; ✓ la formale notifica all’Assicurato dell’avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ✓ la comunicazione all’Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all’Assicurato da parte delle Autorità competenti di un’informazione di garanzia ai sensi dell’art. 369 c.p.p., di un accertamento tecnico non ripetibile ai sensi dell’art. 360 c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.p., di un incedente probatorio ai sensi dell’art. 392 c.p.p., dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p., in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione. |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Franchigia | La parte di danno indennizzabile, in valore assoluto, che resta a carico dell’assicurato |
Sinistro (secondo la formula | La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima |
temporale “claims made”) Sinistro in serie | risulti pervenuta all’assicurato, durante il periodo di decorrenza dell’assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente. Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro; |
Società
L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza.
Attività ATS
Per attività della Ats si intendono le funzioni istituzionali previste in capo a
detto Soggetto giuridico dalla normativa regionale di riferimento ed esplicitate nel dettaglio nei Piani di Organizzazione aziendale formalmente approvati.
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Pavia, ai sensi della LR della Lombardia n. 23/2015 e smi, svolge le attività e ha le competenze previste e/o consentite e/o delegate dalla citata normativa, nonché da altre leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, svolge le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque esercitate, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l’utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o nell’interesse di e/o per conto di una diversa Azienda del Servizio Sanitario Regionale/Nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.
L’Assicurato può svolgere tutte le attività, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed anche avvalendosi di terzi e può svolgere anche attività di ricerca. L’Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni ad esempio a titolo indicativo di: cliniche universitarie ed istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l’utilizzo di proprie strutture a fini didattici e di ricerca.
L’assicurazione è quindi prestata anche per le attività gestite in tutto o in parte da terzi.
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi
a) Xxxxxxxxx persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile.
b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo.
c) A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
• Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
• Personale Universitario convenzionato.
• Personale a contratto, inclusi i Xxxxxx contrattisti.
• Medici specialisti in formazione.
• Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
• Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
• Personale volontario dei Servizi Sociali.
• Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell’ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.
• Soggetti autorizzati dall’Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita, purché non soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che:
- non costituisce rischio coassicurato ai sensi dell’art. 1910 c.c. la coesistenza delle assicurazioni di cui all’art. 10, commi 1, e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 e ricorrendo tale ipotesi la surrogazione della Società resta regolata unicamente dall’art. 9 delle stesse legge, nonché dalle ulteriori precisazioni contenute nell’art. 18 della presente Polizza;
- sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni tre con effetto dalle ore 24.00 del 15/06/2021 e scadenza alle ore
24.00 del 15/06/2023. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del 15/06/2023.
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società la ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fino a un massimo di 24 mesi, la Società s’impegna sin d’ora ad accettare incondizionatamente, la rinnovazione del servizio - alle medesime condizioni normative ed economiche in corso.
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione; tale facoltà può essere esercitata una o più volte ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione ( tutti i casi di cessazione, anche anticipata, del contratto).
Il premio dell’Assicurazione, fisso e non regolabile, viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 15/06/2021 e al 15/06 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa Economico- Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato
Art. 5 –Recesso per Sinistro (Opzione base soggetta a variante migliorativa)
Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata, o PEC da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
Art. 6 – Regolazione del Premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto – Clausola di buona Fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Inoltre l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo del Contraente.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
b) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
c) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
e) sinistri senza seguito;
f) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non
fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Clausola Broker
Per la gestione del presente contatto, il contraente dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede operativa in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx , x. 00.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora la società intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7% del premio imponibile. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il contraente.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori (Direzione strategica) e
personale dipendente della Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale.
In caso di colpa grave dei soggetti sopra indicati, la surrogazione della Società ex art. 1916 c.c.:
• è limitata ad una somma pari al triplo del maggior valore della retribuzione annua lorda o del corrispettivo annuo lordo convenzionale dagli stessi conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente successivo o nell’anno immediatamente precedente,
• entro il limite complessivo di cui al precedente alinea, è esercitabile solo per l’eccedenza rispetto a quanto riconosciuto a titolo di responsabilità amministrativa dalla Corte dei Conti, il cui importo: a) integra la rivalsa che di diritto spetta in via esclusiva alla Contraente b) erode in via privilegiata l’ammontare del triplo della retribuzione o del corrispettivo di cui al precedente alinea.
Art. 19- Disposizione transitoria
Resta convenuto tra le parti che le condizioni normative della presente assicurazione sono state determinate in pendenza dell’adozione dei Decreti attuativi di cui all’art. 10 comma 6, della legge 8 marzo 2017, n° 24. La Società si impegna pertanto a valutare con il dovuto favore il futuro inserimento nella normativa di polizza, ed in accordo tra le parti, delle clausole idonee al soddisfacimento dei requisiti minimi oggetto dei suddetti Decreti.
Art. 20 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 21 - Coassicurazione e Delega1
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle
coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
1 L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici
indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le
Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 23 - Sanction Clause / OFAC
Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.
La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
La presente Assicurazione è stipulata nel rispetto dell’obbligo di cui agli art. 10, comma 1, e articoli seguenti della legge 8 marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito territoriale dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità
permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
✓ a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica)per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
✓ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
✓ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
✓ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
✓ in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
✓ L’Assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc..) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che, per essere assimilati agli apprendisti, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge;
✓ I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all’estero, saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa;
✓ tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
Art. 4 – Responsabilità personale e professionale
Ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 8 marzo 2017, n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie - l’assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile, personale e/o professionale, degli esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile, senza diritto di rivalsa o surrogazione salvo che per il caso di dolo e colpa grave, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
L’Assicurazione pertanto vale, a titolo esemplificativo e non limitativo, per:
• tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio della sua attività istituzionale , nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta anche presso terzi su incarico della Contraente;
• i sanitari ed il restante personale, non alle dipendenze, limitatamente alle categorie per le quali sussiste un obbligo di legge o derivante dal regolamento della Contraente o da Convenzione sottoscritta dal Contraente nonché da contratto collettivo od anche individuale di lavoro o prestazione d’opera, con oneri di copertura a carico della Contraente e entro i limiti dagli stessi previsti.
La libera professione intramuraria, la telemedicina, la sperimentazione e ricerca clinica, la formazione e l’aggiornamento, che devono ritenersi sempre incluse nella presente Assicurazione.
L’Assicurazione conserva la propria validità anche in relazione alla responsabilità civile personale e professionale di dipendenti o convenzionati dell’Assicurato che svolgono attività presso altre strutture in virtù di convenzioni o accordi stipulate con l’Assicurato.
Art.4 bis – Responsabilità personale e professionale in caso di cessazione definitiva attività professionale (variante migliorativa operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica )
In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per qualsiasi causa, l’Assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento ricevute entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività purchè riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della Polizza, incluso il periodo di Retroattività.
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia
Xxxxx restando il principio contrattuale secondo il quale ciò che non viene espressamente escluso e/o delimitato rientra nella operatività della garanzia, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l'assicurazione è prestata per le conseguenze della responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) proprietario e/o conduttore e/o utilizzatore di fabbricati, relative dipendenze e pertinenze, ed impianti e terreni (a titolo esemplificativo e non limitativo sono compresi ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini con attrezzature e alberi anche di alto fusto, strade ad uso interno, nulla escluso ne eccettuato), anche se non utilizzati per l’esercizio delle attività assicurate e/o utilizzati da terzi. La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché la committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione, sopraelevazione e costruzione;
b) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti, agli ospiti, ai dipendenti, ai collaboratori, a qualsiasi titolo derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 c.c.);
c) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto, nonché ai sensi dell'art. 2049 C.C; per i lavori , servizi e/o prestazioni in genere attinenti l’attività e o proprietà dell’assicurato, appaltati a terzi, si conviene che:
- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- l’Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore, solo se autorizzata dall’Assicurato.
d) detentore/utilizzatore, nell’ambito dell’insediamento e di Istituti e/o laboratori di pertinenza delle Aziende Assicurate, di fonti radioattive, a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché delle prescrizioni della competente Autorità. Il Contraente si impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato e idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;
e) attività intramuraria (ovunque svolta) del personale dirigente medico e veterinario, del ruolo sanitario , del ruolo professionale , del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione che partecipa a tale attività, nonché del personale del comparto di supporto la cui attività è equiparata a lavoro dipendente, sempre che debitamente autorizzata da parte del Contraente;
f) prestatore di servizio di assistenza a domicilio e anche presso altre strutture Socio- Sanitarie e/o di accoglienza, con suo personale dipendente e/o collaboratori, anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale dipendente e/o collaboratori stessi. Sono compresi i viaggi e gli spostamenti di pazienti fragili anche ammalati di mente;
g) la Responsabilità derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, congressi, convegni e simili (compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands), compresi quelli cagionati ai locali, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l’assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, convegno di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo. Sono inoltre compresi i danni a strumenti od apparecchiature in consegna ai partecipanti con il massimo di € 52.000,00 per anno assicurativo.
h) nel caso di gestione di strutture anche psico sociali i cui utenti possono essere accolti, anche in via continuativa, presso ditte o persone al fine del recupero sociale o dell’avviamento al lavoro, si pattuisce che relativamente a:
- RCT: la garanzia si intende operante anche per i danni cagionati dagli utenti delle strutture psico sociali alle ditte o persone, e loro collaboratori o dipendenti, presso i quali o le quali gli utenti vengono accolti nonché a terzi. Ciò anche se tali danni sono causati nello svolgimento di attività diversa da quella per cui è prestata l’assicurazione. La presente estensione comprende anche la responsabilità che possa derivare ai sensi di Legge alle ditte o persone (e/o loro preposti) che accolgano gli utenti delle strutture psicosociali.
i) La Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni verificatisi nell'ambito delle strutture sanitarie dell'Assicurato utilizzate a fini didattici o di ricerca da parte delle cliniche universitarie e degli istituti a carattere scientifico o altre strutture/ organismi, nonché per i danni verificatisi nell’ambito delle strutture aziendali, gestiti dai predetti Enti, convenzionati con l’Assicurato, con esplicita esclusione della Rc professionale dei soggetti utilizzatori;
j) In caso di corresponsabilità tra i suddetti enti e l'assicurato, si precisa che la garanzia opera esclusivamente a favore di quest'ultimo e per la sola quota di responsabilità ad esso attribuibile, escluso quindi ogni vincolo di solidarietà;
k) La garanzia è altresì estesa ai borsisti, tirocinanti, specializzandi, quando operano sotto la diretta responsabilità del Contraente assicurato nell'ambito delle strutture aziendali;
l) La garanzia è operante anche per la RC derivante dalla attività svolta dal personale dipendente nell'ambito di apposite convenzioni e per prestazioni di attività c/o soggetti pubblici e privati;
m) L’Assicurazione si intende estesa alla responsabilità derivante all’assicurato in qualità di civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi utenti delle strutture in relazione al trattamento dei dati personali comuni o sensibili. La garanzia è operante per quanto è strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente. La garanzia non vale per multe, ammende e sanzioni amministrative;
n) Rc derivante dalle operazioni di disinfestazione e derattizzazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici.
o) Rc integrativa auto aziendali. Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario, locatario, noleggiante, la Società si obbliga a tenere indenne le Aziende Assicurate stesse delle somme che le Aziende Assicurate siano tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. Il massimale prestato è per tale garanzia sarà di €. 520.000,00 per sinistro/anno.
p) La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla somministrazione, smercio, distribuzione, utilizzazione di prodotti alimentari, bevande e simili nonché di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, apparecchiature e protesi, anche in via di sperimentazione, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti, nonché la Responsabilità civile derivante dai prodotti galenici venduti. Si intende compresa anche la RC derivante dall’esercizio di farmacie con vendita al pubblico.
q) Si precisa che l’Assicurazione è valida per la Rc derivante al Contraente per i minori affidati allo stesso o ai suoi rappresentanti. Sono considerati terzi i minori stessi per lesioni gravi o gravissime ed in ogni caso quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Assicurato. La Società si obbliga a ritenere indenni i terzi affidatari da eventuali responsabilità a loro derivanti per i danni cagionati al minore affidato e per i danni a terzi dal minore stesso, nonché per i danni causati dal minore ai terzi affidatari limitatamente alle lesioni personali.
r) Esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e/o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:
- La responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor ( salvo il caso del Promotore /Sponsor senza finalità commercialo che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali);
- La mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obiettivo della sperimentazione;
- I danni imputabili ad assenza del Consenso informato;
- I danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor;
- Le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dolo l’entrata in vigore del D.M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, né è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti.
s) L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull’assicurato.
t) L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell’assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
u) La garanzia comprende anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile derivante dall’assicurato per:
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani armati e non e cani;
- esistenza squadra antincendio;
- la proprietà e l’uso di mezzi di trasporto e sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta dall’Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all’obbligo dell’assicurazione, di cui al D. Lgs. 209/2005;
- danni alle cose inclusi i locali, trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori sempre che tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza;
- danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni;
- danni arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi e Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza, comprese quelle delle strutture esterne, delle Aziende Assicurate;
- ritardato e/o omesso soccorso in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione a tale specifica attività;
- svolgimento di funzioni amministrative di polizia, funzioni organizzative, anche di attività sanitarie svolte da altri soggetti nei confronti degli utenti;
- danni cagionati a terzi e/o assistiti, da beni, attrezzature od apparecchiature cedute in comodato o uso dall’Assicurato, a qualsiasi titolo;
- danni cagionati da animali randagi.
v) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione:
l’assicurazione non comprende:
- la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione;
- i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
L’assicurazione non comprende:
a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non;
b) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni”
c) i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;
d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all’encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob;
e) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc…), ad eccezione però dell’impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
f) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad
eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale. Sono comprese le spese sostenute dall’Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’Assicurato di darne
g) avviso alla Società;
h) danni derivanti dalla detenzione od all’impiego di esplosivi;
danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l’eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a terzi anche attraverso le specifiche “banche”; è compresa la responsabilità civile dell'assicurato per danni a terzi conseguenti alla raccolta o all'utilizzazione, distribuzione del sangue, delle sue componenti, dei suoi preparati o derivati. Si intendono altresì compresi i danni che possono essere arrecati ai donatori volontari periodici ed occasionali ed ai donatori professionali in diretta conseguenza di un prelievo di sangue o dei suoi derivati ed alla loro somministrazione, purché eseguite dal personale dell’Assicurato;
i) fatti e circostanze pregressi già noti all’Assicurato prima della data di decorrenza della presente polizza, solo se già segnalati ai precedenti assicuratori;
j) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Sono però compresi:
✓ i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento di cui sopra con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
✓ i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, inclusi i danni conseguenti a mancata rispondenza dell’intervento;
k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
l) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
o) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;
p) danni alle cose di terzi che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
q) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
r) danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell’Assicurato, da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute;
s) i danni derivanti direttamente o indirettamente da funghi, piombo o prodotti contenenti piombo;
t) qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:
• manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
• impossibilità all’uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati (“embedded chips”);
• perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
• funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
• computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
• utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
• qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui la Società eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull’Assicurato.
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie
La garanzia della Responsabilità civile verso Terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, ed a questi pervenute per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell’assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività indicata.
Si precisa che tale polizza prevede anche la copertura di tutte le attività svolte, precedentemente alla decorrenza di polizza, dalla Asl di Pavia (commutata in ATS dalle ore 24 del 31/12/15. L’ATS Pavia è subentrata infatti da tale data a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi della preesistente ASL di Pavia ). Rimangono inoltre in copertura tutte le attività oggetto di trasferimento da ATS ad ASST fino al momento in cui si sia verificato o si verifichi il trasferimento effettivo delle stesse.
Data di retroattività: dal 01.02.2002.
Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere nei citati periodi antecedenti alla data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere superiore ad € 20.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Art. 10 – Xxxxx non determinanti lesioni fisiche constatabili
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza della normativa sulla Privacy ex D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Sezione 4 –Gestione dei sinistri
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell’art. 1913 C.C..
L’obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell’Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:
La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue. La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e/o periti e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino al completo esaurimento dei gradi di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del o dei danneggiati. L’onere della gestione, liquidazione e pagamento del risarcimento, indifferentemente sia che l’importo ecceda, sia che non ecceda la franchigia di polizza, è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza semestrale di uno specifico atto di quietanza mento. Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza. Il Contraente e la Società individueranno, di comune accordo, un pool di legali e medici legali, fino ad un massimo di quattro, con esperienza nel settore sanitario, del Foro del Contraente, fra i quali le parti potranno scegliere il legale o il perito di fiducia da incaricare.
Gli importi relativi a spese legali e/o tecnici a difesa della Azienda Assicurata e/o dell’assicurato non rientrano nella franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
A parziale deroga dell’articolo 2 bis- Legittimazione, la società riconosce le spese legali per resistere all’azione del terzo danneggiato, anche per i sinistri con carenza di legittimazione passiva e fino ai seguenti limiti:
- € 10.000,00 per sinistro con un massimo di € 40.000,00 per anno.
Art. 2 bis - Legittimazione Passiva
La Società da e prende atto che, in ottemperanza al CCNL e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli assicurati, dalla Contraente che adempia agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa.
Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Sono esclusi dalle garanzie della presente polizza le richieste di risarcimento con difetto di legittimazione passiva essendo il fatto riconducibile esclusivamente ad un soggetto diverso rispetto ad uno degli assicurati della presente convenzione.
Art. 2 tris – Pagamento del risarcimento
La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente. La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederà alla definizione del sinistro ed all’invio della quietanza all’avente diritto.
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.
La gestione operativa dei sinistri potrà essere regolata da specifiche procedure da sottoscrivere e concordare tra le Parti.
Art. 6 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di coordinamento per la Gestione del Rischio.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale. La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 4 (quattro) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla
presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 – Massimali di garanzia
RCT/O: €. 10.000.000,00 (Opzione base soggetta a variante migliorativa) per sinistro e/o sinistro in serie con il massimo di
€. 20.000.000,00 per anno assicurativo.
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 500.000,00 per sinistro e per anno;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: massimo risarcimento € 250.000,00 per anno
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno.
e) Per danni derivanti da fonti radioattive: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
f) Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
g) Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o comunque detenute dallo stesso: massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;
h) Xxx i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività: massimo risarcimento €
1.500.000,00 per sinistro e per anno.
i) Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati: massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per anno assicurativo;
j) Per la garanzia malattie professionali: massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per anno assicurativo
k) Per i danni patrimoniali conseguenti a fallimento di interventi di sterilizzazione e mancato intervento di I.V.G.: massimo risarcimento €. 500.000,00 per anno assicurativo,
l) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 500.000,00 (Opzione base soggetta a variante migliorativa) per anno assicurativo.
m) Per i danni di cui Art. 6- Precisazioni ed estensioni, punto r: € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo.
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114.
L’Assicurazione è pertanto seggetta all’applicazione di:
Franchigie
una franchigia per ogni e ciascun sinistro gestita dalla Società di €. 15.000,00 (Opzione base soggetta a variante migliorativa)
da applicarsi alla sola garanzia RCT,
ALLEGATO A1C
Capitolato Speciale
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE
Lotto n° 3 CIG 87474743E7
Contraente
Effetto: | dalle ore 24.00 del 30.06.2021 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 30.06.2023 |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 4
Art. 1 – Definizioni 4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 6
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 7
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 7
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 7
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi 7
Art. 4 – Durata dell’assicurazione 8
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro 9
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 9
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 11 – Interpretazione del contratto 10
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 10
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 10
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 10
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale) 11
Art. 16 – Clausola Broker (non assoggettabile a variante) 11
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/2010 12
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge 12
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione 13
Art. 20 – Trattamento dei dati 13
Art. 21 – Estensione territoriale 13
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 14
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 14
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 14
Art. 3 – Malattie professionali 15
Art. 4 – Responsabilità personale e professionale 15
Art. 5 – Qualifica di “Terzo” 16
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia 16
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo 19
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie 19
Art. 10 – Xxxxx non determinanti lesioni fisiche constatabili 19
Sezione 4 –Gestione dei sinistri 20
Art. 1 – Denuncia di sinistro 20
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 20
Art. 2 bis - Legittimazione 21
Art. 3 - Pagamento del Risarcimento 21
Art. 4 - Comitato di Valutazione Sinistri 22
Art. 6 – Procedure sinistri 23
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie 23
Art. 1 – Massimali di garanzia 23
Art. 2 – Limiti di indennizzo 23
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Amministrazione aggiudicatrice | ATS Xxxxxxx. |
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | ATS Xxxxxxx il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
Assicurato aggiuntivo | I direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, i dipendenti ed i soggetti autorizzati della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo ed i soggetti a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Xxxxxx | Intermediario incaricato dalla Contraente ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005, per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, in tale veste riconosciuto dalla Società. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo documentabile. |
Conciliazione | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
CVS | Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose danneggiate. |
Danni materiali diretti e consequenziali | I danni materiali (intendendosi: distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale, sottrazione o smarrimento) che le cose danneggiate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione. |
Danno corporale | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Data di continuità | La data di decorrenza della prima Assicurazione stipulata per il presente rischio con la Società dalla quale, indipendentemente dal numero delle polizze sottoscritte, sia garantita la continuità dell’Assicurazione senza periodi di interruzione o sospensione della copertura; oppure la data, antecedente a questa, pattuita convenzionalmente tra il Contraente e la Società. |
Fatti noti | Xxxxx e circostanze pregressi già noti all’Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono: - relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l’Ufficio della Contraente competente all’apertura del sinistro; - relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento. |
Franchigia per sinistro
| La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società. |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno / Xxxxxxx risarcimento | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo). |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà; |
Mediazione | L’attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. |
Periodo di decorrenza | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza dell’Assicurazione, indicati in polizza. |
Periodo di efficacia | Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di cessazione dell’Assicurazione. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Retribuzioni | Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. |
Richiesta di risarcimento | Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell’Assicurato: ✓ la comunicazione con la quale il terzo od il prestatore attribuisce all’Assicurato la responsabilità per danni o perdite; ✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell’Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite; |
✓ la formale notifica all’Assicurato dell’avvio di inchiesta o del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ✓ la comunicazione all’Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell’art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante; ✓ la formale notifica all’Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell’art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione; ✓ il provvedimento di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 354 e segg. del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l’Assicurazione. | |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’assicurato. |
Sinistro (secondo la formula temporale “claims made”) | La richiesta o le richieste di risarcimento, riferibili ad un medesimo evento, di cui la prima risulti pervenuta all’assicurato, durante il periodo di decorrenza dell’assicurazione. A tal fine fa fede la data di protocollo apposta dalla Contraente. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro; |
Società | L’impresa assicuratrice, o il gruppo di imprese assicuratrici che ha assunto la presente polizza. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
L’ATS Brianza, ai sensi della LR della Lombardia n. 23/2015, svolge le attività e ha le competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi e/o affidando a terzi l’utilizzo delle proprie strutture. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che, con il consenso anche implicito della Contraente, i beni, il personale e le attività, ovunque svolte, oggetto della presente assicurazione possono operare, essere utilizzati od eserciti da e/o nell’interesse di e/o per conto di, una diversa Azienda del Servizio Sanitario Nazionale, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione della operatività della garanzia o soggezione alla surrogazione della Società, né nei confronti della diversa Azienda, né nei confronti della Contraente stessa.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art.1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall’applicazione dell’art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell’art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell’art. 1916 x.x. x xxxx’xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti dal periodo di retroattività, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate dalla Contraente.
Art. 3 – Assicurati Aggiuntivi
a) Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l’obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile o di altra analoga misura per Responsabilità Civile.
b) Qualsiasi soggetto autorizzato della cui opera il Contraente si avvale a qualunque titolo, compresi gli incarichi a titolo gratuito.
c) A titolo esemplificativo e non limitativo si considerano assicurati aggiuntivi:
▪ Personale medico e sanitario a rapporto convenzionale, inclusi i Medici addetti alla continuità assistenziale, i Medici addetti alla emergenza sanitaria territoriale e i Medici addetti alla medicina dei servizi.
▪ Personale Universitario convenzionato.
▪ Personale a contratto, inclusi i Xxxxxx contrattisti.
▪ Medici specialisti in formazione.
▪ Personale di Servizio del Volontariato Civile ed appartenenti ad associazione di volontariato autorizzate.
▪ Assegnisti, borsisti, tirocinanti e frequentatori.
▪ Personale volontario dei Servizi Sociali.
▪ Soggetti disabili, e in genere, tutti i soggetti assistiti nell’ambito di programmi di inserimento educativo, socializzante, terapeutico o riabilitativo, e i loro tutori anche durante le attività esterne, inclusa la responsabilità delle famiglie affidatarie, con esclusione dei danni alle cose oggetto o strumento di tali attività. In caso di corresponsabilità di due o più Assicurati i massimali previsti restano tali ad ogni effetto.
▪ Soggetti autorizzati dall’Azienda Contraente che utilizzano carrozzelle a motore o velocipedi a pedalata assistita, purché non soggetti all’assicurazione obbligatoria RCA, concessi in uso dalla Azienda Contraente.
▪ Dipendenti che utilizzano la bicicletta o altro mezzo autorizzato (es muletto).
Art. 4 – Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 (due) con effetto dalle ore 24.00 del 30.06.2021 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2023.
Il Contraente potrà richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella originaria inoltrando richiesta scritta alla Società entro 60 giorni antecedenti la scadenza.
È facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Art. 5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione, fisso e non regolabile, viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale, il 30.06 di ogni anno.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l’assicurazione
ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza 30.06.2021, se la prima rata di premio è stata pagata entro i
60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro
La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telegrammi, telefax, pec, posta elettronica o altro mezzo documentabile) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l’autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (tutela della privacy). Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 60 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 30 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
f) descrizione del sinistro
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Coassicurazione e delega (opzionale)
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in
calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Xxxxxxxx Xxxxxxx
Per l’assistenza nella presente procedura, l’ATS Brianza dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 della spett. INSER Spa filiale di Brescia, di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione Appaltante e successivamente dall’ATS Brianza, dal broker.
L’operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura dell’1% (uno per cento) del premio imponibile.
Resta inteso tra le Parti che al Broker cui il Contraente ha affidato tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente il’ Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.”
Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n° 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali l’Azienda si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 20 – Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 21 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni non espressamente esclusi involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie, e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell’ambito territoriale dell’Assicurazione, ed in ogni caso qualunque attività consentita dalle leggi vigenti e/o dai propri regolamenti interni e non in contrasto con gli stessi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali,
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
✓ a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
✓ in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
✓ in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
✓ In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
✓ in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs. 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile
della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall’Assicurato ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
✓ tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n° 222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell’amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all’adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 – Responsabilità personale e professionale
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
• Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
• Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
• Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell’Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti (compresi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario, nonché i componenti del Collegio Sindacale, del Comitato di Indirizzo/Consiglio di Indirizzo e Verifica e del Nucleo di Valutazione e simili organi/organismi), anche nel caso di partecipazione alle attività dell’Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell’ambito delle suddette attività.
Art. 6 – Precisazioni ed estensioni di garanzia
A titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’assicurazione è prestata, anche in deroga a quanto precedentemente previsto, per le conseguenze della responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, dalla sua qualità di:
a) esercente, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti, centri di raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue e trasfusionali, inclusi emoderivati, tessuti e sostanze di origine umana, espianto e trapianto di organi e tessuti;
b) esercente, autorizzato ai sensi di legge, a svolgere attività di sperimentazione clinica di ogni fase e grado, con protocolli interni e o sponsorizzati da terzi; l’assicurazione opera per la diretta ed esclusiva responsabilità del Contraente e del proprio personale, e non comprende:
✓ la responsabilità che ricade sul produttore di farmaci e/o presidi e dispositivi sanitari oggetto della sperimentazione e sullo Sponsor (salvo il caso del Promotore/Sponsor senza finalità commerciali che si intende assicurato in conformità alle disposizioni ministeriali e regionali),
✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione,
✓ i danni imputabili ad assenza del Consenso Informato,
✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello Sponsor,
✓ le sperimentazioni relative a farmaci la cui richiesta per il parere unico al comitato etico sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del D. M. 14 luglio 2009 – Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ne è idonea all’assolvimento dell’obbligo assicurativo e relativi requisiti minimi dallo stesso previsti;
c) Comitato Etico Aziendale od interaziendale, inclusa la responsabilità collegiale ed individuale dei singoli componenti in conseguenza di danni cagionati ai pazienti in relazione ad ogni tipo di sperimentazione: l’assicurazione e non comprende:
✓ la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione né il mancato raggiungimento dell’obbiettivo della sperimentazione,
✓ i danni imputabili ad assenza, inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie degli sperimentatori e dello Sponsor.
d) beni in proprietà o comodato comprese ordinaria e straordinaria manutenzione, ove la manutenzione non sia a carico del proprietario;
e) conferente di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi, anche quale committente, qualora le operazioni di smaltimento, che abbiano provocato a terzi lesioni personali o morte e/od un inquinamento accidentale di qualsiasi natura, siano effettuate da ditte terze regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
f) civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni agli assistiti ed agli ospiti derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783-1786 C.C.); l’Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore e cose in essi contenute;
g) committente per i lavori e/o gestioni ceduti in appalto;
h) detentore/utilizzatore di fonti ed apparecchiature radioattive a condizione che l’attività sia intrapresa con l’osservanza delle norme vigenti in materia nonché dalle prescrizioni della competente autorità. Il Contraente/Assicurato s’impegna a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all’impiego delle fonti ed apparecchiature radioattive dai locali di conservazione od uso;
i) esercente farmacie interne con smercio distribuzione e vendita al pubblico, a condizione che il titolare e le persone addette alla farmacia siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività;
j) attività intramuraria (ovunque svolta), sempreché debitamente autorizzata da parte dell’Amministrazione del Contraente/Assicurato,
k) civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali puri involontariamente cagionati ai prestatori nonché ai terzi utenti delle strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale:
✓ per i trattamenti di dati aventi finalità commerciali;
✓ per i danni non patrimoniali di cui all’Art. 2059 del C.C.;
✓ per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Azienda Assicurata o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
Art. 7 – Esclusioni
L’assicurazione non comprende:
a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non;
b) i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni”
c) i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;
d) i danni conseguenti ad omessa vigilanza veterinaria e di igiene alimentare in relazione all’encefalopatia spungiforme (BSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfed-Jacob;
e) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc…), ad eccezione però dell’impiego di fonti ed apparecchi radianti a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
f) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell’atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
g) danni derivanti dalla detenzione od all’impiego di esplosivi;
h) danni cagionati da macchinari, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi, con l’eccezione del sangue, degli emoderivati e o di sostanze e tessuti di derivazione umana che possono essere ceduti a terzi anche attraverso le specifiche “banche”;
i) fatti e circostanze pregressi già noti all’Assicurato prima della data di continuità. Per fatti pregressi già noti si intendono:
✓ relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto l’Ufficio della Contraente competente all’apertura del sinistro;
✓ relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento;
j) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Sono però compresi:
✓ i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento di cui sopra con esclusione della garanzia delle pretese della mancata rispondenza dell’intervento all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
✓ i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, inclusi i danni conseguenti a mancata rispondenza dell’intervento;
k) danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
l) danni derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
m) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
n) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
o) i danni conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
p) la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo;
q) danni alle cose di terzi che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
r) danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
s) danni a veicoli di terzi e prestatori di lavoro, in sosta negli spazi appositi di pertinenza dell’Assicurato, da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.
Art. 8 – Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Art. 9 – Operatività temporale delle garanzie
La garanzia della Responsabilità civile verso Terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, ed a questi pervenute per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell’assicurazione indicato in polizza, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alla data di retroattività del 30/06/1999 (garanzia retroattiva).
Resta inteso tra le parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti posti in essere successivamente alla data di retroattività e sino alla data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere superiore, ad € 7.000.000,00 per periodo assicurativo annuo.
Art. 10 – Xxxxx non determinanti lesioni fisiche constatabili
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del Regolamento UE 679/2016.
Sezione 4 – Gestione dei sinistri
Art. 1 – Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell’art. 1913 C.C.
L’obbligo di denuncia riguarda gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento dalla controparte o vi sia attivazione dell’Autorità Giudiziaria, così come definito nella sezione Definizioni.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia “responsabilità civile verso dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell’INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 – Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
La gestione delle vertenze ed i relativi oneri gravanti sulla Società e sul Contraente sono regolati come segue:
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’onere della gestione, liquidazione e pagamento del risarcimento, indifferentemente sia che l’importo ecceda, sia che non ecceda la franchigia di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Una volta effettuato il pagamento, la Società provvederà ad effettuare il recupero degli importi risultanti in franchigia e dalla stessa anticipati, previa emissione con cadenza semestrale di uno specifico atto di quietanzamento.
Il Contraente provvederà al pagamento degli importi risultanti a debito entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’atto, contenente le complete informazioni sopra indicate. La Società si impegna a chiedere il rimborso delle franchigie anche per i 5 anni successivi alla cessazione della polizza.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Gli oneri derivanti dalla gestione delle vertenze sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
- € 10.000,00 per sinistro e per anno.
Art. 2 bis - Legittimazione
La Società da e prende atto che, in ottemperanza al CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli assicurati, dalla Contraente che adempi agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato
Sono esclusi dalle garanzie della presente polizza le richieste di risarcimento con difetto di legittimazione passiva essendo il fatto riconducibile esclusivamente ad un soggetto diverso rispetto ad uno degli assicurati della presente convenzione.
Art. 3 - Pagamento del Risarcimento
La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.
La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all’invio della quietanza all’avente diritto.
Considerando il livello di compartecipazione (franchigia) della Contraente al pagamento del risarcimento complessivo al Terzo, quanto sopra troverà applicazione, anche in deroga a quanto stabilito dal precedente art.
2) e fatto salvo diverso accordo tra le parti, esclusivamente nel caso in cui ci sia un interesse prevalente della Contrante, ossia nei casi cui in cui l’importo a carico della Contraente a titolo di franchigia risulti preponderante rispetto all’importo della liquidazione del sinistro.
La Società, in tal caso invierà all’Assicurato la quietanza sottoscritta e l’indicazione dell’importo a suo carico affinché possa provvedere entro i 90 giorni successivi, alla ricezione della documentazione, al pagamento del risarcimento in favore dell’avente diritto. Sarà obbligo della Società prevedere nell’atto di quietanza espressa indicazione in ordine alle tempistiche di cui sopra affinché l’avente diritto, tramite la sottoscrizione dell’atto stesso, ne esprima formale accettazione.
Art. 4 - Comitato di Valutazione sinistri
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato ad almeno 3 (tre) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
Gli obiettivi principali del CVS consistono nel:
- vagliare tempestivamente le richieste di risarcimento danni, procedendo ad un’analisi puntuale del sinistro in termini causali, di identificazione delle responsabilità e di quantificazione del danno;
- migliorare la comunicazione con il soggetto danneggiato da parte di tutti gli attori coinvolti;
- favorire la sollecita definizione delle pratiche, anche con la definizione di protocolli di gestione dei sinistri;
- definire la strategia di gestione del sinistro in condivisione con la Società e favorire, se del caso, percorsi di mediazione con i danneggiati e/o rappresentanti legali per la composizione stragiudiziale della vertenza;
- definire azioni di miglioramento su specifiche aree e funzioni, in collaborazione e ad integrazione del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio.
Alle sopra citate riunioni, a semplice richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la presenza del proprio fiduciario medico legale.
La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo per almeno 3 (tre) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Art. 5 – Mediazione e ATP
La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni, (nel seguito Decreto) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell’esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all’adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell’assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell’Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.
La domanda di mediazione può essere proposta dalla Contraente, su istanza della Società, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all’art. 5 comma 4 lettera g) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l’istruzione del sinistro e la partecipazione all’incontro tra le parti entro i termini previsti. In entrambe le precedenti ipotesi la Società sostiene l’onere delle spese per la partecipazione dell’avvocato ai sensi dell’art. 8, 1° comma del Decreto. La Contraente garantisce inoltre la propria partecipazione, diretta e si adopra per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell’Organismo prescelto.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono sottoposte per iscritto entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da Consentire alla Contraente ed al legale incaricato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del Decreto. In caso di conciliazione, la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi. La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.
Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società. Sono parimenti a carico della Società gli oneri derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, qualora alla stessa addebitabile, inclusi quelli previsti all’art. 8, comma 4 bis del Decreto.
La Società prende altresì atto che nello stesso ambito di applicazione vigono le disposizioni di cui all’art. 8 della legge Gelli Bianco relative ai procedimenti di accertamento tecnico preventivo (ATP ex 696 bis c.p.c.) e si impegna a rispondere, in caso di chiamata del convenuto, entro i termini di legge, la società come nel caso della mediazione darà il suo supporto nella redazione degli atti e le spese saranno a suo carico.
Art. 6 – Procedure sinistri
La gestione operativa dei sinistri potrà essere regolata da specifiche procedure, da sottoscrivere e concordare tra parti a seguito della avvenuta aggiudicazione.
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 – Massimali di garanzia
RCT/O: €. 10.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie con il massimo di €. 15.000.000,00 per anno assicurativo.
Art. 2 – Limiti di indennizzo
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, per specifiche causali, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose in consegna e custodia: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non massimo risarcimento € 250.000,00 per anno
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei massimo risarcimento € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento €
1.500.000,00 per sinistro e per anno.
e) Per danni derivanti da fonti radioattive: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx € 1.000.000,00 per sinistro e per anno;
f) Per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale massimo risarcimento € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
g) Per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o comunque detenute dallo stesso € 3.500.000,00 per sinistro e per anno. La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali analoghe coperture previste da esistenti polizze incendio;
h) Per i danni a terzi derivanti da interruzione o sospensione parziale o totale di attività massimo risarcimento €
1.500.000,00 per sinistro e per anno.
i) Per i danni derivanti dalla raccolta, distribuzione utilizzazione del sangue, suoi preparati o derivati, massimo risarcimento di € 3.000.000,00 per anno assicurativo;
j) Per la garanzia malattie professionali massimo risarcimento di € 5.000.000,00 per anno assicurativo
k) Per i danni patrimoniali conseguenti a fallimento di interventi di sterilizzazione e mancato intervento di I.V.
G. € 500.000,00 per anno assicurativo,
l) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.
Art. 3 – Autoritenzione
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114 e dell’art. 10 della legge 24 dell’8 marzo 2017 e ss.mm.ii.:
L’Assicurazione è pertanto seggetta all’applicazione di:
Franchigie
o una franchigia per ogni e ciascun sinistro gestita dalla Società di € 50.000,00 per i decessi e di € 20.000,00 per tutti gli altri sinistri.
ALLEGATO A1D
LOTTO 4
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)
CONTRAENTE
INDICE
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Durata del contratto |
Art.2 | Pagamento del premio e decorrenza dell’assicurazione |
Art.3 | Tracciabilità dei pagamenti |
Art.4 | Clausola broker |
Art.5 | Forma delle comunicazioni e modifiche dell’assicurazione |
Art.6 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.7 | Interpretazione della polizza |
Art.8 | Assicurazione presso diversi assicuratori |
Art.9 | Oneri fiscali |
Art.10 | Recesso unilaterale |
Art.11 | Foro competente |
Art.12 | Rinvio alle norme di legge |
Art.13 | Trattamento dei dati |
Art.14 | Coassicurazione e delega |
Art.15 | Conteggio del premio |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Art.3 | Malattie professionali |
Art.4 | Rivalsa INPS |
Art.5 | Inizio e termine della garanzia |
Art.6 | Sinistro in serie |
Art.7 | Esclusioni |
Art.8 | Novero dei terzi |
Art.9 | Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non |
Art.10 | Attività libero-professionale del personale dipendente e non |
Art.11 | Responsabilità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro |
Art.12 | Detenzione ed uso di fonti radioattive |
Art.13 | Committenza generica inclusa guida dei veicoli |
Art.14 | Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati e derivati |
Art.15 | Danni da incendio |
Art.16 | Danni da interruzione di attività |
Art.17 | Inquinamento accidentale |
Art.18 | Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati |
Art.19 | Proprietà ed uso macchinari |
Art.20 | Danni a mezzi sotto carico e scarico |
Art.21 | Danni ai veicoli in parcheggio |
Art.22 | Legge sulla privacy |
Art.23 | Sperimentazione clinica |
Art.24 | Comitato etico e commissione tecnico scientifica |
Art.25 | Validità territoriale |
SEZIONE 4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.1 | Obblighi della contraente e/o dell’assicurato – Denuncia del sinistro |
Art.2 | Gestione delle vertenze di danno |
Art.3 | Legittimazione |
Art.4 | Recesso in caso di sinistro |
Art.5 | Diritto di surroga |
Art.6 | Produzione di informazioni sui sinistri |
Art.7 | Comitato valutazione sinistro |
Art.8 | Gestione dei sinistri in franchigia |
Art. 9 | Pagamento del Risarcimento |
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Massimali |
Art.2 | Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti |
Art.3 | Retroattività |
Art.4 | Disposizione finale |
SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA
SEZ.1 – DEFINIZIONI, ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
Assicurato | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione disciplinata dal presente documento. |
Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione. |
Broker | Assiteca SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Richiesta di risarcimento | Qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all’Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta. |
Sinistro RCT | La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente. |
Sinistro RCO | La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico evento. |
Fatti noti | Xxxxx e circostanze pregressi già noti all’Assicurato in data antecedente all’effetto della polizza. Per fatti pregressi già noti si intendono: → relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto la struttura Affari Generali e legali – Ufficio Assicurazione della Contraente, → relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento. |
CVS | Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni. |
Cose | Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali. |
Danno | Il pregiudizio economico addebitato all’Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose. |
Data di decorrenza | Data di stipula dell’Appalto Specifico e della polizza ad esso relativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Franchigia | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell’Assicurato |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato. |
Periodo di assicurazione o periodo assicurativo | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale. |
Scheda di polizza | Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell’assicurazione. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato o qualsiasi altra comunque svolta di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.
SEZ.2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M.
E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art.3 - Tracciabilità dei Pagamenti
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto, con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva
per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
L’operato del Broker sarà remunerato secondo consuetudine di mercato per il tramite della Società aggiudicataria della polizza nella misura fissa annua lorda di € 9.953,00.
Art.5 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art.7 - Interpretazione della Polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire, una volta pagato il danno, in regresso verso gli altri assicuratori.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
L’ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all’impresa appaltatrice mediante pec.
L’ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. A tale scopo, duran- te il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’ATS le varia- zioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il
S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze delle ATS;
• altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ac- corpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
• attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regio- nale (ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
• pubblicazione, da parte dell’ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
Il Foro Competente è quello dove ha sede il Contraente.
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e s.m.i., per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso.
Art.12 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Ai sensi del DLgs 196/03 e s.m.i. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.14 - Coassicurazione e Delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegata- ria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Co- dice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Dele- gataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegata- ria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegata- ria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio.
SEZ.3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Art.2 - Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordianati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato X.Xxx. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Art.3 - Malattie Professionali
L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.
La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
1) per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
• alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;
la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
Art.5 - Inizio e Terme della Garanzia
La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti
colposi posti in essere in data non antecedente alla data riportata nell’apposita scheda all’Art.3 della Sez.5 della presente polizza
Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà essere complessivamente superiore, per ciascun periodo assicurativo facente parte della presente polizza, al massimale in aggregato riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 della presente polizza
Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand’anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza.
Ferma l’operatività della garanzia assicurativa prevista dall’Art.5 - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.
Per ogni “Sinistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore del massimale riportato nell’apposita scheda all’Art.1 della Sez.5 della presente polizza indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.
1. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:
a) conseguenti a Fatti Noti così come individuati nella Sezione – Definizioni – della presente polizza;
b) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
c) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
e) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
f) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
g) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
h) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
i) le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni.
2. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
a) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
b) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
g) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
h) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Xxxxxx altresì ritenersi inclusi in garanzia:
• i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
• i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.
Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..
Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.
Art.9 - Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
• Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
• Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
• Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art.10 - Attività Libero-Professionale del Personale dipendente e non
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro “esclusivo” con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale. La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.
Art.11 - Responsabilità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Art.12 - Detenzione ed uso di Fonti Radioattive
A parziale deroga dell’Art.7 - Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.
La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.
Art.13 - Committenza generica inclusa guida dei veicoli
L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Art.14 - Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati
In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza in- cendio oppure all risks recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in se- condo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati median- te l’anzidetta polizza incendio.
La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.16 - Danni da interruzione di attività
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con xxxxxxx xxxxxxxxxx riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.17 - Inquinamento accidentale
L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo. A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.
Art.18 - Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore di fabbricati e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, nulla escluso né eccettuato.
La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art.19 - Proprietà ed uso macchinari
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di di macchinari e attrezzature in genere, compresi mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Art.20 - Danni a mezzi sotto carico e scarico
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
Art.21 - Danni ai veicoli in parcheggio
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso.
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.
La presente estensione non vale:
• per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.23 - Sperimentazione Clinica
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.
La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione.
La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.
Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.
A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.
L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.
Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.
In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.
Art.24 - Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto 3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i..
La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.25 - Validità territoriale
La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.
SEZ.4 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.1 - Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)., il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:
→ in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
→ nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art.2 - Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali
La Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell’ambito delle franchigie previste, come se tali franchigie non esistessero ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
Resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti / medici legali).
In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.
Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe o ammende.
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art.4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile:
• per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
• per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Art.6 - Produzione di informazioni sui sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del reces- so, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto infor- matico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) descrizione del sinistro.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrat- tuale:
→ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata infor- mativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
→ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecu- zione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto con- trattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art.7 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 2 (due) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Art.8 – Gestione dei sinistri in franchigia
La liquidazione dei risarcimenti ai terzi danneggiati, indennizzabili ai sensi della presente polizza, avverrà previa l’applicazione delle eventuali franchigie a carico del Contraente riportate all’art.2 Sez.5. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato, nei termini di cui ai successivi articoli, l’intero importo del danno ed a richiedere al Contraente, in maniera documentata (mediante trasmissione dell’atto di quietanza perfezionato dal danneggiato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie previste, che verranno pagate dal Contraente nei termini regolati dall’Art.2 Sez.2 - Pagamento del premio.
Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel qual caso la Società richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
Art. 9 – Pagamento del Risarcimento
La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.
La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno sono tenuti ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederanno alla definizione del sinistro ed all’invio della quietanza all’avente diritto.
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
€ 10.000.000,00 unico per ogni sinistro | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | €.10.000.000,00 unico per ogni sinistro |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.
L’esposizione massima della società per ciascun periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l’ammontare di €.10.000.000,00.= indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.
Relativamente ai Sinistri in serie di cui all’Art.6 Sez.3 la Società non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore di €. 7.500.000,00.=.
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Limiti di risarcimento | |
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto | I massimali di polizza |
Danni da Incendio (Art.15 Sez.3) | €.2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Interruzioni e sospensioni di attività (Art.16 Sez.3) | € 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Inquinamento accidentale (Art.17 Sez.3) | €.2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Legge sulla privacy (Art.21 Sez.3) | €.250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo |
Sperimentazione clinica (Art.22 Sez.3) | €.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Comitato etico e commissione tecnico scientifica (Art.23 Sez.3) | €.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Massimale aggregato di retroattività (Art.5 Sez.3 secondo comma) | €.7.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Franchigia per ciascun sinistro
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114.
L’Assicurazione è pertanto soggetta all’applicazione della seguente franchigia:
€.10.000,00
Art.3 – Retroattività
Data di retroattività (Art.5 Sez.3 primo comma) | 30/06/1999 |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
La Società Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n° ...........................
Contraente: ATS INSUBRIA
Xxx X. Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Partita IVA 03510140126
Durata del contratto: 2 anni Frazionamento: annuale
Effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2021 Rate intermedie al 30.06
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
PREMIO XXXXX XXXXX |
Scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023 Premio annuo
N.B.: PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente
ALLEGATO A1E
LOTTO 5 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE |
Stipulata tra: |
ATS di Pavia Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxx XX P.IVA: IT02613260187 |
e |
[Nome Società] |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 28/08/2021 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 28/08/2023 |
Scadenza anniversaria | al 28/08 di ogni anno |
Premio lordo annuale | €................................................... |
1. | Società / Assicuratori: ..................................................................... | |||
2. | Contraente ed Assicurato: ATS di Pavia Attività dichiarata: L’assicurazione vale per l’attività istituzionale esercitata da ATS di Pavia, ai sensi delle leggi, dei decreti e regolamenti vigenti e delle loro successive modifiche ed integrazioni di qualunque fonte, ed in ogni caso per le attività ed i servizi che sin d’ora o in futuro potranno essere espletati. L’assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. | |||
3. | Franchigia per sinistro: € 24.000,00 (opzione base soggetta a variante migliorativa) | |||
4. | (Opzione base soggetta a variante migliorativa): 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: € 8.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: € 8.000.000,00 | |||
5. | Premio annuo lordo a carico del Contraente: € …………………………. | |||
6. | Data di retroattività: 31/12/2000 | |||
7. | Clausola Intermediari: 7.1 Broker: Marsh SpA 7.2 Agente / Corrispondente: | |||
8. | Sottolimit i relativi alle Condizioni Aggiuntive alle estensioni di copertura alla responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche | |||
PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA | Euro 1.000.000,00 | |||
DANNI ALLE OPERE | Massimale assicurato | |||
DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI | Euro 1.000.000,00 | |||
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 8
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 8
Art. 2- Durata del contratto 8
Art. 3- Pagamento del premio e decorrenza garanzia 8
Art. 4- Altre assicurazioni 9
Art. 5- Forma delle comunicazioni del Contraente 9
Art. 6- Recesso per Sinistro (Opzione base soggetta a variante migliorativa) 9
Art. 7- Modifiche dell'assicurazione 9
Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 10
Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 10
Art. 10 - Coassicurazione e delega 11
Art. 11 – Regolazione del Premio 11
Art. 12 - Oneri fiscali 11
Art. 13 - Interpretazione del contratto 11
Art. 14 - Foro competente 11
Art. 15 - Broker incaricato 11
Art. 16 - Rinvio alle norme di legge 12
Art. 17 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge nr. 136/2010 12
Art. 18 – Trattamento dei dati 12
Art. 18 bis – Clausole vessatorie 12
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14
Art. 19 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 14
Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione 14
Art. 21 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 14
Art. 22 - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del Personale 15
Art. 23 - Limiti di Indennizzo - Franchigia 15
Art. 24 - Rischi esclusi dall'assicurazione 15
Art. 25 – Assicurazione “Claims made” – Retroattività 16
Art. 25 bis - Assicurazione “Claims made” – Ultrattività (variante migliorativa operante solo se offerta nella scheda di offerta tecnica) 16
Art. 26 - Estensione territoriale 16
Art. 27 - Persone non considerate terzi 16
Art. 28 - Vincolo di solidarietà 17
Art. 29 – Attività di rappresentanza 17
Art. 30 – Sinistri in serie 17
Art. 31 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008 e smi 17
Art. 32 - Copertura sostituti 17
Art. 33 - Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 e D. l. n. 174/2012) 18
Art. 35 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali 18
Art. 36 – Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge 18
Art. 37 – Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013) 19
Art. 38 - Sanction Clause 19
Art. 39 - Continuous Cover (Presente solo se offerta nella scheda di offerta tecnica) 19
CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL’ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ TECNICHE 20
A) CONDIZIONI AGGIUNTIVE 20
B) RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE 21
C) PERDITE PATRIMONIALI E DANNI CONSEGUENTI AD INIDONEITA’ DELL’OPERA 22
D) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE 22
E) DANNI ALLE OPERE 22
F) DANNI A MACCHINARI, ATTREZZATURE, MATERIALI O STRUMENTI DESTINATI ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
........................................................................................................................................................................... 23
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: | il Contraente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alla principale. |
Contraente: | l’organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione. |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. |
Danno indennizzabile: | in applicazione del principio indennitario dell’Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l’Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato. |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. |
Dipendente/Amministratori/Componenti della Direzione Strategica (detti anche: Soggetti dei quali l’Assicurato debba rispondere) : | ognuna delle persone, compresi gli Amministratori/Componenti della Direzione Strategica, indicate nella Scheda di Copertura e ivi identificate nominativamente oppure genericamente per gruppi o categorie, che partecipano alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze e abbiano pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione. |
Dipendente Tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione. |
Durata del Contratto: | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura. |
Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza. |
Massimale per sinistro: | la massima esposizione della Società per ogni Sinistro. |
Malattie Infettive: | qualsiasi malattia o patologia causata dall’infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l’inalazione, il morso da parte di un animale, insetto x xxxxx infetti, o con altri mezzi, inclusa altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2. |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali |
Periodo di Assicurazione: | se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 12 mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all’ora d’inizio della Durata del Contratto. |
Periodo di Efficacia: | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto. |
Responsabilità Amministrativa: | la responsabilità gravante su taluno dei Dipendenti/Amministratori sopra definiti che avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione abbia cagionato una Perdita Patrimoniale all’Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che grava sull’Assicurato dall’esercizio da parte di taluno dei Dipendenti/Amministratori delle loro funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del Codice Civile e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi. |