Comune di Massa
Comune di Massa
Regolamento per l’istituzione del servizio di volontariato civico
Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 11/03/2015.
Sommario
Art. 1 - Definizione e caratteristiche del servizio civico volontario 1
Art. 2 - Ambiti di intervento 2
Art. 3 - Requisiti richiesti 2
Art. 4 - Formazione e gestione albo volontari civici 3
Art. 6 - Disciplina applicativa 4
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali 4
PREMESSA
Il presente regolamento nasce dalla forte volontà dell’Amministrazione che, riconoscendo il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, intende applicare i principi di utilità civica nel Comune di Massa.
L’Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito dallo Statuto comunale e, in tal senso, ispirerà la propria azione nel settore del volontariato in direzione del riconoscimento del volontario singolo che intende collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme di cui al presente Regolamento.
In particolare, l’Amministrazione comunale intende riconoscere e valorizzare l’azione spontanea prestata dai singoli cittadini, dando ulteriore concreta attuazione al principio di sussidiarietà (art. 118 ultimo comma della Costituzione),
Art. 1 - Definizione e caratteristiche del servizio civico volontario
1.1 Il Comune valorizza, in conformità a quanto previsto dallo Statuto comunale, forme di volontariato dirette al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente, favorendo le prestazioni di attività di volontariato svolte nell’interesse generale e ritenute importanti per la collettività.
1.2 Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell’Interesse generale e investe gli ambiti di cui all’art. 2, nelle quali il Comune ha l’obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari, e può implementare i compiti già svolti direttamente dall’Amministrazione.
1.3 Il presente Regolamento disciplina le norme di svolgimento del servizio civico volontario da parte dei singoli, mentre l’attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato dalle vigenti norme di legge.
1.4 Le attività di volontariato continuative o saltuarie del servizio civico non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. I Volontari non possono occupare i posti vacanti nella dotazione in pianta organica, il loro servizio segue una logica di complementarietà e non di sostituzione degli operatori pubblici.
1.5 L’attività di volontariato è libera. Ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità locale in ogni ambito di intervento, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento..
Art. 2 - Ambiti di intervento
2.1 Il servizio civico riguarda i seguenti ambiti di intervento:
- AMBITO CULTURALE
- AMBITO SOCIALE
- AMBITO AMBIENTALE
- AMBITO TURISTICO
- AMBITO SPORTIVO
- AMBITO RICREATIVO
2.2 L’Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolari gravità.
2.3 La Giunta Comunale attiva i vari interventi ed ha facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento con i volontari, individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.
2.4 I Responsabili che coordinano gli ambiti di intervento del servizio di volontariato civico hanno il compito di organizzare, anche in collaborazione con i volontari, tutte le attività tenendo conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del servizio e della disponibilità del volontario.
2.5 L’Amministrazione Comunale ha la facoltà, di volta in volta, di pubblicizzare l’attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l’iscrizione all’albo, di cui al successivo art. 4, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell’attività.
Art. 3 - Requisiti richiesti
3.1 Le persone che intendono svolgere il servizio civico debbono possedere i seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Massa
b) età non inferiore ai 16 anni;
c) per i minori di anni 18 è richiesta l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
d) assenze di condanne penali per i reati di cui agli artt. del Codice Penale n. 600, 600bis, 600 ter e 600 quater.1
3.2 Al momento dell’attivazione di un singolo progetto di volontariato, potrà essere richiesta al volontario, se necessario, la presentazione di un certificato attestante l’idoneità psicofisica allo svolgimento del progetto stesso.
3.3 Non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine al sesso, razza, religione e
credo politico dell’aspirante Xxxxxxxxxx.
Art. 4 - Formazione e gestione albo volontari civici
4.1 La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà, per il primo anno, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni. Nell’avviso verranno dettagliati gli ambiti d’ intervento e relative mansioni a cui verranno assegnati i volontari. Il volontario dovrà indicare gli ambiti d’ intervento a cui è interessato ed ogni altra informazione utile e necessaria in relazione al piano di collaborazione così come sarà indicato nel modulo di domanda predisposto con apposita determina dirigenziale.
4.2 Completata la formazione dell’albo, i cittadini verranno assegnati ai singoli progetti di volontariato concordando il piano di collaborazione, dopo aver effettuato la valutazione delle attitudini e capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.
4.3 Qualora le attività richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai Volontari, permanendo la richiesta del volontario di espletare il servizio in quel particolare ambito, l’Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, svolte da personale interno all’amministrazione con modalità da concordare con i Volontari stessi che saranno tenuti a partecipare.
4.4 Negli anni successivi al primo, l’Amministrazione Comunale si impegna a pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco degli ambiti nei quali si prevede la necessità di collaborazione con i cittadini. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice o tramite mail, al dirigente del settore Politiche sociali - della casa - pari opportunità, che provvederà ad inoltrare la domanda ai responsabili dei vari ambiti, per l’assegnazione ai servizi richiesti. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera o oraria ed il periodo di durata di tale disponibilità.
4.5 Entro il 28 febbraio di ogni anno, a cura degli uffici del settore Politiche sociali - della casa - pari opportunità, verrà aggiornato l'albo dei volontari civici e verrà pubblicato all'Albo Pretorio.
4.6 I volontari civici inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di collaborazione concordato con gli interessati, previa valutazione delle capacità ed attitudini di ciascuno.
4.7 L'Ufficio a cui viene assegnato il volontario civico si occuperà di organizzare momenti formativi per i volontari, compresi gli aggiornamenti per quelli già operativi. Si occuperà inoltre di svolgere attività di monitoraggio attraverso riunioni a cadenza periodica volte a valutare le attività svolte.
Art. 5 - Rinuncia e revoca
5.1 I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, inviando comunicazione scritta al dirigente del settore Politiche sociali - della casa - pari opportunità..
5.2 L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario civico, previo provvedimento
motivato.
Art. 6 - Disciplina applicativa
6.1 All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, sono sottoscritti appositi accordi, che devono prevedere:
- per l’Amministrazione
a) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
b) l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
c) l’informazione, la formazione, le attrezzature e gli adempimenti connessi all’applicazione del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- per i volontari
a) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
b) l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
c) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto delle leggi.
6.2 I singoli volontari devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. La tessera di riconoscimento dovrà riportare stemma e dicitura “Comune di Massa”, fotografia, cognome e nome.
6.3 L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.