CONVENZIONE
Prot. n. 01/CONV del 12.01.2021
CONVENZIONE
di definizione per il triennio 2021-2023 degli indirizzi e delle modalità di utilizzo del finanziamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all’attività istituzionale e di interesse pubblico del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)
In Trieste, l’anno duemila ventuno (2021), il giorno dodici (12) del mese di gennaio, presso la sede della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in xxx Xxxxxx x. 0,
XXXXXXXXXXXX
- XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX con sede legale in Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità “Regione”, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx, nata a Vicenza il 06/04/1961, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliata per la carica in Trieste in xxx Xxxxxx x. 0, nella sua qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- CENTRO DI RICERCA E ARCHIVIAZIONE DELLA FOTOGRAFIA con sede legale in
Xxxxxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, partita IVA 01268880935, di seguito denominata per brevità “CRAF”, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Spilimbergo il 19 giugno 1978, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato/a per la carica in Xxxxxxxxxxx (XX), xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante del CRAF;
PREMETTONO
- che, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), “la Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell’attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione”;
- che, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), “per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l’attività istituzionale di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un’apposita convenzione di durata triennale;
- che il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF) di Spilimbergo ha le finalità di interesse generale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettere f) ed i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), di favorire e sviluppare la ricerca, lo studio, l’archiviazione, la conservazione, il restauro, la valorizzazione e la diffusione della fotografia nel Friuli Venezia Giulia, anche mediante la costituzione di un proprio archivio fotografico e di un proprio centro di documentazione;
- che la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 9 marzo 2018 ha approvato lo schema di convenzione triennale 2018-2020 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), disponendo che eventuali modifiche, rimodulazioni o integrazioni non sostanziali al testo della convenzione vengano approvate con decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà;
-che in data 19 marzo 2018, è stata sottoscritta la convenzione n. 4/CONV tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), scaduta il 31 dicembre 2020;
-- che la deliberazione di Giunta regionale n. 1959 del 23 dicembre 2020 ha approvato lo schema di convenzione triennale 2021-2023 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF), disponendo che eventuali modifiche, rimodulazioni o integrazioni non sostanziali al testo della convenzione vengano approvate con decreto del Direttore centrale cultura e sport;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Capo I - riconoscimento e programmazione
articolo 1 riconoscimento
1. La Regione, riconoscendo il CRAF quale polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e per lo sviluppo dell’attività fotografica, affida al medesimo il compito di concorrere allo svolgimento del complesso di attività indicate dai successivi Capi II, III, IV, V e VI.
2. Ai fini della presente convenzione, per “patrimonio fotografico” di interesse regionale, rappresentativo della storia della fotografia, dei suoi autori più significativi e delle sue tecniche storiche e contemporanee, con particolare riferimento alle opere e alla cultura visiva espressa nelle stesse e alla storia del Friuli Venezia Giulia, delle Regioni e degli Stati contermini, si intendono:
a) fotografie di interesse storico e documentario per la conoscenza del territorio e delle sue trasformazioni sociali, economiche, architettoniche, urbanistiche e paesaggistiche;
b) fotografie intese come strumento per preservare la memoria e l’identità delle comunità;
c) fotografie intese come prodotto della creatività e forma di espressione artistica indipendentemente dalla loro “territorialità”.
articolo 2 Piano annuale
1. Le attività svolte dal CRAF vengono finanziate mediante Piani annuali, come definiti dal successivo comma 2.
2. Il CRAF entro il mese di febbraio di ogni anno propone il “Piano annuale delle attività del CRAF” (di seguito, “Piano annuale”), che deve essere approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. Il Direttore centrale competente in materia di cultura può indicare al CRAF modifiche, correzioni e integrazioni al testo del Piano annuale, subordinando eventualmente la sua approvazione all’accoglimento di tali indicazioni. Il Piano annuale è definito avuto riguardo allo stanziamento espressamente previsto a tal fine dal bilancio regionale e contempla il quadro economico-finanziario relativo all’attività svolta nell’esercizio di riferimento. Tale quadro economico-finanziario riporta separatamente i costi relativi e riferibili in via esclusiva alla realizzazione delle attività espositive di cui all’articolo 7, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 4.
3. Il CRAF nel corso dell’anno può proporre modifiche o integrazioni al Piano annuale, che devono essere approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura. Tali modifiche o integrazioni sono necessarie nel caso di eventuale aumento dello stanziamento disposto nel corso dell’anno dalla Regione.
4. Il Piano annuale costituisce parte integrante del decreto di concessione e di erogazione dei fondi stanziati in bilancio.
Capo II - censimento, archiviazione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale
articolo 3 censimento e acquisizione
1. Il CRAF, nel quadro del Piano annuale di cui all’articolo 2, provvede al censimento di raccolte fotografiche pubbliche e private, meritevoli di far parte del patrimonio fotografico di interesse regionale.
2. Le raccolte censite potranno essere acquisite tramite donazioni, acquisti o conferimenti a titolo di comodato d’uso gratuito.
articolo 4 inventariazione e catalogazione
1. Il CRAF provvede prioritariamente all’inventariazione e alla catalogazione del patrimonio che custodisce e conserva.
2. Il CRAF, d'intesa con l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale (ERPAC), provvede alla catalogazione del patrimonio fotografico di interesse regionale sulla base degli standard e delle normative vigenti e utilizza il Sistema Informativo Regionale per la Catalogazione del Patrimonio Cultural (SIRPAC) per progetti condivisi con l’ERPAC stesso.
3. Il CRAF potrà gestire progetti di catalogazione di fondi fotografici a beneficio di enti pubblici ed organismi privati sia associati che non associati al CRAF stesso.
articolo 5 archiviazione e conservazione. Archivio del CRAF
1. Il CRAF provvede alla corretta ed ottimale archiviazione del proprio patrimonio fotografico secondo i vigenti standard internazionali.
2. Il patrimonio acquisito ai sensi dell’articolo 3 ed archiviato è conservato presso l’archivio del CRAF. L’archivio del CRAF deve possedere caratteristiche fisiche e tecnologiche adatte alla perfetta conservazione del materiale. Il CRAF deve consentire la fruibilità al pubblico del
materiale conservato per finalità di ricerca, studio e consultazione, salvo il rispetto delle normative relative alla tutela del diritto d’autore.
3. Presso l’archivio del CRAF può essere conservato anche materiale del patrimonio fotografico di altre Regioni o di Stati esteri, nonché di altri enti pubblici o privati, italiani o stranieri, compatibilmente con la logistica. In tal caso la fruibilità al pubblico è condizionata all’attività di inventariazione di cui all’articolo 4 ed agli accordi stipulati con i soggetti depositanti.
articolo 6 digitalizzazione
1. Il CRAF provvede alla digitalizzazione del proprio patrimonio fotografico che custodisce e conserva, anche in funzione della sua pubblicazione in rete, salvo il rispetto delle normative relative alla tutela del diritto d’autore e può erogare servizi di digitalizzazione di fondi fotografici.
Capo III - valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale
articolo 7 attività espositive
1. Ai fini di valorizzare il patrimonio fotografico di interesse regionale, proprio o di terzi, il CRAF organizza e realizza la rassegna estiva “Friuli Venezia Giulia Fotografia”. Il CRAF può altresì provvedere a ideare, organizzare, allestire, promuovere e veicolare, anche in collaborazione con gli enti pubblici e gli organismi privati, sia associati che non associati al CRAF, attività espositive, attività didattiche, concorsi e premi fotografici, e connesse attività collaterali, secondo quanto previsto annualmente dal Piano annuale di cui all’articolo 2.
2. Nel caso in cui le attività espositive di cui al comma 1 siano organizzate dal CRAF a favore di enti pubblici ed organismi privati associati al CRAF, tutti i costi relativi alla realizzazione e promozione dell’esposizione sono sostenuti dagli enti o organismi stessi, ma il CRAF può fornire gratuitamente il materiale fotografico e le prestazioni di ideazione ed organizzazione del percorso espositivo, nonché di ricerca e selezione delle opere da esporre. Nel caso invece in cui le attività espositive di cui al comma 1 siano organizzate dal CRAF a favore di enti pubblici ed organismi privati non associati al CRAF, costoro corrispondono al CRAF un corrispettivo sia per la fornitura del materiale fotografico da esporre che per tutte le altre attività relative alla realizzazione dell’esposizione.
3. Il CRAF promuove, inoltre, il premio “Friuli Venezia Giulia Fotografia”, istituito nel 1987, ed il premio “International Award of Photography”, istituito nel 1996.
articolo 8 attività editoriali
1. Ai fini di valorizzare il patrimonio fotografico di interesse regionale e di sviluppare l’attività fotografica, il CRAF pubblica direttamente o collabora alla realizzazione di pubblicazioni relative a tale patrimonio.
articolo 9 biblioteca del CRAF
1. Il CRAF garantisce la fruizione pubblica della biblioteca specializzata attivando i consueti servizi biblioteconomici e partecipando ai Sistemi bibliotecari riconosciuti dalla regione secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).
2. Il CRAF gestisce la biblioteca sulla base degli standard e delle normative vigenti.
3. Il CRAF promuove e valorizza il consistente patrimonio bibliografico e i diversi materiali conservati nella biblioteca specializzata nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione e della normativa archivistica e sul diritto d’autore.
Capo IV – attività di ricerca e studio del patrimonio fotografico di interesse regionale
articolo 10 attività di ricerca e studio
0.Xx fine di sviluppare e sostenere le attività di ricerca e di studio del patrimonio fotografico di interesse regionale e la didattica del linguaggio fotografico e per la conoscenza della cultura e della storia della fotografia, il CRAF organizza, anche in collaborazione con le Università e con enti ed organismi pubblici e privati, corsi post-diploma e post-laurea, master, laboratori, tirocini, workshop, secondo quanto previsto annualmente dal Piano annuale di cui all’articolo 2.
2. Al medesimo fine, la Regione sostiene i progetti presentati dal CRAF e finalizzati a reperire risorse pubbliche comunitarie, internazionali e nazionali, eventualmente in qualità di partner operativo o promotore.
3. Il CRAF, d’intesa con le Università, le Accademie e gli Istituti di ricerca, promuove studi e ricerche sui fondi fotografici conservati. I materiali prodotti verranno conservati in copia presso la biblioteca del CRAF.
Capo V – collaborazione con altri enti ed indirizzo scientifico
articolo 11 collaborazioni
Il CRAF si impegna a collaborare, per tutti gli aspetti di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e dello sviluppo dell’attività fotografica, di cui ai Capi precedenti, con l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale (ERPAC) e con tutte le altre istituzioni italiane ed estere operanti nel settore della fotografia.
articolo 12 comitato di coordinamento scientifico
1. Il CRAF si impegna a individuare, per la composizione del proprio comitato di coordinamento scientifico previsto dall’articolo 14 del proprio Statuto, anche su indicazione delle Università ed Accademie associate, studiosi e personalità di qualificata esperienza nell’attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione della fotografia.
2. La Regione indicherà un proprio rappresentante all’interno del comitato di coordinamento scientifico.
3. La gestione e il funzionamento del comitato scientifico sono regolamentati dalle specifiche norme statutarie del CRAF.
Capo VI – sostegno e finanziamento della Regione
articolo 13 previsioni di spesa
1. La Regione, nei limiti previsti dallo stanziamento annuale di bilancio, concorrerà con un finanziamento annuo alle spese evidenziate nel quadro economico-finanziario, allegato al Piano annuale di cui all’articolo 2, relativo all’attività svolta nell’esercizio di riferimento.
2. Il finanziamento regionale non potrà, in ogni caso e per qualsiasi motivo, superare l’importo complessivo fissato dallo stanziamento annuo del bilancio regionale destinato al CRAF.
3. Il CRAF si assume l’obbligo di reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano annuale di cui all’articolo 2, eccedenti la quota del finanziamento assegnato annualmente dalla Regione, avvalendosi di fondi propri o di fondi provenienti da enti pubblici ovvero da soggetti privati.
articolo 14 costi ammissibili
1. Sono ammissibili i costi evidenziati nel quadro economico-finanziario, allegato al Piano annuale di cui all’articolo 2, relativi all’attività svolta nell’esercizio di riferimento, generati
durante tale periodo e ad esso chiaramente riferibili, sostenuti entro il termine di presentazione del rendiconto e sostenuti esclusivamente dal CRAF.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di costi:
a) costi del personale impiegato in mansioni relative alle attività previste dal Piano annuale e collegabili alle attività previste dal medesimo Piano annuale: in particolare, retribuzione lorda del direttore scientifico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei fotografi, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal CRAF, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena;
b) costi di produzione relativi alle attività previste dal Piano annuale: in particolare, costi per l’acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, scenografie, strumentazioni tecniche, luci e suoni; costi per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie, (montaggio, smontaggio, facchinaggio); costi per l’acquisto, l’abbonamento e la manutenzione di materiale fotografico, audiovisivo, cinematografico e librario; costi per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; costi per il trasporto o la spedizione di materiale fotografico e librario, di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; costi per oneri di sicurezza e per servizi antincendio;
c) costi di pubblicità e di promozione relativi alle attività previste dal Piano annuale: in particolare, costi per servizi di ufficio stampa; costi per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; costi per coppe e premi per concorsi; costi per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali; costi per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; costi promozionali e di pubblicità; costi per la gestione e la manutenzione del sito web;
d) costi per la gestione di spazi ed immobili utilizzati per la realizzazione delle attività previste dal Piano annuale: in particolare, costi per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali; spese per migliorare l’accesso del pubblico alle attività previste dal Piano annuale, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;
e) costi generali di funzionamento del CRAF: in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale o alle sedi operative; costi per la manutenzione straordinaria di beni immobili, sede legale e/o operativa del CRAF, la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti, l'acquisto di impianti, beni mobili, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche; costi per l’acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; costi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; costi telefonici; costi per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; costi postali; costi di cancelleria; spese bancarie; costi per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all’amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; costi relativi agli automezzi intestati all’associazione, costi assicurativi per responsabilità civile.
3. I costi generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera e), si considerano ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell’incentivo.
4. I costi, di cui ai commi 1 e 2, relativi e riferibili in via esclusiva alla realizzazione delle attività espositive di cui all’articolo 7, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell’incentivo.
articolo 15 costi non ammissibili
1. Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) contributi in natura;
c) costi per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) xxxxxxx, xxxxxxxx, penali ed interessi;
e) altri costi privi di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) oneri finanziari.
articolo 16 documentazione giustificativa dei costi
1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al CRAF ed è annullata in originale dallo stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con
contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l’avvenuto pagamento, quale l’estratto conto. Ai fini della prova dell’avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E’ ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il CRAF tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal CRAF dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell’iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al CRAF e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al CRAF.
articolo 17 concessione ed erogazione del finanziamento regionale
1. Il finanziamento regionale è erogato, su richiesta del CRAF, per un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso, entro sessanta giorni dall’approvazione del Piano annuale.
articolo 18 rendicontazione del finanziamento regionale
1. Il rendiconto deve essere presentato dal CRAF entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di concessione, ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000, e deve essere composto dall’elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dalla Regione.
2. Le spese sono rendicontate fino all’ammontare dell’incentivo concesso.
3. Al rendiconto sono allegati:
a) il bilancio consuntivo annuale del CRAF;
b) la relazione riepilogativa dell’attività del CRAF svolta nell’annualità per la quale è stato concesso l’incentivo, coerente con il Piano annuale.
4. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.
Capo VII – norme finali
articolo 19 promozione delle iniziative
1. L’attività di promozione delle iniziative deve essere concordata con la Regione.
2. La comunicazione relativa all’intero programma dovrà evidenziare il sostegno della Regione al settore oggetto della convenzione. La partecipazione della Regione dovrà essere evidenziata in tutto il materiale realizzato e in ogni forma di comunicazione relativi alle attività oggetto della presente convenzione, anche mediante il saluto delle autorità regionali. Le indicazioni relative alla comunicazione, fornite dal Servizio competente in materia di attività culturali secondo le direttive in ordine all’immagine coordinata della Regione, dovranno essere rigorosamente osservate dal CRAF.
articolo 20 durata della convenzione
1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023.
2. La convenzione scade comunque di diritto in qualsiasi momento intervenga una modifica della legge di riferimento che ne renda incompatibile la prosecuzione.
3. Alla scadenza della convenzione le parti sono tenute a far fronte alle obbligazioni assunte e
non ancora concluse, sorte in forza della convenzione.
articolo 21 risoluzione anticipata della convenzione
1. La convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.
articolo 22 responsabilità verso terzi
1. La Regione non si assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente alla realizzazione delle attività finanziate.
2. Il CRAF tiene sollevata espressamente la Regione per ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale nei confronti di terzi che insorgesse nella realizzazione delle attività finanziate.
articolo 23 registrazione della convenzione
1. La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente Convenzione è a carico del CRAF.
articolo 24 contenzioso
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Trieste.
articolo 25 privacy
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Xxxxxx xxxx'Xxxxx x'Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - tel: x00 000 0000000 e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx - PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Xxxxxx xxxx'Xxxxx x'Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. e–mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx PEC: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx;
3. Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel
S.p.A.”.
4. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati: i dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l’istanza o la dichiarazione. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l’istruttoria o la successiva gestione della pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con quelli personali delle persone fisiche coinvolte.
Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del procedimento o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda, si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica, si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali dell’Ente pubblico o dell’associazione.
5. Modalità di trattamento dei dati: in relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
6. Categorie di destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti.
7. Periodo di conservazione: i dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall’Amministrazione assieme a tutte le altre informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano la conservazione e lo scarto dei documenti d’archivio dell’amministrazione regionale che ne prevedono il mantenimento nell’archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999).
8. Diritti dell'Interessato: l’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali
articolo 26 rinvio a norme regionali
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Trieste, li 12 gennaio 2021
per la Regione Autonoma per il Centro di Ricerca e Friuli Venezia Giulia e Archiviazione della Fotografia
dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
Firmato digitalmente da:Xxxxxxxxx Xxxxx Data:12/01/2021 11:33:42