DIREZIONE MOBILITA’
DIREZIONE MOBILITA’
X.X.X.Xxxxxxx (2007-2013) Asse 3 - Sviluppo Urbano Sampierdarena
INTERVENTO N.9
Realizzazione nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per la realizzazione del nuovo ascensore tra via Cantore e Corso Scassi a Genova Sampierdarena
CONTRATTO A CORPO
Il progettista |
Il Responsabile del Procedimento |
|
|
Genova lì
PARTE 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 - Definizione economica dell’appalto 3
Art. 3 - Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto: elementi forniti dall’Amministrazione 4
PARTE 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 10
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 10
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 11
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 11
PARTE 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 12
Art. 8 - Progettazione esecutiva: modalità e termini 12
Art. 9 - Assicurazione della progettazione esecutiva 13
Art. 10 - Ritardo nella Progettazione esecutiva 13
Art. 11 - Approvazione della Progettazione esecutiva 14
Art. 12 - Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori 15
Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 15
Art. 14 - Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione 16
Art. 15 - Penali in caso di ritardo 17
PARTE 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 18
Art. 16 - Valutazione dei lavori a corpo 18
Art. 17 - Eventuale valutazione dei lavori in economia 19
PARTE 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 19
Art. 18 - Divieto di anticipazione 19
Art. 19 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva 19
Art. 20 - Pagamenti in acconto 20
Art. 21 - Pagamenti a saldo 21
Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 21
Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 22
Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 22
PARTE 6 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 23
Art. 26 - Responsabilità in materia di subappalto 26
PARTE 7 - CONTROVERSIE, RISOLUZIONE CONTRATTO 27
Art. 27 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 27
Art. 28 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 28
Art. 29 - Ulteriori obblighi a carico dell’appaltatore 33
Art. 30 - Terre e rocce da scavo 34
Art. 31 - Custodia del cantiere 34
PARTE 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Ai sensi dell’articolo 53, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti D.Lgs 163/2006, l’oggetto del contratto a corpo consiste nella redazione della progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei relativi lavori e forniture necessari per la realizzazione del nuovo ascensore tra Via Cantore e Villa Scassi
Sono compresi nell’appalto:
l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da approvare da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori ai sensi dell’articolo 16, comma 1; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui al presente capoverso.
sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento.
Art.2 – Definizione economica dell’appalto
L'importo complessivo stimato dei lavori e delle forniture compresi nell'appalto ammonta a € 3.694.023,87 (euro tremilioniseicentonovantaquattrozeroventitre/87) suddivise in lavorazioni omogenee di cui all’articolo 45, comma 6, del regolamento generale, come dal seguente prospetto:
A |
Lavori a corpo |
|
Importo |
% |
A.1 |
Opere elettromeccaniche |
Euro |
2.062.400,00 |
57,87 |
A.2 |
Opere civili e in sotterraneo |
Euro |
1.501.224,47 |
42,13 |
A |
Totale A - Lavori |
Euro |
3.563.624,47 |
|
|
|
|
|
|
B |
Progettazione esecutiva |
Euro |
37.893,37 |
|
C |
Costo Totale Oneri per la Sicurezza |
Euro |
92.506,03 |
|
D |
Totale |
Euro |
3.694.023,87 |
|
L’ammontare di cui al precedente punto C, ai sensi della vigente normativa, non è soggetto al ribasso offerto in sede di gara ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti.
Si precisa che gli oneri di cui al precedente punto C sono stati determinati ai sensi dell’art. 7, commi 2, 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
L’importo contrattuale, è stabilito mediante ribasso percentuale determinato mediante offerta a prezzi unitari e sarà quello desumibile dalla lista delle lavorazioni e forniture compilata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 119 del D.P.R. N. 207/2010 del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Su detta lista il concorrente dovrà riportare nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti (nella quinta colonna in cifre e nella sesta colonna in lettere) per ogni lavorazione descritta nella seconda colonna, e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta colonna.
In calce alla lista dovrà essere indicato il prezzo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti di cui sopra, nonchè, in cifre e in lettere, il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri per la sicurezza e quindi calcolato utilizzando la seguente formula:
R = percentuale di ribasso
P(g) = Importo a base di gara pari a (Punto D - Punto C)
P(o) = Prezzo offerto
R = (P(g) - P(o)) / P(g)
Al fine di determinare l’importo contrattuale farà fede il ribasso percentuale di cui sopra indicato dal concorrente in lettere. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevale quest’ultima indicazione.
Prima della stipula del contratto si procederà ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’articolo 119 del regolamento generale (DPR 207/2010) alla verifica dei conteggi.
Art.3 – Definizione tecnica dell’oggetto dell’appalto: elementi forniti dall’Amministrazione
Il contratto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo fornito dall’amministrazione, ai sensi del punto b) del comma 2 dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006, e di seguito dettagliato.
01 |
PROGETTAZIONE GENERALE |
|
Nr. |
DESCRIZIONE |
Nome file |
01 |
Indicazioni generali e contenuto del progetto |
D_RG100_DI-04 |
02 |
Relazione descrittiva generale |
D_RG300_MT-01 |
03 |
Sistema di trasporto meccanizzato Layout generale |
D_GE100_DI-02 |
04 |
Area via Cantore Sistemazione generale |
D_GE101_DI-01 |
05 |
Area intersezione funicolare con ascensori Sistemazione generale |
D_GE102_DI-02 |
06 |
Area Corso Scassi Sistemazione generale |
D_GE103_DI-01 |
07 |
Funicolare Sezione tipica della galleria |
D_GE104_DI-00 |
08 |
Ascensori Sezione tipica vano ascensori |
D_GE105_DI-01 |
09 |
Relazione geologica e geotecnica |
D_RG550_VU-00 |
10 |
Indagini geognostiche e geofisiche |
D_RG500_PR-00 |
11/1 |
Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs.81/2008 - Appendice A – Impianti elettromeccanici - Allegato “A” – Diagramma di Gant - Allegato “B” – Stima dei costi della sicurezza |
D_RS100_PO-00 D_RS400_PO-00 |
11/2 |
- Allegato “C” – Analisi e valutazione dei rischi |
|
11/3 |
- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera |
|
12 |
Planimetria e sezione aree di cantiere- Allegato “1” |
D_GE106_DI-01 |
13 |
Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche - Riepilogo |
D_RD101_DI-01 |
14 |
Computo metrico estimativo |
D_CM100_DI-03 |
15 |
Elenco prezzi unitari |
D_CM101_DI-03 |
16 |
Cronoprogramma delle opere |
D_RD102_DI-00 |
17 |
Quadro tecnico-economico |
D_CM102_DI-03 |
18 |
Piano particellare |
D_GE106_PO-01 |
02 |
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA |
|
Nr. |
DESCRIZIONE |
Nome file |
01 |
Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche Progettazione architettonica |
D_RD400_PO-00 |
02 |
Stralci cartografici scala 1:500 e varie |
D_AR402_PO-00 |
03 |
Planimetria parco – stato di fatto scala 1:200 |
D_AR403_PO-00 |
04 |
Planimetria e sezione long percorso- stato di fatto scala 1:200 |
D_AR404_PO-00 |
05 |
Planimetria parco e foto- stato di fatto |
D_AR405_PO-00 |
06 |
Planimetria parco – stato a progetto scala 1:200 |
D_AR406_PO-00 |
07 |
Planimetria e sez long percorso-stato a progetto scala 1:200 |
D_AR407_PO-00 |
08 |
Stazione valle - inserimento e percorso scala 1:100 |
D_AR408_PO-00 |
09 |
Stazione valle - Planimetria e sezioni e dettagli scala 1:50 |
D_AR409_PO-00 |
10 |
Stazione monte – Inserimento su parco scala 1:100 |
D_AR410_PO-00 |
11 |
Stazione monte – Piante e dettagli scala 1:50 e varie |
D_AR411_PO-00 |
12 |
Stazione monte – Prospetti e dettagli scala 1:50 e varie |
D_AR412_PO-00 |
13 |
Cabina – Piante prospetti e dettagli scala 1:20-10 |
D_AR413_PO-00 |
14 |
Sezione longitudinale percorso. Demolizioni/costruzioni scala 1:200 |
D_AR414_PO-00 |
15 |
Planimetria Parco X.xx Scassi Demolizioni/costruzioni scala 1:200 |
D_AR415_PO-00 |
16 |
Planimetria Parco X.xx Scassi Rimozioni/Ricollocazioni Essenze scala 1:200 |
D_AR416_PO-00 |
17 |
Area Via Cantore Servizi igienici per il personale |
D_AR102_DI-00 |
18 |
Ascensori Scale e pianerottoli |
D_AR103_DI-00 |
19 |
Ascensori Pareti vano scala e pianerottoli |
D_AR104_DI-00 |
20 |
Area Corso Scassi Scala a chiocciola |
D_AR105_DI-00 |
21 |
Impianti Sistema di trasporto meccanizzato Compartimentazione e protezione al fuoco strutture |
D_AR106_DI-01 |
22 |
Area Corso Scassi Struttura di stazione – Copertura |
D_AR107_DI-00 |
23 |
Area Via Cantore Struttura di stazione – Copertura |
D_AR108_DI-00 |
03 |
PROGETTAZIONE. FUNIVIARIA E ASCENSORISTICA |
|
||
Nr. |
DESCRIZIONE |
Nome file |
||
01 |
Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche Progettazione funiviaria ed ascensoristica |
D_RD103_DI-01 |
||
02 |
Relazione di dimensionamento Opere elettromeccaniche funiviarie ed ascensoristiche |
D_RG301_MT-00 |
||
03 |
Funicolare Profilo sul piano del ferro e sistemazione della fune di manovra |
D_FU100_DI-00 |
||
04 |
Funicolare Veicolo trasporto 30 persone |
D_FU101_DI-00 |
||
05 |
Ascensori Elevatore per veicolo 30 persone |
D_FU102_DI-00 |
||
06 |
Ascensori Veicolo elevatore ausiliario da 11 persone |
D_FU103_DI-00 |
||
07 |
Funicolare Sezione via di corsa |
D_FU104_DI-00 |
||
08 |
Ascensori Sezione vie di corsa |
D_FU105_DI-00 |
||
09 |
Ascensori Contrappeso elevatore veicolo funicolare |
D_FU106_DI-00 |
||
10 |
Ascensori Contrappeso elevatore ausiliario |
D_FU107_DI-00 |
||
11 |
Funicolare Argano della funicolare |
D_FU108_DI-00 |
||
12 |
Funicolare Contrappeso della funicolare |
D_FU109_DI-00 |
||
13 |
Ascensori Meccanismi elevatore principale nella stazione a valle |
D_FU110_DI-00 |
||
14 |
Ascensori Meccanismi elevatore ausiliario nella stazione a valle |
D_FU111_DI-00 |
||
15 |
Ascensori Meccanismi elevatore principale ed elevatore. ausiliario nella stazione a Monte |
D_FU112_DI-00 |
||
16 |
Funicolare Schema impianto di frenatura d’emergenza sul veicolo |
D_FU113_DI-00 |
||
17 |
Funicolare Schema impianto di frenatura di servizio |
D_FU114_DI-00 |
||
18 |
Funicolare Schema impianto di frenatura di emergenza |
D_FU115_DI-00 |
||
19 |
Funicolare Schema impianto di frenatura di rispetto |
D_FU116_DI-00 |
||
20 |
Dispositivi di interscambio sistema di trasporto |
D_FU117_DI-00 |
04 |
PROGETTAZIONE STRUTTURALE CIVILE |
|
Nr. |
DESCRIZIONE |
Nome file |
01 |
Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche Progettazione strutturale civile |
D_RD200_SC-00 |
02/1 |
Opere in sotterraneo Relazione di calcolo |
D_RG200_SC-00 |
02/2 |
Opere civili in cemento armato Relazione di calcolo (allegato) |
D_RG200_AL1_SC-00 |
03 |
Area Corso Scassi - Stazione superiore Paratia provvisionale di micropali –Relazione di calcolo |
D_RG201_SC-00 |
04 |
Opere strutturali metalliche Relazione di calcolo |
D_RG101_DI-00 |
05 |
Sezione orizzontale, sezione longitudinale e sezioni trasversali
|
D_ST200_SC-00 |
06 |
Area Via Cantore - Locale tecnico Carpenteria |
D_ST201_SC-00 |
07 |
Area intersezione cunicolo e pozzo inclinato Carpenteria |
D_ST202_SC-00 |
08 |
Area Corso Scassi – Stazione di superficie Carpenteria |
D_ST203_SC-00 |
09 |
Pozzo inclinato Carpenteria |
D_ST204_SC-00 |
10 |
Area Corso Scassi – Stazione di superficie Paratia provvisionale di micropali Pianta-Sezioni trasversali – Prospetto e particolari costruttivi |
D_ST205_SC-00 |
11 |
Opere in sotterraneo Profilo litostatico con interventi |
D_ST206_SC-00 |
12 |
Opere in sotterraneo Sezione tipo e particolari costruttivi |
D_ST207_SC-00 |
13 |
Opere in sotterraneo Principali fasi esecutive |
D_ST208_SC-00 |
14 |
Intersezione con galleria ferroviaria Sampiedarena Proposta di monitoraggio in corso d’opera |
D_ST209_SC-00 |
15 |
Strutture in cemento armato Carpenterie strutture in cemento armato |
D_ST100_DI-00 |
16 |
Azioni sulle opere civili in cemento armato |
D_ST101_DI-00 |
05 |
PROGETTAZIONE IMPIANTI |
|
Nr. |
DESCRIZIONE |
Nome file |
01 |
Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche Progettazione impianti –Impianti elettrici e speciali |
D_RD106_DI-00 |
02 |
Relazione tecnica Progettazione impianti – Impianti elettrici e speciali |
D_RD104_DI-00 |
03 |
Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche Progettazione impianti – Impianti idrici e sanitari |
D_RD105_DI-00 |
04 |
Impiantistica Unifilare impianto elettrico di illuminazione |
D_IM100_DI-01 |
05 |
Impiantistica Impianti idrici, sanitari e ventilazione |
D_IM101_DI-00 |
Fanno parte del progetto definitivo anche i seguenti documenti:
Cronoprogramma;
Piano di sicurezza redatto ai sensi della vigente normativa;
Relazione Descrittiva e Documentazione cartografica e fotografica;
Opere civili - Indicazione interventi e Specifiche tecniche;
Impianti Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Riscaldamento, Condizionamento e Raffrescamento: Norme tecniche - Modalità di esecuzione dei lavori;
Impianti Idrico-Sanitari, di spegnimento a saturazione, ascensore, elettrici e speciali: Norme tecniche - Modalità di esecuzione dei lavori;
Calcolo dei carichi termici estivi e invernali;
Relazione tecnica come disposto dall’art. 28 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - G.U. n. 13 del 16 gennaio 1991;
Descrizione dello stato attuale dei locali interni con documentazione fotografica (supporto CD);
Realizzazione di una rete telematica integrata mediante cablaggio strutturato - Prescrizioni Tecniche e Descrizione Impianto.
La documentazione di cui ai precedenti punti sarà fornita previo pagamento delle spese vive di riproduzione secondo quanto stabilito dalla DGC 362/2011 e s.m.e i.
Le modalità di stipula del contratto prevedono che:
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006), nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale
I rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2
I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Ai fini della qualificazione dell’impresa, per l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si specifica quanto segue:
Categoria prevalente :
-
OG3
Euro 2.115.933,23
pari al 57,87%
b) Categorie diverse dalla prevalente relative a opere generali, o specializzate a qualificazione obbligatoria ex allegato “A” D.P.R. 207/2010, e/o relative ad impianti, strutture e opere speciali ex art. 106-108 del D.P.R. 207/2010 superiori al 10% dell’importo dei lavori o a 150.000 Euro, scorporabili, eseguibili direttamente dal concorrente solo se in possesso delle relative, adeguate qualificazioni o subappaltabili per intero o eseguibili in forma di A.T.I.:
-
OG4
Euro 1.540.197,27
pari al 42,13%
Ai fini della qualificazione dell’impresa, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato, si specifica che i requisiti minimi richiesti sono:
a) ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. n.207/2010 che abbiano svolto attività di progettazione per opere appartenenti alle “opere a rete per la mobilità” e “opere speciali per la mobilità” come riportate nella tabella num. 2 allegata alla Determinazione numero 5 del 27 luglio 2010 “Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un importo non inferiore a quanto posto a base di gara. In particolare per quanto riguarda l’attività di progettazione per le opere a rete per la mobilità per un importo non inferiore a Euro 2.115.933,23 e per quanto attiene le opere speciali per la mobilità per un importo non inferiore a Euro 1.540.197,27.
b) ai sensi dell’art. 92 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010, i concorrenti in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione ed esecuzione in categorie e classifiche adeguate a quanto previsto dal precedente punti a) dovranno indicare il soggetto che all’interno del loro staff redigerà la progettazione esecutiva purchè in possesso dei suddetti requisiti minimi;
c) in caso di concorrenti in possesso di SOA per la sola attività di costruzione e/o di concorrenti in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione ed esecuzione in categorie e classifiche adeguate a quanto previsto dal precedente punti a) – b) ma prive all’interno del loro staff di progettazione di soggetti in possesso dei suddetti requisiti minimi, dovranno in alternativa rilasciare dichiarazione da cui risulti o il nominativo del soggetto esterno, tra quelli elencati all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs.163/2006, cui verrà affidata la progettazione esecutiva, oppure l’impegno a costituirsi in associazione temporanea con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 90, avente i seguenti requisiti minimi richiesti.
PARTE 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art.6 – Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 in quanto vigente e compatibile con il D.P.R. 207/2010;
il presente capitolato speciale d’appalto;
il progetto esecutivo redatto dall’impresa e accettato dall’Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti ai sensi dell’art. 33 del DPR 207/2010;
i piani di sicurezza redatti in conformità alla vigente normativa;
gli articoli, da 1 a 12 compreso, del “Capitolato di Sicurezza” del Comune di Genova, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 877 del 4 giugno 1998;
Le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
i computi metrici e metrico-estimativi relativi alla progettazione definitiva fornita dall’Amministrazione;
i computi metrici e metrico-estimativi relativi alla progettazione esecutiva redatti dall’offerente.
I documenti di cui ai precedenti punti non si allegano avvalendosi del disposto di cui all’art. 99 del X.X. 00 maggio 1924 n. 827.
Art.7 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità delle aree, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Esperita la gara, l’Amministrazione appaltante provvederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.
PARTE 3 – TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art.8 – Progettazione esecutiva: modalità e termini
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 169 del D.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione.
Se l’ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 20 (venti) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio che sarà offerto in sede di gara e comunque non superiore ai 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2 salvo quanto previsto nell’offerta in sede di gara in relazione al punto 4 del Disciplinare. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo verificato, validato e approvato dalla Stazione Appaltante, posto a base di gara; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.
La suddetta progettazione esecutiva sarà trasmessa a cura del Responsabile del procedimento al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ufficio USTIF per il rilascio del parere di competenza. Sono a carico dell’impresa qualsiasi spesa ed oneri occorrente al rilascio del suddetto parere come pure le modifiche ed integrazioni da apportare al progetto esecutivo affinché sullo stesso possa essere rilasciato parere favorevole all’uso della struttura in argomento aperta al pubblico servizio.
Art.9 – Assicurazione della progettazione esecutiva
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 11, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata, in alternativa:
a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall’appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:
b) dall’appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.
Art.10 – Ritardo nella Progettazione esecutiva
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del presente documento, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 8, comma 3, primo periodo del Capitolato Speciale, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al successivo comma 2.
La penale è determinata nelle misura pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale di cui all’art. 3 dello schema di contratto relativo alla progettazione esecutiva.
Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da parte di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
Art.11 – Approvazione della Progettazione esecutiva
A seguito della presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuto il parere da parte del Ministero dei trasporti ufficio Ustif, ed eseguita la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del D.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo posto a base di gara. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.
Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
che si discosta dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva verificata, validata e approvata dalla Stazione Appaltante.
Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 169, comma 9, del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva o che la stessa non riceva il parere favorevole dell’ufficio Ustif del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, il Comune di Genova, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Art.12 – Documentazione propedeutica per la consegna dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
All’atto della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla stazione appaltante la documentazione relativa ai piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, la Cassa Edile nonché quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente e agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.
Prima della consegna dei lavori, la Direzione Lavori trasmetterà all’appaltatore i documenti contabili affinché lo stesso provveda, a propria cura e spese, alla relativa bollatura presso gli uffici del registro ai sensi dell’art. 2215 del codice civile.
Art.13 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, redatto secondo le indicazioni della Direzione Lavori, deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma deve essere coerente con il cronoprogramma, di cui all’art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto e con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.
Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro dieci giorni dalla richiesta scritta della Direzione Lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione dei lavori.
Art.14 – Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva:
la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 9;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art.15 – Penali in caso di ritardo
Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine, espresso in giorni, stabilito per l’ultimazione dei lavori di cui al comma 2 art. 5 dello schema di contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale di cui all’art. 3 dello schema di Contratto relativamente all’esecuzione delle opere;
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
PARTE 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art.16 – Valutazione dei lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 3, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010.
Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2 sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art.17 – Eventuale valutazione dei lavori in economia
Per i lavori in economia verranno applicati i costi della mano d'opera desunti, per gli operai edili, dalla tabella periodica pubblicata dall'Associazione dei Costruttori Edili della Provincia di Genova, per gli operai metalmeccanici, dalla tabella periodica dell'Associazione Industriali della Provincia di Genova, per gli operai florovivaisti, dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria, vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori, aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili dell'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.
Tali prezzi comprendono ogni spesa per fornire gli operai delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per il loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza sul lavoro, per l'illuminazione del cantiere, per assicurazioni e contributi sociali e assistenziali, per ferie e assegni familiari e per ogni altro onere stabilito per legge a carico del datore di lavoro.
Gli eventuali materiali e/o mezzi impiegati, verranno pagati con i prezzi di cui al Prezzario Regionale edito dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria - anno 2011 - al lordo del ribasso d’asta.
Ai sensi dell’articolo 179 del D.P.R. n.207/2010 i lavori in economia, a termini di contratto, non danno luogo a una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi..
Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazioni.
PARTE 5 – DISCIPLINA ECONOMICA
Art.18 – Divieto di anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art.19 – Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva
Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
100% all’avvenuta validazione del progetto esecutivo;
I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
1. Le rate di acconto sono dovute con cadenza bimestrale.
2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del D.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
6. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 58, comma 2;
b) agli adempimenti di cui all’articolo 54 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 71 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 57, comma 2.
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (Quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 20, comma 7.
Art.22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art.23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art.24 – Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
PARTE 6 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di seguito specificate:
è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
fermo restando il divieto di cui al successivo punto, i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72 del Regolamento Generale, qualora tali lavorazioni siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto;
i lavori appartenenti a categorie generali nonché quelli indicati all’art. 72 del Regolamento Generale, nonché quelli a qualificazione obbligatoria secondo l’allegato “A” del D.P.R. 34/2000, indicati nel bando di gara come parti di intervento da realizzare, qualora il concorrente non possegga i requisiti per la loro realizzazione, possono essere assunti in associazione temporanea di imprese di tipo verticale o debbono essere subappaltati ad impresa qualificata;
i lavori per la cui esecuzione è necessaria una specifica qualificazione a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni, ovvero 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, dal ricevimento della richiesta tranne; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, la Civica Amministrazione acquisirà informazioni antimafia per l’autorizzazione di tutti i subappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indicate:
trasporto materiale a discarica;
trasporto e smaltimento rifiuti;
fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume e asfalti;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
servizi di guardianaggio di cantiere;
servizi di autotrasporto.
fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006);
noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
alloggiamento e vitto maestranze.
Nei casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, qualora le verifiche diano esito positivo.
Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all’autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente e automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti e ai subcontratti revocate.
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate all’art. 141 del Regolamento Generale; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art.26 – Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
PARTE 7 – CONTROVERSIE, RISOLUZIONE CONTRATTO
Art.27 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
l’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 6ter, comma 3, superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi
grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
inadempienza accertata dagli organi preposti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
l’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5 del citato articolo 132 del D.lgs. 163/2006 , si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, il reiterarsi della mancata o difforme comunicazione dei dati di cui all’art. 16 comma 2 del presente C.S.A. da parte delle imprese esecutrici può costituire motivo di risoluzione del contratto
Art.28 – Xxxxx e obblighi a carico dell’appaltatore
Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.
L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:
alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;
alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'opera e in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all’interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
all’allestimento di un locale esistente, che sarà indicato dalla Direzione Lavori, ad uso ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezzature:
piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml;
n 4 sedie con schienali anatomici;
riscaldamento;
un armadio con chiusura;
telefono;
porta di accesso con chiusura.
Tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
alla fornitura e al collocamento, nella zona dei lavori in corso, di una tabella del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori.
ad ottenere la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo e per passi carrabili, concessioni e autorizzazioni che saranno rilasciate a titolo gratuito.
ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera e a corrispondere le tasse e i diritti relativi.
alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della D.L. e del Comando della Polizia Municipale;
alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.
ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
La Ditta Appaltatrice nella valutazione dei propri costi per la realizzazione delle opere di scavo in progetto, dovrà tenere presente di dover preventivamente concordare con la Soprintendenza le modalità con cui eseguire tali operazioni e che le stesse dovranno essere monitorate e relazionate da un Archeologo; nulla sarà dovuta dall’Amministrazione all’aggiudicatario.
In base alle risultanze della riunione fatta dall’ATI di progettazione con R.F.I. riguardanti le interferenze con il sovrappasso in naturale della galleria Sampierdarena si precisa quanto segue:
è risultata molto ben accetta la soluzione progettuale proposta di un ascensore inclinato con partenza inferiore al di fuori della galleria ferroviaria in quanto tende di fatto a minimizzare l’impatto tensio-deformativo con la stessa galleria ferrioviaria esistente;
non sono risultati graditi dall’Ente Competente (R.F.I.) i proposti monitoraggi diretti sul piano del ferro e sul rivestimento esistente poiché impattano troppo sulle fasi d’esercizio ferroviario. Quindi la tavola N. 04-14 (D_ST209_SC-00) relativa alla proposta di monitoraggio inserita nella documentazione della progettazione definita è da ritenersi annullata;
gli Enti Competenti (R.F.I.) hanno richiesto invece che venga effettuato un monitoraggio sul cunicolo esistente al di sopra della galleria naturale tramite letture ottiche da rilevarsi giornalmente o in continuo durante tutte le fasi di scavo e nelle vicinanze dell’interferenza;
la proposta di monitoraggio definitiva durante le fasi di scavo dovrà quindi essere riformulata e concordata con gli Enti Competenti (R.F.I.) in fase di progettazione esecutiva da parte dell’Impresa Appaltatrice, la quale dovrà accollarsi tutti gli oneri relativi all’ottenimento delle necessarie approvazioni e della successiva esecuzione del monitoraggio concordato;
alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e dal DPR. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni e integrazioni;
al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisionali per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;
alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
alla protezione del cantiere e dei ponteggi mediante idonei sistemi antintrusione;
all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti fatto salvo quanto già prescritto dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare agli obblighi riferiti alla valutazione di tutti i rischi, alle situazioni di emergenza e nei casi di pericolo grave ed imminente, nei casi di specifiche segnalazioni diramate dalla Protezione Civile di Regione Liguria in relazione a possibili rischi indotti da eventi di tipo idrologico, meteorologico e nivologico:
- all’adozione di tutte le misure ritenute opportune per la limitazione degli effetti determinati da eventi eccezionali, sia all'interno che all'esterno del cantiere;
- al costante controllo delle comunicazioni e comunicati diffusi dalla Protezione Civile Regionale per le situazioni di rischio idrogeologico, nivologico, meteorologico o di altra natura, e verifica degli aggiornamenti;
- all’interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere, nel caso di allerta idrogeologica di tipo 2 (allerta massima) diramato da Regione Liguria tramite gli usuali canali di comunicazione.
- all’interruzione delle lavorazioni ed attività di cantiere nell'alveo di rivi e torrenti, anche per avvisi di temporali forti ed allerta idrogeologica di tipo 1;
alla predisposizione e attuazione di un piano di azioni di comunicazione alla cittadinanza e ai soggetti portatori di interesse sulla natura e l’avanzamento dei lavori.
alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
alla fornitura delle negative e di due copie fotografiche, nel formato 13x18, di ciascuna di esse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici;
alla presentazione di progetti di opere e impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, e all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere e impianti con esito positivo;
al pagamento di compensi all'I.S.P.E.S.L., alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative;
alla presentazione di progetti degli impianti, ai sensi della Legge n. 17/2007 e successivo regolamento di attuazione approvato con Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37, sottoscritto da tecnico abilitato;
al rilascio di “dichiarazione di conformità” sottoscritte da soggetto abilitato (installatore), e, corredate dal rispettivo progetto sottoscritto da tecnico abilitato, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007;
ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto e in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22.01.2008 n. 37;
a denunciare, ove previsto dal X.Xxx. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, al competente Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessiti;
al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori e al lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere prima che gli stessi si inseriscano nella pubblica viabilità;
al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia. L’Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi;
al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. L'eventuale mano d’opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia;
alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali, forniture e opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli;
alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, e impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee, una copia riproducibile in poliestere e una copia in formato elettronico leggibile e modificabile dai software in uso presso la stazione appaltante);
alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
ad adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti e cautele atte a garantire la completa funzionalità e accessibilità al pubblico dell’edificio oggetto dell’intervento;
In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici, che sarà sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, le imprese esecutrici, prima dell’avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato,i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.
Per le comunicazioni di cui al comma precedente, l’Appaltatore provvederà a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza settimanale e secondo l’apposita procedura informatica, al Comune e alla Prefettura – UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle persone autorizzate all’accesso per un altro motivo. Il Responsabile di cantiere ha l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati. I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze.
Il Comune trasmetterà alla Prefettura e/o Organi Competenti, i verbali redatti a seguito delle ispezioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza
Art.29 – Ulteriori obblighi a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art.30 – Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art.31 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente,, a cura dell’appaltatore, in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità a quanto convenuto con la Stazione Appaltante alla consegna dei lavori.
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo.
E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
In conformità al 5° comma dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato articolo 131 del decreto legislativo 163/2006, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, complementare di dettaglio al piano di sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, farà parte integrante del contratto di appalto.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.
Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità.
E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere e il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza e il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova.
E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.