SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS.N.267/2000 E PATTO PARASOCIALE
SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART.30 DEL D.LGS.N.267/2000 E PATTO PARASOCIALE
EX ART.2341bis CODICE CIVILE – ART.16, COMMA 2, LETT.C) D.LGS.N.175/2016 FRA I SEGUENTI ENTI LOCALI SOCI DI ASET SPA
SCRITTURA PRIVATA
Nell'anno 2017 il/i giorno/i del mese di si procede alla stipula del presente atto con sottoscrizione digitale dello stesso da parte dei Sindaci legali rappresentanti dei Comuni soci di ASET spa c.f. 0147680418 REA: PS n.144561 (di seguito anche “Società”) come sotto riportati:
1. Il Sindaco pro-tempore rappresentante legale del Comune
di cod.fiscale e p.via con sede in
al n.civico appositamente autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del / /2017;
2. Il Sindaco pro-tempore rappresentante legale del Comune
di cod.fiscale e p.via con sede in
al n.civico appositamente autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del / /2017;
3. Il Sindaco pro-tempore rappresentante legale del Comune
di cod.fiscale e p.via con sede in
al n.civico appositamente autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del / /2017;
4. …...............................................................................................................;
I SINDACI dei COMUNI soci di ASET spa PREMESSO
a) che, nell'ambito del processo di fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporata) in ASET spa (società incorporante), si è proceduto ad una complessiva modifica statutaria anche per aspetti non incidenti o comunque correlati al processo di fusione; l'assemblea dei soci di ASET spa ed ASET Holding spa hanno approvato la fusione per incorporazione di ASET Holding spa (società incorporante) in ASET spa (società incorporata) in data 27/12/2016 con atto notaio Xxxxx Xxxxxxxxx di Fano rispettivamente e rep.5950 rac.5100 e rep.5949 rac.5099; l'atto di
fusione è stato sottoscritto in data con efficacia a far data ; l'Assemblea
straordinaria dei soci ha proceduto successivamente, precisamente in data , alla modifica dello statuto della società anche per definire un contesto normativo pienamente conforme al presente “patto parasociale”;
b) che, nell'ambito di tale modifica statutaria, si è previsto anche lo strumento del “patto parasociale” per consolidare il modello gestionale “in house” in relazione ai SPL-SIEG di cui ASET spa è titolare senza soluzione di continuità; lo statuto recepisce, infatti, i principi ordinamentali previsti in materia sia dal D.Lgs.n.50/2016 che dal D.Lgs.n.175/2016 salvo eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere utili o necessarie in ordine all'art.192 del D.Lgs.n.50/2016 ovvero a disposizioni di legge afferenti i SPL-SIEG;
c) che il presente “patto parasociale” si qualifica, anche, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.267/2000 in quanto è finalizzato a definire, in modo coordinato, un vincolo di solidarietà funzionale incidente sui SPL-SIEG di riferimento tra i comuni soci in ordine alla scelta di preservare il modello pubblico di gestione “in house” in coerenza con le scadenza contrattuali vigenti a favore di ASET spa;
d) che i soci di ASET spa, diversi dal Comune di Fano, sono qualificabili, secondo i principi giurisprudenziali, quali “soci ultraminoritari”; che ASET spa è pertanto una società “in house” soggetta al “controllo analogo congiunto ultraminoritario”;
e) che esiste storicamente un'eccessiva sproporzione tra la rappresentazione azionaria di ASET spa, ancorché adottata consensualmente con criteri meramente patrimoniali di conferimento, che non tiene conto dei fatturati dei SPL-SIEG generati dai territori dei comuni soci “ultraminoritari” e pertanto non valorizza adeguatamente la dimensione economica degli “affidamenti”;
f) che occorre garantire un efficace e continuo “controllo analogo” su ASET spa che, in relazione alla consistente molteplicità dei comuni “soci ultraminoritari”, può svolgere con assiduità in rappresentanza di tutti i soci solo il Comune di Fano, socio di maggioranza, mediante i propri organi nonché uffici secondo le disposizioni statutarie;
g) che il D.Lgs.n.175/2016 prevede, espressamente, l'uso dello strumento del “patto parasociale” nelle società a controllo pubblico anche in deroga al limite temporale ordinariamente previsto dal codice civile;
h) che la presenza del Comune di Fano è sempre ed inderogabilmente necessaria e determinante in seno all'Assemblea ordinaria o straordinaria della Società per l'approvazione di qualunque punto previsto dall'o.d.g. avendo, lo stesso comune, una percentuale azionaria superiore al 97%.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti “patti parasociali”.
2. La decorrenza del presente “patto parasociale” è fissata al (n.b. sarà inserita la data di decorrenza della modifica dello statuto della Società post vigenza della fusione -che reca la previsione del cda assente nello statuto approvato con il progetto di fusione che prevede l'A.U.-).
3. I dividendi della Società sono distribuiti in modo non proporzionale alle quote azionarie ma in rapporto all'incidenza percentuale dei fatturati territorialmente generati nell'ultimo esercizio approvato in relazione al servizio idrico integrato e/o servizio di igiene ambientale (inclusi conferimenti presso la discarica di “Monteschiantello”) e/o illuminazione pubblica sulla base dei riscontri della contabilità separata della Società (con arrotondamenti percentuali al centesimo); in tal caso si adottano corrispondenti ed uniformi criteri anche per fronteggiare le eventuali relative perdite sociali ove sostenibili dai soci ai sensi di legge. Il calcolo delle quote di cui sopra è asseverato dal Collegio Sindacale. In alternativa alla corresponsione dei dividendi la Società, su richiesta del comune interessato, potrà realizzare investimenti a favore dei territori e/o dei servizi nel rispetto dei piani d'ambito. I dividendi non possono essere utilizzati in violazione del principio “full cost recovery” relativo ai SIEG. L'erogazione ovvero l'uso dei dividendi di spettanza di ogni comune socio deve essere correlata all'eventuale riduzione od azzeramento della posizione debitoria dei medesimi comuni soci nei confronti della Società. I comuni soci interessati dalla compensazione debitoria-creditoria dei dividendi assicurano ed adempiono alla rappresentazione contabile delle relative partite in osservanza dei principi contabili di “unità “, “universalità” ed “integrità” del bilancio.
4. La maggioranza dei soci di minoranza, computata secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi, ha diritto di nominare
n.1 componente effettivo e n.1 componente supplente del collegio sindacale della Società ai sensi dell'art.18-19-21 dello statuto. Si applica il DPR n.251/2012 e del D.Lgs.n.175/2016 in ordine al rispetto della normativa di genere. A tal fine è convocata, nei termini ordinariamente previsti dalla legge e dallo statuto, apposita Assemblea dei soci con obbligo del Comune di Fano di garantire il numero legale astenendosi dalla votazione.
5. La maggioranza dei soci di minoranza, computata secondo i medesimi criteri di rappresentanza sociale applicati per la distribuzione dei dividendi, ha diritto di nominare
n.1 consigliere del cda della Società ai sensi dell'art.15-19 dello statuto. Si applica il DPR n.251/2012 e del D.Lgs.n.175/2016 in ordine al rispetto della normativa di genere. A tal fine è convocata apposita Assemblea dei soci con obbligo del Comune di Fano di garantire il numero legale astenendosi dalla votazione. In sede di prima applicazione del presente “patto parasociale” il Presidente/A.D. di ASET spa è tenuto a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina in questione nel mese di luglio 2017.
6. I comuni, soci ultraminoritari, si obbligano come di seguito indicato in conformità all'art.19, comma n.2, lett.c) dello statuto della Società:
c.1) a sostenere, in ogni sede istituzionale, il modello di gestione “in house” dei SPL-SIEG per tutta la durata e limitatamente agli affidamenti assentiti a favore di ASET spa;
c.2) a presenziare e deliberare conformemente al Comune di Fano presso le Assemblee Territoriali d'Ambito costituite in materia di servizio idrico integrato ed igiene ambientale, a richiesta dello
stesso, limitatamente alla tutela degli affidamenti “in house” in capo ad ASET spa in essere con le scadenze contrattualmente previste;
7. Il presente “patto parasociale” ha validità, nei confronti di ogni comune sottoscrittore, in relazione alla durata, per i territori di competenza, dei rispettivi affidamenti dei SPL-SIEG in capo ad ASET spa. La validità del presente “patto parasociale” è correlata, nei confronti dei soli comuni soci che, alla data di efficacia del presente accordo, non abbiano in corso direttamente od indirettamente un affidamento di un SPL (ricomprese le farmacie) ovvero di un SIEG, al perdurare dei conferimenti presso la discarica di “Monteschiantello”.
8. Nel rispetto delle disposizioni statutarie i soci sottoscrittori possono, in costanza di affidamenti a favore della società, nonché previa conforme ed unanime deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, modificare, integrare o meglio precisare i contenuti del presente “patto parasociale”.
9. Per l'inadempimento e/o per il ritardo in ordine alle obbligazioni convenute nel presente “patto parasociale” non sono previste penali; è sempre fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno a favore dei comuni e/o della Società.
10. Per ogni controversia sui diritti disponibili connessa ai presenti patti parasociali si richiama il D.Lgs.n.28/2010 ed il relativo D.M.n.180/2010; la presentazione della domanda di conciliazione non preclude l'eventuale attivazione di procedure cautelari. L'esito della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione della controversia. Il Foro competente è quello di Ancona ai sensi del D.L. n.1/2012. E' fatta salva, in ogni caso, la riserva di giurisdizione esclusiva a favore del Giudice Amministrativo in ogni controversia afferente il rispetto del presente “patto parasociale” correlata direttamente od indirettamente all'esercizio del potere autoritativo concretamente espletato con la presente convenzione da parte dei comuni soci.
11. Il testo del presente “patto parasociale” si applicano le modalità di pubblicità dello stesso come previste ai sensi di legge e/o di statuto.