COMUNE DI BISIGNANO
COMUNE DI BISIGNANO
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE SECONDO
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER DUE AA.SS. (2017/2018 – 2018/2019) + PROROGA A.S. 2019/2020.
Indice:
Art. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI Art. 2 – OGGETTO
Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO Art. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO
Art. 6 – PAGAMENTI
Art. 7 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Art. 8 – REVISIONE DEI PREZZI
Art. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO Art. 10 – TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Art. 11 – ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO Art. 12 – TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’
Art. 13 – TRASPORTO PER ATTIVITA’ DIDATTICHE, SOCIO EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE
Art. 14 – UTENTI DEL SERVIZIO Art. 15 – PERCORSI E FERMATE
Art. 16 – VARIAZIONI DI ITINERARIO
Art. 17 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO Art. 18 – VEICOLI DI SERVIZIO
Art. 19 – LICENZA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art. 20 – PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI
Art. 21 – NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SANZIONI Art. 22 – VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 23 – LIMITE DEL TURN OVER, ASSENZE E SOSTITUZIONI TEMPORANEE Art. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 25 – SOPRALLUOGO TECNICO
Art. 26 – PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Art. 27 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Art. 28 - VARIANTI
Art. 29 – ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 30 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Art. 31 – SPESE ED ONERI FISCALI – PUBBLICAZIONE CARTACEA Art. 32 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 33 – RESPONSABILITÀ
Art. 34 – RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
Art. 35 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 36 – SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 37 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 38 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 39 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI Art. 40 – PENALITA'
Art. 41 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 42 – SUBAPPALTO
Art. 43 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO Art. 44 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Art. 45 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Art. 46 – FORO COMPETENTE
Art. 47 – NORME DI RINVIO
Art. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Bisignano e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l’affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico.
Art. 2 – OGGETTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, dall’interno del territorio comunale fino ai plessi scolastici (Scuola dell’infanzia e Scuola primaria e secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Bisignano) e viceversa, articolato come segue:
- Trasporto scolastico ordinario;
- Trasporto alunni con disabilità;
- Trasporto per attività didattiche, socio-educative, culturali e sportive.
Il servizio deve essere reso conformemente al calendario scolastico ed agli orari, fissati dalle Istituzioni Scolastiche in accordo con il Responsabile del Settore preposto o suo delegato del Comune di Bisignano, comunicati annualmente all’appaltatore;
Il trasporto scolastico quotidiano di andata e ritorno - per la durata dei rispettivi calendari scolastici per tutti gli Alunni, compresi gli Alunni diversamente abili, deve essere svolto, per/da i seguenti Plessi del territorio comunale di Bisignano (CS):
- Scuola Secondaria di Primo Grado con sede – Via del Salvatore Bisignano;
- Scuola Primaria Statale con sede – Via del Salvatore Bisignano;
- Scuola Primaria Statale con sede – Piazza Collina Castello Bisignano;
- Scuola Primaria Statale con sede – C.da Soverano Bisignano;
- Scuola Primaria Statale con sede – Via Campo Sportivo Bisignano;
- Scuola Primaria Statale con sede – Via Giardini Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – Piazza Collina Castello Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – Via San Francesco Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – C.da Soverano Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – Via Campo Sportivo Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – C.da Marinella Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – Via Giardini Bisignano;
- Scuola dell’Infanzia Statale con sede – C.da Campovile Bisignano;
L’appalto, nell’ambito del valore contrattuale, è comprensivo del servizio di trasporto di scolaresche da/per i plessi di cui sopra in occasione di visite di istruzione e di continuità scolastica, visite ad impianti sportivi ed a strutture sportive, progetti speciali degli Istituti e/o del Comune di Bisignano, sia nell’ambito del territorio comunale che al di fuori.
Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e la propria capacità economica e finanziaria, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Art. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia con specifico riferimento alle seguenti fonti:
• Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;
• Decreto dirigenziale del Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i Sistemi Informatici e Statistici del 25/11/2011, n. 291 (Disposizioni tecniche di prime applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009);
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
• D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".
• Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con correttivo appalti (D. Lgs. 56/2017) – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici -.
La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio.
I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni, pertanto, la Ditta Appaltatrice deve rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico”; pertanto la Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994, "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".
Art. 4 – DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO
Il contratto del Servizio di Trasporto scolastico avrà la durata di 2 anni (due), e precisamente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, in conformità al calendario scolastico adottato dall’Istituto Comprensivo destinatario del servizio, con facoltà di affidamento diretto, per l’anno scolastico 2019/2020, laddove il Comune di Bisignano ravvisi un preminente interesse pubblico e lo svolgimento del servizio dell’operatore economico stesso sia stato rispettoso di tutti i criteri di qualità, richiesti nel primo biennio e non vi siano state contestazioni rilevanti, ai fini della qualità, efficacia ed efficienza nel corso del periodo del presente appalto.
Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Comune non abbia ancora provveduto ad aggiudicare i servizi per il periodo successivo, l’appaltatore sarà obbligato a continuarli per un periodo massimo di sei mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza, art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.
La data di attivazione del servizio oggetto dell’appalto coincide, presumibilmente, con l’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, o comunque dalla data di perfezionamento degli atti .
L’applicazione dell’Istituto dell’opzione di proroga del rapporto contrattuale alla conclusione dell'appalto iniziale per un successivo anno è consentita mediante la previsione, accanto alla durata certa, della facoltà di ulteriore prosecuzione negli atti di gara ed indicando negli stessi atti il valore complessivo dell'appalto tenuto conto del periodo di proroga, come stabilito dall'art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
Qualora il Comune dovesse avvalersi della facoltà di proroga, la stessa, sarà attivata previa comunicazione da dare all'aggiudicatario tre mesi prima della scadenza del contratto originario.
Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l’Ente medesimo, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.
ART. 5 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo stimato per l’appalto in oggetto (base d’asta) riferito alla durata dell’appalto stesso compresa, l’opzione di proroga, è pari ad € 690.000,00 ( Euroseicentonovantamila/00) oltre Iva del 10% ( stimato sulla base del trend storico dell’anno scolastico 2016/2017).
L’importo annuo a base di gara risulta, quindi, pari ad € 230.000,00 oltre iva del 10% sul quale l’Operatore Economico deve presentare il proprio ribasso.
Il presente appalto è a corpo, così come definito dall’art. 3, voce ddddd) del D. Lgs. 50/2016 («appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto).
In particolare sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, nessuna esclusa, relative:
- alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio, sia per quelli concessi in comodato o per quelli di proprietà, impiegati, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, inclusi riparazioni, carburante, olio, gomme , ecc.;
- alla gestione del proprio personale impiegato compresi gli accompagnatori durante il trasporto degli alunni, come retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- alle imposte, tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall’assunzione del servizio;
- all’assunzione completa ed incondizionata, di tutti i rischi legati alla gestione del servizio;
- all’applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e tra le organizzazioni sindacali del datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse, considerato che l’appaltatore è vincolato nei confronti del suo personale dipendente.
Art. 6 – PAGAMENTI
1. I pagamenti relativi al presente contratto avverranno sulla base di fatture mensili posticipate di importo pari al dividente tra il valore contrattuale ed i relativi mesi ricadenti nella durata temporale. Le fatture dovranno inoltre essere precedute dall’invio del prospetto di riepilogo delle corse effettuate nel mese di riferimento.
2. Le fatture, intestate al Comune di Bisignano, dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e riportare oltre al Codice Unico Ufficio, gli estremi degli atti di affidamento comunicati ovvero C.I.G., numero di determina d’impegno spesa e numero di impegno spesa; in ottemperanza a tale disposizione il Comune di Bisignano, non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal predetto decreto. Il Comune di Bisignano, a seguito dell’approvazione della Legge di stabilità del 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190) provvederà direttamente al versamento all’Erario dell’IVA relativa; a tal fine le fatture dovranno essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
3. Sull’importo della singola fattura verrà effettuata una trattenuta dello 0.50% secondo quanto previsto dall’art. 30 c.5 del D. Lgs 50/2016 che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica finale del DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva.
4. In applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’Amministrazione aggiudicatrice all’appaltatore, previa acquisizione d’ufficio del DURC valido attestante la regolarità contributiva, avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.
5. Il pagamento inoltre avverrà previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione della prestazione effettuata in termini di qualità e quantità, in relazione agli obblighi contrattuali.
6. Il Comune, in relazione alla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Impresa aggiudicataria qualora siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal Contratto. In particolare il Comune si riserva la facoltà di condizionare i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva attraverso la richiesta o l’acquisizione d’ufficio del DURC ON LINE (ai sensi del D.M. Ministero del Lavoro e Politiche sociali).
7. In caso di irregolarità contributiva i termini di pagamento di 30 giorni saranno sospesi in attesa di verifica ai sensi della vigente normativa.
8. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute dall’appaltatore al personale dipendente impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del Procedimento attiverà gli interventi sostitutivi prescritti dalla normativa vigente; decorso infruttuosamente il termine di adempimento assegnato, la Stazione Appaltante provvederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto.
9. L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
Art. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Si precisa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 9/04/2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi di interferenze. Conseguentemente la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il DUVRI.
Si precisa inoltre che l’attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante non costituisce rischi di interferenza trattandosi di attività sporadica.
La ditta Appaltatrice è tenuta ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza prima della stipula del contratto, al fine di provvedere all’attuazione della misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
L’appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dalle direzioni didattiche e dal committente.
I costi per la sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono, pertanto, pari a zero.
Art. 8 - REVISIONE DEI PREZZI
Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, l’impresa può richiedere la revisione periodica dei prezzi presentando circostanziata e idonea documentazione atta a dimostrare l’aumento del costo di fattori di produzione, di materie prime e di contratti di lavoro del personale; Il R.U.P. utilizzerà tali informazioni, ed altre ritenute opportune, per la valutazione della revisione del prezzo, comunicandone l’esito. Non rientra nella suddetta documentazione idonea l’utilizzo degli indici ISTAT sull’adeguamento del costo della vita.
Art. 9– MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico, per/da le Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado site nel territorio del Comune di Bisignano, indicate nel precedente art. 2, dovrà essere svolto dalla impresa aggiudicataria dal LUNEDI al SABATO, effettuato conformemente al presente capitolato e, in base al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche annualmente determinati.
Il servizio è svolto mediante utilizzo:
• di proprio personale nella misura di n. 8 (otto) autisti e n. 9 (nove) accompagnatori;
• di n. 3 (tre) autisti messi a disposizione della ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio dall’Ente Appaltante, i quali, continueranno a dipendere sia giuridicamente che economicamente dallo stesso Ente Appaltante, nel mentre, operativamente saranno gestiti in piena autonomia dall’impresa aggiudicataria, la quale, dovrà provvedere, per i medesimi, a trasmettere al Responsabile del Settore le disposizioni di servizio circa l’orario di utilizzo di ogni autista messo a disposizione.
Nel caso di assenza giustificata, nei limiti previsti dal Contratto Nazionale di Categoria, alla sostituzione dei soggetti medesimi dovrà provvedere l’impresa aggiudicataria con oneri a proprio carico.
Ogni assenza del predetto personale a qualunque titolo deve essere immediatamente comunicata all’Ente Appaltante per l’adozione degli atti conseguenziali previsti dalla normativa di settore.
Il predetto personale deve essere impiegato nell’ambito delle ore contrattuali, eventuale impiego eccedente, va remunerato dalla Ditta Aggiudicataria.
Fuori dalle ipotesi di cui sopra, qualora, il predetto personale per qualunque motivo non sia più a disposizione dell’Aggiudicatario per la messa a disposizione definitiva di ulteriori unità di
personale autista i maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario saranno oggetto di rinegoziazione del contratto con distinti e specifici atti integrativi;
• di n. 7 scuolabus di proprietà dell’Amministrazione comunale concessi all’aggiudicatario in comodato d’uso gratuito che di seguito si descrivono:
FABBRICA – TIPO | TARGA | ANNO I ° IMM.NE | POSTI |
SCUOLABUS IVECO FIAT A 45.10 1 IG 28 CTG. M2 | CS524804 | 1992 | 28 + 1 |
SCUOLABUS IVECO 49 E 12 52-CACCIAMALI THESI 5 | AL 405 PL | 1996 | 45 + 3 |
SCUOLABUS IVECO 50C13/56 CACCIAMALI C5002 | CD 242 VF | 2003 | 37 TOTALI |
SCUOLABUS IVECO 50C15 ACCIAMALI C5009 | CD 243 VF | 2003 | 42 TOTALI |
SCUOLABUS IVECO A 50C 32 | DD 632 GN | 2006 | 34 TOTALI |
SCUOLABUS FIAT DUCATO 250EDMLC BXL | DM 430 YD | 2008 | 23 TOTALI |
SCUOLABUS MERCEDES AG 906 MB 415 CDI F1 46 | DT 993 YG | 2009 | 30 TOTALI |
• di n. 4 scuolabus di proprietà e/o possesso a qualunque titolo dalla ditta aggiudicataria o in numero superiore in modo da coprire i posti a sedere richiesti per la gestione del servizio di trasporto.
Gli scuolabus messi a disposizione dalla ditta aggiudicataria devono essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda la tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovranno essere dotati di cronotachigrafo ed apertura a distanza degli sportelli. Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla fiancata la dicitura “ Scuolabus”.
Gli automezzi dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 31/01/1997 “ Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” , nonché la Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997, n. 23.
La ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio di trasporto pubblico, ai sensi del D.M. 18.04.1997, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448/91.
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico e dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario stesso, secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche. Il servizio è svolto dalla ditta aggiudicataria nel rispetto delle direttive del Responsabile del Settore preposto o suo delegato del Comune di Bisignano, tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione entro l’orario di inizio delle lezioni e che al termine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all'Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno scolastico.
Il Responsabile del Settore preposto o suo delegato del Comune di Bisignano, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, provvederà annualmente ad elaborare un piano di esecuzione del servizio, tenendo conto delle specifiche esigenze dell’utenza e dell’articolazione dell'attività scolastica; tale piano definirà gli itinerari del servizio di trasporto scolastico individuando le scuole interessate, le
località, i punti e gli orari di raccolta e riconsegna, il numero di utenti ed il chilometraggio. La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del piano annuale di trasporto.
Il piano annuale di trasporto alunni potrà essere variato in ogni momento dalla Stazione Appaltante, in riferimento a tutte le sue componenti, al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, di nuove esigenze, anche di tipo organizzativo.
La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi scolastici a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla Stazione Appaltante.
Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.
Il servizio di trasporto scolastico, di norma non dovrà subire nessuna interruzione. Sarà compito della Ditta aggiudicataria organizzarsi in modo da utilizzare lo scuolabus di riserva, ed altri mezzi della Ditta stessa, tempestivamente e dove occorrono. Per eventuali casi di forza maggiore, dovuti esclusivamente alla manutenzione straordinaria del mezzo, la Ditta, anche tramite gli autisti, curerà la tempestiva e puntuale informazione alle famiglie dei bambini e alunni trasportati oltre che comunicare con il Responsabile del Comune.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la ditta agisca in difformità alle leggi e regolamentazioni in materia, il Comune di Bisignano potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 40 nonché, nei casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
Art. 10 - TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Il servizio di trasporto ordinario consiste nel trasporto giornaliero casa/scuola e viceversa degli alunni, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, ubicate nel territorio del Comune di Bisignano, che devono essere prelevati dalle loro abitazioni o dai punti di raccolta individuati dal Comune previo confronto con l’Appaltatore, e trasferiti ai plessi scolastici frequentati.
Il servizio è articolato su n. 6 (sei) giorni settimanali, in corse di andata e ritorno in orario mattutino e pomeridiano. Per la scuola dell’Infanzia l’orario è articolato su 5 giorni settimanali. L’orario di ritorno della scuola dell’Infanzia è legato all’attivazione della mensa scolastica. La percorrenza indicativa complessiva ( riferita all’a. s. 2016/2017) è di 167154 Km per anno scolastico.
Tale percorrenza rimane alla base del Kilometraggio da svolgere per l’intera durata del calendario scolastico annuale, adottato dalla Istituzione Scolastica.
Il trasporto degli alunni sul territorio comunale alle scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado e ritorno va eseguito nelle seguenti fasce orarie:
a) entrata del mattino: 06,45 – 09,45 linee più distanti dalle sedi Scolastiche con trasporto anche di alunni Infanzia. 7,15 – 9,45 linee meno distanti dalle Sedi Scolastiche con trasporto anche di alunni Infanzia.
b) uscita ordinaria Primaria e Scuole Medie: 13,00 – 14,30;
c) uscita pomeridiana: 16,00 – 17,15 per scuola Infanzia da lunedì a venerdì; - 16,00 – 17,00 due giorni a settimana per tempo prolungato scuola Media.
Poiché il calendario regionale della Regione Calabria prevede 200/205 giorni di attività per Scuole Primarie e Medie e circa 180 giorni per Scuola Infanzia il cui orario si articola su 5 giorni, da lunedì a venerdì, la percorrenza indicativa annua di ogni linea è la seguente:
linea 1: Km 16900;
linea 2: Km 14500;
linea 3: Km 16400;
linea 4: Km 20300;
linea 5: Km 17500;
linea 6: Km 12400;
linea 7: Km 14900;
linea 8: Km 14300;
linea 9: Km 13900;
linea 10: Km 11800;
linea 11: Km 16400;
Per LINEA si intende la tratta percorsa da ogni singolo scuolabus utilizzato per il servizio, quindi, in numero di 11.
Gli alunni che usufruiscono del servizio del trasporto sono, al momento, quantificati in:
- Scuole materne: n. 180
- scuole elementari: n. 298
- scuole medie: n. 166
L’appaltatore deve organizzare le proprie attività per garantire sempre l’efficacia e l’efficienza del servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere dei diversi mezzi e del numero di soggetti trasportati, con l'obiettivo di svolgere il trasporto di andata e ritorno casa/scuola nel minore tempo possibile, al fine di permettere la minore permanenza possibile degli alunni sul mezzo. Ciascun alunno trasportato dovrà occupare un posto a sedere.
Per l’organizzazione ottimale del servizio, il competente Ufficio P.I. del Comune di Bisignano consegna annualmente entro il 15 settembre di ogni anno gli eventuali interventi personalizzati per gli alunni con disabilità, il calendario scolastico e ogni altra utile informazione. La Ditta appaltatrice annualmente consegna all’Ufficio P.I. del Comune tutti le indicazioni relative al prelievo degli utenti, ai punti di raccolta, ai percorsi, ai tempi di percorrenza, al chilometraggio effettuato, alla manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata sui mezzi.
Le percorrenze possono subire modifiche, anche in corso d'anno, è facoltà del Comune variare le stesse in relazione al numero e alla tipologia delle iscrizioni. In tali casi, saranno concordate con la Ditta aggiudicataria le eventuali integrazioni/correzioni da apportare in corso d’opera, rimanendo stabilito quanto previsto del presente Capitolato, si esplicita che:
• Non sono ammesse percorrenze differenti da quelle indicate dall'Ufficio P.I. del Comune di Bisignano, se non a seguito di espressa autorizzazione del medesimo Ufficio oppure per il verificarsi di situazioni di emergenza, dovute a circostanze non prevedibili, problemi di viabilità, divieti di transito della circolazione altre condizioni similari. In tali casi, considerata l’emergenza, l’imprevedibilità e la condizione di temporaneità di queste circostanze, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito;
• non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
• deve essere comunicata al Comune ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore.
Nella percorrenza indicativa complessiva sopra indicata sulla base di un anno scolastico sono compresi: il trasporto ordinario, l’eventuale trasporto di alunni con disabilità, le percorrenze dovute alle operazioni di revisione, di manutenzione, di approvvigionamento di carburante, e ogni altro spostamento compreso quelli relativi alla sosta e fermata.
Per alunni delle scuole dell’infanzia dei Plessi: Collina Castello, Campovile, Piano, Campo Sportivo, Marinella ed eventualmente Giardini, è prevista la necessaria figura dell’accompagnatore a carico della Ditta aggiudicataria.
Trattandosi di servizio rivolto esclusivamente agli alunni delle scuole del Comune di Bisignano, non è permesso il trasporto con lo scuolabus di persone non destinatarie del servizio;
Potranno viaggiare sullo scuolabus, a motivo del loro servizio e, comunque, sempre previa apposita autorizzazione comunale, i seguenti soggetti:
- eventuale personale di assistenza e sorveglianza, non a carico della Ditta aggiudicataria;
- eventuali incaricati del Comune;
- la polizia municipale in uniforme;
- il personale della Scuola.
La Ditta appaltatrice deve essere in grado di effettuare tempestivamente il servizio di trasporto degli alunni nel caso si verifichino cause di forza maggiore e si renda indispensabile l’allontanamento degli stessi dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione, anche telefonica, di richiesta da parte del Comune o dell’Istituto scolastico. A tale fine la Ditta comunica il/i numeri telefonico/i di pronta reperibilità.
La sospensione delle attività didattiche può essere comunicata alla Ditta appaltatrice anche con un solo giorno di preavviso.
Gli alunni devono poter raggiungere la scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni. Analogamente, per il rientro a casa, il mezzo deve essere disponibile davanti al plesso scolastico almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni, fatte salve diverse e specifiche disposizioni concordate, volta per volta, con l’Istituto Scolastico interessato con il quale la Ditta appaltatrice intrattiene quei necessari rapporti per una ottimale conduzione del servizio.
Gli orari di esecuzione del servizio saranno comunicati all'inizio di ogni anno scolastico. Tali orari possono subire modifiche a causa di eventuali variazioni di quelli scolastici comunicati ufficialmente dai Dirigenti Scolastici all'Amministrazione Comunale, la quale a sua volta provvede a dare disposizioni alla Ditta aggiudicataria.
Per potere permettere il trasporto degli alunni delle tre tipologie di scuola frequentata tutti i mezzi potranno essere costretti a svolgere un doppio giro così come è avvenuto negli anni passati.
Il Comune, Ente Appaltante, si riserva la facoltà di assegnare in tutto o in parte i percorsi di trasporto scolastico senza che la Ditta Aggiudicataria possa opporsi in qualsiasi modo.
La Ditta aggiudicataria manterrà attivi i percorsi di trasporto al di fuori del calendario scolastico per servire gli alunni impegnati negli esami di fine ciclo scolastico, senza nessun compenso aggiuntivo in quanto già compreso.
ART. 11 - ASSISTENZA AGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO.
Per il trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia Statale l’appaltatore provvederà ad attivare il servizio di accompagnamento da garantire con la presenza di un accompagnatore sugli scuolabus che trasportano tali alunni.
Per tale finalità l’Appaltatore potrà avvalersi di appropriata associazione di volontariato.
Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale che va:
- nel tragitto di andata: dalla salita dei minori sullo scuolabus sino all’ingresso degli stessi nelle strutture scolastiche;
- nel tragitto di ritorno: dall’uscita della scuola sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni appositamente delegati alla presa in carico degli stessi, salve eventuali diverse disposizione date al Servizio comunale preposto da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale;
In caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e, al termine del percorso, riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, ai locali organi di polizia ai quali verrà segnalato l'accaduto; a tal fine, è fatto obbligo agli autisti degli scuolabus di avvisare telefonicamente gli organi di polizia dell’accadimento appena verificata la sussistenza.
L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico all’impresa aggiudicataria.
Art. 12 - TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’
Nel complesso dell’appalto deve intendersi inserito il trasporto scolastico, senza riserva alcuna, per
alunni con disabilità che non necessitano di mezzi specifici.
Al momento il trasporto di alunni con difficoltà motorie o altro avviene con servizio gestito autonomamente dal Comune a cui è assegnato un finanziamento specifico da Ente sovracomunale. Nell’eventualità che il servizio venga trasferito alla ditta aggiudicataria la stessa dovrà garantire lo svolgimento con propri automezzi idonei con spese a carico della ditta. Il servizio di accompagnamento per il trasporto di alunni con disabilità, che necessitano di servizi di assistenza e sorveglianza da parte di persona adulta, è fornito dall’Amministrazione comunale, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali che provvede ad assicurare al servizio apposito “personale accompagnatore”, senza oneri per la Ditta aggiudicataria, per tutta la durata dell’intervento personalizzato. Può capitare che parte di questo” personale accompagnatore” possa essere richiesto alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi periodo dell’anno, in questo caso ne verrà concordato il compenso.
Il servizio richiesto “all’accompagnatore” comprende, oltre all’assistenza durante il trasporto, anche le operazioni di aiuto nella salita e discesa, nella verifica, ad ogni fermata, della presenza di un adulto per ricevere il minore, ed ogni altra complementare e pertinente operazione dettata ad personam dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
Art. 13 - TRASPORTO PER ATTIVITA’ DIDATTICHE, SOCIO- EDUCATIVE,CULTURALI E
SPORTIVE
Il trasporto per attività didattiche, socio-educative, culturali e sportive consiste nel servizio occasionale per solo uscite didattico-culturali e sportive, organizzate dalle Scuole ed autorizzate dal Comune di Bisignano sia all’interno del territorio comunale che al di fuori;
Il servizio di cui sopra è richiesto di volta in volta dall’Istituto scolastico.
Il servizio, da rendere nel complesso dell’appalto che rimane remunerato nell’ambito del valore contrattuale, consiste nel trasporto di scolaresche da/per i plessi nell’arco di tempo giornaliero in cui i mezzi adibiti al servizio non sono utilizzati per un massimo stimato di 3.500,00 Km ad anno scolastico. Al di fuori di tale kilometraggio si applicano le norme di cui ai successivi artt. 27 e 28 del presente capitolato.
Le richieste vengono trasmesse dall’Istituto scolastico direttamente alla Ditta appaltatrice e per conoscenza all’Ufficio P.I. per il rilascio dell’autorizzazione. L’assistenza dovrà essere garantita dagli insegnanti nel limite dei posti per accompagnatore prescritti per ogni automezzo.
Art. 14 - UTENTI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto scolastico, come definito ed articolato nel presente capitolato, si effettua a favore dell’utenza che ne faccia richiesta iscritta nella scuola dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado del Comune di Bisignano presuntivamente già precedentemente indicati.
L’elenco nominativo degli utenti ammessi al servizio ordinario, distinti per plessi scolastici e tipologia di servizio richiesto, viene raccolto dagli autisti della linea -secondo gli stampati forniti dall’Ufficio P.I. nella prima settimana di trasporto e successivamente comunicato sia alla Ditta aggiudicataria che all’Ufficio P.I. Per eventuali richieste di trasporto che dovessero eccedere il numero di posti nello scuolabus, sarà l’Ufficio P.I. di concerto con la Ditta aggiudicataria a definire le modalità di trasporto. Autisti e personale accompagnatore si doteranno di appositi elenchi contenenti nome, cognome, indirizzo e numeri telefonici dei bambini e alunni trasportati.
Eventuali variazioni in aumento o diminuzione, in relazione alle variazioni dell’utenza, sono comunicate tempestivamente all’Ufficio P.I.
E’ fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di effettuare il trasporto di soggetti il cui nominativo non compaia negli elenchi comunali, senza prima averne verificato la ragione con l’Ufficio P.I. e aver ottenuto l’assenso, almeno verbale, dallo stesso Ufficio al trasporto.
Art. 15 - PERCORSI E FERMATE
Il servizio è organizzato e viene eseguito secondo i percorsi di linea forniti dalla Stazione
appaltante prima dell’inizio della prestazione.
Tali percorsi possono subire modifiche per giustificati motivi dell'utenza o dell'Amministrazione Comunale e, comunque, sono rivisti all'inizio o in corso di ogni anno scolastico.
Anche le fermate lungo i percorsi saranno stabilite in accordo con l’Amministrazione Comunale.
Art. 16 - VARIAZIONI DI ITINERARIO
Gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, gli orari ed il numero di utenti, possono subire variazioni; il Comune si riserva, durante il periodo contrattuale, la facoltà di concordare variazioni alle percorrenze chilometriche giornaliere, in aumento o in diminuzione.
Art. 17 –OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine il Responsabile del Settore o suo delegato, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è inoltre tenuto:
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
d) a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
e) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
f) a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
h) a dare immediata comunicazione al Comune di Bisignano di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
i) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
i) a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza.
Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo di viaggiatori, fissato nella carta di circolazione.
E’ fatto altresì obbligo all’aggiudicatario di dotare ciascun autista di telefono cellulare da utilizzare durante il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, per garantire l’immediata comunicazione all’Amministrazione di eventuali incidenti che dovessero verificarsi e, comunque, in caso di emergenze; i numeri dei cellulari saranno comunicati, a cura dell’Amministrazione, agli utenti al fine di consentire loro di avvisare gli autisti in caso di necessità afferenti il servizio.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, prima dell’assunzione del servizio, la seguente documentazione afferente i propri mezzi e dipendenti:
- elenco nominativo del personale impiegato nel servizio;
- copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi; (i mezzi ceduti in comodato risultano assicurati fino al 7 giugno 2018).
L’Appaltatore è in ogni caso tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta appaltatrice l’adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio.
Art. 18 – VEICOLI DI SERVIZIO
18.1. AUTOMEZZI IN COMODATO D’USO
Per lo svolgimento del servizio il Committente concederà all’impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d’uso a titolo gratuito, gli automezzi precedentemente indicati di proprietà del Comune di Bisignano.
Il comodato d’uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.
Gli automezzi vengono concessi dal Comune nello stato in cui si trovano e sarà onere dell’aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive eventualmente necessarie per la loro messa in esercizio in conformità al Codice della Strada ed al Regolamento attuativo nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell’uso cui gli automezzi sono destinati. A tal fine, lo stato degli automezzi di proprietà comunale verrà specificato in apposito verbale di consegna da redigersi all'atto dell'immissione in possesso.
La ditta aggiudicataria si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale dati in comodato d’uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, fatta salva la normale usura.
Per tutta la durata dell'appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:
a) mantenere gli automezzi adibiti al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
b) mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione dei veicoli su strada e per il trasporto di utenza scolastica;
c) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.
Resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice, inoltre, gli oneri di seguito indicati:
- carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria del mezzo;
- manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario e dotazione dei dispositivi di equipaggiamento obbligatori previsti dall'art. 72 del C.d.S. (es dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori,pneumatici, ecc.);
- pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto;
- manutenzione straordinaria conseguente al normale deterioramento;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi in costanti condizioni di efficienza e di sicurezza.
Il Comune di Bisignano si impegna a consegnare, previa estrazione di copia, gli originali dei documenti di servizio (carta di circolazione, polizza assicurativa R.C.A., eventualmente, in vigore, ecc.) dei mezzi assegnati al servizio.
I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi, a cura della Ditta aggiudicataria, in locali o aree di sosta idonei per la rimessa, situati in territorio comunale. Gli spostamenti dei mezzi dalle autorimesse o dai luoghi di sosta al luogo in cui iniziano i percorsi oggetto del presente appalto,
sono compresi nella percorrenza indicativa complessiva annuale stabilita. Il Comune mette a disposizione come area di sosta il centro C.o.o.m. in C.da Campovile e l’area di parcheggio del Campo Sportivo per le fermate, ove disponibili. La Ditta aggiudicataria è libera se utilizzare o meno queste aree.
L’appaltatore è tenuto ad utilizzare i mezzi comunali con la cura e l’attenzione del buon conduttore e dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria riparando e sostituendo i pezzi usurati e/o rotti.
Gli oneri di revisione degli autoveicoli sono a cura della Ditta aggiudicataria.
L’eventuale riparazione/sostituzione di parti incidentate o danneggiate per colpa o incuria della Ditta aggiudicataria, saranno a carico della medesima.
L’Appaltatore dovrà garantire, oltre alla efficienza tecnica, un elevato grado di pulizia dei mezzi, sia a bordo che esternamente, prima di ogni servizio.
Al termine del contratto i mezzi a disposizione devono essere restituiti al Comune per la riconsegna verrà redatto nuovo Verbale in contraddittorio tra le parti;
18.2. AUTOVEICOLI DI PROPRIETA’ O AD ALTRO TITOLO DI POSSESSO DELL’AGGIUDICATARIO.
La Ditta appaltatrice per l’espletamento del servizio di trasporto richiesto può utilizzare, in luogo degli automezzi di proprietà del Comune, anche altri mezzi di proprietà e/o possesso a qualunque titolo, segnalando tale scelta all’Ente appaltante.
Il nuovo o diverso mezzo deve comunque possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo comunale di cui viene chiesta la sostituzione.
Ad ogni modo i mezzi dovranno essere intestati, immatricolati ed omologati secondo le disposizioni di legge in materia, per quanto riguarda la tipologia, autorizzazioni, caratteristiche tecniche e dovranno essere dotati di cronotachigrafo ed apertura a distanza degli sportelli. Gli automezzi impiegati nel servizio di trasporto scolastico dovranno portare sulla fiancata la dicitura “Scuolabus”. Gli automezzi dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 31/01/1997 “ Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” , nonché la Circolare Ministero dei Trasporti 11/03/1997, n. 23.
Art. 19 – LICENZA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Il Comune di Bisignano rilascerà, dietro specifica istanza dell’aggiudicatario, apposite licenze di noleggio con conducente, non trasferibili, di durata pari a quella dell’appalto, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del D.M. 31 gennaio 1997, ed alle norme vigenti in materia.
All'uopo, la ditta appaltatrice dovrà essere in possesso dei requisiti idoneità finanziaria, di idoneità professionale e di idoneità morale previsti dalla normativa vigente. Il requisito della idoneità professionale deve essere provato mediante la presentazione di un attestato rilasciato dal competente Ufficio Provinciale della M.T.C.T., che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto dì viaggiatore su strada, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.M. 20 dicembre 1991 n. 448; il requisito d’idoneità professionale deve essere posseduto, qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare; in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona
o dalle persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. Il requisito di idoneità morale deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società e, quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest’ultimo. Il requisito dell'idoneità morale deve inoltre essere posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Art. 20 –PERSONALE IMPIEGATO E TUTELA DEI LAVORATORI
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’appalto, la ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, munito dei requisiti di legge per la guida di scuolabus (patente D e Carta di qualificazione conducente - CQC - ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, smi, e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e trasporti del 7 febbraio 2007 e del 26 aprile 2010. I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.
Considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale già impiegato, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi” deve favorire prioritariamente la riassunzione del medesimo personale uscente, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio, armonizzando l’obbligo di assunzione con l’organizzazione d’impresa prescelta dal gestore subentrante.
Inoltre la ditta aggiudicataria, per il personale assunto nell’ambito del presente appalto, deve prevedere l’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Bisignano resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall’appaltatore.
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
Si intendono a carico dell’aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell’autista e dell’impresa, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1 lett. u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. La ditta aggiudicataria si impegna, all'inizio del servizio, a fornire al Comune di Bisignano tutte le informazioni di seguito indicate ed a segnalare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni che si verificassero nel corso del contratto :
• □elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato, da redigere secondo le specifiche di cui al presente articolo;
• □nominativo del responsabile della sicurezza (datore di lavoro e R.S.P.P. aziendale);
• □nominativo del referente e comunque di una persona incaricata di tenere i rapporti con la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni degli operatori adibiti al servizio oggetto dell’appalto.
L'elenco nominativo di cui sopra del personale addetto al servizio dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC. La ditta aggiudicataria si impegna, inoltre, a comunicare ogni variazione.
L’Appaltatore è tenuto a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo; il pagamento all’Appaltatore del corrispettivo non sarà effettuato fino a quando non sia stato accertato dagli organi competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Committente né avrà titolo al risarcimento dei danni.
Art. 21 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SANZIONI
Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l'età degli utenti e la necessità di garantirne l'incolumità. Durante lo svolgimento del servizio è pertanto fatto divieto al conducente di far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il personale accompagnatore autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione, di fumare e bere bevande alcoliche, di deviare dal percorso concordato, di effettuare fermate non previste e di non effettuare fermate previste. Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare ai Servizi Competenti eventuali comportamenti non idonei o eventuali danni tenuti o arrecati da parte degli utenti del servizio.
In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, inosservanza degli obblighi comportamentali previsti nel presente capitolato o di comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, accertati dall'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria, ferma l’applicazione delle penali previste negli appositi articoli del presente capitolato, è tenuta alla sostituzione degli autisti a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.
Art. 22 – VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERSONALE
Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori e la regolarità contributiva si applica quanto previsto dalla normativa contrattuale pubblica vigente.
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’appaltatore in qualsiasi momento, e comunque con cadenza anche mensile, l’esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale operante per l’impresa. Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi a suo carico l’Amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice. Verrà inoltre incamerata la cauzione definitiva ai sensi della vigente normativa; ciò non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell’Impresa.
In questo caso, l'Amministrazione aggiudicatrice interdirà la partecipazione dell’impresa a nuove gare ai sensi della normativa vigente.
Art. 23 - LIMITI DEL TURN OVER, ASSENZE E SOSTITUZIONI TEMPORANEE
L’impresa dovrà impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio.
Non saranno ammessi turn over di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori al 50% delle forze presenti (conducenti e/o assistenti); per forza maggiore si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, situazioni quali: dimissioni dall’impresa, modifica di funzione
conseguente a sopravvenute giustificazioni di salute, sostituzioni opportune o richieste dal Comune per motivi comportamentali e/o di rendimento, etc. In caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi sarà facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice procedere alla rescissione del contratto e all’affidamento ad altra impresa, con l’addebito delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Art. 24 – COPERTURA ASSICURATIVA
È posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale;
L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
Conseguentemente, la Ditta appaltatrice esonera l’Amministrazione Comunale ed il Servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.
A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare all’Amministrazione:
a) polizza R.C.A. per ogni mezzo adibito al servizio, con un massimale di almeno 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) per sinistro, per persona e per cose/animali comprensiva di
R.C. dei trasportati e della copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di:
• conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
• danni subiti da terzi trasportati;
• trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.lgs 285/1992 (Codice della strada) s.m.i.;
b) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi), corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Bisignano, a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento della servizio, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, per persona e per cose/animali;
c) polizza RCO (responsabilità civile verso i lavoratori), corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Bisignano, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a copertura dei danni arrecati per fatto dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio.
Le polizze di cui ai punti a), b) e c) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall’appaltatore sia con mezzi concessi in comodato e sia con mezzi propri.
La mancata costituzione delle polizze assicurative e la mancata consegna delle copie delle stesse entro il termine stabilito dall’Amministrazione comunale, determinerà la decadenza dall’aggiudicazione del servizio.
La Ditta Appaltatrice, dovrà fornire alla Stazione Appaltante copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d’appalto ovvero prima dell’affidamento del servizio in
caso di esecuzione anticipata. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa.
Le polizze dovranno risultare in regola con il pagamento del relativo premio per l’intero periodo dell’appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare alla Stazione Appaltante, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a reintegrare le garanzie di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.
La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.
Art. 25 - SOPRALLUOGO TECNICO
Ai fini della corretta formulazione dell’offerta, è previsto sopralluogo tecnico. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Titolare o dal Legale Rappresentante della ditta partecipante, ovvero da soggetto munito di delega del Titolare o del Legale Rappresentante, alla presenza del tecnico comunale incaricato, previa prenotazione telefonica all’Ufficio Scuola del Comune al numero 0984/951071, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Il sopralluogo può avvenire fino a cinque giorni antecedenti al termine fissato per la presentazione delle offerte.
I concorrenti dovranno presentarsi per l’effettuazione del sopralluogo presso l’Ufficio Scuola ubicato nella sede Comunale – Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS), osservando la massima puntualità.
Art. 26 - PROCEDURA DI GARA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente è effettuata mediante Procedura Aperta svolta secondo le modalità previste dall’art 60 del D. Lgs 50/2016, s.m.i., con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi degli art. 95 c.4 lett b), del medesimo decreto legislativo 50/2016 in quanto sono state ravvisate le caratteristiche standardizzate del servizio necessarie per il ricorso a tale criterio, come definite nell’articolato del presente capitolato relativamente a:
•automezzi da utilizzare e relativi requisiti, quantità di posti a sedere necessari;
•percorsi fissi giornalieri delle corse, loro durata e lunghezza;
•personale necessario e caratteristiche professionali;
che determinano una configurazione predeterminata del servizio rispetto al quale l’impresa deve garantire di fatto solamente un’esecuzione regolare e diligente in conformità alle prescrizioni contenute nel capitolato stesso;
Art. 27 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Per le modifiche e le varianti al contratto si applica quanto previsto all’art. 106 del D. Lgs 50/2016 in materia di servizi. Si considerano modifiche prevedibili, ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a), e non sostanziali ai sensi dell’art.106 c.4, modifiche quali:
a) variazioni dei percorsi (sia entro il chilometraggio complessivo che in aumento dello stesso);
b) variazione del numero degli alunni/e trasportati/e ferma restando la capienza massima dei posti sul mezzo, variazioni di orario delle prestazioni nel rispetto della durata complessiva delle prestazioni prevista, attivazione di ulteriori corse negli orari con il medesimo automezzo, ricorso ad ulteriore automezzo per attivazione corse contemporanee a corse già attivate.
Art. 28 – VARIANTI
L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. 106/2016.
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, qualora non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula contrattuale; il valore di tali varianti non può essere superiore al 5% dell’importo originario del contratto.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante.
Il fornitore nei casi elencati alle lettere a), b), c) di cui sopra è, pertanto, tenuto ad effettuare la prestazione sia in aumento che in diminuzione rispetto alla quantità indicata nella presente gara, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento, del corrispettivo per la maggiore quantità di servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intera prestazione.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.
Ai sensi della normativa vigente nella fattispecie, non saranno riconosciute come varianti al contratto prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite dall’esecutore se queste non saranno disposte dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla vigente normativa. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 29 ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi previsti dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento può autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.
Art. 30 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo precedente, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale IVA esclusa ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma, 1 del D.Lgs. 50/2016. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque. avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 31 - SPESE ED ONERI FISCALI – PUBBLICAZIONE CARTACEA
Dopo l'aggiudicazione l'impresa sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della Ditta Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione.
La Ditta Appaltatrice, previa autorizzazione scritta del responsabile comunale, è tenuta comunque ad iniziare il servizio anche se, a causa di ritardi, non sarà ancora sottoscritto il contratto d'appalto. Gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione del bando e dell’esito della presente procedura concorsuale sono posti a carico dell’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 “ definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs.
N. 50 del 2016 – G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017- “. L’importo di tali pubblicazioni è presuntivamente pari a € 3.500,00, ma l’effettiva quantificazione potrà avvenire solo alla conclusione della procedura. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi dovuti, nonché le relative modalità di effettuazione dei rimborsi.
Art. 32 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Comune acquisirà, ex art. 16 bis della Legge 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Istituzione, si riserva di applicare quanto previsto dalle norme vigenti di settore.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Istituzione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 33 – RESPONSABILITÀ
La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dalla Ditta Appaltatrice, la quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi. Estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore della Ditta Appaltatrice da parte della Società Assicuratrice. La Ditta Appaltatrice nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare alla Stazione appaltante ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
Art. 34 - RAPPORTI CONTRATTUALI – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL’APPALTATORE
Il direttore dell’esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti nell’articolato del D. Lgs. 50/2016.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici Comunali, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Stazione Appaltante possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l’Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato alla Stazione Appaltante per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto e quindi inserito nell’apposito verbale di cui all’articolo successivo. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai
documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto della Stazione Appaltante.
Art. 35 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al fine di determinare l’avvio dell’esecuzione del contratto il RUP o direttore dell’esecuzione, autorizzato dallo stesso RUP, redige, in conformità alle norme vigenti di settore, apposito verbale in contraddittorio con l’esecutore il quale è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.
Art. 36 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente Appalto sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni.
La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge.
Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Direttore dell’esecuzione del contratto, il quantitativo del personale necessario per il mantenimento dei servizi (corse) ritenute essenziali.
Per le corse non prestate in caso di scioperi nulla è dovuto alla ditta appaltatrice; l’equivalente corrispettivo dovrà essere detratto dalla fattura per il corrispondente periodo di esecuzione del servizio.
Le interruzioni di servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dall’impresa appaltatrice che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza e dell’applicazione di tutto quanto previsto e prescritto dal presente Capitolato.
Art. 37 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per la sospensione e la ripresa dell’esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) avverse condizioni climatiche;
b) cause di forza maggiore;
c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Art. 38 - VERIFICA DI CONFORMITA’
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il direttore dell’esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura del servizio, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto tutte le volte che l’amministrazione ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattale il direttore dell’esecuzione invita ai controlli sia l’esecutore che un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
Verifiche e valutazioni del direttore dell’esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione, e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Con apposita relazione riservata il direttore dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Certificato di verifica di conformità
Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 de D. Lgs. 50/2016.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
In caso di irregolarità
In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’amministrazione si riserva la facoltà:
- di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Art. 39 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il direttore dell’esecuzione, effettuati gli opportuni accertamenti rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in duplice copia e sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 40 - PENALITA'
Ove la Stazione Appaltante riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. Ove ad insindacabile giudizio della stazione Appaltante le controdeduzioni risultassero irrilevanti, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità:
- Euro 250,00 per ogni disagio e disservizio che possano portare a reclami motivati da parte dell’utenza;
- Euro 250,00 per ogni violazione del Piano di Trasporto;
- Euro 250,00 per ritardi non giustificati nell’arrivo degli studenti presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti, dopo la contestazione del terzo ritardo;
- Euro 500,00 per comportamento scorretto o sconveniente degli operatori nei confronti dell’utenza, rilevabile da reclami e/o segnalazioni scritte;
- Euro 500,00 per ogni singola corsa non effettuata per motivi imputabili alla ditta; in caso di reiterazione della fattispecie la Stazione Appaltante diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, applicando una penale di €. 1.000,00 al giorno, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto;
- Euro 500,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati;
- Euro 1.500,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della Stazione Appaltante o situazioni di pericolo, anche potenziale, per gli utenti del servizio;
- da Euro 100,00 a Euro 2.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a seconda della gravità.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell’esatto adempimento del contratto.
La Stazione appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria. La Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 41 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di gravi inadempienze, si farà luogo alla risoluzione in qualsiasi momento del contratto di appalto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente un preavviso di quindici
(15) giorni da inoltrarsi alla controparte mediante raccomandata A.R.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito all’appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni. Acquisite e valutate negativamente tali giustificazioni ovvero scaduto inutilmente il termine senza che la ditta abbia risposto, l’Amministrazione può disporre la risoluzione.
La facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, con apposito atto motivato, opera anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, qualora si verifichino inadempienze particolarmente gravi ovvero ripetute, contestate più volte nel corso dell’esecuzione del servizio. Costituisce,
comunque, motivo di risoluzione del contratto in qualsiasi momento l'interruzione o la sospensione del servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.
L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
Qualora, infatti, la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ipotesi di grave inadempienza quelle in cui la Ditta Appaltatrice:
- non inizi il servizio nei tempi prefissati o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa;
- compia gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali assunti e non li rimuova in seguito alla diffida preventivamente notificata;
- sospenda il servizio senza che esistano effettive ed accertate cause di forza maggiore;
- non provveda al versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
- non provveda a svolgere i servizi aggiuntivi richiesti dalla Stazione appaltante;
- non provveda a nominare il referente;
- presenti nel corso della procedura di gara dichiarazioni di cui venga accertata la non veridicità del contenuto;
- versi in stato di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato dalla gestione degli affari della Ditta Appaltatrice ;
- si trovi nella situazione in cui taluno dei componenti dell'organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico della Ditta Appaltatrice siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- non osservi le norme di legge relative al personale dipendente e non applichi i contratti collettivi;
- subappalti il servizio oltre il limite del 30%;
- violi ripetutamente le norme di sicurezza e prevenzione;
- abbandoni l'appalto;
- utilizzi automezzi inidonei.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione.
L’Istituzione valuta la possibilità di risolvere il contratto anche nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs 50/2016.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice come disciplinato all’art. 44 del capitolato.
La risoluzione del contratto per colpa comporta altresì che la Ditta Appaltatrice non potrà partecipare alla successiva gara per il servizio di trasporto indetta dall'Istituzione.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Istituzione potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta Appaltatrice, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o ulteriori formalità.
Art. 42 – SUBAPPALTO
Il subappalto è possibile secondo le condizioni previste dall’articolo 105 del D. Lgs 50/2016 per quanto attiene ai contratti di servizi.
Nella presentazione dell’offerta in relazione ad eventuale subappalto il concorrente deve in particolare rispettare quanto prescritto ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 105 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all’atto dell’offerta, le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
- il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
- l’aggiudicatario (Fornitore) deve depositare presso il Comune di Bisignano copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
- l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; nel caso in cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio;
- con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel Capitolato speciale d’appalto.
Nell’ipotesi di subappalto, si precisa, che è fatto obbligo per la presente procedura ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 l’indicazione della terna di subappaltatori trattandosi di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del medesimo D. Lgs. 50/2016.
Art. 43 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Istituzione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 44 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs n. 50/2016, il Comune, in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 del D. Lgs 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D. Lgs.
n. 159/2011, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’appaltatore originario aggiudicatario in sede di offerta
Art. 45 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Istituzione.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Art. 46 – FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie insorte tra la Stazione Appaltante e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D. Lgs. 50/2016) o accordo bonario (art. 206 del D. Lgs. 50/2016), è devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Cosenza.
Art. 47 - NORME DI RINVIO
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Il Resp.le del Settore Adriana BROCCOLO
Firma autografata a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2) D. Lgs.39/930