Contract
Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria del Comune di Valsamoggia per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
Articolo 1 Affidamento del servizio
1. In esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. ............... in data
....................................., e della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
n. .............. in data ....................................., esecutive ai sensi di legge, il Comune di Valsamoggia (di seguito denominato “Ente”) affida a
.................................................................................................... (di seguito denominato
“Tesoriere”), che accetta, il servizio di tesoreria comunale.
2 Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere si impegna a svolgere il servizio di tesoreria per conto di istituzioni, aziende e organismi partecipati dall’Ente, Consorzi strade vicinali partecipati dall’Ente stesso alle medesime condizioni previste dalla presente convenzione.
3. Il Tesoriere si impegna a garantire l’apertura di un conto corrente intestato all’Ente per la gestione dei pagamenti effettuati a mezzo economato, senza l’aggravio di ulteriori spese con l’eccezione dei previsti oneri fiscali e alle medesime condizioni economiche previste dalla presente convenzione di tesoreria, con possibilità di attivazione gratuita di bancomat e carta di credito.
4. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli.
5. Il servizio di tesoreria viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione.
6. Si evidenzia che l’Ente:
• è soggetto alla disciplina del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
• è sottoposto al sistema di “Armonizzazione dei bilanci” di cui al D.lgs. n. 118/2011;
• è sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla Legge n. 720/1984, e che le disponibilità dell’Ente, in base alla natura delle entrate e alle norme tempo per tempo vigenti, affluiscono nelle contabilità speciali presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato (contabilità infruttifera o fruttifera), ovvero sul conto presso il Tesoriere relativamente alle entrate per le quali ricorrano gli estremi di esonero dal circuito statale della tesoreria unica.
7. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC.
Articolo 2
Durata del servizio
1. Il servizio di tesoreria è affidato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2024.
2. Ai sensi dell’art. 210 del D. Lgs. N. 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria per un periodo massimo di anni quattro.
3. Nel caso di cessazione anticipata del servizio, l’Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito contratto con il Tesoriere. Il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio alle medesime condizioni fino al subentro e a depositare presso l’archivio dell’Ente tutta la documentazione che faccia riferimento alla gestione del servizio medesimo. Il Tesoriere si impegna altresì affinché l’eventuale passaggio avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio all’attività di pagamento e di incasso.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la durata della convenzione può essere prorogata ricorrendo i seguenti presupposti:
• previsione nel bando e nei documenti di gara dell’opzione di xxxxxxx;
• vigenza del contratto;
• avvenuto avvio delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore del sevizio.
La proroga, alle medesime condizioni, è limitata al tempo strettamente necessario (e comunque non oltre un anno successivo alla scadenza della convenzione) alla conclusione delle predette procedure per l'individuazione del gestore subentrante ovvero in caso di gara andata deserta. La proroga deve essere formalmente deliberata e comunicata al Tesoriere prima della scadenza.
5. Nelle ipotesi in cui alla scadenza della convenzione (ovvero scaduti i termini della proroga di cui al precedente comma) non sia stato individuato dall’Ente, per qualsiasi ragione, un nuovo soggetto cui affidare il servizio di tesoreria, il Tesoriere uscente assicura la continuità gestionale per l’Ente fino alla nomina del nuovo Tesoriere. Ricorrendo tale ipotesi, le Parti concordano che ai singoli servizi/prodotti resi nelle more dell’attribuzione del servizio al tesoriere subentrante siano applicate le condizioni economiche indicate nei fogli informativi di detti servizi/prodotti, come nel tempo aggiornati.
Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
a) TUEL: Testo Unico degli Enti locali di cui al D.lgs. n. 267/2000;
b) CAD: Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. n. 82/2005;
c) PSD: Payment Services Directive ovvero Direttiva sui Sistemi di Pagamento come recepita nell’ordinamento italiano con il D.lgs. n. 11/2010 e successive modifiche;
d) PSP: Payment Service Provider ovvero Prestatore di Servizi di Pagamento ovvero istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, Banche, Poste italiane S.p.A., la Banca centrale europea e le Banche
centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetaria, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
e) SIOPE: Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
f) SIOPE+: Sistema di monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle PA che utilizza una infrastruttura di colloquio gestita dalla Banca d’Italia;
g) OIL: ordinativo informatico locale secondo il tracciato standard previsto nella circolare AgID n. 64 del gennaio 2014, incluse successive modifiche e/o integrazioni;
h) OPI: ordinativo di pagamento e incasso secondo il tracciato standard previsto nelle Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici attraverso il sistema SIOPE+ nelle versioni tempo per tempo vigenti;
i) Tramite PA: soggetto incaricato di svolgere il colloquio telematico con XXXXXx in nome per conto dell’Ente che ha conferito l’incarico;
j) PEC: posta elettronica certificata;
k) CIG: codice identificativo di gara;
l) Operazione di Pagamento: locuzione generica per indicare indistintamente l’attività, posta in essere sia lato pagatore sia lato beneficiario, di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
m) Ordinativo: documento emesso dall’Ente per richiedere al Tesoriere l’esecuzione di una Operazioni di Pagamento;
n) Uscite: termine generico per individuare le somme utilizzate per Pagamenti disposti dall’Ente in favore di terzi;
o) SDD: Sepa Direct Debit;
p) Pagamento: Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;
q) Mandato: Ordinativo relativo a un Pagamento;
r) Quietanza: ricevuta emessa dal Tesoriere a fronte di un Pagamento;
s) Provvisorio di Uscita: Pagamento in attesa di regolarizzazione poiché effettuato in assenza del relativo Mandato;
t) Entrate: termine generico per individuare le somme utilizzate per Operazioni di Pagamento disposte da terzi in favore dell’Ente;
u) Riscossione: Operazione effettuata dal Tesoriere e comportante una Entrata in esecuzione del servizio di tesoreria;
v) Reversale: Ordinativo relativo a una Riscossione;
w) Ricevuta: documento emesso dal Tesoriere a fronte di una Riscossione;
x) Provvisorio di Entrata: Riscossione in attesa di regolarizzazione poiché effettuata in assenza della relativa Reversale;
y) Nodo dei Pagamenti-SPC: infrastruttura tecnologica unitaria, basata su regole e specifiche standard, che reca modalità semplificate e uniformi per l’effettuazione dei pagamenti verso la pubblica amministrazione;
z) Incasso: Operazione di Pagamento di una Entrata eseguita attraverso il Nodo dei Pagamenti–SPC;
aa)RT: ricevuta telematica come definita nelle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
Articolo 4
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le riscossioni e i pagamenti ordinati dall'Ente, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono. Il servizio ha per oggetto, altresì, l'amministrazione dei titoli e dei valori di cui al successivo art. 20.
2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Qualora previsto nel regolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere è aperto apposito conto corrente intestato all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.
4. Il servizio di tesoreria è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, della L. 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 11/2010 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, del D.Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35 del
D.L. n. 1/2012 e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente alla tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità. In particolare, il Tesoriere deve assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, c. 533, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come disciplinata dai decreti ministeriali MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017.
Articolo 5 Organizzazione del servizio
1. Ai fini dello svolgimento del servizio il Tesoriere, qualora non già attivo, si impegna ad attivare, entro la data di inizio del servizio, uno sportello di tesoreria situato nel territorio comunale, osservando i giorni e gli orari di apertura degli sportelli bancari. Eventuali modifiche di orario di apertura dello sportello di tesoreria devono essere preventivamente concordate con l’Ente. I locali nei quali viene svolto il servizio di Tesoreria dell’Ente dovranno essere privi di barriere architettoniche. Il servizio di tesoreria deve essere svolto in circolarità tra tutte le filiali del Tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento immediato nel conto di tesoreria.
2. Come previsto dall’art. 213, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Tesoriere gestisce il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto degli standard e delle regole tecniche, delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti in materia di tesoreria nonché di digitalizzazione e di informatizzazione dei processi e delle informazioni.
3. Il Tesoriere deve provvedere, all’avvio del servizio, ad attivare un collegamento telematico per l’interscambio dei dati e dei flussi attraverso protocolli protetti, conformi alle disposizioni normative vigenti e concordati preventivamente. Detto collegamento deve consentire l’interscambio di informazioni relative all’intera gestione dei movimenti finanziari, secondo tracciati record compatibili con le procedure informatiche dell’Ente, sia attuali sia future.
4. Il Tesoriere garantisce altresì un costante aggiornamento delle procedure a eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche senza oneri per l’Ente. Nel caso in cui fossero richieste all’Ente modifiche di carattere informatico dovute a cambiamenti di tipo organizzativo del Tesoriere, gli eventuali costi sostenuti dall’Ente devono essere rimborsati dal Tesoriere. Il Tesoriere si impegna, inoltre, a sviluppare iniziative in accordo con il Comune o su istanza del Comune stesso, tese a favorire nuove tecnologie per nuove forme di riscossione da mettere a disposizione dei contribuenti/utenti.
5. Il Tesoriere garantisce, senza costi per l’Ente, la piena corrispondenza della gestione informatizzata del servizio rispetto a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), dalla circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 64 del 15/01/2014, dalla determina commissariale dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 8 del 22/01/2014, dal protocollo ABI (Associazione Bancaria Italiana sulle regole tecniche e lo standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico (e suoi eventuali successivi aggiornamenti), dal D.P.C.M. 22/02/2013 recante “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, dal D.P.C.M. 01/04/2008 ad oggetto “Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività previste dall’articolo 70, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005” e s.m.i., dal Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione e da altre autorità pubbliche nel campo digitale e informatico.
6. Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole, tempo per tempo vigenti, del protocollo OPI con collegamento tra l’Ente e il Tesoriere per il tramite della piattaforma SIOPE+ gestita dalla Banca d’Italia.
I flussi possono contenere un singolo Ordinativo ovvero più Ordinativi. Gli Ordinativi sono costituiti da: Mandati e Reversali che possono contenere una o più “disposizioni”. Per quanto concerne gli OPI, per il pagamento di fatture commerciali devono essere predisposti singoli ordinativi. Nelle operazioni di archiviazione, ricerca e correzione (variazione, annullo e sostituzione) si considera l’Ordinativo nella sua interezza.
7. L’ordinativo è sottoscritto - con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata - dai soggetti individuati dall’Ente e da questi autorizzati alla firma degli Ordinativi inerenti alla gestione del servizio di tesoreria. L’Ente, nel rispetto delle norme e nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici, previo invio al Tesoriere della documentazione di cui al successivo art. 11 comma 2, e dei relativi certificati di firma ovvero fornisce al Tesoriere gli estremi dei certificati stessi. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tesoriere ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
8. Ai fini del riconoscimento dell’Ente e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, ciascun firmatario, preventivamente autorizzato dall’Ente nelle forme prescritte, provvede a conservare le informazioni di sua competenza con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno.
9. L’OPI si intende inviato e pervenuto al destinatario secondo le Regole tecniche e standard per l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+.
10. Il Tesoriere, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OPI, provvede a rendere disponibile alla piattaforma SIOPE+ (in alternativa all’Ente) un messaggio attestante la ricezione del relativo flusso. Eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Tesoriere, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette a SIOPE+ (in alternativa all’Ente), un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando gli Ordinativi presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito, previsti al successivo art. 8.
11. I flussi inviati dall’Ente tramite la piattaforma SIOPE+ entro l’orario concordato con il Tesoriere saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo per il Tesoriere, mentre eventuali flussi che pervenissero al Tesoriere oltre l’orario concordato saranno presi in carico nel giorno lavorativo successivo.
12. L’Ente potrà inviare variazioni o annullamenti di ordinativi precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino ordinativi già eseguiti dal Tesoriere, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e delle relative quietanze o ricevute, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione di pagamento.
13. A seguito dell’esecuzione dell’operazione di pagamento, il Tesoriere predispone ed invia giornalmente alla piattaforma SIOPE+ (in alternativa all’Ente) un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione degli ordinativi; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore dell’Ente, raccolta su supporto separato, è trattenuta tra gli atti del Tesoriere.
14. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio degli ordinativi, l’Ente, con comunicazione sottoscritta dagli stessi soggetti aventi poteri di firma sugli ordinativi, evidenzierà al Tesoriere le sole operazioni di pagamento aventi carattere d’urgenza o quelle la cui mancata esecuzione possa comportare danni economici; il Tesoriere a seguito di tale comunicazione eseguirà i pagamenti tramite provvisori di uscita. L’Ente è obbligato ad emettere gli ordinativi con immediatezza non appena rimosse le cause di impedimento.
15. Il Tesoriere mette a disposizione dell’Ente, gratuitamente, un collegamento informatico, del tipo home banking o equivalente, con funzioni informative, per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi del conto di tesoreria, garantendone l’aggiornamento e l’assistenza tecnica.
16. Il Tesoriere aggiudicatario, inoltre, deve garantire:
a) l’archiviazione e la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al Codice dell’amministrazione digitale (CAD), prodotti nell’ambito del servizio di tesoreria (mandati e reversali dematerializzati, firmati digitalmente ed eventuali altri documenti firmati digitalmente) senza alcun costo per l’Ente. La conservazione deve avvenire presso il Polo Archivistico Regionale - PARER. Gli ordinativi informatici dovranno essere trasmessi al sistema di conservazione della Regione Xxxxxx-Romagna gestito dal Servizio Polo Archivistico (PARER). Gli eventuali costi di interfacciamento al sistema di conservazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. La trasmissione può avvenire secondo tre diverse modalità tecniche. La scelta è a discrezione dell’Aggiudicatario.
• Modalità 1: versamento automatico sincrono. In questo caso l’impresa dovrà invocare il servizio web esposto da Parer (specifiche tecniche reperibili sul sito web istituzionale di parer xxxxx://xxxxx.xxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx, capitolo “versamento sincrono”) e predisporre i file costituitivi gli ordinativi strutturandoli in “unità documentarie” secondo le linee guida pubblicate nel medesimo sito.
• Modalità 2: versamento automatico asincrono. Gli ordinativi informatici vengono predisposti in pacchetti in formato ZIP dall’impresa aggiudicataria e versati tramite servizio web esposto da Parer, descritto nelle medesime specifiche tecniche indicate al punto precedente (capitolo “versamento asincrono”). Non è necessario organizzare gli ordinativi secondo le diverse “unità documentarie” poiché a questa attività provvedere il Polo Archivistico successivamente al versamento dei pacchetti in formato ZIP.
• Modalità 3: versamento manuale asincrono. E’ analogo al precedente, ma il versamento dei pacchetti ZIP viene effettuato, secondo periodicità concordate, da un utente dell’impresa aggiudicataria tramite un’apposita interfaccia web del sistema di conservazione di Parer.
Le credenziali all’utente sono fornite da Parer.
b) la migrazione dati e il corretto collegamento tra la situazione finanziaria dell’Ente alla data di cessazione dell’attuale Tesoriere e la data di inizio del Tesoriere subentrante, senza alcuna interruzione di servizio e senza oneri a carico dell’Ente.
c) la formazione del personale dell’Ente per l’utilizzo dei software necessari per l’accesso ai servizi di tesoreria, nel rispetto delle specifiche di cui ai punti precedenti e senza oneri a carico dell’Ente.
17. Il Tesoriere si impegna a installare, mantenere, disinstallare e gestire, a richiesta dell’Ente:
• fino ad un massimo di n. 10 POS fisici cordless smart PagoPA integrati sia con il Nodo Nazionale dei Pagamenti – PAGO PA – come previsto dalle Linee Guida pubblicate da AGID nel gennaio 2018 e successivi aggiornamenti pubblicati sul sito di PAGO PA, certificati in base alle suddette Linee Guida, e integrati con la piattaforma dell’intermediario tecnologico attualmente utilizzato (E-FIL) predisposti per l’incasso con Pagobancomat e con carte di credito,
• fino ad un massimo di n.5 POS fisici PagoPA senza fili GSM/GPRS integrati sia con il Nodo Nazionale dei Pagamenti – PAGO PA – come previsto dalle Linee Guida sopra citate, certificati in base alle suddette Linee Guida, e integrati con la piattaforma dell’intermediario tecnologico attualmente utilizzato (E-FIL) predisposti per l’incasso con Pagobancomat e con carte di credito.
Le somme incassate sono accreditate per ogni postazione ogni giorno con valuta il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
18. Il Tesoriere è tenuto a fornire all’Ente tutta la documentazione inerente al servizio, elaborati, tabulati, sia nel dettaglio sia nei quadri riepilogativi, in via telematica e, se richiesto, in formato cartaceo.
19. Il Tesoriere mette a disposizione del servizio di tesoreria personale sufficiente per la corretta e snella esecuzione dello stesso, e un referente di grado più elevato di quello del personale esecutivo, al quale l’Ente può rivolgersi per la soluzione immediata di eventuali necessità operative; i nominativi dei dipendenti, come sopra individuati, devono essere comunicati all’Ente.
20. Il personale addetto al servizio di tesoreria deve essere di provata capacità a svolgere le operazioni richieste e deve tenere nei confronti degli utenti, così come nei confronti del personale dell’Ente, un atteggiamento cortese e disponibile, nonché fornire tutte le informazioni richieste in connessione al servizio di cui trattasi. Il Tesoriere è, pertanto, responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. Il personale è tenuto al segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.
21. Ogni spesa derivante dall’adeguamento del servizio alle modifiche normative e l’eventuale necessità di creare collegamenti informatici o predisporre qualsiasi altra innovazione tecnologica funzionale al servizio, concordata tra le parti, è effettuata senza oneri per l’Ente.
Articolo 6 Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di pagamento/incasso a valere sul bilancio dell'anno precedente. Potranno essere eseguite, comunque, le operazioni di regolarizzazione dei provvisori di entrata e di uscita, di variazione delle codifiche di bilancio e SIOPE.
Articolo 7 Riscossioni
1. Il Tesoriere effettua le riscossioni e le regolarizzazioni degli incassi, in base a reversali firmate digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dalla legge o dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui allo stesso regolamento.
2. Il Tesoriere, tramite il giornale di cassa, rendiconta all’Ente gli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, riportando gli estremi identificativi evidenziati dai PSP nelle causali. L’Ente provvede a regolarizzare l’Entrata tramite emissione della relativa reversale, nei termini previsti al comma 4 dell’art. 180 del TUEL.
3. Ai sensi dell’art. 180 del TUEL, le reversali, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l’importo da riscuotere;
• l'indicazione del debitore;
• la causale del versamento;
• la codifica di bilancio (l’indicazione del titolo e della tipologia), distintamente per residui e competenza;
• il numero progressivo della Reversale per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• l’eventuale indicazione “contabilità fruttifera” ovvero “contabilità infruttifera” nel caso in cui le disponibilità dell’Ente siano depositate, in tutto o in parte, presso la competente Sezione della tesoreria provinciale dello Stato.
4. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare reversali che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI.
5. Per ogni riscossione il Tesoriere rilascia, in nome e per conto dell'Ente, una ricevuta numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilata con procedure informatiche.
6. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale dell’operazione, la clausola espressa “salvi i diritti dell'ente”. Tali riscossioni sono segnalate all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi sessanta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando le relative reversali all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; dette reversali devono recare l’indicazione del provvisorio di entrata rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Le entrate riscosse dal Tesoriere senza reversale e indicazioni dell’Ente, sono attribuite alla contabilità speciale fruttifera o a quella infruttifera, secondo la loro rispettiva natura
8. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dell’informazione dalla Banca d’Italia, provvede a registrare la relativa entrata. In relazione a ciò, l'Ente emette, nei termini di cui al precedente comma 6, le corrispondenti reversali a regolarizzazione.
9. Il prelevamento delle entrate affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, è disposto dall'Ente, previa verifica di capienza, nel rigoroso rispetto della tempistica prevista dalla legge. Il Tesoriere esegue il
prelievo mediante strumenti informatici (SDD) ovvero bonifico postale o tramite emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita all’Ente l'importo corrispondente.
10. Le somme rivenienti da depositi in contanti effettuati da soggetti terzi per spese contrattuali d’asta e per cauzioni provvisorie sono accreditate dal Tesoriere su un apposito conto, previo rilascio di apposita ricevuta diversa da quella inerente alle riscossioni.
11. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare riscossioni a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono, invece, essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all’Ente o al Tesoriere.
12. Per la riscossione delle entrate previste dal presente articolo non spetta al Tesoriere alcun tipo di compenso.
13. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato con valuta il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
14. L’Ente provvede all’annullamento delle reversali non riscosse entro il termine dell’esercizio e all’eventuale loro nuova emissione nell’esercizio successivo.
15. Per gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto (SDD), l’eventuale richiesta di rimborso da parte del pagatore nei tempi previsti dal regolamento SEPA, comporta per il Tesoriere un pagamento di propria iniziativa a seguito della richiesta da parte della banca del debitore, che l’Ente deve prontamente regolarizzare entro i termini di cui al successivo art. 7, comma 4. Sempre su richiesta della banca del debitore, il Tesoriere è tenuto a corrispondere alla stessa gli interessi per il periodo intercorrente tra la data di addebito dell’importo e quella di riaccredito; l’importo di tali interessi viene addebitato all’Ente che provvede a regolarizzarli come sopra indicato, previa imputazione contabile nel proprio bilancio.
Articolo 8 Pagamenti
1. I pagamenti sono eseguiti in base a mandati individuali e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell’Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
3. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, i mandati, ai fini dell’operatività del Tesoriere, devono contenere:
• la denominazione dell'Ente;
• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare Quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l’individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale o partita IVA;
• l’ammontare dell’importo lordo e netto da pagare;
• la causale del pagamento;
• la codifica di bilancio (l'indicazione della missione, del programma e del titolo di bilancio cui è riferita la spesa) e la relativa disponibilità, distintamente per residui o competenza e cassa;
• la codifica SIOPE di cui all’art. 14 della Legge n. 196/2009;
• il numero progressivo del Mandato per esercizio finanziario;
• l'esercizio finanziario e la data di emissione;
• l'indicazione della modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
• il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o a prestiti. In caso di mancata indicazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
• la data nella quale il Pagamento deve essere eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, ovvero la scadenza prevista dalla legge o concordata con il creditore, il cui mancato rispetto comporti penalità;
• l’eventuale identificazione delle spese non soggette al controllo dei dodicesimi di cui al comma 5 dell’art. 163 del TUEL, in caso di “esercizio provvisorio”;
• l'indicazione della “gestione provvisoria” nei casi di pagamenti rientranti fra quelli consentiti dal comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all’art. 159 del TUEL, nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati. La medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi spese fisse e ricorrenti (quali, a titolo esemplificativo, utenze e rate assicurative). Tali pagamenti sono segnalati all'Ente, il quale procede alla regolarizzazione al più presto e comunque entro i successivi trenta giorni e, in ogni caso, entro i termini previsti per la resa del conto del Tesoriere, imputando i relativi mandati all’esercizio in cui il Tesoriere stesso ha registrato l’operazione; detti mandati devono recare l’indicazione del Provvisorio di Uscita rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
L’ordinativo è emesso sull’esercizio in cui il Tesoriere ha effettuato il pagamento anche se la comunicazione del Tesoriere è pervenuta all’Ente nell’esercizio successivo.
5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta conferma di ricezione dei mandati da parte del Tesoriere.
6. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 14, l'eventuale anticipazione di tesoreria - deliberata e richiesta dall’Ente nelle forme di legge - per la parte libera da vincoli.
7. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare mandati che non risultino conformi a quanto previsto dalle specifiche tecniche OPI, tempo per tempo vigenti.
8. L’Ente deve disporre, con espressa annotazione, che i mandati di pagamento siano estinti con una delle seguenti modalità:
• rimessa diretta, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
• accreditamento su conto corrente bancario intestato al creditore;
• versamento su conto corrente postale intestato al creditore;
• commutazione in assegno circolare o assegno-quietanza non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
• commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del beneficiario.
Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. Quest’ultimo è tenuto ad operare nel rispetto del comma 2 dell’art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, inerente ai limiti di importo per i pagamenti eseguiti per cassa.
9. I mandati sono messi in pagamento, secondo le modalità indicate dall’Ente sull’ordinativo di pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di consegna al Tesoriere. In casi di urgenza evidenziati dall’Ente e, comunque, ogni qual volta la situazione lo consenta, i pagamenti sono eseguiti nello stesso giorno di consegna.
10. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l’Ente fa pervenire al Tesoriere i titoli di spesa, entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente la scadenza, salvo casi di comprovata urgenza e necessità. I titoli di spesa devono recare in evidenza la dicitura “pagamento da eseguirsi entro e non oltre il ”
ovvero indicare la scadenza in apposito campo concordato tra le parti.
11. Qualora l’Ente debba effettuare il pagamento, ai sensi della legge n. 526/1982 e successive modifiche, mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, i mandati devono essere trasmessi al Tesoriere entro il quinto giorno bancabile precedente il giorno di scadenza. L’addebito del conto di tesoreria per le somme pagate viene effettuato nello stesso giorno del pagamento.
12. Sui mandati estinti il Tesoriere deve apporre il proprio timbro "PAGATO", la data di quietanza e la propria firma. A comprova dei pagamenti effettuati fa fede la quietanza del creditore; in caso di pagamento con modalità diversa da quella allo sportello e in sostituzione della quietanza del creditore, il Tesoriere provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, l’avvenuto pagamento e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
13.. Per il pagamento dei titoli di spesa a favore di enti obbligati alla tenuta dei bollettari, la quietanza valida da unire a corredo dei mandati è soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi sottoscritta dal rispettivo tesoriere o cassiere, salvo che il pagamento non sia avvenuto per girofondi. Nel caso in cui l’ente beneficiario richieda l’esecuzione del pagamento mediante versamento sul c/c postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, la relativa ricevuta postale è considerata valida come quietanza.
14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestarne l’avvenuto pagamento. In ogni caso si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento dell’avviso di ritorno spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente.
15. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli interessati dei titoli da
inoltrarsi per tramite dell’Ente informazioni sull’esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei titoli di spesa.
16. Relativamente ai mandati che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, l’Ente, al fine di consentire l’estinzione degli stessi, si impegna, entro la predetta data, a variarne le modalità di pagamento utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. In caso contrario, il Tesoriere non tiene conto dei predetti Mandati e l’Ente si impegna ad annullarli e riemetterli nel nuovo esercizio.
17. L’estinzione dei mandati disposti con bonifico avviene con valuta a carico dell’Ente lo stesso giorno di esecuzione dell’operazione e con le seguenti valute a favore dei beneficiari:
a) per i mandati estinti con accredito sui conti correnti accesi presso qualsiasi filiale dell’Istituto di credito tesoriere: valuta giorni ………. rispetto alla data di pagamento del mandato, come da offerta presentata in sede di gara;
b) per i mandati estinti tramite bonifico su conti correnti presso altri istituti bancari: valuta giorni ......... rispetto alla data di pagamento del mandato, come da offerta presentata in sede di gara.
18. Nessuna commissione spese e tasse inerente all’esecuzione dei pagamenti ordinati dall’Ente ai sensi del presente articolo può essere posta a carico dei beneficiari.
19. Sono fatte salve disposizioni più favorevoli previste dalla normativa ovvero dagli accordi interbancari vigenti per tempo.
20. I mandati di pagamento intestati a un unico creditore da pagarsi mediante bonifico o accredito su conto corrente, trasmessi in contemporanea al Tesoriere, sono estinti dallo stesso in un’unica soluzione con un unico bonifico e con applicazione di una sola commissione equivalente a una unica operazione.
21. Per l’esecuzione di mandati di pagamento a favore di Enti pubblici il Tesoriere non applicherà spese per commissioni.
22. I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l’osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto.
23. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse, essendo suo compito provvedere ai pagamenti nell’esatta misura risultante dai relativi mandati.
24. L’Ente si impegna, di norma, a non presentare alla Tesoreria mandati oltre la data del 20 dicembre, con l’eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
25. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari. In mancanza di fondi necessari a garantire gli accantonamenti il Tesoriere provvede tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le somme dell’Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale
circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell’Ente degli obblighi di cui al successivo art. 17, comma 2), quest’ultimo non risponde delle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
26. Esula dalle incombenze del Tesoriere la verifica di coerenza tra l’intestatario del mandato e l’intestazione del conto di accredito.
Articolo 9
Particolari operazioni di pagamento o incasso
1. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell’Ente che abbia scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in conti correnti accesi presso una qualsiasi dipendenza dell’istituto Tesoriere ovvero presso altri istituti bancari, è effettuato mediante un’operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni conto corrente entro il termine indicato dall’Ente con valuta compensata e senza commissioni o altri oneri a carico del dipendente o dell’Ente. I conti correnti della specie accesi presso l’Istituto Tesoriere potranno fruire di speciali condizioni eventualmente concordate.
2. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto dell’articolo 22, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta debitamente compilata in triplice copia. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi e accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l’anticipazione di tesoreria.
3. Il Tesoriere si impegna ad attivare dalla data di affidamento del servizio, senza oneri a carico dell’Ente e dell’utente, il sistema di incasso tramite SDD. L’Ente trasmette i flussi al Tesoriere tramite procedura home banking. Il Tesoriere trasmette tramite il servizio di home banking gli esiti di allineamento delle richieste di autorizzazione. Il Tesoriere provvede poi a comunicare giornalmente gli esiti della riscossione e l’elenco degli insoluti. Le somme sono accreditate sul conto di tesoreria con valuta il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
4. Nel corso dello svolgimento del contratto potranno essere sottoscritte convenzioni tra l’Ente e PSP per consentire una riduzione dei costi di commissione a carico dei cittadini per i pagamenti tramite PagoPa.
Articolo 10
Criteri di utilizzo delle giacenze per l’effettuazione dei pagamenti
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l’utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l’effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il seguente ordine di priorità:
• mediante utilizzo delle somme libere giacenti presso il conto di tesoreria;
• in assenza totale o parziale delle suddette somme, il pagamento è eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale dell’Ente.
• in assenza totale o parziale di somme libere, l’esecuzione del pagamento ha luogo mediante l’utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo criteri e con le modalità di cui al successivo art. 15;
• in ultima istanza il pagamento delle somme è effettuato mediante ricorso all’anticipazione di tesoreria.
Articolo 11 Trasmissione di atti e documenti
1. Le reversali e i mandati sono inviati dall'Ente al Tesoriere con le modalità previste al precedente art. 5.
2. L’Ente, al fine di consentire la corretta gestione dei mandati e delle reversali, comunica preventivamente le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti documenti, nonché ogni successiva variazione. L’Ente trasmette al Tesoriere i singoli atti di nomina delle persone facoltizzate ad operare sul conto di tesoreria con evidenza delle eventuali date di scadenza degli incarichi.
3. L’Ente trasmette al Tesoriere lo Statuto, il Regolamento di contabilità e il Regolamento economale ovvero qualunque altro provvedimento di cui la gestione di tesoreria debba tener conto nonché le loro successive variazioni.
Articolo 12
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa.
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente il giornale di cassa, secondo le modalità e periodicità previste nelle regole tecniche del protocollo OPI e, con la periodicità concordata, l’eventuale estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla trasmissione all’archivio SIOPE delle informazioni codificate relative ad ogni Entrata ed Uscita, nonché della situazione mensile delle disponibilità liquide, secondo le Regole di colloquio tra banche tesoriere e Banca d’Italia.
Articolo 13 Verifiche ed ispezioni
1. L'Ente e l’Organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a
disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro Funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
3. Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente o un suo delegato hanno facoltà ispettive in qualunque momento sulla documentazione e contabilità inerenti al servizio di tesoreria e sono il diretto referente del Tesoriere all’interno dell’Ente.
Articolo 14 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito viene attivato in assenza di fondi liberi disponibili.
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.
3. L’anticipazione di tesoreria è gestita attraverso un apposito c/c bancario (in seguito denominato “c/anticipazioni”) sul quale il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione dell’Ente l’ammontare globale dell’anticipazione concordata a norma di legge.
4. Sul predetto c/anticipazioni, alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, sono attribuite le valute rispettivamente del giorno in cui è stata effettuata l’operazione.
5. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni utilizzate non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui ai precedenti articoli 7, comma 6 e 8, comma 4, provvede all'emissione delle reversali e dei mandati, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
6. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediatamente il credito del tesoriere uscente connesso all’anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria.
7. Il Tesoriere gestisce l’anticipazione di tesoreria uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 3.26 e n. 11.3 concernente la contabilità finanziaria.
8. Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento.
9. Il Tesoriere addebita trimestralmente sul conto di tesoreria gli interessi a debito dell’Ente eventualmente maturati sul c/anticipazioni del trimestre precedente previa trasmissione all’Ente medesimo dell’apposito estratto conto applicando il relativo tasso passivo previsto dal successivo art. 18.
10. L’Ente si impegna a emettere tempestivamente il relativo mandato di pagamento "a regolarizzazione".
11. L’Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Articolo 15
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell’esercizio finanziario e subordinatamente all’assunzione della delibera di cui al precedente art. 14, comma 1, utilizza le somme aventi specifica destinazione anche per il pagamento di spese correnti, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 195 del TUEL. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo.
2. Il Tesoriere, in conformità al Principio applicato n. 10 della contabilità finanziaria, è tenuto ad una gestione unitaria delle risorse vincolate; conseguentemente le somme con vincolo sono gestite attraverso un’unica “scheda di evidenza.
4. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione, procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi vincolati utilizzati per spese correnti ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.
5. Il Tesoriere gestisce l’utilizzo delle somme a specifica destinazione uniformandosi ai criteri ed alle modalità prescritte dal Principio contabile applicato n. 10.2 e n. 10.3 concernente la contabilità finanziaria. L’Ente emette mandati e reversali a regolarizzazione delle carte contabili riguardanti l’utilizzo e la ricostituzione dei vincoli nei termini previsti dai predetti principi.
Articolo 16
Rilascio garanzie fidejussorie
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può a richiesta dello stesso rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori secondo quanto previsto dall’art. 207 del D.Lgs. 267/2000; le fidejussioni rilasciate nell’interesse dell’ente sono soggette a una commissione per l’Ente pari al ........% come risultante dall’offerta presentata in sede di gara.
2. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria.
Articolo 17
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento
1. Ai sensi dell'art. 159 del TUEL, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche dal giudice, le somme di competenza degli Enti destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per effetto della predetta normativa, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. La notifica di detta deliberazione non esime il Tesoriere dall’apporre blocco sulle eventuali somme disponibili, fermo rimanendo l’obbligo di precisare, nella dichiarazione resa quale soggetto terzo pignorato, sia la sussistenza della deliberazione di impignorabilità, sia la sussistenza di eventuali somme a specifica destinazione.
Il Tesoriere, qualora dovesse dar corso a provvedimenti di assegnazione di somme emessi ad esito di procedure esecutive, pur in mancanza di disponibilità effettivamente esistenti e dichiarate, resta fin d’ora autorizzato a dar corso al relativo addebito dell’importo corrispondente sui conti dell’Ente, anche in utilizzo dell’eventuale anticipazione concessa e disponibile, o comunque a valere sulle prime entrate disponibili.
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si fa carico di emettere i mandati seguendo l’ordine cronologico delle fatture pervenute per il pagamento ovvero delle delibere di impegno.
4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Articolo 18
Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 14, viene applicato un tasso di interesse nella seguente misura …………………., con liquidazione trimestrale. Gli interessi passivi saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate e per il periodo di effettivo utilizzo. L’Ente autorizza fin d’ora il Tesoriere ad addebitare gli interessi sul conto di tesoreria ai sensi di quanto previsto dal DM n. 343 del 3 agosto 2016 (fermo restando
che l’Ente potrà revocare detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che il predetto addebito abbia avuto luogo), mettendo a disposizione dell’Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette al più presto i relativi mandati. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”;
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di cui al comma precedente, salvo diversamente stabilito da normative di legge.
3. Sulle giacenze di cassa dell’Ente viene applicato un tasso di interesse, senza commissioni aggiuntive, nella seguente misura …………………………………………, con liquidazione trimestrale. Il Tesoriere procede pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione degli interessi a credito, mettendo a disposizione dell’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette al più presto le relative Reversali. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi, verrà valorizzato “0”.
Articolo 19
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, entro i termini di legge di cui all’art. 226 del TUEL, rende all'Ente il “conto del tesoriere”, redatto su modello conforme a quello approvato con il D.lgs. n. 118/2011, corredato dalle Reversali e dai Mandati. La consegna di detta documentazione deve essere accompagnata da apposita lettera di trasmissione in duplice copia, una delle quali, datata e firmata, deve essere restituita dall’Ente al Tesoriere; in alternativa, la consegna può essere disposta in modalità elettronica.
2. L’Ente, entro i termini previsti dalla legge, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e fornisce al Tesoriere copia della documentazione comprovante la trasmissione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della Legge n. 20/1994.
Articolo 20
Amministrazione titoli e valori in deposito – Gestione della liquidità
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, a titolo gratuito, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente nel rispetto delle norme vigenti in materia e del regolamento di contabilità dell’ente.
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, alle condizioni suddette, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente.
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di contabilità dell'Ente o, eventualmente, in altra normativa speciale.
4. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, si impegna a fornire gratuitamente consulenza in materia finanziaria per la proposta di forme di miglioramento della redditività e/o investimenti che ottimizzino la gestione delle liquidità non sottoposte al regime di tesoreria unica, che garantiscano all’occorrenza la possibilità di disinvestimento e che, pur considerati gli oneri di estinzione anticipata, assicurino le migliori condizioni di mercato.
La durata dei vincoli o degli investimenti deve, comunque, essere compresa nel periodo di vigenza della presente convenzione.
Articolo 21 Corrispettivo e spese di gestione
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione spetta al Tesoriere il seguente compenso annuo onnicomprensivo come determinato in sede di gara:………………………………….
Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa all’emissione della fattura elettronica relativa al compenso pattuito e alla contestuale contabilizzazione. L'Ente emette il relativo mandato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;
2. A fronte di ciascuna operazione di pagamento, l’Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:
• bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere: € ;
• bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro:
€………………………………;
• bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere:
€………………………………;
• pagamenti disposti tramite assegni: € ;
• SCT prioritario: € ;
• bonifici urgenti: € ;
• bonifici esteri: € ;
• pagamenti disposti tramite bollettini postali: € ;
• addebiti SEPA Direct Debit: €…………………………
3. A fronte di ciascuna operazione di incasso, l’Ente corrisponde al Tesoriere le seguenti commissioni:
a) installazione, manutenzione, disinstallazione e gestione, a richiesta dell’Ente POS fisici PagoPA di cui all’art. 5 comma 17:
• canone mensile per ogni postazione: €
• commissione Pagobancomat: percentuale sul valore transato: per cento
• commissione Carte di credito: percentuale sul valore transato: per cento
• quota fissa a transazione per IUV gestito: €
b) sistema di incasso tramite SDD di cui all’art. 9 comma 3:
• commissione per la riscossione di ciascun SDD presentato per l’incasso su conti accesi presso l’Istituto tesoriere: €
• commissione per la riscossione di ciascun SDD presentato per l’incasso su conti accesi presso Istituti di credito diversi dal tesoriere: €
• commissione per ciascun insoluto nella riscossione di ciascun SDD:
4. Il rimborso al Tesoriere delle eventuali spese postali, delle spese per Operazioni di Pagamento con oneri a carico dell’Ente e degli eventuali oneri fiscali ha luogo con periodicità trimestrale.
5. Il Tesoriere procede, di iniziativa, alla contabilizzazione delle spese di cui ai precedenti commi 2 – 3 e 4, trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro i termini di cui al precedente art. 8, comma 4, emette i relativi mandati. Per le operazioni ed i servizi accessori non espressamente previsti nell’offerta economica/tecnica, l’Ente corrisponde al Tesoriere i diritti e le commissioni riportate nei fogli informativi di riferimento.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a fronte di interventi legislativi che incidano sugli equilibri della presente convenzione, i corrispettivi ivi indicati saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato accordo tra le Parti, la convenzione si intende automaticamente risolta, ferma restando l’applicazione dell’art. 24, comma 4.
Articolo 22
Garanzie per la regolare gestione del servizio
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del TUEL, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all’Ente affidante e a terzi ed è pertanto esonerato dal prestare cauzione definitiva. Il Tesoriere, per la gestione del servizio di tesoreria si obbliga formalmente verso l’Ente a tenerlo indenne da qualsiasi pregiudizio in dipendenza di questo contratto. Il Tesoriere risponde di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito o in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Articolo 23 Penali
1. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi e ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale da €.
100.00 ad €. 5.000,00 a violazione oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Ente.
2. Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio è contestata in forma scritta dall’Ente al Tesoriere.
3. Il Tesoriere deve far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte, l’Ente applica le penali previste.
Articolo 24
Risoluzione del contratto e decadenza del Tesoriere
1. In sede di esecuzione del contratto il Tesoriere è tenuto ad osservare tutte le condizioni e le prescrizioni stabilite per l’espletamento del servizio, che pertanto costituiscono specifica obbligazione per il Tesoriere stesso.
2. Nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate, nei casi configuranti comunque colpa grave a carico del Tesoriere e nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, in via amministrativa e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
3. Qualora venissero a mancare uno o più requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, il Tesoriere informa con la massima tempestività l’Ente che, in ogni caso, ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, senza oneri o penalità a proprio carico e salva ogni responsabilità del Tesoriere.
4. In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, l'Ente si obbliga a rimborsare ogni eventuale debito, mentre il Tesoriere si impegna a continuare la gestione del servizio alle stesse condizioni fino alla designazione di altro Istituto di credito, garantendo che il subentro non arrechi pregiudizio all'attività di incasso e di pagamento.
5. In ogni caso al servizio di tesoreria si applicano le norme di cui al D.Lgs. n. 112/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. E’ vietato altresì il subappalto dei servizi oggetto della presente convenzione.
Articolo 26 Sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto del Comune medesimo in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Il Comune non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
Articolo 27
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto d’integrità
1. Il Tesoriere, consapevole delle conseguenze di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.
n. 165/2001, non si avvale dell’attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell’ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l’Ente, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
2. Il Tesoriere è obbligato, durante l’esecuzione del contratto, al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. N. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia tempo per tempo vigente.
3. Il Tesoriere è obbligato, durante l’esecuzione del contratto, al rispetto delle disposizioni contenute nel Patto d’integrità (art. 1, comma 17, legge 190/2012) del Comune di Valsamoggia tempo per tempo vigente.
4. I documenti di cui ai punti precedenti sono allegati in parte integrante e sostanziale al presente atto. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate ai documenti consegnati.
5. Il Tesoriere, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e a far
osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al presente articolo. Il Tesoriere si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
0.Xx violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’appaltatore il fatto assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Articolo 28 Imposta di bollo
1. L'Ente, con osservanza delle leggi sul bollo, deve indicare su tutte le Operazioni di Pagamento l’assoggettamento o meno all’imposta di bollo di quietanza. Pertanto, sia le Reversali che i Mandati devono recare la predetta indicazione, così come indicato ai precedenti articoli 7 e 8.
Articolo 29
Spese di stipula e di registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere senza possibilità di alcuna rivalsa. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Articolo 30 Riservatezza e tutela della privacy
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, e in relazione alle operazioni che sono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di tesoreria, l’Ente, in qualità di titolare al trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale responsabile esterno del trattamento degli stessi.
2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dal Comune per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli saranno trasmesse, impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale appositamente nominato quale incaricato del trattamento, e a non portare a conoscenza a terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a conoscenza, se non previa autorizzazione scritta del Comune.
3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679.
4. Le parti si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza di quest'ultima - notizie di cui siano venute a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti note o elaborati di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venute in possesso in ragione della presente Convenzione.
5. Il Tesoriere è obbligato, a termini di contratto, a trasmettere e consegnare al Comune ogni banca dati realizzata e/o formata e non potrà trattare, divulgare, trasferire, cedere a nessun titolo a terzi e/o per usi commerciali e/o fiscali, e/o bancari e/o informativi i dati acquisiti in corso di rapporto, salvo apposite autorizzazioni previste da norme di legge di stretta pertinenza.
Articolo 31 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Ente e il Tesoriere si conformano alla disciplina di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, tenuto conto della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione (già AVCP - Autorità della Vigilanza sui Contratti Pubblici) paragrafo 4.2, avente ad oggetto le Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che gli obblighi di tracciabilità sono assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
Articolo 32 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
Articolo 33
Domicilio delle parti e controversie
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel contratto. Le comunicazioni tra le Parti hanno luogo con l’utilizzo della PEC.
2. Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà preliminarmente esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale tra le parti. Qualora la controversia non trovi composizione in tale sede, il Foro competente deve intendersi quello di Bologna