PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO
PROTOCOLLO DI INTESA QUADRO
TRA
Unioncamere - Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (C.F. 1484460587 - P.I. 01000211001) con sede in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Dr. Xxxxxxx Xx Xxxxx (di seguito anche Unioncamere)
– da una parte –
E
Università telematica “Universitas Mercatorum” - (P.I.: 01000211001) con sede in Roma,
via Piazza Xxxxxx. 10, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente Dr. Xxxxxx Xxxxxxxxx (di seguito anche Universitas)
- dall’altra -
(di seguito, disgiuntamente la Parte, congiuntamente le Parti) PREMESSO CHE
1. la mission di Unioncamere risiede nel consolidare e potenziare il ruolo della rete delle Camere di commercio anche attraverso la realizzazione diretta, il coordinamento ovvero la partecipazione a studi, indagini e ricerche realizzate da altri soggetti istituzionali nonché attraverso una gestione strategica delle informazioni detenute dal Sistema camerale;
2. per il raggiungimento dei propri fini istituzionali Unioncamere può assumere ogni iniziativa utile anche stipulando accordi ed intese con soggetti che possano fattivamente contribuire allo sviluppo del Sistema camerale;
3. Universitas Mercatorum è l’Università Telematica delle Camere di commercio - riconosciuta dal MIUR con decreto del 10 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2006, Supplemento Ordinario n. 142 – che ha tra i propri scopi, la ricerca scientifica nazionale e, come compito precipuo, di elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti ed Enti, anche extra Universitari, pubblici o privati;
4. tra gli scopi istituzionali di Universitas Mercatorum vi sono la promozione e l’incentivazione della ricerca riferita alla cultura di impresa ed il sostegno allo sviluppo delle tecnologie applicate ai processi di insegnamento e di apprendimento, in un quadro di libertà di ricerca e di insegnamento;
5. il presente Protocollo – che non prevede oneri per le parti – intende promuovere e mettere al servizio delle Camere di commercio la conoscenza strutturata e organica delle attività di Ateneo e le attività di studio e di ricerca che Universitas avvierà, eventualmente nel tempo, su sollecitazione delle singole realtà camerali interessate e di Unioncamere;
Considerato che
1. Universitas Mercatorum, nell’ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel proprio Statuto, utilizza le metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning e promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi di insegnamento e di approfondimento, in presenza e a distanza;
2. per la sua particolare vocazione, le attività di ricerca svolte, la peculiare specializzazione del corpo docente nei settori di interesse di Unioncamere e del Sistema camerale, le pubblicazioni prodotte e le attività di studio già svolte in precedenza dall’Università telematica delle Camere di Commercio, Universitas è il soggetto in grado di soddisfare le esigenze di approfondimento scientifico e di fruizione dei risultati da parte delle realtà camerali interessate;
3. l’ANVUR ha reso noto gli esiti dell’Esercizio di Valutazione della VQR 2011-2014 i cui risultati sono apprezzabili per Universitas.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1
Premesse e Allegati
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Protocollo.
ART.2
Oggetto
2.1 Con il presente Protocollo le Parti intendono coordinare, in termini generali, le proprie attività di cooperazione e si impegnano a collaborare nella realizzazione di attività di ricerca e studio, di divulgazione scientifica e di promozione dell’offerta formativa dell’Ateneo a sostegno del Sistema camerale valorizzando, su input specifico delle Camere di commercio interessate, il patrimonio informativo detenuto dal sistema camerale al servizio delle imprese del Paese.
2.2 In particolare, le attività si sostanziano come di seguito indicato:
Condivisione del know how scientifico
o Universitas può realizzare, anche in regime di cofinanziamento e nel rispetto della legislazione statale ed europea vigente in materia, attività di studio e di ricerca di interesse di Unioncamere e delle Camere di Commercio ed, al contempo, promuoverne i risultati attraverso iniziative divulgative, congiuntamente definite, anche mediante cessione delle opere e del relativo diritto d‘autore;
o Unioncamere, nel perseguimento dei propri compiti potrà, per tali ricerche e studi,, mettere eventualmente a disposizione le informazioni di riferimento, con le modalità che saranno definite, di volta in volta, con appositi atti separati e nel rispetto delle previsioni normative generali di settore.
Promozione dell’offerta formativa di Universitas Mercatorum
o Unioncamere, in virtù della radicata strategia di cooperazione promuove, presso le Camere e, quindi, le aziende, con l’ausilio dei propri portali e strumenti social, l’offerta formativa di Universitas Mercatorum, anche mediante l’organizzazione di convegni di rilievo scientifico e seminari;
o Universitas progetta, tenendo conto delle richieste provenienti delle Camere di commercio e nel rispetto della legislazione vigente in materia, specifici prodotti formativi coerenti con le evoluzioni normative, economiche e tecnologiche in atto.
Scambio dei dati
o Unioncamere e Universitas collaborano per il proficuo scambio del proprio patrimonio scientifico ed informativo;
o Universitas mette a disposizione del Sistema camerale i prodotti scientifici dei propri docenti, le ricerche svolte nonché i progetti e le attività di Terza Missione in cui l’Ateneo è impegnato;
o Unioncamere e le Camere di commercio consentono, ai docenti e agli studenti di Universitas, l’uso della Biblioteca di Unioncamere e dei locali annessi e/o funzionali delle Camere di commercio, nonché la possibilità di richiedere eventuali dati del Registro Imprese, purché strettamente necessari alla realizzazione di ricerche o studi, previo il consenso espresso delle Camere di commercio interessate e/o di Unioncamere e/o di altri soggetti del Sistema camerale e nel rispetto della normativa vigente in materia e delle direttive delle autorità di settore. I dati saranno utilizzati esclusivamente per ricerche e/o studi congiunti e le modalità di erogazione e utilizzo, dei dati stessi, saranno disciplinati, di volta in volta, attraverso appositi atti.
Partecipazione a bandi di gara nazionali, europei ed internazionali
o Unioncamere, Universitas e le Camere di commercio possono partecipare a bandi di gara ed a selezioni su temi di interesse del Sistema camerale, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2.3 Il presente Protocollo è a disposizione delle Camere di commercio interessate che potranno a loro volta realizzare attività di cooperazione con l’Ateneo nel rispetto di quanto definito, in termini generali e preliminari, nel Protocollo stesso.
ART. 3
Obblighi delle Parti
3.1 Unioncamere e le Camere di commercio possono formulare a Universitas richieste di approfondimento scientifico fornendo, nel caso, i dati necessari. Le modalità di erogazione e utilizzo dei dati saranno disciplinati, di volta in volta, attraverso appositi accordi integrativi, nel rispetto della normativa di settore.
3.2 Universitas si impegna a fornire il supporto delle proprie competenze scientifiche e economico- giuridiche nonché i materiali e la documentazione raccolti nella singola materia oggetto dell’attività di ricerca svolta, nonché a conformarsi alle proposte ed osservazioni formulate da Unioncamere e/o dalle Camere di commercio.
3.3 Ogni attività scientifica svolta in esecuzione del presente Protocollo sarà definita tramite Atti aggiuntivi/singoli accordi tra le Camere di commercio e/o Unioncamere e l’Ateneo e si esplicherà nel rispetto della normativa vigente in materia nonché della normativa riguardante, rispettivamente, il funzionamento dell’Unioncamere e dell’Universitas e le relative modalità di affidamento di servizi.
3.4 Il presente Protocollo è vincolante per i sottoscrittori nel rispetto dei principi in materia di cooperazione tecnico-scientifica sanciti dalla normativa europea e statale e regionale di riferimento, in precedenza richiamata, e dalla disciplina attuativa.
Luogo e modalità di esecuzione
4.1 Universitas svolge le attività previste dal presente Protocollo presso la propria sede in Roma e risponde, nei confronti dei propri studenti, delle attività di consultazione bibliografica svolte presso le Camere interessate.
4.2 Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra nell’ambito delle attività di cui al presente Protocollo e dalle relative condotte.
ART. 5
Risultati
5.1 I risultati delle attività, di cui al presente Protocollo e/o degli atti aggiuntivi. svolte in comune tra le Parti saranno di proprietà di Unioncamere o delle Camere di commercio e di Universitas che potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali.
5.2 I dati utilizzati per le attività di studio e di ricerca non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo specifico accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da terzi, non possono essere comunicati ad altri in mancanza di autorizzazione scritta da parte dell’interessato nel rispetto delle previsioni di settore.
5.3 Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, ovvero in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo congiuntamente definiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
5.4 Documenti, pubblicazioni, paper, slides, prodotte in esecuzione del presente Protocollo di cooperazione dovranno riportare i loghi e le denominazioni dei soggetti coinvolti.
ART. 6
Informativa trattamento dati
6.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., le Parti dichiarano di essere informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo.
6.2 Le informazioni sull’Unioncamere o su altri Soggetti coinvolti nelle attività di cui al presente Protocollo, ovvero contenute negli Atti aggiuntivi, in qualunque modo raccolte, nonché i pareri e gli elaborati tecnici relativi all’Unioncamere o ad altri soggetti coinvolti nell’attività di ricerca o studio, potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini del presente Protocollo, e non potranno essere diffusi o comunicati a terzi senza il previo consenso scritto delle Parti.
6.3 Gli obblighi di riservatezza restano fermi anche successivamente alla realizzazione delle attività di cui al Protocollo o inserite nell’eventuale Atto aggiuntivo, e comunque al termine della scadenza del presente Protocollo.
ART. 7
Durata
7.1 Il presente Protocollo è impegnativo per entrambe le Parti con decorrenza dalla sua completa sottoscrizione. Il Protocollo ha la durata di 12 mesi e potrà essere rinnovato con Atto aggiuntivo che richiami gli stessi contenuti e gli stessi termini riportati nel Protocollo, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.
Recesso
8.1 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento previa comunicazione scritta da inviare all’altra Parte con un preavviso di tre mesi. La Parte che esercita tale facoltà dovrà contestualmente comunicare se intende recedere anche da eventuali accordi attuativi in corso di svolgimento e fermi restando gli oneri assunti fino a quella data.
ART.9
Clausola compromissoria
9.1 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato, secondo il Regolamento di arbitrato della CCIAA di Roma. Il collegio arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità del suddetto Regolamento e deciderà secondo equità, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e segg. del codice di procedura civile. Preliminarmente al ricorso all'arbitrato, le Parti sottopongono la controversia al tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di conciliazione della CCIAA di Roma, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
ART. 10
Modificazioni del Protocollo
10.1 Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Protocollo dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.
10.2 Le Parti procederanno di comune accordo agli aggiornamenti ed alle revisione che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento delle Parti.
10.3 Le Parti si impegnano a negoziare ed a revisionare secondo buona fede le clausole del presente Protocollo ove vengano emanate normative che rendano necessarie o anche solo opportune le modifiche alle stesse, al fine di meglio garantire il raggiungimento degli obiettivi concordati.
Roma, 3 luglio 2017
IL PRESIDENTE. IL PRESIDENTE
di Unioncamere di “universitas Mercatorum”
X.xx DR. XXXXXXX XX XXXXX. X.xx DR. XXXXXX XXXXXXXXX