COMUNE DI FIRENZE
Xxx.00000
XXXXXX XX XXXXXXX
RTP HYDEA SPA (Capogruppo Mandataria) con STUDIO DE XXXX&XXXXXXX ARCHITETTI, SODI&ASSOCIATI-INGEGNERIA, STUDIO TECNICO ING. XXXX XXXX e ARCH. XXXXXX XXXX
(Mandanti)
CONTRATTO DI APPALTO
Procedura aperta per l’appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione "Fortezza da Basso - Nuovo Padiglione Bellavista".
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2020 (duemilaventi) e questo giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx Xxxxxxx).
Avanti a me Dott.ssa Xxxxxxxx XX XXXX, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, autorizzata a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti:
1) Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Lucca il 13 gennaio 1966, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella
sua qualità di Direttore della DIREZIONE SERVIZI TECNICI, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;
2) Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXXX, nato a Firenze il 31/01/1951, domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato della società "HYDEA SPA", con sede in Xxxxxxx, Xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0/X, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n. 04253560488, conforme risulta da visura camerale del 27/10/2020.
XXXXX SPA interviene al presente atto in qualità di Capogruppo e mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di servizi (RTP) con:
- STUDIO DE VITA&SCHULZE ARCHITETTI, con sede in
Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxx x. 00/X, C.F. e P.IVA 05708050488;
- SODI&ASSOCIATI-INGEGNERIA, con sede in Firenze, via Xxxxxxxx Xxxxx n. 8, C.F. e P.IVA 05560140484;
- ING. XXXX XXXX, titolare di studio tecnico con sede in Firenze, via Santa Reparata n. 40, C.F. SNALCU55E13D969S e P.IVA 04077770487;
- ARCH. XXXXXX XXXX, titolare di studio professionale con sede in Firenze, via di San Niccolò n. 6, C.F. MLENDR64T19D612Y e P.IVA 04796400481;
qualificate Mandanti, in forza di mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito e irrevocabile conferito dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXX, Notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 29 settembre 2020, Rep. 28186 racc. 15222, registrato in Firenze al numero 33153/1T in data 29/09/2020, e che in copia conforme informatica a copia conforme cartacea si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, X.Xxx. 7 marzo 2005 n.
82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110). Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze sono certo,
PREMESSO CHE
- con deliberazione di Giunta Comunale 2015/G/00512 del 18/12/2015 veniva approvato il "Piano di Recupero della Fortezza da Basso", riguardante l'intero complesso monumentale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00577
del 31/12/2015 veniva approvato il progetto preliminare del sopracitato Piano di recupero;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00652 del 28/12/2016 veniva approvato il Progetto Definitivo di restauro e valorizzazione funzionale della Fortezza da Basso;
- a seguito dell'Accordo sottoscritto in data 05/09/2018 tra Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze e Camera di Commercio per la Fortezza da Basso, l’Amministrazione Comunale di Firenze assumeva il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di recupero previsti;
- con il medesimo Accordo, le parti definivano le attività da porre in essere ai fini, tra l’altro, della realizzazione del Piano di recupero;
- in base al predetto Accordo era necessario stipulare uno specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art.
34 ter della L.R. 23/07/2009, n. 40, per la definizione puntuale della tempistica delle varie fasi di realizzazione dei lavori, nonché per lo stanziamento e l'erogazione delle relative risorse;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/G/00059 del 19/02/19 l’Amministrazione Comunale di Firenze ha approvato lo schema di Accordo di Programma sopra richiamato, in cui il Comune di Firenze è stato
individuato come soggetto attuatore degli interventi di recupero previsti;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 2019/DD/5787 del 02/08/2019 veniva stabilito di ricorrere alla procedura aperta per l'intervento in oggetto, CIG 7986661128, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con verbale in seduta pubblica, svoltasi tramite la piattaforma START della Regione Toscana, la Commissione Giudicatrice individuava, in data 16/04/2020, quale migliore offerta, quella presentata dal costituendo RTP tra HYDEA SPA e STUDIO DE VITA&SCHULZE ARCHITETTI, SODI&ASSOCIATI-INGEGNERIA, STUDIO TECNICO ING. XXXX
XXXX e ARCH. XXXXXX XXXX, che aveva presentato un ribasso del 34,380% (trentaquattro virgola trecentottanta per cento) sull'importo a base di gara di Euro 726.094,45 (settecentoventiseimilanovanta- quattro virgola quarantacinque centesimi) oltre contributo INARCASSA e oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 2020/DD/2798 del 29/04/2020, venivano approvati i verbali di gara e veniva altresì
aggiudicato il "servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Fortezza da Basso - Nuovo Padiglione Bellavista", CUP H13G19000040007, al sopracitato RTP, fatto salvo l'esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 2020/DD/5645 del 28/09/2020 venivano assunti i relativi impegni di spesa;
- nel frattempo, con atto notificato al Comune di Firenze in data 1/06/2020, il costituendo RTP "Nuovo Padiglione", Guerrieri Associati, G.P.A. s.r.l., Xx.Xx.Xx Ingegneria s.r.l., Xxx s.r.l., Geo Eco Progetti, Crit s.r.l. (secondo in graduatoria) ricorreva al TAR della Toscana per l'annullamento, previa sospensiva, della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 2020/DD/02798 del 29/04/2020 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente (ricorso n. 496/2020);
- in data 21/07/2020 venivano presentati dal costituendo RTP ricorrente motivi aggiunti al ricorso principale;
- in data 10/9/2020, con sentenza n. 1038, il Tar Toscana, sezione 1, respingeva detto ricorso e i motivi aggiunti condannando la parte ricorrente alle spese
processuali;
- pertanto, ai sensi dell'art.32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 cessa l'effetto sospensivo sulla stipula del presente contratto;
- in caso di impugnazione della suddetta pronuncia ed accoglimento con sentenza definitiva, il presente contratto si intende risolto di diritto, fatto salvo l'obbligo del RTP HYDEA di proseguire, a richiesta del Comune di Firenze, le prestazioni di cui al presente contratto, agli stessi patti e condizioni, fino all'espletamento della nuova procedura di gara e/o subentro del nuovo affidatario del servizio;
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- con nota prot. PR_FIUTG_Ingresso_0065612_20200515 è stata richiesta nei confronti di XXXXX SPA l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011. Circa gli altri componenti il RTP aggiudicatario, non si è proceduto a richiedere documentazione antimafia in quanto tale documentazione non deve essere richiesta ai sensi dell'art. 83 c.3 lett. d) del D.Lgs 159/2011;
- sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 comma 3 del
X.Xxx. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
- l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso:
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici, Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida al R.T.P. tra HYDEA SPA (mandataria) e STUDIO DE XXXX&XXXXXXX ARCHITETTI, XXXX&XXXXXXXXX-INGEGNERIA, STUDIO TECNICO ING. XXXX
XXXX e ARCH. XXXXXX XXXX (mandanti), in persona dell'Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXXX, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento del "servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Fortezza da Basso - Nuovo Padiglione Bellavista", alle condizioni tutte di cui:
- al presente contratto;
- alle offerte tecnica ed economica presentate in sede
di gara e conservate agli atti della Direzione Gare Appalti e Partecipate;
- al Capitolato Tecnico che, sottoscritto digitalmente dalle parti, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3 e il calcolo dei costi relativi.
L'Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXXX, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie in conformità dell'offerta tecnica presentata.
Dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.
ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Le Parti concordano che l’importo complessivo del presente contratto è previsto in Euro 476.463,18 (quattrocentosettantaseimilaquattrocentosessantatré virgola diciotto centesimi) oltre contributo Inarcassa e oltre IVA.
ART. 3 GARANZIE
Si dà atto che la prescritta garanzia definitiva di Euro 232.323,45 (duecentotrentaduemilatrecentoventitre virgola quarantacinque centesimi) viene ridotta del 50% essendo i componenti del RTP in possesso delle prescritte certificazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 comma 7 e 103 co. 1 del D.Lgs. 50/2016. Detta garanzia è stata costituita per l'importo di Euro 116.161,72 (centosedicimila- centosessantuno virgola settantadue centesimi) mediante fideiussione n. 1704079 emessa in Milano, Agenzia di Xxxxxxx, da Elba Assicurazioni SpA, in data 13/10/2020. Si dà atto, inoltre, che l’affidatario ha trasmesso la seguente polizza di responsabilità civile professionale, di cui al comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, per la copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio e che tale polizza copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell’attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse
e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione con durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio:
- Polizza n. PI - 05927020L8 del 28/02/2020 emessa a favore del RTP aggiudicatario, da Arch Insurance (EU), con massimale di Euro 3.500.000,00 (tremilioni e cinquecentomila);
ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010, il contraente affidatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.
Le società facenti parte del RTP hanno provveduto, con nota prot. n. 264878 del 12/10/2020, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti, a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e hanno individuato nell'Xxx. Xxxxx XXXXXXXXXXX, C.F. GSTPLA51A31D612E la
persona delegata ad operare su di essi. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:
- Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, agenzia di Firenze n. 35 - Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
- Banca Intesa San Paolo SpA, filiale di Firenze n.68471 - Codice IBAN XX00X0000000000000000000000.
Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 bis del D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art.
4 del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), l'appaltatore è tenuto a fornire copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute operate.
ART. 5 SUBAPPALTO
Si dà atto che XXXXX SPA, mandataria del RTP, ha dichiarato, a corredo dell'offerta, di non voler ricorrere al subappalto.
HYDEA SPA, mandataria del RTP, con nota prot. 282564 del 27/10/2020 ha dichiarato, altresì, di non aver sottoscritto in epoca anteriore alla procedura di gara in oggetto, contratti continuativi di cooperazione,
servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs. 50/2016.
ART. 6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il contraente affidatario HYDEA SPA, mandataria del RTP, dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016.
ART. 7 NORME DI RIFERIMENTO
Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del Capitolato Tecnico.
Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti; in particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'
1) HYDEA SPA, mandataria del RTP, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 347/G/2019 e sottoscritto il 10 ottobre 2019 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
2) HYDEA SPA, mandataria del RTP, dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.
3)HYDEA SPA, mandataria del RTP, dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
4) HYDEA SPA, mandataria del RTP, appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..
5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”.
6) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono, da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese di questo atto (diritti di segreteria, di registro e bollo) e consequenziali sono a carico del contraente affidatario HYDEA SPA, mandataria del RTP, che a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, xxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0/X. Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto. L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.
Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia.
Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.
E richiesto io, Vice Segretario Generale Vicario del Comune di Firenze, ho ricevuto il presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e
negli allegati insieme a me Vice Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere diciassette e parte della seguente fin qui.
Comune di Firenze
Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo padiglione Bellavista
CAPITOLATO TECNICO
Documento firmato da: XXXXXXX XXXXXXX COMUNE DI FIRENZE/01307110484
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO DI SERVIZI
1.1) L’Amministrazione Comunale di Firenze con lo schema Accordo di Programma del 05.09.2018 tra gli enti proprietari: Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio, approvata con Del. di Giunta Comunale n. 2019/G/00059 dl 19/02/19, ha assunto il ruolo di soggetto attuatore degli interventi di recupero previsti.
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del nuovo padiglione Bellavista all’interno della Fortezza da Basso di Firenze come definito da:
-- Piano di Recupero della Fortezza da Basso approvato con Xxx. Giunta Comunale 2015/G/00512 del 18/12/2015;
-- Progetto Preliminare di restauro e valorizzazione Fortezza da Basso approvato con Del. Giunta Comunale 2015/G/00577 del 31/12/2015;
-- Progetto Definitivo di restauro e valorizzazione Fortezza da Basso approvato con Del. Giunta Comunale 2016/G/00824 del 28/12/2016 con esclusione degli elaborati AR22, IME10, IME11, IMM15;
-- Schede prestazionali sistema Fortezza (elaborato AR00 progetto definitivo) fascicoli I/II/III;
-- Linee guida dell’ente gestore Firenze Fiera comunicazione del 15/02/19 prot. 54642.
1.2) La prestazione dovrà essere svolta secondo le norme e le condizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico oltreché secondo le risultanze dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Si richiede inoltre, ad integrazione e completamento di quanto già previsto dalla normativa in materia, D.lgs. 50/2016 e successi, una particolare attenzione ai seguenti aspetti progettuali::
-- Criteri CAM: art. 18 della L. 221/2015 e art. 34 D.lgs. 50/2016;
-- Analisi del ciclo di vita: art. 96 D.lgs. 50/2016;
-- Piano CMF colori materiali finiture (schede prestazionali sistema Fortezza);
-- Piano dei percorsi e dei flussi: pedonali, carrabili e di servizio.
-- Analisi storico critica afferente l’inserimento del progetto nel contesto monumentale;
1.3) Trattandosi di progettazione di opera complessa come definito all’art. 23 comm. 1 lett. h d.lgs. 50/2016 si applicherà il comm. 13 stesso art. quindi l’intera attività di progettazione sarà redatta tramite software Building Information Modeling BIM.
Sia il progetto definitivo che quello Esecutivo saranno completi di modello tridimensionale digitale così come di modello fisico realistico in scala; oltreché di render, sia esterni che interni, redatti tramite simulazione foto realistica secondo le indicazioni della Direzione Artistica.
Art. 2 – CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
2.1) L’ammontare complessivo a base d’asta del corrispettivo per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente appalto ammonta a € 726.094,45 (IVA esclusa).
Tale importo non potrà essere superato, pena l’esclusione dell’offerta.
2.2) Si specifica che il corrispettivo a base d’appalto è stato calcolato secondo i criteri del
D.M. 17/06/2016 e tenuto conto di quanto indicato all’art. 1 c. 4 del medesimo Decreto, sulla base dell’importo complessivo del progetto preliminare approvato.
L’operatore economico, con l’offerta presentata, accetta espressamente e ritiene congruo, senza avanzare riserva alcuna, il suddetto corrispettivo per l’esecuzione del servizio.
Si precisa che il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, come determinatosi a seguito dell’offerta presentata dal concorrente, è da intendersi fisso ed invariabile.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
3.1) La progettazione oggetto del servizio dovrà essere finalizzata alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo del nuovo Padiglione Bellavista all’interno della Fortezza da Basso di Firenze, avendo cura di accertarne la conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nelle fasi normative e progettuali sin qui svolte.
Nello svolgimento del servizio l’Aggiudicatario dovrà collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento RUP, che provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni specifiche così come previsto dall’art. 31 D.lgs. 50/2016 “Ruolo e funzione del RUP negli appalti e nelle concessioni” e nella linea guida n.3 ANAC “Nomina ruolo e compiti del RUP per affidamento di appalti e concessioni” e successivi aggiornamenti. Oltre ciò, come previsto D.M. n.22608/1955, in considerazione della specificità del servizio e perseguendo il rispetto degli intenti del Piano di Recupero e delle precedenti fasi di progettazione, l’appaltatore durante la fase di progettazione definitiva ed esecutiva dovrà mantenere e garantire un costante dialogo tecnico con il Direttore Artistico del progetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante, che avrà il compito di verificare la congruenza tra la progettazione definitiva ed esecutiva e le precedenti fasi di progettazione e/o di indirizzo;
oltreché verificare la coerenza riguardo i contenuti espressi nella scheda parte dell’offerta tecnica.
Detto ruolo di indirizzo potrà essere svolto, oltreché in costanti riunioni con il gruppo di progettazione, anche tramite l’invio di note scritte e/o di elaborati grafici o descrittivi .
3.2) In qualsiasi fase dello svolgimento del servizio spetterà al RUP segnalare eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, il Committente potrà proporre la risoluzione in danno dell’incarico.
3.3) Il servizio comprende altresì l’assistenza e le eventuali integrazioni e revisioni progettuali derivanti sia dal confronto con gli enti proprietari, sia dal confronto con tutti quei soggetti che possono determinare sul progetto ed i lavori, sia dalla conferenza di servizi che sarà svolta sulla base del progetto Definitivo del nuovo padiglione Bellavista a seguito dell'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e approvazioni, da parte degli Enti competenti che comportino prescrizioni di modifica e/o integrazione e/o correzione; o anche sulla base delle risultanze delle verifiche del Direttore Artistico.
3.4) Detta attività di revisione avverrà immediatamente in conseguenza ad apposite comunicazioni, anche digitali, redatte dalla Stazione Appaltante e recapitate ai progettisti aggiudicatari.
3.5) Oltre a quanto disposto dalle leggi e regolamenti vigenti, contro il corrispettivo previsto, la progettazione dovrà contenere sviluppare quanto segue.
a) per le relazioni generali:
-- che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nelle fasi fino ad oggi approvate e con i contenuti delle documentazioni autorizzate in sede di conferenza di servizi;
b) per le relazioni di calcolo:
-- che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti la progettazione affidata;
-- che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione ai livelli di progettazione, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
-- che la congruenza di quanto sopra descritto sia allineata con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
-- che la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici sia desumibile anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
-- che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) che le relazioni specialistiche siano coerenti con:
-- le specifiche ed indicazioni esplicitate dal committente;
-- le norme cogenti;
-- le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
-- le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici
-- che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici ed identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto:
-- che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; coordinando inoltre le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica:
-- che i costi parametrici assunti alla base del calcolo definitivo ed esecutivo della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
-- che i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della Regione Toscana ed i nuovi prezzi siano congrui, qualora non ricavati dai prezziari regionali;
-- che siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
-- che i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
-- che gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
-- che i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
-- che le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
-- che i totali calcolati siano corretti e derivanti dai parziali di progetto;
-- che il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS);
-- che le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;
-- che i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il rispetto dei finanziamenti previsti;
g) che relativamente al piano di sicurezza e di coordinamento sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) che relativamente al quadro economico sia redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e nelle disponibilità economiche dell’appalto;
i) che per tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per lo specifico livello di progettazione il progettista si renda disponibile mediante la presentazione degli opportuni e necessari elaborati;
l) che il professionista si renda disponibile per i chiarimenti e l’assistenza emergenti in seguito alla pubblicazione del bando di gara fino alla presentazione delle relative offerte ed al commento tecnico sul progetto eventualmente emergente da ricorsi dei concorrenti.
Art. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
4.1) L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione.
Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del
Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso.
4.2) Si precisa che le riunioni, necessarie per lo sviluppo delle fasi progettuali, dovranno essere svolte presso sedi scelte dall’Amministrazione Appaltante e quindi per nessun motivo a prescindere dal numero delle stesse o dalla sede operativa dell’affidatario, questo potrà richiedere maggiorazioni o rimborsi da queste direttamente o indirettamente derivanti.
Alle riunioni parteciperanno i Progettisti ed il personale stabilito dall’Amministrazione Appaltante. Le riunioni dovranno essere tenute con tempestività.
4.3) Per lo svolgimento della prestazione l’aggiudicatario dovrà costituire e nominare una struttura dedicata, costituita da almeno 5 unità di personale, che dovrà obbligatoriamente includere personale in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali:
- Architetto capogruppo della progettazione
- Professionista strutturista
- Professionista impianti elettrici
- Professionista impianti meccanici
- Geologo
- Professionista antincendio
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
Per tutto lo svolgimento dell’incarico non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla stazione appaltante, previa tempestiva presentazione da parte del soggetto affidatario di motivata richiesta, e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti solamente con professionisti di professionalità e esperienza analoga o superiore.
Il gruppo di progettazione offerto dovrà essere composto da tutti i tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche che il concorrente ritiene necessarie per la redazione dei progetti oggetto di gara e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capitolato Tecnico.
Art. 5 – TEMPI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per l’esecuzione del servizio i tempi previsti per le prestazioni sono i seguenti:
- 90 giorni naturali e consecutivi per il progetto Definitivo decorrenti dalla richiesta del RUP successivo alla firma del relativo contratto;
- 60 giorni naturali e consecutivi per il progetto Esecutivo decorrenti successivamente alla richiesta del RUP successiva all’approvazione del progetto definitivo.
Nel caso di revisioni progettuali conseguenti alla Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo di cui all’art. 27, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, il tempo massimo disponibile per la revisione del progetto Definitivo è pari a ulteriori 20 gg; senza che ciò dia adito a richiedere maggiorazioni o rimborsi contrattuali a prescindere dalle ulteriori prestazioni svolte.
Ulteriori tempistiche progettuali derivanti dalle Verifiche e Validazioni delle varie fasi progettuali sono precisate all’art.12
ART 6 - RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi potranno essere oggetto di rideterminazione solo ed esclusivamente nel caso di aumento del costo complessivo dei lavori tale da comportare il superamento dei limiti di cui all’art.2 del presente Capitolato Tecnico stabilito insindacabilmente solo dall’Amministrazione Appaltante. In tal caso il nuovo corrispettivo professionale sarà calcolato applicando le metodologie ed il ribasso espressi in sede di gara.
Art. 7 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIRENZE. OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 471/2013, che come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze.
In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario deve essere munito, dalla data di stipula del contratto, di una polizza di responsabilità civile e professionale per la copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del servizio. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell’attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione.
La polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio, rilasciato ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dovrà avere un massimale pari ad € 1.500.000,00.
Nel caso in cui l’affidatario dell’incarico sia coperto da una polizza Professionale generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui al presente articolo.
Art. 9 – GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, è obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura indicata al comma 1 del medesimo articolo, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
In riferimento alle opzioni di cui all’art. 1, per la sottoscrizione del relativo contratto sono richieste le medesime garanzie di cui al presente articolo.
ART. 10 - SUBAPPALTO
10.1) Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art.105 commi 7 e 18 del D.lgs. n. 50/2016 al fine del rispetto delle
prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
10.2) L’Appaltatore unitamente all’istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell’Appaltatore, dell’obbligo posto a suo carico dall’art. 105, comma 14, primo periodo del D. Lgs. 105/2016. Inoltre, sempre nel caso che con l’istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l’obbligo del deposito del contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Sull’importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell’incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l’incidenza del costo della manodopera.
10.3) Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall’art.16 L. R. n.38/2007. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata la documentazione attestante il rispetto da parte dell’Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L. R. n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell’Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l’accettazione della documentazione medesima.
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.
In caso di esito negativo delle verifiche previste dal D. Lgs 50/2016 non si procede ad autorizzare il subappalto. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 80 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
10.4) La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l’autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l’autorizzazione viene concessa.
In particolare l’autorizzazione è revocata, tra l’altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 88 commi 4 bis e 4 ter, 92, comma 3 e 94, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del subcontratto
la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx.
Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del
D. Lgs. 159/2011 xx.xx., può non procedere alla revoca dell’autorizzazione, solo ed unicamente in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
10.5) Sono estesi al subappaltatore gli stessi obblighi dell’aggiudicatario con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
La Stazione Appaltante procede al pagamento del corrispettivo dei subappaltatori, fermo il rispetto della tempistica prevista dall’art. 13 del Capitolato, valida anche per il pagamento delle prestazioni dei subappaltatori, solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento per ciascuno step di pagamento di cui all’art. 13 del Capitolato, l’Amministrazione acquisisce d’ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’Appaltatore e di tutti i subappaltatori.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
10.6) Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, vale a dire:
a) quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall’art. 3, co. 1, lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta.
Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore è obbligo dell’Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, co. 13 del D. Lgs. 50/2016, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto l’Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell’art. 105, co. 13, lett. b) del D.Lgs.50/2016, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del cottimista con la contestazione della regolarità dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.
10.7) L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’Appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all’importo del contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo per l’Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 11 – STIPULA E DURATA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., in modalità elettronica.
Il contratto ha decorrenza dalla data di stipula e termina con l’approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di verifica di conformità del servizio, rilasciato ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 12 – VERIFICA e VALIDAZIONE DEL PROGETTO
12.1) La verifica del progetto Definitivo ed Esecutivo ai sensi art.26 c.6 D.lgs. 50/2016 deve attestare, oltre quanto prescritto dalla legge, che le attività siano state svolte secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell’Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. Qualora a seguito della verifica risulti una difformità della prestazione, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 15 giorni.
In caso di inadempimento, l’Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno subito.
La verifica si considererà positivamente eseguita a seguito della firma in contraddittorio di apposito verbale sottoscritto anche dal Direttore Artistico.
12.2) La validazione del progetto Esecutivo ai sensi art.26 c.8 D.lgs. 50/2016 deve attestare, oltre quanto prescritto dalla legge, che le attività siano svolte secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell’Offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario. Dell’esito anche parziale, della validazione sarà data immediata comunicazione all’aggiudicatario, mediante posta elettronica certificata.
Qualora a seguito della validazione risultino necessarie integrazioni o ulteriori adempimenti, l’aggiudicatario è tenuto a conformarsi entro il termine di 20 giorni.
In caso di inadempimento, l’Amministrazione può risolvere il contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno subito.
Si precisa che per nessun motivo ulteriori elaborazioni progettuali derivanti da quanto sopra descritto, a prescindere dalle motivazioni o caratteristiche delle prestazioni svolte, potranno dare motivo all’affidatario del servizio per richiedere maggiorazioni o rimborsi da queste direttamente o indirettamente derivanti.
Art. 13 – CORRISPETTIVO, TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
13.1) Il pagamento del corrispettivo, determinato dal prezzo offerto per l’attività all’aggiudicatario, avverrà, dopo l’effettuazione da parte del Comune di Firenze dell’attività di verifica di regolare esecuzione ai sensi del precedente punto, secondo la seguente ripartizione:
Anticipazione 20% dell’importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione (ex art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016).
Pagamento stati d’avanzamento progetto(su cui verrà recuperato il 20% dell’anticipazione)
- 37,5% dell’importo contrattuale a partire dalla data di approvazione del progetto Definitivo dalla Giunta Comunale;
- 50% dell’importo contrattuale all’esito positivo della verifica del progetto Esecutivo purché positivamente verificato e validato e approvato dal competente organo dell’Amministrazione Comunale; della validazione della verifica del progetto esecutivo
- 12,5% dell’importo contrattuale all’approvazione del progetto Esecutivo dal competente organo dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima tranche sono comprese anche le risposte alle FAQ inerenti la progettazione che possono sorgere al momento della pubblicazione del bando di gara dei lavori.
13.2) La liquidazione dei compensi avverrà a fronte di presentazione di regolare fattura e sarà disposta dalla Stazione Appaltante entro i termini di legge dalla data di ricezione delle fatture conformi a quanto disposto nel presente capitolato oltre che alla normativa vigente in materia.
Le fatture dovranno essere intestate a:
Comune di Firenze Direzione Servizi tecnici - Xxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 01307110484.
13.3) I pagamenti saranno effettuati ai sensi della vigente normativa solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell’aggiudicatario nonché degli ulteriori controlli di Legge.
In caso di inadempienza contestata ai soggetti aggiudicatari, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che gli stessi non si siano posti in regola con gli obblighi contrattuali.
13.4) In riferimento all’anticipazione del prezzo si riporta la relativa disciplina:
Ai sensi dell’art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile mediante trattenute del 20% sui pagamenti successivi.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 14 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
Il professionista si impegna ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 0000 x 000.
Il professionista si impegna pertanto ad effettuare eventuali pagamenti connessi al presente incarico esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. In tal caso la risoluzione consegue di diritto alla comunicazione della Stazione Appaltante di volersi avvalere della predetta clausola risolutiva espressa.
L’aggiudicatario si assume inoltre l’obbligo di inserire la clausola di tracciabilità dei pagamenti anche nei contratti di subappalto.
L’aggiudicatario comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, nonché ogni eventuale variazione dei dati trasmessi.
Art 15 - PENALI
La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, all’applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’aggiudicatario.
L’aggiudicatario, nel caso in cui non consegni entro i termini indicato all’ art. 5, sarà soggetto alla penale pari all’0,80‰ del relativo prezzo offerto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% dell’importo netto contrattuale.
Il RUP responsabile del contratto provvederà a contestare l’inadempimento all’aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le giustificazioni espresse dall’affidatario, da inviarsi all’Amministrazione entro 10 gg. successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’aggiudicatario.
Le penali non saranno applicate quando il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’aggiudicatario.
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. (ex art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50 del 2016)
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
16.1) L’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di grave inadempimento del contraente.
Si considera grave inadempimento qualora si verifichino ritardi nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali che comportino l’applicazione di penali ai sensi del precedente art. 15 complessivamente superiori al 10% dell’ammontare netto contrattuale.
L’Amministrazione Comunale provvederà a contestare le inadempienze rilevate mediante notifica inoltrata tramite posta elettronica certificata.
L’aggiudicatario avrà tempo 20 giorni dalla notifica per adempiere a quanto prescritto dall’Amministrazione comunale.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti i termini di cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale provvederà:
- a risolvere il contratto;
- a rivalersi sui pagamenti dovuti all’aggiudicatario in relazione al contratto cui essi si riferiscono ovvero ad incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni.
16.2) L’Amministrazione Comunale procederà inoltre alla risoluzione del contratto nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.A.
La risoluzione del contratto è disposta con atto del dirigente responsabile del contratto; l’atto deve essere notificato all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.
La risoluzione del contratto è disposta in ogni altro caso previsto dalla normativa di settore. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 xx.xx in caso di fornitura di servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, la Stazione Appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dell’appalto risolto, l’Amministrazione pone a carico dell’Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro operatore economico. La Stazione Appaltante può valersi della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2 del Codice.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 17 –CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
È consentita la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 18 –TUTELA DELLA PRIVACY
Il professionista dichiara di essere consapevole, ai sensi dell’art. 13, comma 1 D. Lgs 196 del 30/06/2003 e ss. mm. :
-- che i dati personali forniti dallo stesso saranno raccolti presso le strutture organizzative della committenza per le finalità di gestione dell’incarico e saranno trattati presso una banca dati, eventualmente automatizzata, anche successivamente per finalità inerenti la gestione del rapporto con il professionista;
-- che le medesime informazioni potranno essere indicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate;
-- di godere dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs 196 tra i quali il diritto di accesso agli atti che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, ovvero di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze;
L’aggiudicatario è tenuto alla massima riservatezza in merito ai documenti, agli atti, ai dati, alle notizie, alle informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso nell’esecuzione del presente contratto e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini dallo stesso previsti. Il professionista si impegna, inoltre, ad effettuare il trattamento degli eventuali dati personali e sensibili nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e xx.xx.). Ferme restando le sanzioni previste dal citato D.lgs. 196/2003 e xx.xx., il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capoverso può essere valutato dall’Amministrazione Comunale ai sensi del precedente art. 16.
Art. 19 – RECESSO
L’Amministrazione si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
In caso di recesso dell’Amministrazione, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.
Si precisa che la recessione del contratto da parte dell’affidatario comporterà sia l’applicazione delle penali che l’escussione della garanzia definitiva .
ART. 20 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
20.1) L’affidatario risponde direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o subappaltatori, nell’espletamento dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di richiesta di compensi di sorta nei confronti della Stazione Appaltante, sollevando pertanto espressamente l’amministrazione aggiudicatrice, ed ogni singolo Comune partner coinvolto nell’esecuzione delle prestazione, da qualsiasi responsabilità che a riguardo gli venisse mossa.
20.2) L’affidatario ha l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
L’affidatario ha, inoltre, l’obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D. Lgs. 159/2011. Ai fini dell’esecuzione delle attività richieste il soggetto aggiudicatario è obbligato a:
-- garantire la realizzazione delle attività, in stretto raccordo con gli uffici competenti e le strutture tecniche designati dalla Stazione Appaltante;
-- accettare, mediante immediata esecuzione, gli ordini e le disposizioni inerenti i servizi richiesti, secondo le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dal presente Capitolato Tecnico per tutto il periodo di validità ed efficacia del contratto;
-- rispettare i contenuti e le modalità di svolgimento dell’incarico definiti e proposti in sede di gara;
-- rispettare i tempi di attuazione previsti nel contratto, come stabilito nell’art. 4 del presente Capitolato;
-- osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla Stazione Appaltante.
20.3) Sono, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario gli oneri e le spese per:
-- garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
-- garantire il rispetto di tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sul lavoro, sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale;
-- di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
-- di pubblicazione degli avvisi e del bando di gara in GUCE, GURI e sui quotidiani, ai sensi del DM MIT 02.12.2016, art. 5 co. 2 che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
In caso di reiterata mancata osservanza di quanto precedentemente indicato la Stazione Appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 16.
ART. 21 - AVVERTENZE
Con la partecipazione alla gara, ciascun offerente concorrente accetta senza alcuna condizione tutte le norme espresse nel presente Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di gara, tra le quali anche la facoltà di non dare luogo all’affidamento del servizio o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di non dar luogo all’individuazione del vincitore ove lo richiedano motivate esigenze d’interesse pubblico.
Art. 22 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
Art. 23 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove il Comune di Firenze sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del DLgs 56/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.
Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso.
Art. 24 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato tecnico, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016, alle Linee guida ANAC e ai decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, alla
L.R.T. 38/2007 ed relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008, al D.P.R. 207/2010 xx.xx. per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D. Lgs. n.50/2016, al
D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze, nonché alle norme speciali vigenti in materia di servizi e di contratti pubblici in genere e al Codice Civile, se ed in quanto applicabili che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.
Art. 25 - REFERENTI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE
I tecnici dell'Amministrazione Comunale di Firenze a cui fare riferimento sono:
Responsabile Unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
tel. 000 0000000/4483 - pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici - pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
Direttore Artistico Arch. Xxxxxxxx Xxxxx
tel. 000 000 0000 - e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx