INAPP.INAPP.REGISTRO UFFICIALE.0001732.DIREZIONE GENERALE INAPP.11-03-2020.INGRESSO
anlpa.ANPAL.Registro_Atti Negoziali.R.0000021.10-03-2020
INAPP.INAPP.REGISTRO UFFICIALE.0001732.DIREZIONE GENERALE INAPP.11-03-2020.INGRESSO
PROTOCOLLO D’INTESA CONCERNENTE LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (INAPP) DI ATTIVITÀ STRUMENTALI CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL)
L’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (di seguito, solo “INAPP”), con sede in X.xx d’Italia, 33 — 00198 ROMA, in persona del Responsabile dell’Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Xxx Xxxxxxxx Xxx x’Xxxx (XX) il 7 dicembre 1961, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
e
l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito “ANPAL” o “Agenzia”), con sede in Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, codice fiscale 97889240582, in persona del Direttore Generale, Avv. Xxxxx Xxxxxxxx, nata a Cosenza (Cs) il 12 luglio 1965, codice fiscale XXXXXX00X00X000X,
in avanti congiuntamente denominati le “Parti”, VISTI
⋅ la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che disciplina all’articolo 15 gli accordi tra Pubbliche amministrazioni;
⋅ il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (di seguito, “decreto istitutivo”), recante
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che istituisce l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
⋅ il Decreto Legislativo 24 settembre 2016 n. 185, recante “Disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 15 giugno, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e
151, a norma dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha apportato correzioni al Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, disponendo, tra l’altro, che “con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)”;
⋅ il Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2019 di nomina dell’Avv. Xxxxx
Xxxxxxxx a Direttore Generale dell’ANPAL;
⋅ la Delibera del Consiglio di Amministrazione INAPP n. 2 del 19 febbraio 2020, con cui il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, Responsabile dell’Ufficio dirigenziale Amministrazione e Xxxxxxxx, è stato autorizzato ad adottare atti e provvedimenti urgenti di competenza del Direttore
Generale, tra cui gli adempimenti correlati e necessari al rinnovo, nei termini esistenti, del protocollo di avvalimento (scaduto il 31 dicembre 2019) così da regolamentare il corrente utilizzo da parte di personale ANPAL dei locali del secondo piano della sede dell’INAPP e delle relative postazioni di lavoro ai fini della sicurezza sul luogo di lavoro e della definizione dei relativi aspetti finanziari;
⋅ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2016 che individua, ai sensi
dell’art. 4, comma 9, del decreto istitutivo, le risorse umane, finanziarie e strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire all’ANPAL;
⋅ l’articolo 4, comma 8, del citato D.P.C.M. 13 aprile 2016, secondo cui “per lo svolgimento
di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, l’ANPAL, in accordo con l’ISFOL, bandisce appositi interpelli indirizzati al personale a tempo determinato dell’ISFOL ai fini della eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro”;
⋅ l’articolo 9, comma 1, dello stesso D.P.C.M. 13 aprile 2016, in base al quale “con accordo
tra le amministrazioni interessate possa essere stabilito che le attività strumentali connesse al funzionamento dell’ANPAL siano svolte dall’ISFOL, anche avvalendosi del personale trasferito all’Agenzia mediante gli appositi accordi o protocolli d’intesa di cui al comma 3”;
⋅ il Decreto del Direttore Generale dell’INAPP del 22 dicembre 2016, adottato di concerto
con il Direttore Generale dell’ANPAL, con cui sono trasferite all’ANPAL 94 unità di personale, ai sensi dell’articolo 4, commi 2, 3 e 4, del citato D.P.C.M. 13 aprile 2016;
⋅ il Decreto del Direttore Generale dell’INAPP del 27 gennaio 2017, adottato di concerto con
il Direttore Generale dell’ANPAL, con cui sono trasferite all’ANPAL 51 unità di personale, ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del citato D.P.C.M. 13 aprile 2016;
⋅ il Protocollo d’intesa stipulato tra le Parti in data 5 gennaio 2017;
⋅ il Protocollo d’intesa stipulato tra le Parti in data 8/9 febbraio 2018;
⋅ il Protocollo d’intesa stipulato tra le Parti in data 27 marzo 2019, e scaduto lo scorso 31
dicembre;
CONSIDERATO CHE
⋅ in attesa del reperimento di una sede definitiva, ANPAL dovrà continuare ad avvalersi della sede attualmente occupata da INAPP per un contingente di personale di 103 unità;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente Protocollo d’intesa (di seguito solo “Protocollo”) regola lo svolgimento, da parte di INAPP, delle attività strumentali strettamente necessarie per assicurare l’efficiente funzionamento di ANPAL nelle more del completamento della definizione di un piano logistico complessivo da parte dell’Agenzia.
Articolo 2
Utilizzo della sede INAPP di Corso d’Italia n. 33
1. Nelle more della definizione del piano logistico di cui all’articolo 1 da parte dell’ANPAL, INAPP continuerà ad assegnare all’ANPAL, presso il secondo piano dello stabile di Corso d’Italia n. 33, locali idonei ad ospitare 103 unità di personale; continuerà, inoltre, compatibilmente con le esigenze dell’Istituto, a consentire l’utilizzo dell’auditorium e delle aree comuni, nonché delle sale riunioni poste al piano -1, previa verifica della relativa disponibilità con l’Ufficio INAPP competente.
2. Al personale ANPAL sarà, inoltre, garantito l’accesso alla rete internet per il tramite della rete LAN di INAPP, nonché l’utilizzo della rete telefonica, ivi compresa la relativa assistenza informatica, ove necessario.
3. ANPAL rimborserà ad INAPP, in proporzione rispetto alle postazioni di lavoro complessivamente attive presso la sede dell’Istituto, quota parte dei costi da questo
sostenuti per la locazione e le spese generali, in misura pari a 103 postazioni di lavoro per altrettante unità di personale ANPAL ospitate presso l’INAPP.
4. XXXXX si impegna a rimborsare ad INAPP i costi di cui al punto precedente entro 30 giorni dalla presentazione di un apposito rendiconto.
5. Ferma restando la responsabilità dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. esclusivamente nei confronti dei rispettivi dipendenti, INAPP conferma che i propri locali sono conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.
Articolo 3
Comodato gratuito della strumentazione in uso al personale trasferito
1. Nelle more della definizione del piano logistico di cui all’articolo 1, INAPP concede ad ANPAL, in comodato a titolo gratuito, la strumentazione relativa alle postazioni di lavoro in uso, al personale trasferito. Tra le suddette postazioni in uso è ricompresa anche la strumentazione già assegnata ai dipendenti INAPP, in telelavoro alla data del 31 dicembre 2016, trasferiti ad ANPAL, ivi compresi i dispositivi già nella disponibilità dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxx quale Direttore generale INAPP prima dell’assunzione, senza soluzione di continuità, dell’incarico di Direttore Generale dell’ANPAL.
2. A seguito della riallocazione del personale ANPAL in altra sede, le Parti potranno concordare eventuali cessioni anche onerose degli strumenti di lavoro di cui al punto precedente.
Articolo 4
Comodato d’uso gratuito delle licenze del software Stata
1. Nelle more della definizione del piano logistico di cui all’articolo 1, INAPP concede ad ANPAL, in comodato a titolo gratuito, l’uso di sette licenze Stata già assegnate a n. 7 unità di personale trasferito dall’Istituto ad ANPAL.
2. Con riferimento alle licenze di cui al comma 1, INAPP si impegna a trasferire, unitamente alle licenze medesime, tutta la relativa documentazione, ivi compresi CD e/o eventuali codici per l’istallazione del software.
3. A seguito della riallocazione del personale ANPAL in altra sede, le Parti potranno concordare eventuali cessioni anche onerose delle licenze d’uso di cui al presente articolo.
Articolo 5
Procedure di gestione del personale
1. In relazione al personale ANPAL in servizio presso la sede di Corso d’Italia n. 33, INAPP assicurerà la piena collaborazione per l’utilizzo di un tesserino di riconoscimento, emesso da ANPAL, in coerenza con gli standard tecnici in uso presso INAPP.
2. A tal fine INAPP, essendo già stati installati da ANPAL i due lettori dedicati alla apertura/chiusura dei tornelli e alla rilevazione delle presenze del personale ANPAL in servizio presso la sede di Corso d’Italia n. 33, acconsentirà all’utilizzo dei medesimi lettori fino alla data di riallocazione del personale ANPAL in altra sede.
3. XXXXX si impegna a sostenere gli oneri delle attività di cui ai commi 1 e 2, e a rimborsare gli eventuali oneri in tale ambito sostenuti da INAPP entro 30 giorni dalla presentazione di apposito rendiconto.
Articolo 6 Efficacia e durata
1. Il presente Protocollo avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogato previa intesa formale tra le Parti.
2. Laddove ANPAL intende recedere anticipatamente dal presente Protocollo e rilasciare i locali occupati presso la sede dell’INAPP, dovrà fornire comunicazione formale in tal senso a quest’ultimo Istituto con almeno 30 giorni di preavviso.
3. Le Parti si impegnano a concordare le modifiche e le integrazioni da apportare al presente Protocollo laddove subentrino modifiche normative tali da incidere in maniera sostanziale sull’attuazione dello stesso.
4. Il presente Protocollo è risolto di diritto nel caso di sopravvenute disposizioni di legge incompatibili con quelle nello stesso contenute.
Articolo 7 Controversie
1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie, di qualsiasi natura, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e cessazione del presente Protocollo.
2. Nell’eventualità in cui, entro 30 giorni dall’insorgere della controversia, non sia possibile pervenire ad un accordo che permetta di dirimerla, la stessa controversia sarà definita dal Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti i Direttori Generali dell’INAPP e dell’ANPAL.
Letto e sottoscritto per accettazione in modalità elettronica ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Roma,
Il Responsabile dell’Ufficio dirigenziale Amministrazione e Bilancio dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche Xxxx. Xxxxxxx Xxxx giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione INAPP n. 2/2020 | Il Direttore Generale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro Avv. Xxxxx Xxxxxxxx |