GARA EUROPEA
GARA EUROPEA
DISCIPLINARE DI GARA
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all’affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari
CPV 85310000-5
CIG Lotto 1: 8580216A3A CIG Lotto 2: 8581130C7B CIG Lotto 3: 8581147A83 CIG Lotto 4: 85811637B8 CIG Lotto 5: 8581177347 CIG Lotto 6: 858119307C CIG Lotto 7: 8581210E7F CIG Lotto 8: 8581221795 CIG Lotto 9: 8581230F00 CIG Lotto 10: 8581245B62 CIG Lotto 11: 85812596F1
INDICE
1. PREMESSE
REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Documenti di gara
2.2. Chiarimenti
2.3. Comunicazioni
3. OGGETTO E IMPORTO
4. DURATA E OPZIONI
4.1. Durata dell’Accordo quadro (AQ)
4.2. Durata dei singoli contratti di appalto
4.3. Opzioni e rinnovi
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI SPECIALI
7.1. Requisiti di idoneità professionale
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
14.1. Domanda di partecipazione
14.2. Documento di gara europeo
14.3. Dichiarazioni integrative
14.4. Documentazione a corredo
14.5. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
19. COMMISSIONE
20. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE E VALUTAZIONE
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
22.1. Aggiudicazione
22.2. Stipula dell’accordo quadro
22.3. Indicazioni per le attività successive
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. PREMESSE
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - ASP Città di Bologna (in avanti anche solo “ASP Bologna”), in esecuzione dell’Accordo sottoscritto con il Comune di Bologna ed i Distretti della Città metropolitana (in avanti anche solo “Distretti”), aderenti alla presente procedura, con determina a contrarre del 31/12/2020 n. 787 ha deliberato di affidare, mediante accordo quadro (in avanti anche solo “AQ”) con più operatori economici, i servizi di gestione delle strutture per minori, meglio indicati nel Capitolato Speciale di Appalto (in avanti anche solo “Capitolato”), per un fabbisogno medio annuo presunto, riferito alla durata dell’affidamento, di € 20.752.856,00.
L’AQ, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., recante il Codice dei contratti pubblici (in avanti anche solo “Codice”), sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.
La selezione avverrà attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali stipulare gli specifici contratti d’appalto, sulla base delle effettive necessità segnalate dagli Uffici invianti degli Enti affidanti.
La procedura ha ad oggetto undici (11) lotti, meglio indicati nell’allegato Capitolato e sulla base di quanto previsto nell’art. 3 del presente Disciplinare.
Il luogo di esecuzione è l’insieme dei Comuni della Città metropolitana di Bologna, relativamente ai Distretti aderenti alla presente Procedura.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, che, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del Codice, si avvale di apposita Struttura di supporto, di cui alla determinazione n. 787 del 31/12/2020, di cui fa parte il personale designato dagli Enti aderenti alla presente procedura.
Il presente Disciplinare è stato redatto tenendo conto del Bando-tipo n. 1/2017 di ANAC, sebbene abbia ad oggetto l’affidamento di servizi sociali, come tali non assoggettati all’obbligo di utilizzare il richiamato Bando-tipo.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la presente procedura è interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione. A tal fine la Stazione appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx Xxxxxxx (in seguito SATER) accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/.
REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI
La registrazione a SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.
La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno di SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno di SATER si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni. Una volta ottenuta la registrazione a SATER, gli operatori, dopo aver effettuato l’accesso al sito, dovranno selezionare la voce “Bandi pubblicati”, nella sezione “Bandi”.
È onere dell’operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e “Gestione anagrafica” (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1. Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
b) sistema criteriale per singolo lotto;
c) capitolato speciale di appalto;
d) schema di Accordo quadro;
e) modello istanza di partecipazione;
f) informativa privacy;
g) accordo per il trattamento dei dati personali;
h) modello DGUE;
i) dichiarazioni integrative DGUE;
j) modello assolvimento imposta di bollo;
k) schema di offerta economica per singolo lotto.
Tale documentazione è disponibile sul sito internet di ASP Città di Bologna xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/0000-00-00-00-00-00/xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxx/xxxxxx-xxxxx-x-xxxxxx e sulla piattaforma SATER xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/.
2.2. Chiarimenti
Gli interessati potranno formulare richieste di chiarimenti attraverso SATER entro il giorno e l’ora indicata sul portale, secondo le modalità esplicitate per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, ASP, tramite SATER, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute in tempo utile almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a SATER, l’indirizzo pec o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo pec indicato in sede di registrazione.
È onere dell’operatore economico concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma “Registrazione e funzioni base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili), accessibili dal sito xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO E IMPORTO
La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di gestione delle strutture di accoglienza dei minori e degli altri servizi meglio indicati nel Capitolato, allegato al presente Disciplinare, secondo le modalità ed i termini previsti dagli atti di gara.
Si precisa che sono esclusi dalla presente procedura gli affidamenti di minori presso strutture ubicate al di fuori della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, per i quali si procederà con distinti affidamenti nel rispetto della disciplina vigente in materia e fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sul territorio ove la struttura è ubicata.
Lotto | Descrizione | CIG |
1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | 8580216A3A |
2 | Strutture di tipo familiare: comunità – casa famiglia multiutenza | 8581130C7B |
3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | 8581147A83 |
4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | 85811637B8 |
5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e madre con bambino | 8581177347 |
6 | Strutture per gestanti, madri e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 e ss.mm.ii. | 858119307C |
7 | Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia | 8581210E7F |
8 | Strutture educative: comunità educativo-integrata | 8581221795 |
9 | Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento | 8581230F00 |
10 | Tipologie sperimentali: progetti sperimentali autorizzati | 8581245B62 |
11 | Strutture di pronta accoglienza: comunità di pronta accoglienza | 85812596F1 |
La gara viene esperita con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Non sono previste limitazioni in ordine alla presentazione di offerte da parte dei concorrenti rispetto ai lotti sopra richiamati. L’operatore economico che partecipa all’appalto può presentare offerta per uno, più o tutti i lotti; uno stesso operatore può essere utilmente inserito nella graduatoria di più o di tutti i lotti.
L’importo complessivo dell’Accordo quadro, in base al fabbisogno stimato, è pari ad € 72.634.998,00, comprensivo di rinnovo per anni uno (1) e opzioni di cui all’art. 106 del Codice, oneri fiscali esclusi.
La base d’asta è individuata nella retta pro die.
I partecipanti in graduatoria non potranno esercitare nei confronti della stazione appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, in quanto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., per i servizi oggetto di affidamento, non sussiste l’esistenza di “interferenza”.
Il costo della manodopera stimato dalla Stazione appaltante con riferimento al modello organizzativo descritto nel Capitolato per ciascun lotto (importi che sono compresi nel valore posto a base d’asta) è specificato nel prospetto riepilogativo che segue.
Tale importo, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice, è stato determinato facendo riferimento a:
1. i dati storici relativi agli inserimenti di minori in strutture autorizzate ai sensi della DGR 1904/2011 ss.mm.ii. effettuati nell’ambito territoriale del Comune di Bologna per il tramite di ASP Città di Bologna;
2. gli analoghi dati storici assunti dai Distretti che aderiscono al presente Accordo quadro;
3. il CCNL Cooperative Sociali e le connesse Tabelle relative al costo minimo del lavoro per la Città metropolitana di Bologna.
Lotto | Descrizione | Divisione per nuclei (lotti 5 e 6) | Retta pro die a base di gara | Costo della manodopera (incluso nella retta a base di gara) | Valore contrattuale (2 anni) | Costo della manodopera (incluso nel valore contrattuale) | Valore stimato comprensivo delle opzioni |
1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | € 61,83 | € 38,10 | € 2.259.510 | € 1.330.728,48 | € 3.954.143 | |
2 | Strutture di tipo familiare: comunità - casa famiglia multiutenza | € 45,00 | € 22,83 | € 2.875.816 | € 1.480.864,60 | € 5.032.679 | |
3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | € 126,20 | € 96,51 | € 12.336.637 | € 8.949.769,06 | € 21.589.115 | |
4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | € 46,72 | € 24,39 | €1.875.947 | € 725.344,62 | € 3.282.907 | |
5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e per madre con bambino | Pro capite | € 65,05 | € 41,02 | € 11.402.745 | € 6.310.551,91 | € 19.954.805 |
Nucleo 2 | € 113,89 | ||||||
Nucleo 3 | € 152,99 | ||||||
Nucleo 4 | € 216,83 | ||||||
Nucleo 5 | € 274,39 | ||||||
6 | Strutture per gestanti, madre e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 ss.mm.ii. | Pro capite | € 30,99 | € 10,12 | € 2.045.589 | € 685.785,98 | € 3.579.780 |
Nucleo 2 | € 55,35 | ||||||
Nucleo 3 | € 77,99 | ||||||
Nucleo 4 | € 81,92 | ||||||
Nucleo 5 | € 83,80 | ||||||
7 | Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia | € 84,41 | € 58,59 | € 126.429 | € 87.280,99 | € 221.251 | |
8 | Strutture educative: comunità educativo-integrata | € 235,42 | € 195,61 | € 3.799.381 | € 3.098.175,19 | € 6.648.917 | |
9 | Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento | € 41,42 | € 19,58 | € 935.362 | € 443.181,63 | € 1.636.883 | |
10 | Tipologie sperimentali: progetti | € 101,21 | € 80,21 | € 615.372 | € 470.416,79 | € 1.076.901 |
Lotto | Descrizione | Divisione per nuclei (lotti 5 e 6) | Retta pro die a base di gara | Costo della manodopera (incluso nella retta a base di gara) | Valore contrattuale (2 anni) | Costo della manodopera (incluso nel valore contrattuale) | Valore stimato comprensivo delle opzioni |
sperimentali autorizzati | |||||||
11 | Strutture di pronta accoglienza: comunità di pronta accoglienza | € 127,79 | € 97,95 | € 3.232.924 | € 2.469.985,56 | € 5.657.617 | |
TOTALE | € 72.634.998 |
I prezzi sopra indicati sono al netto dell’IVA, ove dovuta.
Lotto | Descrizione | Valore contrattuale (2 anni) | Valore comprensivo delle opzioni | ||
ASP Città di Bologna | Distretti | ASP Città di Bologna | Distretti | ||
1 | Strutture di tipo familiare: comunità familiare | € 156.880,00 | € 2.102.630,00 | € 274.540,68 | € 3.679.602 |
2 | Strutture di tipo familiare: comunità - casa famiglia multiutenza | € 2.273.786,00 | € 602.030,00 | € 3.979.126,30 | € 1.053.552 |
3 | Strutture educative: comunità educativa residenziale | € 6.574.962,00 | € 5.761.675,00 | € 11.506.184,59 | € 10.082.931 |
4 | Strutture educative: comunità educativa semiresidenziale | € 154.798,00 | € 1.721.149,00 | € 270.897,25 | € 3.012.010 |
5 | Strutture per gestanti e per madre con bambino: comunità per gestanti e per madre con bambino | € 6.260.904,00 | € 5.141.841,00 | € 10.956.583,12 | € 8.998.221 |
6 | Strutture per gestanti, madre e/o padri con bambini non ricomprese nelle tipologie di cui alla DGR 1904/2011 ss.mm.ii. | € 1.986.270,47 | € 59.318,00 | € 3.475.973,33 | € 103.807 |
7 | Strutture per l’autonomia: comunità per l’autonomia | € 51.026,15 | € 75.403,00 | € 89.295,77 | € 131.955 |
8 | Strutture educative: comunità educativo-integrata | € 1.195.613,65 | € 2.603.767,00 | € 2.092.323,89 | € 4.556.593 |
9 | Strutture per l’autonomia: gruppo appartamento | € 417.324,83 | € 518.037,00 | € 730.318,46 | € 906.565 |
10 | Tipologie sperimentali: progetti sperimentali autorizzati | € 615.371,99 | - | € 1.076.900,99 | - |
11 | Strutture di pronta accoglienza: comunità di pronta accoglienza | € 1.471.385,00 | € 1.761.539,00 | € 2.574.923,75 | € 3.082.693 |
I prezzi sopra indicati sono al netto dell’IVA, ove dovuta.
4. DURATA E OPZIONI
4.1 Durata dell’Accordo quadro (AQ)
La durata massima dell’AQ, ad esclusione delle eventuali opzioni, è di n. 2 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Durante tale periodo ciascun Ente affidante potrà sottoscrivere i singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l’erogazione dei servizi oggetto della presente procedura.
La graduatoria sarà accessibile da parte dei Distretti per lo svolgimento delle operazioni di contatto ed individuazione dell’operatore economico per l’inserimento del minore.
ASP Città di Bologna e ogni Distretto, ciascuno per il proprio, si impegnano a garantire a ciascun operatore economico utilmente collocato in graduatoria, sempre nell’ambito dei singoli lotti di appartenenza, la parità di trattamento nella modalità di scelta sia delle strutture a cui affidare l’inserimento di minori, sia rispetto a tutti gli altri operatori economici presenti in graduatoria che presentino i medesimi requisiti qualitativi e professionali. Secondo quanto enunciato dall’art. 30 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è promosso e tutelato in particolare il rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità nel dar corso all’esecuzione dei contratti derivanti dalla presente procedura, con particolare riferimento all’effettiva possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici, incluse le microimprese, nonché quelle di piccole e medie dimensioni.
In merito si vedano gli artt. 17 e 18 del Capitolato speciale d’appalto, riportanti le modalità di individuazione della struttura di accoglienza.
4.2 Durata dei singoli contratti di appalto
I contratti relativi ai singoli specifici servizi di accoglienza possono essere sottoscritti entro la scadenza dell’accordo quadro.
Tali contratti di affidamento verranno stipulati ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice.
La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione agli operatori, con preavviso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’art. 109 del Codice, nel caso in cui venga approvato ed attivato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx un piano di accreditamento per i servizi oggetto della presente procedura.
Per quanto riguarda i minori e i nuclei già inseriti in struttura alla data di conclusione della presente procedura, si precisa fin d’ora che, trascorsi nove mesi dalla stipulazione del presente accordo quadro, saranno fatti transitare sotto la vigenza di quest’ultimo.
Nel caso di minori e nuclei già inseriti in comunità alla data di conclusione della presente procedura presso strutture che non hanno sottoscritto il presente accordo quadro, si precisa fin d’ora che, nel rispetto della tempistica presente nei contratti vigenti, si prevederanno modalità e tempi per il passaggio all’accoglienza in strutture risultate idonee nell’ambito della procedura in oggetto (fatte salve le previsioni dell’ultimo capoverso art. 4 del Capitolato, nonché il maggiore interesse del minore).
4.3 Opzioni e rinnovi
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a un anno (1) ad un importo di € 20.752.856,00, oneri fiscali esclusi.
La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola agli operatori economici mediante posta elettronica certificata prima della scadenza dell’accordo originario.
L’accordo quadro potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
Nel caso in cui intervengano mutate condizioni nello scenario metropolitano, tali per cui i servizi o parte di questi, per come ipotizzati nel Capitolato di gara, non appaiono più attuali e/o coerenti con gli sviluppi del servizio stesso, potrà essere ammesso il ricorso a risorse per quote predefinite presenti in lotti diversi da quelli di riferimento ai sensi dell’art. 106 del Codice.
La durata dell’accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione dei nuovi aggiudicatari, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tale ultima ipotesi, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del Codice in relazione al c.d. quinto d’obbligo.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 35 del Codice il valore complessivo stimato dell’accordo quadro, comprese le opzioni, è di seguito schematizzato:
Valore AQ (2 anni) | Rinnovo (1 anno) | Opzione art. 106, c. 11 (max 6 mesi) | TOTALE |
€ 41.505.713,00 | € 20.752.856,00 | € 10.376.428,00 | € 72.634.998,00 |
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA
Gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del Codice possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei richiesti requisiti, indicati negli articoli che seguono.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.
7. REQUISITI SPECIALI
I concorrenti – a pena di esclusione – devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi che seguono.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC del 17 febbraio 2016, n. 152. Sono inammissibili, in applicazione di quanto previsto dall’art. 59, comma 4, lett. d) del Codice, le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.
7.1. Requisiti di idoneità professionale
I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) per le imprese: iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) per le imprese cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
c) per le cooperative sociali e loro consorzi: iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
d) per gli enti di terzo settore, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 ss.mm.ii. (CTS), l’iscrizione nel relativo Albo/Registro, tenuto conto del regime transitorio di cui al CTS;
e) per gli altri soggetti non lucrativi, diversi dagli enti di terzo settore, per come definiti dall’art. 4 del richiamato CTS: iscrizione nell’apposito Registro o Albo o Elenco o atto equivalente, ove previsto, o, in alternativa, possibilità di svolgere l’attività, oggetto della presente procedura, come da Statuto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
I Concorrenti devono inoltre possedere autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 35 della L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. La comprova del requisito è fornita mediante presentazione/autodichiarazione dell'autorizzazione stessa.
Si precisa che ai fini della verifica dei requisiti strutturali, di personale, gestionali, organizzativi si fa riferimento alla Direttiva Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1904/2011 “Direttiva in materia affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” ss.mm.ii.
Tale requisito non è richiesto per gli operatori economici partecipanti al lotto 6.
In merito si prevede fin d’ora la possibilità per le strutture del lotto da ultimo citato, utilmente inserite nella graduatoria, di acquisire autorizzazione al funzionamento come “Comunità per gestanti e per madri con bambino”. In tal caso le stesse possono transitare al lotto 5, unitamente alle risorse ad essere riservate, presentando apposita istanza al seguente indirizzo pec: xxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. In seguito al riscontro positivo da parte della Stazione appaltante, da darsi entro 30 giorni dalla richiesta, l’operatore economico sarà collocato in ultima posizione nella relativa graduatoria.
L’ente affidante – ai fini della comprova del requisito – acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per i documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni la stazione appaltante fa richiesta di copia al concorrente.
7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla presente procedura.
7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Tenendo conto che i servizi oggetto di affidamento sono disciplinati dall’art. 142 del Codice, ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice, i Concorrenti devono aver eseguito, a pena di esclusione, in almeno uno degli ultimi tre anni (2018-2019-2020) servizi analoghi nel settore di attività oggetto del lotto di partecipazione per un importo pari a:
• lotto 1: € 99.521,13;
• lotto 2: € 72.432,23;
• lotto 3: € 338.567,00;
• lotto 4: € 125.332,77;
• lotto 5: € 272.751,36;
• lotto 6: € 136.273,48;
• lotto 7: € 317.030,69;
• lotto 8: € 568.414,69;
• lotto 9: € 66.666,74;
• lotto 10: € 162.912,68;
• lotto 11: € 411.389,50.
Tale importo può essere conseguito tramite sommatoria di più servizi svolti con contraenti sia pubblici che privati.
La comprova dei requisiti avviene in applicazione dell’art. 86 e dell’Allegato XVII, Parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
• copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
• certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti pubblici che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
• copia delle fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti pubblici contenenti l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
• copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
• certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, nonché (iii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti;
• copia delle fatture regolarmente quietanzate in relazione alle attività eseguite, nonché, laddove non evincibile direttamente dai predetti documenti, dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai committenti privati contenenti l’indicazione precisa: (i) della tipologia delle attività prestate, nonché (ii) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.
7.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso, con la specificazione che l’importo deve essere riferito ad un singolo anno del precedente triennio (2018-2019-2020), non essendo ammessi importi riferiti a mesi di più anni. La mandataria deve dimostrare il possesso del requisito per almeno il 40%, ciascuna delle mandanti per almeno il 20%.
Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete, che viene indicato quale esecutore dell’attività deve possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla gara nella quota sopra indicata.
Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PassOE.
In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.
Si rammenta che non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto.
Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito di partecipazione rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito dell’autorizzazione al funzionamento deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
In base all’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1 dello stesso decreto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
L’avvalimento non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso Xxxxxx.
L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:
a) l’obbligo di specificare per ogni lotto i requisiti di cui si chiede il prestito;
b) i limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7 del Codice.
Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti deve dimostrare alla Stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante medesima a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Qualora l’impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando chiaramente quanto specificato nel contratto di avvalimento).
L’operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento, allega all’istanza di partecipazione alla gara anche:
a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
b) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice.
In seguito agli esiti delle verifiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.
La Stazione appaltante richiede la sostituzione anche quando l’impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice.
La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.
L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del Codice.
In relazione all’appalto la Stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il Responsabile Unico del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica nell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice e ss.mm.ii.; in mancanza di tale indicazione il subappalto non è ammesso.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Gli operatori economici che partecipano alla procedura di gara regolata dal presente Disciplinare devono presentare, unitamente all’istanza di partecipazione alla gara stessa, una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2 per cento del valore dell’affidamento ottenibile dal concorrente aggiudicatario, in relazione a ciascun lotto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
L’operatore economico che intenda concorrere alla gara per l’aggiudicazione di più lotti, per adempiere all’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria può:
a) presentare distinte cauzioni o fideiussioni per i vari lotti per i quali intende concorrere; oppure
b) presentare un’unica cauzione o fideiussione, il cui importo deve essere pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere.
Qualora l’operatore economico concorrente scelga di presentare un’unica cauzione o fideiussione di importo pari alla somma degli importi delle garanzie richieste per i singoli lotti per i quali intende concorrere, nel caso in cui lo stesso sia individuato come utilmente inserito in graduatoria di uno o più lotti ma in numero inferiore rispetto a quelli per i quali ha versato la cauzione o costituito la fideiussione, la stessa sarà svincolata interamente solo dopo la stipulazione dei relativi contratti.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Tale previsione vale anche per le imprese che partecipano mediante aggregazione di rete.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve essere conforme allo schema-tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato nella GURI n. 83 del 10 aprile 2018.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta (180) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante: la mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la violazione dell’obbligo espressamente previsto dall’art. 93, comma 4 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, in quanto in violazione dell’obbligo di garanzia dell’offerta stabilito dall’art. 93, comma 1 del Codice.
La Stazione Appaltante assegna all’operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria, anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte, o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti richiesti, l’operatore economico è escluso dalla gara.
La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica la graduatoria per singolo lotto, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è soggetto alle riduzioni previste dall’art. 93 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
11. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC
Come da nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23/12/2020, i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge a favore di ANAC secondo gli importi e le modalità di cui alla delibera n. 1197 del 18 Dicembre 2019. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.
All’atto del versamento, gli operatori indicano il CIG per il cui lotto si paga il contributo e allegano la ricevuta ai documenti di gara all’interno della Busta amministrativa.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stabilito in 23 Febbraio 2021, ore 12:00.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata su SATER da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocata su SATER anche copia della procura, firmata digitalmente.
In caso di documenti che devono essere sottoscritti da più soggetti, gli stessi dovranno essere convertiti in formato PDF e firmati con la modalità PADES, che consente la sottoscrizione con firma digitale multipla di uno stesso file.
La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta economica deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxx.
Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell’offerta, l’operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore, salvo diversa indicazione dell’operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno di SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ASP Città di Bologna ove per
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.
In ogni caso il concorrente esonera ASP Città di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, ad es. certificati ISO, etc.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta tecnica ed economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti ed allegati al presente disciplinare.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni ad essa connesse e dei documenti ad essa complementari possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Qualora siano rilevate mancanze, incompletezze o irregolarità formali di dichiarazioni o di documenti indispensabili ed essenziali per lo svolgimento della procedura di gara, la Stazione appaltante assegna all’operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere) o perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari (fornendo tutte le necessarie specificazioni sugli stessi).
L’operatore economico concorrente rende, integra o regolarizza le dichiarazioni e/o i documenti richiesti dalla Stazione appaltante, presentandoli entro il termine stabilito nella richiesta di
regolarizzazione della Stazione appaltante stessa a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’operatore economico concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Si raccomanda di NON inserire nella documentazione amministrativa alcun documento relativo
all’offerta tecnica o economica, a pena di esclusione.
14.1. Istanza di partecipazione
Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, posta all’interno della Busta “A”, nella quale dichiarano:
a) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l’indicazione del legale rappresentante;
b) l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, se cittadini di Stati membri dell’UE non residenti in Italia, l’indicazione dell’iscrizione a registri professionali equivalenti;
c) l’indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004 e, qualora cooperativa sociale, dei riferimenti relativi all’iscrizione all’Albo regionale;
d) l’indicazione, qualora enti del terzo settore, dell’iscrizione al relativo Albo/Registro;
e) l’indicazione, qualora altri soggetti non lucrativi diversi dagli enti del terzo settore, dell’iscrizione all’apposito Registro o Albo o Elenco o atto equivalente, ove previsto, o l’indicazione da Statuto della possibilità di svolgere l’attività in oggetto;
f) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;
g) in caso di associazione temporanea o di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell’aggregazione. Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. Deve invece sussistere corrispondenza e coerenza tra la percentuale di possesso del requisito rispetto alla quota di partecipazione al raggruppamento o aggregazione.
h) in caso di consorzi di cooperative stabili (e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica), l’indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
i) i lotti per i quali i concorrenti partecipano alla gara.
Tutti gli elementi informativi sopra richiesti possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.
In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, nonché la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nell’istanza di partecipazione, tale da non consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del Codice.
La domanda è firmata digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è firmata digitalmente dal consorzio medesimo.
In caso di documentazione sottoscritta digitalmente da un procuratore, dovrà essere collocata su SATER dichiarazione sostitutiva di certificazione di Procura ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Il concorrente allega:
a) copia di un documento di identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura.
Il concorrente dovrà assolvere l’imposta di bollo ex art. 3 della Parte Prima dell’Allegato A – Tariffa del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e del D.L.26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n. 71 per adeguamento dell’importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
− dichiarazione – inserita nel modello di domanda di partecipazione – di assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi dell’art. 15 del DPR 642/1972, con indicazione degli estremi della relativa autorizzazione;
oppure
/Istruzioni+Modello+f23/istrf23c.pdf;
oppure
− assolvimento dell’imposta di bollo mediante contrassegno con indicazione, nella domanda di partecipazione, del codice numerico composto da 14 cifre e rilevabili dal “contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario” (Risoluzione n. 89/E del 06/10/2016 Agenzia dell’Entrate). In quest’ultimo caso, si chiede di inserire su SATER copia del contrassegno con dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente. L’operatore economico conserverà il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 37 del DPR n 642 del 1972).
oppure
− assolvimento dell’imposta di bollo mediante apposizione della marca da bollo regolarmente annullata sul modello di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo, scansionata e caricata nella procedura telematica SATER.
14.2. Documento di gara europeo (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, sulla base del modello allegato al presente Disciplinare.
Parte I – Informazioni sulla procedura dell’affidamento e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura dell’affidamento.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Si raccomanda di inserire alla sezione B nome e indirizzo di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto e ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE dell’ausiliaria, dalla stessa firmato digitalmente, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, limitatamente alle sezioni necessarie in base ai requisiti richiesti dalla presente procedura ed oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal Codice, compilando le apposite sezioni del modulo DGUE disponibile in procedura.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal presente disciplinare, compilando gli appositi campi del modello di DGUE presente in procedura.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE IL DGUE
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3. Dichiarazioni integrative
All’interno della Busta “A” ciascun concorrente, ivi comprese le imprese indicate come ausiliarie, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., con le quali:
a) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;
b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
c) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
d) dichiara espressamente di conoscere ed accettare le condizioni di esecuzione dell’appalto e delle condizioni contrattuali riferite allo stesso, come esplicitate dal capitolato, dallo schema di accordo quadro, nonché da tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
e) dichiara di conoscere ed espressamente accettare gli obblighi derivanti dal d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante e la correlata dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;
f) per l’operatori economico non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
g) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’Amministrazione medesima a rilasciare copia dell’offerta tecnica o di parti di essa e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
In tal caso, l’operatore economico deve specificare nella parte tecnico-qualitativa dell’offerta le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Qualora la suddetta dichiarazione non sia resa dall’operatore economico, la Stazione appaltante può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compresa l’offerta tecnica e le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla documentazione da parte di uno dei concorrenti.
h) per l’operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento giudiziario di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale e dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
i) dichiara che lo Statuto e l’atto costitutivo consentono lo svolgimento delle attività oggetto della procedura di gara;
j) dichiara di conoscere ed espressamente accettare quanto previsto nella DGR n. 1904/2011.
14.4. Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
i) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente per ogni lotto a cui si partecipa;
ii) documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata la dichiarazione di impegno di un fideiussore ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, come specificato all’art. 10 del presente Disciplinare;
iii) copia conforme delle certificazioni per mezzo delle quali la cauzione è prestata in misura ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice;
iv) ricevuta di versamento del contributo ANAC per ogni lotto a cui si partecipa;
v) eventuale DGUE da parte delle imprese ausiliarie/subappaltatrice.
14.5. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
I soggetti in forma associata forniscono l’ulteriore documentazione e relative autodichiarazioni di seguito indicata:
I. (per i raggruppamenti già costituiti):
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, con la quale si indicano le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
II. (per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti)
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato come capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, con la quale si indicano le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III. (per i raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE non ancora costituiti):
- dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarmi alla disciplina vigente in materia di RTI o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
IV. (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza delle rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
V. (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica)
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, recante il mandato irrevocabile conferito alla mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
VI. (per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: rete dotata di organo comune, privo del potere di rappresentanza o rete sprovvisto di organo comune, ovvero organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipante nella forma di RTI costituito o costituendo)
[in caso di RTI costituito]
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
[in caso di RTI costituendo]
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI;
c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
La busta “B” – “Offerta tecnica (OT)” contiene, a pena di esclusione, l’offerta tecnica predisposta sulla base dei seguenti criteri redazionali.
La busta “B - OFFERTA TECNICA” deve contenere il Progetto Tecnico di organizzazione del Servizio ed offerta tecnico - progettuale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore, in forma di relazione contenente la proposta con la quale l’impresa definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi connessi all’affidamento del servizio di gestione, strutturato in relazione ai criteri e sub-criteri di valutazione della qualità specificati nei sistemi criteriali per ciascun lotto allegati al presente Disciplinare.
Lo stesso dovrà essere costituito dalla copertina, dall’indice e da un elaborato contenuto in un numero totale di massimo 25 facciate di pagina, esclusi copertina ed indice, di formato A4, scritte con carattere Times New Roman, di dimensione pari a 12 (dodici), interlinea 1. Sarà consentito inserire, oltre le 25 facciate di pagina, massimo altre 5 facciate per eventuale altra documentazione esplicativa che il concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, schemi, esempi, ecc.).
Al fine di consentire un’adeguata valutazione, l’Offerta Tecnica dovrà illustrare tutti gli elementi utili all’applicazione dei criteri di seguito indicati, senza alcun riferimento agli aspetti economici, pena l’esclusione. La Commissione non procederà alla valutazione delle eventuali pagine in eccedenza.
La documentazione contenuta nella busta B - Offerta tecnica deve essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante o titolare del concorrente, in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto;
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.
Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi, la Commissione giudicatrice non attribuirà il relativo punteggio.
Non sono ammesse offerte condizionate o sospensive. Alle offerte che presentino contenuti difformi dagli atti di gara non sarà attribuito un punteggio di penalizzazione, ma saranno escluse. Per i concorrenti in forma associata valgono le medesime previsioni in ordine alla presentazione dell’istanza di partecipazione, di cui al presente Disciplinare.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C” – “Offerta economica (OE)” contiene l’offerta economica, e deve contenere, a pena di esclusione:
a) il ribasso percentuale applicato alla retta pro die posta a base di gara, relativa a ciascun lotto;
b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
c) la stima degli oneri della sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica (OE) deve essere sottoscritta – a pena di esclusione – dal legale rappresentante del concorrente e, per quelli partecipanti in forma associata, nelle medesime forme in precedenza indicate per quanto attiene alla presentazione dell’istanza di partecipazione.
Il corrispettivo può essere espresso fino alla seconda cifra decimale. Qualora siano indicate più di due cifre decimali si procederà con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che verrà aumentata all’unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque, ed all’unità inferiore qualora la cifra successiva sia inferiore a cinque.
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre ed in lettere prevale l’importo indicato in lettere.
Le offerte condizionate saranno escluse.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, secondo periodo e dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, la Stazione appaltante procederà alla verifica del costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario in fase di offerta, al fine di escludere che sia “inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”. A tale scopo, XXX chiederà all’aggiudicatario idonea giustificazione analitica della composizione del costo della manodopera indicato in offerta, contenente evidenziazione del costo orario applicato ad ogni categoria con identica posizione economica.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica (OT) e dell’offerta economica (OE) sarà effettuata in base ai criteri e ai punteggi previsti nello specifico allegato relativo al sistema criteriale per ciascun lotto e in base alle formule di seguito rappresentate.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio relativo all’offerta tecnica è attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione specifici per ciascun lotto, di cui all’allegato del presente Disciplinare.
Nei quadri specificativi dei criteri e dei relativi sub-criteri, le lettere A e B indicano i criteri, nella prima colonna la numerazione progressiva indica i sub-criteri per ciascun criterio.
Nei quadri specificativi, nella seconda colonna, in corrispondenza di ogni sub-criterio, sono riportati i parametri di valutazione con i quali saranno valutate le offerte presentate dai concorrenti.
Nei quadri specificativi, nella terza colonna, in corrispondenza di ogni sub-criterio, è indicata la natura del sub-criterio, secondo la seguente specificazione:
a) QL indica i sub-criteri di natura qualitativa;
b) QN indica i sub-criteri di natura quantitativa;
c) ON/OFF indica i sub-criteri basati sulla presenza o meno dell’elemento richiesto all’interno dell’offerta.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La Commissione di gara, nel suo plenum, chiamata a valutare l’offerta tecnica, potrà attribuire, per ciascun criterio e sotto criterio di tipo qualitativo, un giudizio discrezionale espresso mediante coefficiente, il cui valore potrà variare tra zero ed uno, secondo la seguente tabella:
VALUTAZIONE DISCREZIONALE | CRITERI MOTIVAZIONALI | COEFFICIENTE |
ASSENTE, NON RISPONDENTE O NON VALUTABILE | Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0 |
INSUFFICIENTE O INADEGUATA | Proposta non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,1 |
MEDIOCRE | Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità | 0,2 |
APPENA ACCETTABILE | Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza e realizzabilità limitata | 0,3 |
ACCETTABILE | Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, ma circoscritta agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,4 |
MOLTO ACCETTABILE | Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, con riferimento sia agli elementi essenziali sia a quelli di dettaglio rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,5 |
DISCRETA | Proposta completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,6 |
BUONA | Proposta chiara e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati | 0,7 |
MOLTO BUONA | Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità ed efficacia | 0,8 |
ECCELLENTE | Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia | 0,9 |
PERFETTA | Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività | 1 |
La Commissione attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei criteri e dei sub-criteri di tipo qualitativo secondo la seguente metodologia:
a. attribuzione a ciascuna offerta di un coefficiente esplicativo della valutazione relativa al sub-criterio il quale, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile, determina il punteggio relativo all’offerta stessa in relazione al singolo sub-criterio;
b. sommatoria dei punteggi assegnati a ciascuna offerta per ogni sub-criterio, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla stessa offerta in relazione al criterio;
c. applicazione della procedura di riparametrazione a ciascun sub-criterio, qualora nessuna offerta abbia riportato il punteggio massimo attribuibile.
L’attribuzione dei coefficienti è effettuata per i sub-criteri di natura quantitativa mediante applicazione della formula di interpolazione lineare specificamente indicata in rapporto a ciascuno di essi e derivante dall’applicazione della formula Ra/Rmax.
Per i suddetti sub-criteri di natura quantitativa la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi nel seguente modo:
a. applicazione ai parametri numerici nelle offerte per ciascun sub-criterio della seguente formula per la determinazione del coefficiente:
Ca = Ra/Rmax
dove:
Ca = coefficiente attribuito al concorrente a; Ra: valore offerto dal concorrente a;
Rmax: valore dell’offerta più conveniente;
b. moltiplicazione del coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile rispettivamente indicato per il sub-criterio, determinando in tal modo l’attribuzione del punteggio effettivo;
c. applicazione della procedura di riparametrazione a ciascun sub-criterio, qualora nessuna offerta abbia riportato il punteggio massimo attribuibile.
L’attribuzione dei punteggi relativamente ai sub-criteri di tipo on/off verrà effettuata automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o dell’assenza dell’elemento all’interno dell’offerta.
17.3 SOGLIA DI SBARRAMENTO
Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, fissata per la presente procedura a 32 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, calcolato dopo la riparametrazione, inferiore alla predetta soglia.
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare
Ca = Ra/Rmax
dove:
Ca = coefficiente attribuito al concorrente a;
Ra= ribasso percentuale dell’offerta del concorrente a; Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Si procederà quindi alla moltiplicazione del coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile per l’elemento economico, pari a 20 punti, determinando in tal modo l’attribuzione del punteggio effettivo.
17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione procederà secondo il metodo aggregativo compensatore alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun offerente in relazione a ciascun criterio o sub-criterio, come analiticamente dettagliato in precedenza, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI. Il punteggio, in particolare, è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+ ... Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi relativi ai sub-criteri on/off, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Si precisa che il calcolo sarà eseguito mediante foglio di calcolo di questa Stazione appaltante, non attraverso la piattaforma SATER.
18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da SATER e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
Il seggio di gara, nominato dall’amministrazione aggiudicatrice dopo la scadenza del termine previsto per la ricezione delle offerte, procede con le attività di propria competenza in sedute pubbliche, di cui viene data adeguata pubblicità sul profilo di committente.
L’apertura delle “buste telematiche” contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute pubbliche “virtuali”, secondo le modalità tecniche previste da SATER. Ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/.
Il seggio di gara nella prima seduta pubblica:
a) verifica la tempestività dei plichi pervenuti entro il termine stabilito dagli atti di gara;
b) con riferimento alla Busta “A” – “Documentazione amministrativa” verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente Disciplinare;
c) attiva la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
d) redige apposito verbale in ordine alle attività svolte;
e) adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo agli incombenti previsti dall’art. 29 del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Si procede con le modalità sopra indicate qualora si renda necessario svolgere ulteriori sedute pubbliche.
19. COMMISSIONE
L’amministrazione nomina, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, la Commissione giudicatrice, composta da 5 (cinque) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell’art. 77 del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche (OT) ed economiche (OE) presentate dai concorrenti e supporta il RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica sul profilo di committente nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione aggiudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE E VALUTAZIONE
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate, dopo la verifica della regolarità formale della Busta “B” e della Busta “C”, in seduta pubblica.
Sul punteggio assegnato a ogni sub-criterio, la Commissione effettua la riparametrazione, secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.
La Commissione giudicatrice procede alla formazione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, definita mediante la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri derivante dalla sommatoria dei punteggi dei singoli sub-criteri sottoposti alla riparametrazione.
In tale graduatoria non sono ammessi gli operatori economici concorrenti che non hanno conseguito un punteggio tale da superare la soglia di sbarramento. Esaurita la valutazione delle parti tecniche delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà, in un giorno che comunicherà ai concorrenti via posta elettronica certificata con adeguato anticipo, in seduta pubblica virtuale, alla lettura dei punteggi assegnati ai concorrenti in base alla valutazione delle parti tecniche delle offerte e alla comunicazione della graduatoria della gara e la conseguente
proposta di aggiudicazione.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà preferita l’offerta che avrà ricevuto il punteggio più alto per l’offerta tecnica (OT); in ipotesi di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La Commissione giudicatrice redige un verbale delle operazioni di gara, nel quale precisa:
a) le valutazioni assegnate alle varie offerte, mediante l’applicazione dei criteri e dei sub-criteri previsti nel presente disciplinare di gara;
b) le operazioni relative alla riparametrazione, quelle inerenti la formazione delle graduatorie;
c) le ragioni di eventuali sospensioni o interruzioni dell’attività, nonché le modalità di custodia dei plichi e delle buste in un luogo sicuro a fini di garanzia degli stessi rispetto a possibili manipolazioni;
d) le eventuali esclusioni di operatori economici:
d.1) conseguenti all’applicazione della soglia di sbarramento;
d.2) conseguenti al verificarsi delle specifiche e tassative cause individuate dal presente disciplinare per tale fase;
e) la proposta di graduatoria da sottoporre alla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai fini della verifica di anomalia risultano anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto agli operatori economici le cui offerte siano state rilevate come anormalmente basse, specifiche spiegazioni, assegnando ai concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle spiegazioni per iscritto.
Gli operatori economici devono fornire, rispetto alla richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, spiegazioni sulla sostenibilità delle prestazioni descritte nell’Offerta tecnica rispetto al prezzo, sulla base di un giudizio tecnico che deve evidenziare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta.
Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:
a) l’economia del processo di gestione e di esecuzione dei servizi da prestare;
b) le soluzioni tecniche o metodologiche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi;
c) l’originalità dei servizi proposti dall’offerente.
Qualora l’operatore economico al quale siano state richieste le spiegazioni non provveda ad inviarle al Responsabile Unico del Procedimento entro il termine dallo stesso stabilito, è escluso dalla gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, sottopone a verifica le spiegazioni fornite dall’operatore economico in merito alla propria offerta e la esclude solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente la sostenibilità delle prestazioni
descritte nell’Offerta tecnica rispetto al prezzo, o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del Codice;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’art. 105 del Codice;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Il Responsabile Unico del Procedimento può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
La procedura aperta di cui al presente Disciplinare si concluderà con l’aggiudicazione dell’accordo quadro (AQ) in favore degli operatori economici che abbiano presentato offerta valida.
La procedura è distinta in due (2) fasi:
i) aggiudicazione e sottoscrizione dell’accordo quadro per ciascun concorrente collocato in graduatoria sulla base delle condizioni dal medesimo offerte con ASP e i Distretti;
ii) affidamento dei contratti di appalto, derivanti dall’accordo quadro, senza riapertura del confronto competitivo, in relazione alle effettive necessità dei singoli enti affidanti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola offerta valida.
22.1. Aggiudicazione
La proposta di graduatoria è formulata dalla commissione aggiudicatrice, ad esito della procedura; tutti gli atti ed i documenti della gara sono così trasmessi al RUP.
Si applica quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del Codice in relazione alle offerte che ad avviso della stazione appaltanti non siano ritenute convenienti o idonee in relazione all’oggetto dell’accordo quadro.
La stazione appaltante procede con le verifiche sui concorrenti utilmente collocati in graduatoria ai sensi dell’art. 85, comma 5 del Codice.
L’aggiudicazione sarà efficace all’esito positivo delle verifiche.
Le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice sono poste proporzionalmente a carico dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
22.2. Stipula dell’accordo quadro
ASP e i Distretti concordano con gli operatori economici la stipula dell’accordo quadro, previa presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice e dell’ulterriore documentazione a corredo.
Sono a carico dei contraenti privati gli oneri e le spese inerenti la sottoscrizione dell’accordo quadro.
La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione agli operatori, con preavviso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’art. 109 del Codice, nel caso in cui venga approvato ed attivato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx un piano di accreditamento per i servizi oggetto della presente procedura.
22.3. Indicazioni per le attività successive
I singoli enti affidanti procedono con l’affidamento del servizio in favore degli operatori economici, previa sottoscrizione dei contratti di appalto.
I singoli contratti di affidamento verranno stipulati ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice.
I contratti di appalto devono rispettare la vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010.
Si applica quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx-Romagna, sede di Bologna, nel termine decadenziale previsto dal D.Lgs. 104/2010 ss.mm.ii.
Le controversie nascenti dall’interpretazione, dall’applicazione e dalla violazione dell’accordo quadro e dal contratto di appalto sono devolute alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO) avente competenza funzionale in relazione al territorio degli enti affidanti.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, ASP Città di Bologna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire le seguenti informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali acquisiti nell’ambito della presente procedura.
Il Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile del trattamento dei dati personali è ASP Città di Bologna, con Sede legale in Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (XX), in persona del suo Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
ASP Città di Bologna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati la Società Lepida
S. p. A. (contatto: xxx-xxxx@xxxxxx.xx).
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali medesimi.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ASP Città di Bologna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali sono trattati per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e di tutte le attività necessarie od opportune ai fini dello svolgimento della presente procedura e per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara.
I dati personali acquisiti nella presente procedura potranno essere comunicati a:
1) consulenti e commercialisti o legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2) istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
5) Agenzia delle Entrate o altre amministrazioni finanziarie. I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
I dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate e per la tutela dei diritti di ASP. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che il concorrente fornisce di propria iniziativa.
I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Nella sua qualità di interessato, l’offerente (ovvero per esso i suoi legali rappresentanti, preposti, institori, dipendenti, addetti, ecc., i cui dati personali vengano comunque acquisiti nell’ambito della presente procedura) hanno diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui sopra ad ASP Città di Bologna – Direzione Generale, via e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla presente procedura.
La RUP
Dott.ssa Xxxxx Xxxxx