PROTOCOLLI
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO (n. 1)
SUL RUOLO DEI PARLAMENTI NAZIONALI NELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
RICORDANDO che il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione europea è una questione disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro,
DESIDEROSE di incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività del l'Unione europea e di potenziarne la capacità di esprimere i loro pareri su progetti di atti legislativi dell'Unione europea e su altri problemi che rivestano per loro un particolare interesse,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
TITOLO I
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AI PARLAMENTI NAZIONALI
Articolo 1
I documenti di consultazione redatti dalla Commissione (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni) sono inviati direttamente dalla Commissione ai parlamenti nazionali all'atto della pubblicazione. La Commissione trasmette inoltre ai parlamenti nazionali il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica nello stesso momento in cui li trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 2
I progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio sono trasmessi ai parla menti nazionali.
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Com missione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.
I progetti di atti legislativi presentati dalla Commissione sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dalla Commissione, nello stesso momento in cui sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio.
I progetti di atti legislativi presentati dal Parlamento europeo sono trasmessi ai parlamenti nazionali direttamente dal Parlamento europeo.
I progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti sono trasmessi ai parlamenti nazionali dal Consiglio.
Articolo 3
I parlamenti nazionali possono inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato in merito alla conformità di un progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati ai governi di tali Stati membri.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere o i pareri motivati all'istituzione o organo interessato.
Articolo 4
Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Xxxxx in casi urgenti debi tamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. Salvo nei casi urgenti debitamente motivati, tra l'iscrizione di un progetto di atto legislativo all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio e l'adozione di una posizione devono trascorrere dieci giorni.
Articolo 5
Gli ordini del giorno e i risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i processi verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi, sono trasmessi direttamente ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui sono comunicati ai governi degli Stati membri.
Articolo 6
Qualora il Consiglio europeo intenda ricorrere all'articolo 48, paragrafo 7, primo o secondo comma, del trattato sull'Unione europea, i parlamenti nazionali sono informati dell'iniziativa del Consiglio europeo almeno sei mesi prima che sia adottata una decisione.
Articolo 7
La Corte dei conti trasmette a titolo informativo la relazione annuale ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 8
Quando il sistema parlamentare nazionale non è monocamerale, gli articoli da 1 a 7 si applicano alle camere che lo compongono.
TITOLO II
COOPERAZIONE INTERPARLAMENTARE
Articolo 9
Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione.
Articolo 10
Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate. Può altresì organizzare conferenze interparlamentari su temi specifici, in particolare per discutere su argomenti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune. I contributi della conferenza non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posi zione.
PROTOCOLLO (n. 2)
SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione,
DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea e ad istituire un sistema di controllo dell'ap plicazione di detti principi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
Ciascuna istituzione vigila in modo continuo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di propor zionalità definiti nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.
Articolo 2
Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.
Articolo 3
Ai fini del presente protocollo, per «progetto di atto legislativo» si intende la proposta della Com missione, l'iniziativa di un gruppo di Stati membri, l'iniziativa del Parlamento europeo, la richiesta della Corte di giustizia, la raccomandazione della Banca centrale europea e la richiesta della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.
Articolo 4
La Commissione trasmette i progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali nello stesso momento in cui li trasmette al legislatore dell'Unione.
Il Parlamento europeo trasmette i suoi progetti di atti legislativi e i progetti modificati ai parlamenti nazionali.
Il Consiglio trasmette i progetti di atti legislativi presentati da un gruppo di Stati membri, dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, e i progetti modificati, ai parlamenti nazionali.
Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio sono da loro trasmesse ai parlamenti nazionali.
Articolo 5
I progetti di atti legislativi sono motivati con riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conse guenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima sono confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. I progetti di atti legislativi tengono conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici e sui cittadini siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da conseguire.
Articolo 6
Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Com missione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato da un gruppo di Stati membri, il presidente del Consiglio trasmette il parere ai governi di tali Stati membri.
Se il progetto di atto legislativo è stato presentato dalla Corte di giustizia, dalla Banca centrale europea o dalla Banca europea per gli investimenti, il presidente del Consiglio trasmette il parere all'istituzione o organo interessato.
Articolo 7
1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, se del caso, il gruppo di Stati membri, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, ove il progetto di atto legislativo sia stato presentato da essi, tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali o da ciascuna camera di uno di tali parlamenti.
Ciascun parlamento nazionale dispone di due voti, ripartiti in funzione del sistema parlamentare nazionale. In un sistema parlamentare nazionale bicamerale, ciascuna delle due camere dispone di un voto.
2. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo xxxxx, il progetto deve essere riesaminato. Tale soglia è pari a un quarto qualora si tratti di un progetto di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
Al termine di tale riesame, la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, può decidere di mantenere il progetto, di modificarlo o di ritirarlo. Tale decisione deve essere motivata.
3. Inoltre, secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali conformemente al paragrafo 1, secondo xxxxx, la proposta è riesaminata. Al termine di tale riesame, la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla.
Qualora scelga di mantenerla, la Commissione spiega, in un parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà. Tale parere motivato e i pareri motivati dei parla menti nazionali sono sottoposti al legislatore dell'Unione affinché ne tenga conto nella procedura:
a) prima della conclusione della prima lettura, il legislatore (Parlamento europeo e Consiglio) esa mina la compatibilità della proposta legislativa con il principio di sussidiarietà, tenendo partico larmente conto delle ragioni espresse e condivise dalla maggioranza dei parlamenti nazionali, nonché del parere motivato della Commissione;
b) se, a maggioranza del 55 % dei membri del Consiglio o a maggioranza dei voti espressi in sede di Parlamento europeo, il legislatore ritiene che la proposta non sia compatibile con il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non forma oggetto di ulteriore esame.
Articolo 8
La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione, mediante un atto legislativo, del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea da uno Stato membro, o tra smessi da quest'ultimo in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome del suo parlamento nazionale o di una camera di detto parlamento nazionale.
In conformità alle modalità previste dallo stesso articolo, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni avverso atti legislativi per l'adozione dei quali il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiede la sua consultazione.
Articolo 9
La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio e ai parlamenti nazionali una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
PROTOCOLLO (n. 3)
SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea previsto all'articolo 281 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo 1
La Corte di giustizia dell'Unione europea è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato CEEA) e del presente statuto.
TITOLO I
STATUTO DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI GENERALI
Articolo 2
Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, davanti alla Corte di giustizia riunita in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 3
I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione dalle funzioni.
La Corte di giustizia, riunita in seduta plenaria, può togliere l'immunità. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.
Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti.
Articolo 4
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa.
Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, che delibera a maggio ranza semplice, esercitare alcuna attività professionale rimunerata o meno.
Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.
In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.
Articolo 5
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.
In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte di giustizia per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.
Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.
Articolo 6
I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia, non siano più in possesso dei requisiti previsti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Quando l'interessato è un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale di cui trattasi.
Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Com missione e la notifica al presidente del Consiglio.
Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.
Articolo 7
I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.
Articolo 8
Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 sono applicabili agli avvocati generali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 9
Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici.
Il rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni, riguarda ogni volta quattro avvocati generali.
Articolo 10
Il cancelliere presta giuramento davanti alla Corte di giustizia di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 11
La Corte di giustizia predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.
Articolo 12
Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte di giustizia allo scopo di assicurarne il funziona mento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.
Articolo 13
Su richiesta della Corte di giustizia, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regola mento di procedura, a partecipare all'istruzione delle cause sottoposte all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore.
I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le quali ficazioni giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Essi prestano giuramento davanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Articolo 14
I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte di giustizia ha la propria sede.
Articolo 15
La Corte di giustizia funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.
Articolo 16
La Corte di giustizia istituisce nel proprio ambito sezioni composte di tre e di cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La grande sezione comprende tredici giudici. Essa è presieduta dal presidente della Corte. Fanno parte della grande sezione anche i presidenti delle sezioni di cinque giudici nonché altri giudici designati alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
La Corte si riunisce in grande sezione quando lo richieda uno Stato membro o un'istituzione dell'Unione che è parte in causa.
La Corte si riunisce in seduta plenaria quando è adita ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'articolo 247 o dell'articolo 286, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Inoltre, ove reputi che un giudizio pendente dinanzi ad essa rivesta un'importanza eccezionale, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, di rinviare la causa alla seduta plenaria.
Articolo 17
La Corte di giustizia può deliberare validamente soltanto in numero dispari.
Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici.
Le deliberazioni della grande sezione sono valide soltanto se sono presenti nove giudici.
Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide soltanto se sono presenti quindici giudici.
In caso di impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.
Articolo 18
I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcuna causa nella quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sulla quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.
Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter parte cipare al giudizio o all'esame di una causa determinata, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in una causa determinata, ne avverte l'interessato.
In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte di giustizia decide.
Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.
TITOLO III
PROCEDURA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA
Articolo 19
Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell'Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
Articolo 20
La procedura davanti alla Corte di giustizia comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale.
La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti, nonché alle istituzioni dell'Unione le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.
Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regola mento di procedura.
La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, xxx xxxxxxx, l'audizione dei testimoni e dei periti.
Xxx ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l'avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell'avvocato generale.
Articolo 21
La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'espo sizione sommaria dei motivi invocati.
All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Articolo 22
Nei casi contemplati dall'articolo 18 del trattato CEEA, la Corte di giustizia è adita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricor rente e della qualità del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale è proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati.
Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del collegio arbitrale che viene impugnata.
Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del collegio arbitrale diventa definitiva.
Se la Corte annulla la decisione del collegio arbitrale la procedura può essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.
Articolo 23
Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea la decisione del giudice nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte di giustizia è notificata a quest'ultima a cura di tale giudice nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione.
Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione ha il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osserva zioni scritte.
Nei casi contemplati dall'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la deci sione del giudice nazionale è inoltre notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Auto xxxx di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione dell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.
Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno la facoltà di presentare memorie od osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi inte ressati che, entro due mesi dalla notifica, possono depositare dinanzi alla Corte memorie od osser vazioni scritte.
Articolo 23 bis (1)
Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza.
Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale.
Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento.
(1) Articolo inserito con decisione 2008/79/CE, Euratom (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 42).
Articolo 24
La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.
La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
Articolo 25
In ogni momento, la Corte di giustizia può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.
Articolo 26
Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.
Articolo 27
La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
Articolo 28
I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del testimone o del perito.
Articolo 29
La Corte di giustizia può ordinare che un testimone o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.
Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.
La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.
Articolo 30
Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso davanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte di giustizia esso procede contro gli autori di tale reato davanti al giudice nazionale competente.
Articolo 31
L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte di giustizia, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.
Articolo 32
Nel corso del dibattimento la Corte di giustizia può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Articolo 33
Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.
Articolo 34
Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.
Articolo 35
Le deliberazioni della Corte di giustizia sono e restano segrete.
Articolo 36
Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla delibe razione.
Articolo 37
Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.
Articolo 38
La Corte di giustizia delibera sulle spese.
Articolo 39
Il presidente della Corte di giustizia può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista dall'articolo 278 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 157 del trattato CEEA, sia all'ap plicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o all'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA.
Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.
L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.
Articolo 40
Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte di giustizia.
Uguale diritto spetta agli organi e agli organismi dell'Unione e ad ogni altra persona se possono dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte. Le persone fisiche o giuridiche non possono intervenire nelle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell'Unione, o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell'Unione dall'altra.
Salvo quanto dispone il secondo comma, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio econo mico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo.
Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclu sioni di una delle parti.
Articolo 41
Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Xxxxx decisione contraria della Corte di giustizia, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.
Articolo 42
Gli Stati membri, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Articolo 43
In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte di giustizia d'interpretarla, a richiesta di una parte o di un'istituzione dell'Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
Articolo 44
La revocazione delle sentenze può essere richiesta alla Corte di giustizia solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revocazione.
La procedura di revocazione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revocazione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.
Nessuna istanza di revocazione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.
Articolo 45
Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza.
Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.
Articolo 46
Le azioni contro l'Unione in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte di giustizia, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente dell'Unione. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 265, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il presente articolo si applica anche alle azioni contro la Banca centrale europea in materia di responsabilità extracontrattuale.
TITOLO IV
IL TRIBUNALE
Articolo 47
L'articolo 9, primo comma, gli articoli 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.
L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano, coi necessari adattamenti, al cancelliere del Tribunale.
Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.
Articolo 49
I membri del Tribunale possono essere chiamati ad esercitare le funzioni di avvocato generale.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e piena indi pendenza, conclusioni motivate su determinate cause sottoposte al Tribunale, per assistere quest'ul timo nell'adempimento della sua missione.
I criteri per la determinazione di dette cause, nonché le modalità di designazione degli avvocati generali sono stabiliti dal regolamento di procedura del Tribunale.
Un membro del Tribunale chiamato ad esercitare le funzioni di avvocato generale in una causa non può prendere parte alla decisione di detta causa.
Articolo 50
Il Tribunale si riunisce in sezioni, composte di tre o cinque giudici. I giudici eleggono nel loro ambito i presidenti delle sezioni. I presidenti delle sezioni di cinque giudici sono eletti per una durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta.
La composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause sono disciplinate dal regolamento di procedura. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura il Tribunale può riunirsi in seduta plenaria o statuire nella persona di un giudice unico.
Il regolamento di procedura può inoltre prevedere che il Tribunale si riunisca in grande sezione nei casi e alle condizioni da esso definite.
Articolo 51
In deroga alla norma di cui all'articolo 256, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, proposti da uno Stato membro:
a) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo o del Consiglio o di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, salvo che si tratti:
— di decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
— di atti del Consiglio in forza di un suo regolamento concernente misure di difesa commerciale ai sensi dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
— di atti del Consiglio con cui quest'ultimo esercita competenze di esecuzione ai sensi dell'articolo 291, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
b) contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Commissione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Sono altresì di competenza della Corte i ricorsi, previsti nei medesimi articoli, proposti da un'istitu zione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio, di queste due istituzioni che statuiscono congiuntamente, o della Commissione, e da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi della Banca centrale europea.
Articolo 52
Il presidente della Corte di giustizia e il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal cancel liere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.
Articolo 53
La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III.
La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regola mento di procedura. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 40, quarto comma e all'articolo 41 per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.
In deroga all'articolo 20, quarto comma, l'avvocato generale può presentare per iscritto le sue conclusioni motivate.
Articolo 54
Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.
Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
Quando la Corte e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza della Corte o, laddove si tratti di ricorsi presentati a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, declinare la propria competenza affinché la Corte possa statuire sui ricorsi medesimi. In presenza degli stessi presupposti, la Corte può parimenti decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa proposto; in tal caso prosegue il procedimento dinanzi al Tribunale.
Quando uno Stato membro e un'istituzione dell'Unione impugnano lo stesso atto, il Tribunale declina la propria competenza affinché la Corte possa statuire su tali ricorsi.
Articolo 55
Le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'ec cezione di incompetenza o di irricevibilità vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.
Articolo 56
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che concludono il procedimento nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
Ad eccezione delle cause relative a controversie tra l'Unione e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.
Articolo 57
Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 39 sull'impugnazione proposta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.
Articolo 58
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.
L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
Articolo 59
In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.
Articolo 60
L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o l'articolo 157 del trattato CEEA.
In deroga all'articolo 280 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni del Tri bunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 56, primo comma, del presente statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte di giustizia, in forza degli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dell'articolo 157 del trattato CEEA, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.
Articolo 61
Quando l'impugnazione è accolta, la Corte di giustizia annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.
In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.
Quando un'impugnazione proposta da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata del Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.
Articolo 62
Nei casi di cui all'articolo 256, paragrafi 2 e 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il primo avvocato generale, allorché ritiene che esista un grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può proporre alla Corte di giustizia di riesaminare la decisione del Tribunale.
La proposta deve essere presentata entro un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione del Tribunale. La Corte decide, entro un mese a decorrere dalla proposta presentatale dal primo avvocato generale, sull'opportunità o meno di riesaminare la decisione.
Articolo 62 bis
La Corte di giustizia decide sulle questioni oggetto di riesame secondo una procedura di urgenza in base al fascicolo trasmessole dal Tribunale.
Gli interessati di cui all'articolo 23 del presente statuto e, nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le parti nel procedimento dinanzi al Tribunale hanno il diritto di depositare dinanzi alla Corte memorie od osservazioni scritte sulle questioni oggetto di riesame entro un termine stabilito a tal fine.
La Corte può decidere di aprire la fase orale prima di statuire.
Articolo 62 ter
Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatti salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di riesame e la decisione di apertura del procedimento di riesame non hanno effetto sospensivo. Qualora la Corte di giustizia constati che la decisione del Tribunale pregiudichi l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, essa rinvia la causa dinanzi al Tribunale che è vincolato ai punti di diritto decisi dalla Corte; la Corte può indicare gli effetti della decisione del Tribunale che devono essere considerati definitivi nei riguardi delle parti in causa. Tuttavia, se la soluzione della controversia emerge, in considerazione dell'esito del riesame, dagli accertamenti in fatto sui quali è basata la decisione del Tribunale, la Corte statuisce in via definitiva.
Nei casi previsti dall'articolo 256, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in mancanza di proposta di riesame o di decisione di apertura del procedimento di riesame, la o le soluzioni formulate dal Tribunale alle questioni sottopostegli hanno effetto alla scadenza dei termini previsti a tal fine nell'articolo 62, secondo comma. In caso di apertura di un procedimento di riesame, la o le soluzioni oggetto di riesame hanno effetto al termine di tale procedimento, a meno che la Corte decida diversamente. Se la Corte constata che la decisione del Tribunale pregiudica l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, la soluzione formulata dalla Corte in merito alle questioni oggetto di riesame si sostituisce a quella del Tribunale.
TITOLO IV bis
I TRIBUNALI SPECIALIZZATI
Articolo 62 quater
Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all'organizzazione e alla procedura dei tribunali specializzati istituiti sulla base dell'articolo 257 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono riportate in allegato al presente statuto.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 63
I regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale contengono tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente statuto.
Articolo 64
Le norme relative al regime linguistico applicabile alla Corte di giustizia dell'Unione europea sono fissate da un regolamento del Consiglio che delibera all'unanimità. Tale regolamento è adottato su richiesta della Corte di giustizia previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su proposta della Commissione previa consultazione della Corte di giustizia e del Parlamento euro peo.
Fino all'adozione di tali norme, le disposizioni del regolamento di procedura della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale relative al regime linguistico restano applicabili. In deroga agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ogni modifica o abro gazione di tali disposizioni richiede l'approvazione unanime del Consiglio.
ALLEGATO I
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 1
Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, in seguito denominato «Tribunale della funzione pubblica», è competente in primo grado a pronunciarsi in merito alle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, ai sensi dell'articolo 270 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le controversie tra gli organi o tra gli organismi e il loro personale, per le quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 2
Il Tribunale della funzione pubblica è composto di sette giudici. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può aumentare il numero dei giudici.
I giudici sono nominati per un periodo di sei anni. I giudici uscenti possono essere nuovamente nominati. Qualsiasi vacanza sarà coperta con la nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni.
Articolo 3
1. I giudici sono nominati dal Consiglio, che decide a norma dell'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa consultazione del comitato previsto dal presente articolo. Nella nomina dei giudici, il Consiglio assicura una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati.
2. Chiunque abbia la cittadinanza dell'Unione e possieda i requisiti di cui all'articolo 257, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, può presentare la propria candidatura. Il Consiglio, deliberando su raccoman dazione della Corte di giustizia, fissa i requisiti e le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature.
3. È istituito un comitato composto di sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale e tra giuristi di notoria competenza. La designazione dei membri del comitato e le sue norme di funzionamento sono decise dal Consiglio, che delibera su raccomandazione del presidente della Corte di giustizia.
4. Il comitato fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale della funzione pubblica. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione. Tale elenco dovrà comprendere un numero di candidati corrispondente almeno al doppio del numero dei giudici che dovranno essere nominati dal Consiglio.
Articolo 4
1. I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale della funzione pubblica. Il suo mandato è rinnovabile.
2. Il Tribunale della funzione pubblica si riunisce in sezioni composte di tre giudici. In determinati casi disciplinati dal regolamento di procedura, esso può riunirsi in seduta plenaria, in sezioni di cinque giudici o statuire nella persona di un giudice unico.
3. Il presidente del Tribunale della funzione pubblica presiede la seduta plenaria e la sezione composta di cinque giudici. I presidenti delle sezioni di tre giudici sono designati in base alle disposizioni previste dal paragrafo 1. Se il presidente del Tribunale della funzione pubblica è assegnato ad una sezione composta di tre giudici, egli la presiede.
4. Il regolamento di procedura disciplina le competenze e il quorum della seduta plenaria, nonché la composizione delle sezioni e l'assegnazione ad esse delle cause.
Articolo 5
Gli articoli da 2 a 6, gli articoli 14, 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma, e l'articolo 18 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano al Tribunale della funzione pubblica e ai suoi membri.
Il giuramento di cui all'articolo 2 dello statuto è prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale della funzione pubblica.
Articolo 6
1. Il Tribunale della funzione pubblica si avvale dei servizi della Corte di giustizia e del Tribunale. Il presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il presidente del Tribunale, stabilisce di comune accordo con il presidente del Tribunale della funzione pubblica le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte o al Tribunale possono prestare servizio presso il Tribunale della funzione pubblica onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari od altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale della funzione pubblica sotto l'autorità del presidente di detto Tribunale.
2. Il Tribunale della funzione pubblica nomina il proprio cancelliere, di cui fissa lo statuto. L'articolo 3, quarto comma, e gli articoli 10, 11 e 14 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sono applicabili al cancelliere di questo Tribunale.
Articolo 7
1. La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è disciplinata dal titolo III dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ad eccezione degli articoli 22 e 23. Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal suo regolamento di procedura.
2. Le disposizioni relative al regime linguistico del Tribunale si applicano al Tribunale della funzione pubblica.
3. La fase scritta della procedura comprende la presentazione del ricorso e del controricorso, a meno che il Tribunale della funzione pubblica non ritenga necessario un secondo scambio di memorie scritte. In quest'ultimo caso, il Tribunale della funzione pubblica, con il consenso delle parti, può decidere di statuire senza trattazione orale.
4. In ogni fase del procedimento, compreso il deposito del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica può esaminare le possibilità di una composizione amichevole della controversia e può adoperarsi per agevolare tale soluzione.
5. Il Tribunale della funzione pubblica statuisce sulle spese. Fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso.
Articolo 8
1. Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale della funzione pubblica sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte di giustizia o del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale della funzione pubblica. Allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte o al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale della funzione pubblica, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte o del Tribunale.
2. Quando il Tribunale della funzione pubblica constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso che rientri nella competenza della Corte o del Tribunale, rinvia la causa alla Corte o al Tribunale. Allo stesso modo, la Corte o il Tribunale, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale della funzione pubblica, l'organo giurisdizionale adito rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.
3. Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale.
Quando il Tribunale della funzione pubblica e il Tribunale sono investiti di cause che abbiano il medesimo oggetto, il Tribunale della funzione pubblica declina la propria competenza affinché il Tribunale statuisca su tali cause.
Articolo 9
Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.
L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale della funzione pubblica le concerna direttamente.
Articolo 10
1. Può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta.
2. Avverso le decisioni adottate dal Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 278 o 279 o dell'articolo 299, quarto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea oppure ai sensi dell'articolo 157 o dell'articolo 164, terzo comma, del trattato CEEA, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.
3. Il presidente del Tribunale può decidere sulle impugnazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente allegato e che sarà fissata dal regolamento di procedura del Tribunale.
Articolo 11
1. L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, a vizi della procedura dinanzi a detto Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale della funzione pubblica.
2. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
Articolo 12
1. L'impugnazione dinanzi al Tribunale non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 157 del trattato CEEA.
2. In caso di impugnazione proposta avverso una decisione del Tribunale della funzione pubblica, il procedimento dinanzi al Tribunale consta di una fase scritta e di una fase orale. Alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura, il Tribunale può, sentite le parti, statuire senza trattazione orale.
Articolo 13
1. Quando l'impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Rinvia la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché sia decisa da quest'ultimo, quando la causa non è ancora matura per la decisione.
2. In caso di rinvio, il Tribunale della funzione pubblica è vincolato dalla decisione emessa dal Tribunale sui punti di diritto.
PROTOCOLLO (n. 4)
SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 129, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
CAPO I
SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI
Articolo 1
Sistema europeo di banche centrali
Conformemente all'articolo 282, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali (SEBC). La BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro costituiscono l'Eurosistema.
Il SEBC e la BCE assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle dispo sizioni dei trattati e del presente statuto.
CAPO II
OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC
Articolo 2
Obiettivi
Conformemente agli articoli 127, paragrafo 1 e 282, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 119 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 3
Compiti
3.1. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:
— definire e attuare la politica monetaria dell'Unione;
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 219 di detto trattato;
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3.2. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, di detto trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.
3.3. Conformemente all'articolo 127, paragrafo 5, di detto trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigi xxxxx prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
Articolo 4
Funzioni consultive
Conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
a) la BCE viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientra nelle sue competenze;
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue compe tenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 41;
b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Articolo 5
Raccolta di informazioni statistiche
5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.
5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.
Articolo 6
Cooperazione internazionale
6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.
6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.
6.3. Gli articoli 6.1 e 6.2 lasciano impregiudicate le disposizioni dell'articolo 138 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL SEBC
Articolo 7
Indipendenza
Conformemente all'articolo 130 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai trattati e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 8
Principio generale
Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.
Articolo 9
La Banca centrale europea
9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 127, paragrafi 2, 3 e 5, di detto trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.
9.3. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, di detto trattato, gli organi decisionali della BCE sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo.
Articolo 10
Il consiglio direttivo
10.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
10.2. Ogni membro del consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:
— a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie mone tarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,
— a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,
— all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,
— al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nell'Unione al momento del calcolo,
— ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,
— deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.
Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del consiglio direttivo votino mediante telecon ferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.
Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 40.2 e 40.3.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.
10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32 e 33, alle votazioni in sede di consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.
10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
10.5. Il consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
Articolo 11
Il comitato esecutivo
11.1. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.
11.2. Conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo xxxxx, di detto trattato, il presi dente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione del Consiglio previa consulta zione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.
11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.
11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissio nario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.
11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Xxxxx diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.
11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.
Articolo 12
Responsabilità degli organi decisionali
12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'as solvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi dei trattati e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria dell'Unione ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.
Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.
Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.
12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del consiglio direttivo.
12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.
12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.
12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.
Articolo 13
Il presidente
13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.
13.2. Fatto salvo l'articolo 38, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.
Articolo 14
Banche centrali nazionali
14.1. Conformemente all'articolo 131 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cia scuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con i trattati e con il presente statuto.
14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.
Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione dei mede simi. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.
14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.
Articolo 15
Obblighi di rendiconto
15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.
15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.
15.3. Conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.
15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.
Articolo 16
Banconote
Conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione.
La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
CAPO IV
FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC
Articolo 17
Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali
Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.
Articolo 18
Operazioni di credito e di mercato aperto
18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:
— operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi,
— effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
Articolo 19
Riserve minime
19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosser vanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 41, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.
Articolo 20
Altri strumenti di controllo monetario
Il consiglio direttivo può decidere, a maggioranza dei due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.
Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 41.
Articolo 21
Operazioni con enti pubblici
21.1. Conformemente all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni, organi o organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.
21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 22
Sistemi di pagamento e di compensazione
La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire rego lamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi.
Articolo 23
Operazioni esterne
La BCE e le banche centrali nazionali possono:
— stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
— acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
— detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
— effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.
Articolo 24
Altre operazioni
In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.
CAPO V
VIGILANZA PRUDENZIALE
Articolo 25
Vigilanza prudenziale
25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione dell'Unione relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.
25.2. Conformemente ai regolamenti del Consiglio ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC
Articolo 26
Conti finanziari
26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e finisce il 31 dicembre.
26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.
26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.
26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni neces sarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.
Articolo 27
Revisione dei conti
27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.
27.2. Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.
Articolo 28
Capitale della BCE
28.1. Il capitale della BCE è di 5 000 milioni di euro. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualifi cata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 41.
28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.
28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.
28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.
Articolo 29
Schema di sottoscrizione di capitale
29.1. Lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE, fissato per la prima volta nel 1998 al momento dell'istituzione del SEBC, è determinato assegnando a ciascuna banca centrale nazionale, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:
— 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione dell'Unione nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC,
— 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato dell'Unione, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC.
Le percentuali sono arrotondate per difetto o per eccesso al più vicino multiplo di 0,0001%.
29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adattate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 30
Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta
30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute dell'Unione, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.
30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.
30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio con tributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 41.
30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.
30.6. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 31
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali
31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.
31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio dell'Unione.
31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
Articolo 32
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali
32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.
32.2. L'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in con formità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
32.3. Se, dopo l'introduzione dell'euro, il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.
32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.
Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.
32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.
32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.
32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 33
Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE
33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:
a) un importo stabilito dal consiglio direttivo, che non può superare il 20 % del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100 % del capitale;
b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.
33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazio nali conformemente all'articolo 32.5.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 34
Atti giuridici
34.1. Conformemente all'articolo 132 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la BCE:
— stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 41;
— prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù dei trattati e del presente statuto;
— formula raccomandazioni o pareri.
34.2. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 41, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 35
Controllo giudiziario e materie connesse
35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabiliti dai trattati.
35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 340 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
35.4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.
35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è presa dal consiglio direttivo.
35.6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dai trattati e dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 36
Personale
36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
Articolo 37 (ex articolo 38)
Segreto professionale
37.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
37.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.
Articolo 38 (ex articolo 39)
Poteri di firma
La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.
Articolo 39 (ex articolo 40)
Privilegi e immunità
La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
CAPO VIII
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE
Articolo 40 (ex articolo 41)
Procedura di modificazione semplificata
40.1. Conformemente all'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere modificati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria su raccomandazione della BCE, previa consul tazione della Commissione, ovvero su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE.
40.2. L'articolo 10.2 può essere modificato da una decisione del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione del Parla mento europeo e della Commissione, oppure su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Le modifiche entrano in vigore solo dopo essere state approvate dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
40.3. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.
Articolo 41 (ex articolo 42)
Legislazione complementare
Conformemente all'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC
Articolo 42 (ex articolo 43)
Disposizioni generali
42.1. Una deroga di cui all'articolo 139 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impon gono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34 e 49.
42.2. Le banche centrali degli Stati membri con deroga, come specificato nell'articolo 139 di detto trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.
42.3. Conformemente all'articolo 139 di detto trattato l'espressione “Stati membri” equivale a “Stati membri la cui moneta è l'euro” nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2 e 19.
42.4. L'espressione “banche centrali nazionali” equivale a “banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro” nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.2, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 49.
42.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per «partecipanti al capitale» si intendono le banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
42.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per “capitale sottoscritto” si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
Articolo 43 (ex articolo 44)
Compiti transitori della BCE
La BCE assume i compiti svolti un tempo dall'IME di cui all'articolo 141, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti dopo l'introduzione dell'euro.
La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 140 di detto trattato.
Articolo 44 (ex articolo 45)
Consiglio generale della BCE
44.1. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.
44.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
44.3. Le responsabilità del consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46 del presente statuto.
Articolo 45 (ex articolo 46)
Regolamento interno del consiglio generale
45.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.
45.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
45.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
45.4. In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.
45.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.
Articolo 46 (ex articolo 47)
Responsabilità del consiglio generale
46.1. Il consiglio generale:
— svolge i compiti previsti all'articolo 43,
— partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
46.2. Il consiglio generale concorre:
— alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
— alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
— alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;
— all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4;
— alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.
46.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto all'euro, come previsto dall'articolo 140, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
46.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.
Articolo 47 (ex articolo 48)
Disposizioni transitorie per il capitale della BCE
Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una pondera zione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
Articolo 48 (ex articolo 49)
Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE
48.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.
48.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 48.1, la banca centrale inte ressata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma
da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.
48.3. Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3.
Articolo 49 (ex articolo 52)
Scambio di banconote in valute degli Stati membri
In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, conformemente all'articolo 140, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
Articolo 50 (ex articolo 53)
Applicabilità delle disposizioni transitorie
Gli articoli da 42 a 47 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.
PROTOCOLLO (n. 5)
SULLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO stabilire lo statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in seguito denominata la «Banca», è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni dei trattati e del presente statuto.
Articolo 2
I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 3
Conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca sono gli Stati membri.
Articolo 4
1. Il capitale della Banca è di 232 392 989 000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:
Germania | 37 578 019 000 |
Francia | 37 578 019 000 |
Italia | 37 578 019 000 |
Regno Unito | 37 578 019 000 |
Spagna | 22 546 811 500 |
Belgio | 10 416 365 500 |
Paesi Bassi | 10 416 365 500 |
Svezia | 6 910 226 000 |
Danimarca | 5 274 105 000 |
Austria | 5 170 732 500 |
Polonia | 4 810 160 500 |
Finlandia | 2 970 783 000 |
Grecia | 2 825 416 500 |
Portogallo | 1 820 820 000 |
Repubblica ceca | 1 774 990 500 |
Ungheria | 1 679 222 000 |
Irlanda | 1 318 525 000 |
Romania | 1 217 626 000 |
Slovacchia | 000 000 000 |
Slovenia | 560 951 500 |
Bulgaria | 410 217 500 |
Lituania | 351 981 000 |
Lussemburgo | 263 707 000 |
Cipro | 258 583 500 |
Lettonia | 214 805 000 |
Estonia | 165 882 000 |
Malta | 98 429 500 |
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.
2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
3. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.
4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.
Articolo 5
1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati all'articolo 4, paragrafo 1.
2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unani mità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro.
3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca.
Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.
Articolo 6
(ex articolo 8)
La Banca è amministrata e gestita da un consiglio dei governatori, un consiglio di amministrazione e un comitato direttivo.
Articolo 7
(ex articolo 9)
1. Il consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.
2. Il consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione.
Il consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.
3. Inoltre, il consiglio dei governatori:
a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2,
b) ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca,
c) esercita i poteri previsti dagli articoli 9 e 11 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, secondo xxxxx,
d) decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1,
e) approva la relazione annuale redatta dal consiglio di amministrazione,
f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite,
g) esercita gli altri poteri e attribuzioni conferiti dal presente statuto,
h) approva il regolamento interno della Banca.
4. Il consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.
Articolo 8
(ex articolo 10)
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto.
La maggioranza qualificata richiede diciotto voti e il 68% del capitale sottoscritto.
Le astensioni di membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni che richiedono l'unanimità.
Articolo 9
(ex articolo 11)
1. Il consiglio di amministrazione decide in merito alla concessione di finanziamenti, in partico lare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri. Sulla base di una decisione adottata a maggioranza qualificata, può delegare alcune delle sue attribuzioni al comitato direttivo. Determina le condizioni e modalità di tale delega e soprintende alla sua esecuzione.
Il consiglio di amministrazione controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.
2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro e un amministratore è designato dalla Com missione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,
— due sostituti designati dalla Repubblica francese,
— due sostituti designati dalla Repubblica italiana,
— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,
— un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi,
— due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania,
— due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,
— tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca,
— un sostituto designato dalla Commissione.
Il consiglio di amministrazione coopta sei esperti senza diritto di voto: tre in qualità di membri e tre in qualità di sostituti.
Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.
Il regolamento interno fissa le modalità di partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione e le disposizioni applicabili ai sostituti e agli esperti cooptati.
Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del comitato direttivo, presiede le sedute del consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichia rarlo dimissionario d'ufficio.
La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del consiglio d'amministra xxxxx.
4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
5. Il consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del consiglio d'amministra zione. Xxxx definisce le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.
Articolo 10
(ex articolo 12)
1. Ogni amministratore dispone di un voto nel consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.
2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza quali ficata richiede diciotto voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
Articolo 11
(ex articolo 13)
1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile.
Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del comitato direttivo.
2. Su proposta del consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimis sionari d'ufficio i membri del comitato direttivo.
3. Il comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del consiglio d'amministrazione.
Esso prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.
4. Il comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e garanzie.
5. Il consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.
6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.
7. I membri del personale della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri. Il regolamento interno determina l'organo competente per adottare le disposizioni applica bili al personale.
8. Il comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Articolo 12
(ex articolo 14)
1. Un comitato, composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza, verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della Banca.
2. Il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca. A tale scopo, esso verifica che le operazioni della Banca siano state effettuate nel rispetto delle formalità e delle procedure previste dal presente statuto e dal regolamento interno.
3. Il comitato di cui al paragrafo 1 conferma che gli stati finanziari, così come qualsiasi infor mazione finanziaria contenuta nei conti annuali elaborati dal consiglio di amministrazione, danno un'immagine fedele della situazione della Banca, all'attivo come al passivo, come pure dei risultati delle sue operazioni e dei flussi di tesoreria per l'esercizio finanziario considerato.
4. Il regolamento interno precisa le qualifiche che devono possedere i membri del comitato di cui al paragrafo 1 e determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività del comitato stesso.
Articolo 13
(ex articolo 15)
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'ese cuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca centrale nazionale dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Articolo 14
(ex articolo 16)
1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.
Articolo 15
(ex articolo 17)
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.
Articolo 16
(ex articolo 18)
1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca concede finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per investimenti da attuare nei territori degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia, con decisione a maggioranza qualificata del consiglio dei governatori, su proposta del consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere finanziamenti per investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori degli Stati membri.
2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.
3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento, oppure ad altre garanzie sufficienti o alla solidità finanziaria del debitore.
Inoltre, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera b) e se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul funzio namento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità di qualsiasi finanziamento che presenti un profilo di rischio specifico e che sia pertanto considerato un'attività speciale.
4. La Banca può garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere superiore al 250% del capitale sottoscritto, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite. L'importo cumulativo delle voci in questione è calcolato previa deduzione di una somma pari all'importo sottoscritto, versato o no, per qualsiasi partecipa zione assunta dalla Banca.
L'importo versato per partecipazioni assunte dalla Banca non deve mai essere superiore al totale della parte versata del capitale, delle riserve, degli accantonamenti non assegnati e dell'eccedenza del conto profitti e perdite.
A titolo di eccezione, le attività speciali della Banca, decise dal consiglio dei governatori e dal consiglio di amministrazione conformemente al paragrafo 3, sono oggetto di una dotazione specifica in riserve.
Il presente paragrafo si applica anche ai conti consolidati della Banca.
6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
Articolo 17
(ex articolo 19)
1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni e gli altri oneri devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e i propri rischi e di costituire un fondo di riserva, confor memente all'articolo 22.
2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico dell'investimento da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 107 del trattato sul funziona mento dell'Unione europea.
Articolo 18
(ex articolo 20)
Nelle operazioni di finanziamento la Banca deve osservare i seguenti principi:
1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse dell'Unione.
Può accordare o garantire prestiti soltanto:
a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di investimenti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure, nel caso di altri investimenti, da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza l'investimento, o in qualsiasi altra maniera, e
b) quando l'esecuzione dell'investimento contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato interno.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.
Tuttavia, nell'ambito dei principi stabiliti dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 7, para grafo 3, lettera b), se la realizzazione delle operazioni previste nell'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea lo richiede, il consiglio di amministrazione adotta a maggioranza qualificata le condizioni e le modalità per assumere una partecipazione al capitale di un'impresa commerciale, purché ciò sia necessario per finanziare un investimento o un programma, in generale a complemento di un prestito o di una garanzia.
3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.
4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun investimento al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio l'investimento stesso deve essere messo in esecuzione.
7. In via complementare alle sue attività di credito, la Banca può assicurare servizi di assistenza tecnica, alle condizioni e secondo le modalità definite dal consiglio dei governatori, che delibera a maggioranza qualificata, e nel rispetto del presente statuto.
Articolo 19
(ex articolo 21)
1. La Banca può ricevere una domanda di finanziamento direttamente da qualsiasi impresa o entità pubblica o privata. Ad essa ci si può rivolgere anche per il tramite della Commissione o dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento.
2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato l'investimento. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano pre sentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commis sione.
Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che l'investimento di cui trattasi non sollevi obiezioni.
3. Il consiglio d'amministrazione delibera in merito alle operazioni di finanziamento a lui sotto poste dal comitato direttivo.
4. Il comitato direttivo esamina se le operazioni di finanziamento che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle degli articoli 16 e 18. Se il comitato direttivo si pronuncia a favore del finanziamento, deve sottoporre la corrispondente pro posta al consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il comitato direttivo si pronunci contro la concessione del finanziamento, deve sottoporre al consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del comitato direttivo, il consiglio d'amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il consiglio d'amministrazione può accordare il finanziamento in questione soltanto all'unanimità e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
7. In caso di parere negativo del comitato direttivo e della Commissione, il consiglio d'ammini strazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.
8. Qualora, ai fini della tutela dei diritti e degli interessi della Banca, sia giustificata una ristrut turazione di un'operazione di finanziamento attinente a investimenti approvati, il comitato direttivo adotta senza indugio le misure d'urgenza che ritiene necessarie, con riserva di renderne conto immediatamente al consiglio di amministrazione.
Articolo 20
(ex articolo 22)
1. La Banca contrae sui mercati dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali degli Stati membri, nel quadro delle disposizioni legali applicabili a tali mercati.
Gli organi competenti di uno Stato membro con deroga, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono opporvisi soltanto quando vi sia motivo di temere gravi perturbazioni sul mercato dei capitali di detto Stato.
Articolo 21
(ex articolo 23)
1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:
a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli;
c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 23, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.
3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità com petenti degli Stati membri o con le banche centrali nazionali.
Articolo 22
(ex articolo 24)
1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il consiglio d'ammini strazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5,
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a),
sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Articolo 23
(ex articolo 25)
1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro gli averi che essa detiene per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.
2. La Banca non può convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri la cui moneta non sia l'euro, senza il consenso di quest'ultimo.
3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.
4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per inve stimenti da attuare sul loro territorio.
Articolo 24
(ex articolo 26)
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la con cessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Articolo 25
(ex articolo 27)
1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.
Articolo 26
(ex articolo 28)
1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.
Articolo 27
(ex articolo 29)
Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dagli organi giurisdizionali nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura arbitrale.
La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio.
I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.
Articolo 28
(ex articolo 30)
1. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di istituire filiali o altre entità, dotate di personalità giuridica e autonomia finanziaria.
2. Il consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo statuto degli organismi di cui al paragrafo 1. Lo statuto ne definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, sede, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di controllo, nonché la relazione con gli organi della Banca.
3. La Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione dei suddetti organismi e contribuire al loro capitale sottoscritto fino all'importo fissato dal consiglio dei governatori mediante delibera unanime.
4. Il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea si applica agli organismi di cui al paragrafo 1 nella misura in cui sono soggetti al diritto dell'Unione, ai membri dei loro organi per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, e al loro personale, secondo gli stessi termini e le stesse condizioni applicabili alla Banca.
Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dai suddetti organismi e dovuti ai membri che non siano l'Unione europea e la Banca restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi di un organismo soggetto al diritto dell'Unione. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro dell'organismo in quanto tale o dagli Stati membri, alle condizioni previste all'articolo 263 del trattato sul funziona mento dell'Unione europea.
6. Il consiglio dei governatori può decidere, deliberando all'unanimità, di ammettere il personale degli organismi soggetti al diritto dell'Unione a regimi comuni con la Banca, secondo le rispettive procedure interne.
PROTOCOLLO (n. 6)
SULLE SEDI DELLE ISTITUZIONI E DI DETERMINATI ORGANI,ORGANISMI E SERVIZI DELL'UNIONE
EUROPEA
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
VISTO l'articolo 341 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
RICORDANDO E CONFERMANDO la decisione dell'8 aprile 1965 e fatte salve le decisioni concernenti la sede di future istituzioni, organi, organismi e servizi,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
Articolo unico
a) Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, ove si tengono 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio. Le tornate plenarie aggiuntive si tengono a Bruxelles. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a Bruxelles. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo.
b) Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo.
c) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell'8 aprile 1965 sono stabiliti a Lussemburgo.
d) La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo.
e) La Corte dei conti ha sede a Lussemburgo.
f) Il Comitato economico e sociale ha sede a Bruxelles.
g) Il Comitato delle regioni ha sede a Bruxelles.
h) La Banca europea per gli investimenti ha sede a Lussemburgo.
i) La Banca centrale europea ha sede a Francoforte.
j) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) ha sede all'Aia.
PROTOCOLLO (n. 7)
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento della loro missione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
CAPO I
BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
Articolo 1
I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giu stizia.
Articolo 2
Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.
Articolo 3
L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.
Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Articolo 4
L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.
CAPO II
COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE
Articolo 5
(ex articolo 6)
Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comuni cazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono essere censurate.
Articolo 6
(ex articolo 7)
I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Xxxx lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
CAPO III
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
Articolo 7
(ex articolo 8)
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea,
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Articolo 8
(ex articolo 9)
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Articolo 9
(ex articolo 10)
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
CaPO IV
RaPPRESENTaNTI
DEGLI
STaTI
MEMBRI CHE
PaRTECIPaNO
aI LaVORI
DELLE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEa
Articolo 10
(ex articolo 11)
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevo lazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
FUNZIONaRI E
CaPO V
aGENTI DELL'UNIONE EUROPEa
Articolo 11
(ex articolo 12)
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione:
a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevo lazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso perso nale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
alle
Articolo 12
(ex articolo 13)
condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deli
berano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
Articolo 13
(ex articolo 14)
ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro fun zioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Articolo 14
(ex articolo 15)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi slativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previ denza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.
Articolo 15
(ex articolo 16)
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi slativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo comma, e 13.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
CaPO VI
PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI
STaTI
TERZI
aCCREDITaTE
PRESSO L'UNIONE
EUROPEa
Articolo 16
(ex articolo 17)
Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.
CaPO VII
DISPOSIZIONI GENERaLI
Articolo 17
(ex articolo 18)
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.
Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.
Articolo 18
(ex articolo 19)
ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le
autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Articolo 19
(ex articolo 20)
Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.
Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.
Articolo 20
(ex articolo 21)
Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Articolo 21
(ex articolo 22)
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafi scale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Articolo 22
(ex articolo 23)
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
PROTOCOLLO (n. 8)
RELATIVO ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
SULL'ADESIONE DELL'UNIONE ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
L'accordo relativo all'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso denominata «convenzione europea»), previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea deve garantire che siano preservate le caratteristiche specifiche dell'Unione e del diritto dell'Unione, in particolare per quanto riguarda:
a) le modalità specifiche dell'eventuale partecipazione dell'Unione agli organi di controllo della convenzione europea,
b) i meccanismi necessari per garantire che i procedimenti avviati da Stati non membri e le singole domande siano indirizzate correttamente, a seconda dei casi, agli Stati membri e/o all'Unione.
Articolo 2
L'accordo di cui all'articolo 1 deve garantire che l'adesione non incida né sulle competenze del l'Unione né sulle attribuzioni delle sue istituzioni. Deve inoltre garantire che nessuna disposizione dello stesso incida sulla situazione particolare degli Stati membri nei confronti della convenzione europea e, in particolare, riguardo ai suoi protocolli, alle misure prese dagli Stati membri in deroga alla convenzione europea ai sensi del suo articolo 15 e a riserve formulate dagli Stati membri nei confronti della convenzione europea ai sensi del suo articolo 57.
Articolo 3
Nessuna disposizione dell'accordo di cui all'articolo 1 deve avere effetti sull'articolo 344 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PROTOCOLLO (n. 9)
SULLA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 4, DEL TRATTATO SULL'UNIONE
EUROPEA E 238, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA TRA IL 1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017, DA UN
LATO, E DAL 1o APRILE 2017, DALL'ALTRO
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
TENENDO CONTO che l'accordo sulla decisione del Consiglio relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e dal 1o aprile 2017, dall'altro (in appresso denominata «la decisione»), ha rivestito un'importanza fondamentale all'atto dell'approvazione del trattato di Lisbona,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo unico
Prima che il Consiglio esamini qualsiasi progetto che miri alla modifica o all'abrogazione della decisione o di una delle sue disposizioni, ovvero alla modifica indiretta della sua portata o del suo senso mediante la modifica di un altro atto giuridico dell'Unione, il Consiglio europeo delibera preliminarmente su detto progetto per consenso in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea.
PROTOCOLLO (n. 10)
SULLA COOPERAZIONE STRUTTURATA PERMANENTE ISTITUITA DALL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
VISTO l'articolo 42, paragrafo 6 e l'articolo 46 del trattato sull'Unione europea,
RaMMENTaNDO che l'Unione conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realiz zazione di un livello sempre crescente di convergenza d'azione degli Stati membri;
RaMMENTaNDO
che la politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della
politica estera e di sicurezza comune; che essa assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari; che l'Unione può avvalersi di tali mezzi per le missioni di cui all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea che si svolgono al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite; che l'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità militari fornite dagli Stati membri, conformemente al principio della «riserva unica di forze»;
RaMMENTaNDO che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri;
RaMMENTaNDO
che la politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione rispetta gli obblighi
derivanti dal trattato del Nord-atlantico per gli Stati membri che ritengono che la loro difesa comune
si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-atlantico, che resta il fondamento della
difesa collettiva dei suoi membri, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto;
CONVINTE che un ruolo più forte dell'Unione in materia di sicurezza e di difesa contribuirà alla vitalità
di un'alleanza atlantica rinnovata, conformemente agli accordi «Berlin plus»;
DETERMINaTE ad assicurare che l'Unione sia in grado di assumere pienamente le responsabilità che le incombono nella comunità internazionale;
RICONOSCENDO che l'Organizzazione delle Nazioni Unite può chiedere l'assistenza dell'Unione per attuare d'urgenza missioni avviate ai sensi dei capi VI e VII della Carta delle Nazioni Unite;
RICONOSCENDO che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;
CONSaPEVOLI che il raggiungimento di una nuova fase nello sviluppo della politica europea di sicurezza e di difesa presuppone sforzi risoluti da parte degli Stati membri che ne hanno espresso la disponibilità;
RICORDaNDO che è importante che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sia pienamente associato ai lavori nel quadro della cooperazione strutturata permanente,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
La cooperazione strutturata permanente di cui all'articolo 42, paragrafo 6 del trattato sull'Unione europea è aperta a ogni Stato membro che s'impegni, dalla data dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona:
a) a procedere più intensamente allo sviluppo delle sue capacità di difesa, attraverso lo sviluppo dei suoi contributi nazionali e la partecipazione, se del caso, a forze multinazionali, ai principali
programmi europei di equipaggiamento e all'attività
dell'agenzia
nel settore dello sviluppo delle
capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti difesa), e
(l'agenzia
europea per la
b) ad essere in grado di fornire, al più tardi nel 2010, a titolo nazionale o come componente di gruppi di forze multinazionali, unità di combattimento mirate alle missioni previste, configurate sul piano tattico come gruppi tattici, con gli elementi di supporto, compresi trasporto e logistica, capaci di intraprendere missioni menzionate all'articolo 43 del trattato sull'Unione europea, entro un termine da 5 a 30 giorni, in particolare per rispondere a richieste dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e sostenibili per un periodo iniziale di 30 giorni prorogabili fino ad almeno 120 giorni.
Articolo 2
Gli Stati membri partecipanti alla cooperazione strutturata permanente si impegnano, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) a cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e a riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione;
b) a ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'iden tificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica;
c) a prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali;
d) a cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organiz
zazione del trattato del sviluppo delle capacità»;
Nord-atlantico, le lacune constatate nel quadro del «meccanismo di
e) a partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'agenzia europea per la difesa.
Articolo 3
L'agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati
membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti, tra l'altro, sulla base dell'articolo 2, e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni del Consiglio adottate conformemente all'articolo 46 del trattato sull'Unione europea.
PROTOCOLLO (n. 11)
SULL'ARTICOLO 42 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
TENENDO PRESENTE la necessità di una piena applicazione delle disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,
TENENDO PRESENTE che la politica dell'Unione a norma dell'articolo 42 non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa si realizzi tramite la NaTO, nell'ambito del trattato dell'atlantico del Nord, e sia compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
L'Unione europea elabora, insieme con l'Unione dell'Europa occidentale, disposizioni per il miglio ramento della cooperazione reciproca.
PROTOCOLLO (n. 12)
SULLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDERaNDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
I valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono:
— il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato,
— il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
Articolo 2
Nell'articolo 126 di detto trattato e nel presente protocollo:
— per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regio nale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati,
— per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati,
— per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati,
— per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.
Articolo 3
al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita
all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dai trattati in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
Articolo 4
I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
PROTOCOLLO (n. 13)
SUI CRITERI DI CONVERGENZA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDERaNDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare l'Unione nel processo decisionale volto a porre termine alle deroghe degli Stati membri con deroga di cui all'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 140, paragrafo 1, primo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.
Articolo 2
Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 140, paragrafo 1, secondo trattino, di detto trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 6, di detto trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.
Articolo 3
Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 140, paragrafo 1, terzo trattino, di detto trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti dell'euro.
Articolo 4
Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 140, paragrafo 1, quarto trattino, di detto trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti
percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.
Articolo 5
I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.
Articolo 6
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, della BCE, nonché del comitato economico e finanziario, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 140 di detto trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.
PROTOCOLLO (n. 14)
SULL'EUROGRUPPO
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDEROSE di favorire le condizioni di una maggiore crescita economica nell'Unione europea e, a tale scopo, di sviluppare un coordinamento sempre più stretto delle politiche economiche della zona euro,
CONSaPEVOLI della necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro si riuniscono a titolo informale. Tali riunioni hanno luogo, a seconda delle necessità, per discutere questioni attinenti alle responsabilità specifiche da essi condivise in materia di moneta unica. La Commissione partecipa alle riunioni. La Banca centrale europea è invitata a prendere parte a tali riunioni, preparate dai rappresentanti dei ministri responsabili delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dai rappresentanti della Commissione.
Articolo 2
I ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro eleggono un presidente per un periodo di due anni e mezzo, a maggioranza di tali Stati membri.
PROTOCOLLO (n. 15)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
RICONOSCENDO che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi ad adottare l'euro senza che il suo governo e il suo parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,
TENENDO CONTO che il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997 il governo del Regno Unito ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'unione economica e monetaria,
PRENDENDO della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
1. a meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende adottare l'euro, esso non ha nessun obbligo di farlo.
2. I punti da 3 a 8 e 10 si applicano al Regno Unito, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo del Regno Unito il 16 ottobre 1996 e il 30 ottobre 1997.
3. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.
4. L'articolo 119, secondo comma, l'articolo 126, paragrafi 1, 9 e 11, l'articolo 127, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 128, gli articoli 130, 131, 132, 133, 138, l'articolo 140, paragrafo 3, l'articolo 219, l'articolo 282, paragrafo 2, tranne la prima e l'ultima frase, l'articolo 282, paragrafo 5, e l'articolo 283 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non si applicano al Regno Unito. Lo stesso vale per l'articolo 121, paragrafo 2 del presente trattato per quanto riguarda l'adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale. In queste disposizioni i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.
5. Il Regno Unito si sforza di evitare un disavanzo pubblico eccessivo.
Gli articoli 143 e 144 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 000, xxxxxxxxx 0, x 000 xx xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.
6. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 4 e nei casi menzionati all'articolo 139, paragrafo 4, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. a tal fine si applica l'articolo 139, paragrafo 4, secondo xxxxx di detto trattato.
Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, conformemente all'articolo 283, paragrafo 2, secondo comma di detto trattato.
7. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34 e 49 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea («statuto») non si applicano al Regno Unito.
In tali articoli i riferimenti all'Unione o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.
I riferimenti negli articoli 10.3 e 30.2 dello statuto al capitale sottoscritto della BCE non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.
8. L'articolo 141, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli da 43 a 47 dello statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:
a) all'articolo 43, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti dopo l'introduzione dell'euro a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non adottare l'euro;
b) oltre ai compiti previsti dall'articolo 46, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi del punto 9, lettere a) e c), del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;
c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.
9. Il Regno Unito può notificare in qualsiasi momento la sua intenzione di adottare l'euro. In tal caso:
a) il Regno Unito ha il diritto di adottare l'euro, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se tale paese soddisfa le condizioni necessarie;
b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;
c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 140, paragrafo 3, di detto trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di adottare l'euro.
Se il Regno Unito adotta l'euro conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 8 del presente protocollo cessano di produrre effetto.
10. In deroga alle disposizioni dell'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 21.1 dello statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito («Ways and Means») presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non adotti l'euro.
PROTOCOLLO (n. 16)
SU TALUNE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DANIMARCA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
TENENDO CONTO che la costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla rinuncia danese all'esenzione,
TENENDO CONTO che il 3 novembre 1993 il governo danese ha notificato al Consiglio la sua intenzione di non partecipare alla terza fase dell'Unione economica e monetaria,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
1. La Danimarca usufruisce di un'esenzione, tenuto conto della notifica trasmessa al Consiglio dal governo danese il 3 novembre 1993. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni dei trattati e dello statuto del SEBC e della BCE relativi ad una deroga.
2. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 140 del trattato sul fun zionamento dell'Unione europea è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
3. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente proto collo.
PROTOCOLLO (n. 17)
SULLA DANIMARCA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDERaNDO
risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte dell'Unione.
PROTOCOLLO (n. 18)
SULLA FRANCIA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDERaNDO
tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
La Francia manterrà il privilegio dell'emissione monetaria nella Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e a Wallis e Futuna alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto esclusivo di fissare la parità del franco CFP.
PROTOCOLLO (n. 19)
SULL'ACQUIS DI SCHENGEN INTEGRATO NELL'AMBITO DEL- L'UNIONE EUROPEA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
RILEVaNDO che gli accordi relativi all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmati da alcuni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990, nonché gli accordi connessi e le norme adottate sulla base dei suddetti accordi, sono stati integrati
nell'ambito dell'Unione europea dal trattato di
amsterdam
del 2 ottobre 1997,
DESIDEROSE di preservare l'acquis di Schengen, sviluppato dall'entrata in vigore del trattato di am
sterdam, e di sviluppare tale acquis per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di offrire ai cittadini dell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne,
TENENDO CONTO della particolare posizione della Danimarca,
TENENDO CONTO del fatto che l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipano a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen; che dovrebbero tuttavia essere previste disposizioni per consentire a tali Stati di accettare, in tutto o in parte, altre disposizioni di detto acquis,
RICONOSCENDO che, pertanto, è necessario avvalersi delle disposizioni dei trattati relative ad una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri,
TENENDO CONTO della necessità di mantenere un rapporto speciale con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, Stati entrambi vincolati dall'Unione nordica dei passaporti, unitamente agli Stati nordici membri dell'Unione europea,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repub blica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di
Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica
d'austria,
la Repubblica di Polonia, la Repubblica
portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad attuare tra loro una cooperazione rafforzata nei settori riguardanti le disposizioni definite dal Consiglio che costituiscono l'acquis di Schengen. Tale coo perazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 2
L'acquis di Schengen si applica agli Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dell'articolo 4 dell'atto di adesione del 25 aprile 2005. Il Consiglio si sostituisce al comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen.
Articolo 3
La partecipazione della Danimarca all'adozione delle misure che costituiscono uno sviluppo dell'ac quis di Schengen, come pure l'attuazione e l'applicazione di tali misure in Danimarca, sono disci plinate dalle pertinenti disposizioni del protocollo sulla posizione della Danimarca.
Articolo 4
L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.
Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato.
Articolo 5
1. Le proposte e le iniziative basate sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposi zioni dei trattati.
In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito non abbiano notificato per iscritto al Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda o al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.
2. Laddove si ritenga che l'Irlanda o il Regno Unito, a norma di una decisione di cui all'articolo 4, abbiano effettuato la notifica, tanto l'una che l'altro possono nondimeno notificare al Consiglio per iscritto, entro tre mesi, che non desiderano partecipare a detta proposta o iniziativa. In tal caso l'Irlanda o il Regno Unito non partecipano all'adozione di detta proposta o iniziativa. Da quest'ultima notifica, la procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen è sospesa fino alla conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4 o fino al ritiro di tale notifica in qualunque momento durante tale procedura.
3. allo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, le decisioni adottate dal
Consiglio a norma dell'articolo 4 cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore della misura proposta, per quanto ritenuto necessario dal Consiglio e alle condizioni da stabilirsi in una decisione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Tale
decisione è adottata in conformità dei seguenti criteri: il Consiglio si adopera per mantenere la più ampia partecipazione possibile dello Stato membro interessato senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis di Schengen e rispettandone la coerenza. La Commissione presenta la proposta quanto prima dopo la notifica di cui al paragrafo 2. Il Consiglio, se necessario dopo la convocazione di due sessioni successive, delibera entro quattro mesi dalla proposta della Commissione.
4. Se, entro la fine del periodo di quattro mesi, il Consiglio non ha adottato la decisione, uno Stato membro può, senza indugio, chiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio europeo. In tal caso il Consiglio europeo, nella riunione successiva, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in conformità dei criteri di cui al paragrafo 3.
5. Se, prima della conclusione della procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, il Consiglio o, secondo i casi, il Consiglio europeo non ha adottato la decisione, è revocata la sospensione della procedura per l'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen. Se detta misura è successivamente adottata, la decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 4 cessa di applicarsi, dalla data di entrata in vigore di detta misura, allo Stato membro interessato nei limiti e alle condizioni decise dalla Commissione, a meno che detto Stato membro non abbia ritirato la notifica di cui al paragrafo 2 prima dell'adozione della misura. La Commissione delibera entro la data di tale adozione. Nell'adottare la decisione, la Commissione rispetta i criteri di cui al paragrafo 3.
Articolo 6
La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo. a tal fine vengono concordate procedure appropriate in un accordo che sarà concluso con tali Stati dal Consiglio, che delibera all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1. Tale accordo include disposizioni relative al contributo dell'Islanda e della Norvegia ad ogni conseguenza finanziaria derivante dall'attuazione del presente protocollo.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, conclude con l'Islanda e la Norvegia un accordo separato, al fine di stabilire i diritti e gli obblighi fra l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, da un lato, e l'Islanda e la Norvegia, dall'altro, nei settori dell'acquis di Schengen che riguardano tali Stati.
Articolo 7
ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schen gen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.
PROTOCOLLO (n. 20)
SULL'APPLICAZIONE DI ALCUNI ASPETTI DELL'ARTICOLO 26 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AL REGNO UNITO E ALL'IRLANDA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERaNDO che da molti anni esistono tra il Regno Unito e l'Irlanda intese speciali in materia di libero spostamento,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
Nonostante gli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea, qualsiasi misura adottata a norma di questi trattati o qualsiasi accordo internazionale concluso dall'Unione o dall'Unione e dai suoi Stati membri con uno o più Stati terzi, il Regno Unito è autorizzato ad esercitare, alle sue frontiere con altri Stati membri, sulle persone che intendono entrare nel Regno Unito, quei controlli che ritenga necessari al fine di:
a) verificare il diritto di accesso al Regno Unito per i cittadini di Stati membri e per le persone a loro carico, che esercitano diritti conferiti loro dal diritto dell'Unione, nonché per cittadini di altri Stati cui tali diritti sono stati conferiti mediante un accordo vincolante per il Regno Unito; e
b) stabilire se concedere o meno ad altre persone il permesso di entrare nel Regno Unito.
Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto del Regno Unito di adottare o esercitare siffatti controlli. I riferimenti al Regno Unito contenuti nel presente articolo includono i territori delle cui relazioni esterne è responsabile il Regno Unito.
Articolo 2
Il Regno Unito e l'Irlanda possono continuare a concludere intese reciproche in materia di circola zione di persone tra i loro territori («zona di libero spostamento»), nel pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del presente protocollo. In questo contesto, finché essi manterranno dette intese, le disposizioni dell'articolo 1 del presente protocollo si appli xxxx all'Irlanda negli stessi termini e condizioni con cui saranno applicate al Regno
Unito. Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione euro pea, né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica tali intese.
Articolo 3
Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all'articolo 1 del presente protocollo, oppure dall'Irlanda nella misura in cui l'articolo 1 del presente protocollo si applica all'Irlanda.
Nessuna disposizione degli articoli 26 e 77 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né qualsiasi altra disposizione di tale trattato o del trattato sull'Unione europea o qualsiasi misura adottata a norma degli stessi pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare siffatti controlli.
PROTOCOLLO (n. 21)
SULLA POSIZIONE DEL REGNO UNITO E DELL'IRLANDA RISPETTO ALLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
DESIDEROSE di risolvere talune questioni relative al Regno Unito e all'Irlanda,
CONSIDERaNDO
il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul fun
zionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
Articolo 1
Fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione dei rappresentanti dei governi del Regno Unito e dell'Irlanda.
ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Articolo 2
In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile nel Regno Unito o in Irlanda; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione né costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda.
Articolo 3
1. Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare.
Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del membro che non ha proceduto a tale notifica. Una misura adottata a norma del presente paragrafo è vincolante per tutti gli Stati membri che hanno preso parte alla sua adozione.
Le misure adottate in applicazione dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevedono le modalità di partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle valutazioni concernenti i settori contemplati dalla parte terza, titolo V di detto trattato.
ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2.
Articolo 4
Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 331, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 4 bis
1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, per il Regno Unito e l'Irlanda, anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi.
2. Il Consiglio tuttavia, se deliberando su proposta della Commissione decide che la non parte cipazione del Regno Unito o dell'Irlanda alla versione modificata di una misura in vigore rende l'applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l'Unione, può esortare il
Regno Unito o l'Irlanda a effettuare una notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. ai fini
dell'articolo 3, dalla data della suddetta decisione del Consiglio inizia a decorrere un ulteriore periodo di due mesi.
Se, alla scadenza del termine di due mesi dalla decisione del Consiglio, il Regno Unito o l'Irlanda non hanno effettuato la notifica a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4, la misura in vigore non è più vincolante per essi né loro applicabile, a meno che lo Stato membro interessato non abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 4 prima dell'entrata in vigore della misura di modifica. Quanto precede ha effetto dalla data di entrata in vigore della misura di modifica o dalla scadenza del termine di due mesi, se posteriore.
ai fini del presente paragrafo, il Consiglio, dopo una discussione approfondita della questione,
delibera a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano gli Stati membri che partecipano o hanno partecipato all'adozione della misura di modifica. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì decidere che il Regno Unito o l'Irlanda si facciano carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della loro partecipazione alla misura in vigore.
4. Il presente articolo fa salvo l'articolo 4.
Articolo 5
Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
Articolo 6
Qualora, nei casi previsti nel presente protocollo, il Regno Unito o l'Irlanda siano vincolati da una misura adottata dal Consiglio a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a tale Stato si applicano, in relazione a detta misura, le pertinenti disposizioni dei trattati.
Articolo 6 bis
Il Regno Unito o l'Irlanda non saranno vincolati da norme stabilite in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 o 5 della parte terza, titolo V di detto trattato laddove il Regno Unito o l'Irlanda non siano vincolati da norme dell'Unione che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16.
Articolo 7
Gli articoli 3, 4 e 4 bis non pregiudicano il protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.
Articolo 8
L'Irlanda può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del presente protocollo. In tal caso si applicano all'Irlanda le normali disposizioni del trattato.
Articolo 9
Per quanto riguarda l'Irlanda, il presente protocollo non si applica all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
PROTOCOLLO (n. 22)
SULLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
LE aLTE PaRTI CONTRaENTI,
NEL RaMMENTaRE la decisione dei capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Edimburgo il 12 dicembre 1992, concernente taluni problemi sollevati dalla Danimarca in merito al trattato sull'Unione europea,
PRESO aTTO della posizione della Danimarca per quanto concerne la cittadinanza, l'unione economica e monetaria, la politica di difesa e il settore della giustizia e degli affari interni, quale stabilita nella decisione di Edimburgo,
CONSaPEVOLI del fatto che la continuazione ai sensi dei trattati del regime giuridico derivante dalla decisione di Edimburgo limiterà in maniera significativa la partecipazione della Danimarca in impor tanti settori di cooperazione dell'Unione e che per quest'ultima sarebbe del massimo interesse garantire l'integrità dell'acquis nel settore della libertà, sicurezza e giustizia,
DESIDEROSE pertanto di stabilire un quadro giuridico che preveda la possibilità per la Danimarca di partecipare all'adozione delle misure proposte sulla base della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e accogliendo favorevolmente l'intenzione della Danimarca di avvalersi di tale possibilità qualora possibile secondo le proprie norme costituzionali,
PRENDENDO aTTO che la Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione per quanto concerne misure non vincolanti per la Danimarca,
TENENDO PRESENTE l'articolo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea,
HaNNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
PaRTE I
Articolo 1
La Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per le decisioni del Consiglio che devono essere adottate all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad ecce zione del rappresentante del governo della Danimarca.
ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente
all'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.