REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240
Articolo 1 Ambito di operatività
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 21 dello Statuto dell’Ateneo, disciplina, in applicazione dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini del conferimento di incarichi didattici a soggetti italiani e stranieri che siano in possesso di una specifica qualificazione, nei corsi di studio attivati presso l’Università degli Studi di Milano (d’ora in avanti Università).
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità e le procedure per il conferimento a studiosi stranieri di qualificata e comprovata professionalità degli incarichi previsti all’art. 26, commi 1 e 2, della medesima legge 240/2010, mediante la stipula di contratti di collaborazione di diritto privato.
3. I contratti per attività di insegnamento e per gli incarichi di cui al comma 2 possono essere stipulati esclusivamente nel rispetto del presente Regolamento e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Articolo 2
Tipologie dei contratti di insegnamento
1. Possono essere conferiti mediante la stipula di contratti di insegnamento, ai sensi del presente Regolamento, incarichi didattici che consistono nell’assunzione della responsabilità di interi insegnamenti, ovvero di loro parti o moduli, nonché incarichi didattici che consistono nell’assunzione di attività integrative e di supporto, secondo le determinazioni degli organi che ne hanno la competenza ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.
2. I predetti incarichi sono attribuiti nel rispetto del Codice etico dell’Ateneo e i relativi contratti sono stipulati, con esclusivo riferimento a quelli a titolo oneroso, nei limiti degli stanziamenti all’uopo iscritti annualmente nel bilancio universitario, come indicato nel successivo art. 3.
3. Nel rispetto delle tipologie previste dalla legge, i contratti per attività di insegnamento attivabili dall’Università si distinguono come segue:
a) contratti della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni consecutivi, al fine di avvalersi per insegnamenti di alta qualificazione della collaborazione di esperti di elevata competenza in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
b) contratti della durata di un anno accademico con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, per le
quali non sia possibile provvedere con l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento ai professori e ai ricercatori in servizio;
c) contratti anche di durata inferiore a un anno accademico, e comunque rinnovabili per non più di cinque anni consecutivi, riservati a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama finalizzati a favorire e sviluppare l’internazionalizzazione delle attività formative che fanno capo all’Ateneo. Ai titolari di contratti ai sensi della presente lettera è riconosciuto lo status di visiting professor.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono essere stipulati anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e con le istituzioni di ricerca di cui al DPCM 30 dicembre 1993,
n. 593, e possono essere a titolo sia gratuito sia oneroso. In questo secondo caso il loro importo deve essere coerente con i parametri applicati per la retribuzione degli incarichi di cui al comma 3, lettera b), ai sensi del successivo art. 3. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo. Non sono altresì considerati, ai fini del predetto vincolo, gli incarichi di insegnamento a titolo gratuito attribuiti al personale dell’area sanitaria, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica che propone l’incarico, cui compete anche verificare la sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dell’incarico.
5. I contratti di cui al comma 3, lettera b), possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 21 luglio 2011, n. 313, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
6. I contratti di cui al comma 3, lettera c), possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso, anche utilizzando risorse assicurate appositamente da privati, imprese o fondazioni. Il relativo trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.
7. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedano l’utilizzo reciproco di lettori, l’Università può attribuire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del rispettivo Paese di origine e alla cooperazione internazionale, ricorrendo alla stipula di contratti a titolo oneroso della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni.
8. Gli esperti stranieri di cui al precedente comma rivestono un ruolo importante nel processo di internazionalizzazione dell’Ateneo e nei rapporti culturali tra questo e le istituzioni dei Paesi di provenienza. Oltre alla diffusione della lingua del Paese di appartenenza, i suddetti esperti ne promuovono la cultura, coordinando iniziative culturali e scientifiche. Gli incarichi didattici conferibili agli esperti stranieri riguardano attività formative aggiuntive e di supporto agli insegnamenti linguistici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, consistono di norma nello svolgimento di esercitazioni e non danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti di crediti.
Articolo 3 Copertura finanziaria
1. Il Consiglio di amministrazione stanzia annualmente sul bilancio dell’Ateneo la quota di risorse destinabile alla retribuzione di contratti per attività d’insegnamento a titolo oneroso e per le attività formative riservate agli esperti stranieri di cui al comma 8 dell’art. 2. L’utilizzo di tali risorse è disposto tenendo conto delle esigenze espresse dalle strutture interessate. Alle risorse ricavate dal budget d’Ateneo possono aggiungersi risorse assicurate dai Dipartimenti referenti dei corsi di studio interessati e finanziamenti a ciò finalizzati provenienti da soggetti esterni.
2. Il Consiglio di amministrazione determina, nel rispetto della normativa in vigore, il trattamento economico da riservare ai titolari dei contratti per attività d’insegnamento a titolo oneroso e per le attività formative aggiuntive e di sostegno esplicitate al comma 8 dell’art. 2, tenuto conto della loro diversa tipologia e del grado di impegno richiesto.
3. Alla stipula dei contratti e alla liquidazione dei compensi, ove previsti, provvede la competente struttura dell’Amministrazione centrale, in collaborazione, per quanto richiesto, con le strutture dipartimentali interessate.
Articolo 4 Attivazione dei contratti
1. In sede di programmazione annuale dell’offerta formativa o quando se ne verifichi la necessità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 dello Statuto, i Consigli dei Dipartimenti referenti principali, o comunque responsabili, dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico interessati, verificati gli insegnamenti inseriti nel piano degli studi dei suddetti corsi che non trovino copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento a professori e ricercatori in servizio, formulano, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole di riferimento, la proposta di attivazione di contratti come previsti dal presente Regolamento, definendo le specifiche competenze professionali da acquisire con riferimento a ciascun corso di insegnamento interessato. Sono fatti salvi i compiti delegati attribuiti ai Collegi didattici interdipartimentali di cui all’art. 39, comma 4, dello Statuto e le norme specifiche stabilite dal Regolamento della Facoltà medica ai sensi dell’art. 40, comma 4, dello Statuto. All’attivazione di contratti, ove necessari, per attività d’insegnamento nell’ambito delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato di ricerca si provvede secondo le procedure, per quanto applicabili, previste dal presente articolo.
2. Le proposte di attivazione di contratti per attività di insegnamento sono approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
3. All’attivazione di incarichi di insegnamento oggetto di contratti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), si provvede per conferimento diretto con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione del curriculum e di ogni altro titolo relativo all’esperto al quale si propone di attribuire l’incarico, ferma restando la verifica, da parte
del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico e professionale con l’incarico da affidare.
Il Nucleo può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell’attività di insegnamento da svolgere.
Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di valutazione i curricula degli esperti dipendenti degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca convenzionati con l’Ateneo e di coloro che hanno già ricoperto l’ufficio di professore di prima o di seconda fascia presso l’Ateneo o altra Università italiana, collocati a riposo al momento del conferimento dell’incarico.
4. All’attivazione di incarichi di insegnamento oggetto di contratti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), si provvede mediante l’espletamento di procedure di selezione che assicurino la valutazione comparativa dei candidati, indette con bando emanato dal Rettore, previa delibera del Consiglio del Dipartimento interessato.
Del bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e sul sito web del Dipartimento interessato.
Il bando deve indicare:
a) i requisiti di partecipazione alla selezione;
b) la tipologia dell’attività didattica richiesta (insegnamento, parte di insegnamento, modulo, didattica integrativa), con l’indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento, se previsto;
c) il corso o i corsi di studio interessati;
d) le modalità di svolgimento dell’incarico;
e) il periodo di svolgimento dell’attività didattica;
f) l'impegno orario complessivo;
g) l'ammontare del compenso;
h) i doveri del titolare dell’incarico;
i) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione: i titoli accademici, i titoli professionali, le pubblicazioni;
j) le modalità di pubblicazione della graduatoria e i termini per proporre ricorso;
k) l’obbligo per il vincitore della procedura selettiva, qualora sia dipendente dell’Ateneo, di produrre il nulla osta del Direttore generale allo svolgimento dell’incarico, ai fini della stipula del contratto;
l) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e la documentazione da allegare, fermo restando che la durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a 15 giorni decorrenti dal giorno successivo all’avvenuta pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Ogni candidato deve presentare la propria domanda di partecipazione indirizzata al Rettore secondo le modalità individuate dal bando stesso, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Amministrazione. E` possibile che uno stesso soggetto si candidi per più incarichi didattici, anche nell’ambito di diversi bandi; nessuno può tuttavia cumulare incarichi per più di 120 ore per anno accademico. Deroghe al predetto limite possono essere autorizzate dal Rettore, ove ne ravvisi la necessità, per incarichi relativi a insegnamenti a carattere linguistico.
5. All’attivazione di incarichi di insegnamento oggetto di contratti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), si provvede per conferimento diretto su richiesta motivata, riferita al
soggetto di alta qualificazione con il quale si intende stipulare il contratto, formulata dai Consigli di Dipartimento ovvero dai Consigli delle Scuole di dottorato interessati. Le proposte sono presentate dal Rettore al Consiglio di Amministrazione che delibera nell’ambito delle risorse a ciò disponibili, previo parere del Senato Accademico. Il curriculum del candidato deve essere pubblicizzato sul sito web dell’Ateneo.
6. I contratti con gli esperti stranieri per le attività esplicitate al comma 8 dell’art. 2 possono essere attivati a condizione che sia vigente un Protocollo Esecutivo Culturale sottoscritto tra il Governo italiano e il Governo del Paese di riferimento. Nell’ambito di tale Protocollo, l’Università, constatate le esigenze didattiche rappresentate dalle strutture dipartimentali interessate, stipula con i competenti enti del Paese di riferimento un apposito accordo, in base al quale l’ente, nell’ottica di favorire la diffusione della lingua e cultura del proprio Paese, si impegna a sostenere l’Università nell’insegnamento della predetta lingua. L’accordo reca la disciplina della collaborazione e le modalità di reclutamento degli esperti stranieri.
7. Il conferimento degli incarichi agli esperti stranieri avviene a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione a evidenza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono indicate ai commi 5 e 6 dell’art. 6.
Articolo 5 Titolari delle prestazioni
1. Possono assumere gli incarichi oggetto dei contratti di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), esperti di alta qualificazione e competenza in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale e i professori di prima e di seconda fascia già in servizio presso l’Ateneo o altra Università italiana nei cinque anni successivi al pensionamento e comunque entro l’anno accademico di compimento del 75° anno di età.
2. Possono presentare la propria domanda di partecipazione alle procedure di selezione previste dall’art. 4, comma 4, per l’assunzione a titolo oneroso degli incarichi oggetto dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), soggetti che non siano professori o ricercatori in servizio presso le Università italiane, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e che, in analogia con quanto disposto al comma 1 per i professori universitari già in servizio nelle Università italiane, non superino il 75° anno di età nell’anno accademico cui fa riferimento il bando. Costituiscono titoli preferenziali i titoli di dottore di ricerca e di specializzazione medica, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione conseguita secondo le procedure previste dall'art. 16 della legge 23 dicembre 2010 n. 240, cui non abbia fatto seguito alcuna chiamata da parte di una università.
3. Qualora il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico sia dipendente dell’Ateneo, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione del Direttore generale allo svolgimento dell’incarico.
4. Rientrano nella tipologia degli incarichi oggetto dei contratti di cui all’art. 2, comma 3, lettera b), quelli diretti ad assicurare la copertura delle attività di orientamento, di tutorato e diretti ad
assicurare lo svolgimento di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) ai quali non si possa provvedere con personale docente di ruolo o a tempo determinato.
5. Possono assumere gli incarichi didattici di cui al comma 8 dell’art. 2, in relazione alle esigenze linguistiche evidenziate dai corsi di studio dell’Ateneo, esperti di madre lingua straniera dotati di adeguata qualificazione e professionalità.
6. Il limite di età indicato ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso dei contratti previsti dall’art. 2, comma 3 lettere a) e c), del presente Regolamento.
Articolo 6
Procedure di selezione per il conferimento degli incarichi oggetto dei contratti di cui all’art. 2, commi 3, lettera b), 7 e 8.
1. La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati e la individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel bando, da un’apposita Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento interessato e composta da almeno 3 membri. Nel caso di candidati che siano già stati titolari di analoghi contratti in anni precedenti, la Commissione tiene conto anche della valutazione della loro attività pregressa, da acquisirsi presso il competente Organo collegiale, e delle opinioni espresse dagli studenti, ove disponibili.
1.bis Per il conferimento degli incarichi con contratti ex art. 2, comma 3 lettera b), la Commissione incaricata della selezione può prevedere che i candidati debbano anche sostenere un colloquio, stabilendo preventivamente le modalità di svolgimento del colloquio e i criteri sulla cui base lo stesso è valutato; le modalità e i criteri sono resi noti per tempo a tutti i candidati.
2. Ultimate le procedure selettive, e comunque non oltre trenta giorni dalla scadenza del bando, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei. In caso di partecipazione di un solo candidato, deve comunque esserne valutata l’idoneità. A tale adempimento può provvedere il Consiglio del Dipartimento interessato. Gli atti relativi alle procedure di selezione devono essere consegnati ai competenti uffici amministrativi entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, oltre che sul sito web del Dipartimento. Le graduatorie hanno validità solo per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
3. Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Rettore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Xxx ricorsi il Rettore decide, previo parere di una Commissione nominata dallo stesso Rettore per l’esame del ricorso, entro i trenta giorni successivi.
4. Il Consiglio del Dipartimento interessato delibera formalmente l’attribuzione dell’insegnamento al candidato giudicato idoneo ai sensi delle vigenti norme statutarie e
regolamentari.
5. La procedura a evidenza pubblica per la selezione dei soggetti stranieri cui conferire gli incarichi didattici indicati ai commi 7 e 8 dell’art. 2 consta di due fasi. La prima fase è di competenza dell’ente straniero con il quale l’Università ha stipulato la convenzione di cui al comma 6 dell’art. 4, che, mediante apposito avviso, indice la predetta procedura sulla base delle indicazioni ricevute dall’Ateneo in merito agli elementi di cui i candidati devono avere conoscenza e ai requisiti necessari per coprire la posizione cui la procedura stessa fa riferimento. L’ente straniero, ricevute alla scadenza dell’avviso le domande di partecipazione alla selezione, provvede a una prima valutazione dei candidati, nei modi e nei tempi stabiliti nella convenzione medesima, individuando almeno tre candidature da proporre all’Ateneo. Costituita la rosa di candidati, prende avvio, ad opera dell’Ateneo, la seconda fase della selezione, affidata a una Commissione nominata dal Rettore e composta da almeno 3 membri.
6. A conclusione delle operazioni di valutazione comparativa dei curricula e dei titoli presentati dai soggetti segnalati dall’ente convenzionato, la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei, trasmettendo ai competenti uffici amministrativi, entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, gli atti relativi alla procedura di selezione. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di selezione, è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell’Ateneo, oltre che comunicata all’ente convenzionato. La graduatoria ha validità solo per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione. In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
Articolo 7 Conferimento degli incarichi
1. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
2. I contratti di cui all’art. 2, comma 3 - lettera a) e lettera c), possono essere rinnovati solo a condizione che l'attività didattica svolta dal titolare dell’incarico nell'anno precedente sia stata valutata positivamente dall'organo collegiale della struttura interessata, tenuto conto anche dei risultati dei questionari degli studenti; che la deliberazione con la quale l'organo medesimo approva il rinnovo per il successivo anno accademico preveda la persistenza delle originarie esigenze didattiche e che sussista la disponibilità finanziaria.
3. I contratti di cui all’art. 2, comma 3 - lettera b), possono essere stipulati, per non più di cinque anni consecutivi, con gli stessi soggetti, previa la loro partecipazione con esito positivo alle procedure annuali di selezione.
4. I contratti per il reclutamento degli esperti stranieri di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 2 possono essere stipulati, per non più di tre anni consecutivi, con gli stessi soggetti, a condizione che l’attività svolta dal titolare dell’incarico nell’anno precedente sia stata positivamente valutata dai docenti responsabili degli insegnamenti nel cui ambito gli incarichi sono stati assolti.
5. Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili
le norme del codice civile che disciplinano i contratti, e in particolare quelle relative alle prestazioni d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 e seguenti, nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Articolo 8
Diritti e doveri dei titolari di contratto per attività di insegnamento e per le attività formative di cui al comma 8 dell’art. 2.
1. Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento impegna il docente a prestare la propria opera, in relazione alle esigenze connesse, per tutto l’anno accademico e a presiedere le commissioni d’esame sino al completamento della sessione straordinaria dell’anno per il quale è stato stipulato il contratto, fatto salvo l’eventuale trattamento specifico da riservare ai titolari dei contratti di cui all’art. 2, comma 3 lettera c). Il professore a contratto è tenuto a rispettare il Codice di comportamento dell’Università e a svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state affidate. Dopo aver definito con il coordinatore del corso di studio le modalità di svolgimento dell’incarico, il docente svolge in piena autonomia il corso che gli è stato affidato, effettua le ore previste, presiede le commissioni di esame del corso da lui tenuto sino al completamento della sessione straordinaria dell’anno per il quale è stato stipulato il contratto e partecipa alla formazione delle Commissioni di esami di laurea. Segue inoltre gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università, svolge attività di tutorato e compiti di orientamento degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando calendari di ricevimento degli studenti e può partecipare alle riunioni del Collegio didattico di riferimento nei limiti stabiliti dallo Statuto dell’Ateneo. I professori a contratto nelle Scuole di specializzazione partecipano ai rispettivi Consigli con le modalità stabilite dall’apposita norma statutaria. E’ fatta salva la disciplina degli insegnamenti eventualmente attivati nell’ambito delle Scuole di dottorato, come determinata dall’apposito Regolamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, quarto capoverso.
2. Le attività didattiche svolte ai sensi del presente Regolamento sono annotate in un registro online che i docenti a contratto sono tenuti a compilare e a far approvare dal Presidente del Collegio didattico di riferimento. La validazione del registro informatico da parte del Presidente del Collegio didattico costituisce attestazione del regolare svolgimento dell’attività e presupposto per la liquidazione del compenso. Per i contratti che prevedono un impegno didattico superiore a cento ore i docenti interessati possono chiedere la corresponsione di un anticipo nel limite del 30% del relativo compenso. I lettori di scambio percepiscono il relativo compenso con cadenza mensile.
3. Coloro che stipulano un contratto con l’Università degli Studi di Milano che preveda l’assunzione della responsabilità di interi insegnamenti o di loro parti o moduli, ovvero l’assunzione di attività didattiche integrative, possono avvalersi del titolo di professore accompagnato dall’indicazione “a contratto” con la specificazione della materia d’insegnamento per tutto l’anno accademico e sino al completamento della sessione d’esame straordinaria dell’anno per il quale il contratto è stato stipulato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, ove compatibili, anche agli esperti stranieri cui sono affidate le attività formative previste al comma 8 dell’art. 2 del presente Regolamento, che possono avvalersi del titolo di “lettore di scambio dell’Università degli Studi di
Milano” per tutto l’anno accademico cui il contratto si riferisce.
Articolo 9
Regime di incompatibilità.
1. Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari degli incarichi didattici di cui al presente Regolamento possono svolgere altre attività o funzioni che non determinino un conflitto di interessi con la loro specifica posizione all'interno dell'Università e non arrechino pregiudizio all’Ateneo.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché rapporti di unione civile o di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, con un professore appartenente alla struttura che attribuisce il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. I contratti disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con la contemporanea titolarità dei contratti di cui all’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e di cui all’art. 24 della legge 240/2010, con la contemporanea titolarità di borse di studio conferite dall’Ateneo, nonché con la contemporanea iscrizione a corsi di dottorato di ricerca ovvero ad altri corsi di studio.
4. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall’art. 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
Articolo. 10
Trattamento previdenziale e assicurativo
1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni previste all’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Limitatamente al periodo della prestazione, l’Università provvede direttamente alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti titolari degli incarichi didattici.
Articolo 11
Decadenza e risoluzione del rapporto
1. Coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono a sottoscrivere il contratto entro il termine fissato dall’Amministrazione universitaria sono considerati decaduti.
2. Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione delle disposizioni contemplate dal precedente art. 9, ovvero qualora l’incaricato non inizi a svolgere nel termine stabilito dallo
stesso contratto le prescritte attività. Esso si intende altresì risolto di diritto nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora risulti oggettivamente impossibile adempiere alla prestazione per sopraggiunti comprovati motivi. In questo caso al docente incaricato spetta il corrispettivo pari alla parte di attività effettivamente eseguita e attestata dal responsabile della competente struttura.
3. Il contratto può essere risolto con motivato atto adottato dal Rettore, su richiesta della competente struttura, in caso di gravi e ripetute mancanze che pregiudichino l’intera prestazione imputabili al docente incaricato. Il contratto può essere inoltre risolto, prima della naturale scadenza, in caso di disattivazione dell’insegnamento dovuta a motivate esigenze didattiche.
Articolo 12 Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell’Ateneo. Con la sua entrata in vigore è abrogata la disciplina in materia di contratti contenuta nei previgenti atti regolamentari o deliberativi.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.