Assicurazione Incendio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: Polizza PROTEZIONE MUTUO INCENDIO ASSIMOCO
Documento redatto il 10 giugno 2019 - Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio e caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione
patrimoniale della Compagnia:
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia (SFCR)
disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, di cui si specificano i seguenti importi:
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Centro Direzionale “Milano Oltre” Palazzo Giotto – Xxx Xxxxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxx (XX) -Telefono 02/269621 – Fax 02/00000000 – www. xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx –
Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v.
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 03250760588 - R.E.A. n. 1086823 - P.I. n. 11259020151* – Impresa
autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18.07.1979
Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051)
*Per fatturazione Partita IVA n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
€ 162.348.853 | € 107.000.000 | € 28.072.294 |
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 82.314.943 | € 217.540.465 | 264% | € 37.041.724 | € 213.586.202 |
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Oltre a quanto previsto dal DIP, l’assicurazione risponde anche dei danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi riportati nel DIP e che abbiano colpito il fabbricato assicurato oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso. Il fabbricato che s’intende assicurare deve essere in buone condizioni di statica e manutenzione e avere strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiale incombustibile; mentre i solai e strutture portanti del tetto posso essere costruiti anche in materiali combustibili. Il fabbricato assicurabile con il presente prodotto deve avere una delle seguenti destinazioni d’uso: Civile: abitazioni, uffici e studi professionali, musei, pinacoteche, alberghi, pensioni, residence, bed & breakfast, ricoveri, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, palestre, chiese e relative dipendenze; Agricolo: abitazioni agricole, cantine, vinaie, rimesse per veicoli ed attrezzi, sale mungitura, stalle, depositi di fieno, depositi di paglia e che producano esclusivamente reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche e/o integrazioni); Commerciale: negozi per la vendita al minuto o all’ingrosso e relativi depositi; sono ammesse tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie all’attività considerata; Laboratori: piccole industrie, laboratori e relativi depositi; In corso di costruzione: realizzazione ex novo di fabbricato, per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità; In corso di ristrutturazione: ogni qualvolta vengono eseguite ristrutturazioni architettoniche e distributive e/o manutenzioni che interessano le strutture portanti del fabbricato e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi. In ogni caso, ove tale modifiche comportino a lavori ultimati un aggravamento di rischio, il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta ad Assimoco. Vuoto e inoccupato: quando risulta essere privo, anche per le relative dipendenze, di arredamento, arredamento domestico, attrezzatura, merci, merci speciali e non sia occupato da alcun soggetto. Nel caso fosse assicurata una porzione di fabbricato, l’Assicurazione comprende anche la quota, relativa alla porzione assicurata, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportato alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal Contraente e indicati puntualmente nella Scheda di Polizza. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
OPZIONE AUTOMATICA | Se il Contraente opta per il pagamento del premio in un’unica soluzione e l’Assicurazione ha una durata pari o superiore a due anni, beneficia di uno sconto del 15%. In tal caso, nella Scheda di polizza viene riportato l’importo del premio scontato. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRI I DANNI DA EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI | La presente garanzia, se scelta dal Contraente, opera in aggiunta a quanto previsto all’Art. 2 – I DANNI ASSICURATI, e prevede le seguenti garanzie di cui riportiamo i principali danni assicurati: Eventi naturali Assimoco indennizza, nei limiti della somma assicurata per il fabbricato, i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, caduta alberi, trombe d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di fabbricati, assicurati o non. |
Eventi socio-politici Assimoco, nel limite della somma assicurata per il fabbricato, indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sovraccarico di neve Assimoco indennizza i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero alle parti interne dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. | |
La presente garanzia, se scelta dal Contraente, opera in aggiunta a quanto previsto all’Art. 5 – GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI DA EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI, e prevede le seguenti garanzie di cui riportiamo i principali danni assicurati: | |
GARANZIA | |
ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI D’ACQUA E DA | Danni d’acqua Assimoco indennizza, nel limite della somma assicurata per il fabbricato, i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da fuoriuscita di acqua – esclusa acqua piovana – a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici di pertinenza del fabbricato assicurato o contenente le cose medesime. |
FENOMENO | |
ELETTRICO | Fenomeno elettrico Assimoco indennizza, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e direttamente causati al fabbricato assicurato da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica su macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato. |
GARANZIA | La presente garanzia, se scelta dal Contraente, opera in aggiunta a quanto previsto all’Art. 2 – I DANNI ASSICURATI, e prevede la seguente garanzia di cui riportiamo i principali danni assicurati: Ricorso Terzi Assimoco si obbliga a tenere l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto e riportato nella Scheda di Polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia accessoria e facoltativa vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. |
ACCESSORIA E | |
FACOLTATIVA | |
CONTRO I DANNI A | |
TERZI |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto previsto dal DIP, non sono assicurabili fabbricati e/o porzioni che non siano gravati da ipoteca in dipendenza di contratti di mutuo erogati da una Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale ed Artigiana presso la quale il Contraente e/o l’Assicurato sia cliente. Non sono assicurabili fabbricati e/o porzioni che non siano ubicati entro i confini della Repubblica Italiana. Assimoco NON assicura i fabbricati che abbiamo la seguente destinazione d’uso: - lavorazione e/o deposito di esplosivi, pirotecnica, fiammiferi; |
- lavorazione e/o deposito di stracci, ovatte, carta da macero, cartaccia, abiti usati; - lavorazione e/o deposito di materie plastiche espanse e/o alveolari, poliuretani espansi; - lavorazione e/o deposito di materiali radioattivi/impiego di energia nucleare; - rischi off-shore; - allevamenti industriali di bestiame; - industrie enologiche, casearie, olearie, molitorie; - petrolchimici; - depositi intensivi, intendendosi per tali quelli con altezza di impilamento merci uguale o superiore a 10 metri; - lavorazione e/o deposito di cellulosa e carta da paglia, canne ed altre materie vegetali; - discoteche, night club, piano bar, locali notturni in genere, sale giochi in genere; - cinema, teatri; - trattamento e/o compostaggio e/o raccolta di rifiuti di qualsiasi genere; - impianti/centrali a biomassa; - giostre, spettacoli viaggianti, luna park, cantieri navali, rimessaggio o vendita imbarcazioni; - stabilimenti balneari; - uffici e sedi di compagnie aeree, partiti politici e/o sindacali; - fabbrica di armi; - allevamenti di animali da pelliccia; - sale scommesse, case da gioco (casinò) e sale Bingo. Non sono altresì assicurabili i fabbricati di interesse storico – artistico e quelli abbandonati. |
Ci sono limiti di copertura? |
Di seguito le informazioni integrative rispetto a quelle fornite nel DIP: Onorari Periti: fino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile a termini di polizza, con il massimo di € 2.500,00. Spese di demolizione e sgombero: fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato, con il massimo di € 250.000,00 con esclusione delle spese di smaltimento dei materiali tossici e nocivi di cui al D. lgs. N. 22/97 e successive modifiche e integrazioni. Ad integrazione a quanto contenuto nel DIP, Assimoco NON indennizza i danni: - alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; - di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione (salvo quanto previsto dalla garanzia accessoria e facoltativa di cui all’Art. 6.2 – Fenomeno elettrico, se operante); - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; - di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Per la GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI DA EVENTI NATURALI E SOCIO-POLITICI sono previste le seguenti principali esclusioni e limitazioni: Eventi naturali Assimoco NON indennizza i danni: 1 verificatisi alle parti interne del fabbricato, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici; 2 causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; |
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- gelo;
- neve;
- cedimento o franamento del terreno;
anche se verificatesi a seguito degli eventi atmosferici; 3 subiti da:
- fabbricato in corso di costruzione, fabbricato in corso di ristrutturazione e fabbricato vuoto e inoccupato;
- impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, tende e tendoni parasole, antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
Eventi socio-politici
Assimoco NON indennizza i danni subiti dal fabbricato in corso di costruzione, dal fabbricato in corso di ristrutturazione e dal fabbricato vuoto e inoccupato.
Sovraccarico di neve
Assimoco NON indennizza i danni causati:
- al fabbricato non conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- al fabbricato in corso in corso di costruzione, fabbricato in corso di ristrutturazione (a meno che detta ristrutturazione sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e fabbricato vuoto e inoccupato;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, impianti fotovoltaici, pannelli solari termici, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
In nessun caso la Assimoco pagherà, per singolo sinistro da sovraccarico neve, importo superiore al 40 % della somma assicurata per il fabbricato.
Per la GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI D’ACQUA E DA FENOMENO ELETTRICO sono
previste le seguenti principali esclusioni e limitazioni:
Danni d’acqua
Assimoco NON indennizza:
- i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, nonché quelli determinati da usura;
- i danni subiti da un fabbricato in corso di costruzione, un fabbricato in corso di ristrutturazione o da un fabbricato vuoto e inoccupato;
- le spese per la riparazione e la ricerca del guasto qualora la rottura accidentale degli impianti non abbia causato danni materiali e direttamente constatabili al fabbricato assicurato.
Sono comprese, fino alla concorrenza dell’1 % della somma assicurata per il fabbricato, con il limite di € 2.500,00 per sinistro e annualità assicurativa, le spese per la riparazione della rottura, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la ricerca del guasto, per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.
Fenomeno elettrico
Assimoco NON indennizza i danni:
- dovuti a usura, manomissione, corrosione, ossidazione, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- causati da carenza di manutenzione;
- agli impianti fotovoltaici e ai pannelli solari termici.
La garanzia è prestata entro il limite di € 2.500,00 per sinistro e anno assicurativo.
La GARANZIA ACCESSORIA E FACOLTATIVA CONTRO I DANNI A TERZI prevede le seguenti principali esclusioni e limitazioni:
La Garanzia contro i danni alle cose di terzi NON comprende i danni:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
La presente garanzia accessoria e facoltativa vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, fino alla concorrenza del
10% del massimale per essa convenuto e riportato nella Scheda di polizza.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Assimoco secondo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all’Intermediario assicurativo che ha rilasciato la polizza oppure ad Assimoco entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad Assimoco; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Assimoco o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di una delle prime due incombenze può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO Assimoco comunica all’Assicurato, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’indennizzo o i motivi per cui non ritiene di formularla. Assimoco provvederà al pagamento dell’indennizzo entro 15 giorni dal pervenimento dell’accettazione della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che i danni siano causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. ANTICIPO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro e su richiesta dell’Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la data di denuncia, Assimoco anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l’ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo. Questo anticipo sull’indennizzo sarà dovuto in presenza di tutte le cinque seguenti condizioni: - che l’ammontare presumibile del danno indennizzabile sia superiore al 20% della somma assicurata; |
- che non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del sinistro; - che non sussistano sull’immobile oggetto di assicurazione vincoli, interessi di terzi e/o ipoteche; - che l’Assicurato non si trovi in stato fallimentare. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Rimborso | Assimoco rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso al verificarsi dei seguenti casi: - richiesta del Contraente di annullamento a seguito estinzione anticipata del (eliminare) mutuo ipotecario; - richiesta del Contraente di annullamento a seguito di trasferimento del mutuo ipotecario; - recesso da parte del Contraente o di Assimoco (quest’ultima solo se il contraente è persona Giuridica) dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo; - alienazione del fabbricato assicurato; - diminuzione del rischio, in tal caso Assimoco è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente, qualora sia una persona fisica, ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso. Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla data di scadenza indicata nel contratto di assicurazione. |
Risoluzione | La risoluzione del contratto può avvenire al verificarsi dei seguenti casi: - richiesta del Contraente di annullamento a seguito estinzione anticipata del mutuo ipotecario; - richiesta del Contraente di annullamento a seguito di trasferimento del mutuo ipotecario; - recesso da parte del Contraente o di Assimoco (quest’ultima solo se contraente persona Giuridica) dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo; - alienazione del fabbricato assicurato; - invio della disdetta da parte del Contraente o di Assimoco. |
La polizza assicura fabbricati e/o porzioni gravanti da ipoteca in dipendenza di contratti di mutuo erogati da una
Banca di Credito Cooperativo o Cassa Rurale ed Artigiana presso la quale il Contraente e/o l’Assicurato sia cliente.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi relativi alla gestione del prodotto | Quota parte percepita mediamente dagli intermediari |
39,40% | 69,52% |
Premio medio raccolto | Costi medi a carico del Contraente | Parte percepita dagli intermediari |
€ 145,15 | € 57,20 | € 39,80 |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A.. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o |
Costi di intermediazione
Di seguito si espongono le informazioni relative ai costi a carico del Contraente, con riferimento al presente prodotto, sulla base dei dati estratti dal Bilancio 2017.
Applicando questi valori al premio medio raccolto da Assimoco per il prodotto nel corso dell’esercizio 2017, risultano
i seguenti importi:
Quali costi devo sostenere?
collaboratori, in particolare, quelli attuati in violazione delle regole di comportamento di cui alla Parte III, Titolo II, Capo I e II del Regolamento IVASS n° 40/2018. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’allegato 4 che viene consegnato dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. | |
All’IVASS | Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: 🟏 dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 🟏 l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 🟏 una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 🟏 la copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 🟏 ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | Negoziazione assistita (l. 10/11/2014, n. 162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente da Assimoco, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; |
b) fra due Periti nominati uno da Assimoco e uno dal Contraente con apposito atto unico, a seguito di richiesta di una delle parti. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.