CAPO I
Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
approvato con atto consiliare n. 12 del 03/03/2017
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Ambito e finalità
Art. 2 Riferimenti normativi Art. 3 Definizioni
Art. 4 Gestione del servizio e controlli
CAPO II OCCUPAZIONI
Art. 5 Occupazioni in genere Art. 6 Occupazione abusiva Art. 7 Occupazioni di urgenza
CAPO III
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 8 Soggetto passivo Art. 9 Spese di istruttoria
Art. 10 Determinazione della tariffa base
Art. 11 Coefficienti moltiplicatori di specificità Art. 12 Determinazione del canone
Art. 13 Xxxxxxxxx e agevolazioni Art. 14 Circostanze particolari
Art. 15 Periodo estivo, pubblici esercizi Art. 16 Cavalletti
Art. 17 Copertura di spazi pubblici
CAPO IV
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, XXXXXXX E REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE
Art. 18 Domanda di occupazione Art. 19 Contenuto della domanda Art. 20 Istruttoria e richiesta di pareri Art. 21 Deposito cauzionale
Art. 22 Contenuto e caratteristiche della concessione Art. 23 Obblighi inerenti la concessione
Art. 24 Modifica – sospensione – revoca - rinuncia Art. 25 Decadenza
Art. 26 Rinnovo
Art. 27 Versamento del canone
Art. 28 Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi Art. 29 Competenze della Giunta comunale
Art. 30 Sanzioni
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 Norme transitorie e abrogazioni
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito e finalità
1. Il presente regolamento, da ora semplicemente “regolamento”, istituisce il canone per le occupazioni di suolo e spazio pubblici, ne determina la misura, disciplina le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione nonché di versamento e di riscossione anche coattiva, prevede le agevolazioni e le sanzioni, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 446/1997, con particolare riguardo all’articolo 63. Avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui ai commi seguenti, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all’uso pubblico dell’area stessa.
2. A tale scopo le strade, piazze e zone del Comune sono classificate, sensi dell’art. 2, comma 7, del vigente codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992, in n. 3 categorie (centro storico, centro abitato del capoluogo e tutte le altre zone), secondo l’individuazione del P.R.G. vigente e della deliberazione di G.C. n.70 del 18.05.2004 e successive modifiche in base alla loro importanza, ricavata dagli elenchi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Nel caso l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Le strade di nuova costruzione saranno considerate appartenenti, qualora ricadano in più categorie, in quella meno onerosa; resta salva la possibilità della loro classificazione da parte della Giunta comunale in sede di rideterminazione delle tariffe del canone.
Art. 2 - Riferimenti normativi
1. Il regolamento dà attuazione all’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 secondo il seguente spiegamento delle sue specifiche disposizioni:
- per le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione di cui al comma 2/a: articoli 18-24;
- per la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici di cui al comma 2/b: articolo 1, comma 2;
- per la indicazione analitica della tariffa e previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività di cui al comma 2/c: articoli 10-14;
- per le modalità e termini di pagamento del canone di cui al comma 2/d: articoli 27-28;
- per le speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali di cui al comma 2/e: articolo13;
- per le sanzioni per le occupazioni abusive di cui al comma 2/g: articoli 6 e 30, comma2;
- per le sanzioni amministrative pecuniarie per la inosservanza del regolamento di cui al comma 2/g-bis: articolo 30.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente atto si definisce:
a) canone o tariffa, il corrispettivo in denaro che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente regolamento;
b) concessione, il provvedimento amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione permanente o temporanea;
c) titolare, la persona alla quale è intestata la concessione anche per conto di un ente o un soggetto sia pubblico che privato;
d) occupazione, la disponibilità o lo stanziamento anche di fatto su suolo o spazio pubblico che consente una utilizzazione particolare dello stesso con conseguente sottrazione all’uso generale della collettività;
e) occupazione abusiva, l’occupazione effettuata senza atto di concessione, o senza la sua materiale disponibilità, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o
dichiarato decaduto o estinto; ed inoltre la occupazione esercitata in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti dall’atto di concessione;
f) occupazione permanente, la occupazione di carattere stabile effettuata a seguito di atto di concessione che comporta o meno l’esistenza di manufatti o impianti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione non è inferiore all’anno;
g) occupazione temporanea, la occupazione effettuata, anche con manufatti non infissi al suolo in modo permanente, la cui durata risultante dall’atto di concessione è inferiore all’anno; può essere giornaliera, settimanale o mensile o comunque periodica; ed inoltre, la occupazione delle aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche realizzata dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori; le occupazioni con cantieri sono, per la loro natura, classificate temporanee;
h) patrimonio indisponibile, le aree di proprietà del Comune rispettivamente utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di concessione;
i) suolo o spazio pubblico, le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di uso pubblico;
j) attrezzature, gazebo (struttura coperta ma aperta ai lati realizzata con diversi materiali), de hors (spazio esterno variamente delimitato di un pubblico esercizio), sedie, tavoli, ombrelloni con piantana e simili, utilizzati per la comodità dei clienti e servizio all’esterno; pedane e simili per appoggio di strumenti musicali e artisti e simili;
k) xxxxxxxx, l’organizzazione di uomini e mezzi volta alla realizzazione di opere e lavori;
l) grandi eventi, le attività di animazione musicale e/o sportiva e/o del tempo libero a prevalente interesse commerciale, ancorché in collaborazione e/o con il patrocinio dell’amministrazione comunale o di altro ente anche territoriale;
m) occupazioni non commerciali, quelle che non comportano alcuna attività di tipo pubblicitario o promozionale a rilevanza commerciale, di vendita e/o di somministrazione anche ad offerta libera, ad eccezione della sola somministrazione gratuita;
n) mercatino dei portici, il mercatino dell’usato e dell’antiquariato di Piove di Sacco, istituito con deliberazione C.C. n. 76 del 28 novembre 1997 (e successive modificazioni e integrazioni) ai sensi della L.R. n. 8/1995 e poi dell’art. 9 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001;
a. mostre-mercato, eventi di tipo espositivo-commerciali incentrati su uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperti alla generalità del pubblico, diretti alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti (L.R. 11/2002, art. 2, comma 2/c e art. 5, commi 2 e 3). Sono approvate di volta in volta con provvedimento della
o) Giunta comunale;
p) festa patronale, ricorrenza del santo patrono come da calendario civile e/o religioso, per ciascuna località comunale; si considera la occupazione effettuata direttamente dai locali comitati per i festeggiamenti;
q) cavalletto, un elemento appoggiato al suolo, realizzato mediante il collegamento a compasso lungo il lato corto di due pannelli rettangolari di materiale rigido; il messaggio da esporre – per menù o per prodotti di giornata o in offerta o comunque pubblicitari di beni e servizi collocati all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali o produttivi su suolo pubblico
- può essere riportato su entrambe le facce del cavalletto anche mediante affissione di manifesti sui pannelli.
Art. 4 - Gestione del servizio e controlli
1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone può essere gestito:
a) in forma diretta, oppure
b) in concessione a terzi; in questo caso l’amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione inerente la gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.
2. L’atto concessorio viene consegnato al richiedente soltanto previa verifica della correttezza della quantificazione del canone e dei pagamenti previsti.
3. Il gestore del servizio effettua i controlli sulla correttezza delle occupazioni e ne rileva e eventuali inosservanze anche ai fini della elevazione delle previste sanzioni.
CAPO II OCCUPAZIONI
Art. 5 - Occupazioni in genere
1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubblici, che comporti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata.
2. Sono soggette al canone le occupazioni:
a) di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, di strade, corsi, piazze e relativi spazi soprastanti e sottostanti e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
b) di spazi sottostanti il suolo medesimo poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Lo spazio pubblico si intende occupato quando non sia nella integrale disponibilità comune, indipendentemente dal fatto che il titolare della concessione lo utilizzi o meno.
4. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio e dal Regolamento per l’installazione della pubblicità stradale e degli elementi di arredo urbano, l'occupazione di marciapiedi o portici con chioschi, tavoli, sedie, panchine ed altre installazioni può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori delle zone interessate da totale interdizione del traffico veicolare, non potrà essere inferiore a ml. 2 (due).
5. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Nelle zone interessate da traffico veicolare l'occupazione dovrà realizzarsi su area non adiacente il fabbricato. Nelle zone pedonali l'occupazione dovrà obbligatoriamente realizzarsi su area adiacente il fabbricato in uso al concessionario.
6. Nei periodi e orari non previsti dalla concessione, lo spazio deve essere liberato a cura del titolare e tutte indistintamente le attrezzature collocate in altro sito a sua disposizione. In caso contrario il suolo si considera abusivamente occupato e si applica il canone con le maggiorazioni previste dall’art. 30, comma 2.
7. Se per l’accatastamento delle attrezzature viene richiesta la disponibilità di spazio pubblico, qualora non vi ostino ragioni di pubblico interesse o utilità, si applica il canone e viene rilasciata la relativa concessione. Le attrezzature devono essere accatastate in maniera ordinata e non sparpagliate sull’area.
8. Il regolamento non si applica alle occupazioni disciplinate da altri specifici atti; e in ogni caso alle occupazioni che non si protraggono per più di 60 (sessanta) minuti o per le quali non è comunque previsto un atto di concessione da parte del Comune.
9. Non necessitano altresì della concessione di cui al regolamento, bensì del provvedimento di viabilità se necessario, le occupazioni effettuate:
a) con dissuasori di sosta, parcometri, parchimetri, apparecchi per il controllo delle zone a traffico limitato e della velocità dei veicoli e segnali complementari così come previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione;
b) anche da privati, per lavori per conto del Comune di Piove di Sacco per l’area dichiarata necessaria per lo svolgimento dei lavori dal direttore degli stessi o dal tecnico comunale competente.
Art. 6 - Occupazione abusiva
1. In caso di occupazione abusiva è disposta, previa contestazione della relativa violazione, l’immediata rimozione dei materiali o demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici. In caso di inottemperanza si procede d’ufficio con il conseguente addebito agli occupanti delle spese relative.
2. Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l’irregolarità dell’occupazione.
3. L’occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell’occupazione.
4. Per il periodo di occupazione abusiva accertata, fatta salva l’applicazione delle sanzioni, è applicata la tariffa prevista per le analoghe tipologie riferite alle normali occupazioni senza alcun abbattimento per le agevolazioni. All’occupante non è rilasciata alcuna altra concessione finché non abbia sanato la occupazione contestata.
Art. 7 - Occupazioni di urgenza
1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta la immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l’interessato deve darne immediata comunicazione al Settore comunale competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.
2. La mancata comunicazione o l’accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione di urgenza si configurano ad ogni effetto come occupazione abusiva.
CAPO III
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 8 - Soggetto passivo
1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall’occupante di fatto; quando vi sia una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti al pagamento in solido.
2. Il concessionario cui è eventualmente affidata la gestione del mercatino è tenuto al pagamento del canone relativamente all’area occupata dagli hobbisti.
3. L’organizzatore della mostra-mercato è tenuto al pagamento del canone relativamente all’area occupata dagli operatori professionali che vi partecipano.
Art. 9 - Spese di istruttoria
1. Con la domanda di occupazione il richiedente che sia operatore economico od organizzatore di mostra-mercato è tenuto a corrispondere contestualmente le spese di istruttoria e gli eventuali diritti di segreteria. Qualora la domanda non sia integrata con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria entro 3 giorni dal ricevimento del sollecito, sarà archiviata senza ulteriori provvedimenti. Gli importi versati a titolo di spese di istruttoria non sono comunque rimborsabili.
2. Qualora rientri tra le tipologie di occupazione per le quali non è prevista la presentazione per via telematica attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), la domanda di occupazione deve obbligatoriamente indicare l’indirizzo e-mail o il fax o la pec dell’interessato presso il quale l’ufficio trasmette richieste di integrazioni, solleciti o fornisce comunicazioni inerenti la pratica.
3. Per le domande di occupazione di suolo pubblico il cui rilascio prevede un’istruttoria semplice e per lo più formale è prevista una spesa di € 20,00.
4. Nel caso in cui la domanda richieda verifiche tecniche e l’esame con sopralluoghi sul territorio, a parziale copertura e rimborso delle spese istruttorie, è previsto un corrispettivo monetario che viene determinato in € 50,00.
Art. 10 - Determinazione della tariffa base
1. Avuto riguardo delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui all’art. 1, comma 2 del regolamento, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, sono stabilite a partire dall’anno 2014 le seguenti tariffe:
a) occupazione permanente:
− € 36,67 annua per metro quadro o lineare
− € 31,25 annua per metro quadro o lineare per pubblici esercizi
b) occupazione temporanea: € 1,84 giornaliera per metro quadro o metro lineare.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, le tariffe sono adeguate all’indice Istat annuo.
Art. 11 - Coefficienti moltiplicatori di specificità
1. Alla tariffa base si applicano, in ragione delle diverse zone, i seguenti coefficienti moltiplicatori:
− I categoria – Centro Storico = 2
− II categoria – Centro abitato del Capoluogo = 1,60
− III categoria - Tutte le altre zone = 1
2. In relazione al valore economico delle attività per le quali è richiesta l’occupazione, alla loro tipologia, finalità e specificità, si applicano inoltre i seguenti coefficienti:
a) occupazione permanente:
a. ordinaria-generica di suolo e sottosuolo comunale 1
b. con tende, insegne e simili - tariffa forfetaria 1,5
b) occupazioni temporanee:
a. attività commerciali e/o di somministrazione alimenti e bevande o ad esse funzionali, attività espositiva ed attività non commerciali (associazioni, partiti, enti di ricerca e beneficienza, movimenti politici e sociali, ecc.) qualora superino le giornate e le metrature massime previste per l’esenzione dal canone di cui all’art. 13 del presente regolamento, attività commerciali o espositive di opere dell’ingegno a carattere creativo 0,064;
b. con striscioni pubblicitari (tariffa a metro lineare), cavalletto (tariffa a mq. 1) 1
c. mercati settimanali 0,11
x. xxxxx e sagre 0,35
e. spettacoli viaggianti 0,026 (caravans al seguito di spettacolo viaggiante, in categoria I
0,06)
f. circensi 0,030;
g. plance pubblicitarie 0,20
h. feste patronali 0,035
i. commercianti all’ingrosso 0,07
j. con xxxxxxxx e lavori di scavo 0,123.
k. occupazioni varie di altro genere (traslochi, potatura piante, ecc.) 0,123
Art. 12 - Determinazione del canone
1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti articoli 10 e 11 con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione. Il risultato complessivo è arrotondato all’unità superiore.
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento del canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, rilevate dalle medesime aziende al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero conteggiato sulla base del numero dei giorni risultanti fra la data di inizio e quella di fine concessione.
Art. 13 – Esenzioni
1. Sono soggette alla richiesta, presentata almeno 15 gg. prima della data che interessa, ma esenti dal pagamento del canone e delle spese di istruttoria le occupazioni:
a) effettuate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato. Si considera effettuata direttamente dal Comune di Piove di Sacco, fatta salva diversa determinazione della Giunta comunale, la occupazione di vasta area messa a disposizione in occasione della rassegna espositiva annuale “Saccisica in mostra”, comunque denominata;
b) permanenti con tombinamenti situate nelle diverse zone del Comune comprese quelle che insistono lungo strade extraurbane ma risultino ora indispensabili ai fini della sicurezza pubblica o privata;
c) con tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, gli specchi parabolici nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili anche alla relativa imposta, nonché le targhe;
d) con passi carrai debitamente autorizzati;
e) per la partecipazione alla Fiera franca di X. Xxxxxxx - Patrono della Città – l’11 Novembre, da parte di titolari di concessione di suolo pubblico, per tutte occupazioni commerciali e non commerciali;
f) per manifestazioni o iniziative aperte alla generalità del pubblico con accesso libero e gratuito organizzate da soggetti (a titolo esemplificativo: Pro Loco, associazioni di categoria, associazioni iscritte negli albi regionale e comunale), individuati di volta in volta con apposito provvedimento della Giunta comunale; resta ferma nelle medesime circostanze l’applicazione del canone agli spazi utilizzati, anche da terzi, per scopo commerciali o comunque di lucro. La esenzione dal canone equivale a tutti gli effetti al contributo comunale per la realizzazione di queste manifestazioni;
g) non commerciali della durata massima di 1 (una) giornata effettuate da scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado attive sul territorio, associazioni iscritte nel registro comunale o nell’apposito albo regionale, enti pubblici e privati di ricerca e di beneficienza, movimenti politici e sociali (compresi i partiti e i sindacati), fino ad una superficie massima di mq. 10 (dieci), per un numero massimo di 5 (cinque) giornate nell’anno solare anche con un’unica richiesta. Le occupazioni da parte dei movimenti e partiti politici durante la campagna elettorale di qualsiasi tipo non fanno cumulo per le 5 giornate suindicate;
h) effettuate con bacheche dalle associazioni di ex combattenti, associazioni Onlus e partiti politici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica;
i) effettuate con elementi di arredo urbano (fioriere, aiuole, panchine e altro) autorizzate nell’ambito di apposito piano e disciplinate da accordi formali con il Comune, nonché addobbi natalizi e similari – che non rechino messaggi pubblicitari (tali non si considerano le eventuali sponsorizzazioni reclamate per l’addobbo);
j) per inaugurazioni in unica data per nuova gestione di attività commerciali e pubblici esercizi per max 10 mq.;
k) da parte delle locali organizzazioni di beneficenza iscritte nel registro comunale delle associazioni che operano unicamente in regime di volontariato per obiettivi filantropici (carità, istruzione e simili), nonché delle Onlus anche per l’effettuazione di attività di vendita e/o somministrazione se ed in quanto strumentali e sussidiarie rispetto alle proprie finalità statutarie;
l) il cui canone non supera l’importo di € 5.
6. Nell’atto di concessione è indicato anche l’importo del canone esentato. L’esenzione di qualsiasi entità decade qualora si realizzi un’ipotesi di decadenza di cui all’art. 25.
Art. 14 – Circostanze particolari
1. Per gli hobbisti del mercatino dei portici il canone è stabilito in misura forfetaria di € 5,00 per ciascun posteggio assegnato; nelle mostre-mercato il canone è stabilito in misura pari al 50 percento di quanto stabilito per la pari misura per gli operatori professionali e si applica sulla media di ampiezza dei posteggi previsti.
2. La Giunta comunale può mettere a disposizione idonee aree per i grandi eventi anche mediante convenzione pluriennale previo avviso pubblico e condizioni con offerte al rialzo rispetto al canone/coefficiente applicabile.
Art. 15 – Isola pedonale, pubblici esercizi
1. Nel periodo che va dal fine settimana che comprende il 1° giugno al fine settimana che comprende il 30 agosto, salvo eventuale proroga fino al secondo fine settimana di settembre, è istituita la tradizionale Isola pedonale nel Centro storico cittadino (area classificata come I categoria).
2. Nel contesto dell’Isola pedonale i pubblici esercenti ricadenti nell’area possono chiedere entro e non oltre il 30 aprile l’occupazione di spazi pubblici antistanti gli esercizi.
3. L’esercente autorizzato ad occupare parte di una piazza (compresa nella categoria I “Centro Storico”), per sua natura comunque interdetta al traffico veicolare, è tenuto al pagamento del canone determinato con l’aggiuntiva di una quota forfetaria di € 150,00.
4. L’area pubblica o ad uso pubblico richiesta in occupazione va determinata, per l’intero periodo dell’Isola pedonale, una sola volta per non più di due distinte tipologie/ampiezze nell’arco della settimana, e non è suscettibile di variazione.
5. In occasione di particolari eventi, per non più di 2 volte distinte, può essere richiesto un ampliamento dell’area e della tipologia giornaliera già autorizzati, almeno 8 giorni prima dell’evento stesso, e previo pagamento del doppio delle spese di istruttoria previste.
Art 16 - Cavalletti
1. L'esposizione di cavalletti pubblicitari su aree di uso pubblico è soggetta all'ottenimento della preventiva autorizzazione del Comune che include anche l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. L'autorizzazione è comunque necessaria anche per l'installazione dei cavalletti su area privata qualora il messaggio pubblicitario sia visibile anche da area ad uso pubblico.
2. La collocazione di cavalletti è consentita unicamente nel rispetto di tutti i seguenti criteri:
a) un solo cavalletto per ciascun esercizio;
b) se il cavalletto espositore del menù è collocato all’interno della superficie privata propria dell’esercizio (distesa):
a. si può collocare sulla struttura esistente o di progetto;
b. si può collocare in prossimità della stessa (max cm. 50);
c. il cavalletto è collocato in aree limitrofe/adiacenti al locale o all’interno dei confini dell’attività nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm. 120);
d. il cavalletto è collocabile all’intersezione più vicina nel rispetto di quanto prevede il codice della strada (locali con particolari problematiche di visibilità);
e. ogni cavalletto pubblicitario non potrà avere superficie superiore a mq. 1,00 per ogni faccia;
f. non è consentito ancorare i cavalletti pubblicitari alle alberature o piante.
3. Eventuali danni a cose e persone conseguenti alla posa del cavalletto sono imputabili esclusivamente al titolare.
17 - Copertura di spazi pubblici
1. Sull’area pubblica antistante o adiacente a pubblici esercizi è consentita la copertura, in via temporanea o permanente, di spazi esterni. L’acquisizione del titolo edilizio, ove prescritto, è condizione per il rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico. Nei casi di opere temporanee che costituiscono attività edilizia libera, la richiesta di occupazione di suolo pubblico tiene luogo della comunicazione prevista dal D.P.R. 380/2001; in tali casi, il responsabile del procedimento può chiedere parere all’ufficio tecnico comunale in ordine alla installazione del manufatto oggetto della richiesta di occupazione.
CAPO IV
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, XXXXXXX E REVOCA DELL’ATTO DI CONCESSIONE
Art. 18 - Domanda di occupazione
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 15 ed eventuali eccezioni previste da specifiche normative di settore, chi intenda occupare suolo pubblico presenta richiesta di concessione al Comune tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), completa di tutta la documentazione almeno:
a) 45 giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione se permanente,
b) 30 giorni prima se temporanea; per le occupazioni temporanee, anche in periodi e circostanze diverse, nel corso dell’anno solare, può essere presentata una richiesta cumulativa con il dettaglio delle date che interessano.
2. Per le occupazioni con cantieri la domanda di concessione è presentata almeno 30 giorni prima della data indicata per l’inizio dell’occupazione. Considerate le particolari caratteristiche
dell’attività edilizia, è prevista una procedura celere che consente all’interessato di presentare la domanda di occupazione al massimo 7 giorni prima della data prevista per l’occupazione, con applicazione del raddoppio delle spese di istruttoria.
3. Chi intenda collocare, anche in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di concessione.
4. Nel periodo elettorale, con inizio dalla data della convocazione dei comizi elettorali, si applicano ai partiti e movimenti politici nonché ai promotori e fiancheggiatori, le speciali disposizioni in materia.
Art. 19 - Contenuto della domanda
1. La domanda è redatta su modulo predisposto dal competente servizio Suap accompagnata:
a) dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;
b) dalla planimetria dell’area richiesta di occupazione quando si tratti di attività produttive;
c) dall’elaborato grafico, dalla planimetria e ogni altro documento previsto rispettivamente dal regolamento edilizio per le occupazioni finalizzate alla costruzione o all’installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, e dal codice della Strada per le occupazioni con cantieri.
2. Per l’installazione di mezzi pubblicitari e di arredo urbano nel territorio comunale di Piove di Sacco, nelle varie forme e tipologie previste e consentite dalle vigenti normative, si rimanda alle disposizioni contenute nel “Regolamento per installazione della pubblicità stradale e degli elementi di arredo urbano” approvato con D.C.C. n. 62/2014.
Art. 20 - Istruttoria e richiesta di pareri
1. A fronte della domanda di occupazione, il responsabile del procedimento:
a) richiede ogni ulteriore informazione, compresi disegni, certificazioni tecniche o altri documenti ritenuti utili per una regolare istruttoria;
b) provvede all’acquisizione degli eventuali pareri da parte dei competenti Uffici comunali, i quali potranno anche indicare speciali norme o prescrizioni che ritengano necessarie siano inserite nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell’interesse generale;
c) promuove, se del caso, il parere della Commissione edilizia comunale che si esprime entro 15 (quindici) giorni.
2. Qualora la occupazione permanente sia finalizzata alla costruzione o all’installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la domanda è oggetto di contemporanea istruttoria anche ai fini del rilascio del relativo permesso a costruire qualora necessario; in caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.
3. Qualora l’occupazione si riferisca a manufatti pubblicitari, l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.23 del codice della strada comprende anche la concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Sono fatte salve altre modalità valutate di volta in volta in ragione delle caratteristiche dell’occupazione.
Art. 21 - Deposito cauzionale
1. A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione il Comune può richiedere la costituzione di un deposito cauzionale o la stipula di apposita polizza fideiussoria a favore del Comune stesso; quest’ultima modalità è obbligatoria in caso di occupazioni per cantieri.
2. Il deposito verrà restituito o la polizza svincolata alla cessazione dell’occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
Art. 22 - Contenuto e caratteristiche della concessione
1. La concessione contiene:
a) gli elementi identificativi del richiedente e quelli essenziali della richiesta;
b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata.
La concessione è ritirata dal titolare soltanto previa esibizione della ricevuta del versamento del canone dovuto, per intero o per la rata prevista, a seconda dei casi; la occupazione temporanea di durata inferiore alle 24 ore ha corso soltanto a seguito dell’avvenuto pagamento dell’intero importo dovuto.
2. La concessione ha le seguenti caratteristiche:
− è personale,
− non può essere ceduta,
− è subordinata al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche,
− esplica effetti per la località, la durata, la superficie, l’uso per i quali è rilasciata,
− non costituisce autorizzazione per il titolare all’esercizio di altre attività.
3. In nessun caso è possibile da parte del titolare la sub-concessione sotto qualsiasi forma; qualora si ritenga opportuna sull’area la presenza di operatori commerciali e non a complemento della manifestazione lì programmata, costoro sono soggetti ad autonoma concessione secondo quanto previsto nel presente regolamento.
Art. 23 - Obblighi inerenti la concessione
1. Il titolare ha l’obbligo di:
a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere immediatamente lo spazio in pristino al termine della concessione, qualora la stessa non sia stata prorogata; in mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese a carico dell’inadempiente;
b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto, in originale o copia, anche digitale, che legittima l’occupazione;
c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell’occupazione;
d) versare il canone annuo per le occupazioni permanenti e alle scadenze previste per le occupazioni temporanee;
e) non danneggiare il suolo, lo spazio ed i beni pubblici oggetto della occupazione, rispettare le prescrizioni riportate nella concessione;
f) attenersi alle prescrizioni relative alla sicurezza stradale ed alla eventuale segnaletica di cantiere, contenute nel codice della strada;
g) richiedere, se prevista, ordinanza per la diversa regolazione della circolazione.
2. Tutte le concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e sono revocabili a insindacabile giudizio del Comune.
Art. 24 - Modifica – sospensione – revoca - rinuncia
1. Il Comune può in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, o a seguito di situazioni contingenti adeguatamente rappresentate e giustificate dal richiedente, modificare o revocare la concessione, apponendone apposita nota sul relativo atto.
2. La modifica, la sospensione o la revoca disposta dal Comune per ragioni di pubblico interesse dà diritto al rimborso proporzionale del canone già corrisposto.
3. Il titolare può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione preventiva o contestuale diretta al Comune. Se l’occupazione non è ancora iniziata la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Se l’occupazione è già in corso, è disposta la restituzione della metà del canone versato se il periodo fruito è inferiore al 50% di quello previsto. Non è dato rimborso se la somma sia inferiore a € 15.
Art. 25 - Decadenza
1. Sono causa di decadenza della concessione:
a) il mancato o il parziale versamento del canone dovuto e degli eventuali ulteriori diritti, nei termini previsti; rientra in tale ipotesi il mancato pagamento di una rata dopo 8 giorni dalla scadenza;
b) l’uso improprio o diverso da quello previsto dello spazio pubblico concesso;
c) il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 24.
2. La decadenza della concessione comporta la abusività dell’occupazione e l’applicazione di quanto previsto all’art. 6, comma 4.
3. In caso di decadenza non vengono riconosciuti rimborsi o restituzione di canoni riscossi; sono fatte salve le ulteriori e diverse pretese del Comune per danni o mancata rimessa in pristino dello spazio.
Art. 26 - Rinnovo
1. La concessione permanente è rinnovabile, previa richiesta presentata almeno 30 giorni prima della scadenza, qualora ne persistano le condizioni. Non sono soggette a tale adempimento le concessioni permanenti senza scadenza (insegne, targhe e simili).
2. Fatte salve le occupazioni con cantieri, la concessione temporanea può essere rinnovata solo per eventuali periodi del medesimo anno.
Art. 27 - Versamento del canone
1. Il versamento del canone è dovuto:
a) per le occupazioni permanenti, quello relativo alla prima annualità contestualmente al rilascio della concessione, per le annualità successive entro il 31 marzo;
b) per le occupazioni temporanee, in unica soluzione anticipata rispetto al rilascio;
c) per le occupazioni relative ai mercati settimanali in tre rate con scadenza 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ogni anno.
2. Il concessionario può richiedere la rateizzazione delle somme dovute per gli importi eccedenti i 500,00 (cinquecento) euro, concordando per una sola volta un piano di pagamenti non eccedente i 6 (sei) mesi dalla approvazione.
3. In nessun caso si dà corso alla istruttoria per occupazione, rinnovazione o proroga se non sia stata saldata ogni pendenza di canone e accessori per concessioni precedenti.
Art. 28 - Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi
1. In caso di parziale od omesso versamento il gestore per la riscossione notifica all’interessato apposito avviso con invito ad adempiere applicando oltre agli interessi di legge una maggiorazione del 30 % sulla tariffa dovuta.
2. In caso di tardivo pagamento si applica, dal 1° giorno di ritardo, una maggiorazione pari al:
− 10 % della tariffa dovuta qualora il pagamento sia effettuato entro il 30° giorno di ritardo;
− 30% della tariffa dovuta qualora il pagamento si effettuato oltre il 30° giorno di ritardo.
3. Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per l’obbligo di versamento delle spese di istruttoria e del canone.
4. Le spese sostenute per l’emissione dell’atto relativo alla procedura coattiva di recupero sono addebitate all’utente.
5. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di tre anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art. 29 - Competenze della Giunta comunale
1. In sede di predisposizione dei documenti di bilancio di previsione la Giunta comunale provvede a:
a) rideterminare i canoni per l’occupazione;
b) stabilire le spese di istruttoria nonché la misura del deposito cauzionale in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell’occupazione;
c) aggiornare gli importi di cui ai punti precedenti.
2. Al fine di assicurare la compatibilità delle occupazioni di suolo pubblico con i valori primari di luoghi ed edifici soggetti alla tutela ambientale, archeologica, culturale, monumentale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica, la Giunta Comunale stabilisce le disposizioni tecnico-amministrative volte a garantire le suddette finalità nonché la riqualificazione del decoro urbano.
3. La Giunta comunale può deliberare particolari riduzioni percentuali sull’importo del canone dovuto, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Analoghe riduzioni, nella misura massima del 15 per
cento, possono essere deliberate per le occupazioni realizzate da esercizi pubblici che non hanno apparecchiature di gioco elettronico a disposizione del pubblico.
4. La Giunta comunale dispone la ricognizione periodica delle occupazioni con tende ed insegne al fine di acquisirne una banca-dati con le misure effettive delle stesse in metri quadri o in metri lineari, a seconda dei casi. In seguito alla costituzione della banca-dati la Giunta comunale è autorizzata a rivedere per l’anno successivo il canone e/o il coefficiente di specificità tenendo conto:
5. della non diminuzione dell’importo unitario introitato nell’anno precedente;
6. del progressivo adeguamento del canone alla effettiva estensione delle tende ed insegne.
7. La Giunta comunale definisce nel regolamento di organizzazione del personale le specifiche responsabilità dei servizi comunali in ragione delle diverse tipologie applicative dell’Osap.
Art. 30 - Sanzioni
1. Alle violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, con l’osservanza delle norme previste dal capo 1°, sez. 1 e 2 della Legge 689/1981.
2. Ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 la Giunta comunale può stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell’art. 6 del regolamento si applicano:
a) una indennità pari all’importo del canone dovuto maggiorato del 50 per cento; si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre si considerano temporanee le occupazioni abusive realizzate con manufatti non infissi al suolo in modo permanente e queste ultime si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto in sede di controllo;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’ammontare della stessa indennità di cui alla lettera a).
4. Qualora le violazioni al presente regolamento comportino anche violazioni alle norme del codice della strada, si aggiunge la sanzione prevista da tale normativa.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 – Norme transitorie e abrogazioni
1. Il regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della
L. 388/2000. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e conclusi prima dell’adozione della delibera di approvazione del presente regolamento o delle sue modifiche.
2. Per tutto quanto non disposto nel regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.