CONTRATTO DI COMODATO D’USO Tra
Allegato 2)
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
Tra
La Ditta con sede legale in , Via n.
, Partita IVA n.
denominata “Comodante”)
rappresentata dal (di seguito
E
L’ASL AL di Alessandria, con sede legale in Xxx Xxxxxxx, 0 – 15121 Alessandria, Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067, rappresentata in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n. 678 del 11.10.2017, dalla Dr.ssa Xxxxx XXXXXX, nata a Novi Ligure l’08.01.1957, domiciliata per la carica presso la sede legale di cui sopra, nella qualità di Direttore della S.C. Economato Logistica Provveditorato Patrimoniale (di seguito denominata “Comodatario” e di seguito definiti anche, collettivamente, le “Parti” o, ciascuna individualmente, “Parte”).
Premesso che
a) Il Comodante è proprietario di
“Strumentazione”);
(di seguito, denominato
b) Il Comodatario ha richiesto al Comodante di ricevere, in comodato d’uso gratuito, la predetta “Strumentazione”;
c) Il Comodante, vista e analizzata la richiesta del Comodatario, intende concedere la Strumentazione in comodato d’uso al Comodatario nei termini ed alle condizioni di seguito indicate.
Tutto ciò premesso
Le Parti stipulano e convengono quanto segue
Art. 1
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui espressamente richiamate
1.2 Con il presente contratto il Comodante fornisce in comodato d'uso gratuito al Comodatario, presso la S.C. sede di , che a tal titolo riceve e il cui stato si riserva di valutare in sede di collaudo, la "Strumentazione", che consiste in:
- X.
- X.
- X.
- X.
0.0 Alla “Strumentazione” di cui sopra le parti, su indicazione del Comodante,
attribuiscono un valore convenzionale di Euro
) IVA esclusa.
(in lettere:
Art. 2
2.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, il Comodatario viene costituito depositario dei beni oggetto del contratto stesso, assumendo la responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a sua colpa o negligenza.
2.2 Le parti, di comune intesa, concordano di escludere l'applicazione dell'art. 1806 c.c., precisando che il Comodatario risponderà di eventuali danni dei beni concessi in comodato solo qualora i medesimi siano riconducibili a diretta responsabilità del medesimo.
2.3 In particolare, il Comodatario è altresì manlevato da qualsiasi responsabilità relativa ad eventi quali il furto e l’incendio della “Strumentazione”, qualora non imputabili al Comodatario medesimo a titolo di dolo o colpa.
2.4 Il Comodante si impegna a sollevare il Comodatario da qualsiasi responsabilità relativa all’usura o al danneggiamento della “Strumentazione” conseguenti al normale uso cui sono destinate le stesse.
2.5 Il Comodatario si impegna a conservare e custodire la “Strumentazione” con la diligenza del buon padre di famiglia e servirsene appropriatamente ed esclusivamente per l’uso cui è destinata, in conformità a quanto indicato nel manuale d’uso fornito dal Comodante al Comodatario contestualmente alla consegna della “Strumentazione”.
Art. 3
3.1 Il Comodante fornisce al Comodatario il manuale d’istruzione completo in italiano e i certificati di conformità CE, alle norme particolari se esistenti e alle norme di sicurezza. Il Comodante si impegna a provvedere all’installazione e al collaudo della “Strumentazione”, alla presenza del Comodatario, eseguendo tutte le prove strumentali di funzionalità e sicurezza e rilascia al termine delle operazioni un rapporto di intervento tecnico attestante che l’apparecchiatura può essere utilizzata in piena sicurezza.
3.2 Il Comodante collabora all’istruzione del personale addetto dell’A.S.L., evidenziando i possibili rischi derivanti dall’uso della “Strumentazione” mediante un adeguato corso di formazione.
3.3 Il Comodante si impegna altresì a provvedere alla manutenzione ordinaria periodica, programmata e garantita, da eseguirsi mediante con la cadenza prevista dal manuale d’uso e manutenzione del produttore e straordinaria della medesima a mezzo proprio o per il tramite di soggetti terzi che possiedano capacità tecniche adeguate per svolgere le suindicate mansioni rilasciandone il rapporto tecnico al Comodatario.
3.4 Al termine delle operazioni di installazione e collaudo, il Comodante provvede al ritiro e allo smaltimento degli imballaggi della “Strumentazione”.
Art. 4
Il Comodante dichiara che la stipula del presente contratto non comporta alcun obbligo del Comodatario nei confronti del Comodante ad ogni e qualsivoglia titolo; in particolare non vincola il Comodatario all’acquisto di materiali di consumo in esclusiva né all’acquisto della stessa apparecchiatura, né comporta un incremento dell’utilizzo di eventuali beni e/o servizi già forniti a titolo oneroso dal Comodante.
Art. 5
Il Comodatario è sollevato da qualsiasi responsabilità risarcitoria a qualunque titolo derivante da danni a chiunque causati da difettoso funzionamento della “Strumentazione”, fatta salva l’ipotesi in cui tale responsabilità risarcitoria derivi da un uso improprio e/o non conforme a quanto indicato nel manuale d’uso fornito dal Comodante al Comodatario contestualmente alla consegna della “Strumentazione” medesima.
Art. 6
6.1 Il Comodatario si impegna a restituire la “Strumentazione” alla scadenza del contratto secondo le modalità che verranno concordate con il Comodante, che si farà integralmente carico delle spese di smontaggio, imballo e trasporto.
6.2 Il Comodante si impegna a ritirare i beni oggetto del comodato entro e non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza del contratto, periodo durante il quale il Comodatario avrà l’obbligo di custodia dei beni medesimi, con conseguente responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dovuti a sua colpa o negligenza. Qualora l’eventuale perdita e/o danneggiamento dovessero avvenire successivamente alla scadenza del termine assegnato al Comodante per ritirare i beni, nulla potrà essere imputato ad ogni e qualsivoglia titolo al Comodatario e nulla il Comodante potrà pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo e ad ogni e qualsivoglia altro titolo.
Art. 7
7.1 Il presente Contratto è valido a decorrere dalla data di stipula e avrà durata di mesi (in lettere: );
7.2 Le parti danno atto che è data facoltà al Comodatario di recedere anticipatamente dal presente contratto con conseguente ritiro della “Strumentazione” da parte del Comodante, entro i 15 giorni successivi alla relativa comunicazione.
Art. 8
Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano considerate nulle od annullabili, non rimarrà pregiudicata la restante parte dell’accordo, essendo fatto obbligo alle Parti di negoziare in buona fede le nuove clausole in sostituzione di quelle invalide.
Art. 9
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto le Parti fanno espresso richiamo a quanto previsto dagli artt. 1803 e ss. del Codice Civile.
Art. 10
Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall’esecuzione del presente accordo, verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n.101/2018, e dal Regolamento UE n. 679/2016.
Art. 11
Le Parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Alessandria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. 12
Tutte le spese eventuali relative al presente contratto, ivi comprese quelle afferenti le spese per le imposte di bollo, ed ogni altra commessa e conseguente, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Contraente. Il presente contratto verrà registrato solamente in caso d’uso e le relative spese saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto Alessandria, lì
Il Comodante Il Comodatario
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12, intendendole come sottoscritte una per una.
Il Comodante Il Comodatario