CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PUNTO RISTORO
ALL'INTERNO DEL POLO CULTURALE VILLA GIAMARI.
ART.1 - Oggetto della concessione e definizioni
La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di caffetteria e ristoro presso i locali bar del Polo culturale villa Giamari s i tuato in piazza xxx Xxxxxx, 1 ( con accesso secondario anche da via X. Xxxxxxx snc) , della superficie di circa mq 60,90, meglio individuati nella planimetria complementare agli atti di gara.
Per “Gestione” o “concessionario” si intende il soggetto d’impresa al quale viene affidata la gestione del servizio di cui al presente Capitolato e relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Per “Comune” si intende l’Amministrazione Comunale di Montemurlo che affida al soggetto d’impresa quanto previsto dal presente Capitolato e relativi allegati.
Il Comune affida al concessionario i locali con le strutture murarie, le finiture, l'uso dei servizi igienici e l’uso dei relativi impianti, dotati degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, come riportato nella tabella allegata al presente capitolato speciale.
Il concessionario ha facoltà di organizzare il servizio di b a r e r i s t o r o prevedendo di utilizzare lo spazio a l l ' aperto antistante i locali affidati, da intendersi in uso non esclusivo ma da subordinare agli indirizzi di utilizzo forniti dal Dirigente Area servizi alla persona del Comune di Montemurlo.
La concessione dei locali di cui trattasi è effettuata al fine di consentire la prestazione del servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alla notifica sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852/2004.
L’affidamento di cui sopra si articola tra le specificazioni organizzative e progettuali dettagliate nei successivi articoli.
ART. 2 – Durata, canone e importo della concessione.
La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula del contratto, con facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni.
Il concessionario, oltre a sostenere tutti i costi, nessuno escluso, previsti per gli arredi e le attrezzature, per le utenze, per la gestione dei locali e per lo svolgimento delle attività, dovrà corrispondere al Comune una royalty e un canone minimo mensile.
La royalty posta a base d'asta è pari al 5% (cinque per cento) sul fatturato complessivo ricavato dal Concessionario per la gestione del bar; il canone mensile a base d'asta è fissato in € 150,00. Il pagamento del canone è fissato con cadenza mensile anticipata, mentre il pagamento della percentuale di royalty offerta sul fatturato dovrà avvenire con cadenza bimestrale sulla base dei dati forniti e documentati dal Concessionario.
A tal fine, entro 10 (dieci) giorni dal termine del bimestre, il Concessionario dovrà comunicare al Comune l’importo del fatturato dei mesi di riferimento, derivante dall’attività di bar caffetteria e punto ristoro. Il Comune emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale offerta in sede di gara calcolata sul fatturato del bimestre di riferimento, oltre Iva, ed il Concessionario dovrà provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa.
Il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante bonifico bancario presso il Servizio Tesoreria del Comune di Montemurlo (Banca Popolare di Vicenza – agenzia di Montemurlo, via Scarpettini – IBAN XX00X0000000000000000000000), riportando la
causale 'Corresponsione oneri concessione servizio caffetteria presso polo culturale Villa Giamari”, e dovrà indicare il seguente codice di gara (C.I.G.) n. Z2814CB842.
ART. 3 – Consegna dei locali
Il bar caffetteria e punto ristoro si inserisce nel contesto della rinascimentale Villa Giamari, dotata di parco secolare, il cui piano terra è di proprietà comunale e dove trovano ubicazione: il Polo culturale omonimo comprensivo della Biblioteca comunale “Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx” (di circa
1.000 mq) con ampio orario di apertura al pubblico, i Servizi culturali e di politiche giovanili, ed altri servizi comunali afferenti ai Servizi alla persona (pubblica istruzione e politiche sociali).
Nelle immediate vicinanze, dall'altro lato della piazza xxx Xxxxxx, si trova il Centro giovani comunale e dall'altro lato della strada (in via X. Xxxxxxx) si trova la scuola media statale “Salvemini-La Pira”. All'interno del parco di villa Giamari, attiguo alla biblioteca ma separato da essa, è situato il bar del Polo culturale, con due accesi distinti: da piazza xxx Xxxxxx e da via X. Xxxxxxx.
Il Comune di Montemurlo mette a disposizione gli arredi del bar e dei locali oggetto della presente concessione, nonché gli strumenti e gli altri materiali presenti, come da presa visione durante il sopralluogo obbligatorio (vedi art. 19).
Al momento della consegna dei locali sarà predisposto apposito verbale, dal quale dovrà risultare l'elenco delle attrezzature e delle stoviglie esistenti, redatto in contraddittorio e sottoscritto tra le parti (Responsabile del procedimento per la consegna e Legale Rappresentante della ditta concessionaria per accettazione).
Il concessionario, per il miglioramento del servizio e previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, potrà introdurre nei locali in concessione attrezzature, strumenti, arredi e complementi ritenuti utili e migliorativi del servizio, dietro autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, e senza alcun onere da parte di quest’ultima.
ART. 4 – Utenza ed orari di apertura.
4.1. Servizi base e utenza
Il concessionario dovrà svolgere, nei locali oggetto della presente concessione, un servizio di bar e ristorazione aperto al pubblico indistinto.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali di competenza comunale e per ogni altra attività subordinata alle stesse condizioni, il servizio di cui sopra (come anche gli eventuali servizi aggiuntivi di cui al successivo art. 5) è da intendersi rivolto indistintamente sia agli utenti dei servizi culturali di villa Giamari (biblioteca, spazio libro gioco bimbi, uffici amministrativi afferenti l’Area servizi alla persona) sia ai cittadini esterni ai servizi comunali.
4.2. Orario minimo
L’orario minimo di apertura al pubblico a cura del Concessionario è previsto nella seguente modalità:
almeno n. 8 ore giornaliere di apertura dal lunedì al venerdì; almeno n. 4 ore giornaliere di apertura il sabato.
A titolo informativo si precisa che l'orario dei servizi bibliotecari e culturali di villa Giamari è il seguente: dal lunedì al venerdì ore 8.00-19.00, sabato ore 9.00-13.00
Eventuali variazioni possono essere concordate con l’Ente in occasione di ferie estive o altro. 4.3. Orario aggiuntivo
Il concessionario ha altresì l’opportunità di rimanere aperto al pubblico oltre l’orario sopra detto, in seguito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni comunali e informando preventivamente il Servizio cultura competente per l'opportuna conoscenza e comunicazione.
4.4. Orario extra per iniziative culturali ed eventi
Il servizio di apertura del bar dovrà essere assicurato anche in occasione di eventi culturali e/o comunali, preventivamente comunicati dal Servizio Cultura, che si svolgano in orario diverso da quello suddetto, soprattutto serale, all'interno del parco storico di villa Giamari (in particolare: la rassegna MontemurloEstate).
4.5 Apertura, chiusura e controllo del parco storico
Il concessionario sarà incaricato della chiusura e apertura del cancello del parco storico e del cancellino posto sul retro (prospiciente i giardini di via X. Xxxxxxx) negli orari stabiliti che esulano dall'apertura/chiusura dei servizi bibliotecari e culturali, avendo altresì il controllo e la sorveglianza del parco storico (vedi art. 11).
ART. 5 – Servizi aggiuntivi e utilizzo spazi esterni.
I servizi aggiuntivi, ove proposti in sede di gara dal concessionario, costituiranno obbligazioni contrattuali al pari dei servizi di cui art. 4. Di conseguenza le relative attività dovranno essere svolte regolarmente e con continuità.
Il concessionario potrà inoltre attivare tutti i servizi compatibili con la struttura e per i quali sarà in grado di ottenere le relative concessioni, convenzioni, autorizzazioni, etc.
L’ente appaltante concede al concessionario l’utilizzo della parte di parco storico antistante il bar, in modo da poter svolgere anche un servizio bar all’aperto o organizzare iniziative all’esterno, da comunicare preventivamente al competente ufficio comunale.
Sarà cura del concessionario provvedere alla fornitura e conseguente sistemazione dell'arredo integrativo esterno necessario all'accoglienza dei clienti, in parte già esistente (tavolini e sedie da esterno)
Considerato che gli arredi fissi (ad esclusione di quelli amovibili) sistemati all'esterno entrano a far parte dell'arredo del parco storico, sottoposto al vincolo e alla tutela della Soprintendenza ai beni artistici e storici, è necessario provvedere a richiedere il relativo nulla osta prima della loro installazione (es. installazione di gazebo o giardino d'inverno). Sono inoltre sottoposti al nullaosta della suddetta Soprintendenza tutti gli interventi sulla struttura, anche interni e di manutenzione ordinaria, come ad es. l'imbiancatura.
ART. 6 - Gestione del servizio.
Tipologia del servizio
Il servizio di bar e punto ristoro dovrà essere garantito nella modalità minima di orario come indicato all'art. 4.2) e 4.4) ricomprendendo pertanto l'orario di attività ed iniziative speciali che dovessero essere organizzate all’interno e all’esterno della biblioteca anche durante i giorni festivi e in orario serale.
Al concessionario sarà permesso di sospendere momentaneamente il servizio solo ed esclusivamente per causa di forza maggiore adeguatamente motivata, preventivamente concordata con il responsabile del servizio cultura, ivi compreso l’esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente.
Materiale di gestione e pulizia.
Il Concessionario dovrà fornire le attrezzature mancanti e tutto il materiale necessario per il regolare svolgimento del servizio. In particolare il concessionario si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni consegnati, provvedendo alla fornitura, a proprie spese, di registratore di cassa, stoviglie, lavatazzine, macchina del caffè, macina caffè, piastre elettriche, macinini e quant’altro necessario alla piccola ristorazione, rispondenti alle normative vigenti. Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire il materiale per la pulizia e sanificazione delle stoviglie, degli arredi e dei locali adibiti al servizio di ristorazione e di bar.
Funzionalità e qualità del servizio.
Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali igienico- sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione. A tal fine il Concessionario dovrà produrre prima dell’avvio del servizio la seguente documentazione:
- il piano generale del controllo qualità;
- il piano di autocontrollo igienico che è tenuta a predisporre in ottemperanza al Regolamento CE n. 852 del 29.04.2004.
Il servizio dovrà essere affidato a personale qualificato in possesso dei requisiti di legge (attestato qualifica Haccp) ed in numero sufficiente a garantire un'ottimale resa.
Il Concessionario si impegna ad escludere l’utilizzo di prodotti dei quali sia accertata la provenienza da Organismi Geneticamente Modificati. La vendita di generi avariati, adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia d’igiene e sanità pubblica potrà dare motivo alla risoluzione del contratto ed alla applicazione delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni.
Il concessionario si obbliga per sé e per i propri incaricati, collaboratori e dipendenti a condurre il servizio nel rispetto di tutte le norme di legge e con la massima diligenza.
Pertanto il concessionario sarà ritenuto responsabile di conseguenze morali e materiali che potessero derivare all'Amministrazione Comunale da uno sconveniente comportamento nel servizio affidatogli, da dolo o colpa imputabili a lui o ad i suoi collaboratori in genere comunque immessi dal concessionario nella conduzione del servizio.
La gestione commerciale del servizio viene effettuata ad esclusiva cura e vantaggio del concessionario. Pertanto resta espressamente stabilito che tutti gli acquisti e le vendite di merce, ogni assunzione, pagamento o licenziamento di personale nonché ogni obbligazione di qualunque natura verso terzi, sono ad esclusivo carico del concessionario e che in nessun caso il Comune di Montemurlo potrà essere chiamato a rispondere in qualsivoglia sede di atti o fatti pertinenti alla gestione commerciale del servizio.
ART. 7 – Progetto di Gestione
Il progetto di gestione è il documento presentato dai diversi soggetti partecipanti alla gara quale oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione esaminatrice delle offerte, secondo le modalità dettagliatamente descritte nel presente Capitolato di gara.
Il progetto gestionale consiste nella presentazione di una relazione tecnico illustrativa, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo o da un legale rappresentante di tutte le imprese temporaneamente raggruppate, riportante - in un massimo di 8 pagine, formato A4, scritte con carattere Times New Roman 12 – tutte le informazioni inerenti le modalità organizzative del servizio e gestione dei locali, delle attrezzature e degli arredi, e le proposte in merito a quantità e qualità dell’offerta di ristorazione, comprendendo anche tutte le proposte migliorative che il concorrente ritenesse opportuno ed utile apportare, senza oneri né per l’Amministrazione comunale né per l’utente finale, al fine di offrire una organizzazione più funzionale, efficiente ed innovativa dei servizi di cui trattasi (per la redazione del progetto si seguano i punti n. 1 e n. 2 dei criteri di aggiudicazione del progetto gestionale previsti all'art. 12).
I progetti gestionali saranno esaminati da apposita Commissione di esperti costituita secondo le modalità indicate nell'art. 84 del D.lgs.163/06 .
Nell’esercizio della concessione, il Concessionario si impegna a dare attuazione piena e completa a tutte le modalità organizzative che esso ha dichiarato in tale documento, nel rispetto della articolazione di servizio che ha configurato e delle azioni previste per la piena e completa attuazione delle proposte progettuali offerte.
La mancata attuazione di una o più azioni descritte nel progetto di gestione è considerata inadempienza di gestione, e perciò motivo di recesso dal contratto.
ART. 8 – Fornitura di servizi integrativi minimi
8.1 Distributori automatici - Il concessionario ha facoltà di installare a proprie spese, in luogo da concordare con il Responsabile del servizio, una macchina erogatrice di caffè e una macchina erogatrice di bevande, sia nei locali della biblioteca comunale che in quelli del Centro Giovani (edificio su piazza xxx Xxxxxx, antistante il Polo Culturale).
8.2 Eventi estivi nel parco – In occasione dell'annuale rassegna culturale MontemurloEstate, il concessionario ha facoltà di organizzare in proprio eventi musicali o di spettacolo da inserire nel calendario della omonima manifestazione culturale, concordandoli preventivamente con il Servizio competente e previa autorizzazione comunale.
8.3 Insegne pubblicitarie esterne – Il concessionario dovrà provvedere ad installare a suo carico le insegne pubblicitarie esterne al parco ed antistanti ad esso così come in via X. Xxxxxxx (ingresso retrostante) per segnalare la presenza del servizio di bar, facendo riferimento al vigente regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni.
8.4 Catering comunali extra – Il concessionario dovrà rendersi disponibile ad effettuare servizio di catering o di buffet per eventi comunali organizzati anche in sedi diverse dal Polo culturale comunale, in seguito alla presentazione e alla conseguente approvazione di specifico preventivo congruo e in linea con i prezzi offerti in sede di gara.
ART. 9 – Servizi aggiuntivi autorizzabili (catering speciali)
Il Concessionario ha facoltà di utilizzare l’area bar e lo spazio esterno ad essa pertinente per organizzarvi, in via occasionale, servizi speciali di b u f f e t rivolti a gruppi limitati di persone in occasioni di feste non connesse alla programmazione ordinaria o straordinaria della biblioteca (come ad esempio feste di laurea, compleanni, o simili eventi privati di modeste dimensioni, escluse attività di catering per matrimoni la cui disciplina è precisata all'art. 10).
Tali servizi aggiuntivi sono consentiti previa specifica comunicazione al Responsabile del Servizio cultura e biblioteca, che li autorizza singolarmente, a condizione che:
1) non intralcino, rallentino o blocchino la normale attività di erogazione del servizio di somministrazione per gli utenti della biblioteca;
2) interessino un numero limitato di persone, in ragione della naturale capienza dello spazio bar e dell’area esterna prospiciente il locale;
3) non impediscano al Concessionario, di fatto e a qualunque titolo, di tener fede agli altri obblighi nascenti dall’esecuzione del Progetto di gestione di cui all'art. 7;
L a B i b l i o t e c a si riserva il diritto di obbligare il Concessionario a interrompere l ' e r o g a z i o n e d i servizi aggiuntivi, pur autorizzati, anche durante la loro esecuzione, qualora rilevi il venir meno del rispetto delle condizioni sopra indicate, che ne hanno permesso l'autorizzazione.
Nel caso sia rilevato lo svolgimento di servizi aggiuntivi privi di autorizzazione preventiva, il Servizio si riserva la facoltà di revocare in via definitiva la facoltà di effettuare servizi aggiuntivi.
Art. 10 - Servizio di catering per matrimoni
Il Comune riconosce la possibilità da parte del Concessionario di eseguire servizio di catering
per buffet matrimoniali, utilizzando il locale del bar e gli spazi del parco. Tutto il materiale e le attrezzature necessari saranno a carico del gestore, che dovrà organizzare il ricevimento avendo cura di non intralciare, rallentare o bloccare la normale attività di erogazione del servizio di somministrazione per gli utenti della biblioteca, nel caso in cui il catering avvenga in orario di apertura al pubblico della biblioteca.
In tali occasioni, il Concessionario gestore del servizio riconosce al Comune il valore della royalty approvata in fase di aggiudicazione definitiva sul ricavato realizzato, da documentare regolarmente, sotto la propria responsabilità.
Art. 11 - Apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia del parco
Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere al controllo, all'apertura e alla chiusura degli accessi al parco storico, negli orari che esulano da quelli dell'apertura dei servizi bibliotecari.
Si assume inoltre l'onere della sorveglianza sul parco in generale, della sua risistemazione e della pulizia in caso di iniziative ed eventi sia del Comune che dello stesso concessionario.
Nella fattispecie, il Concessionario si assume i seguenti impegni:
- risistemazione del parco (sedie, tavolini, altre eventuali attrezzature utilizzate);
- cura e pulizia del parco in generale ed eliminazione dei rifiuti prodotti durante gli eventi;
- gestione e smaltimento rifiuti (tramite ASM di Prato) differenziati secondo la tipologia, così come previsto dal regolamento comunale.
ART. 12 – Utenze e allacciamenti – Imposte e tasse
Le utenze di energia elettrica, acqua e gas sono a carico del concessionario, che provvederà al rimborso al Comune delle quote parti spettanti con cadenza semestrale.
I calcoli per il rimborso sono previsti nella seguente modalità:
1) utenze energia elettrica: attraverso un contaconsumi separato per i locali del bar;
2) utenze gas: in modo proporzionale ai metri cubi dei locali serviti;
3) utenze idriche: attraverso un contaconsumi separato per i locali del bar (in alternativa, in modo proporzionale ai mq dei locali serviti).
Il concessionario, al momento dell'assunzione della gestione, dovrà provvedere alle necessarie ed opportune volture e a stipulare i contratti di utenza con le società di gestione utenze.
ART. 13 - Manutenzione dei locali.
La manutenzione ordinaria dei locali è a carico del concessionario, che si impegna a predisporre ogni misura idonea ad evitare danni e, ove essi si verifichino, a disporne l'immediata riparazione.
La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune di Montemurlo, che espressamente se l’assume. Salvo i casi d'urgenza, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere richiesti con preavviso di almeno tre mesi, onde consentire al Comune le opportune verifiche e la necessaria programmazione degli interventi.
Nei casi d'urgenza, il concessionario dovrà innanzitutto predisporre tutte le misure necessarie a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica e, immediatamente dopo, richiedere l’intervento del Comune. Non sarà in ogni caso rimborsata qualsiasi eventuale spesa sostenuta dal concessionario per interventi di competenza del Comune.
E’ fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei locali senza il consenso scritto del concedente. In caso di inosservanza di tale divieto, il Comune di Montemurlo si riserva la facoltà di acquisire gratuitamente dette opere o di richiedere la rimessa in pristino a cura e spese del concessionario, salvo il maggior danno da liquidarsi in separata sede.
ART. 14 - Obblighi del concessionario. Obblighi generali
Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione del punto di ristoro, è fatto obbligo al Concessionario di:
- Gestire il punto di ristoro con dignità e decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità;
- Somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente rispondenti alla normativa vigente in materia;
- Esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio ed i prezzi dei prodotti;
- Contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi derivanti dalla normale attività di bar caffetteria. A tal fine, il punto di ristoro dovrà essere dotato di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- Provvedere direttamente a dotare gli spazi di pertinenza, se ritenuto necessario, di sistemi antintrusione;
Il Concessionario è tenuto a nominare al momento dell’avvio dell’attività oggetto di affidamento, un Responsabile di tutte le attività oggetto della Concessione;
Manutenzione e pulizia
La pulizia dei locali, la manutenzione, la sostituzione e l’integrazione delle attrezzature, dell’arredamento e degli effetti d’uso saranno ad esclusivo carico del concessionario secondo suoi criteri, a sua cura e spese, purché ne siano sempre garantite nel tempo la coerenza con il progetto originario e le migliori condizioni di efficienza, funzionalità e decoro estetico.
E’ fatto divieto procedere con ogni forma di sub-concessione.
Assicurazione
Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, ad adeguate coperture assicurative in relazione ai rischi derivanti da furto, incendio e responsabilità civile con massimali e condizioni che saranno rese note dall’Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.
Rifiuti e Tares
Oltre alle utenze previste all'art. 13, il concessionario si assume a proprio carico diretto le spese per la Tares (Tariffa rifiuti e servizi) relativamente ai locali di pertinenza della gestione, così come determinati dall’autorità competente. A tal proposito si specifica che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti differenziati (tramite ASM di Prato) deve avvenire secondo la modalità prevista dal regolamento comunale e che l'aggiudicatario si impegna ad eseguire.
ART. 15 – Obblighi del Comune
Il Comune si assume i seguenti obblighi:
- Taglio dell'erba e manutenzione del verde del parco storico;
- Manutenzione straordinaria sulla struttura, sugli strumenti e sugli impianti.
ART. 16 – Ruolo di indirizzo e controllo
Il Concessionario deve garantire il raccordo con il Responsabile del Servizio Cultura, e, se richiesto, è tenuto a partecipare a riunioni di tipo programmatico, organizzativo e/o di verifica che il Servizio Cultura riterrà opportuno organizzare, nell’ambito della propria competenza.
Il Concessionario deve garantire al Comune di Montemurlo tutte le informazioni, la comunicazione di dati e le altre evidenze con cui rendere conto dello stato di attuazione del
Progetto di gestione di cui all’art. 7, con particolare riferimento al rispetto dei tempi e delle modalità descritte in merito all’offerta di servizio, comprensiva delle proposte migliorative ed aggiuntive.
I funzionari dell'Amministrazione hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali della caffetteria ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'accertamento dell'osservanza del contratto di concessione e delle disposizioni del presente capitolato tecnico.
ART. 17 - Personale di servizio.
Per quanto attiene il personale di servizio, esso dovrà essere indicato nominativamente nel progetto proposto con le specifiche qualifiche professionali possedute e sarà assunto dal concessionario con tutti i relativi oneri che saranno da esso sostenuti, dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, s'intenderà instaurato fra essi e l'Amministrazione Comunale.
Resta intesto che il concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori, come previsto dalla normativa, e al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi e di tutti gli adempimenti di legge in materia di costo del lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la concessione, assumendo a suo carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali previsti.
Il personale addetto dovrà essere dotato di idonee divise uniformi e specifici segni di identificazione in modo da essere sempre riconoscibile.
Eventuali sostituzioni dovranno garantire l'impiego di personale di pari qualifica e saranno comunicate tempestivamente al Servizio competente.
ART. 18 - Xxxxx, imposte e tasse.
Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse, tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura presenti e future, pertinenti comunque alla gestione del locale sono a completo carico del concessionario dall'inizio al termine della concessione restando espressamente esclusa qualsiasi partecipazione e/o concorso dell'Amministrazione Comunale.
ART. 19 - Vigilanza sul rispetto delle obbligazioni.
Il Comune di Montemurlo, onde accertarsi della diligente manutenzione del locale e della perfetta efficienza del servizio svolto, anche delegando il Dirigente dell'Area o suo incaricato, si riserva il diritto di effettuare, a mezzo di suo personale, ispezioni e controlli dei locali e degli impianti ed attrezzature sia di proprietà comunale che dello stesso concessionario.
ART. 20 – Valore della concessione.
L'importo della concessione dei locali sarà quello risultante dalle procedure di gara in base alla royalty aggiudicata. Il versamento dovrà essere effettuato, come specificato all'art. 2, in rate bimestrali da pagarsi entro 15 giorni dall'emissione della fattura da parte del Comune.
Il termine per il versamento non può essere prorogato ed il reiterato ritardo nel pagamento delle competenze può comportare il diritto per il Comune di Montemurlo all'immediata risoluzione del contratto.
ART. 21 - Stipula, decorrenza e durata della concessione
La consegna dei locali sarà effettuata entro sette (7) giorni dall’aggiudicazione definitiva; di essa si darà atto a mezzo di verbale, da redigersi in contraddittorio tra le parti.
Dal momento della consegna il concessionario dovrà iniziare ad organizzare il servizio come
proposto in sede di gara, in tempo utile per garantire l’inizio dell’attività entro trenta giorni, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 4-5-6.
Dell’inizio del servizio dovrà essere data comunicazione in forma scritta al Comune. Da tale data decorrerà la durata della concessione, stabilita in tre anni ed il relativo pagamento del canone.
Art. 22 – Penalità, preavviso e risoluzione contrattuale
Per ogni disservizio arrecato (tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, chiusura immotivata, ritardo nell’attivazione del servizio, mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, mancato rispetto dei requisiti minimi di qualità o quanto altro rechi un mancato servizio all’Ente o al cliente) sarà applicata una penalità pari ad € 100,00 per ciascuna infrazione e/o per ciascun giorno di ritardo.
La risoluzione anticipata dal contratto per motivi non imputabili al Comune dovrà essere preceduta da un preavviso di almeno 60 giorni e comporterà il pagamento di un’ammenda di € 2.000,00 e il trattenimento della cauzione da parte del Comune.
Nei seguenti casi:
- inadempimento alle disposizioni di cui al presente capitolato;
- reiterata cattiva conduzione delle attività affidate, specie in merito alle norme igienico- sanitarie;
- violazione delle norme di legge relative all’attività;
- affidamento dell’attività oggetto del contratto di concessione a terzi, anche in forma parziale;
- reiterato ritardo nel pagamento della royalty;
il Comune potrà risolvere il contratto sottoscritto con semplice lettera raccomandata o PEC, senza che possa essere vantata alcuna pretesa di indennizzo da parte del concessionario. Resta salva la facoltà al Comune di richiedere i danni al concessionario inadempiente.