BOZZA DI CONTRATTO
BOZZA DI CONTRATTO
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AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO DI ANNI TRE, DEL SERVIZIO DI VISITE GUIDATE DA EFFETTUARSI PRESSO LA SEDE DEL TEATRO DI SAN CARLO E DEL “MEMUS”- MUSEO ARCHIVIO STORICO
CIG:
L'anno 2022, il giorno
Tra:
la Fondazione Teatro di San Carlo, con sede in Napoli, Via San Carlo, n. 98/F , P.IVA/C.F. 00299840637 in persona del Sovrintendente Xxxxxxx Xxxxxxx in seguito anche “Committente” o “Fondazione”
da una parte e
L’ impresa , con sede in , C.A.P. P.IVA/C.F.
in persona del legale rappresentante p.t. sig. , in seguito anche “Appaltatore”
dall’altra
Premesso che
• Tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise, la Fondazione Teatro di San Carlo, nella persona del Sovrintendente, è stata stipulata, in data 15.10.2010, la Convenzione Rep. 7025 con la quale ai sensi dell’art. 33, co. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania e il Molise è stata conferita la funzione di Stazione
Unica Appaltante (SUA) con il compito di curare le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizi e di acquisto di beni e forniture per conto della medesima Fondazione;
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• Sono state regolarmente attivate tutte le procedure relative all’affidamento del servizio professionale di cui trattasi con procedura aperta a mezzo di offerte segrete con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
• Le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara; Il codice identificativo di gara per l’Autorità Nazionale Anticorruzione CIG è .
• Con Determina n. …… del ……….. il Sovrintendente ha approvato e reso esecutori i verbali di procedura aperta dichiarando definitivamente aggiudicataria del servizio l’ impresa……………….
Tutto ciò premesso
si conviene quanto segue ART. 1 – NORME REGOLATRICI
Le premesse, gli atti e i documenti indicati, il disciplinare e il capitolato di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’ offerta economica, il capitolato tecnico, ivi incluse le migliorie, che vengono sottoscritti dalle parti.
L’ esecuzione del presente contratto è regolata, oltre da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice degli Appalti e, in generale, dalla norme applicabili ai contratti pubblici;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per tutto quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
ART. 2 OGGETTO
Il presente contratto ha ad oggetto l'organizzazione e la gestione del servizio di visite guidate da effettuarsi presso la sede del Teatro di San Carlo e del "Memus"- Museo e Archivio Storico del Teatro.
II servizio dovrà essere eseguito alle condizioni stabilite nel presente contratto e nel progetto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, ivi comprese le migliorie, che formerà parte integrante e sostanziale del contratto e dovrà, in tutte le sue fasi, essere diretto a garantire un elevato livello qualitativo delle prestazioni.
L'impresa aggiudicataria si impegna ad applicare le tariffe fissate nell'offerta economica e ad osservare il rispetto delle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione del Teatro oltre a quelle espressamente specificate nel presente contratto di appalto.
ART. 3 DURATA
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L'appalto dei servizi in oggetto avrà la durata di 3 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. Non è ammessa proroga o rinnovo e nulla sarà dovuto all'affidatario per la risoluzione anticipata del contratto per inadempienze ad essa imputabili.
In considerazione della peculiarità dei servizi e dei locali in cui la prestazione viene svolta è prevista la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del d.lgs 50/2016.
La ditta aggiudicataria dovrà quindi, a scadenza del contratto e ove non fosse ancora intervenuta una nuova aggiudicazione, assicurare l'esecuzione del servizio fino all'esito della nuova procedura di affidamento agli stessi patti e condizioni economiche proposte.
ART. 4 CORRISPETTIVO
L'importo triennale per il servizio in oggetto è stato calcolato in Euro oltre IVA . Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.
Totale monte ore annuale (compreso il servizio dedicato di prenotazione): , e tutto quanto espressamente previsto dal progetto tecnico.
Nel caso in cui la Fondazione fosse costretta, per motivi legati alla gestione interna del Teatro, da provvedimenti regionali e/o statali, a ridurre ii numero di visite guidate nell'anno, l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcun compenso a causa del mancato svolgimento del servizio, trattandosi di servizio da effettuarsi a chiamata.
Analogamente, ed entro i limiti all'art. 106 comma 12 del d.lgs 50/2016, nel caso in cui si necessitasse una ulteriore previsione di visite guidate eccedenti il monte ore presunto il compenso orario sarà determinato sulla scorta dell'offerta formulata in sede di gara.
ART. 5 DETTAGLIO DEI SERVIZI
L'attività di visita guidata comprende l'accompagnamento di gruppi di visitatori, accompagnatori inclusi, nelle visite guidate che avranno un preciso itinerario di visita e che dovranno essere della durata di circa 60 minuti.
L'organizzazione e la gestione del servizio di visite guidate deve essere garantita tutti i giorni, dal lunedì alla domenica (esclusi i giorni coincidenti con festività religiose e nazionali in concomitanza con la chiusura del Teatro).
Le visite devono essere organizzate in sei turni giornalieri secondo lo schema di seguito riportato e devono prevedere un percorso guidato all'interno della Sala storica, degli ordini di palco e del MeMUS
- Museo Archivio Storico del Teatro San Carlo. L'organizzazione del numero dei turni potrà subire
variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle esigenze della programmazione artistica e del flusso di visitatori. Le visite devono essere garantite per circa 300 giorni all'anno.
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Turni dal lunedì al sabato | Mattina: 10:30;11:30;12:30 | Pomeriggio: 14:30;15:30;16:30 |
Turni la domenica | Xxxxxxx: 10:30;11:30;12:30 | Pomeriggio: 14:30;15:30;16:30 |
II Servizio deve essere garantito anche durante le festività di Capodanno, Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e Natale nel caso in cui il Teatro fosse aperto al pubblico.
Prezzo dei biglietti:
INTERO | EURO 9,00 a persona | |
RIDOTTO | EURO 7,00 a persona | gruppi oltre 20 persone, under 30 e over 60 |
RIDOTTO | EURO 4,00 a persona | studenti |
GRATUITO | Diversamente abili ed un accompagnatore, docenti accompagnatori (max 2 per classe) e tour leader (uno per ogni gruppo di 15 persone) |
I ricavi dei biglietti saranno riscossi direttamente dalla Fondazione attraverso il proprio sistema di biglietteria front line ed on line.
Per i Gruppi Turistici la visita prevede il “percorso storico" standard della durata di 30 minuti.
Ogni altro itinerario potrà essere ideato ad hoc previo accordo con la Direzione Marketing del Teatro e pertanto le tariffe potranno subire variazioni deliberate dall'organo competente.
L’impresa aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione un adeguato numero di audioguide (fissato in numero di 50 unità), con descrizione del sito in almeno tre lingue (itaiano, inglese e francese), in modo da consentire, a discrezione della Direzione, giornate di visite senza guida.
In tali circostanze, sarà a cura del Teatro la messa a disposizione di personale per la consegna e il recupero delle auidioguide e l’accompagnamento dei visitatori lungo l’itinerario.
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ART. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE VISITE E SERVIZI CONNESSI
II servizio comprende l'organizzazione e la gestione del servizio di visite guidate le cui modalità e prestazioni minime sono qui di seguito elencate a titolo meramente indicativo e non esaustivo e saranno svolte sotto la vigilanza della Direzione Generale e dell’ Ufficio Affari Generali della Fondazione Teatro di San Carlo.
I. SERVIZIO VISITE GUIDATE
Il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà trovarsi all’ingresso del Teatro almeno 15 minuti prima dell'orario stabilito per la visita per accogliere il gruppo. In particolare, il personale dovrà verificare che sia attivato l'impianto di illuminazione e di funzionamento delle macchine dei locali del "Memus".
ART. 7 PERSONALE IMPIEGATO E GESTIONE DEL SERVIZIO
II servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia, svolto da personale di età e presenza adeguate alla mansione e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto preferibilmente dalle medesime persone allo scopo di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso.
In caso di assenza o di impedimento di una delle guide, l'impresa dovrà prontamente procedere alla sostituzione, dandone la dovuta comunicazione alla Fondazione.
A tal fine l'impresa, prima di iniziare il servizio, dovrà trasmettere alla Fondazione un elenco nominativo di tutto il personale che verrà impiegato nello svolgimento del servizio con indicazione di un Responsabile il quale, a sua volta, dovrà fare riferimento al Direttore Affari Istituzionali e Marketing.
L'impresa dovrà avvalersi della collaborazione di guide autorizzate dalla Regione Campania, con riguardo alla Legge n. 106 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Le guide utilizzate dovranno essere in possesso della prescritta abilitazione ed avere una conoscenza approfondita della storia del Teatro San Carlo e di almeno due lingue straniere.
Il personale dovrà essere dotato, da parte dell'impresa, di cartellino di riconoscimento, reso ben visibile agli utenti e al personale di controllo della Fondazione, e dovrà indossare divise concordate con la Direzione del Teatro.
II personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
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II personale dovrà controllare che tutti i visitatori siano in possesso del biglietto di ingresso per la visita e vigilare affinché sia rispettato il divieto di fumo nelle zone del teatro, nonché nei corridoi, sale e servizi igienici così che i visitatori non arrechino danni alle strutture ed agli arredi del Teatro. Resta ferma la facoltà della Fondazione di procedere al controllo del pubblico in merito alle regole da rispettare all'intero degli spazi.
L'impresa deve avvalersi di personale in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. L'impresa è responsabile verso la Fondazione del comportamento del proprio personale, che deve conformarsi alle prescrizioni che saranno fomite dalla Direzione del Teatro.
E' facoltà della Fondazione chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i dipendenti dell'impresa che durante lo svolgimento dello stesso abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
Prima dell'inizio del servizio, l'impresa dovrà trasmettere l'elenco nominativo degli operatori impiegati. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.
L'impresa si avvale del personale necessario per l'erogazione del servizio, garantendo l’esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con la Fondazione, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compreso il C.C.N.L di settore.
II personale impiegato dovrà essere formato a cura dell'aggiudicatario sui percorsi di sicurezza al fine di assicurare l’esodo del pubblico in caso di emergenza.
ART. 8 VIGILANZA E CONTROLLO
La Fondazione verifica in ogni tempo la regolare esecuzione del servizio mediante controlli che saranno effettuati a mezzo di proprio personale.
Ogni eventuale inadempienza, inerente la qualità del servizio, l'inosservanza delle regole comportamentali prescritte, i comportamenti scorretti da parte del personale impiegato o comunque qualsiasi altra causa verrà comunicata alla società dalla Fondazione.
Nel caso di recidive o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità dell'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, la Fondazione potrà recedere dal contratto di appalto, anche senza preavviso, con semplice avviso da darsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno incamerando la cauzione e mantenendo salvo il diritto a conseguire il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO
II pagamento del prezzo dell'appalto sarà effettuato in rate bimestrali dell'importo contrattuale, su presentazione di apposite fatture sulle quali l'Amministrazione, nella persona del Responsabile del
Procedimento, dovrà apporre una dichiarazione attestante l’esatto adempimento delle prestazioni ovvero le carenze riscontrate.
Le fatture dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:
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• moduli attestanti la regolarità dell'esecuzione del numero di visite effettuate, controfirmati dal responsabile della Fondazione. Tali moduli dovranno riportare l'indicazione dei nominativi del personale impiegato e la data del servizio.
La liquidazione delle fatture, che sarà subordinata alla regolarità della documentazione suddetta, avverrà solo e soltanto sulla base delle prestazioni effettivamente rese, tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese data fattura, previo controllo da parte dei servizi preposti della Fondazione e dietro presentazione del DURC e di dichiarazione di regolarità fiscale.
La Fondazione non risponde per eventuali ritardi nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti sopra indicati e si riserva di sospendere il pagamento fino alla presentazione della predetta documentazione da parte dell'impresa.
ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. restando inteso che il contratto si intenderà risolto di diritto qualora tutte le transizioni inerenti e pertinenti l'attività data in appalto venissero eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.
E' obbligo dell'impresa aggiudicataria aprire un conto corrente dedicato, sul quale fare confluire tutte le somme relative all'appalto. L'impresa aggiudicataria si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.
ART. 11 INFORTUNI
L'Impresa si impegna ad assicurare presso l'INAIL ii personale impiegato contro gli infortuni nonché per la responsabilità civile secondo le modalità di cui al successivo art. 12 lett. B).
Resta ferma la responsabilità dell'impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
La Fondazione non assume nessuna responsabilità per danni, infortuni ed altri sinistri che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti dall'esecuzione del servizio.
ART. 12 RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA
A) Sicurezza e igiene sul lavoro – piani ed emergenza
L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e, nello specifico, si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
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B) Responsabilità civile per danni verso terzi e verso i prestatori di lavoro
L'impresa risponde direttamente verso la Fondazione, i terzi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, derivanti da cause ad essa imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Fondazione.
La Fondazione esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell'Impresa per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.
L'Impresa si impegna a stipulare con primaria Compagnia:
- assicurazione per danni;
- polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all'attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi debbono essere compresi i dipendenti della Fondazione e la Fondazione stessa nella sua qualità di committente.
Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro. L'Impresa dovrà presentare alla Fondazione, alla firma del contratto, copia conforme delle polizze assicurative sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare ii contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà produrre una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale non è inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
L'Impresa, in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei propri dipendenti nell'esecuzione del servizio.
In caso di danni a cose della Fondazione, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio tra l'incaricato dell'amministrazione della Fondazione e un responsabile dell'impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati discrezionalmente dall'incaricato della Fondazione.
C) Obblighi contributivi ed assicurativi
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Tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente dall'Impresa sono a carico della stessa che ne è la sola responsabile. Le polizze dovranno avere validità ed efficacia per tutto il corso del rapporto contrattuale.
D) Manleva
L'impresa si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsiasi richiesta risarcitoria intrapresa dal personale dell'impresa stessa.
E) Obblighi di segretezza
E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
ART. 13 DIREZIONE DEL SERVIZIO
L'impresa deve nominare, dandone comunicazione alla Fondazione, un proprio responsabile del servizio, nonché un suo sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato, a tutti gli effetti, a farne le veci.
ART. 14 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
L'appaltatore avrà l'obbligo, nell'esecuzione del servizio, di osservare scrupolosamente le modalità operative indicate nel presente contratto. In caso di inadempimento o non corretto adempimento la Fondazione procederà alla contestazione scritta degli addebiti, assegnando all'appaltatore un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni. Acquisite le controdeduzioni x xxxxxxx il termine per la presentazione delle controdeduzioni potrà essere applicata una penale fino ad € 5.000,00 (cinquemila/00), con rivalsa sulla cauzione o mediante trattenuta sui crediti maturati dall'appaltatore, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.
La contestazione di più addebiti e l'inosservanza da parte dell'Impresa delle condizioni di cui al presente capitolato potrà comportare - a seconda della gravita - la risoluzione "ipso facto et de iure" del contratto, a norma dell'art. 1456 C.C., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. con l'incameramento della eventuale cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni. A tale fine tutte le clausole del presente capitolato sono da intendersi come essenziali.
Nel caso in cui le guide si presentino in ritardo o non si presentino all'inizio del turno programmato sarà considerato inadempimento di particolare gravità della ditta, il cui ripetersi, anche solo in un'altra occasione, potrà essere causa di risoluzione del rapporto.
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
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La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contralto prima della scadenza, senza che l'impresa possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- frode nell'esecuzione del servizio ai sensi dell'articolo 136 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
- inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato ii mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'impresa senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d'arte;
- subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento.
II contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per servizio insoddisfacente, si procederà all'applicazione della penale prevista dall'art. 14 del presente Capitolato.
In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento della cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimento.
Qualora la risoluzione venga effettuata per la inadempienza degli obblighi previsti dal presente Capitolato, le ulteriori prestazioni, che sono oggetto del contratto corrente, saranno eseguite in danno dell'Appaltatore, fino al compimento dell'anno solare, durante il quale ha avuto luogo la risoluzione.
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La Fondazione si riserva la facoltà di poter risolvere unilateralmente il contratto qualora per cause di forza maggiore, per impossibilità sopravvenute, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, provvedimenti regionali e/o statali, compresi eventi pandemici, i teatri venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità e/o impossibilità continuata a svolgere le proprie funzioni, In tali casi l'impresa non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.
ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E DI SUBAPPALTO
Nella svolgimento del servizio non è ammessa alcuna forma di cessione del contratto né di subappalto anche parziale del servizio. In caso di tali evenienze il contratto verrà risolto.
In caso di cessione dell'Impresa nel suo complesso o di un suo ramo aziendale, il presente contratto non potrà essere ceduto senza l'espressa approvazione della Fondazione.
ART. 17 REVOCA E VARIAZIONE DEL SERVIZIO
L'appalto potrà essere revocato dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi.
Qualora, durante ii periodo di validità del contratto, la Fondazione dovesse, per qualsiasi titolo o ragione, trasferire le proprie sedi e/o sospendere, per periodi determinati, le attività previste contrattualmente, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria per le mancate richieste di prestazione.
ART. 18 SCIOPERO DEL PERSONALE
Qualora si verifichino scioperi del personale per i servizi oggetto del presente contratto, ovvero lo stesso non possa operare per cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Fondazione e garantire, se oggettivamente possibile, un servizio di emergenza.
Lo sciopero aziendale imputabile al datore di lavoro è valutato quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze di cui al presente capitolato
ART. 19 TUTELA DEI LAVORATORI
L'appaltatore dovrà osservare nei confronti del personale impiegato tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti nella tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza. L'appaltatore dovrà inoltre rispettare l'osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni d'ogni specie sia alle persone che alle cose. Inoltre, l'appaltatore, sempre sotto la propria responsabilità, dovrà attenersi alle norme vigenti in materia retributiva, contributiva e previdenziale vigenti.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, la Fondazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto ii soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Fondazione paga anche in corso d' opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
ART. 20 RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19
Le parti si obbligano a rispettare le misure di prevenzione e di contrasto previste dalla normativa statale e regionale anti-covid-19.
L’ impresa aggiudicataria si impegna all’osservanza e al rispetto della normativa che regolamenta lo svolgimento del servizio allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. L’ impresa aggiudicataria si impegna a garantire che i dipendenti osservino le norme in materia di contrasto all’ epidemia SARS-CoV-2, ottemperando a tutte le misure necessarie così come previsto dalla disciplina di settore (ex multis: certificazione verde in corso di validità, uso di dispositivi di protezione individuale, distanza di sicurezza, ecc...)..
Ogni omissione, ovvero mancato rispetto della puntuale osservanza delle disposizioni di legge che disciplinano la normativa anti-covid-19, contenuta nel presente contratto costituisce valido motivo per procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
ART. 21 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Nelle ipotesi di forza maggiore, riconosciute dalla legge e dalle consuetudini teatrali, a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, calamità naturali, epidemie, atti o leggi di pubblica autorità o qualsiasi altra causa simile o dissimile comunque sussumibile alle cause di forza maggiore, per impossibilità sopravenuta, per gravi e giustificati motivi o per ordini delle competenti autorità pubbliche, provvedimenti regionali e/o statali, per cui il teatro e le sue sedi venissero a trovarsi in condizioni di inagibilità o impossibilità continuata a svolgere le proprie funzioni, l’obbligazione si estingue a norma dell’art. 1256 c.c. e la ditta aggiudicataria non procederà ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento.
Nelle ipotesi di cui sopra e in caso di emergenze epidemiologiche nazionalmente e internazionalmente riconosciute, in caso di totale o parziale annullamento delle attività, dovuta a causa di forza maggiore e/o
per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, il contratto si riterrà a tutti gli effetti risolto, liberando le parti da ogni obbligazione scaturente dal presente contratto.
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ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del Contratto dovrà essere prodotta dall'Appaltatore una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e un polizza assicurativa che abbiano validità per tutta la durata del contratto di appalto. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cadice Civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
L'Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.
Resta inteso tra le Parti che, qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilita di esigerlo, l'Appaltatore si impegna sin d' ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.
Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessita di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI
Nel contratto sono formalmente ed esplicitamente richiamati come parte integrante il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, tutti gli allegati in essi richiamati e l'offerta presentata in sede di gara.
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Tutte le spese eventuali legate alla stipula del contratto, comprensive di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario e devonoo essere versate al momento della stipula. Le spese di registrazione anche dei verbali di gara sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 24 ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, conseguentemente la violazione anche di una sola di esse abilita le parti a chiedere le sanzioni previste dall’ art 1453c.c.
ART. 25 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia. A norma del GDPR Privacy, i dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, ne autorizzano espressamente l’utilizzazione limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l’esclusione dalla gara. I dati saranno comunicati agli organi ed uffici della Fondazione investiti del procedimento e la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedimentali sopra descritti.
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per la definizione di eventuali controversie è competente il foro di Napoli .
Si allegano al presente contratto e ne costituiscono parte integrante:
- DURC in corso di validità;
- Polizza fideiussoria definitiva valida per tutta la durata del contratto;
- Polizza Responsabilità Civile contro terzi;
- Offerta tecnica;
Il Sovrintendente
X.Xxxxxxx
- Offerta economica;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato di gara.
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Fondazione Teatro San Carlo
Le parti dichiarano di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1342 e 1342 Cod. Civ. le seguenti clausole:
ART. 1 – NORME REGOLATRICI; ART. 2 –OGGETTO; ART. 3 – DURATA; ART. 4 – CORRISPETTIVO;; ART. 5- ESECUZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO; ART. 6 – MODALITA’ E SVOLGIMENTO DELLE VISITE GUIDATE E DEI SERVIZI CONNESSI; ART. 7 – PERSONALE IMPIEGATO E GESTIONE DEL SERVIZIO; ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLI; ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO; ART.10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIATI; ART.11 - INFORTUNII; ART. 12 – RESPONSABILITA’ DELL’ IMPRESA; ART. 13 – DIREZIONE DEL SERVIZIO; ART. 14 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI; ART.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CAUSE DI FORZA MAGGIORE; ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO; ART. 17 – REVOCA E VARIAZIONE DEL CONTRATTO; ART. 18- SCIOPERO DEL PERSONALE; ART. 19 – TUTELA DEI LAVORATORI; ART. 20 – RESPONSABILITA’ NORMATIVA ANTICOVID; ART. 21 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO; ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA; ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI; ART. 24 - ESSENZIALITA’ DELLE CLAUSOLE; ART. 25–NORME DI RINVIO; ART. 26 –FORO COMPETENTE;
L’impresa Aggiugicataria
Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx
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