CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RC PATRIMONIALE
CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RC PATRIMONIALE
R.U.P. e PROGETTISTI INTERNI
POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE RUP e PROGETTISTI INTERNI
D E F I N I Z I O N I
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicuratori l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Assicurazione il contratto di assicurazione;
Broker l'intermediario di assicurazioni incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza e riconosciuto dalla Società, ovvero ALL RISKS Insurance Broker S.r.l.
Contraente il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione;
Cose sia gli oggetti materiali che gli animali;
Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica, comprendendosi i danni materiali e le perdite patrimoniali.
Danni Materiali il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Franchigia parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
Indennizzo la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;
Polizza il documento che prova l'assicurazione;
Premio la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori comprensiva di accessori e imposte;
Rischio la probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Sinistro si configura un sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa;
Sinistro in serie una pluralità di sinistri imputabili a una medesima causa generatrice.
Vincoli i vincoli urbanistici, paesaggistici, storico/artistici e ambientali ed altri vincoli imposti dal leggi, regolamenti, o altri atti imposti dalle Pubbliche Autorità inerenti alla edificabilità dei suoli, all’aspetto esterno, all’altezza e al volume di edifici, nonché alla loro distanza da confini o da altri beni privati e pubblici.
Dipendente Tecnico Qualsiasi Dipendente regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione, compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l’esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell’opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento
Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Ente di Appartenenza il Comune di Venezia.
Responsabilità Amministrativa
la responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Durata del Contratto il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza (data di effetto – data di scadenza).
Periodo di Efficacia il periodo antecedente alla data di scadenza del contratto senza limiti temporali
Periodo di Assicurazione il periodo di durata del contratto a cui va aggiunto il periodo di ultra-attività (garanzia postuma)
Richiesta di risarcimento e/o
circostanze: i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento;
ii. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare
ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante:
(a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
(b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Xxxxxxx non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v);
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
Evento dannoso il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento;
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Contraenza
Il presente contratto viene stipulato dall’Amministrazione contraente in nome proprio e nel proprio interesse nonché ex art. 1891 cod. civ. per conto degli Assicurati RUP, Progettisti interni.
Art. 2 – Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro.
Art. 3 – Decorrenza dell'assicurazione/Pagamento e regolazione del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 30.06.2016; il premio sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto.
Gli Assicuratori rinunciano all’identificazione in polizza delle generalità degli Assicurati, per la loro identificazione si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, il quale si impegna ad esibire copia a richiesta degli Assicuratori.
Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi variabili del rischio, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi a base per il conteggio del premio.
Le variazioni intervenute successivamente alla stipulazione del contratto - aggiunte, sostituzioni, esclusioni - saranno automaticamente comprese in garanzia e la regolazione del premio di polizza avverrà secondo quanto previsto dalla normativa seguente:
- entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza;
- per le variazioni del numero degli Assicurati intervenute nel periodo assicurativo, sia in aumento che in diminuzione, si conviene che il premio di regolazione corrisponde al 50% del premio lordo pro capite annuo o della minor durata del contratto;
- le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni successivi alla relativa comunicazione da parte degli Assicuratori.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, gli Assicuratori dovranno fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, gli Assicuratori, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 4 – Massimali di garanzia e limiti di indennizzo
Il massimo esborso che può derivare agli Assicuratori dalla presente polizza per tutta la durata del contratto, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà superare il massimale globale di
€ 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00) ma col limite di € 10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00) per sinistro nel quale siano coinvolte più persone assicurate.
Art. 5 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 – Variazione del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del codice civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
Art. 7 – Durata del contratto
L'assicurazione ha durata dalle ore 24.00 del 30.06.2016 fino alle ore 24.00 del 30.06.2017 per il totale di anni 1 (anni uno).
Art. 8 – Deroga al patto di tacita proroga
Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
E’ comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdettata per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.
Art. 9 – Clausola broker
Alla Società ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell’appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell’aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l’Impresa riconosce all’Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l’Ente/Contraente.
Art. 10 – Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 11 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 12 – Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Art. 13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge
Art. 14 – Buona fede
L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all'indennizzo ne la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente/Assicurato abbia agito con buona fede.
La Società ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO
Art. 15 – Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Società
La Società si impegna a garantire al Contraente / Assicurato e al Broker l’accesso all’Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.
La Società, inoltre, si impegna ad inviare al Contraente, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione e le seguenti annotazioni:
- sinistro liquidato, con relativo importo corrisposto al danneggiato;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell’importo a riserva;
- sinistro agli atti, senza seguito.
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 16 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al Broker indicato in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile.
Deve inoltre fornire agli Assicuratori tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono venirgli richieste.
Agli effetti della presente assicurazione, il Contraente o l’Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri a seguito del coinvolgimento dell’Assicurato nella richiesta risarcitoria presso il giudice competente.
Art. 17 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 30° (trentesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso avrà decorrenza con la scadenza della rata annuale e comunque con un preavviso non inferiore a 180 (centoottanta) giorni.
Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa
Gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti del Contraente/Assicurato, nonché dei dipendenti dello stesso dei quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività assicurata con il presente contratto, salvo nel caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati, accertato con sentenza passata in giudicato.
Art. 19 – Gestione delle vertenze e spese legali
Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici in accordo con l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato/i.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati in accordo con l’Assicurato e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Gli Assicuratori tuttavia riconoscono le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato a condizione che il sinistro sia in copertura quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte degli Assicuratori stessi o gli Assicuratori non si siano fatti parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEI RUP
Art. 20 – Oggetto dell'assicurazione
L’assicuratore si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia a tenere indenne l’Assicurato (Rup e Comune di Venezia) di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all’Amministrazione contraente e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all’esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta presso l’Amministrazione contraente, che hanno cagionato ad essi un danno.
Sono comprese nella garanzia anche le eventuali funzioni e/o cariche precedentemente svolte e/o ricoperte dagli Assicurati presso l’Amministrazione contraente e diverse dalle attuali. Sono altresì comprese le attività svolte presso altri Enti Pubblici e/o Società partecipate e/o controllate dal Comune di Venezia su comando/distacco ordinato dallo stesso.
Sono esclusi atti, fatti od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento e/o circostanze, di cui l’assicurato sia già stato formalmente informato precedentemente alla data di decorrenza del contratto.
La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in modo esclusivo che per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza.
Art. 21 – Xxxxxx esclusi dall'assicurazione
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente o affine convivente con l’Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
b) verificatisi in relazione a fatto doloso e per colpa grave dell’Assicurato;
c) provocati da inquinamento graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo;
d) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocati dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (come sostituita dal d.lgs. 209/2005) e relativo regolamento di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
f) i danni da lesioni personali, morte e danneggiamento a cose, ad eccezione di quelli derivanti da azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione contraente;
g) guerra invasione operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere;
h) qualsiasi atto di terrorismo;
i) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.
j) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto notizia, segnalazione o anticipazione scritte precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.
k) le richieste di risarcimento e/o circostanze che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
Art. 22 - Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione vale per i sinistri denunciati per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di durata del contratto (art. 7) anche a seguito di comportamenti colposi posti in essere prima della data di effetto del presente contratto e che non siano stati ancora denunciati all’Assicurato stesso.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt.1892 - 1893 del Codice Civile ogni Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.
L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della durata dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui l’Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Nel caso di cessazione del rapporto assicurativo conseguente a decesso dell'Assicurato o a cessazione dell'incarico o dimissioni, l'assicurazione vale altresì per le richieste di risarcimento successive e non ancora prescritte, riferite a sinistri, risarcibili a termini di polizza, verificatisi anteriormente a tale cessazione.
Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della durata dell'assicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.
Art. 23 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.
Art. 24 – Vincolo di solidarietà
L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. 25 – Appartenenza ad organi collegiali
L'assicurazione vale per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dell'Ente di appartenenza, in altri organi collegiali.
Art. 26 – Soggetti facenti le veci degli assicurati
L'assicurazione si intende altresì operativa, in relazione alle attività espletate, in caso di assenza o impedimento dei soggetti assicurati, ad opera dei relativi sostituti.
Art. 27 – Estensioni di garanzia
Attività tecniche.
Soggetto a tutte le condizioni e termini della presente polizza la copertura assicurativa è estesa ai danni connessi all’esercizio dell’attività di:
♦ R.U.P., anche in qualità di direttore dei lavori e collaudatore, geologo, tutte attività svolte nell’ambito di un incarico di progettazione o RUP; sempre nell’àmbito di attività di progettazione interna e di RUP sono comprese le funzioni di “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione” e “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 (così come sostituito dal d.lgs. 81/2008) e successive modifiche e/o integrazioni, purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti dal citato decreto legislativo, attività di validazione dei progetti così come previsto dalla L. 166/2002 e s.m.i. svolte per conto dell’Ente contraente
♦ verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n.163/2006, dal D.Lgs. n.50/2016, dai regolamenti di attuazione e successive modifiche e integrazioni;
♦ sono compresi :
1) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2) le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore.
In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi.
Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.
Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Nell’esercizio delle attività tecniche fin qui indicate, la copertura assicurativa è estesa al maggior costo per le varianti di cui all’art. 25 comma 1 lettera d) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (così come modificata dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.Lgs. 50/2016) e successive modificazioni e/o integrazioni, entro il limite percentuale del costo di costruzione dell’opera progettata stabilito dalla vigente normativa.
La garanzia non opera per le eventuali progettazioni assicurate con polizza singola di ''RC Professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori''.
Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:
♦ qualora l’Assicurato non sia abilitato o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
♦ se i lavori vengono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
♦ per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il
caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
♦ per i danni – non riconducibili alle varianti oggetto della garanzia prevista dal punto 3) – derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso e alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
♦ per le responsabilità dell’Assicurato conseguenti alle attività attinenti i lavori di montaggio degli impianti specificamente connessi alle attività industriali che si svolgono negli stabilimenti, con riferimento alla loro costruzione.
Art. 28 – Persone assicurate
Con la presente polizza si intendono assicurate n.40 (quaranta) persone nella sola qualità di RUP.
Art. 29 - Massimale pro-capite
La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun assicurato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione) per sinistro e per anno assicurativo. Fermo il disposto dell'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.
Art. 30 – Condizioni Particolari
a) Colpa Grave ad adesione
Decorrenza della garanzia - Regolazione premio
L'Assicurazione comprende, a deroga di quanto stabilito all'art. 20 lettera b), anche i danni conseguenti a colpa grave.
L'estensione di garanzia viene prestata, previa adesione, con la corresponsione da parte di ogni Assicurato dell’importo del premio annuo lordo pro-capite riportato dal successivo art. 31.
La decorrenza della garanzia avrà la sua efficacia dalle ore 24 del 30 Giugno 2016 se l'adesione avviene entro il 30 Settembre 2016 ed il relativo premio corrisposto entro il 30 Novembre 2016.
E' data facoltà agli assicurati di aderire anche dopo la data del 30.09.2016; in tal caso la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 della data di adesione ed il relativo premio potrà essere versato in sede di regolazione, alle seguenti condizioni:
⮚ Il personale già alle dipendenze dell'Ente alla data di decorrenza della polizza, verserà l'intero premio pattuito, a suo carico;
⮚ I dipendenti assunti dopo la data di decorrenza della polizza verseranno il premio calcolato in base agli effettivi giorni di copertura.
Art. 31 - Calcolo del premio
Il premio annuo per ogni persona assicurata, comprensivo delle imposte di legge, è fissato in:
⮚ R.U.P. €uro 627,00 (garanzia base) €uro 620,00 (colpa grave)
Data | L’Assicurato o il Contraente | La Società |
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Assicurato dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:
Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni
Artt. 21 - Rischi esclusi dall’assicurazione Artt. 22 - Inizio e termine della garanzia
L’Assicurato o il Contraente
APPENDICE N. 1
ALLA POLIZZA N COMUNE DI VENEZIA
Condizioni contrattuali applicabili alle eventuali richieste di copertura assicurativa della responsabilità professionale del Dipendente Pubblico incaricato della progettazione ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 50/2016
Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) | Codice Fiscale/Partita IVA |
Sede | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
Stazione appaltante | Sede |
Descrizione opera | Luogo di esecuzione |
Data prevista inizio lavori | Durata prevista fine lavori |
Costo complessivo previsto opera | Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l’opera |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione della copertura assicurativa |
Durata lavori | Tasso sul valore delle opere |
Lavori fino a 12 mesi | Tasso per mille sul valore delle opere: 0,56 Premio minimo: € 220,00 (in cifre) - Euro duecentoventi/00 (in lettere) |
Lavori fino a 24 mesi | Tasso per mille sul valore delle opere: 1,50 Premio minimo: € 220,00 (in cifre) - Euro duecentoventi/00 (in lettere) |
Lavori fino a 36 mesi | Tasso per mille sul valore delle opere: 1,60 Premio minimo: € 220,00 (in cifre) - Euro duecentoventi/00 (in lettere) |
Per opere il cui valore supera € 10.000.000,00 e/o per durata lavori superiore a 36 mesi è richiesta la
preventiva approvazione degli assicuratori
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
Definizioni
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione; Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato. Indennizzo/risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
Luogo di esecuzione delle
Opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica, nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere: le opere da costruire oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione.
Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.
Scheda Tecnica: il documento, allegato a ciascun certificato emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, in cui vengono riportati gli estremi della copertura e dell’opera progettata.
Scoperto la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.
Sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società/Assicuratore l’impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmente autorizzato all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
Somma assicurata
o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o
Committente le Amministrazioni aggiudicatici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell’art.3 lettere a), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016.
Progettista il Dipendente della Stazione Appaltante o Committente di cui all’art.24 del D.Lgs. 50/2016, incaricato della progettazione dell’Opera.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi compresi la Stazione Appaltante e il Committente per le Perdite Patrimoniali ed i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l’Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell’attività di progettazione dell’Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, compresi gli errori od omissioni che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante o Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo progettista dipendente o la pluralità di progettisti dipendenti che la Stazione Appaltante o il Committente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera per le perdite patrimoniali e i danni materiali di cui all’art.art.1 verificatisi durante il periodo di efficacia dell’assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali al progetto esecutivo manifestati e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 15 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente)
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Rischi esclusi dall’Assicurazione L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose, determinati da fatti non direttamente imputabili a errori od omissioni di natura professionale;
b) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
c) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
d) errori od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente.
Art. 5 - Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 15 (Obblighi dell’Assicurato) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei
lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società.
Art. 6 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 7 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali in materia di appalti e concessioni di lavori pubblici e in riferimento alle perdite patrimoniali e ai danni materiali di cui all’art. 1 sopra citato.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata. L'assicurazione s'intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 8 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 7 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 9 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato.
Art. 10 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 11 - Dichiarazioni
L’Assicurato dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.)
Art. 12 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.)
Art. 13 - Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 5 (Durata dell’Assicurazione lett. a) sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 5 lett. b).
Art. 14 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15 - Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia/Xxxxxx alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell’art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall’esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 16 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 17 - Proroga dell’assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 5 (Durata dell’assicurazione) lett. b), l’assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 18 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 19 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 20 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22 – Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 23 – Gestione del contratto
La gestione del presente contratto è affidata alla Società di Brokeraggio ALL RISKS Insurance Broker S.r.l.
Il Contraente/Assicurato e l’Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l’esecuzione del presente contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno tramite la suddetta società.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
Art. | 01 | Oggetto dell’Assicurazione |
Art. | 04 | |
Art. | 07 | |
Art. | 11 | |
Art. | 23 |
Data L’Assicurato o il Contraente