CITTÀ DI SACILE
CITTÀ DI SACILE
Provincia di Pordenone
Rep. n. 0000
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2019.
CIG: 00000000000.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilasedici, il giorno 00 del mese di , nella residenza municipale sita in Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00
avanti a me
Nome e Cognome, nato a luogo di nascita ( ) il 00.00.0000 e domiciliato per la carica presso il Comune di Sacile in piazza del Popolo 65, Segretario del Comune di Sacile come da decreto sindacale n. 0000 del 00.00.0000, autorizzato a rogare i contratti nell’interesse del Comune di Sacile, ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono costituiti i Signori:
Nome e Cognome, nato a luogo di nascita ( ) il 00.00.0000, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Appalti - Istruzione - Cultura, che interviene nel presente atto in esecuzione del decreto Sindacale n. 000 del 00.00.0000, in rappresentanza e per conto del Comune di Sacile C.F. 80001470931, che nel prosieguo verrà chiamato “stazione appaltante”;
Nome e Cognome, nato a luogo di nascita ( ) il 00.00.0000, e residente a Luogo di residenza ( ) in Indirizzo, che interviene in questo atto in qualità di carica sociale della società, RTI ragione sociale, C.F. e P.I. 0000000000, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Appaltatore”.
I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente, all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
- che con determinazione a contrarre n. 000 del 00. 00.2016 del Responsabile dell’Area Appalti - Istruzione - Cultura è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019;
- che con determinazione n. 000 del 00. 00.2016 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva veniva indetta una gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019;
- che con determinazione n. 000 del 00. 00.2016 del Responsabile dell’Area Appalti - Istruzione – Cultura il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali è stato affidato a ragione sociale per un importo contrattuale presunto di 000.000,00 oltre ad IVA nella misura di legge;
VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l’allegato “Offerta economica”, l’allegato “Offerta tecnica”, il “Capitolato tecnico- prestazionale” e l’allegato “Risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara”.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
d. delle disposizioni di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dalla stazione appaltante.
La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dei veicoli comunali, di cui si vuole garantire la piena e costante funzionalità. Per la descrizione dettagliata di detto servizio, si rinvia alle previsioni del capitolato tecnico-prestazionale.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico-prestazionale e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
L’Appaltatore dovrà comunicare al Comune di Sacile il nominativo delle persone addette all’espletamento del servizio. Il personale impiegato dovrà essere professionalmente capace e in grado di assolvere il compito assegnato con perizia e diligenza.
Art. 4 - Durata del contratto
Il servizio in oggetto avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi con decorrenza dal 01 gennaio 2017 e termine il 31 dicembre 2019.
Art. 5 - Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio in oggetto e per tutta la durata prevista dall’art. 5, viene stimato in € ( ), al quale va aggiunta l’aliquota I.V.A. applicabile, per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € ( ).
Il costo del servizio sarà aggiornato, a partire dal 01 gennaio 2018, in base alla variazione annuale al 31 dicembre dell’anno precedente dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT-FOI). L’applicazione dell’adeguamento ISTAT dovrà essere comunicata dall’appaltatore entro il 31 marzo di ogni anno successivo al primo.
Il servizio, per gli importi sopra dettagliati, sarà erogato in modalità “a consumo”, sulla base degli interventi eseguiti e preventivamente autorizzati.
Si precisa che l’importo contrattuale è stato determinato da quanto indicato nel Capitolato tecnico-prestazionale, e che le attività ivi indicate sono da intendersi quali quantità presunte per la stazione appaltante e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore, se cooperativa, si obbliga, in applicazione della Legge 142/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica”, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 30 - comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Referente del servizio per il Comune, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ai sensi di quanto previsto all’articolo 30 - comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di
riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla stazione appaltante.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato d.lgs. 196/2003 e s.m.i., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
L’Appaltatore si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo,
non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro
compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente all’Appaltatore stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio.
La stazione appaltante potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
È escluso in via assoluta ogni compenso all’Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano
essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare:
A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:
a) per oggetto il medesimo oggetto del presente appalto;
b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00
Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:
- l’equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro dell'appaltore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio dell'appaltatore nell’esercizio delle attività svolte in esecuzione dell'appalto;
- i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, ivi compresi i veicoli, che il gestore ha in consegna e/o custodia e/o sulle quali esegua i lavori oggetto dell'appalto;
- la responsabilità civile incrociata ed il subappalto;
- i danni da incendio delle cose del Concessionario o dallo stesso detenute causati a terzi ed alla stazione appaltante
con un sotto limite per sinistro e per anno non inferiore a € 250.000,00
B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro
non inferiore a € 2.500.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00.
Entrambe le coperture di cui sopra dovranno essere contratte nella forma “loss occurrence”.
Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto in bozza alla stazione appaltante ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.
Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per il presente contratto e dovranno essere presentata in originale, debitamente quietanzate prima dell’avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.
L’Appaltatore non potrà esercitare alcuna attività nell’eventuale periodo di scopertura assicurativa.
In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.500.000,00.
L’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.
Art. 10 - Divieto di subappalto
Non è ammesso il subappalto dei servizi previsti dal presente contratto, pena la revoca dell’affidamento e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché
lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati/ Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 12 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € 0,00 (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, in favore della stazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Art. 13 - Recesso
In base a quanto disposto all’articolo 109 del d.lgs. 50/2016, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. In caso di recesso della stazione appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo per le opere non eseguite, calcolato come differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
Art. 14 - Risoluzione
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 108 del d.lgs. 50/2016.
Art.15 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016. Si applicano, pertanto, le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 000000000 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 16 - Penali e rilievi
L’Appaltatore riconosce alla stazione appaltante il diritto di applicare le seguenti penali:
a. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'accettazione dei veicoli presso l'officina, nell’effettuazione della diagnosi degli interventi da eseguire, nella predisposizione del preventivo e nell'evasione degli interventi di
manutenzione o riparazione rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del capitolato tecnico prestazionale o minor termine offerto;
b. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella messa a disposizione di vettura sostitutiva su richiesta rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del capitolato tecnico prestazionale;
c. in caso di mancata fornitura del servizio di autosoccorso rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del capitolato tecnico prestazionale, Euro 100,00 per ogni intervento non effettuato;
d. in caso di mancato uso di pezzi di ricambio originali, salvo nei casi preventivamente concordati e autorizzati rispetto a quanto previsto all'articolo 5 del capitolato tecnico prestazionale, Euro 100,00 per ogni mancato utilizzo;
e. in caso di contestazione dei lavori manutentivi, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’eliminazione di
difetti, difformità, oltre le 8 ore lavorative;
f. se offerta, in caso di mancata assistenza (recupero del mezzo, diagnosi interventi da eseguire, predisposizione del preventivo), senza costi aggiuntivi, 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno ai mezzi della Polizia Provinciale, ai mezzi utilizzati per servizi di reperibilità ed in particolari condizioni di emergenza (es. calamità naturali, eventi straordinari, incidenti), Euro 150,00 per ogni mancata assistenza;
g. se offerti, mancata prestazione dei servizi aggiuntivi, Euro 100,00 per ogni servizio aggiuntivo offerto e non prestato.
L’importo della penale, applicata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, verrà trattenuto in sede di liquidazione del compenso.
Le irregolarità ed inadempienze accertate saranno previamente contestate all’appaltatore a mezzo PEC.
All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 giorni dal ricevimento della contestazione per la presentazione di eventuali giustificazioni.
L’importo complessivo delle penali non può comunque superare il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale
Art. 17 - Norma di salvaguardia
A parziale deroga degli articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, i provvedimenti sanzionatori da parte della Stazione appaltante non avranno luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore.
Art. 18 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all’articolo 110 del d.lgs. 50/2016. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, si rimanda all’articolo 48 commi 17 e 18 del d.lgs. 50/2016.
Art. 19 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 – lettera e) del d.lgs. 50/2016, se le modifiche non sono sostanziali la stazione appaltante si riserva di richiedere modifiche in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo contrattuale.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal Referente del servizio per il Comune. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016.
Art. 20 - Referente del servizio per il comune e certificazione di regolare esecuzione
La stazione appaltante nominerà il Referente del servizio per il Comune preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi
oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Referente del servizio per il Comune, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, e ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Art. 21 - Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile posticipata sulla base degli interventi autorizzati dalla stazione appaltante nell’arco del mese precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltatore stesso e del prezzo offerto in sede di gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del d.m. n. 55 del 3.04.2013 dal 31.03.2015 il Comune accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica.
Il dettaglio delle informazioni riferibili alla Stazione Appaltante necessarie per l’invio della fattura elettronica reperibili nel sito (xxxx://xxxxxxxx.xxx.xx) sono le seguenti:
P.IVA | CODICE IPA | CODICE UNIVOCO UFFICIO | NOME UFFICIO |
00262850936 | c_h657 | IE6WM3 | Servizio Appalti - Istruzione - Cultura |
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità del servizio, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare.
Eventuali contestazioni interromperanno tale termine. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’Ufficio e/o pene pecuniarie applicate per inadempienza dell’Appaltatore.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare, al periodo di competenza, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), oltre all’indicazione dei relativi prezzi unitari.
La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate alla stazione appaltante.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante, previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. , in , Via
, IBAN .
L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle
attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Art. 23 - Domicilio dell’appaltatore e variazioni della ragione sociale
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio nell’ambito del Comune. L’Appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo cessione d'azienda, fusione, trasformazione).
Art. 25 - Controversie
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto sarà esclusivamente quello di Pordenone.